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Document C2006/193E/02

    PROCESSO VERBALE
    Martedì 6 settembre 2005

    GU C 193E del 17.8.2006, p. 16–122 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    17.8.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 193/16


    PROCESSO VERBALE

    (2006/C 193 E/02)

    SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

    PRESIDENZA: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

    Vicepresidente

    1.   Apertura della seduta

    La seduta è aperta alle 09.05.

    2.   Presentazione di documenti

    Sono stati presentati i seguenti documenti:

    1)

    dal Consiglio e dalla Commissione:

    Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta (COM(2005)0225 — C6-0178/2005 — 2005/0107(COD)).

    deferimento

    merito: LIBE

     

    parere: BUDG, EMPL, CULT, FEMM

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (COM(2005)0305 — C6-0232/2005 — 2005/0126(COD)).

    deferimento

    merito: JURI

     

    parere: LIBE

    Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio si misure penali per imporre l'osservanza dei diritti di proprietà intellettuale( COM(2005)0276 [01] — C6-0233/2005 — 2005/0127(COD)).

    deferimento

    merito: JURI

     

    parere: ITRE, IMCO, LIBE

    Proposta di regolamento del consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (COM(2005)0181 — C6-0234/2005 — 2005/0090(CNS)).

    deferimento

    merito: BUDG

     

    parere: CONT

    Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale (COM(2005)0091 — C6-0235/2005 — 2005/0018(CNS)).

    deferimento

    merito: LIBE

    Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013 come parte del Programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005)0122 [02] — C6-0236/2005 — 2005/0038(CNS)).

    deferimento

    merito: LIBE

     

    parere: BUDG, CULT

    Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia penale» come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005)0122 [03] — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS)).

    deferimento

    merito: LIBE

     

    parere: BUDG

    Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (COM(2005)0123 [03] — C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS)).

    deferimento

    merito: LIBE

     

    parere: DEVE, BUDG, EMPL, CULT

    Progetto di bilancio rettificativo n. 4 per l'esercizio 2005 (11220/2005 — C6-0239/2005 — 2005/2079(BUD)).

    deferimento

    merito: BUDG

     

    parere: AFET, DEVE

    Progetto di bilancio rettificativo n. 5 per l'esercizio 2005 (11221/2005 — C6-0240/2005 — 2005/2126(BUD)).

    deferimento

    merito: BUDG

    Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo», per il periodo 2007-2013: Programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà» (COM(2005)0124 [01] — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS)).

    deferimento

    merito: LIBE

     

    parere: AFET, BUDG

    Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità» per il periodo 2007-2013: Programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà» (COM(2005)0124 [02] — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS)).

    deferimento

    merito: LIBE

     

    parere: BUDG

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (COM(2005)0263 [01] — C6-0243/2005 — 2005/0118(CNS)).

    deferimento

    merito: AGRI

     

    parere: DEVE, INTA, BUDG, CONT, REGI

    Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2005)0263 [02] — C6-0244/2005 — 2005/0119(CNS)).

    deferimento

    merito: AGRI

     

    parere: DEVE, INTA, BUDG, CONT, REGI

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità europea e che modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(2005)0263 [03] — C6-0245/2005 — 2005/0120(CNS)).

    deferimento

    merito: AGRI

     

    parere: DEVE, INTA, BUDG, CONT, REGI

    Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 90/544/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD)).

    deferimento

    merito: ITRE

     

    parere: IMCO

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (COM(2005)0366 — C6-0249/2005 — 2005/0150(COD)).

    deferimento

    merito: TRAN

     

    parere: ECON

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (COM(2005)0370 — C6-0250/2005 — 2005/0149(COD)).

    deferimento

    merito: ENVI

     

    parere: ITRE, IMCO

    Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 77/388/CEE, ai soggetti passivi non stabiliti all'interno del paese, ma in un altro Stato membro (COM(2004)0728 [03] — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS)).

    deferimento

    merito: ECON

     

    parere: IMCO

    Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al finanziamento della normazione europea (COM(2005)0377 — C6-0252/2005 — 2005/0157(COD)).

    deferimento

    merito: IMCO

     

    parere: BUDG, ITRE

    Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte della Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (COM(2005)0381 [01] — C6-0253/2005 — 2005/0158(COD)).

    deferimento

    merito: LIBE

     

    parere: AFET

    Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein (COM(2005)0381 [02] — C6-0254/2005 — 2005/0159(COD)).

    deferimento

    merito: LIBE

     

    parere: AFET

    Iniziativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volta all'adozione di una decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/170/GAI del Consiglio relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (10706/2005 — C6-0255/2005 — 2005/0808(CNS)).

    deferimento

    merito: LIBE

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) (COM(2005)0399 — C6-0256/2005 — 2005/0166(COD)).

    deferimento

    merito: LIBE

     

    parere: ENVI, JURI

    3.   Storni di stanziamenti

    La commissione per i bilanci ha esaminato lo storno di stanziamenti DEC 18/2005 della Commissione europea (C6-0186/2005 — SEC(2005)0683).

    Preso atto del parere del Consiglio, la commissione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, ha autorizzato lo storno per l'intero ammontare.

    *

    * *

    La commissione per i bilanci ha esaminato lo storno di stanziamenti DEC 19/2005 della Commissione europea (C6-0187/2005 — SEC2005)0684).

    Preso atto del parere del Consiglio, la commissione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, ha autorizzato lo storno per l'intero ammontare.

    *

    * *

    La commissione per i bilanci ha esaminato lo storno di stanziamenti DEC 20/2005 della Commissione europea (C6-0188/2005 — SEC(2005)0685).

    Preso atto del parere del Consiglio, la commissione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, ha autorizzato lo storno per l'intero ammontare.

    *

    * *

    La commissione per i bilanci ha esaminato lo storno di stanziamenti DEC 21/2005 della Commissione europea (C6-0189/2005 — SEC(2005)0757).

    Preso atto del parere del Consiglio, la commissione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, ha autorizzato lo storno per l'intero ammontare.

    *

    * *

    La commissione per i bilanci ha esaminato lo storno di stanziamenti DEC 22/2005 della Commissione europea (C6-0212/2005 — SEC(2005)0821).

    Preso atto del parere del Consiglio, la commissione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, ha autorizzato lo storno per l'intero ammontare.

    *

    * *

    La commissione per i bilanci ha esaminato lo storno di stanziamenti DEC 23/2005 della Commissione europea (C6-0227/2005 — SEC(2005)0822).

    Preso atto del parere del Consiglio, la commissione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, ha autorizzato lo storno per l'intero ammontare.

    *

    * *

    La commissione per i bilanci ha esaminato lo storno di stanziamenti DEC 24/2005 della Commissione europea (C6-0228/2005 — SEC(2005)0899).

    Preso atto del parere del Consiglio, la commissione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, ha autorizzato lo storno per l'intero ammontare.

    *

    * *

    La commissione per i bilanci ha esaminato lo storno di stanziamenti DEC 26/2005 della Commissione europea (C6-0229/2005 — SEC(2005)0901).

    Preso atto del parere del Consiglio, la commissione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, ha autorizzato lo storno per l'intero ammontare.

    4.   Calamità naturali (incendi e inondazioni) (proposte di risoluzione presentate)

    Le proposte di risoluzione seguenti sono state presentate, a norma dell'articolo103, paragrafo 2, del regolamento, a conclusione della discussione sulle calamità naturali (incendi e inondazioni) (punto 18 del PV del 05.09.2005):

    Gerardo Galeote Quecedo, Françoise Grossetête, Luís Queiró, Othmar Karas, Markus Ferber, Richard Seeber, Luis de Grandes Pascual, László Surján, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, José Ribeiro e Castro, María Esther Herranz García, María del Pilar Ayuso González e Cristina Gutiérrez-Cortines, a nome del gruppo PPE-DE, sugli incendi verificatisi nel corso dell'estate nel sud dell'Europa e le inondazioni in Europa centrale (B6-0458/2005);

    Vittorio Prodi, a nome del gruppo ALDE, sulle catastrofi naturali di questa estate nell'UE (B6-0462/2005);

    Rosa Miguélez Ramos, Edite Estrela, Heinz Kindermann e Herbert Bösch, a nome del gruppo PSE, sugli incendi e le inondazioni che hanno colpito l'Europa nell'estate 2005 (B6-0466/2005);

    Liam Aylward, Alessandro Foglietta e Rolandas Pavilionis, a nome del gruppo UEN, sulle calamità naturali verificatesi nel corso dell'estate (B6-0467/2005);

    Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro, Willy Meyer Pleite, Helmuth Markov e Dimitrios Papadimoulis, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle calamità naturali (incendi e inondazioni) (B6-0471/2005);

    Claude Turmes, Satu Hassi e Eva Lichtenberger, a nome del gruppo Verts/ALE, sulle calamità naturali (B6-0472/2005).

    5.   Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

    I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, conformemente all'articolo 115 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

    I — CARESTIA IN NIGER

    Panagiotis Beglitis e Pasqualina Napoletano, a nome del gruppo PSE, sulla situazione alimentare in Niger (B6-0460/2005);

    Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin e Frithjof Schmidt, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla carestia in Niger (B6-0464/2005);

    Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione alimentare in Niger (B6-0470/2005);

    Fiona Hall e Johan Van Hecke, a nome del gruppo ALDE, sulla carestia in Niger (B6-0473/2005);

    John Bowis e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, sulla carestia in Niger (B6-0476/2005);

    Ģirts Valdis Kristovskis, Eoin Ryan e Roberts Zīle, a nome del gruppo UEN, sulla carestia in Niger (B6-0479/2005).

    II — VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI IN CINA, IN PARTICOLARE IN MATERIA DI LIBERTÀ DI RELIGIONE

    Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, sulla violazione dei diritti umani in Cina, in particolare in materia di libertà di religione (B6-0457/2005);

    Pasqualina Napoletano, a nome del gruppo PSE, sulla violazione dei diritti umani in Cina, in particolare in materia di libertà di religione (B6-0461/2005);

    Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Helga Trüpel e Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla violazione dei diritti umani in Cina, in particolare in materia di libertà di religione (B6-0465/2005);

    Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle libertà fondamentali in Cina (B6-0469/2005);

    José Ribeiro e Castro, Mario Mauro, John Bowis, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis, Thomas Mann e Georg Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, sulla violazione dei diritti umani in Cina, in particolare in materia di libertà di religione (B6-0475/2005);

    Bastiaan Belder, a nome del gruppo IND/DEM, sulla violazione dei diritti umani in Cina, in particolare in materia di libertà di religione (B6-0477/2005);

    Cristiana Muscardini, Marcin Libicki, Konrad Szymański e Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, sulla libertà di religione in Cina (B6-0478/2005).

    III — SITUAZIONE DEI PRIGIONIERI POLITICI IN SIRIA

    Philippe Morillon, a nome del gruppo ALDE, sulla situazione dei diritti umani in Siria, in particolare il caso di Riad Seif e Mamun al Humsi (B6-0456/2005);

    Pasqualina Napoletano, a nome del gruppo PSE, sulla situazione dei prigionieri politici in Siria (B6-0459/2005);

    Hélène Flautre e Cem Özdemir, a nome del gruppo Verts/ALE, sui prigionieri politici in Siria, in particolare il caso di Riad Seif e Mamun al Humsi (B6-0463/2005);

    Vittorio Agnoletto, a nome del gruppo GUE/NGL, sui diritti umani in Siria (B6-0468/2005);

    Charles Tannock e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, sui diritti umani in Siria (B6-0474/2005);

    Cristiana Muscardini e Sebastiano (Nello) Musumeci, a nome del gruppo UEN, sulla situazione dei prigionieri politici in Siria (B6-0480/2005).

    Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 142 del regolamento.

    6.   Sicurezza e salute sul lavoro: esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche ***II (discussione)

    Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime di sicurezza e di salute relative all' esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) [05571/6/2005 — C6-0129/2005 — 1992/0449B((COD)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

    Relatore: Csaba Őry (A6-0249/2005).

    Interviene Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione).

    Csaba Őry presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

    Intervengono Ria Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE-DE, Stephen Hughes, a nome del gruppo PSE, Elizabeth Lynne, a nome del gruppo ALDE, Sepp Kusstatscher, a nome del gruppo Verts/ALE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Roger Helmer, non iscritto, Thomas Mann, Harlem Désir, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Jiří Maštálka, Anja Weisgerber, Karin Jöns, Alyn Smith, Philip Bushill-Matthews, Harald Ettl, Alexander Radwan, Ole Christensen, Avril Doyle, Proinsias De Rossa e Jacques Barrot.

    La discussione è chiusa.

    Votazione: punto 4.7 del PV del 07.09.2005.

    7.   Programma PROGRESS ***I (discussione)

    Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — PROGRESS [COM(2004)0488 — C6-0092/2004 — 2004/0158(COD)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

    Relatore: Karin Jöns (A6-0199/2005)

    Interviene Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione).

    Karin Jöns illustra la sua relazione.

    Intervengono Ilda Figueiredo (relatore per parere della commissione FEMM), Raymond Langendries, a nome del gruppo PPE-DE, e Jan Andersson, a nome del gruppo PSE.

    PRESIDENZA: Miroslav OUZKÝ

    Vicepresidente

    Intervengono Luigi Cocilovo, a nome del gruppo ALDE, Bairbre de Brún, a nome del gruppo GUE/NGL, Derek Roland Clark, a nome del gruppo IND/DEM, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Siiri Oviir, Kyriacos Triantaphyllides, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Lissy Gröner, Anna Záborská, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e Jacques Barrot

    La discussione è chiusa.

    Votazione: punto 9.15 del PV del 06.09.2005.

    8.   Televisione senza frontiere (discussione)

    Relazione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere», modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 [2004/2236(INI)] — Commissione per la cultura e l'istruzione.

    Relatore: Henri Weber (A6-0202/2005).

    Henri Weber illustra la sua relazione.

    Intervengono Luis Herrero-Tejedor, a nome del gruppo PPE-DE, Gyula Hegyi, a nome del gruppo PSE, Claire Gibault, a nome del gruppo ALDE, Helga Trüpel, a nome del gruppo Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, a nome del gruppo GUE/NGL, Ruth Hieronymi, Vladimír Železný, a nome del gruppo IND/DEM, Nikolaos Sifunakis, Giulietto Chiesa, Alyn Smith, Mario Borghezio, Manolis Mavrommatis, Maria Badia I Cutchet, Anneli Jäätteenmäki, Thomas Wise e Ivo Belet e Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione)

    La discussione è chiusa.

    Votazione: punto 9.17 del PV del 06.09.2005.

    PRESIDENZA: Antonios TRAKATELLIS

    Vicepresidente

    9.   Turno di votazioni

    I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

    9.1.   Richiesta di consultazione del Comitato economico e sociale europeo: Struttura, oggetto ed ambito per una valutazione della discussione sull'Unione europea (articolo 117 del regolamento)

    Richiesta di consultazione del Comitato economico e sociale europeo: Struttura, oggetto ed ambito per una valutazione della discussione sull'Unione europea

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 1)

    Approvazione

    9.2.   Richiesta di consultazione del Comitato delle regioni: Struttura, oggetto ed ambito per una valutazione della discussione sull'Unione europea (articolo 118 del regolamento)

    Richiesta di consultazione del Comitato delle regioni: Struttura, oggetto ed ambito per una valutazione della discussione sull'Unione europea

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 2)

    Approvazione

    9.3.   Protocollo all'accordo euromediterraneo UE/Marocco a seguito dell'allargamento *** (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea [9649/2005 — COM(2004)0848 — C6-0200/2005 — 2004/0292(AVC)] — Commissione per gli affari esteri.

    Relatore: Elmar Brok (A6-0219/2005)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 3)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0308)

    Il Parlamento esprime pertanto il suo parere conforme.

    9.4.   Protocollo all'accordo euromediterraneo UE/Tunisia a seguito dell'allargamento *** (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea [9648/2005 — COM(2004)0736 — C6-0199/2005 — 2004/0265(AVC)] — Commissione per gli affari esteri.

    Relatore: Elmar Brok (A6-0220/2005)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 4)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0309)

    Il Parlamento esprime pertanto il suo parere conforme.

    9.5.   Protocollo all'accordo euromediterraneo UE/Giordania a seguito dell'allargamento *** (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea [5092/2005 — COM(2004)0578 — C6-0202/2005 — 2004/0196(AVC)] — Commissione per gli affari esteri.

    Relatore: Elmar Brok (A6-0221/2005)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 5)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0310)

    Il Parlamento esprime pertanto il suo parere conforme.

    9.6.   Organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [COM(2005)0235 — C6-0193/2005 — 2005/0105(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

    Relatore: Joseph Daul (A6-0233/2005)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 6)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0311)

    9.7.   Indicazione del metodo di produzione biologico sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [COM(2005)0194 — C6-0140/2005 — 2005/0094(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

    Relatore: Joseph Daul (A6-0234/2005)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 7)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0312)

    9.8.   Spiegamento e utilizzazione del programma europeo di radionavigazione via satellite ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione della fase costitutiva e della fase operativa del programma europeo di radionavigazione via satellite [COM(2004)0477 — C6-0087/2004 — 2004/0156(COD)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

    Relatore: Etelka Barsi-Pataky (A6-0212/2005)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 8)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0313)

    Interventi sulla votazione:

    Etelka Barsi-Pataky (relatore), ha presentato un emendamento orale agli emendamenti 6, 7, 8 et 19, che è stato recepito.

    9.9.   Accordo CE/Libano su taluni aspetti dei servizi aerei * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su taluni aspetti relativi ai servizi aerei [COM(2005)0062 — C6-0059/2005 — 2005/0012(CNS)] — Commissione per i trasporti e il turismo.

    Relatore: Paolo Costa (A6-0232/2005)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 9)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0314)

    9.10.   Accordo CE/Georgia su taluni aspetti dei servizi aerei * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Georgia su taluni aspetti relativi ai servizi aerei [COM(2005)0061 — C6-0060/2005 — 2005/0009(CNS)] — Commissione per i trasporti e il turismo.

    Relatore: Paolo Costa (A6-0231/2005)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 10)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0315)

    9.11.   Dati sulle attività di pesca, sistemi di telerilevamento * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento [COM(2004)0724 — C6-0187/2004 — 2004/0252(CNS)] — Commissione per la pesca.

    Relatore: Paulo Casaca (A6-0238/2005)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 11)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0316)

    9.12.   Accordo CE/Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare [COM(2004)0092 — C6-0053/2005 — 2004/0033(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

    Relatore: Ewa Klamt (A6-0214/2005)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 12)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0317)

    9.13.   Accesso all'assistenza esterna della Comunità * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità [8977/2005 — C6-0156/2005 — 2005/0806(CNS)] — Commissione per lo sviluppo.

    Relatore: Michael Gahler (A6-0239/2005)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 13)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0318)

    9.14.   Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ***II (votazione)

    Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE [16075/1/2004 — C6-0128/2005 — 2003/0107(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

    Relatore: Jonas Sjöstedt (A6-0236/2005)

    (Richiesta la maggioranza qualificata)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 14)

    POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

    Dichiarata approvata quale emendata (P6_TA(2005)0319)

    9.15.   Programma PROGRESS ***I (votazione)

    Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — PROGRESS [COM(2004)0488 — C6-0092/2004 — 2004/0158(COD)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

    Relatore: Karin Jöns (A6-0199/2005)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 15)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0320)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione (P6_TA(2005)0320)

    Interventi sulla votazione:

    Lívia Járóka ha presentato emendamenti orali agli emendamenti 6 e 23; Karin Jöns (relatore), è intervenuta su detti emendamenti. Dato che più di 37 si sono opposti all'esame di questi emendamenti orali, essi non sono stati sottoposti a votazione;

    al termine della votazione, il relatore ha ringraziato per la loro cooperazione i membri della commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013.

    9.16.   Il futuro del tessile e dell'abbigliamento dopo il 2005 (votazione)

    Relazione sul futuro del settore tessile e dell'abbigliamento dopo il 2005 [2004/2265(INI)] — Commissione per il commercio internazionale.

    Relatore: Tokia Saïfi (A6-0193/2005)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 16)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione (P6_TA(2005)0321)

    Interventi sulla votazione:

    Pedro Guerreiro, a nome del gruppo GUE/NGL, ha presentato un emendamento orale all'emendamento 9, che è stato recepito.

    9.17.   Televisione senza frontiere (votazione)

    Relazione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere», modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 [2004/2236(INI)] — Commissione per la cultura e l'istruzione.

    Relatore: Henri Weber (A6-0202/2005)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 17)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione (P6_TA(2005)0322)

    10.   Dichiarazioni di voto

    Dichiarazioni di voto scritte:

    Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

    Dichiarazioni di voto orali:

    Relazione Karin Jöns — A6-0199/2005

    Hynek Fajmon

    Relazione Tokia Saïfi — A6-0193/2005

    Alexander Stubb e Jörg Leichtfried

    11.   Correzioni di voto

    Le correzioni di voto figurano nel sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato 2 «Risultati delle votazioni per appello nominale».

    La versione elettronica in Europarl sarà aggiornata regolarmente per un periodo massimo di 2 settimane a decorrere dal giorno della votazione.

    Dopo detto termine, l'elenco delle correzioni di voto sarà chiuso per la successiva traduzione e pubblicazione nella GU.

    (La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 15.05)

    PRESIDENZA: Luigi COCILOVO

    Vicepresidente

    12.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

    Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

    13.   Esercizio finanziario 2006

    Presentazione da parte del Consiglio del progetto di bilancio generale — Esercizio finanziario 2006

    Ivan Lewis (Presidente in carica del Consiglio) espone la presentazione.

    La discussione è chiusa.

    14.   Bilancio generale dell'Unione europea per il 2006 (discussione)

    Bilancio generale dell'Unione europea per il 2006

    Intervengono Janusz Lewandowski (presidente della commissione BUDG), Giovanni Pittella (relatore del bilancio generale 2006), Valdis Dombrovskis (relatore del bilancio generale 2006), Dalia Grybauskaitė (membro della Commissione), Laima Liucija Andrikienė, a nome del gruppo PPE-DE, Constanze Angela Krehl, a nome del gruppo PSE, István Szent-Iványi, a nome del gruppo ALDE, Helga Trüpel, a nome del gruppo Verts/ALE, Esko Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, e Lars Wohlin, a nome del gruppo IND/DEM.

    PRESIDENZA: Dagmar ROTH-BEHRENDT

    Vicepresidente

    Intervengono Wojciech Roszkowski, a nome del gruppo UEN, Sergej Kozlík, non iscritto, Margrietus van den Berg, Anne E. Jensen, Georgios Karatzaferis, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, David Martin, Nathalie Griesbeck, Katerina Batzeli, Jan Mulder, Teresa Riera Madurell, Jamila Madeira, Kyösti Tapio Virrankoski, Jutta D. Haug, Catherine Guy-Quint, Bogusław Liberadzki, Martine Roure, Lissy Gröner, Heinz Kindermann e Joseph Muscat.

    La discussione è chiusa.

    15.   Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2005 (Tsunami) — Mobilitazione dello strumento di flessibilità (Tsunami) (discussione)

    Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2005 dell'Unione europea per l'esercizio 2005 — Sezione III — Commissione (Tsunami) [11220/2005 — C6-0239/2005 — 2005/2079(BUD)] — Commissione per i bilanci.

    Relatore: Salvador Garriga Polledo (A6-0255/2005)

    Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per l'assistenza al risanamento e alla ricostruzione nei paesi colpiti dallo tsunami in conformità del punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 [SEC(2005)0548 — C6-0127/2005 — 2005/2083(ACI)] — Commissione per i bilanci.

    Relatore: Reimer Böge (A6-0254/2005)

    Salvador Garriga Polledo illustra la sua relazione (A6-0255/2005).

    Reimer Böge illustra la sua relazione (A6-0254/2005).

    Intervengono Nirj Deva (relatore per parere della commissione DEVE), Ingeborg Gräßle, a nome del gruppo PPE-DE, Catherine Guy-Quint, a nome del gruppo PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, a nome del gruppo ALDE, Helga Trüpel, a nome del gruppo Verts/ALE, Alessandro Battilocchio, non iscritto e Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Anders Wijkman (relatore per parere della commissione DEVE) e Dalia Grybauskaitė (membro della Commissione).

    La discussione è chiusa.

    Votazione: punto 4.4 del PV del 07.09.2005 e punto 4.1 del PV del 07.09.2005.

    (La seduta, sospesa alle 17.15 in attesa dell'ora delle interrogazioni, è ripresa alle 17.30)

    PRESIDENZA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

    Vicepresidente

    16.   Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

    Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B6-0330/2005).

    Prima parte

    Interrogazione 38 (Panagiotis Beglitis): Esportazioni dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

    László Kovács (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Panagiotis Beglitis.

    Interrogazione 39 (Seán Ó Neachtain): Sistemi di spionaggio Internet.

    Viviane Reding (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Seán Ó Neachtain.

    L'interrogazione 40 decade, poiché il suo autore è assente.

    Seconda parte

    Interrogazione 41 (Nikolaos Vakalis): Prospettive finanziarie 2007-2013.

    Dalia Grybauskaitė (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Nikolaos Vakalis e David Martin.

    Interrogazione 42 (Justas Vincas Paleckis): Nuove azioni intese a diffondere l'idea di un'Europa unita ed a presentare ai cittadini degli Stati membri le realizzazioni concrete dell'UE.

    Interrogazione 43 (Gay Mitchell): Piano D.

    Margot Wallström (Vicepresidente della Commissione) risponde alle interrogazioni e alle domande complementari di Justas Vincas Paleckis, Gay Mitchell, David Martin, Paul Rübig e Elmar Brok.

    Interrogazione 44 (Nils Lundgren): Strategia dell'UE in materia di informazione.

    Margot Wallström risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Nils Lundgren, Elmar Brok e Jan Andersson.

    Interrogazione 45 (Bart Staes): Quadro giuridico europeo per la lotta contro la delinquenza transfrontaliera nel campo dei rifiuti.

    Franco Frattini (Vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Bart Staes.

    L'interrogazione 46 decade, poiché il suo autore è assente.

    Interrogazione 47 (Sarah Ludford): Liste USA di divieto di volo.

    Franco Frattini risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Sophia in 't Veld (sostituto dell'autore), Paul Rübig e Dimitrios Papadimoulis.

    Interrogazione 48 (Bernd Posselt): Accademia di polizia e protezione delle frontiere esterne.

    Franco Frattini risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Bernd Posselt.

    Interrogazione 49 (Dimitrios Papadimoulis): Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

    Franco Frattini risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Dimitrios Papadimoulis.

    Interrogazione 50 (Claude Moraes): Trasparenza di EUROPOL.

    Franco Frattini risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Claude Moraes e James Hugh Allister.

    L'interrogazione 51 decade, poiché il suo autore è assente.

    Interviene John Purvis sullo svolgimento del tempo delle interrogazioni.

    Interrogazione 52 (Joachim Wuermeling): Il caso dei visti tedeschi.

