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Document C2005/217/29

    Sentenza della Corte (Prima Sezione), 21 luglio 2005, nel procedimento C-30/04: Ursel Koschitzki contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) («Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Pensione di vecchiaia — Calcolo dell'importo teorico della prestazione — Riferimento all'importo necessario per il raggiungimento del trattamento minimo previsto dalla legge nazionale»)

    GU C 217 del 3.9.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    3.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 217/15


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Prima Sezione)

    21 luglio 2005

    nel procedimento C-30/04: Ursel Koschitzki contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (1)

    («Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Pensione di vecchiaia - Calcolo dell'importo teorico della prestazione - Riferimento all'importo necessario per il raggiungimento del trattamento minimo previsto dalla legge nazionale»)

    (2005/C 217/29)

    Lingua processuale: l'italiano

    Nel procedimento C 30/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Bolzano con decisione 9 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio seguente, nel procedimento Ursel Koschitzki contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 21 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    L'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3096, dev'essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione dell'importo teorico della pensione assunto come base di calcolo del prorata della pensione, l'ente competente non è obbligato a prendere in considerazione un'integrazione diretta a garantire la pensione minima prevista dalla normativa nazionale qualora, per effetto del superamento dei limiti di reddito fissati dalla normativa nazionale relativa all'integrazione medesima, un assicurato che abbia svolto la propria attività lavorativa interamente nello Stato membro interessato non possa aver diritto all'integrazione medesima.


    (1)  GU C 85 del 3.4.2004.


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