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Document C2006/048/75

    Causa T-431/05: Ricorso dei sigg. Cerafogli e Poloni contro la BCE, presentato il 5 dicembre 2005

    GU C 48 del 25.2.2006, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 48/38


    Ricorso dei sigg. Cerafogli e Poloni contro la BCE, presentato il 5 dicembre 2005

    (Causa T-431/05)

    (2006/C 48/75)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Maria Concetta Cerafogli (Francoforte-sul-Meno, Repubblica federale di Germania) e Paolo Poloni (Francoforte-sul-Meno, Repubblica federale di Germania) [Rappresentanti: G. Vandersanden e L. Levi, avvocati]

    Convenuta: Banca Centrale Europea

    Conclusioni dei ricorrenti

    annullare il foglio paga dei ricorrenti del febbraio 2005 come sostituito nel maggio 2005, nonché la lettera della convenuta 15 febbraio 2005;

    se necessario, annullare le decisioni di rigetto delle domande di controllo amministrativo («administrative reviews») (decisioni 17 maggio 2005) e dei reclami («grievance procedures») (decisioni 26 settembre 2005);

    condannare la convenuta al risarcimento dei danni, pari a EUR 5 000 per ricorrente, a causa di una perdita del potere di acquisto a partire dal 1o luglio 2001, e degli arretrati di retribuzione corrispondenti ad un aumento dello stipendio e a tutti i diritti derivati dei ricorrenti dello 0,3 % a partire dal 1o luglio 2001 e dello 0,6 % a partire dal 1o luglio 2003, e all'applicazione di un interesse sull'importo degli arretrati di stipendio dei ricorrenti a partire dalla loro scadenza rispettiva fino al giorno del pagamento effettivo. Tale tasso di interesse deve essere calcolato in base al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo considerato, maggiorato di due punti;

    condannare la convenuta a tutte le spese.

    Motivi e principali argomenti

    Pronunciandosi sulla causa T-63/02, proposta dagli stessi ricorrenti, agenti alla Banca Centrale Europea (BCE), il Tribunale aveva annullato le decisioni contenute nei bollettini di stipendio indirizzati il 13 luglio 2001 ai ricorrenti, per il mese di luglio 2001, in quanto la BCE ha omesso di consultare il Comitato del personale in occasione dell'adattamento degli stipendi per l'anno 2001. In seguito a detta sentenza, la BCE ha proceduto a consultazioni del Comitato del personale relative all'esercizio di adattamento degli stipendi 2001-2003, nonché ad un aumento degli stipendi di tutto il suo personale a partire dal 1o luglio 2004. Inoltre, essa ha adottato, nel febbraio 2005, un nuovo bollettino di stipendio per i ricorrenti, in sostituzione del bollettino di stipendio del luglio 2001, annullato dal Tribunale.

    I ricorrenti fanno valere innanzi tutto che, rifiutando di applicare loro retroattivamente fino a luglio 2001 il beneficio della correzione collegato all'adattamento degli stipendi per il 2001, la BCE ha violato l'art. 233 CE, nonché l'autorità del giudicato della sentenza 20 novembre 2003, emessa nella causa T-63/02.

    Inoltre, fanno valere la violazione degli artt. 45 e 46 delle condizioni di lavoro dei dipendenti della BCE, del «Memorandum of Understanding» sui rapporti fra la direzione della BCE e il Comitato del personale, dei principi di buona amministrazione e di non discriminazione e dell'obbligo di buona fede.

    Infine, i ricorrenti chiedono anche il risarcimento del danno che sostengono di aver subito in seguito al comportamento in questione della BCE.


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