    Franco Frattini risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Ewa Klamt (sostituto dell'autore) e Manfred Weber.

    L'interrogazione 53 decade, poiché il suo autore è assente.

    Interrogazione 54 (Inger Segelström): Reinsediamento e quote profughi.

    Franco Frattini risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Inger Segelström.

    Le interrogazioni da 55 a 94 riceveranno una risposta scritta.

    Il tempo delle interrogazioni riservato alla Commissione è chiuso.

    (La seduta, sospesa alle 19.10, riprende alle 21.00)

    PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

    Vicepresidente

    17.   Protezione dei minori e della dignità umana relativamente alla competitività dei servizi audiovisivi e d'informazione ***I (discussione)

    Relazione sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei minori e della dignità umana e al diritto di replica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione [COM(2004)0341 — C6-0029/2004 — 2004/0117(COD)] — Commissione per la cultura e l'istruzione.

    Relatore: Marielle De Sarnez (A6-0244/2005)

    Interviene Viviane Reding (membro della Commissione).

    Marielle De Sarnez illustra la sua relazione.

    Intervengono Roberta Angelilli (relatore per parere della commissione LIBE), Vasco Graça Moura, a nome del gruppo PPE-DE, Christa Prets, a nome del gruppo PSE, Alfonso Andria, a nome del gruppo ALDE, Michael Cramer, a nome del gruppo Verts/ALE, Konrad Szymański, a nome del gruppo UEN, Manolis Mavrommatis, Nikolaos Sifunakis, Ljudmila Novak, Aloyzas Sakalas, Luis Herrero-Tejedor, Laima Liucija Andrikienė e Viviane Reding.

    La discussione è chiusa.

    Votazione: punto 4.8 del PV del 07.09.2005.

    18.   IVA: 1. Semplificare gli obblighi, 2. Sistema dello sportello unico * (discussione)

    Relazione su:

    1.

    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto [COM(2004)0728 — C6-0024/2005 — 2004/0261(CNS)]

    2.

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l'introduzione di modalità di cooperazione amministrativa nel contesto del regime dello sportello unico e della procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto [COM(2004)0728 — C6-0025/2005 — 2004/0262(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

    Relatore: Zsolt László Becsey (A6-0228/2005).

    Interviene László Kovács (membro della Commissione).

    Zsolt László Becsey illustra la sua relazione.

    Intervengono Antolín Sánchez Presedo, a nome del gruppo PSE, Margarita Starkevičiūtė, a nome del gruppo ALDE, e László Kovács.

    La discussione è chiusa.

    Votazione: punto 4.10 del PV del 07.09.2005.

    19.   Medicinali per uso pediatrico ***I (discussione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 [COM(2004)0599 — C6-0159/2004 — 2004/0217(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

    Relatore: Françoise Grossetête (A6-0247/2005).

    Interviene Günther Verheugen (Vicepresidente della Commissione).

    Françoise Grossetête illustra la sua relazione.

    Intervengono Patrizia Toia (relatore per parere della commissione ITRE), John Bowis, a nome del gruppo PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE, Jules Maaten, a nome del gruppo ALDE, Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE, Adamos Adamou, a nome del gruppo GUE/NGL, Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM, Irena Belohorská, non iscritto, Miroslav Mikolášik, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Carl Schlyter, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Jan Tadeusz Masiel, Frederika Brepoels, Genowefa Grabowska, Marios Matsakis, Vittorio Agnoletto, Thomas Ulmer, Evangelia Tzampazi, Frédérique Ries, Richard Seeber, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Alexander Stubb, Gyula Hegyi, Mia De Vits, Lasse Lehtinen e Günther Verheugen.

    La discussione è chiusa.

    Votazione: punto 4.9 del PV del 07.09.2005.

    20.   Ordine del giorno della prossima seduta

    L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» 360.636/OJME).

    21.   Chiusura della seduta

    La seduta è tolta alle 23.35.

    Julian Priestley

    Segretario generale

    Gérard Onesta

    Vicepresidente


    ELENCO DEI PRESENTI

    Hanno firmato:

    Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


    ALLEGATO I

    RISULTATI DELLE VOTAZIONI

    Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

    +

    approvato

    -

    respinto

    decaduto

    R

    R

    AN (..., ..., ...)

    votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

    VE (..., ..., ...)

    votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

    vs

    votazioni per parti separate

    vd

    votazione distinta

    em

    emendamento

    EC

    emendamento di compromesso

    PC

    parte corrispondente

    S

    emendamento di soppressione

    =

    emendamenti identici

    §

    paragrafo

    art

    articolo

    cons

    considerando

    PR

    proposta di risoluzione

    PRC

    proposta di risoluzione comune

    SEC

    votazione a scrutinio segreto

    1.   Richiesta di consultazione del Comitato economico e sociale: Struttura, oggetto ed ambito per una valutazione della discussione sull'Unione europea

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    2.   Richiesta di consultazione del Comitato delle regioni: Struttura, oggetto ed ambito per una valutazione della discussione sull'Unione europea

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    3.   Protocollo all'accordo euromediterraneo UE/Marocco a seguito dell'allargamento ***

    Relazione: Elmar BROK (A6-0219/2005)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    4.   Protocollo all'accordo euromediterraneo UE/Tunisia a seguito dell'allargamento ***

    Relazione: Elmar BROK (A6-0220/2005)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    5.   Protocollo all'accordo euromediterraneo UE/Giordania a seguito dell'allargamento ***

    Relazione: Elmar BROK (A6-0221/2005)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    6.   Organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio *

    Relazione: Joseph DAUL (A6-0233/2005)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

    AN

    +

    463, 27, 68

    Richieste di votazione per appello nominale:

    IND/DEM: votazione finale

    PPE-DE: votazione finale

    7.   Indicazione del metodo di produzione biologico sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari *

    Relazione: Joseph DAUL (A6-0234/2005)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    8.   Spiegamento e utilizzazione del programma europeo di radionavigazione via satellite ***I

    Relazione: Etelka BARSI-PATAKY (A6-0212/2005)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    Varie:

    La relatrice, on. Barsi-Pataky, presenterà un emendamento orale volto a sopprimere i termini «ai prezzi del 2004» negli emendamenti 6, 7, 8 e 19. L'emendamento orale è stato accolto.

    9.   Accordo CE/Libano su taluni aspetti dei servizi aerei *

    Relazione: Paolo COSTA (A6-0232/2005)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    10.   Accordo CE/Georgia su taluni aspetti dei servizi aerei *

    Relazione: Paolo COSTA (A6-0231/2005)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    11.   Dati sulle attività di pesca, sistemi di telerilevamento *

    Relazione: Paulo CASACA (A6-0238/2005)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    12.   Accordo CE/Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare *

    Relazione: Ewa KLAMT (A6-0214/2005)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    13.   Accesso all'assistenza esterna della Comunità *

    Relazione: Michael GAHLER (A6-0239/2005)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    14.   Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ***II

    Raccomandazione per la seconda lettura: Jonas SJÖSTEDT (A6-0236/2005)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    Emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

    3-4

    6-7

    9-10

    14

    16-25

    27

    29-39

    42-45

    commissione

     

    +

     

    Emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

    1

    commissione

    vd

    -

     

    2

    commissione

    vd

    -

     

    5

    commissione

    vd/VE

    -

    341, 269, 7

    8

    commissione

    vd/VE

    +

    532, 91, 6

    11

    commissione

    vd

    -

     

    12

    commissione

    vd

    -

     

    13

    commissione

    vd

    -

     

    15

    commissione

    vd

    -

     

    26

    commissione

    vs

     

     

    1

    +

     

    2

    -

     

    28

    commissione

    vd

    -

     

    40

    commissione

    vd

    -

     

    41

    commissione

    vd

    -

     

    46

    commissione

    vd

    -

     

    47

    commissione

    vd

    -

     

    Articolo 3, punto 8

    48=

    49=

    50=

    PPE-DE

    PSE

    GUE/NGL

     

    +

     

    Richieste di votazione distinta

    PPE-DE: emm. 1, 2, 5, 11, 12, 13, 15, 28, 40, 41, 46 e 47

    IND/DEM: em 8

    Richieste di votazione per parti separate

    PSE

    em 26

    prima parte: al paragrafo 1, punto 1, l'insieme del testo tranne i termini «e dei vuoti di miniera»

    seconda parte: tali termini

    15.   Programma PROGRESS ***I

    Relazione: Karin JÖNS (A6-0199/2005)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    Emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

    1-65

    68-72

    commissione

     

    +

     

    Art. 17, § 1

    73

    PPE-DE

    VE

    -

    309, 331, 8

    66

    commissione

     

    +

     

    Art. 17, § 2

    74

    PPE-DE

     

    -

     

    67

    commissione

     

    +

     

    votazione: proposta modificata

     

    +

     

    votazione: risoluzione legislativa

     

    +

     

    Varie:

    L'on. Járóka ha presentato emendamenti orali agli emendamenti 6 e 23 che non sono stati accolti.

    16.   Il futuro del tessile e dell'abbigliamento dopo il 2005

    Relazione: Tokia SAÏFI (A6-0193/2005)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    § 2

    §

    testo originale

    vs

     

     

    1

    +

     

    2

    +

     

    3

    +

     

    dopo il § 2

    13

    GUE/NGL

    AN

    -

    122, 519, 10

    dopo il § 4

    14

    GUE/NGL

    AN

    -

    162, 482, 7

    § 5

    §

    testo originale

    vd

    +

     

    § 11

    10

    GUE/NGL

    vs

     

     

    1/AN

    +

    408, 235, 10

    2/AN

    -

    77, 556, 20

    dopo il § 11

    15

    GUE/NGL

     

    -

     

    dopo il § 17

    16

    Verts/ALE

     

    -

     

    17

    Verts/ALE

     

    +

     

    § 21

    3

    PPE-DE

     

    +

     

    § 22

    4

    PPE-DE

     

    +

     

    § 23

    8/riv.

    PPE-DE

     

    R

     

    5

    PPE-DE

     

    +

     

    § 28

    6

    PPE-DE

     

    +

     

    11

    GUE/NGL

    vs

     

     

    1/AN

    -

    277, 363, 13

    2/VE

    -

    98, 534, 12

    § 33

    §

    testo originale

    vd

    -

     

    § 43

    §

    testo originale

    vd

    +

     

    § 44

    7

    PPE-DE

     

    +

     

    dopo il § 50

    1

    COTTIGNY e altri

    AN

    -

    165, 408, 80

    cons. B

    2

    PPE-DE

     

    +

     

    cons C

    9

    GUE/NGL

    AN

    +

    503, 121, 26

    Modificato oralmente

    cons D

    §

    testo originale

    vd

    +

     

    dopo il cons. H

    12

    GUE/NGL

     

    -

     

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

     

    +

     

    Gli emendamenti 18 e 19 sono stati annullati.

    M. L'on. Guerreiro, a nome del gruppo GUE/NGL, ha presentato un emendamento orale all'emendamento 9:

    C.

    rileva che l'abolizione delle quote nel settore dei tessili può avere conseguenze nefaste ... (resto immutato).

    L'emendamento è stato accolto.

    Richieste di votazione per appello nominale

    PSE: em 1

    GUE/NGL: emm. 9, 10, 11 prima parte, 13 e 14

    Richieste di votazione per parti separate

    PSE, GUE/NGL

    em 11

    prima parte: Il testo esclusi i termini «comprese quelle che saranno toccate dall'effetto statistico»

    seconda parte: queste parole

    em 10

    prima parte:«prende atto del ... esportazioni tessili cinesi»

    seconda parte:«ritiene tuttavia ... indicate dagli Stati membri»

    Verts/ALE

    § 2

    prima parte: Il testo tranne i termini «e comparabili» e «per i grandi produttori di tessili e di prodotti dell'abbigliamento»

    seconda parte:«e comparabili»

    terza parte:«per i grandi produttori di tessili e di prodotti dell'abbigliamento»

    Richieste di votazione distinta

    GUE/NGL: cons D

    Verts/ALE: §§ 5 e 43

    PSE: § 33

    Varie

    Il gruppo PPE-DE ha ritirato il suo emendamento 8/riv.

    17.   Televisione senza frontiere

    Relazione: Henri WEBER (A5-0202/2005)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    dopo il § 6

    4

    PSE

    AN

    -

    283, 358, 9

    § 18

    5

    ALDE

     

    +

     

    § 27

    6

    ALDE

     

    -

     

    dopo il § 28

    3

    PSE

    VE

    +

    348, 273, 9

    dopo il § 35

    2

    PSE

     

    +

     

    dopo il § 39

    7

    ALDE

     

    +

     

    § 42

    8

    PPE-DE

     

    +

     

    dopo trattino 3

    9=

    1=

    PPE-DE

    PSE

     

    +

     

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

     

    +

     

    Richieste di votazione per appello nominale

    Verts/ALE: em 4


    ALLEGATO II

    RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

    1.   Relazione Daul A6-0233/2005

    Favorevoli: 463

    ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: de Brún, Krarup, Liotard, Meijer, Portas, Sjöstedt, Svensson

    IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Salvini, Speroni, de Villiers, Wohlin

    NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

    PPE-DE: Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Posselt, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Spautz, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

    PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berlinguer, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Grabowska, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Moreno Sánchez, Moscovici, Napoletano, Navarro, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

    UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

    Contrari: 27

    GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Wurtz

    NI: Mote

    PSE: Evans Robert, Haug, Howitt, Kuhne

    Astensioni: 68

    IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

    NI: Allister, Baco, Bobošíková, Helmer, Kozlík

    PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Fajmon, Graça Moura, Harbour, Heaton-Harris, Jałowiecki, Kamall, Kirkhope, Landsbergis, McMillan-Scott, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Andersson, van den Berg, Ettl, Honeyball, Moraes, Muscat, Myller, Segelström, Skinner, Stihler

    UEN: Fotyga

    Correzioni di voto

    A favore:

    John Attard-Montalto

    Contro:

    Hélène Goudin, Nils Lundgren, Lars Wohlin

    2.   Relazione Saïfi A6-0193/2005

    Favorevoli: 122

    ALDE: Toia

    GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

    IND/DEM: Borghezio, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak, Zapałowski

    NI: Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

    PPE-DE: Salafranca Sánchez-Neyra, Ventre

    PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Castex, Corbett, Cottigny, De Keyser, Désir, Douay, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Kreissl-Dörfler, Laignel, Le Foll, Lienemann, Moscovici, Muscat, Navarro, Poignant, Roure, Savary, Scheele, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

    Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 519

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

    NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Rutowicz

    PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, D'Alema, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

    UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

    Verts/ALE: Auken, Breyer

    Astensioni: 10

    ALDE: Chiesa

    GUE/NGL: Portas

    NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

    PSE: De Vits, El Khadraoui, Van Lancker

    Verts/ALE: Schlyter

    Correzioni di voto

    A favore:

    Marie-Arlette Carlotti

    3.   Relazione Saïfi A6-0193/2005

    Favorevoli: 162

    ALDE: Chiesa, Fourtou, Toia

    GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

    IND/DEM: Bonde, Borghezio, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak, Zapałowski

    NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

    PPE-DE: Audy, Daul, Descamps, De Veyrac, Florenz, Gaubert, Gauzès, Grossetête, Guellec, Mathieu, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sudre, Vlasto

    PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Castex, Cottigny, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hegyi, Kreissl-Dörfler, Laignel, Le Foll, Lienemann, Moscovici, Navarro, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Schapira, Scheele, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

    UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, La Russa, Libicki, Muscardini, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella

    Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 482

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

    NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Rutowicz

    PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

    UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain, Vaidere, Zīle

    Astensioni: 7

    IND/DEM: Goudin

    NI: Belohorská, Kozlík, Mote

    PPE-DE: Ventre

    Verts/ALE: Auken, Breyer

    Correzioni di voto

    A favore:

    Marie-Arlette Carlotti, Philippe de Villiers

    4.   Relazione Saïfi A6-0193/2005

    Favorevoli: 408

    ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

    IND/DEM: Borghezio, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Salvini, Speroni, Tomczak, Zapałowski

    NI: Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

    PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Brunetta, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

    PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Christensen, Cottigny, Désir, De Vits, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Herczog, Jørgensen, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Laignel, Le Foll, Lienemann, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Schapira, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

    UEN: Camre

    Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 235

    ALDE: Alvaro

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

    NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Helmer

    PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Sartori, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

    UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

    Verts/ALE: Auken, Breyer

    Astensioni: 10

    GUE/NGL: Agnoletto

    IND/DEM: Bonde

    NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

    PPE-DE: Ventre

    PSE: Bullmann, Ferreira Elisa

    Correzioni di voto

    A favore:

    Poul Nyrup Rasmussen

    5.   Relazione Saïfi A6-0193/2005

    Favorevoli: 77

    ALDE: Chiesa

    GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

    IND/DEM: Borghezio, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Salvini, Speroni, Zapałowski

    NI: Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

    PPE-DE: Bachelot-Narquin, Sartori

    PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Désir, De Vits, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Laignel, Le Foll, Lienemann, Moscovici, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Schapira, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

    Contrari: 556

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

    NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Rutowicz

    PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

    UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Astensioni: 20

    GUE/NGL: Agnoletto, de Brún, Kaufmann, Krarup, Liotard, Meijer, Portas, Sjöstedt, Svensson

    IND/DEM: Pęk

    NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

    PSE: Bullmann, Ferreira Elisa, Hegyi, Leichtfried

    UEN: Didžiokas

    6.   Relazione Saïfi A6-0193/2005

    Favorevoli: 277

    ALDE: Chiesa, Toia

    GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

    IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Salvini, Speroni, de Villiers, Zapałowski

    NI: Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

    PPE-DE: Dehaene, Dimitrakopoulos, Gklavakis, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Samaras, Thyssen

    PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

    Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 363

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

    NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Rutowicz

    PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

    PSE: Andersson, Christensen, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Jørgensen, Kristensen, Segelström, Thomsen, Titley

    UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

    Verts/ALE: Auken

    Astensioni: 13

    GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Sjöstedt, Svensson

    IND/DEM: Bonde

    NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík, Mote, Vanhecke

    Verts/ALE: Schlyter

    Correzioni di voto

    Contre:

    Poul Nyrup Rasmussen

    7.   Relazione Saïfi A6-0193/2005

    Favorevoli: 165

    ALDE: Cornillet, Deprez, Ries

    GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

    IND/DEM: Bonde, Giertych, Grabowski, Pęk, Zapałowski

    NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Mussolini

    PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Carlotti, Casaca, Castex, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Hughes, Hutchinson, Kósáné Kovács, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Locatelli, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Mikko, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Reynaud, Rosati, Rothe, Roure, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Xenogiannakopoulou

    UEN: Camre

    Verts/ALE: Bennahmias, Hassi, Joan i Marí, Kusstatscher, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Trüpel

    Contrari: 408

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

    NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Masiel, Mölzer, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

    PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

    PSE: Andersson, van den Berg, Christensen, Evans Robert, Glante, Goebbels, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Ilves, Jørgensen, Kinnock, Kristensen, Kuc, Lehtinen, McAvan, Martin David, Mastenbroek, Moraes, Rapkay, Rasmussen, Rouček, Segelström, Skinner, Stihler, Thomsen, Titley, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

    UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

    Verts/ALE: Auken, Breyer

    Astensioni: 80

    ALDE: Cavada, Chiesa, Toia

    IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

    NI: Allister, Baco, Kozlík, Mote, Romagnoli

    PSE: Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Berlinguer, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Cercas, Correia, Díez González, Fazakas, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Liberadzki, Madeira, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Piecyk, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, Szejna, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Weiler, Yañez-Barnuevo García, Zani

    Verts/ALE: Aubert, Beer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Rühle, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    8.   Relazione Saïfi A6-0193/2005

    Favorevoli: 503

    ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Matsakis, Morillon, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

    GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

    IND/DEM: Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Louis, Piotrowski, Salvini, Speroni, de Villiers, Zapałowski

    NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

    PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Brunetta, Buzek, Carollo, del Castillo Vera, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Queiró, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zimmerling, Zwiefka

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

    UEN: Camre, Pirilli

    Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 121

    ALDE: Alvaro, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Klinz, Krahmer, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Riis-Jørgensen, Samuelsen

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

    NI: Czarnecki Ryszard, Helmer, Rutowicz

    PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Doyle, Duchoň, Elles, Fajmon, Fjellner, Florenz, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Montoro Romero, Nicholson, Ouzký, Parish, Pieper, Pomés Ruiz, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

    PSE: Christensen, Goebbels, Ilves, Jørgensen, Kristensen, Thomsen

    UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

    Verts/ALE: Auken

    Astensioni: 26

    ALDE: Neyts-Uyttebroeck

    GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Portas, Sjöstedt, Svensson

    IND/DEM: Bonde, Borghezio

    NI: Allister, Baco, Bobošíková, Claeys, Dillen, Kozlík, Mote, Vanhecke

    PPE-DE: Jałowiecki, Oomen-Ruijten, Zieleniec

    PSE: Gierek, Rapkay, Titley

    UEN: Fotyga

    Verts/ALE: Aubert, Breyer

    Correzioni di voto

    A favore:

    Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Romano Maria La Russa

    Contro:

    Poul Nyrup Rasmussen

    9.   Relazione Weber A6-0202/2005

    Favorevoli: 283

    ALDE: Chiesa, Toia

    GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

    IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, de Villiers, Zapałowski

    NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Mussolini

    PPE-DE: Florenz, Toubon, Ventre, Wortmann-Kool

    PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

    UEN: Didžiokas, Krasts, Vaidere, Zīle

    Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

    Contrari: 358

    ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

    IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

    NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

    PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

    UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Roszkowski, Szymański, Tatarella

    Astensioni: 9

    IND/DEM: Borghezio, Goudin, Lundgren, Salvini, Speroni, Wohlin

    NI: Baco, Kozlík

    UEN: Kristovskis


    TESTI APPROVATI

     

    P6_TA(2005)0308

    Protocollo all'accordo euromediterraneo UE/Marocco a seguito dell'allargamento ***

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo su una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (9649/2005 — COM(2004)0848 — C6-0200/2005 — 2004/0292(AVC))

    (Procedura del parere conforme)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0848) (1),

    visto il testo del Consiglio (9649/2005),

    vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e dell'articolo 310 del trattato CE (C6-0200/2005),

    visti l'articolo 75, l'articolo 83, paragrafo 7 e l'articolo 43, paragrafo 1 del suo regolamento,

    vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0219/2005),

    1.

    esprime il suo parere conforme sulla conclusione del Protocollo;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.


    (1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

    P6_TA(2005)0309

    Protocollo all'accordo euromediterraneo UE/Tunisia a seguito dell'allargamento ***

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (9648/2005 — COM(2004)0736 — C6-0199/2005 — 2004/0265(AVC))

    (Procedura del parere conforme)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0736) (1),

    visto il testo del Consiglio (9648/2005),

    vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e dell'articolo 310 del trattato CE (C6-0199/2005),

    visti l'articolo 75, l'articolo 83, paragrafo 7 e l'articolo 43, paragrafo 1 del suo regolamento,

    vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0220/2005),

    1.

    esprime il suo parere conforme sulla conclusione del Protocollo;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica tunisina.


    (1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

    P6_TA(2005)0310

    Protocollo all'accordo euromediterraneo UE/Giordania a seguito dell'allargamento ***

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (5092/2005 — COM(2004)0578 — C6-0202/2005 — 2004/0196(AVC))

    (Procedura del parere conforme)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0578) (1),

    visto il testo del Consiglio (5092/2005),

    vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e dell'articolo 310 del trattato CE (C6-0202/2005),

    visti l'articolo 75, l'articolo 83, paragrafo 7 e l'articolo 43, paragrafo 1 del suo regolamento,

    vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0221/2005),

    1.

    esprime il suo parere conforme sulla conclusione del Protocollo;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno hashemita di Giordania.


    (1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

    P6_TA(2005)0311

    Organizzazione comune del mercato nel settore del tabacco greggio *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(2005)0235 — C6-0193/2005 — 2005/0105(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0235) (1),

    visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0193/2005),

    visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0233/2005),

    1.

    approva la proposta della Commissione;

    2.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    3.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

    P6_TA(2005)0312

    Indicazione del metodo di produzione biologico sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (COM(2005)0194 — C6-0140/2005 — 2005/0094(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0194) (1),

    visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0140/2005),

    visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0234/2005),

    1.

    approva la proposta della Commissione;

    2.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    3.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

    P6_TA(2005)0313

    Spiegamento e utilizzazione del programma europeo di radionavigazione via satellite ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione della fase costitutiva e della fase operativa del programma europeo di radionavigazione via satellite (COM(2004)0477 — C6-0087/2004 — 2004/0156(COD))

    (Procedura di codecisione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0477) (1),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0087/2004),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0212/2005),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    rileva che gli stanziamenti indicati nella proposta legislativa per il periodo successivo al 2006 sono subordinati alla decisione sul prossimo quadro finanziario pluriennale;

    3.

    invita la Commissione, una volta che sarà stato adottato il prossimo quadro finanziario pluriennale, a presentare, se del caso, una proposta di adeguamento dell'importo di riferimento finanziario del programma;

    4.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

    P6_TC1-COD(2004)0156

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 settembre 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione della fase costitutiva e della fase operativa del programma europeo di radionavigazione via satellite

    IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Attualmente la politica europea in materia di radionavigazione via satellite è attuata attraverso i programmi GALILEO e EGNOS.

    (2)

    Il programma GALILEO intende realizzare la prima infrastruttura mondiale di radionavigazione e di posizionamento via satellite concepita specificamente a fini civili.

    (3)

    EGNOS è un programma volto ad aumentare l'affidabilità dei segnali del sistema statunitense GPS e di quello russo GLONASS su una vasta area geografica. Esso è indipendente da GALILEO e ad esso complementare.

    (4)

    Il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo hanno costantemente garantito il loro appoggio al programma GALILEO.

    (5)

    Il programma GALILEO riguarda una tecnologia destinata a migliorare la vita dei cittadini europei in numerosi settori. La radionavigazione via satellite rientra pienamente nel quadro della politica dei trasporti illustrata nel Libro bianco della Commissione dal titolo «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», in particolare per quanto riguarda il trasporto merci, la tariffazione delle infrastrutture e la sicurezza stradale.

    (6)

    Il programma costituisce uno dei progetti prioritari individuati nell'ambito dell'iniziativa di crescita proposta dalla Commissione e approvata dal Consiglio. Esso costituisce altresì una delle principali realizzazioni del futuro programma spaziale europeo ed è citato nel Libro bianco della Commissione dal titolo «Spazio: una nuova frontiera europea per un'Unione in espansione — Piano di azione per attuare una politica spaziale europea».

    (7)

    Il programma GALILEO comporta una fase di definizione, una fase di sviluppo, una fase costitutiva e una fase operativa. La fase costitutiva dovrebbe iniziare nel 2006 e dovrebbe concludersi nel 2010, dopo due anni di sovrapposizione con la fase operativa, che dovrebbe iniziare nel 2008. Il sistema dovrebbe divenire pienamente operativo nel 2010.

