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Document C2005/229/20

Causa C-302/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, proposto il 28.07.05

GU C 229 del 17.9.2005, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/10


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, proposto il 28.07.05

(Causa C-302/05)

(2005/C 229/20)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 28.07.05, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da B. Schima e D. Recchia, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

constatare che, prevedendo che la clausola di riserva della proprietà debba essere confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili perché sia opponibile ai creditori del compratore, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/35/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2)

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/35/CE prevede, al fine di poter conservare la proprietà dei beni fino al totale pagamento del prezzo, che il venditore ed il compratore si accordino in tal senso prima della consegna dei beni oggetto della transazione commerciale.

L'articolo 11, comma 3o, del Decreto Legislativo n. 231/2002 (tale Decreto costituisce la misura di trasposizione della direttiva 2000/35/CE nell'ordinamento giuridico italiano), prevede che l'opponibilità ai creditori del compratore della clausola della riserva della proprietà sia possibile soltanto se tale clausola è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.

L'opponibilità ai creditori del compratore costituisce un elemento essenziale del patto di riservato dominio. Il regime previsto dall'articolo 11, comma 3o del Decreto n. 231/2002, crea in capo al venditore una serie di obblighi supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/35/CE. La Commissione ritiene pertanto tale regime contrario all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/35/CE.


(1)  GUCE, L 200, 8/8/2000, pag. 35


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