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Document C2006/154/48

    Causa T-121/06: Ricorso presentato il 25 aprile 2006 — British Nuclear Group Sellafield/Commissione

    GU C 154 del 1.7.2006, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    1.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 154/19


    Ricorso presentato il 25 aprile 2006 — British Nuclear Group Sellafield/Commissione

    (Causa T-121/06)

    (2006/C 154/48)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: British Nuclear Group Sellafield Limited (Sellafield, Regno Unito) (rappresentanti: J. Percival, A. Renshaw, J. Isted e G. Bushell, Solicitors, e R. Plender, Barrister)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione impugnata; o,

    in subordine, annullare le misure di cui agli artt. 2, 3 e 4 della decisione impugnata;

    condannare la convenuta alle spese del procedimento; e

    disporre ogni altra misura che il Tribunale considererà adeguata.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente contesta la decisione della Commissione 15 febbraio 2006, relativa a un procedimento d'applicazione dell'art. 83 del Trattato Euratom (BNG Sellafield Limited). Con tale decisione la Commissione ha pronunciato un richiamo ai sensi dell'art. 83, n. 1, lett. a), del Trattato EA. La ricorrente avrebbe infranto talune disposizioni del detto Trattato e del regolamento (Euratom) 302/2005 (1) in ordine agli specifici obblighi di dichiarazione ad essa incombenti e all'accesso a certi impianti. La Commissione ha pertanto invitato la ricorrente a mettere in atto apposite misure entro il termine fissato nella decisione impugnata.

    A sostegno del ricorso British Nuclear Group Sellafield adduce, in primo luogo, l'incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata e le misure imposte. La Commissione non sarebbe legittimata a disporre tali misure, comprese quelle concernenti i principi di controllo di qualità e quelle relative al sistema di contabilità e al controllo delle materie nucleari, in quanto esulerebbero dall'ambito d'applicazione dell'attuale disciplina del controllo di sicurezza.

    La ricorrente sostiene, poi, che la convenuta ha violato il principio di sussidiarietà poiché le misure da essa imposte usurpavano la competenza delle autorità nazionali interessate.

    La decisione impugnata sarebbe, inoltre, fondata, in tutto o in parte, su questioni attinenti piuttosto alla sicurezza che al controllo di sicurezza, sicché per la sua adozione non sarebbe l'art. 83 EA il giusto fondamento normativo.

    In secondo luogo, la Commissione avrebbe infranto una regola procedurale fondamentale non conducendo un completo e corretto procedimento ex art. 83 EA. Essa non avrebbe informato la ricorrente delle sue obiezioni, non le avrebbe permesso un contraddittorio e avrebbe violato i suoi diritti della difesa.

    In terzo luogo, nell'addebitare alla ricorrente una violazione degli obblighi relativi al controllo di sicurezza, la Commissione avrebbe infranto il Trattato Euratom e le sue norme d'applicazione per manifesto errore di valutazione e per violazione del principio di certezza del diritto.

    In quarto luogo, la ricorrente deduce una violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento.

    Infine, la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa e al contraddittorio della ricorrente omettendo di informarla in tempo utile perché essa potesse svolgere osservazioni prima dell'adozione della decisione impugnata della sostanza delle misure sanzionatorie prese nei suoi confronti.


    (1)  Regolamento (Euratom) della Commissione 8 febbraio 2005, n. 302, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom (GU L 54, pag. 1)


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