    (8)

    Le fasi di definizione e di sviluppo costituiscono la parte del programma dedicata alla ricerca e sono state finanziate in modo significativo attraverso il bilancio comunitario delle reti transeuropee.

    (9)

    Il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (3) ha stabilito le norme che si applicano alla partecipazione finanziaria della Comunità nel caso di progetti comunitari quali i sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite.

    (10)

    Per l'attuazione della fase di sviluppo del programma GALILEO, il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002  (4), ha costituito l'impresa comune GALILEO.

    (11)

    Il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (5) istituisce un'autorità di vigilanza europea GNSS (in seguito denominata «l'autorità di vigilanza»).

    (12)

    Al fine di garantire il prosieguo dei programmi, è opportuno assicurare il finanziamento delle fasi costitutiva e operativa.

    (13)

    Vista la decisione del Consiglio di limitare a un terzo la quota di finanziamento pubblico per la fase costitutiva e alla luce dei finanziamenti già previsti dalle attuali prospettive finanziarie, un contributo comunitario pari a [500] milioni EUR dovrebbe essere riservato per la fase costitutiva nelle prossime prospettive finanziarie.

    (14)

    Data la natura particolare del mercato della radionavigazione via satellite e della commercializzazione dei servizi ad essa correlati, nonché della necessità di garantire che i servizi stessi siano messi a disposizione nell'interesse del settore pubblico, nel corso dei primi anni della fase operativa si dovrà garantire una quota eccezionale di finanziamenti pubblici. Il Consiglio ha previsto esplicitamente il ricorso a fondi comunitari per il finanziamento di questa fase nelle conclusioni adottate, rispettivamente, il 25 e 26 marzo 2002 e l'8 e 9 marzo 2004. L'importo previsto del finanziamento comunitario richiesto è pari a circa [500] milioni EUR.

    (15)

    È quindi opportuno prevedere a carico del bilancio comunitario un importo di 1 000  mi lio ni  EUR per il finanziamento delle fasi costitutiva ed operativa dei programmi durante il periodo 2007-2013 , con la creazione di una specifica linea di bilancio comunitario, così da consentire all'autorità di bilancio di collegare il finanziamento al rispetto delle scadenze stabilite per le varie fasi dei programmi .

    (16)

    Nei casi in cui la Comunità debba contrarre, direttamente o indirettamente, garanzie finanziarie superiori alla suddetta dotazione di bilancio, è opportuno che tali garanzie siano soggette all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente alle regole di bilancio applicabili.

    (17)

    Nei casi in cui la Comunità debba contrarre, direttamente o indirettamente, impegni finanziari superiori alla suddetta dotazione di bilancio, è opportuno che tali impegni siano soggetti all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente alle regole di bilancio applicabili.

    (18)

    Durante le fasi costitutiva ed operativa, la costruzione e in seguito la gestione del sistema saranno affidati a un concessionario privato posto sotto il controllo dell'autorità di vigilanza istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004.

    (19)

    E' opportuno instaurare un meccanismo di partecipazione agli utili onde garantire il rimborso del contributo comunitario concesso per le fasi costitutiva ed operativa.

    (20)

    Il concessionario dovrebbe avere il diritto di percepire le entrate generate dall'utilizzazione delle licenze e dei diritti di proprietà intellettuale sui componenti del sistema, di cui l'autorità di vigilanza dovrebbe restare titolare.

    (21)

    Tra i compiti dell'autorità di vigilanza figurano la gestione dei fondi destinati ai programmi europei di radionavigazione via satellite e il controllo dell'insieme della gestione finanziaria di tali programmi al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi pubblici. L'autorità di vigilanza svolge inoltre i compiti di esecuzione di bilancio che le sono affidati dalla Commissione conformemente all 'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6). Tenuto conto della natura specifica dei programmi, è opportuno che il Parlamento europeo partecipi in veste di osservatore al consiglio di amministrazione dell'autorità di vigilanza per poter esercitare le sue competenze in materia di bilancio.

    (22)

    La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), presentata dalla Commissione, prevede un sostegno al sistema europeo di navigazione via satellite GNSS.

    (23)

    La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013), presentata dalla Commissione, prevede anche la partecipazione delle piccole e medie imprese europee alle attività di innovazione con il sostegno di un finanziamento comunitario, il che contribuirà allo sviluppo del sistema europeo di navigazione via satellite GNSS.

    (24)

    Visto lo stadio di maturità avanzata raggiunto, che va ben oltre il quadro di un semplice progetto di ricerca, è opportuno basare il programma GALILEO su uno strumento giuridico specifico che sia maggiormente in grado di soddisfarne le esigenze e garantirne la corretta gestione finanziaria richiesta.

    (25)

    La realizzazione di una infrastruttura di radionavigazione via satellite è un progetto che chiaramente supera le capacità tecniche e finanziarie di qualunque Stato membro che agisca individualmente. I programmi GALILEO e EGNOS rispondono quindi in pieno ai requisiti del principio di sussidiarietà, in quanto il livello comunitario è il livello più appropriato per un intervento; è questo un esempio del valore aggiunto che l'Europa può offrire quando ha definito con chiarezza i suoi obiettivi e le sue risorse.

    (26)

    Il presente regolamento fissa, per la fase costitutiva e operativa dei programmi , una dotazione finanziaria che, a norma del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio (7),

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento definisce le modalità dell'intervento finanziario della Comunità per le fasi costitutiva (2006-2010) ed operativa (dal 2008 in avanti) dei programmi europei di radionavigazione via satellite GALILEO e EGNOS , in seguito denominati «programmi» .

    Articolo 2

    Il contributo comunitario destinato ai programmi dal presente regolamento è concesso al fine di cofinanziare:

    a)

    attività legate alla fase costitutiva che comprende la costruzione e la messa in orbita dei satelliti, nonché l'allestimento completo dell'infrastruttura terrestre;

    b)

    se necessario, la prima serie di attività legate all'avvio della fase operativa che comprende la gestione dell'infrastruttura costituita dai satelliti e dalle stazioni terrestri necessarie al suo funzionamento, nonché la manutenzione e il costante perfezionamento del sistema.

    Articolo 3

    La dotazione finanziaria indicativa necessaria per l'attuazione delle azioni previste all'articolo 2 del presente regolamento per il periodo di 7 anni a partire dal 1o gennaio 2007 è pari a [1 000 milioni EUR].

    Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle pertinenti prospettive finanziarie.

    Articolo 4

    Nei casi in cui la Comunità debba accordare direttamente o indirettamente, anche a titolo del contratto di concessione, garanzie finanziarie superiori alla dotazione di bilancio di cui all'articolo 3, tali garanzie sono soggette all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente alle regole di bilancio applicabili.

    Articolo 5

    Nei casi in cui la Comunità debba contrarre direttamente o indirettamente, anche a titolo del contratto di concessione, eventuali impegni finanziari superiori alla dotazione di bilancio di cui all'articolo 3, tali impegni sono soggetti all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente alle regole di bilancio applicabili.

    Articolo 6

    È instaurato un meccanismo di partecipazione agli utili onde garantire il rimborso del contributo comunitario concesso per le fasi costitutiva ed operativa.

    Articolo 7

    Il concessionario ha il diritto di percepire le entrate generate dall'utilizzazione delle licenze e dei diritti di proprietà intellettuale sui componenti del sistema, di cui l'autorità di vigilanza resta titolare.

    Articolo 8

    L'autorità di vigilanza assicura , ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004 , la gestione e il controllo dell'utilizzo dei fondi del contributo comunitario destinati ai programmi.

    Tenuto conto della natura specifica dei programmi, il Parlamento europeo, per poter esercitare le sue competenze in materia di bilancio, partecipa in veste di osservatore al consiglio di amministrazione dell'autorità di vigilanza.

    Gli stanziamenti operativi necessari al finanziamento del contributo comunitario sono messi a disposizione dell'autorità di vigilanza, per mezzo di una convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1321/2004. L'autorità di bilancio è informata del progetto di convenzione prima che venga siglato .

    L'importo messo a disposizione da ciascuna convenzione annuale è deciso nel quadro della procedura di bilancio dell'UE, tenendo conto del programma di lavoro dell'autorità di vigilanza approvato dal suo consiglio di amministrazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1321/2004 e rispettando i limiti delle prospettive finanziarie applicabili .

    Ciascuna convenzione fissa in particolare le condizioni generali della gestione dei fondi affidati all'autorità di vigilanza.

    Articolo 9

    La Commissione vigila affinché, al momento dell'attuazione delle azioni finanziate dal presente regolamento da parte dell'autorità di vigilanza, gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro le frodi, la corruzione e le altre attività illecite, la realizzazione di controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati, nonché, qualora siano constatate eventuali irregolarità, con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (8), al regolamento Europeo (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (9) e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento e del Consiglio (10).

    Per le azioni comunitarie finanziate dal presente regolamento, la nozione d'irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è intesa come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o ai bilanci da questa gestiti, attraverso una spesa indebita.

    I contratti e le convenzioni, nonché gli accordi con i paesi terzi partecipanti, stipulati in virtù del presente regolamento prevedono, in particolare, un monitoraggio e un controllo finanziario da parte dell'autorità di vigilanza o della Commissione o di un rappresentante da esse autorizzato, e audit della Corte dei conti, se necessario in loco.

    Articolo 10

    Ogni anno, all'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei programmi. Nel 2007 sarà effettuata una revisione intermedia per informare il Parlamento europeo e il Consiglio dei progressi realizzati nel frattempo.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a ..., il ...

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente


    (1)   GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 28.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 settembre 2005.

    (3)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).

    (4)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

    (5)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.

    (6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (7)   GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

    (8)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

    (9)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    (10)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

    P6_TA(2005)0314

    Accordo CE/Libano su taluni aspetti dei servizi aerei *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0062 — C6-0059/2005 — 2005/0012(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0062) (1),

    visto l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

    visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0059/2005),

    visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0232/2005),

    1.

    approva la conclusione dell'accordo;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Libano.


    (1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

    P6_TA(2005)0315

    Accordo CE/Georgia su taluni aspetti dei servizi aerei *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0061 — C6-0060/2005 — 2005/0009(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0061) (1),

    visto l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

    visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0060/2005),

    visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0231/2005),

    1.

    approva la conclusione dell'accordo;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Georgia.


    (1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

    P6_TA(2005)0316

    Dati sulle attività di pesca, sistemi di telerilevamento *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (COM(2004)0724 — C6-0187/2004 — 2004/0252(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0724) (1),

    visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0187/2004),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0238/2005),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

    Emendamento 1

    Considerando 5

    (5) Nel corso degli ultimi anni alcuni Stati membri ed altri paesi hanno realizzato una serie di progetti pilota in materia di registrazione e trasmissione elettronica dei dati e di telerilevamento. Tali progetti si sono rivelati validi e di sicuro interesse economico .

    (5) Nel corso degli ultimi anni alcuni Stati membri ed altri paesi hanno realizzato una serie di progetti pilota in materia di registrazione e trasmissione elettronica dei dati e di telerilevamento. Tali metodi di monitoraggio necessitano ancora di una serie di adeguamenti prima che si possa giungere a conclusioni definitive quanto alla loro utilizzazione .

    Emendamento 2

    Articolo 1, paragrafo 1

    1. I comandanti dei pescherecci comunitari registrano per via elettronica i dati riguardanti le attività di pesca per i quali la normativa comunitaria prevede l'obbligo di registrazione in un giornale di bordo e trasmettono i dati suddetti per via elettronica all'autorità competente .

    1. I comandanti dei pescherecci comunitari registrano per via elettronica i dati riguardanti le attività di pesca che sono tenuti a registrare in un giornale di bordo in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2) , e trasmettono i dati suddetti per via elettronica alla o alle autorità competenti. Tale procedura esonera i comandanti dei pescherecci da ogni obbligo di registrazione su carta dei dati in parola.

    Emendamento 3

    Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo)

     

    4 bis. I dati raccolti a norma del presente articolo sono messi a disposizione della ricerca scientifica; essi non contengono tuttavia informazioni commerciali sensibili o segrete e la riservatezza di tutti i dati registrati e trasmessi per via elettronica dai comandanti dei pescherecci è garantita.

    Emendamento 4

    Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    1 bis. Le agenzie comunitarie possono utilizzare le immagini nell'esercizio delle loro funzioni e le condividono nella misura più ampia possibile.

    Emendamento 5

    Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    2 bis. La Commissione precisa in una tabella finanziaria dettagliata la fonte dei finanziamenti nonché i costi totali e le modalità di ripartizione di tali costi tra la Comunità e gli Stati membri.

    Emendamento 6

    Articolo 2, paragrafo 2 ter (nuovo)

     

    2 ter. La Comunità concede un sostegno finanziario alle autorità nazionali e ai pescatori al fine di contribuire all'acquisto e all'installazione delle attrezzature nonchè alla necessaria formazione.

    Emendamento 7

    Articolo 2, paragrafo 2 quater (nuovo)

     

    2 quater. La Comunità amplia gli obiettivi e le applicazioni nell'ambito di un approccio polivalente al fine di rafforzare l'efficacia di questo tipo di progetto e di sfruttare tutte le possibilità offerte dal sistema.

    Emendamento 8

    Articolo 2 bis (nuovo)

     

    Articolo 2 bis

    La Commissione finanzia, congiuntamente con gli Stati membri, i costi relativi all'installazione dei sistemi di controllo dei pescherecci sulle imbarcazioni di oltre 15 metri di lunghezza fuori tutto e quelli relativi all'invio dei messaggi inerenti al giornale di bordo elettronico.

    Emendamento 9

    Articolo 3, primo comma

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2006 .

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008 .


    (1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

    (2)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    P6_TA(2005)0317

    Accordo CE/Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra Comunità europea e Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (COM(2004)0092 — C6-0053/2005 — 2004/0033(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0092) (1),

    visti l'articolo 63, punto 3), lettera b) e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase del trattato CE,

    visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0053/2005),

    visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0214/2005),

    1.

    approva le conclusioni dell'accordo;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai Parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Albania.


    (1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

    P6_TA(2005)0318

    Accesso all'assistenza esterna della Comunità *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (8977/2005 — C6-0156/2005 — 2005/0806(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    visto il testo del Consiglio (8977/2005) (1),

    vista la proposta iniziale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0313) (1),

    informato dal Consiglio della sua decisione di suddividere la proposta iniziale al Parlamento europeo e al Consiglio,

    visto l'articolo 181A del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0156/2005),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per lo sviluppo (A6-0239/2005),

    1.

    approva il testo del Consiglio quale emendato;

    2.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    3.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo presentato alla sua consultazione;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DEL CONSIGLIO

    EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

    Emendamento 1

    Considerando 1

    (1) La prassi consistente nel vincolare gli aiuti, direttamente o indirettamente, all'acquisto nel paese donatore di beni e servizi acquistati mediante gli stessi aiuti ne riduce l'efficacia ed è contraria alla politica di sviluppo a favore dei poveri. Lo svincolo degli aiuti non rappresenta un obiettivo fine a se stesso, bensì dovrebbe essere utilizzato come strumento per rafforzare altri elementi di lotta contro la povertà, come ad esempio la partecipazione dei beneficiari, l'integrazione regionale e il potenziamento delle capacità.

    (1) La prassi consistente nel vincolare gli aiuti, direttamente o indirettamente, all'acquisto nel paese donatore di beni e servizi acquistati mediante gli stessi aiuti ne riduce l'efficacia ed è contraria alla politica di sviluppo a favore dei poveri. Lo svincolo degli aiuti non rappresenta un obiettivo fine a se stesso, bensì dovrebbe essere utilizzato come strumento per rafforzare altri elementi di lotta contro la povertà, come ad esempio la partecipazione dei beneficiari, l'integrazione regionale e il potenziamento delle capacità , ponendo particolare enfasi sull'obiettivo di rafforzare la posizione di fornitori locali e regionali di beni e servizi nei paesi in via di sviluppo .

    Emendamento 2

    Considerando 6

    (6) Il 4 settembre 2003 una risoluzione del Parlamento europeo riguardante lo svincolo degli aiuti (2) segnalava la necessità di svincolare ulteriormente gli aiuti comunitari, valutava in maniera favorevole le modalità illustrate nella suddetta comunicazione e approvava le soluzioni proposte. Inoltre, la risoluzione sottolineava l'esigenza di approfondire il dibattito sull'ulteriore svincolo sulla base di studi complementari e di proposte documentate.

    (6) Il 4 settembre 2003 una risoluzione del Parlamento europeo riguardante lo svincolo degli aiuti (3) segnalava la necessità di svincolare ulteriormente gli aiuti comunitari, valutava in maniera favorevole le modalità illustrate nella suddetta comunicazione e approvava le soluzioni proposte. Inoltre, la risoluzione sottolineava l'esigenza di approfondire il dibattito sull'ulteriore svincolo sulla base di studi complementari e di proposte documentate e chiedeva esplicitamente una chiara preferenza per la cooperazione locale e regionale, ponendo in posizione prioritaria, in ordine d'importanza, i fornitori provenienti dal paese destinatario, dai paesi in via di sviluppo confinanti e da altri paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare gli sforzi esplicati dai paesi beneficiari volti a migliorare la propria produzione a livello nazionale, regionale, locale e famigliare nonché le azioni miranti a migliorare la disponibilità e l'accessibilità al pubblico di prodotti alimentari e servizi di base, in modo coerente con le abitudini locali e i sistemi di produzione e di scambio .

    Emendamento 3

    Considerando 7

    (7) Per definire l'accesso all'assistenza esterna della Comunità occorre tener conto di diversi elementi. Le norme sull'ammissibilità contenute nell'articolo 3 definiscono l'accesso delle persone. Le norme sull'origine contenute nell'articolo 4 definiscono l'accesso delle forniture e dei materiali acquistati da una persona ammissibile. L'articolo 3 prevede l'accesso di una categoria specifica di persone con riserva della reciprocità. L'articolo 5 definisce il principio di reciprocità e le relative modalità di attuazione. Le deroghe e l'attuazione delle stesse sono definite nell'articolo 6. L'articolo 7 contiene disposizioni specifiche riguardanti le operazioni finanziate attraverso un'organizzazione internazionale, un'organizzazione regionale, o cofinanziate da un paese terzo. L'articolo 8 contiene disposizioni specifiche relative agli aiuti umanitari.

    (7) Per definire l'accesso all'assistenza esterna della Comunità occorre tener conto di diversi elementi. Le norme sull'ammissibilità contenute nell'articolo 3 definiscono l'accesso delle persone. Le norme sull'origine contenute nell'articolo 4 definiscono l'accesso delle forniture e dei materiali acquistati e degli esperti assunti da una persona ammissibile. L'articolo 5 definisce il principio di reciprocità e le relative modalità di attuazione. Le deroghe e l'attuazione delle stesse sono definite nell'articolo 6. L'articolo 7 contiene disposizioni specifiche riguardanti le operazioni finanziate attraverso un'organizzazione internazionale, un'organizzazione regionale, o cofinanziate da un paese terzo. L'articolo 8 contiene disposizioni specifiche relative agli aiuti umanitari.

    Emendamento 4

    Considerando 8 bis (nuovo)

     

    (8 bis) Nell'aggiudicazione degli appalti nell'ambito di uno strumento comunitario, occorre prestare particolare attenzione al rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro stabilite a livello internazionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ad esempio le convenzioni sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva, l'abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di assunzione e occupazione e l'abolizione del lavoro minorile.

    Emendamento 5

    Considerando 8 ter (nuovo)

     

    (8 ter) Nell'aggiudicazione degli appalti nell'ambito di uno strumento comunitario, si presterà particolare attenzione al rispetto delle seguenti convenzioni in materia ambientale stabilite a livello internazionale: la Convenzione sulla biodiversità del 1992, il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza del 2000 e il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1997.

    Emendamento 6

    Articolo 3, paragrafo 2

    2. La partecipazione all'assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell'ambito di uno strumento comunitario con una portata tematica, quale definito nell'allegato I, parte A, è aperta a tutte le persone giuridiche appartenenti ad un paese in transizione o in via di sviluppo, secondo la definizione contenuta negli elenchi del Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE/CAS) di cui all'allegato II, oltre a quelle persone giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo strumento.

    2. La partecipazione all'assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell'ambito di uno strumento comunitario con una portata tematica, quale definito nell'allegato I, parte A, è aperta a tutte le persone giuridiche appartenenti ad un paese in via di sviluppo, secondo la definizione contenuta nell'elenco del Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE/CAS) di cui all'allegato II, oltre a quelle persone giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo strumento.

    Emendamento 7

    Articolo 3, paragrafo 3

    3. La partecipazione all'assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell'ambito di uno strumento comunitario con una portata geografica, quale definito nell'allegato I, parte B, è aperta a tutte le persone giuridiche appartenenti ad un paese in transizione o in via di sviluppo secondo la definizione contenuta negli elenchi dell'OCSE/CAS di cui all'allegato II ed espressamente definite ammissibili, come pure a quelle già menzionate come ammissibili dal rispettivo strumento.

    3. La partecipazione all'assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell'ambito di uno strumento comunitario con una portata geografica, quale definito nell'allegato I, parte B, è aperta a tutte le persone giuridiche appartenenti ad un paese in via di sviluppo secondo la definizione contenuta nell'elenco dell'OCSE/CAS di cui all'allegato II ed espressamente definite ammissibili, come pure a quelle già menzionate come ammissibili dal rispettivo strumento.

    Emendamento 8

    Articolo 3, paragrafo 5

    5. Le norme di ammissibilità del presente articolo non si applicano agli esperti che partecipano all'assegnazione degli appalti. Gli esperti possono avere qualsiasi nazionalità.

    soppresso

    Emendamento 9

    Articolo 3 bis (nuovo)

     

    Articolo 3 bis

    Esperti

    Tutti gli esperti ingaggiati dai concorrenti di cui agli articoli 3 e 7 possono essere di qualsiasi nazionalità. Il presente articolo lascia impregiudicati i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.

    Emendamento 10

    Articolo 4

    Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di un contratto finanziato mediante uno strumento comunitario devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile secondo la definizione di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento l'origine è definita dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali.

    Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di un contratto finanziato mediante uno strumento comunitario devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile secondo la definizione di cui agli articoli 3 e 6 del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento l'origine è definita dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali.

    Emendamento 11

    Articolo 5, paragrafo 1

    1. L'accesso reciproco all'assistenza esterna CE viene concessa ai paesi contemplati dall'articolo 3, paragrafo 4, a condizione che essi concedano l'ammissibilità alle stesse condizioni agli Stati membri dell'Unione europea.

    1. L'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità viene concessa ai paesi contemplati dall'articolo 3, paragrafo 4, a condizione che essi concedano l'ammissibilità alle stesse condizioni agli Stati membri dell'Unione europea e al paese beneficiario in questione .

    Emendamento 12

    Articolo 5, paragrafo 2

    2. La concessione dell'accesso reciproco all'assistenza esterna CE si basa su un confronto tra l'UE e gli altri donatori e riguarda un intero settore , secondo la definizione delle categorie OCSE/CAS, o un intero paese, sia esso donatore o beneficiario. La decisione di concedere tale reciprocità ad un paese donatore si basa sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti forniti da quest'ultimo, ivi compresa la qualità e l'entità di tali aiuti.

    2. La concessione dell'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità si basa su un confronto tra l'UE e gli altri donatori e si svolge a livello settoriale , secondo la definizione delle categorie OCSE/CAS, o a livello di paese, sia esso un paese donatore o beneficiario. La decisione di concedere tale reciprocità ad un paese donatore si basa sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti forniti da quest'ultimo, ivi compresa la qualità e l'entità di tali aiuti.

    Emendamento 13

    Articolo 5, paragrafo 3

    3. L'accesso reciproco all'assistenza esterna CE viene stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Tale decisione viene adottata in conformità con la decisione 1999/468/ CE (4) del Consiglio nell'ambito delle procedure e del relativo comitato responsabile dello strumento in questione. Tale decisione rimane in vigore per almeno un anno.

    3. L'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità viene stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Tale decisione viene adottata in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5) nell'ambito delle procedure e del relativo comitato associato all'atto in questione. Tale decisione rimane in vigore per almeno un anno.

    Emendamento 14

    Articolo 5, paragrafo 4

    4. L'accesso reciproco all'assistenza esterna CE viene concesso automaticamente ai paesi terzi che figurano nell'allegato III , in conformità con il punto II, lettera a) delle raccomandazioni del 2001 dell'OCSE/CAS relative allo svincolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo per i paesi meno sviluppati, citate nell'allegato IV .

    4. L'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità nei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato II viene concesso automaticamente ai paesi terzi che figurano nell'allegato III.

    Emendamento 15

    Articolo 5, paragrafo 5

    5. I paesi beneficiari vengono consultati il più possibile nell'ambito del processo descritto ai paragrafi da 1 a 3 .

    5. I paesi beneficiari vengono consultati nell'ambito del processo descritto ai paragrafi 1, 2 e 3 .

    Emendamento 16

    Articolo 7, titolo

    Operazioni riguardanti le istituzioni internazionali o i paesi terzi

    Operazioni riguardanti le istituzioni internazionali o il cofinanziamento

    Emendamento 17

    Articolo 7, paragrafo 1

    1. Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione attuata attraverso un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 3 nonché a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori. Le stesse norme si applicano alle forniture e ai materiali.

    1. Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione attuata attraverso un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 3 nonché a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori. Le stesse norme si applicano alle forniture , ai materiali e agli esperti .

    Emendamento 18

    Articolo 7, paragrafo 2

    2. Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione cofinanziata da un paese terzo, con riserva della reciprocità secondo la definizione dell'articolo 5, o da un'organizzazione regionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 3 nonché a tutte le persone giuridiche che appartengono a tale paese terzo o ai paesi appartenenti a tale organizzazione regionale. Le stesse norme si applicano alle forniture e ai materiali.

    2. Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione cofinanziata da un paese terzo, con riserva della reciprocità secondo la definizione dell'articolo 5, o da un'organizzazione regionale o da uno Stato membro , la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 3 nonché a tutte le persone giuridiche ammissibili in base alle norme di tale paese terzo , organizzazione regionale o Stato membro . Le stesse norme si applicano alle forniture , ai materiali e agli esperti .

    Emendamento 19

    Articolo 7, paragrafo 3

    3. Le norme di ammissibilità descritte nel presente articolo non si applicano agli esperti proposti da concorrenti che partecipano all'assegnazione degli appalti. Gli esperti possono provenire da qualsiasi Paese.

    soppresso

    Emendamento 20

    Articolo 7 bis (nuovo)

     

    Articolo 7 bis

    Rispetto dei principi essenziali e rafforzamento dei mercati locali

    1. Per accelerare l'eliminazione della povertà mediante la promozione delle capacità, dei mercati e degli acquisti locali, occorre prestare particolare attenzione ad appalti locali e regionali nei paesi partner.

