Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/261/22

    Causa C-338/06: Ricorso presentato il 4 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

    GU C 261 del 28.10.2006, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    28.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 261/12


    Ricorso presentato il 4 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

    (Causa C-338/06)

    (2006/C 261/22)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Braun e R. Vidal Puig, agenti)

    Convenuto: Regno di Spagna

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo recepito correttamente la direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (1), ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva e, in particolare:

    1)

    del suo art. 42, in combinato disposto con l'art. 29, nn. 1 e 4, consentendo che l'assemblea generale autorizzi l'emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di sottroscrizione privilegiata ad un prezzo inferiore al valore ragionevole;

    2)

    del suo art. 29, n. 1, concedendo il diritto di sottoscrizione privilegiata di azioni nell'ipotesi di aumento del capitale sottoscritto con conferimenti in denaro non soltanto agli azionisti, ma anche ai titolari di obbligazioni convertibili in azioni;

    3)

    del suo art. 29, n. 6, in combinato disposto con l'art. 29, n. 1, concedendo il diritto di sottoscrizione privilegiata di obbligazioni convertibili in azioni non soltanto agli azionisti, ma anche ai titolari di obbligazioni convertibili derivanti da emissioni anteriori;

    4)

    del suo art. 29, n. 6, in combinato disposto con l'art. 29, n. 4, non prevedendo che l'assemblea degli azionisti possa autorizzare l'esclusione del diritto di sottoscrizione privilegiata di obbligazioni convertibili in azioni.

    condannare il Regno di Spagna alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione ritiene che gli artt. 158, 159 e 293 del Regio decreto legislativo 22 dicembre 1989, n. 1564/1989, mediante il quale è stato approvato il Testo Unico della legge sulle società per azioni (Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; in prosieguo: la «LSA») non recepiscano in modo corretto la direttiva 77/91/CEE, per i seguenti motivi:

    1)

    l'art. 159, n. 1, lett. c), secondo comma, della LSA viola l'art. 42, in combinato disposto con l'art. 29, nn. 1 e 4, della direttiva 77/91/CEE, consentendo che l'assemblea degli azionisti autorizzi l'emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di sottoscrizione privilegiata ad un prezzo inferiore al valore di mercato;

    2)

    l'art. 158, n. 1, della LSA viola l'art. 29, n. 1, della direttiva 77/91/CEE, concedendo il diritto di sottoscrizione privilegiata di azioni nell'ipotesi di aumento di capitale sottoscritto con conferimenti in denaro non soltanto agli azionisti, ma anche ai titolari di obbligazioni convertibili in azioni;

    3)

    l'art. 158, n. 1, della LSA viola l'art. 29, n. 6, della direttiva 77/91/CEE, in combinato disposto con l'art. 29, n. 1, concedendo il diritto di sottoscrizione privilegiata di obbligazioni convertibili in azioni non soltanto agli azionisti, ma anche ai titolari di obbligazioni convertibili derivanti da emissioni anteriori;

    4)

    l'art. 293, n. 2, della LSA viola l'art. 29, n. 6, della direttiva 77/91/CEE, in combinato disposto con l'art. 29, n. 4, non prevedendo che l'assemblea degli azionisti possa autorizzare l'esclusione del diritto di sottoscrizione privilegiata di obbligazioni convertibili in azioni.


    (1)  GU del 31 gennaio 1977, L 26, pag. 1.


    Top