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Document C2006/036/41

Causa C-411/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo social n. 33 di Madrid (Spagna) con ordinanza 14 novembre 2005 , nel procedimento Félix Palacios de la Villa contro Cortefiel Servicios SA, José María Sanz Corral, Martín Tebar Less (interveniente: Ministerio Fiscal)

GU C 36 del 11.2.2006, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 36/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo social n. 33 di Madrid (Spagna) con ordinanza 14 novembre 2005, nel procedimento Félix Palacios de la Villa contro Cortefiel Servicios SA, José María Sanz Corral, Martín Tebar Less (interveniente: Ministerio Fiscal)

(Causa C-411/05)

(2006/C 36/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Con ordinanza 14 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 22 novembre 2005, nel procedimento Félix Palacios de la Villa contro Cortefiel Servicios SA, José María Sanz Corral, Martín Tebar Less (interveniente: Ministerio Fiscal) lo Juzgado de lo social n. 33 ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Se il principio di parità di trattamento, che vieta qualsiasi discriminazione in ragione dell'età, sancito dall'art. 13 del Trattato e dall'art. 2, n. 1, della direttiva 2000/78 (1), osti ad una legge nazionale (in concreto il primo comma della disposizione transitoria unica della «legge 14/2005 del 1o luglio sulle clausole dei contratti collettivi riferite al compimento dell'età pensionabile ordinaria») che considera valide le clausole di pensionamento forzato stabilite nei contratti collettivi le quali richiedano, come unici requisiti, che il lavoratore abbia compiuto l'età pensionabile ordinaria e che soddisfi le condizioni stabilite nella normativa dello Stato spagnolo in materia di previdenza sociale per accedere alla pensione di vecchiaia di tipo contributivo.

In caso di soluzione affermativa di tale questione,

Se il principio di parità di trattamento, che vieta qualsiasi discriminazione in ragione dell'età, sancito dall'art. 13 del Trattato e dall'art. 2, n. 1, della direttiva 2000/78, mi obblighi in qualità di giudice nazionale a disapplicare nel caso di specie la disposizione transitoria unica della citata legge 14/2005.


(1)  Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


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