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Document C2005/217/10

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 luglio 2005, nella causa C-147/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Articoli 12 CE, 149 CE e 150 CE — Condizioni d'accesso agli studi universitari — Discriminazione)

GU C 217 del 3.9.2005, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 luglio 2005

nella causa C-147/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articoli 12 CE, 149 CE e 150 CE - Condizioni d'accesso agli studi universitari - Discriminazione)

(2005/C 217/10)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-147/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 31 marzo 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. W. Bogensberger e D. Martin), sostenuta da Repubblica di Finlandia (agenti: sig.re A. Guimaraes-Purokoski e T. Pynnä) contro Repubblica d'Austria (agenti: sigg. H. Dossi e E. Riedl, nonché dai sigg. C. Ruhs e H. Kasparovsky), la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente della Quinta Sezione facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J. Makarczyk (relatore), P. Kūris e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica d'Austria, non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire che i titolari di diplomi d'istruzione secondaria conseguiti negli altri Stati membri possano accedere agli studi superiori ed universitari che essa organizza alle stesse condizioni dei titolari di diplomi d'istruzione secondaria conseguiti in Austria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12 CE, 149 CE e 150 CE.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


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