    2. Gli aggiudicatori di appalti rispettano le norme fondamentali concordate a livello internazionale in materia di lavoro, ad esempio le norme essenziali su lavoro dell'OIL, le convenzioni sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva, l'eliminazione del lavoro forzato e obbligatorio, l'eliminazione delle discriminazioni a livello di impiego e di occupazione nonché l'abolizione del lavoro minorile.

    3. L'accesso dei paesi in via di sviluppo all'assistenza esterna della Comunità è reso possibile mediante l'assistenza tecnica ritenuta necessaria.


    (1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

    (2)  A5/2003/190, Bollettino 2003/9, punto 1.6.64.

    (3)   GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 474.

    (4)   GU L 231 del 29.8.2001.

    (5)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 .

    P6_TA(2005)0319

    Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ***II

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (16075/1/2004 — C6-0128/2005 — 2003/0107(COD))

    (Procedura di codecisione: seconda lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la posizione comune del Consiglio (16075/1/2004 — C6-0128/2005),

    vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0319) (2),

    visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

    visto l'articolo 62 del suo regolamento,

    vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0236/2005),

    1.

    approva la posizione comune quale emendata;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  Testi approvati, P5_TA(2004)0240.

    (2)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

    P6_TC2-COD(2003)0107

    Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 settembre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La comunicazione della Commissione «Sicurezza delle attività minerarie: situazione dopo i recenti incidenti» definisce, tra gli interventi prioritari, un'iniziativa volta a regolamentare la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive. Tale intervento è inteso ad integrare le iniziative ai sensi della direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (4), e la preparazione di un documento sulle migliori tecniche disponibili riguardanti la gestione della roccia sterile e degli sterili derivanti dalle attività estrattive nell'ambito della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (5).

    (2)

    Nella risoluzione del 5 luglio 2001 (6) sulla comunicazione in questione, il Parlamento europeo ha sostenuto con forza la necessità di una direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive.

    (3)

    Nella decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (7), gli obiettivi fissati per i rifiuti che vengono ancora prodotti sono i seguenti: ridurne il livello di pericolosità; far sì che essi presentino il minor rischio possibile; privilegiare il recupero e soprattutto il riciclo; ridurre al minimo il quantitativo di rifiuti destinati allo smaltimento e garantire uno smaltimento sicuro; trattare i rifiuti destinati allo smaltimento il più vicino possibile al luogo in cui sono stati prodotti purché ciò non comporti una minor efficacia delle operazioni di trattamento dei rifiuti. La decisione n. 1600/2002/CE prevede inoltre, tra le azioni prioritarie rispetto agli incidenti e alle catastrofi, la preparazione di misure che contribuiscano ad evitare il pericolo di incidenti rilevanti, con particolare riguardo a quelli connessi alle attività estrattive, e lo sviluppo di misure in materia di rifiuti di estrazione. Infine, un'altra azione prioritaria contemplata dalla decisione n. 1600/2002/CE consiste nella promozione di una gestione sostenibile delle industrie estrattive nell'intento di ridurne l'impatto ambientale.

    (4)

    In conformità degli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria in materia di ambiente, è necessario fissare requisiti minimi per prevenire o ridurre, per quanto possibile, qualsiasi effetto negativo sull'ambiente o sulla salute umana derivante dalla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, come gli sterili (vale a dire il materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il trattamento di minerali con varie tecniche), la roccia sterile e lo strato di copertura (vale a dire il materiale rimosso con le operazioni di estrazione per accedere ad un giacimento o un corpo minerario, anche durante la fase di sviluppo di preproduzione) e il topsoil (vale a dire lo strato più superficiale del terreno), a condizione che si tratti di rifiuti quali quelli definiti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (8).

    (5)

    A norma del paragrafo 24 del piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, approvato nel quadro del vertice mondiale del 2002 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, è necessario proteggere le risorse naturali alla base dello sviluppo economico e sociale e invertire l'attuale tendenza al degrado delle risorse naturali, mediante una gestione sostenibile e integrata delle stesse.

    (6)

    La presente direttiva dovrebbe pertanto disciplinare la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive onshore, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione (compresa la fase di sviluppo di preproduzione) trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Tale gestione dovrebbe tuttavia rispecchiare i principi e le priorità contenuti nella direttiva 75/442/CEE che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii) della stessa, continua ad applicarsi a tutti gli aspetti della gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che non rientrano nella presente direttiva.

    (7)

    Per evitare duplicazioni e disposizioni amministrative sproporzionate, l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere limitato alle operazioni ritenute prioritarie per realizzare gli obiettivi fissati.

    (8)

    Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pertanto applicarsi ai flussi di rifiuti generati durante l'estrazione di minerali o le operazioni di trattamento che non sono tuttavia direttamente connessi ai processi di estrazione o di trattamento, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati. Le disposizioni della direttiva 75/442/CEE o della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (9) o di qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente dovrebbero applicarsi alla gestione dei rifiuti, come nel caso dei rifiuti generati in un sito di prospezione, di estrazione o di trattamento e successivamente trasportati in una sede che non sia una struttura di deposito dei rifiuti ai sensi della presente direttiva.

    (9)

    Analogamente, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali o all'inserimento di acque e al reinserimento di acque sotterranee, mentre ai rifiuti inerti, ai rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione, alla terra non inquinata e ai rifiuti derivanti dall'estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio della torba si dovrebbero applicare solo alcune disposizioni, visti i minori rischi ambientali che tali rifiuti comportano. Gli Stati membri possono ridurre taluni requisiti o derogarvi per i rifiuti non inerti non pericolosi. Tuttavia, tali deroghe non dovrebbero applicarsi a strutture di deposito dei rifiuti di categoria A.

    (10)

    Inoltre, anche se la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che possono essere radioattivi rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, questa non dovrebbe riguardare taluni aspetti come quelli specifici della radioattività .

    (11)

    Al fine di rispettare i principi e le priorità della direttiva 75/442/CEE e, in particolare, gli articoli 3 e 4, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori impegnati nell'industria estrattiva facciano tutto il necessario per prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative, effettive o potenziali, sull'ambiente o sulla salute umana connesse alla gestione dei rifiuti generati dalle industrie estrattive.

    (12)

    Tali misure dovrebbero basarsi, fra l'altro, sul concetto di «migliori tecniche disponibili» di cui alla direttiva 96/61/CE e, nell'applicarle, gli Stati membri devono determinare in che modo le caratteristiche tecniche delle strutture di deposito dei rifiuti, la loro ubicazione geografica e le condizioni ambientali locali possano eventualmente essere prese in esame.

    (13)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori dell'industria estrattiva elaborino adeguati piani di gestione dei rifiuti per la prevenzione, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di estrazione. Tali piani dovrebbero essere strutturati in modo tale da garantire un'adeguata pianificazione delle varie soluzioni di gestione dei rifiuti al fine di ridurre al minimo la produzione e la pericolosità dei rifiuti e di incentivarne il recupero. Inoltre, i rifiuti delle industrie estrattive dovrebbero essere caratterizzati rispetto alla loro composizione per garantire, nei limiti del possibile, che reagiscano unicamente secondo modalità prevedibili.

    (14)

    Per ridurre al minimo il rischio di incidenti e garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana, gli Stati membri dovrebbero garantire che ciascun operatore di una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A adotti e applichi una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti riguardo ai rifiuti. A livello di prevenzione, tale politica dovrebbe comportare la messa in atto di un sistema di gestione della sicurezza, la presentazione di piani di emergenza in caso di incidente e la divulgazione delle informazioni in materia di sicurezza alle persone che possono essere colpite da un incidente rilevante. In caso di incidente, gli operatori dovrebbero essere tenuti a fornire alle autorità competenti tutte le informazioni del caso necessarie per attenuare i danni ambientali effettivi o potenziali. Queste disposizioni particolari non dovrebbero applicarsi alle strutture di deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE.

    (15)

    Una struttura di deposito dei rifiuti non dovrebbe essere classificata nella categoria A solo in base ai rischi per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive contemplati da altra legislazione comunitaria, in particolare le direttive 92/91/CEE (10) e 92/104/CEE  (11).

    (16)

    Vista la particolare natura della gestione dei rifiuti derivanti dalle industrie estrattive, è necessario introdurre procedimenti speciali di richiesta e autorizzazione per le strutture di deposito a cui vengono conferiti tali rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che le autorità competenti riesaminino periodicamente e aggiornino, ove necessario, le condizioni dell'autorizzazione.

    (17)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che, ai sensi della convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (convenzione di Aarhus), il pubblico venga informato sulle domande di autorizzazione per la gestione dei rifiuti e che il pubblico interessato venga consultato prima del rilascio dell'autorizzazione per la gestione dei rifiuti.

    (18)

    Occorre indicare chiaramente i requisiti ai quali dovrebbero rispondere le strutture di deposito dei rifiuti al servizio delle industrie estrattive per quanto riguarda l'ubicazione, la gestione, il controllo, la chiusura e le misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di pericoli per l'ambiente, in un'ottica di breve e di lungo termine e, in particolare, riguardo all'inquinamento delle acque sotterranee dovuto all'infiltrazione di percolato nel suolo.

    (19)

    È necessario definire chiaramente le strutture di categoria A utilizzate per il deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive, alla luce dei probabili effetti inquinanti dovuti al funzionamento delle suddette strutture o ad incidenti che comportino la fuoriuscita di rifiuti dalla struttura stessa.

    (20)

    Anche i rifiuti utilizzati per la ripiena dei vuoti di miniera a fini di ripristino o costruzione connessi al processo di estrazione dei minerali, quali la costruzione o la manutenzione nei vuoti di mezzi di accesso per le macchine, rampe di trasporto, sbarramenti stagni, terrapieni o berme di sicurezza devono essere soggetti ad alcuni obblighi per la protezione delle acque di superficie e/o sotterranee e per garantire la stabilità dei rifiuti e un adeguato monitoraggio alla cessazione di tali attività. Tali rifiuti non dovrebbero pertanto essere soggetti ai requisiti della presente direttiva che si riferisce esclusivamente alle «strutture di deposito dei rifiuti», a meno che non siano indicati nelle disposizioni specifiche sui vuoti di miniera.

    (21)

    Per garantire che le strutture di deposito dei rifiuti delle industrie estrattive siano costruite adeguatamente e sottoposte a corretta manutenzione, gli Stati membri dovrebbero intervenire opportunamente per garantire che la progettazione, l'ubicazione e la gestione di tali strutture siano sotto la responsabilità di persone competenti sotto il profilo tecnico. La formazione e le conoscenze acquisite dagli operatori e dal personale devono essere tali da garantire loro le competenze necessarie. Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare, con loro piena soddisfazione, che gli operatori garantiscano disposizioni adeguate riguardo alla costruzione e alla manutenzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti o all'ampliamento o alla modifica delle strutture esistenti, compresa la fase successiva alla chiusura.

    (22)

    Occorre stabilire procedure di monitoraggio durante l'esercizio e la gestione successiva alla chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti. Occorrerebbe prevedere un periodo di gestione successiva alla chiusura per monitorare e controllare le strutture di deposito dei rifiuti di categoria A proporzionato al rischio che la singola struttura di deposito dei rifiuti comporta, come prevede la direttiva 1999/31/CE.

    (23)

    Occorre definire i tempi e le modalità di chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti al servizio delle industrie estrattive, nonché gli obblighi e le responsabilità dell'operatore della struttura nel periodo successivo alla chiusura.

    (24)

    Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli operatori delle industrie estrattive applichino controlli sulle attività di monitoraggio e gestione, per evitare l'inquinamento delle acque e del suolo e per individuare qualsiasi effetto potenzialmente nocivo per l'ambiente o per la salute umana dovuto alle proprie strutture di deposito. Inoltre, per ridurre al minimo l'inquinamento delle acque, è opportuno che lo scarico di rifiuti nei corpi idrici recettori sia proibito a meno che non sia dimostrato a priori che esso è conforme alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (12). Occorrerebbe inoltre ridurre ai livelli minimi possibili le concentrazioni di cianuro e di suoi composti nei bacini di decantazione degli sterili di alcune industrie estrattive con il ricorso alle migliori tecniche disponibili, visto che tali sostanze hanno effetti tossici e dannosi. Dovrebbero pertanto essere fissati limiti massimi di concentrazione, in ogni caso, conformemente alle prescrizioni specifiche della presente direttiva, per evitare tali effetti tossici e dannosi.

    (25)

    L'operatore di una struttura per il deposito dei rifiuti delle industrie estrattive dovrebbe essere tenuto a prestare una garanzia finanziaria o uno strumento equivalente, secondo le procedure che saranno decise dagli Stati membri, per far sì che vengano rispettati tutti gli obblighi risultanti dall'autorizzazione, compresi quelli riguardanti la chiusura del sito e la fase successiva alla chiusura. La garanzia finanziaria dovrebbe essere sufficiente a coprire il costo di ripristino del terreno che abbia subíto un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti effettuato da terze parti indipendenti e in possesso delle adeguate qualifiche. Tale garanzia deve inoltre essere disponibile prima dell'avvio delle operazioni di deposito dei rifiuti all'interno della struttura adibita a tal fine e deve essere attualizzata periodicamente. Infine, in base al principio «chi inquina paga» e in linea con la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (13), è importante precisare che un operatore di una struttura per il deposito dei rifiuti delle industrie estrattive deve disporre di un'adeguata copertura per la responsabilità civile riguardo ai danni ambientali o alla minaccia imminente di danni dovuti alle operazioni che effettua.

    (26)

    Nel caso di strutture di deposito dei rifiuti per l'industria estrattiva che possano verosimilmente avere effetti negativi significativi a livello transfrontaliero sull'ambiente e qualsiasi rischio conseguente per la salute umana nel territorio di un altro Stato membro, occorrerebbe istituire una procedura comune che agevoli la consultazione tra paesi limitrofi. Tale procedura dovrebbe servire a garantire un adeguato scambio di informazioni tra le autorità e una corretta informazione del pubblico in merito alle strutture di deposito dei rifiuti che possono avere effetti negativi per l'ambiente di detto altro Stato membro.

    (27)

    Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità competenti organizzino un sistema efficace di ispezioni o di misure di controllo equivalenti per le strutture di deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive. Fatti salvi gli obblighi contenuti nell'autorizzazione, prima dell'avvio delle operazioni di deposito occorrerebbe effettuare un'ispezione per verificare che le condizioni stabilite dall'autorizzazione siano rispettate. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che gli operatori e chi subentra ad essi conservino registri aggiornati su tali strutture di deposito dei rifiuti e che avvenga un opportuno trasferimento di informazioni tra l'operatore e il successore per quanto riguarda lo stato della struttura di deposito dei rifiuti e le operazioni che vi vengono svolte.

    (28)

    Gli Stati membri dovrebbero inviare rapporti periodici alla Commissione riguardo all'attuazione della presente direttiva, contenenti anche informazioni sugli incidenti o sugli incidenti sfiorati. Sulla base di tali rapporti, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (29)

    Gli Stati membri dovrebbero fissare le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, garantendone l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    (30)

    È necessario che gli Stati membri garantiscano che venga effettuato un inventario dei siti ubicati nel loro territorio, dal momento che tali siti comportano spesso elevati rischi ambientali. Gli Stati membri e la Comunità hanno la responsabilità di ripristinare i siti abbandonati suscettibili di avere serie ripercussioni negative sull'ambiente. Dovrebbe pertanto essere possibile fare ricorso ai Fondi strutturali e ad altri finanziamenti comunitari pertinenti per effettuare inventari e porre in atto misure di bonifica dei siti in questione .

    (31)

    La Commissione dovrebbe garantire un adeguato scambio di informazioni tecnico-scientifiche sulle modalità di inventariare le strutture di deposito dei rifiuti chiuse a livello di Stati membri e sullo sviluppo di metodi per aiutare gli Stati membri a conformarsi alla presente direttiva in occasione del ripristino di tali strutture. Dovrebbe inoltre essere garantito lo scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili, sia all'interno degli Stati membri che tra di essi.

    (32)

    La presente direttiva potrebbe essere uno strumento utile di cui tener conto al momento di verificare che i progetti beneficiari di finanziamenti comunitari nel contesto degli aiuti allo sviluppo contemplino le misure necessarie a prevenire o ridurre, per quanto possibile, gli effetti negativi sull'ambiente. Tale approccio è coerente con l'articolo 6 del trattato, in particolare per quanto concerne l'integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella politica comunitaria in materia di cooperazione allo sviluppo.

    (33)

    Lo scopo della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, non può essere realizzato in misura sufficiente dai singoli Stati membri, in quanto l'impropria gestione di questi rifiuti può causare inquinamento transfrontaliero. Secondo il principio «chi inquina paga», è necessario anche tener conto degli eventuali danni causati all'ambiente dai rifiuti delle industrie estrattive. Divergenze nell'applicazione del principio «chi inquina paga» a livello nazionale possono creare sensibili disparità nell'onere finanziario imposto agli operatori economici. L'esistenza di politiche nazionali diverse in materia di gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive ostacola inoltre la possibilità di garantire una gestione minima e responsabile di tali rifiuti in condizioni di sicurezza e di garantirne il massimo recupero in tutta la Comunità. Poiché pertanto, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, lo scopo può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (34)

    Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (14).

    (35)

    Il funzionamento delle strutture di deposito dei rifiuti esistenti al momento del recepimento della presente direttiva dovrebbe essere oggetto di regolamentazione per adottare, entro un determinato periodo di tempo, le misure necessarie per adeguarle alle disposizioni della presente direttiva.

    (36)

    A norma del paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (15), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

    (37)

    Data l'importanza della presente direttiva per la protezione dell'ambiente, è auspicabile che i futuri Stati membri ne tengano conto già nella fase di preadesione e la applichino coerentemente a partire dalla data dell'adesione.

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

    Al fine di garantire un'applicazione coerente dell'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nell'attuazione delle politiche e delle azioni comunitarie nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la presente direttiva si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, in seguito denominati «rifiuti di estrazione».

    2.   Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:

    a)

    rifiuti prodotti durante la prospezione, l'estrazione e il trattamento di risorse minerali e lo sfruttamento delle cave, ma che non derivano direttamente da tali operazioni;

    b)

    rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali;

    c)

    l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definite all'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), primo e secondo trattino della direttiva 2000/60/CE, nei limiti autorizzati da tale articolo.

    3.   Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione, estrazione, trattamento e stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave nonché ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio della torba non si applicano gli articoli 7, 8, 11, paragrafi 1 e 3, 12, 13, paragrafo 6, 14 e 16, a meno che siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.

    L'autorità competente può ridurre tali requisiti o derogarvi per il deposito di rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione di risorse minerali, tranne gli idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso e dall'anidride, nonché per il deposito di terra non inquinata e di rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio della torba, purché ritenga soddisfatti i requisiti dell'articolo 4.

    Gli Stati membri possono ridurre o derogare ai requisiti degli articoli 11, paragrafo 3, 12, paragrafi 5 e 6, 13, paragrafo 6, 14 e 16 per i rifiuti non inerti non pericolosi, a meno che siano stoccati in una struttura di deposito di categoria A.

    4.   Fatte salve altre normative comunitarie, ai rifiuti disciplinati dalla presente direttiva non si applica la direttiva 1999/31/CE.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1)

    «rifiuto»: la definizione di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE;

    2)

    «rifiuto pericoloso»: la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (16);

    3)

    «rifiuto inerte»: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolato e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità del percolato devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche;

    4)

    «terra non inquinata»: terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicato il sito o al diritto comunitario;

    5)

    «risorsa minerale» o «minerale»: un deposito naturale nella crosta terrestre di sostanze organiche o inorganiche, quali combustibili energetici, minerali metallici, minerali industriali e minerali per l'edilizia, esclusa l'acqua;

    6)

    «industrie estrattive»: tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto;

    7)

    «offshore»: la zona del mare e del fondo marino che si estende dalla linea di bassa marea delle maree ordinarie o medie verso l'esterno;

    8)

    «trattamento»: il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici diversi dalla calcinazione della pietra calcarea, e le operazioni metallurgiche;

    9)

    «sterili»: il materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il trattamento dei minerali per separazione (ad esempio: frantumazione, macinazione, vagliatura, flottazione e altre tecniche fisico-chimiche) per ricavare i minerali pregiati dalla roccia meno pregiata;

    10)

    «cumulo»: una struttura attrezzata per il deposito dei rifiuti solidi in superficie;

    11)

    «diga»: una struttura attrezzata, progettata per contenere o confinare l'acqua o i rifiuti all'interno di un bacino di decantazione;

    12)

    «bacino di decantazione»: una struttura naturale o attrezzata per lo smaltimento di rifiuti fini, in genere gli sterili, nonché quantitativi variabili di acqua allo stato libero derivanti dal trattamento delle risorse minerali e dalla depurazione e dal riciclaggio dell'acqua di processo;

    13)

    «cianuro dissociabile con un acido debole»: il cianuro e i suoi composti che si dissociano con un acido debole ad un pH determinato;

    14)

    «percolato»: qualsiasi liquido che filtra attraverso i rifiuti depositati e che viene emesso dalla struttura di deposito dei rifiuti o vi è contenuto, compreso il drenaggio inquinato, che possa avere effetti negativi per l'ambiente se non viene trattato adeguatamente;

    15)

    «struttura di deposito dei rifiuti»: qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione, per i seguenti periodi:

    nessun periodo per le strutture di deposito dei rifiuti di categoria A e per le strutture per i rifiuti caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti;

    un periodo superiore a sei mesi per le strutture per i rifiuti pericolosi generati in modo imprevisto;

    un periodo superiore a un anno per le strutture per i rifiuti non inerti non pericolosi;

    un periodo superiore a tre anni per le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio della torba nonché i rifiuti inerti.

    Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti di miniera dove vengono risistemati i rifiuti, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e costruzione;

    16)

    «incidente rilevante»: un evento avvenuto nel sito nel corso di un'operazione concernente la gestione dei rifiuti di estrazione in uno stabilimento contemplato dalla presente direttiva che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e/o l'ambiente all'interno o all'esterno del sito;

    17)

    «sostanza pericolosa»: una sostanza, una miscela o un preparato pericoloso ai sensi della direttiva 67/548/CEE (17) o della direttiva 1999/45/CE (18);

    18)

    «migliori tecniche disponibili»: le tecniche definite all'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva 96/61/CE;

    19)

    «corpo idrico recettore»: le acque di superficie, le acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, definite rispettivamente all'articolo 2, paragrafi 1, 2, 6 e 7 della direttiva 2000/60/CE;

    20)

    «ripristino»: il trattamento del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti, al fine di ripristinare uno stato soddisfacente del terreno, in particolare riguardo alla qualità del suolo, alla flora e alla fauna selvatiche, agli habitat naturali, ai sistemi delle acque dolci, al paesaggio e agli opportuni utilizzi benefici;

    21)

    «prospezione»: la ricerca di depositi minerali di valore economico, compreso il prelievo di campioni, il campionamento di massa, le perforazioni e lo scavo di fosse, ma escludendo i lavori necessari allo sviluppo di tali depositi e le attività direttamente connesse con un'operazione estrattiva esistente;

    22)

    «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

    23)

    «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale di cui agli articoli 6 e 7 della presente direttiva o che ha un interesse da far valere in tali processi; ai fini della presente definizione, si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale;

    24)

    «operatore»: la persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in cui avviene la gestione dei rifiuti, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura;

    25)

    «detentore dei rifiuti»: chi produce i rifiuti di estrazione o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

    26)

    «persona competente»: una persona fisica che dispone delle conoscenze tecniche e dell'esperienza prescritte dal diritto nazionale dello Stato membro in cui opera la persona in questione e necessarie per svolgere le funzioni derivanti dalla presente direttiva;

    27)

    «autorità competente»: l'autorità o le autorità designate dallo Stato membro e che hanno il compito di svolgere le funzioni derivanti dalla presente direttiva;

    28)

    «sito»: tutto il terreno situato in una precisa zona geografica e gestito da un operatore;

    29)

    «modifiche sostanziali»: modifiche strutturali o operative di una struttura di deposito dei rifiuti che, secondo l'autorità competente, potrebbero avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l'ambiente.

    Articolo 4

    Disposizioni generali

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i rifiuti di estrazione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora e senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. Gli Stati membri devono inoltre adottare le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

    2.   Gli Stati membri garantiscono che l'operatore faccia tutto il necessario per impedire o ridurre, il più possibile, gli effetti negativi per l'ambiente e la salute umana derivanti dalla gestione dei rifiuti di estrazione. Ciò include la gestione di qualsiasi struttura di deposito dei rifiuti anche dopo la loro chiusura, la prevenzione di incidenti rilevanti connessi alla struttura e la limitazione delle conseguenze per l'ambiente e la salute umana.

    3.   Le misure di cui al paragrafo 2 si basano, tra l'altro, sulle migliori tecniche disponibili, senza che venga imposto l'impiego di alcuna tecnica o tecnologia specifica, ma tenendo conto delle caratteristiche tecniche della struttura di deposito, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali.

    Articolo 5

    Piano di gestione dei rifiuti

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore elabori un piano di gestione dei rifiuti per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di estrazione , nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile .

    2.   Il piano di gestione dei rifiuti persegue gli obiettivi elencati di seguito:

    a)

    prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità, in particolare:

    i)

    tenendo conto delle opzioni in materia di gestione dei rifiuti nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e trattamento dei minerali;

    ii)

    tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di estrazione possono subire a seguito dell'aumento della superficie e dell'esposizione a particolari condizioni esterne;

    iii)

    prevedendo la possibilità di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti di miniera dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione è fattibile dal punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti a livello comunitario e, ove pertinenti, alle prescrizioni della presente direttiva;

    iv)

    ripristinando il topsoil dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti o, se non fosse possibile sotto il profilo pratico, riutilizzando il topsoil altrove;

    v)

    impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle risorse minerali;

    b)

    incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti interessati, se queste operazioni non comportano rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti a livello comunitario e, ove pertinenti, alle prescrizioni della presente direttiva;

    c)

    assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione a breve e lungo termine, in particolare tenendo conto, nella fase di progettazione, della gestione durante il funzionamento e dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti e scegliendo un progetto che prevenga, o quanto meno riduca al minimo, eventuali effetti negativi a lungo termine riconducibili alla fuoriuscita dalla struttura di deposito dei rifiuti di inquinanti trasportati dall'aria o dall'acqua, nonché garantisca la stabilità geotecnica a lungo termine di dighe o cumuli che sorgano sulla superficie preesistente del terreno .

