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Document C2006/036/18
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 November 2005 in Case C-144/04 Reference for a preliminary ruling from the Arbeitsgericht München Werner Mangold v Rüdiger Helm (Directive 1999/70/EC — Clauses 2, 5 and 8 of the Framework Agreement on fixed-term work — Directive 2000/78/EC — Article 6 — Equal treatment as regards employment and occupation — Age discrimination)
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 22 novembre 2005 , nel procedimento C-144/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht München): Werner Mangold contro Rüdiger Helm ( Direttiva 1999/70/CE — Clausole 2, 5 e 8 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 2000/78/CE — Art. 6 — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Discriminazione legata all'età )
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 22 novembre 2005 , nel procedimento C-144/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht München): Werner Mangold contro Rüdiger Helm ( Direttiva 1999/70/CE — Clausole 2, 5 e 8 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 2000/78/CE — Art. 6 — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Discriminazione legata all'età )
GU C 36 del 11.2.2006, pp. 10–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36/10 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)
22 novembre 2005
nel procedimento C-144/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht München): Werner Mangold contro Rüdiger Helm (1)
(«Direttiva 1999/70/CE - Clausole 2, 5 e 8 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Direttiva 2000/78/CE - Art. 6 - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Discriminazione legata all'età»)
(2006/C 36/18)
Lingua processuale: il tedesco
Nel procedimento C-144/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Arbeitsgericht München (Germania) con decisione 26 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2004, nel procedimento Werner Mangold contro Rüdiger Helm, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Schiemann, presidenti di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore), S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 22 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
La clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e attuato con la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa quale quella controversa nella causa principale, la quale, per motivi connessi con la necessità di promuovere l'occupazione e indipendentemente dall'applicazione del detto accordo, ha abbassato l'età oltre la quale possono essere stipulati senza restrizioni contratti di lavoro a tempo determinato. |
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2) |
Il diritto comunitario e, in particolare, l'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazioni e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella controversa nella causa principale, la quale autorizza, senza restrizioni, salvo che esista uno stretto collegamento con un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con lo stesso datore di lavoro, la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato qualora il lavoratore abbia raggiunto l'età di 52 anni. È compito del giudice nazionale assicurare la piena efficacia del principio generale di non discriminazione in ragione dell'età disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale, anche quando il termine di trasposizione della detta direttiva non è ancora scaduto. |