Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/261/20

Causa C-335/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Chemnitz (Germania) il 3 agosto 2006 — Steffen Schubert/Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis

GU C 261 del 28.10.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Chemnitz (Germania) il 3 agosto 2006 — Steffen Schubert/Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis

(Causa C-335/06)

(2006/C 261/20)

Lingua processuale: il tedesco.

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Chemnitz.

Parti nella causa principale

Ricorrente: Steffen Schubert.

Convenuto: Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis.

Questioni pregiudiziali

1)

Se uno Stato membro, ai sensi dell'art. 1, n. 2, e dell'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE (1), possa esigere che il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro richieda alle autorità nazionali il riconoscimento del diritto di utilizzare la propria abilitazione alla guida all'interno del paese, qualora il titolare della patente UE straniera abbia avuto in precedenza, all'interno del paese, la propria patente di guida ritirata o comunque annullata.

In caso di risposta negativa:

2)

Se l'art. 1, n. 2, in combinato disposto con l'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, nell'ambito del proprio territorio, può rifiutare il riconoscimento dell'abilitazione alla guida sulla base di una patente ottenuta in un altro Stato membro, qualora il titolare della patente UE straniera abbia avuto in precedenza la propria patente ritirata o altrimenti annullata all'interno del paese, nel caso in cui il periodo di sospensione prima del rilascio di una nuova patente all'interno del paese previsto nel provvedimento di ritiro fosse spirato prima del rilascio della patente in un altro Stato membro e qualora, sulla base di elementi obiettivi (non residenza nello Stato membro che ha rilasciato la patente e tentativo infruttuoso di riottenere la patente all'interno del paese), si debba ritenere che, ottenendo una patente UE straniera, si siano soltanto voluti evitare i rigorosi presupposti di fatto per il nuovo rilascio della patente all'interno del paese, in particolare la valutazione medico-psicologica.


(1)  GU L 237, pag. 1.


Top