    3.   Il piano di gestione dei rifiuti presenta almeno i seguenti elementi:

    a)

    se necessario, classificazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti conformemente ai criteri previsti dall'allegato III:

    se è necessaria una struttura di deposito di categoria A, un documento che dimostri che saranno messi in atto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, un sistema di gestione della sicurezza che la attui e un piano di emergenza interno;

    se l'operatore ritiene che non sia necessaria una struttura di deposito di categoria A, sufficienti informazioni che giustifichino tale scelta, compresa l'individuazione di eventuali rischi di incidenti;

    b)

    caratterizzazione dei rifiuti a norma dell'allegato II e una stima del quantitativo totale di rifiuti di estrazione che verranno prodotti nella fase operativa;

    c)

    descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti;

    d)

    descrizione delle modalità in cui possono presentarsi gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana a seguito del deposito dei rifiuti e dei provvedimenti preventivi da adottare al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), b), d) e e);

    e)

    procedure di controllo e monitoraggio proposte ai sensi dell'articolo 10, se applicabile, e 11, paragrafo 2, lettera c);

    f)

    piano proposto per la chiusura, compresi le procedure connesse al ripristino e alla fase successiva alla chiusura e il monitoraggio di cui all'articolo 12;

    g)

    misure per prevenire il deterioramento dello stato dell'acqua e l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo ai sensi dell'articolo 13;

    h)

    una valutazione quantitativa dello stato del terreno suscettibile di ospitare una struttura di deposito di rifiuti, effettuata prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti, al fine di stabilire i criteri minimi atti a conseguire uno «stato soddisfacente» in fase di ripristino.

    Il piano di gestione dei rifiuti contiene informazioni sufficienti, che consentano all'autorità competente di verificare la capacità dell'operatore di conseguire gli obiettivi del piano di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 2 e di assolvere agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Il piano spiega, in particolare, in che modo l'opzione e il metodo scelti conformemente al paragrafo 2, lettera a), punto i), rispondono agli obiettivi del piano di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 2, lettera a).

    4.   Il piano di gestione dei rifiuti viene riesaminato ogni cinque anni e/o eventualmente modificato se subentrano cambiamenti sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti o nel tipo di rifiuti depositati. Tutte le eventuali modifiche vengono notificate all'autorità competente.

    5.   I piani predisposti nell'ambito di altre normative nazionali o comunitarie e contenenti le informazioni descritte nel paragrafo 3 possono essere utilizzati per evitare la presentazione superflua di informazioni e la ripetizione di attività da parte dell'operatore, a condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4.

    6.   L'autorità competente approva il piano di gestione dei rifiuti sulla base di procedure che saranno adottate dagli Stati membri e ne controlla l'attuazione.

    Articolo 6

    Prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni

    1.   Il presente articolo si applica alle strutture di gestione dei rifiuti di categoria A, ad esclusione delle strutture che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE.

    2.   Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare le direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE, gli Stati membri garantiscono che vengano individuati i rischi di incidenti rilevanti e che a livello di progettazione, costruzione, funzionamento e manutenzione, chiusura e fase successiva alla chiusura della struttura di deposito dei rifiuti vengano incorporati tutti gli elementi necessari per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente e/o i beni, compresi eventuali impatti transfrontalieri.

    3.   Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2, l'operatore è tenuto a formulare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti in materia di gestione dei rifiuti di estrazione prima di iniziare le operazioni e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che la attui, in base agli elementi del punto 1 dell'allegato I, e inoltre a mettere in atto un piano di emergenza interno precisando le misure da adottare nel sito nel caso si verifichi un incidente.

    Nell'ambito di tale politica, l'operatore nomina un responsabile della sicurezza incaricato dell'attuazione e della sorveglianza periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

    Le autorità competenti preparano un piano di emergenza esterno precisando le misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente. Quale elemento della domanda di autorizzazione l'operatore fornisce all'autorità competente le informazioni necessarie per consentirle di preparare tale piano.

    4.   I piani di emergenza di cui al paragrafo 3 perseguono i seguenti obiettivi:

    a)

    limitare e controllare gli incidenti rilevanti e altri incidenti onde ridurne al minimo gli effetti e, soprattutto, limitare i danni alla salute umana, all' ambiente e/o ai beni ;

    b)

    mettere in atto le misure necessarie per tutelare la salute umana, l'ambiente e/o i beni contro le conseguenze degli incidenti rilevanti e di altri incidenti;

    c)

    comunicare le informazioni necessarie al pubblico e ai pertinenti servizi o autorità della zona;

    d)

    garantire il ripristino, il recupero e il disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

    Gli Stati membri garantiscono che, in caso di incidente rilevante, l'operatore comunichi immediatamente all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per ridurre al minimo le conseguenze sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entità, effettiva o potenziale, del danno ambientale.

    5.   Gli Stati membri garantiscono che al pubblico interessato venga data tempestivamente la possibilità di partecipare fattivamente alla preparazione o al riesame del piano di emergenza esterno di cui al paragrafo 3. A tal fine il pubblico interessato è informato di qualsiasi proposta e dispone di tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti.

    Gli Stati membri garantiscono che il pubblico interessato possa esprimere osservazioni entro termini ragionevoli e che, nell'adottare la decisione sul piano di emergenza esterno, si tengano in debito conto tali osservazioni.

    6.   Gli Stati membri garantiscono che le informazioni riguardanti le misure di sicurezza e le azioni da intraprendere in caso di incidente, che devono contenere almeno gli elementi descritti al punto 2 dell'allegato I, vengano divulgate gratuitamente e automaticamente al pubblico interessato.

    Tali informazioni vengono riesaminate ogni tre anni ed eventualmente aggiornate.

    Articolo 7

    Domanda e autorizzazione

    1.   Le strutture di deposito dei rifiuti non possono operare senza l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. L'autorizzazione contiene gli elementi indicati al paragrafo 2 del presente articolo e indica chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura di deposito dei rifiuti in base ai criteri dell'articolo 9.

    A condizione che vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo, le autorizzazioni rilasciate nell'ambito di altre normative nazionali o comunitarie possono essere riunite in un'unica autorizzazione, se ciò consente di evitare la presentazione superflua di informazioni o la ripetizione di attività da parte dell'operatore o dell'autorità competente. Gli elementi specificati al paragrafo 2, possono figurare su varie autorizzazioni o su un'unica, a condizione che vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo.

    2.   La domanda di autorizzazione contiene almeno i seguenti elementi:

    a)

    identità dell'operatore;

    b)

    ubicazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti ed eventuali ubicazioni alternative;

    c)

    tipo di minerale o di minerali estratto e natura dello strato di copertura e/o dei minerali di ganga che saranno rimossi nel corso delle operazioni estrattive;

    d)

    piano di gestione dei rifiuti approvato a norma dell'articolo 5;

    e)

    disposizioni adeguate, sotto forma di garanzia finanziaria o equivalente, ai sensi dell'articolo 14;

    f)

    le informazioni fornite dall'operatore a norma dell'articolo 5 della direttiva 85/337/CEE (19), qualora ai sensi di detta direttiva sia obbligatoria una valutazione di impatto ambientale.

    3.   L'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se ritiene che:

    a)

    l'operatore adempia alle disposizioni pertinenti della presente direttiva;

    b)

    la gestione dei rifiuti non sia direttamente in contrasto o non interferisca altrimenti con l'attuazione del piano o dei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE.

    4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità competenti riesaminino periodicamente e aggiornino, ove necessario, le condizioni dell'autorizzazione:

    qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti o nel tipo di rifiuti depositati;

    sulla base dei risultati di monitoraggio riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, o delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 17;

    alla luce dello scambio di informazioni su cambiamenti sostanziali nelle migliori tecniche a disposizione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3.

    5.   Le informazioni contenute in un'autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo sono messe a disposizione delle autorità competenti, sia nazionali che comunitarie, al fine di istituire un inventario nazionale e comunitario delle strutture di deposito dei rifiuti in questione . Le informazioni sensibili di carattere meramente commerciale, ad esempio riguardanti il volume delle riserve minerali economiche, le componenti dei costi e i rapporti commerciali, non sono rese pubbliche.

    Articolo 8

    Partecipazione del pubblico

    1.   Il pubblico viene informato, mediante pubblici avvisi o altro mezzo adeguato, ad esempio per via elettronica, se possibile, delle questioni indicate in prosieguo fin dalle prime fasi della procedura di autorizzazione o, al massimo, quando le informazioni possono essere ragionevolmente fornite:

    a)

    domanda di autorizzazione;

    b)

    se applicabile, necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

    c)

    informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, sulle autorità cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e a cui possono essere rivolti osservazioni o quesiti nonché sui termini per la loro presentazione;

    d)

    natura delle eventuali decisioni;

    e)

    se applicabile, informazioni dettagliate sulla proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni dell'autorizzazione;

    f)

    indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione;

    g)

    dettagli delle disposizioni in merito alla partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 7.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato abbia a disposizione, in tempi adeguati:

    a)

    conformemente alla legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente nel momento in cui il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1;

    b)

    ai sensi della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (20), altre informazioni oltre a quelle indicate al paragrafo 1 del presente articolo e attinenti alla decisione di cui all'articolo 7 della presente direttiva, e che vengono divulgate solo dopo che il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

    3.   Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il pubblico sia informato riguardo a un aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.

    4.   Il pubblico interessato ha diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima dell'adozione di una decisione.

    5.   I risultati delle consultazioni svoltesi a norma del presente articolo sono debitamente tenuti in considerazione al momento della decisione.

    6.   Dopo l'adozione della decisione l'autorità competente informa il pubblico interessato secondo le modalità opportune, mettendo a disposizione le seguenti informazioni:

    a)

    contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione;

    b)

    motivazioni e considerazioni su cui si è fondata la decisione.

    7.   Le modalità precise per la partecipazione del pubblico a norma del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri e devono consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente.

    Articolo 9

    Sistema di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti

    Ai fini della presente direttiva le autorità competenti classificano una struttura di deposito dei rifiuti come appartenente alla categoria A secondo i criteri fissati nell'allegato III.

    Articolo 10

    Vuoti di miniera

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore che utilizza a fini di ripristino e costruzione i rifiuti di estrazione e altri residui di produzione per la ripiena dei vuoti di miniera creatisi tramite estrazione superficiale o sotterranea adotti i provvedimenti adeguati per:

    1)

    garantire la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi, mutatis mutandis, dell'articolo 11, paragrafo 2;

    2)

    impedire l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi, mutatis mutandis, dell'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 5 ;

    3).

    assicurare il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti di miniera ai sensi, mutatis mutandis, dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5.

    2.   La direttiva 1999/31/CE continua ad applicarsi ai rifiuti non derivanti da attività di estrazione utilizzati per riempire i vuoti di miniera.

    Articolo 11

    Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti

    1.   Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti sia affidata ad una persona competente e che siano garantiti lo sviluppo tecnico e la formazione del personale.

    2.   L'autorità competente si accerta, con piena soddisfazione, che nella costruzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti o nella modifica di una struttura esistente, l'operatore garantisca che:

    a)

    la struttura abbia un'ubicazione adeguata, tenuto conto in particolare degli obblighi comunitari o nazionali in materia di aree protette, nonché di fattori geologici, idrologici, idrogeologici, sismici e geotecnici, e sia progettata in modo da soddisfare, nelle prospettive a breve e lungo termine, le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie tenendo conto in particolare delle direttive 76/464/CEE (21), 80/68/CEE (22) e 2000/60/CE, e garantire una raccolta efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalità e i tempi previsti dall'autorizzazione, e ridurre l'erosione provocata dall'acqua o dal vento per quanto tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile;

    b)

    la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a manutenzione in maniera adeguata per garantirne la stabilità fisica e per prevenire l'inquinamento o la contaminazione del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie nelle prospettive a breve e lungo termine nonché per ridurre al minimo, per quanto possibile, i danni al paesaggio;

    c)

    siano in atto disposizioni e piani adeguati per il monitoraggio e l'ispezione regolari della struttura di deposito dei rifiuti da parte di persone competenti e per l'intervento qualora si riscontrasse un'instabilità o una contaminazione delle acque o del suolo;

    d)

    siano previste disposizioni adeguate per il ripristino del terreno e la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti;

    e)

    siano previste disposizioni adeguate per la fase successiva alla chiusura della struttura di deposito.

    I monitoraggi e le ispezioni di cui alla lettera c) vengono registrati insieme ai documenti relativi all'autorizzazione per garantire la trasmissione adeguata delle informazioni soprattutto in caso di cambiamento dell'operatore.

    3.   L'operatore notifica all'autorità competente con tempestività e in ogni caso quindi non oltre le 48 ore, tutti gli eventi che possano incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle procedure di controllo e monitoraggio della struttura di deposito dei rifiuti. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare.

    L'operatore è tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere.

    Alla frequenza stabilita dall'autorità competente e, in ogni caso, almeno una volta all'anno, l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alle autorità competenti al fine di dimostrare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione e di ampliare le conoscenze sul comportamento dei rifiuti e della struttura di deposito dei rifiuti. Sulla base di tale relazione, l'autorità competente può decidere che è necessaria la convalida da parte di un esperto indipendente.

    Articolo 12

    Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti e per la fase successiva alla chiusura

    1.   Gli Stati membri adottano le misure per adempiere ai paragrafi da 2 a 5.

    2.   Una struttura di deposito dei rifiuti può avviare la procedura di chiusura solo se viene rispettata una delle seguenti condizioni:

    a)

    le condizioni pertinenti indicate nell'autorizzazione sono soddisfatte;

    b)

    l'autorità competente, previa richiesta dell'operatore, concede l'autorizzazione;

    c)

    l'autorità competente adotta una decisione motivata in merito.

    3.   Una struttura di deposito dei rifiuti può essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente ha proceduto, con tempestività, ad un'ispezione finale del sito, ha esaminato tutti i rapporti presentati dall'operatore, ha certificato che il sito è stato ripristinato e ha comunicato la propria approvazione all'operatore stesso.

    L'approvazione non limita in alcun modo gli obblighi dell'operatore contemplati dalle condizioni dell'autorizzazione o in altri atti normativi.

    4.   L'operatore è responsabile della manutenzione, del monitoraggio e del controllo nella fase successiva alla chiusura per tutto il tempo ritenuto necessario dall'autorità competente in base alla natura e alla durata del rischio, a meno che l'autorità competente non decida di assumersi gli incarichi dell'operatore, dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito e fatte salve tutte le normative nazionali o comunitarie in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti.

    5.   Se l'autorità competente lo ritiene necessario ai fini del rispetto delle norme ambientali della Comunità, in particolare quelle di cui alle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE e 2000/60/CE , dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti l'operatore controlla, fra l'altro , la stabilità fisico-chimica della struttura di deposito e riduce al minimo gli effetti negativi per l'ambiente, soprattutto per le acque sotterranee e di superficie, garantendo che:

    a)

    tutte le singole strutture siano monitorate e conservate tramite strumenti di controllo e misurazione sempre pronti per l'uso;

    b)

    ove applicabile, i canali di sfioro e gli sfioratori siano mantenuti puliti e non siano ostruiti;

    c)

    siano create strutture per il trattamento passivo o attivo delle acque, qualora ciò sia necessario per impedire la fuoriuscita di percolato contaminato dalla struttura verso corpi idrici sotterranei o superficiali contigui.

    6.   Dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti l'operatore notifica, senza indebiti ritardi, all'autorità competente tutti gli eventi o gli sviluppi che possano incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle operazioni di controllo e monitoraggio del caso. L'operatore mette in atto il piano di emergenza, interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare.

    L'operatore è tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere.

    In taluni casi e alla frequenza stabiliti dall'autorità competente , e in ogni caso almeno una volta all'anno , l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alle autorità competenti al fine di dimostrare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione e di approfondire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti e della struttura di deposito dei rifiuti.

    Articolo 13

    Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo

    1.   L'autorità competente verifica che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello stato attuale delle acque, in conformità della direttiva 2000/60/CE, fra l'altro al fine di:

    a)

    valutare la probabilità che si produca percolato, incluso il contaminante presente nel percolato, dai rifiuti depositati, sia nel corso della fase operativa sia dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti, e determinare il bilancio idrico della struttura;

    b)

    impedire o ridurre al minimo la produzione di percolato e la contaminazione delle acque di superficie o sotterranee e del suolo da parte dei rifiuti;

    c)

    raccogliere le acque e il percolato contaminati;

    d)

    trattare le acque , il percolato e altri effluenti contaminati raccolti dalla struttura di deposito dei rifiuti fino a renderli conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze , di modo che soddisfino i requisiti fissati dalla normativa comunitaria, in particolare quelli di cui alle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE e 2000/60/CE .

    2.   L'autorità competente si assicura che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per evitare o ridurre la polvere e le emissioni di gas.

    3.   Se, in base alla valutazione dei rischi ambientali e tenuto conto, in particolare, delle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE o 2000/60/CE, secondo il caso, l'autorità competente decide che la raccolta e il trattamento del percolato non sono necessari o se stabilisce che la struttura non rappresenta alcun potenziale pericolo per il suolo, le acque sotterranee o di superficie, è possibile limitare o rinunciare all'applicazione del paragrafo 1, lettere b), c) e d).

    4.   Gli Stati membri vietano lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma solida, liquida o fangosa, nei corpi idrici recettori diversi da quelli costruiti allo scopo di smaltire i rifiuti di estrazione , salvo che l'operatore possa dimostrare il previo rispetto delle pertinenti disposizioni delle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE e 2000/60/CE.

    5.     Nel caso dei vuoti di miniera, inclusi i vuoti sotterranei e i vuoti superficiali riempiti, che potranno essere inondati dopo la chiusura, l'operatore adotta le misure necessarie per evitare il deterioramento dello stato delle acque e l'inquinamento del suolo, e fornisce all'autorità competente, come minimo sei mesi prima della fine del drenaggio dei vuoti, informazioni sui seguenti elementi:

    a)

    la disposizione dei vuoti di miniera, indicando chiaramente quelli che potranno essere inondati alla fine del drenaggio, accompagnata da dati geologici;

    b)

    una sintesi della quantità e della qualità delle acque trovate nei vuoti di miniera come minimo nel corso degli ultimi due anni di attività;

    c)

    stime dell'impatto, incluse l'ubicazione e la quantità, sulle acque sotterranee e superficiali dei futuri scarichi inquinanti dei vuoti di miniera, e piani mirati a limitare tali scarichi nonché a garantirne il ripristino;

    d)

    proposte relative al monitoraggio del processo di inondazione dei vuoti, al fine di assicurare una rapida allerta in caso di necessità di misure di attenuazione.

    6.   Nel caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza di cianuro, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole all'interno del bacino venga ridotto al livello più basso possibile utilizzando le migliori tecniche disponibili e che, in ogni caso, nelle strutture di deposito dei rifiuti a cui sia stata in precedenza rilasciata un'autorizzazione o che siano già in funzione il ... (23) il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole nel punto di scarico degli sterili dall'impianto di lavorazione al bacino di decantazione non superi 50 ppm a partire da ... (23), 25 ppm a partire da ... (24), 10 ppm a partire da ... (25) e 10 ppm nelle strutture a cui l'autorizzazione verrà rilasciata dopo ... (23).

    Su richiesta dell'autorità competente l'operatore dimostra, attraverso una valutazione dei rischi che tenga conto delle condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui sopra non debbono essere ridotti ulteriormente.

    Articolo 14

    Garanzia finanziaria

    1.   Prima dell'avvio di qualunque operazione che comporti l'accumulo o il deposito dei rifiuti di estrazione in una struttura di deposito dei rifiuti, l'autorità competente chiede una garanzia finanziaria (per esempio sotto forma di cauzione, compresi i fondi di garanzia mutualistici finanziati dall'industria) o altro strumento equivalente, secondo le procedure che saranno decise dagli Stati membri e approvate dalla Commissione , affinché:

    a)

    vengano assolti tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva, comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura;

    b)

    in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per il ripristino del terreno all'interno del sito nonché del terreno che abbia subíto un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti .

    2.   L'importo della garanzia di cui al paragrafo 1 viene calcolato in base:

    a)

    al probabile impatto ambientale della struttura di deposito dei rifiuti, tenuto conto, in particolare, della categoria cui appartiene la struttura, delle caratteristiche dei rifiuti e della destinazione futura del terreno dopo il ripristino;

    b)

    al presupposto che le opere di ripristino necessarie verranno valutate e realizzate da terze parti indipendenti e debitamente qualificate.

    3.   L'importo della garanzia viene periodicamente adeguato in base alle opere di ripristino necessarie per il terreno all'interno del sito nonché per il terreno che abbia subíto un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti .

    4.   Se l'autorità competente approva la chiusura di un impianto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, fornisce all'operatore una dichiarazione scritta che lo esonera dall'obbligo di garanzia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta eccezione per gli obblighi della fase successiva alla chiusura di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

    Articolo 15

    Responsabilità civile in campo ambientale

    Il seguente punto è aggiunto all'allegato III della direttiva 2004/35/CE:

    «13. La gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (26)

    Articolo 16

    Effetti transfrontalieri

    1.   Se uno Stato membro in cui si trova una struttura di deposito dei rifiuti si rende conto che il funzionamento di una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A può verosimilmente comportare effetti negativi rilevanti per l'ambiente e eventuali rischi per la salute umana in un altro Stato membro, o su richiesta di uno Stato membro che può subirne le conseguenze, lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 trasmette contemporaneamente le informazioni fornite a norma dell'articolo in questione all'altro Stato membro e ai propri cittadini.

    Tali informazioni costituiscono il punto di partenza delle eventuali consultazioni necessarie nell'ambito dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri interessati su base reciproca e paritaria.

    2.   Nell'ambito dei rapporti bilaterali gli Stati membri garantiscono che, nei casi illustrati al paragrafo 1, le domande siano messe a disposizione del pubblico interessato dello Stato membro che può subire gli effetti negativi per un periodo di tempo adeguato, affinché possa presentare le proprie osservazioni prima che l'autorità competente pervenga a una decisione.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di incidente in una struttura di deposito dei rifiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni che l'operatore trasmette all'autorità competente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 vengano inviate immediatamente agli altri Stati membri per contribuire a ridurre al minimo le conseguenze dell'incidente sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entità del danno ambientale effettivo o potenziale.

    Articolo 17

    Ispezioni dell'autorità competente

    1.   Prima dell'avvio delle operazioni di deposito e a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura, stabiliti dallo Stato membro interessato, l'autorità competente ispeziona le strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 per garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione. Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione.

    2.   Gli Stati membri impongono all'operatore di tenere a disposizione i registri aggiornati di tutte le operazioni di gestione dei rifiuti e di metterli a disposizione dell'autorità competente per l'ispezione e garantiscono che, se dovesse cambiare l'operatore durante la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti, le informazioni e i registri aggiornati relativi alla struttura vengano trasferiti adeguatamente al nuovo operatore.

    Articolo 18

    Obbligo di comunicazione delle informazioni

    1.   Ogni tre anni gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione è elaborata sulla base di un questionario o di un prospetto che la Commissione adotta secondo la procedura dell'articolo 23, paragrafo 2. La relazione è inviata alla Commissione entro i nove mesi successivi alla conclusione del triennio cui essa si riferisce.

    La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla data in cui pervengono le relazioni degli Stati membri.

    2.   Ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione informazioni su eventi comunicati dagli operatori ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 6. La Commissione rende disponibili tali informazioni su richiesta degli Stati membri. Fatta salva la normativa comunitaria sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, gli Stati membri renderanno a loro volta disponibili tali informazioni al pubblico interessato che le richieda.

    Articolo 19

    Sanzioni

    Gli Stati membri istituiscono norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie affinché vengano attuate. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

    Articolo 20

    Inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chuse

    Gli Stati membri garantiscono che sia redatto e periodicamente aggiornato un inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, ubicate sul rispettivo territorio che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente. Tale inventario, da rendere accessibile al pubblico, deve essere realizzato entro ... (27) tenendo conto, se saranno disponibili, delle metodologie di cui all'articolo 21.

    Articolo 21

    Scambio di informazioni

    1.   La Commissione, coadiuvata dal comitato di cui all'articolo 23, garantisce che vi sia uno scambio adeguato di informazioni tecniche e scientifiche tra gli Stati membri al fine di elaborare metodologie per:

    a)

    l'applicazione dell'articolo 20;

    b)

    il ripristino dei siti chiusi identificati norma dell'articolo 20 per soddisfare le disposizioni dell'articolo 4. Le metodologie in questione consentono di istituire le procedure più opportune di valutazione dei rischi e le azioni correttive alla luce delle diverse caratteristiche geologiche, idrogeologiche e climatologiche presenti in Europa.

    2.   Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente segua o venga informata dell'evoluzione delle migliori tecniche disponibili.

    3.   La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e le organizzazioni interessate riguardo alle migliori tecniche disponibili, al relativo monitoraggio e alla loro evoluzione. La Commissione pubblica i risultati di tale scambio di informazioni.

    Articolo 22

    Provvedimenti di attuazione e modifica

    1.   Entro ... (28) la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, le disposizioni necessarie, con priorità per quanto riguarda le lettere e), f) e g), per:

    a)

    l'armonizzazione e la trasmissione periodica delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 6;

    b)

    l'attuazione dell'articolo 13, paragrafo 6, comprese le disposizioni tecniche relative alla definizione del cianuro dissociabile con un acido debole e il rispettivo metodo di misurazione;

    c)

    le linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2;

    d)

    le linee guida tecniche in materia di ispezioni di cui all'articolo 17;

    e)

    la definizione dei requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell'allegato II;

    f)

    l'interpretazione della definizione che figura all'articolo 3, punto 3;

    g)

    la definizione dei criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all'allegato III;

    h)

    la definizione di eventuali norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi necessari per l'attuazione della direttiva sotto il profilo tecnico.

    2.   La Commissione adotta le eventuali modifiche successive necessarie per l'adeguamento degli allegati all'evoluzione scientifica e tecnica secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

    Le suddette modifiche sono apportate per garantire un livello elevato di protezione ambientale.

    Articolo 23

    Comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, in seguito denominato «il comitato».

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 24

    Disposizione transitoria

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi struttura di deposito dei rifiuti a cui sia stata rilasciata un'autorizzazione o che sia già in funzione il ... (29) si conformi alle disposizioni della presente direttiva entro ... (30), ad esclusione delle strutture di cui all'articolo 14, paragrafo 1, per le quali è necessario garantire la conformità entro ... (31) e di quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 6, per le quali è necessario garantire la conformità secondo il calendario ivi previsto.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica alle strutture di deposito dei rifiuti chiuse al ... (29).

