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Document C2005/171/13

    Causa C-181/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 22 aprile 2005

    GU C 171 del 9.7.2005, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    9.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 171/7


    Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 22 aprile 2005

    (Causa C-181/05)

    (2005/C 171/13)

    Lingua processuale: il tedesco

    Il 22 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker e M. Konstantinidis, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

    La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

    dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 3, n. 4, 5, n. 4, e 4, n. 2, lett. A), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso (1), non avendo correttamente attuato tali disposizioni nell'ordinamento tedesco;

    condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il § 1, n. 3, prima frase, del regolamento della Repubblica federale di Germania sui veicoli fuori uso sarebbe in contrasto con le disposizioni della direttiva 2000/53/CE, in quanto l'art. 3, n. 1, di tale direttiva, in combinato disposto con il suo art. 2, n. 1, vige per tutti i veicoli delle classi M1 o N1, nonché per i veicoli speciali. Le disposizioni del regolamento tedesco sui veicoli fuori uso varrebbero invece per i veicoli speciali solo fino ad un peso massimo di 3,5 tonnellate. L'art. 3, n. 4, della direttiva esclude i veicoli speciali dalle disposizioni sul reimpiego e sul recupero, ma non dai divieti relativi a sostanze. In base alle dette disposizioni, sarebbero le caratteristiche del prodotto finale a determinare l'ambito di applicazione: quindi, se il veicolo speciale in seguito a modifica soddisfa i requisiti della classe M!, esso deve necessariamente rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/53. La limitazione dell'efficacia in base al peso complessivo sarebbe pertanto in contrasto con la direttiva.

    Il § 1, n. 3, terza frase, del regolamento tedesco sui veicoli fuori uso esclude dai materiali vietati «i rivestimenti, i pezzi di ricambio e le altre attrezzature necessarie per l'uso speciale». Tale deroga non è prevista dalla direttiva, in quanto la sua disposizione relativa vige per tutti i materiali e pezzi di ricambio la cui finalità principale consiste nell'impiego nei veicoli coperti dalla direttiva, ivi compresi i materiali e i pezzi di ricambio necessari per l'uso speciale.

    Ai sensi del § 3, n. 4, del regolamento sui veicoli fuori uso, il principio della raccolta gratuita non vale qualora il veicolo fuori uso non sia registrato secondo le disposizioni del procedimento tedesco di registrazione, qualora il veicolo fuori uso sia stato registrato secondo le disposizioni del procedimento tedesco di registrazione meno di un mese prima, qualora il libretto di circolazione non sia stato consegnato, oppure qualora il veicolo fuori uso sia un veicolo della classe M1 o N1 che non è stato prodotto e autorizzato in serie e secondo un unico procedimento. Queste deroghe non sono previste dalla direttiva.

    Il § 8, n. 2, del regolamento sui veicoli fuori uso limita i materiali vietati di cui all'art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva ai veicoli immessi in commercio dopo il 1o luglio 2003, nonché ai materiali e pezzi di ricambio per tali veicoli. Tuttavia, poiché il divieto previsto dalla direttiva si estende a tutti i materiali e pezzi di ricambio immessi in commercio dopo il 1o luglio 2003, tale disposizione del regolamento tedesco sui veicoli fuori uso è in contrasto con la direttiva. Il fatto che con le decisioni 2002/525 e 5006/63 siano state previste deroghe ulteriori rispetto a quelle inizialmente contenute nell'allegato II della direttiva non può giustificare una diversa interpretazione dell'art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva, in quanto la necessità per tali deroghe si è manifestata solo in seguito alla sua adozione. Il conflitto sopra menzionato della normativa tedesca continuerebbe a sussistere dopo la scadenza dei termini delle deroghe temporanee. Le finalità della direttiva, cioè ridurre l'inquinamento atmosferico causato dai veicoli fuori uso ed evitare, per quanto possibile, la produzione di rifiuti, potrebbero essere conseguite al meglio attraverso un'interpretazione più restrittiva dell'art. 4, n. 2, lett. a).


    (1)  GU L 269, pag. 34


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