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Document C2006/096/17

Causa T-34/02: Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 febbraio 2006 — Le Levant 001 e a./Commissione ( Aiuti di Stato — Nozione di interessato — Intimazione di presentare osservazioni — Decisione di avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE — Misura di deduzione fiscale per alcuni investimenti d'oltremare — Aiuto allo sviluppo connesso alla costruzione navale — Valutazione alla luce dell'art. 87, n. 1, CE — Obbligo di motivazione )

GU C 96 del 22.4.2006, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/10


Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 febbraio 2006 — Le Levant 001 e a./Commissione

(Causa T-34/02) (1)

(«Aiuti di Stato - Nozione di interessato - Intimazione di presentare osservazioni - Decisione di avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE - Misura di deduzione fiscale per alcuni investimenti d'oltremare - Aiuto allo sviluppo connesso alla costruzione navale - Valutazione alla luce dell'art. 87, n. 1, CE - Obbligo di motivazione»)

(2006/C 96/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: EURL Le Levant 001 (Parigi, Francia) e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza [rappresentanti: avv.ti P. Kirch e N. Chahid-Nouraï]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentante: G. Rozet, agente]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 luglio 2001, 2001/882/CE, relativa all'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo in favore del bastimento «Le Levant» costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon (GU L 327, pag. 37)

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione 25 luglio 2001, 2001/882/CE, relativa all'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo in favore del bastimento «Le Levant» costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon è annullata.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese e le spese esposte dai ricorrenti, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002


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