    3.     Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che, a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva o, per i nuovi Stati membri, dalla data di adesione, e indipendentemente dalla chiusura di una struttura per il deposito dei rifiuti di cui al paragrafo 1, l'operatore:

    a)

    garantisca che la struttura in questione sia fatta funzionare e, in caso di chiusura, sia gestita dopo la chiusura in modo da non pregiudicare l'ottemperanza ai requisiti della presente direttiva o a quelli di qualsiasi altro atto pertinente della legislazione comunitaria, inclusa la direttiva 2000/60/CE;

    b)

    garantisca che la struttura in questione non provochi alcun degrado dello stato delle acque superficiali o sotterranee che rappresenterebbe una violazione della direttiva 2000/60/CE né l'inquinamento del suolo dovuto a percolato, ad acqua contaminata o a qualsiasi altro effluente o residuo, sia esso in forma solida, fangosa o liquida;

    c)

    adotti tutte le misure necessarie per porre rimedio alle conseguenze di qualsiasi violazione delle disposizioni di cui alla lettera b), al fine di assicurare il rispetto della legislazione comunitaria in materia, inclusa la direttiva 2000/60/CE.

    4.     Quando un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione in virtù dell'articolo 55 dell'atto di adesione 2005 [o del protocollo di adesione se il trattato che adotta una costituzione per l'Europa è entrato in vigore il 1o gennaio 2007], il Consiglio esercita il potere discrezionale conferitogli da detta disposizione con modalità che non pregiudicano gli obiettivi della presente direttiva.

    Articolo 25

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente a ... (32). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 26

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 27

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a ..., il ...

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente


    (1)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 35.

    (2)  GU C 109 del 30.4.2004, pag. 33.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 31 marzo 2004(GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 634), posizione comune del Consiglio del 12 aprile 2005 (GU C 172 E del 12.7.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 6 settembre 2005.

    (4)  GU L 345 del 31.12.2003, pagg. 97.

    (5)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (6)  GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 382.

    (7)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

    (8)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

    (9)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

    (10)  Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9).

    (11)  Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 404 del 31.12.1992, pag. 10).

    (12)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

    (13)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

    (14)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (15)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

    (16)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

    (17)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

    (18)  Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

    (19)  Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

    (20)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

    (21)  Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE.

    (22)  Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43). Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

    (23)  Data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

    (24)  Cinque anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

    (25)  Dieci anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

    (26)  GU L....»

    (27)  Quattro anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

    (28)  Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

    (29)  Data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

    (30)  Quattro anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

    (31)  Sei anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

    (32)   Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

    ALLEGATO I

    POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI E INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL PUBBLICO INTERESSATO

    1.   Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

    La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e il sistema di gestione della sicurezza dell'operatore devono essere proporzionali ai rischi di incidenti rilevanti che la struttura di deposito dei rifiuti presenta. Ai fini della loro attuazione, è necessario tener conto dei seguenti elementi:

    1)

    la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti deve includere tutti gli obiettivi e i principi generali di azione dell'operatore in merito al controllo dei rischi di incidenti rilevanti;

    2)

    il sistema di gestione della sicurezza deve includere la parte del sistema generale di gestione comprendente la struttura organizzativa, le funzioni, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per determinare e applicare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;

    3)

    nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza devono essere trattati i seguenti aspetti:

    a)

    organizzazione e personale: ruolo e responsabilità del personale coinvolto nella gestione dei principali rischi a tutti i livelli dell'organizzazione; individuazione delle esigenze di formazione del personale interessato e fornitura di tale formazione; coinvolgimento dei dipendenti ed eventualmente degli appaltatori;

    b)

    individuazione e valutazione dei rischi rilevanti: adozione e applicazione di procedure che consentano di individuare sistematicamente i principali rischi connessi con le operazioni normali e anomale e valutazione della probabilità che si producano e della loro gravità;

    c)

    controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, compresa la manutenzione dell'impianto, i processi, le apparecchiature e gli arresti temporanei;

    d)

    gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per pianificare le modifiche o la progettazione di nuove strutture di deposito dei rifiuti;

    e)

    pianificazione delle emergenze: adozione e applicazione di procedure per individuare emergenze prevedibili attraverso un'analisi sistematica e per preparare, sperimentare e rivedere i piani di emergenza per affrontare tali emergenze;

    f)

    monitoraggio delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione continua del rispetto degli obiettivi fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema di gestione della sicurezza dell'operatore, nonché i meccanismi di indagine e intervento correttivo in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le procedure devono riguardare il sistema utilizzato dall'operatore per riferire su incidenti rilevanti o sfiorati, in particolare quelli che comportano un guasto delle misure di protezione, le indagini svolte in proposito e il seguito dato all'evento sulla base degli insegnamenti tratti;

    g)

    audit e analisi: adozione e applicazione di procedure per la valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e l'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza; analisi documentata delle prestazioni della politica e del sistema di sicurezza, nonché aggiornamento da parte della direzione.

    2.   Informazioni da comunicare al pubblico interessato

    1)

    Nome dell'operatore e indirizzo della struttura di deposito dei rifiuti.

    2)

    Identificazione della persona che fornisce le informazioni in base alla posizione che occupa.

    3)

    Conferma che la struttura di deposito dei rifiuti è assoggettata alle norme e/o disposizioni amministrative che attuano la presente direttiva ed eventualmente del fatto che le informazioni attinenti agli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 sono state trasmesse all'autorità competente.

    4)

    Spiegazione, in termini chiari e semplici, della o delle attività svolta/e nel sito.

    5)

    Nomi comuni o generici o classificazione generale di rischio delle sostanze e dei preparati trattati nella struttura di deposito dei rifiuti e dei rifiuti che potrebbero causare un incidente rilevante, con l'indicazione delle principali caratteristiche pericolose.

    6)

    Informazioni generali sul tipo di rischi di incidenti rilevanti, compresi i potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente circostanti.

    7)

    Informazioni adeguate sulle modalità di allerta e informazione della popolazione interessata che vive nelle zone circostanti in caso di incidente rilevante.

    8)

    Informazioni adeguate sulle azioni che la popolazione interessata deve intraprendere e sul comportamento da adottare in caso di incidente rilevante.

    9)

    Conferma del fatto che l'operatore è tenuto a prendere provvedimenti adeguati sul sito, in particolare contatto con i servizi di emergenza, per affrontare gli incidenti rilevanti e minimizzarne gli effetti.

    10)

    Riferimento al piano di emergenza esterno elaborato per affrontare eventuali ripercussioni dell'incidente al di fuori del sito; tali informazioni devono includere l'invito a seguire tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.

    11)

    Informazioni dettagliate sulle sedi presso cui chiedere altre informazioni, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza stabilite dalla normativa nazionale.

    ALLEGATO II

    CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI

    I rifiuti da depositare in una struttura di deposito devono essere caratterizzati in modo da garantire la stabilità fisico-chimica a lungo termine della struttura di deposito che li accoglie e prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti. La caratterizzazione comprende, se opportuno e in base alla categoria della struttura di deposito dei rifiuti, i seguenti elementi:

    1)

    descrizione delle caratteristiche fisiche e chimiche previste dei rifiuti da depositare a breve e a lungo termine, con particolare riferimento alla loro stabilità alle condizioni atmosferiche/meteorologiche di superficie;

    2)

    classificazione dei rifiuti ai sensi della voce pertinente della decisione 2000/532/CE (1), con particolare riguardo alle caratteristiche di pericolosità;

    3)

    descrizione delle sostanze chimiche da utilizzare nel trattamento delle risorse minerali e relativa stabilità;

    4)

    descrizione del metodo di deposito;

    5)

    sistema di trasporto dei rifiuti.


    (1)  Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).

    ALLEGATO III

    CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI DEPOSITO DEI RIFIUTI

    Una struttura di deposito dei rifiuti è classificata nella categoria A se:

    il guasto o cattivo funzionamento, quale il crollo di un cumulo o di una diga, potrebbe causare un incidente rilevante sulla base della valutazione dei rischi alla luce di fattori quali la dimensione presente o futura, l'ubicazione e l'impatto ambientale della struttura; oppure

    contiene rifiuti classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE oltre un determinato limite, oppure

    contiene sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE oltre un determinato limite.

    P6_TA(2005)0320

    Programma PROGRESS ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — PROGRESS (COM(2004)0488 — C6-0092/2004 — 2004/0158(COD))

    (Procedura di codecisione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0488) (1),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 2, e gli articoli 129 e 137, paragrafo 2, lettera a) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0092/2004),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0199/2005),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    rileva che gli stanziamenti indicati nella proposta legislativa per il periodo successivo al 2006 sono subordinati alla decisione sul prossimo quadro finanziario pluriennale;

    3.

    chiede alla Commissione di presentare, se del caso, dopo l'adozione del prossimo quadro finanziario pluriennale, una proposta relativa all'adeguamento dell'importo finanziario di riferimento del programma;

    4.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  Non ancora pubblicata in GU.

    P6_TC1-COD(2004)0158

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 settembre 2005 in vista dell'adozione della decisione n. .../2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — PROGRESS

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 129 e l'articolo 137, paragrafo 2, lettera a),

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha inserito la promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale quale elemento intrinseco della strategia globale dell'Unione volta a raggiungere il suo obiettivo strategico per il prossimo decennio, che è quello di divenire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica al mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Esso ha fissato mete e obiettivi ambiziosi affinché l'UE recuperi le condizioni necessarie per una piena occupazione, migliori la qualità e la produttività sul lavoro, promuova la coesione sociale e un mercato del lavoro favorevole all'integrazione.

    (2)

    Conformemente al proposito dichiarato dalla Commissione di consolidare e razionalizzare gli strumenti di finanziamento dell'Unione, la presente decisione dovrebbe istituire un programma unico e razionalizzato («il programma») destinato a proseguire e sviluppare le attività avviate in base alla decisione 2000/750/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (4), alla decisione 2001/51/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000 relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005)  (5) , e alle decisioni n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (6), n. 1145/2002/CE, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (7), e n. 848/2004/CE, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un programma di azione comunitaria per la protezione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra uomo e donna (8), nonché le attività intraprese a livello comunitario per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

    (3)

    Il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione tenutosi a Lussemburgo nel 1997 ha lanciato la strategia europea per l'occupazione per il coordinamento delle politiche per l'occupazione degli Stati membri in base a raccomandazioni e orientamenti in tema di occupazione concordati a livello comune. Attualmente la strategia europea per l'occupazione è lo strumento più importante per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona relativamente all'occupazione e al mercato del lavoro.

    (4)

    Il Consiglio europeo di Lisbona, ritenendo inaccettabile il numero di persone che nell'Unione vivono al di sotto della soglia di povertà e in condizioni di esclusione sociale, ha reputato necessaria l'adozione di iniziative per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà fissando obiettivi adeguati. Tali obiettivi sono stati concordati dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000. Il Consiglio ha inoltre stabilito che le politiche volte a combattere l'esclusione sociale devono essere basate su un metodo di coordinamento aperto che combini i piani d'azione nazionali e un'iniziativa della Commissione per favorire la cooperazione.

    (5)

    I mutamenti demografici costituiscono a lungo termine un'importante sfida per la capacità dei sistemi di protezione sociale di fornire pensioni adeguate nonché un' assistenza sanitaria e di lunga durata accessibile a tutti, di elevato valore qualitativo e finanziabile a lungo termine . È quindi importante promuovere politiche in grado di prestare un'adeguata protezione sociale e di garantire la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale. Il Consiglio ha deciso che la cooperazione nel settore della protezione sociale debba fondarsi sul metodo di coordinamento aperto.

    (6)

    Occorre richiamare l'attenzione sulla situazione specifica dei migranti in questo contesto e sull'importanza di intraprendere un'azione volta a trasformare le attività lavorative non dichiarate — e spesso precarie — dei migranti in rapporti di lavoro regolare, cosicché essi possano beneficiare della protezione sociale, delle prestazioni e delle condizioni di lavoro di cui beneficiano i lavoratori dichiarati.

    (7)

    Garantire norme minime e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro nell'Unione rappresenta un elemento centrale della politica sociale europea e corrisponde ad un importante obiettivo globale dell'Unione europea. La Comunità deve svolgere un ruolo determinante per appoggiare e completare le attività realizzate dagli Stati membri nei settori della salute e della sicurezza dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, compresa l'esigenza di conciliare vita professionale e vita familiare, della protezione dei lavoratori alla fine del contratto di lavoro, dell'informazione , partecipazione e consultazione dei lavoratori, della rappresentazione e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

    (8)

    La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione europea. L'articolo 13 del trattato prevede che si combattano le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Il divieto di discriminazione è previsto anche dall' articolo 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Occorre considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione e, per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi, andrebbero elaborate in parallelo adeguate misure . Si dovrebbe pertanto , in sede di considerazione dell'accessibilità e dei risultati del programma, tenere conto delle particolari necessità dei disabili garantendo il loro accesso pieno e paritetico alle attività finanziate dal programma e ai risultati e alla valutazione di tali attività, compreso il rimborso di spese supplementari sostenute dai disabili. L'esperienza realizzata nell'arco di molti anni in materia di lotta contro determinate forme di discriminazione, compresa la discriminazione fondata sul sesso, può risultare proficua anche per la lotta contro discriminazioni di altro tipo.

    (9)

    In base all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio ha adottato le seguenti direttive: la direttiva 2000/43/CE, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (9), la quale vieta la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica, segnatamente in tema di occupazione, formazione professionale, istruzione, beni e servizi e protezione sociale, la direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (10), la quale vieta la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro , nonché la direttiva 2004/113/CE, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (11) .

    (10)

    La parità di trattamento tra donne e uomini è , a norma degli articoli 2 e 3 del trattato, un principio fondamentale del diritto comunitario e le direttive e gli altri atti adottati in conformità a questo principio hanno svolto un ruolo importante nel miglioramento della situazione delle donne nella Comunità. L'esperienza nelle azioni a livello comunitario ha dimostrato che la promozione della parità tra uomini e donne nelle politiche dell'Unione e la lotta alla discriminazione richiedono, nella pratica, una combinazione di strumenti, fra cui iniziative legislative, meccanismi di finanziamento e integrazione, progettati in maniera da rafforzarsi vicendevolmente. Conformemente al principio dell'integrazione della dimensione di genere, la parità fra donne e uomini va tenuta in considerazione in tutte le sezioni e le azioni del programma.

    (11)

    Le organizzazioni non governative che operano a livello regionale, nazionale e dell'Unione europea sono fondamentali per il successo dell'attuazione degli obiettivi generali del programma e dovrebbero quindi svolgere, nell'ambito delle competenti reti dell'Unione europea, un importante ruolo in materia di concezione, realizzazione e controllo del programma.

    (12)

    Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati a livello di Stati membri, data la necessità di scambiare informazioni a livello dell'Unione e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario per via della dimensione multilaterale delle azioni e delle misure comunitarie, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall' articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

    (13)

    La presente decisione istituisce per tutta la durata del programma un quadro finanziario che costituirà il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, a norma del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (12).

    (14)

    Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (13),

    DECIDONO:

    Articolo 1

    Istituzione del programma

    La presente decisione istituisce il programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale, denominato PROGRESS, destinato a sostenere finanziariamente la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea nel settore dell'occupazione e degli affari sociali e quindi a contribuire , nell'ambito della strategia di Lisbona, al conseguimento degli obiettivi dell' Agenda sociale (2006-2010) (14) in questi ambiti. Il suo periodo di applicazione inizia il 1o gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013.

    Articolo 2

    Obiettivi generali del programma

    Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

    1)

    migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione degli Stati membri (e degli altri paesi partecipanti) mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche;

    2)

    appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni , ove possibile disaggregati per sesso e fascia d'età, nei settori contemplati dal programma;

    3)

    sostenere e seguire l'attuazione della legislazione e degli obiettivi delle politiche della Comunità negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto , segnatamente per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro più numerosi e qualitativamente migliori ;

    4)

    promuovere la creazione di reti, l'apprendimento reciproco, l'identificazione e la diffusione di buone pratiche e di approcci innovativi anche a livello regionale, nazionale e transnazionale ;

    5)

    sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande pubblico alle politiche e agli obiettivi dell'UE attuati nel quadro di ciascuna delle cinque sezioni;

    6)

    migliorare la capacità delle principali reti dell'UE di promuovere , sostenere e sviluppare ulteriormente le strategie e gli obiettivi politici dell'Unione europea e promuovere le posizioni delle organizzazioni aderenti; tali reti e organizzazioni debbono essere dimostrabilmente indipendenti e in quanto tali in grado di operare in un'ampia gamma di settori che riguardano gli interessi dei loro aderenti .

    Il principio dell'integrazione della dimensione di genere va tenuto presente in tutte le sezioni e le azioni del programma.

    Un'adeguata diffusione dei risultati raggiunti nelle sezioni e nelle azioni del programma va garantita in relazione a tutti i partecipanti e all'opinione pubblica. La Commissione predispone inoltre i necessari collegamenti con il Parlamento europeo e le competenti organizzazioni non governative e parti sociali a livello dell'Unione europea e procede a un regolare scambio di opinioni con essi.

    Articolo 3

    Struttura del programma

    Il programma è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni:

    1)

    Occupazione

    2)

    Protezione sociale e integrazione

    3)

    Condizioni di lavoro

    4)

    Diversità e lotta contro la discriminazione

    5)

    Parità fra uomini e donne

    Articolo 4

    SEZIONE 1: Occupazione

    Le azioni della sezione 1 sostengono l'attuazione della strategia europea per l'occupazione:

    1)

    migliorando la comprensione della situazione relativa all'occupazione e alle sue prospettive , in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori comuni ;

    2)

    seguendo e valutando l'applicazione delle raccomandazioni e degli orientamenti europei per l'occupazione e il loro impatto e analizzando l'interazione fra la strategia europea per l'occupazione , la politica economica e sociale generale e altri ambiti politici;

    3)

    organizzando scambi sulle politiche , le buone pratiche e gli approcci innovativi nonché favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia europea per l'occupazione;

    4)

    sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle sfide , le politiche e l'attuazione dei piani d'azione nazionali nel settore dell'occupazione, in particolare fra gli agenti regionali e locali, le parti sociali e altri soggetti interessati;

    5)

    attribuendo particolare rilevanza alle azioni positive che incoraggiano la parità di trattamento e di opportunità per le donne e gli uomini e la lotta contro le discriminazioni nell'accesso all'occupazione, alla formazione e alla promozione professionale.

    Articolo 5

    SEZIONE 2: Protezione sociale e integrazione

    Le azioni della sezione 2 sostengono l'applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell'integrazione:

    1)

    migliorando la comprensione delle questioni legate all'esclusione sociale e alla povertà, delle politiche in tema di protezione sociale e di integrazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori comuni ;

    2)

    seguendo e valutando l'applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell'integrazione e analizzando l'interazione fra questo metodo e altri ambiti politici e il relativo impatto a livello nazionale e comunitario ;

    3)

    organizzando scambi sulle politiche , le buone pratiche e gli approcci innovativi e favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia per la protezione sociale e l'integrazione;

    4)

    sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche sollevate nell'ambito del processo di coordinamento dell'UE nel settore della protezione sociale e dell'integrazione sociale, in particolare fra organizzazioni non governative, agenti regionali e locali e altri soggetti interessati;

    5)

    sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di sostenere e sviluppare ulteriormente le strategie e gli obiettivi politici dell'Unione europea nel settore della protezione sociale e dell'integrazione sociale .

    Articolo 6

    SEZIONE 3: Condizioni di lavoro

    Le azioni della sezione 3 , tenendo conto del principio dell'integrazione della dimensione di genere, sostengono il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro e la conciliazione della vita professionale con quella familiare :

    1)

    migliorando la comprensione della situazione relativa alle condizioni di lavoro, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori qualitativi e quantitativi ripartiti per sesso e per fascia d'età e valutando l'efficacia e l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

    2)

    sostenendo l'applicazione del diritto del lavoro dell'UE mediante un efficace controllo, la realizzazione di seminari specializzati , l'elaborazione di guide e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati , comprese le parti sociali ;

    3)

    avviando azioni preventive e favorendo il settore della sicurezza e della salute sul lavoro;

    4)

    sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito — anche tra le parti sociali — sulle principali sfide e questioni politiche relative alla sicurezza sociale, alle condizioni di lavoro e alla qualità dell'occupazione, compresa la conciliazione della vita professionale con quella familiare;

    5)

    sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo un dibattito sulla questione generale dell'occupazione illegale, onde assicurare che gli aspetti della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro, che interessano in eguale misura i migranti e i cittadini dell'UE, vengano trattati e che i pertinenti standard siano rispettati.

    Articolo 7

    SEZIONE 4: Diversità e lotta contro la discriminazione

    Le azioni della sezione 4 sostengono l'applicazione efficace del principio della non discriminazione e ne promuovono l'integrazione in tutte le politiche dell'UE:

    1)

    migliorando la comprensione della situazione relativa alla discriminazione e ai metodi per farvi fronte , in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando l'efficacia e l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

    2)

    sostenendo l'applicazione della legislazione dell'UE in tema di lotta contro la discriminazione mediante un efficace controllo, la realizzazione di seminari specializzati e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nella lotta contro la discriminazione;

    3)

    sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla discriminazione e all'integrazione della lotta contro la discriminazione nelle politiche dell'UE anche fra le organizzazioni non governative attive contro la discriminazione, operatori locali e regionali, parti sociali ed altri interessati ;

    4)

    sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di sostenere e sviluppare ulteriormente le strategie e gli obiettivi politici dell'Unione europea in materia di lotta contro le discriminazioni; tali reti dell'UE devono anche includere reti dell'UE di più piccole dimensioni, comprese organizzazioni non governative specializzate e che si occupano di disabilità specifiche; tali reti e organizzazioni debbono essere dimostrabilmente organizzazioni indipendenti e in quanto tali in grado di operare in un'ampia gamma di settori che riguardano gli interessi dei loro aderenti .

    Articolo 8

    SEZIONE 5: Parità fra uomini e donne

    Le azioni della sezione 5 sostengono l'applicazione efficace del principio della parità fra uomini e donne e promuovono l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE:

    1)

    migliorando la comprensione della situazione relativa alle questioni di genere e all'integrazione della dimensione di genere, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

    2)

    sostenendo l'applicazione della legislazione dell'UE in tema di parità fra uomini e donne mediante un efficace controllo, la realizzazione di seminari specializzati e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nelle questioni relative alla parità;

    3)

    sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla parità fra uomini e donne , segnatamente la conciliazione della vita professionale con quella familiare e all'integrazione della dimensione di genere in modo orizzontale ;

    4)

    sviluppando la capacità delle principali reti dell'UE di sostenere e sviluppare ulteriormente le strategie e gli obiettivi politici dell'Unione europea in materia di promozione della parità tra uomini e donne .

    Articolo 9

    Tipi di azioni

    1.   Il programma finanzia i seguenti tipi di azioni, che possono essere realizzate anche in un contesto transfrontaliero :

    a)

    Attività analitiche:

    raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche,

    elaborazione e diffusione di metodologie e di indicatori/criteri di riferimento comuni,

    realizzazione di studi, analisi e indagini e diffusione dei risultati,

    realizzazione di valutazioni e analisi dell'impatto e diffusione dei risultati,

    elaborazione e pubblicazione di guide e relazioni,

    pubblicazione e diffusione di materiali d'informazione e formazione tramite Internet o altri supporti mediatici.

    b)

    Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:

    organizzazione di scambi in materia di strategie, buone pratiche e approcci innovativi, nonché promozione dell'apprendimento reciproco a livello regionale, nazionale, transnazionale e dell'UE,

    identificazione delle buone pratiche e organizzazione di revisioni tra pari mediante riunioni/workshop/seminari a livello nazionale , transnazionale o dell'UE,

    organizzazione di conferenze/seminari della presidenza,

    organizzazione di conferenze/seminari a sostegno dello sviluppo e dell'attuazione della legislazione e degli obiettivi politici della Comunità,

    organizzazione di un forum annuale cui partecipino tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di valutare l'attuazione dell'Agenda sociale nonché la realizzazione delle singole sezioni del programma prevedendo, tra l'altro, la presentazione dei risultati e un dialogo sulle priorità future,

    organizzazione di campagne e manifestazioni nei mezzi di comunicazione,

    raccolta e pubblicazione di materiali al fine di diffondere informazioni e i risultati del programma,

    organizzazione di scambi tra operatori locali dell'Unione europea al fine di promuovere lo scambio diretto di esperienze e la conoscenza delle specifiche realtà nazionali.

    c)

    Appoggio ai principali operatori:

    contributo alle spese di funzionamento delle principali reti dell'UE,

    organizzazione di gruppi di lavoro costituiti da funzionari nazionali per seguire l'applicazione del diritto dell'Unione,

    finanziamento di seminari di formazione destinati agli specialisti del settore , ai principali funzionari e ad altri operatori pertinenti , tra cui rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle parti sociali,

    creazione di reti fra organismi specializzati a livello dell'UE,

    finanziamento di reti di esperti,

    finanziamento di osservatori a livello dell'UE,

    scambio di personale fra amministrazioni nazionali,

    cooperazione con istituzioni internazionali,

    cooperazione tra istituzioni e operatori locali degli Stati membri.

    2.   I tipi di azioni previsti al paragrafo 1, lettera b) devono presentare una forte dimensione comunitaria, avere una portata tale da garantire un effettivo valore aggiunto a livello dell'Unione ed essere realizzati da autorità regionali o locali , organismi specializzati previsti dalla legislazione comunitaria o da operatori considerati tra i fondamentali nel settore.

    3.     I tipi di azioni dovrebbero contribuire, nei settori di cui all'articolo 3, al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda sociale nell'ambito della strategia di Lisbona.

    4.     Il programma non finanzia alcuna misura di preparazione ed attuazione degli anni europei.

    Articolo 10

    Accesso al programma

    1.   L'accesso al presente programma è aperto a tutti gli organismi pubblici e/o privati, operatori e istituzioni, in particolare:

    Stati membri;

    servizi dell'occupazione e agenzie di collocamento ;

    enti locali e regionali;

    organismi specializzati previsti dalla legislazione comunitaria;

    parti sociali;

    organizzazioni non governative a livello regionale, nazionale o dell'UE ;

    università e istituti di ricerca;

    esperti di valutazione;

    uffici statistici nazionali;

    mezzi di comunicazione.

    2.   La Commissione può accedere direttamente al programma per quanto riguarda le azioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b).

    3.     Ai disabili deve essere fornito pieno accesso alle attività e ai risultati del programma. Vanno prese in considerazione le loro esigenze specifiche, fra cui il rimborso delle eventuali spese supplementari sostenute per soddisfare le proprie esigenze di accesso.

    Articolo 11

    Modalità di richiesta di finanziamento

    I tipi di azioni di cui all'articolo 9 possono essere finanziati mediante:

    un contratto di servizi aggiudicato tramite gara d'appalto. In caso di cooperazione con gli istituti nazionali di statistica si applicano le procedure di Eurostat; o

    una sovvenzione parziale assegnata tramite un invito a presentare proposte. In questo caso il cofinanziamento dell'UE non può superare, in linea generale, il 90% della spesa totale sostenuta dal beneficiario. Una sovvenzione superiore a questo massimale può essere concessa solo in circostanze eccezionali e dopo attento esame.

    Inoltre, le azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) possono ricevere sovvenzioni in risposta a richieste di finanziamento formulate, ad esempio, dagli Stati membri.

    Articolo 12

    Disposizioni di attuazione

    Tutte le misure necessarie all'attuazione della presente decisione , in particolare quelle relative alle questioni citate nel seguito sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 2:

    a)

    gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;

    b)

    il programma di lavoro annuale per l'attuazione del programma , articolato in singole sezioni ;

    c)

    il sostegno finanziario che dovrà essere fornito dalla Comunità;

    d)

    il bilancio annuale ;

    e)

    le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla Comunità, nonché il progetto di elenco delle azioni presentato dalla Commissione per un siffatto sostegno;

    f)

    criteri di valutazione del programma, anche relativi al rapporto costo/efficacia e alla regolamentazione della diffusione e della trasmissione dei risultati.

    Articolo 13

    Comitato

    1.   La Commissione viene assistita da un comitato che è suddiviso in cinque sottocomitati, conformemente alle cinque sezioni del programma .

    2.   Ovunque sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE , tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

    3.    Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 14

    Cooperazione con altri comitati

    1.   La Commissione stabilisce i necessari collegamenti con il comitato per la protezione sociale e il comitato per l'occupazione per garantire che essi siano regolarmente e debitamente informati circa la realizzazione delle attività di cui alla presente decisione.

    2.     La Commissione informa anche gli altri comitati competenti sulle misure adottate nell'ambito delle cinque sezioni del programma.

    3.   Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata tra il comitato di cui all'articolo 13 e i comitati di controllo istituiti per altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti.

    Articolo 15

    Coerenza e complementarità

    1.   In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con le altre politiche, strumenti e azioni della Comunità e dell'Unione, in particolare mediante l'istituzione di meccanismi utili a coordinare le attività del programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, alla giustizia e agli affari interni, alla cultura, all'istruzione, alla formazione e alla politica per la gioventù e nel campo dell'allargamento e delle relazioni esterne della Comunità , nonché con la politica regionale e la politica economica generale . Occorre prestare un'attenzione particolare alle possibili sinergie fra il presente programma e i programmi nel settore dell'istruzione e della formazione.

    2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza e la complementarità fra le iniziative condotte nell'ambito del programma e altre azioni pertinenti dell'Unione e della Comunità, in particolare nell'ambito dei fondi strutturali e segnatamente del Fondo sociale europeo e si adoperano al fine di evitare doppioni .

    3.     La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra le azioni nell'ambito del programma, le altre sue attività e quelle di altre agenzie europee competenti, in particolare le attività della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e del futuro Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, e si adopera al fine di evitare doppioni.

    4.   La Commissione garantisce che le spese coperte dal programma e imputate a quest'ultimo non siano imputate ad altri strumenti finanziari della Comunità.

    5.   La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 13 circa qualsiasi altra iniziativa comunitaria che contribuisca , nel quadro della strategia di Lisbona , alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda sociale.

    6.   Gli Stati membri si adoperano per garantire la coerenza e la complementarità fra le attività che rientrano nel programma e quelle effettuate a livello nazionale, regionale e locale.

    Articolo 16

    Partecipazione di paesi terzi

    Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

    i paesi EFTA/SEE in conformità delle condizioni stabilite dall'accordo SEE;

    i paesi candidati associati all'UE nonché i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione.

    Articolo 17

    Finanziamenti

    1.   La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del presente strumento è pari a 854,2 milioni EUR per un periodo di 7 anni a partire dal 1o gennaio 2007.

    2.   La ripartizione dei finanziamenti fra le diverse sezioni rispetta i seguenti minimali:

    Sezione 1

    Occupazione

    21 %

    Sezione 2

    Protezione sociale e integrazione

    30%

    Sezione 3

    Condizioni di lavoro

    8 %

    Sezione 4

    Diversità e lotta contro la discriminazione

    23 %

    Sezione 5

    Parità fra uomini e donne

    12%

    3.   Un importo massimo pari al 2% della dotazione finanziaria è destinato alla realizzazione del programma per coprire, ad esempio, le spese relative al funzionamento del comitato di cui all'articolo 13 o le valutazioni da effettuare conformemente all'articolo 19.

    4.   Gli stanziamenti annuali nonché la ripartizione degli stanziamenti fra le singole sezioni sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. La ripartizione degli stanziamenti annuali fra le singole sezioni è debitamente indicata nel bilancio.

    5.   La Commissione può ricorrere ad assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione stessa e dei beneficiari, nonché a spese di sostegno.

    Articolo 18

    Tutela degli interessi finanziari della Comunità

    1.   La Commissione garantisce che, in sede di attuazione delle azioni finanziate nell'ambito della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità siano tuttelati mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, la realizzazione di controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati e, qualora venissero riscontrate delle irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, in conformità dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95 (15) e (Euratom, CE) n. 2185/96 (16) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

    2.   Per le azioni comunitarie finanziate nell'ambito della presente decisione la nozione di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è intesa come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un azione o da una omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o ai bilanci gestiti da queste ultime, attraverso una spesa indebita.

    3.   I contratti e le convenzioni, nonché gli accordi con i paesi terzi partecipanti, che risultano dalla presente decisione prevedono in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di un rappresentante da essa autorizzato) e audit da parte della Corte dei conti, se necessario in loco.

    Articolo 19

    Controllo e valutazione

    1.   Al fine di garantire un controllo regolare del programma e di permettere i necessari riorientamenti, la Commissione elabora rapporti annuali delle attività e li trasmette al comitato di cui all'articolo 13 e al Parlamento europeo .

    2.   Le varie sezioni del programma sono inoltre oggetto di una valutazione intermedia che comprenderà una panoramica generale del programma al fine di misurare i progressi realizzati verso il raggiungimento degli obiettivi del programma e il suo valore aggiunto a livello dell'Unione. Questa valutazione può essere completata da valutazioni continue realizzate dalla Commissione con l'assistenza di esperti esterni. Una volta disponibili, i risultati sono presentati nei rapporti delle attività di cui al paragrafo 1 e trasmessi al Parlamento europeo .

    3.    La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

    a)

    entro il 31 dicembre 2010, una relazione interlocutoria sulla valutazione dei risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma,

    b)

    nell'ambito delle proposte per le prossime prospettive finanziarie, entro il 31 dicembre 2011, una comunicazione concernente la continuazione del programma, e

    c)

    entro il 31 dicembre 2015, con l'ausilio di esperti esterni, una relazione di valutazione ex post per individuare gli effetti degli obiettivi del programma e il suo valore aggiunto a livello dell'Unione europea.

    4.     La Commissione assicura che, in quanto parte del processo di controllo e di valutazione, venga effettuato un esame della misura in cui siano state adottate misure volte a garantire ai disabili l'accessibilità alle attività e ai risultati del programma.

    Articolo 20

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a ..., il ...

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente


    (1)  GU C ....

    (2)  GU C 164 del 5.7.2005, pag. 48 .

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 6 settembre 2005.

    (4)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23.

    (5)  GU L 17 del 19.11.2001, pag. 22.

    (6)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1.

    (7)  GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1.

    (8)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 18. Decisione rettificata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 7.

    (9)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

    (10)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

    (11)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

    (12)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

    (13)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (14)  Comunicazione della Commissione sull'Agenda sociale, COM(2005)0033.

    (15)   GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

    (16)   GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    (17)   GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

    P6_TA(2005)0321

    Tessile e abbigliamento dopo il 2005

    Risoluzione del Parlamento europeo sull'avvenire del settore tessile e dell'abbigliamento dopo il 2005 (2004/2265(INI))

    Il Parlamento europeo,

    vista la comunicazione della Commissione, del 13 ottobre 2004, intitolata «Il settore tessile e dell'abbigliamento dopo il 2005 — Raccomandazioni del Gruppo ad alto livello per il settore tessile e l'abbigliamento » (COM(2004)0668),

    vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio sulla clausola di salvaguardia specifica concernente i prodotti tessili (1),

    vista la comunicazione della Commissione del 29 ottobre 2003 intitolata «Il futuro del settore del tessile e dell'abbigliamento nell'Unione europea allargata» (COM(2003)0649),

    vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2002 intitolata «La politica industriale in un'Europa allargata» (COM(2002)0714),

    vista la comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per la competitività dell'industria europea del tessile e dell'abbigliamento (COM(1997)0454 — C4-0626/1997),

    vista la relazione della Commissione intitolata «L'impatto del mercato interno sull'occupazione delle donne nel settore tessile e dell'abbigliamento» (2),

    visti gli orientamenti della Commissione per la definizione delle politiche dell'occupazione degli Stati membri (COM(1997)0497),

    vista la sua risoluzione del 14 novembre 1996 sull'incidenza degli sviluppi internazionali sul settore tessile e dell'abbigliamento nella Comunità (3),

    vista la sua risoluzione del 10 aprile 1992 su una iniziativa comunitaria concernente le regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento (RETEX) (4),

    vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 1990 sull'eventuale rinnovo dell'accordo multifibre o sul regime che gli succederà dopo il 1991 (5),

    visto l'articolo 45 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione giuridica (A6-0193/2005),

    A.

    considerando che il settore tessile e dell'abbigliamento dell'Unione europea, composto in gran parte da piccole e medie imprese (PMI) e caratterizzato da una forte incidenza della mano d'opera, è un settore chiave con un avvenire promettente se l'apertura dei mercati sarà accompagnata da norme sociali ed ambientali e dalla garanzia del loro rispetto e se si realizza l'innovazione,

    B.

    considerando che il settore, con la soppressione definitiva dei contingenti d'importazione, è sottoposto, dal 1o gennaio 2005, a un aumento spettacolare delle importazioni, in particolare dalla Cina, che comporterà soppressioni di posti di lavoro senza precedenti sia nell'Unione europea che nei paesi in via di sviluppo fornitori abituali dell'UE (Sri Lanka, Marocco...),

    C.

    considerando che la soppressione delle quote è sostanzialmente giusta, ma temendo che una crescita assolutamente sfrenata delle esportazioni dalla Cina possa determinare un ritorno a restrizioni protezionistiche, sia nei paesi industrializzati che nei paesi in via di sviluppo e nei paesi rientranti nella categoria dei casi limite, che perdono posti di lavoro, analogamente all'Unione, a causa della massiccia offensiva cinese sul fronte delle esportazioni; rileva che l'abolizione delle quote nel settore dei tessili e dell'abbigliamento può avere conseguenze nefaste nelle regioni più svantaggiate, contribuendo probabilmente alla riduzione del PIL regionale pro capite, situazione questa che giustifica una risposta adeguata,

    D.

    considerando che, in relazione agli scambi con la Cina, il problema fondamentale è che la Cina non è un mercato libero e che la maggior parte delle imprese tessili sono ancora imprese statali, che ottengono prestiti senza interessi presso le banche di Stato e ricevono sistematicamente sussidi all'esportazione e aiuti di Stato occulti, come la fornitura gratuita di elettricità, il che non è sinonimo di un corretto funzionamento del mercato,

    E.

    constatando che, se è vero che le massicce riduzioni simultanee dei prezzi di talune categorie di prodotti possono indubbiamente tornare a vantaggio dei consumatori europei, la combinazione di importazioni record e prezzi bassi rischia di porre l'industria europea dell'abbigliamento davanti a un compito pressoché impossibile,

    F.

    considerando che spetta alle imprese far fronte alle sfide connesse con la liberalizzazione, ma che è competenza dei poteri pubblici stabilire le condizioni che permettano alle imprese di essere concorrenziali, garantendo un'apertura effettiva e generalizzata dei mercati, in condizioni di reciprocità,

    G.

    riconoscendo che la Cina è competitiva per quanto riguarda molte categorie di prodotti tessili e dell'abbigliamento e che spesso ha costruito i suoi punti di forza (produzione di massa, salari bassi) in stretta cooperazione con l'industria europea,

    H.

    ricordando che occorre evitare che gli Stati meno sviluppati siano i grandi perdenti di questa liberalizzazione e che le condizioni di lavoro e il tenore di vita della loro forza lavoro peggiorino; considerando che nei paesi più poveri tra il 70 e l'80 % dei lavoratori del settore tessile sono donne,

    I.

    ricordando che i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sono stati autorizzati, al momento dell'adesione della Cina all'OMC, ad applicare fino alla fine del 2008 clausole specifiche di salvaguardia che permettono l'imposizione di limiti quantitativi alle esportazioni cinesi, in particolare in caso di perturbazione del mercato oppure di «evoluzione non armoniosa del commercio»,

    J.

    considerando che il 70 % di tutti i prodotti contraffatti che invadono il mercato europeo proviene dalla Cina, che la metà delle procedure doganali europee riguardanti la contraffazione concerne articoli tessili e di abbigliamento e che, ogni anno, le autorità doganali sequestrano circa cinque milioni di articoli e accessori di abbigliamento contraffatti,

    K.

    considerando i costi sociali ed economici e gli effetti negativi per la creatività e l'innovazione dovuti alla contraffazione e alla pirateria, in particolare per le imprese tessili europee, che negli ultimi anni si sono sempre più concentrate su prodotti aventi un più elevato valore aggiunto e che in tal modo vedono intaccata la loro creatività e innovazione, uno degli ultimi punti di forza del settore tessile europeo,

    L.

    ricordando che è giunto il momento, alla vigilia del decimo anniversario del processo di Barcellona, di passare all'azione per costruire una relazione stretta tra le due sponde del Mediterraneo e moltiplicare le strategie vincenti in vista di uno sviluppo sostenibile e dell'attivazione dei mercati nazionali e regionali in questa regione, e per assicurare una solidarietà di fatto in uno spirito di co-sviluppo,

    M.

    considerando che gli Stati membri non possono prendere misure di propria iniziativa in quanto hanno delegato le competenze esclusive in materia di politica commerciale all'Unione,

    N.

    vedendo nella conclusione di accordi bilaterali tra l'Unione europea e la Cina la possibilità di venire a capo delle enormi sfide che si presentano in modo equo, trasparente e proiettato verso il futuro,

    O.

    considerando le gravi difficoltà sociali ed umane provocate dalla chiusura di numerose imprese e dalla soppressione di molti posti di lavoro nel settore tessile già da vari anni, e in particolare dall'inizio del 2005, e le previsioni molto allarmanti fornite dall'Associazione europea dell'abbigliamento e del tessile (Euratex),

    P.

    ritenendo che la politica di sostegno alla ristrutturazione sinora seguita dall'Unione abbia dato complessivamente buoni risultati,

    Q.

    considerando la necessità di azioni pubbliche per portare avanti l'ammodernamento e la riconversione dell'industria tessile nonché l'innovazione, la ricerca, la formazione dei lavoratori e l'accompagnamento sociale dei mutamenti,

    R.

    considerando che le regioni dell'Unione più colpite dalle soppressioni di posti di lavoro nel settore tessile sono il più delle volte già molto penalizzate in termini sia di disoccupazione che di ricchezza e che la destabilizzazione di tale settore economico non fa che rafforzare le disparità territoriali in seno all'Unione,

    1.

    manifesta preoccupazione di fronte all'anormale crescita del volume di prodotti tessili provenienti da paesi extracomunitari, in particolare dalla Cina, importati nell'Unione dopo lo scadere, il 1o gennaio 2005, dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC e dopo la soppressione delle quote; ritiene che tale crescita, unita alla prospettiva di aumenti ancor più rilevanti, avrà ampie ripercussioni sull'occupazione nel settore tessile e dell'abbigliamento dell'Unione, un settore strategico con un grande potenziale per il futuro, caratterizzato da una forte concentrazione regionale, costituito soprattutto da piccole imprese e microimprese e con una manodopera prevalentemente femminile;

    2.

    invita la Commissione a incoraggiare tutti i paesi dell'OMC, salvo i paesi in via di sviluppo più vulnerabili, a ottenere, nell'ambito dei negoziati del Programma di Doha per lo sviluppo, condizioni reciproche di accesso ai mercati che siano allo stesso tempo eque e comparabili per i grandi produttori di tessili e di prodotti dell'abbigliamento, nonché il riconoscimento di clausole etiche, sociali e ambientali;

    3.

    sollecita la Commissione a realizzare uno studio sull'impatto che la progressiva liberalizzazione del settore, nel quadro dell'OMC, avrà sulla coesione economica, sociale e territoriale, segnatamente nelle regioni più svantaggiate e fortemente dipendenti dal settore;

    4.

    invita la Commissione ad accentuare la pressione economica e politica nei confronti dei paesi terzi affinché tali paesi applichino con maggior vigore le norme in materia sociale e ambientale;

    5.

    chiede all'OMC di accelerare la soppressione degli ostacoli commerciali non tariffari e di armonizzare le norme tecniche, in particolare mediante l'attuazione del principio del riconoscimento reciproco;

    6.

    chiede alla Commissione di concepire il suo futuro mandato relativo ai negoziati commerciali nel senso di un'organizzazione degli scambi che permetta di migliorare le condizioni di lavoro, la protezione e il miglioramento dei diritti sociali ed una tutela efficace dell'ambiente;

    7.

    chiede alla Commissione di esercitare una pressione politica ed economica per ottenere un allentamento del tasso di cambio della moneta cinese, mantenuto artificialmente basso, il che è contrario alla progressiva liberalizzazione del commercio mondiale;

    8.

    invita la Commissione a semplificare le procedure volte ad agevolare il ricorso ai meccanismi antidumping da parte delle PMI e reclama una maggiore trasparenza delle procedure antidumping;

    9.

    esige che la Commissione utilizzi il regolamento «ostacoli al commercio» quando si constatano pratiche sleali e che si doti di uno strumento efficace di sorveglianza che permetta di individuare sistematicamente siffatte pratiche e di far scattare molto rapidamente le necessarie misure di ritorsione;

    10.

    sottolinea che il commercio mondiale, segnatamente con la Cina, può essere visto dal settore tessile europeo più come una «sfida» che come un «pericolo» se si combatte ad armi pari e se le regole del gioco sono rispettate da entrambe le parti, il che oggi non avviene;

    11.

    prende atto del «Memorandum d'intesa» concluso tra la Commissione e la Cina il 10 giugno 2005 con riferimento alla limitazione delle esportazioni tessili cinesi; invita tuttavia la Commissione e il Consiglio ad estendere il campo di applicazione dell'accordo ad altre categorie di prodotti tessili, ove necessario, e ad assicurare la trasparenza quanto alla base di calcolo utilizzata per le limitazioni delle esportazioni; insiste affinché le clausole di salvaguardia vengano attivate in caso di applicazione inadeguata di tale accordo;

    12.

    sollecita la Commissione a restare vigile rispetto alle conseguenze che potrebbero derivare dalle misure di salvaguardia prese dagli Stati Uniti per quanto concerne il settore tessile e dell'abbigliamento, in particolare per quanto riguarda la diversione, da parte della Cina, del commercio di tessili e abbigliamento;

    13.

    chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere attivamente la ricerca, l'innovazione e la formazione professionale lungo tutto l'arco della vita mediante misure specifiche, nel quadro dei Fondi dell'Unione, al fine di rafforzare la concorrenza nel settore tessile e dell'abbigliamento dell'Unione europea, con particolare riferimento alle PMI che dal 1o gennaio 2005 sono colpite dalla soppressione delle quote, e di aiutare dette PMI a far fronte alle conseguenze della delocalizzazione;

    14.

    sottolinea che, oltre che degli interessi dell'industria produttrice europea, occorre tener conto anche degli interessi a lungo termine degli importatori europei;

    15.

    esorta la Commissione a rafforzare al contempo la protezione della proprietà intellettuale in conformità dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) dell'OMC, affinché la lotta contro la contraffazione e la pirateria possa essere efficace; chiede inoltre alla Commissione di adottare un approccio offensivo per accertarsi del rispetto dell'accordo TRIPS (in particolare l'articolo 25, paragrafo 2) a livello di disegni e modelli tessili sui mercati terzi e prevedere severe misure di ritorsione in caso di mancato rispetto; ritiene che debbano essere prese le debite misure anche nei confronti di coloro che si rendono complici di pratiche di contraffazione e pirateria;

    16.

    ritiene in proposito che sia necessario andare oltre le azioni di sensibilizzazione e di informazione avviate in seno al gruppo di lavoro Cina-Europa, e che la Commissione debba poter garantire che la Cina inasprisca le sanzioni nei confronti di quanti praticano la contraffazione e la piratareria;

    17.

    sottolinea l'importanza del rafforzamento del principio della responsabilità sociale delle imprese, del rigoroso rispetto delle norme e convenzioni dell'Accordo internazionale del lavoro (OIL) nonché delle convenzioni internazionali in materia di ambiente e diritti umani che garantiscono uno sviluppo durevole, mediante l'inserimento di questi principi negli accordi commerciali bilaterali e multilaterali dell'Unione;

    18.

    esorta la Commissione a promuovere una maggiore trasparenza riguardo a tutti i siti produttivi dell'industria tessile e dei prodotti dell'abbigliamento in cui siano presenti aziende europee nonché riguardo ai requisiti in materia di lavoro che a tali siti si applicano;

    19.

    invita la Commissione a valorizzare il quadro istituzionale dell'OMC e gli accordi commerciali bilaterali al fine di lottare efficacemente contro qualsiasi forma di schiavitù moderna, di lavoro minorile e di sfruttamento, soprattutto lo sfruttamento delle donne che lavorano nel settore tessile e dell'abbigliamento nei paesi terzi, affinché i diritti fondamentali dei lavoratori siano rispettati e sia posta fine al dumping sociale;

    20.

    invita la Cina, in quanto membro dell'OIL, a rispettare gli orientamenti concordati in materia di lavoro e le prescrizioni minime relative alla protezione dell'ambiente, e a perseguire le violazioni;

    21.

    chiede alla Commissione di varare un'iniziativa ambiziosa sul piano internazionale onde giungere ad un migliore equilibrio nelle competenze, i poteri e la forza delle varie organizzazioni internazionali, e chiede l'entrata in vigore effettiva dei trattati relativi ai diritti sociali, ai diritti umani e alla protezione dell'ambiente;

    22.

    insiste affinché il sostegno all'adeguamento del settore sia considerato un obiettivo della politica dell'UE, soprattutto nell'ambito della politica strutturale;

    23.

    è cosciente del fatto che le clausole di salvaguardia, di cui si chiede l'immediata applicazione, come previsto in ambito OMC, hanno durata temporanea; invita la Commissione ad istituire un piano concreto di aiuti transitori per la ristrutturazione e la riqualificazione dell'intero settore tessile e dell'abbigliamento, allo scopo di garantirne l'avvenire e la competitività sui mercati internazionali;

    24.

    ribadisce la necessità di prendere in esame un approccio settoriale comunitario transitorio per il comparto e chiede insistentemente alla Commissione di tener conto di tale esame, data l'eccezionalità e l'urgenza delle sfide da affrontare; ricorda inoltre che il dialogo sociale svolge un ruolo fondamentale nelle questioni collegate all'ammodernamento e nell'individuazione delle soluzioni per adeguarsi ai cambiamenti necessari per assicurare la competitività del settore;

    25.

    chiede alla Commissione di proporre che le imprese che intendono esportare verso l'Unione dichiarino di rispettare i diritti sociali e ambientali internazionali, e che venga proibita l'importazione nell'UE di prodotti in violazione di tali norme, in particolare ove si tratti di articoli fabbricati da detenuti, minori e lavoratori forzati privi di diritti sindacali;

    26.

    insiste sull'importanza di introdurre, per i prodotti del settore, l'obbligo di un'etichettatura indicante l'origine e il nome dell'azienda, in modo da consentire ai consumatori di riconoscere l'origine dei prodotti;

    27.

    invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure più rigorose per lottare contro il fenomeno della contraffazione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e per proteggere i consumatori europei;

    28.

    invita pertanto la Commissione a proporre le modifiche del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6) in modo da poter instaurare controlli doganali atti ad individuare i prodotti recanti false dichiarazioni d'origine;

    29.

    chiede all'UE di mantenere, dopo il 2006, in tutte le regioni tessili europee i Fondi strutturali europei destinati a fornire un aiuto alla ricerca, all'innovazione, alla formazione professionale e alle piccole e medie imprese;

    30.

    invita la Commissione ad utilizzare la riserva disponibile a titolo dei Fondi strutturali per far fronte a crisi locali e settoriali impreviste, favorire l'avvio di nuove attività e sostenere le PMI nelle regioni interessate, così da promuovere l'occupazione in altri comparti;

    31.

    ribadisce la propria posizione secondo la quale il sostegno accordato dell'UE alle imprese grazie alle numerose opportunità offerte dai Fondi strutturali deve essere subordinato ad impegni precisi in materia di occupazione e sviluppo locale e regionale, da inquadrare nel contesto della filosofia della politica di Lisbona;

    32.

    invita la Commissione a realizzare un nuovo studio per decidere sulle azioni di sostegno all'industria tessile dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati (PMA) le cui esportazioni tessili rivestono importanza vitale per sviluppare la loro produzione e attivare il loro mercato nazionale e regionale;

    33.

    invita a creare nei PMA quelle infrastrutture necessarie per migliorare la loro capacità di essere competitivi sui mercati internazionali nel settore dei tessili ed a promuovere la cooperazione a livello regionale;

    34.

    riconosce che la liberalizzazione colpisce in modo diverso uomini e donne e che il rischio di un crollo dell'industria dell'abbigliamento in molti paesi poveri a seguito dell'abolizione delle quote rischia di indebolire significativamente la posizione delle donne in tali paesi;

    35.

    ricorda che nel contesto dell'SPG il mantenimento della produzione e della capacità di esportazione dei paesi più vulnerabili impone di mantenere preferenze a loro favore, conformemente alla summenzionata risoluzione del Parlamento europeo, che contempla meccanismi di graduazione, come il ritiro dei vantaggi doganali ai prodotti originari da un paese beneficiario che abbia raggiunto un elevato livello di competitività in un determinato settore, allo scopo di favorire, precisamente, i paesi più vulnerabili nei confronti del commercio mondiale dei prodotti tessili e dell'abbigliamento;

    36.

    sostiene un partenariato euromediterraneo che favorisca la cooperazione e la competitività del settore con una politica volontaristica di sostegno alla formazione, alla ricerca e sviluppo, all'innovazione tecnologica, alla diffusione delle buone prassi e agli scambi di informazioni sui mercati; raccomanda l'attuazione di una rete euromediterranea di scuole, istituti di formazione e centri tecnici specializzati nel comparto tessileabbigliamento per la promozione del partenariato tecnico, della formazione e dei programmi di ricerca comuni;

    37.

    invita la Commissione, seguendo i criteri annunciati nella sua comunicazione del 16 marzo 2005 intitolata «Norme d'origine negli accordi commerciali preferenziali: Orientamenti per il futuro» (COM(2005)0100), a esaminare attentamente una loro semplificazione e flessibilizzazione, come pure la necessità di un controllo più efficace della loro applicazione contro il rischio di deviazione delle preferenze; auspica che la nuova normativa garantisca l'osservanza di tali regole e il rispetto degli impegni sottoscritti nei confronti della zona Euromed; esige che sia effettuato uno studio d'impatto sulle norme di origine semplificate per i regimi commerciali preferenziali relativamente al settore del tessile e dell'abbigliamento nell'UE e nei PMA;

    38.

    chiede alla Commissione iniziative rapide ed un impegno immediato in vista della creazione di un mercato consolidato nell'ambito degli accordi di associazione euromediterranei, nonché la rapida conclusione e l'effettiva attuazione degli accordi bilaterali tra i paesi mediterranei per facilitare la libera circolazione delle merci nella zona euromediterranea; auspica che sia istituito un quadro doganale comune per tale zona;

    39.

    sottolinea che il difficile accesso ai finanziamenti e l'inadeguatezza di alcuni strumenti finanziari continuano a rappresentare un grave ostacolo per le PMI del settore e di molti altri comparti dell'economia europea; invita la Commissione ad esaminare misure in materia nonché incentivi per mantenere parte della catena di produzione nei paesi della regione euromediterranea e dell'Europa allargata, nonché nei paesi che rientrano nelle politiche di vicinato e di partenariato;

    40.

    chiede che le discussioni tra gli Stati membri si concludano anticipando l'applicazione del cumulo d'origine per tutti i paesi vulnerabili ed i paesi del sud del Mediterraneo;

    41.

    è favorevole al consolidamento di uno spazio Euromed di produzione, unico sistema atto a permettere non solo al sud ma anche al nord del Mediterraneo di far fronte ai complessi regionali americani e asiatici e di assicurare la salvaguardia della produzione industriale e dell'occupazione; ritiene necessaria l'allocazione di stanziamenti specifici europei che permettano di accompagnare in tal senso i programmi di ricerca, innovazione o cooperazione;

    42.

    chiede alla Commissione di studiare in modo approfondito gli effetti esercitati sul settore tessile e dell'abbigliamento dalla nuova politica relativa alle sostanze chimiche (REACH), in particolare il suo impatto sulla competitività, con speciale attenzione alle PMI, e di modificare le proposte concernenti tale nuova politica relativa alle sostanze chimiche, in modo che i prodotti d'importazione non vengano a trovarsi in posizione avvantaggiata rispetto alle merci prodotte all'interno dell'Unione;

    43.

    invita la Commissione a studiare tutti i parametri connessi a REACH, più in particolare le implicazioni in materia di aumento dei costi, di capacità di innovazione e d'impatto sulla concorrenza tra prodotti fabbricati nell'Unione e prodotti importati da paesi terzi, che dovranno formare oggetto di uno studio d'impatto particolareggiato, che dovrà tener conto degli effetti sulle PMI;

    44.

    chiede alla Commissione di esplorare strumenti appropriati per fornire un sostegno all'industria tessile mediterranea e di fare beneficiare quest'ultima delle misure destinate a rafforzare l'area di produzione euromediterranea nel settore tessile e dell'abbigliamento;

    45.

    chiede che sia elaborato un piano tessile europeo che fissi un bilancio specifico sia per la ricerca, l'innovazione, la formazione e il sostegno alle PMI che per la riconversione dei siti e dei dipendenti; ritiene indispensabile promuovere il dialogo sociale europeo e la consultazione delle parti sociali per l'elaborazione e il monitoraggio di tale piano;

    46.

    ritiene indispensabile l'assunzione di azioni a sostegno dell'innovazione tecnologica e accoglie con soddisfazione il varo della piattaforma tecnologica europea del tessile e della confezione, che elaborerà una strategia innovativa e a lungo termine di valorizzazione della competitività del settore a livello mondiale, incentivando e coordinando gli sforzi in materia di ricerca e sviluppo;

    47.

    valuta in modo estremamente positivo la relazione del gruppo di alto livello «Tessile e abbigliamento» dell'Unione intitolata «The Challenge of 2005 — European textiles and clothing in a quota free environment » del 30 giugno 2004 (7), tanto per il contenuto delle raccomandazioni in essa formulate, quanto per l'analisi realistica della situazione del settore e per la proposta strategica avanzata;

    48.

    chiede alla Commissione di prevedere che, nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo, si rivolga un'attenzione più particolare alle PMI, nonché di contribuire a superare le difficoltà di trasferimento di ricerca e sviluppo alle imprese; chiede inoltre che siano instaurate condizioni favorevoli affinché la ricerca e l'innovazione siano una caratteristica costante dell'azione delle imprese, a prescindere dalle loro dimensioni;

    49.

    chiede alla Commissione e agli Stati membri di creare incentivi e programmi d'aiuto specifici per indurre le PMI del settore tessile e dell'abbigliamento a investire in attività dirette di ricerca e sviluppo e di innovazione non tecnologica; sottolinea l'importanza degli investimenti in attività di ricerca non tecnologica e chiede alla Commissione di rivedere la normativa in materia di aiuti di Stato per equiparare questo tipo di investimenti a quelli destinati alle attività di ricerca e sviluppo;

    50.

    sollecita le autorità regionali e nazionali a definire programmi strategici locali, in stretta collaborazione con gli attori economici e sociali, per le regioni in cui l'industria tessile è particolarmente presente;

    51.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 101 del 27.4.2005, pag. 2.

    (2)  Supplemento 2/91 dell'Europa sociale.

    (3)  GU C 362 del 2.12.1996, pag. 248.

    (4)  GU C 125 del 18.5.1992, pag. 276.

    (5)  GU C 284 del 12.11.1990, pag. 147.

    (6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (7)  Il testo completo della relazione del gruppo di alto livello è disponibile sul sito: http://europa.eu.int/comm/enterprise/textile/documents/hlg_report_30_06_04.pdf.

    P6_TA(2005)0322

    Televisione senza frontiere

    Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE («Televisione senza frontiere»), modificata dalla direttiva 97/36/CE per il periodo 2001-2002 (2004/2236(INI))

    Il Parlamento europeo,

    vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (1), modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 (insieme denominate «la direttiva») (2),

    visti i risultati della consultazione pubblica organizzata dalla Commissione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva,

    vista la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa del 1989,

    vista la risoluzione del Consiglio d'Europa sulla diversità culturale e il pluralismo dei media nell'era della globalizzazione, approvata dalla Settima Conferenza ministeriale europea sulla politica dei mass media a Kiev (Ucraina) il 10 e 11 marzo 2005,

    vista la comunicazione della Commissione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva (COM(2003)0784),

    vista la comunicazione della Commissione sui principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale (COM(1999)0657),

    visti gli articoli 151 e 157 del trattato CE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il protocollo di Amsterdam (sistemi pubblici di radiodiffusione),

    vista la sua risoluzione del 4 settembre 2003 su «Televisione senza frontiere» (3),

    vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2001 sulla terza relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione della direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere» (4),

    vista la sua risoluzione del 2 luglio 2002 sulla comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici connessi alle opere cinematografiche e altre opere audiovisive (5),

    vista la sua posizione del 12 febbraio 2004 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/821/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000 relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (6),

    vista sua risoluzione del 26 settembre 2002 sul piano d'azione dell'Unione europea per la riuscita dell'introduzione della televisione digitale in Europa (7),

    visto l'articolo 45 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0202/2005),

    A.

    considerando che la strategia di Lisbona mira a rafforzare la capacità di innovazione dell'industria europea per fare dell'Unione europea l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica al mondo,

    B.

    considerando che il settore audiovisivo si caratterizza sia per l'innovazione tecnologica sia per il suo impatto sociale, economico e culturale,

    C.

    considerando che la difesa della specificità dei beni culturali, tra cui l'audiovisivo, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è una priorità dell'Unione; deplorando tuttavia che la Commissione non abbia seguito tale linea nel proporre di integrare il settore audiovisivo nel campo di applicazione della proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno,

    D.

    considerando che la circolazione delle opere europee e delle opere dei produttori indipendenti è essenziale per la promozione della diversità culturale, della libertà di espressione e del pluralismo,

    E.

    considerando che la direttiva, nata nel contesto del mercato unico, deve maggiormente tener conto delle aspirazioni connesse a uno spazio comunitario di diritto, di cittadinanza e di unione politica,

    F.

    considerando altresì l'obsolescenza della direttiva rispetto al rapido sviluppo delle nuove tecnologie, che presto porterà a un'offerta illimitata nell'ambito del paesaggio audiovisivo europeo e la necessità di adeguare le sue regole all'evoluzione tecnologica,

    G.

    considerando che la sua applicazione spetta agli Stati membri e alle rispettive autorità nazionali competenti, sebbene la Commissione svolga un ruolo essenziale di valutazione e di sorveglianza, ruolo al quale occorre associare il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali, le autorità nazionali di regolamentazione e l'opinione pubblica,

    H.

    considerando che la direttiva, quadro flessibile che ha permesso l'applicazione di una regolamentazione da parte degli Stati membri e l'autoregolamentazione da parte dell'industria audiovisiva, svolge un ruolo importante nel fissare un quadro di minima,

    I.

    preoccupato di constatare che talune disposizioni della direttiva (quote, pubblicità, ...) non sono sufficientemente applicate e rispettate per mancanza di adeguati controlli in taluni Stati membri,

    J.

    considerando che all'aumento e alla diversificazione dell'offerta di servizi deve corrispondere la possibilità per tutti di avervi accesso,

    Applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva

    1.

    constata che la summenzionata comunicazione della Commissione sul futuro della politica europea di regolamentazione nel settore audiovisivo sottolinea taluni risultati positivi e che gli indicatori, tranne qualche eccezione, fanno emergere un aumento della programmazione di opere europee; prende atto del fatto che le quote di trasmissione di opere europee e di produttori indipendenti sono state globalmente rispettate; rileva che secondo la Commissione, gli obiettivi della direttiva sono stati raggiunti; sprona tuttavia gli Stati membri a intensificare i loro sforzi in materia di diffusione di programmi europei e di produzione indipendente;

    2.

    si rammarica per il fatto che, nel periodo di riferimento analizzato nella sesta relazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 (COM(2004)0524), la proporzione di produzioni indipendenti si sia ridotta del 3,48 % in quattro anni (pagina 7 della relazione);

    3.

    nota che importanti differenze nei metodi di applicazione e di interpretazione delle disposizioni della direttiva non consentono di avere un'idea fedele della situazione, come dimostrato dalle conclusioni delle verifiche indipendenti; raccomanda alla Commissione di elaborare e trasmettere agli Stati membri una griglia uniforme che consenta di ottenere risultati comparabili; sottolinea l'urgenza di analizzare i risultati dei nuovi Stati membri; propone che tale griglia standardizzata includa altresì dati sui servizi volti ad assistere le persone disabili;

    4.

    sottolinea che un indicatore più coerente per valutare la conformità all'articolo 5 sarebbe quello di stabilire la quota del 10% per valore (e non per ore ammissibili), eliminando le incoerenze constatate tra gli Stati membri per ciò che attiene alle ore ammissibili;

    5.

    deplora che taluni Stati membri non abbiano ancora fornito tutte le informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda le reti televisive satellitari e/o via cavo, spesso omesse nelle relazioni nazionali; ritiene che spetti alla Commissione controllare che gli Stati membri rispettino i loro obblighi e che il suo ruolo non dovrebbe limitarsi ad evidenziare che l'obbligo di notifica si applica a tutti i programmi televisivi di competenza di uno Stato membro; invita la Commissione e le competenti autorità nazionali ad imporre chiare sanzioni in caso di persistente mancato rispetto dell'obbligo di conformarsi alle pertinenti disposizioni o a quello di trasmissione di informazioni;

    6.

    deplora che in taluni Stati membri l'applicazione di quote sia calcolata da organismi di radiodiffusione anziché da reti, il che costituisce una violazione dei principi della direttiva che si rivela particolarmente grave negli Stati membri che denotano un elevato grado di concentrazione di tali organismi;

    7.

    chiede che la libertà lasciata gli Stati membri di applicare l'articolo 4 venga almeno compensata dalla comunicazione soddisfacente di indicatori pubblici, precisi e trasparenti;

    8.

    ritiene che le differenze di interpretazione esistenti tra gli Stati membri riguardo ai concetti di «opera europea» e «produttore indipendente» potrebbero essere evitate se la Commissione, nell'ambito della revisione della direttiva, fornisse una definizione più precisa dei concetti di «produttore indipendente», «opera europea» e «reti specializzate»; ritiene, altresì, che ciò contribuirebbe a garantire una maggiore sicurezza giuridica in sede di attuazione della direttiva;

    9.

    osserva che le quote di opere europee sono in maggior parte detenute da opere nazionali e sostiene le iniziative volontarie intese a aumentare le quote di opere europee non nazionali;

    10.

    sottolinea che è importante sostenere il programma MEDIA, la cui istituzione e reiterazione hanno e dovrebbero continuare ad avere come obiettivo di aiutare i produttori indipendenti nonché le piccole e medie imprese;

    11.

    sottolinea l'importanza di rafforzare tale programma in quanto strumento essenziale della politica audiovisiva europea per la formazione professionale e il sostegno alla distribuzione, diffusione e circolazione di opere cinematografiche; incoraggia gli Stati membri ad aprire i rispettivi sistemi educativi alla conoscenza del patrimonio cinematografico europeo, delle lingue, delle culture, dei gusti, delle storie e delle esperienze dei popoli d'Europa;

    12.

    ricorda l'importanza, ai fini della circolazione delle opere europee, delle coproduzioni europee e delle strategie comuni di marketing; nota che lo spazio audiovisivo europeo è meglio sfruttato dai produttori statunitensi rispetto a quelli europei, i quali sono peraltro i più produttivi in termini di documentari e di fiction, in mancanza di una industria europea integrata e globalizzata; ritiene che lo squilibrio della circolazione di opere audiovisive costituisca un rischio per la diversità culturale;

    13.

    ritiene che, affinché l'industria audiovisiva europea possa competere con quella statunitense, gli sforzi europei dovrebbero essere incentrati molto di più sul sostegno alla promozione;

    14.

    richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che, a fronte dell'offensiva dei gruppi di produzione sui mercati europei, appare indispensabile incentivare gli aiuti alla peculiarità europea dei contenuti ed a svilupparla instaurando un nesso con gli strumenti di finanziamento;

    15.

    ricorda l'importanza dell'accesso al maggior numero di cittadini europei e nel maggior numero possibile di lingue dei canali a dimensione paneuropea quali ARTE e EURONEWS o altre analoghe iniziative; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'informazione e la diffusione su scala europea di manifestazioni culturali europee prevedendo altresì formati accessibili alle persone disabili (per esempio, con una descrizione audio, con la sottotitolatura e il linguaggio dei segni);

    16.

    sottolinea che è prioritario stabilire metodi di analisi qualitativa dei contenuti culturali della produzione audiovisiva europea e ricorda l'importanza del programma quadro RDT;

    Revisione della direttiva

    17.

    tiene a sottolineare che il settore audiovisivo contribuisce all'innovazione tecnologica, alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro; ritiene che esso costituisca altresì uno strumento importante per il funzionamento del mercato unico. ritiene inoltre che esso riveste un'importanza cruciale per il funzionamento della democrazia, sempreché prevalga la diversità degli apporti e delle opinioni nonché il pluralismo e la diversità culturale; ritiene che, proprio allo scopo di preservare tali valori democratici nonché la libertà d'espressione e d'opinione, sia necessario regolamentare la tutela del diritto all'integrità dell'immagine;

    18.

    afferma che il modello audiovisivo europeo deve basarsi sull'equilibrio tra un servizio pubblico forte, indipendente e pluralistico e un settore commerciale dinamico e parimenti pluralistico, entrambi vettori di posti di lavoro diretti e indiretti; ritiene che la permanenza di tale modello sia indispensabile alla vitalità e alla qualità della creazione e abbisogni di un quadro legislativo per assicurare il rispetto dei diritti degli europei;

    19.

    sottolinea che l'accesso pubblico e universale a un contenuto di elevata qualità e diversificato diventa ancor più cruciale nel presente contesto di cambiamento tecnologico e di concentrazione spinta e in un ambiente sempre più competitivo e globalizzato; ritiene che i servizi pubblici di radiodiffusione siano essenziali ai fini della formazione dell'opinione in modo democratico e per far vivere e conoscere la diversità culturale, per cui reputa che essi devono avere pari opportunità di accesso prioritario al mercato, anche per quanto riguarda i nuovi servizi di comunicazione;

    20.

    ritiene che una revisione della direttiva sia necessaria per far fronte ai cambiamenti strutturali; ritiene che tale revisione non debba rimettere in discussione i principi fondamentali della attuale direttiva — libera circolazione delle trasmissioni europee, libero accesso a eventi eccezionali, promozione delle opere europee e di produzioni indipendenti recenti, tutela dei minori e dell'ordine pubblico, protezione dei consumatori, diritto di replica — adattandoli tuttavia alle nuove sfide senza perdere di vista l'esigenza della qualità e della vitalità economica del settore;

    21.

    caldeggia l'instaurazione di una clausola di salvaguardia onde prevedere esplicitamente il rispetto della competenza degli Stati membri nel settore della cultura e dei mezzi di comunicazione;

    22.

    ritiene che la revisione della direttiva debba assicurare lo sviluppo delle nuove tecnologie e dei nuovi servizi, al fine di garantire la crescita dell'economia europea in linea con la strategia di Lisbona;

    23.

    prende nota del fatto che la Commissione svolge, da diversi anni, una consultazione pubblica in vista di una nuova direttiva che intende presentare alla fine del 2005; è consapevole che la presidenza britannica del Consiglio organizzerà a Liverpool una conferenza sulla revisione della direttiva; chiede che il Parlamento europeo venga pienamente associato a tutte le fasi dei lavori;

    24.

    teme che su un argomento così importante la discussione e le consultazioni privilegino le considerazioni economiche e le transazioni intergovernative; è consapevole del fatto che il mercato non risolverà da solo i problemi e che le istituzioni devono rispondere alle preoccupazioni degli europei riguardo al contenuto culturale della televisione;

    25.

    invita la Commissione a provvedere a che i produttori indipendenti siano in grado di mantenere i diritti sulle loro produzioni e a garantire più facilmente la salvaguardia dei loro diritti di proprietà intellettuale in modo da ampliare le possibilità di attrarre gli investitori privati;

    26.

    è preoccupato per le pressioni che vengono esercitate per alleggerire la regolamentazione del settore e ricorda che la direttiva stabilisce norme di minima che non sono riuscite a impedire un degrado della qualità dei programmi;

    27.

    nota il ruolo della pubblicità nel finanziamento di talune televisioni generaliste e il suo impatto sulla programmazione; rileva, tuttavia, che l'applicazione degli articoli che limitano la durata della pubblicità continua a presentare, in taluni paesi, lacune talmente gravi che hanno reso difficile assicurare una distinzione rigorosa tra pubblicità e contenuto editoriale a detrimento dell'integrità culturale delle opere;

    28.

    insiste sulla necessità di individuare chiaramente il contenuto e la regolamentazione della pubblicità, specie quella sull'alcol, le cui incidenze risultano particolarmente nefaste per i bambini e le persone vulnerabili; rammenta che la tutela dei minori deve costituire un obiettivo prioritario della politica audiovisiva e un principio fondamentale che sarebbe opportuno estendere a tutti i servizi audiovisivi messi a disposizione del pubblico;

    29.

    insiste pertanto sul mantenimento delle norme che limitano le possibilità di interruzioni pubblicitarie per le opere audiovisive;

    30.

    sottolinea che la revisione della direttiva deve consentire di affermare gli obblighi giuridici e una ferma volontà politica quanto alla stretta separazione tra il contenuto editoriale ed artistico e la promozione commerciale;

    31.

    chiede che la direttiva rivista imponga agli Stati membri ed ai loro organismi competenti meccanismi più efficaci in ordine al rispetto e al controllo della legislazione nonché all'imposizione delle previste sanzioni specie in materia di quote e di pubblicità;

    32.

    constata che la digitalizzazione e l'interattività costituiscono altrettante opportunità per l'industria e i consumatori, ma che maggiore scelta non significa necessariamente maggiore qualità né maggiore proporzione di opere europee; sottolinea il rischio dello sviluppo di un settore audiovisivo a due velocità;

    33.

    rileva che sono emerse nuove forme di televisione quali, per esempio, la televisione tramite le reti ADSL, la televisione su Internet e la televisione sui cellulari; ritiene che onde evitare qualsiasi distorsione di concorrenza tra le varie forme televisive oggigiorno disponibili dovrebbe essere chiarita l'applicazione della direttiva a queste nuove forme televisive in occasione della sua revisione;

    34.

    afferma che l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva non deve impedire il rafforzamento del modello europeo basato sulla libera circolazione, la qualità, i servizi pubblici, l'interesse generale e il rispetto dei valori europei;

    35.

    sottolinea la necessità di una legislazione europea che, nei limiti del possibile, sia indipendente dalle tecniche audiovisive; chiede che una siffatta legislazione chiarisca che i fornitori di servizi pubblici possono utilizzare tutte le nuove tecnologie e nuove forme di comunicazione quali Internet e i servizi WAP, senza che ciò sia in contrasto con le norme del mercato interno;

    36.

    plaude, alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici quali l'avanzare della convergenza e della digitalizzazione, alla proposta fatta dalla Commissione, in relazione alla revisione della direttiva, di estenderne la sfera di applicazione per coprire tutti i servizi sulla base di un approccio regolamentare modulato;

    37.

    ritiene che, in caso di estensione della sua sfera di applicazione ai nuovi servizi, la direttiva debba prevedere che tali servizi rispettino anch'essi i principi di promozione delle opere europee e delle produzioni europee indipendenti; conscio che i meccanismi previsti dagli articoli 4 e 5 per i servizi tradizionali non sono adattati ai nuovi servizi, invita la Commissione a prevedere obblighi d'investimento (produzione o acquisto), di offerta di contenuti europei e di accesso a tale offerta;

    38.

    ritiene che per garantire la diversità culturale occorra prevedere misure relative alla promozione delle opere europee per i nuovi servizi, tra cui video su richiesta;

    39.

    sottolinea l'urgente necessità, tenuto conto della tecnologia digitale, di modificare a fondo l'approccio seguito finora nella legislazione comunitaria basata su una distinzione tra contenuto e «infrastruttura»;

    40.

    sottolinea la necessità, da una parte, di potenziare il controllo delle reti extracomunitarie soggette alla competenza di uno Stato membro, a norma dell'articolo 2 della direttiva, che trasmettono programmi che fomentano l'odio razziale e religioso e, dall'altra, di migliorare il coordinamento tra gli Stati membri in tale settore;

    41.

    chiede di riservare particolare attenzione all'accesso ai programmi da parte di persone che soffrono di minorazioni uditive o visive; propone che gli Stati membri presentino ogni anno, alla Commissione i loro dati sulla percentuale della rispettiva programmazione che propone servizi di aiuto alle persone disabili (per esempio, la sottotitolatura, la descrizione audio e il linguaggio dei segni) tanto nei canali pubblici quanto in quelli privati e sviluppino piani d'azione nazionali volti ad accrescere la disponibilità di tali servizi e a renderli più facilmente accessibili sugli apparecchi TV;

    42.

    chiede al Consiglio e alla Commissione, nel quadro della società dell'informazione, di mettere a punto e attuare programmi di alfabetizzazione mediatica intesi a promuovere in Europa una cittadinanza attiva e consapevole;

    43.

    sottolinea l'importanza del gruppo di lavoro che riunisce i regolatori nazionali e chiede che il Parlamento europeo vi sia associato in qualità di osservatore;

    44.

    propone di organizzare un anno europeo dell'audiovisivo e dei mezzi di comunicazione cui partecipino le istituzioni, i partiti politici, la società civile e il settore audiovisivo in vista dell'elaborazione di un «patto europeo per l'innovazione» che garantisca l'equilibrio tra la competitività, la qualità, la cultura e il pluralismo;

    Pluralismo e concentrazione

    45.

    si allarma per la tendenza verso la concentrazione — orizzontale e verticale — dei mezzi di comunicazione in taluni Stati membri che costituisce una minaccia alla democrazia e un rischio per diversità culturale e potrebbe accentuare le tendenze verso la commercializzazione estrema dell'audiovisivo, nonché verso l'egemonia di talune produzioni nazionali rispetto a quelle di paesi con uno spazio linguistico meno sviluppato e con una produzione più scarsa;

    46.

    sottolinea, nell'intento di garantire il pluralismo di opinioni e la diversità nella distribuzione dei programmi, che occorre vigilare, in sede di predisposizione della normativa comunitaria o nazionale sulla conversione al digitale, affinché la maggioranza dei nuovi servizi di distribuzione digitale non siano sotto il controllo o l'influenza decisiva di grandi gruppi multinazionali detentori di cospicui capitali con specifico riferimento a quelli i cui interessi sono al di fuori dell'Unione europea;

    47.

    sottolinea che la concorrenza e il diritto della concorrenza non bastano a far rispettare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, che si basa sul rispetto e la promozione della diversità dei vari punti di vista in tutti i mezzi di comunicazione, attraverso il riconoscimento dell'indipendenza editoriale sia nel settore pubblico sia nel settore commerciale e attraverso l'autonomia e l'indipendenza delle autorità di regolamentazione;

    48.

    si preoccupa per i fenomeni di concentrazione pubblicitaria in taluni Stati membri;

    49.

    sottolinea che la frammentazione dei mercati audiovisivi europei in tanti mercati nazionali non riduce i rischi di concentrazione dei mezzi di comunicazione a livello europeo e che una violazione della libertà di espressione e del rispetto del pluralismo e della diversità causata da una loro concentrazione in un dato Stato membro costituisce anche un fattore di rischio per l'ordinamento istituzionale e democratico comunitario;

    50.

    chiede agli Stati membri vecchi e nuovi, che registrano un rapido sviluppo del settore, di riesaminare e, se necessario, rafforzare le norme o misure nazionali contro la concentrazione in materia di proprietà dei mezzi di comunicazione nonché per il rispetto dell'indipendenza delle autorità di regolamentazione; ritiene che il ruolo della Commissione in materia di sorveglianza, scambi di informazioni e comparazione delle legislazioni debba essere rafforzato; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di elaborare un Libro verde sul grado di concentrazione dei mezzi di comunicazione in Europa che consentirebbe di intavolare un ampio dibattito su questa tematica e il suo auspicio che, nell'ambito della revisione della direttiva venga incluso un impegno a favore della diversificazione della proprietà e del controllo dei mezzi di comunicazione;

    51.

    rileva che la diversità culturale, la libertà di espressione e il pluralismo dei mezzi di comunicazione costituiscono le più importanti componenti del modello audiovisivo europeo, oltre ad essere condizioni indispensabili agli scambi culturali ed alla democrazia; ritiene che pertanto la direttiva rivista dovrebbe includere disposizioni tese a garantire e a tutelare la libertà di espressione ed il pluralismo dei mezzi di comunicazione;

    *

    * *

    52.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

    (2)  GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

    (3)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 453.

    (4)  GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 221.

    (5)  GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 176.

    (6)  GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 603.

    (7)  GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 311.


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