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Document C2005/171/02

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 3 maggio 2005, nei procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Lecce): procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi, Sergio Adelchi, Marcello Dell'Utri e a. («Diritto societario — Artt. 5 del Trattato CEE (divenuto art. 5 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 10 CE) e 54, n. 3, lett. g), del Trattato CEE (divenuto art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE) — Prima direttiva 68/151/CEE, quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE — Conti annuali — Principio del quadro fedele — Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (falsità in scritture contabili) — Art. 6 della prima direttiva 68/151 — Requisito dell'adeguatezza delle sanzioni per violazioni del diritto comunitario»)

GU C 171 del 9.7.2005, pp. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

3 maggio 2005

nei procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Lecce): procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi, Sergio Adelchi, Marcello Dell'Utri e a. (1)

(«Diritto societario - Artt. 5 del Trattato CEE (divenuto art. 5 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 10 CE) e 54, n. 3, lett. g), del Trattato CEE (divenuto art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE) - Prima direttiva 68/151/CEE, quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE - Conti annuali - Principio del quadro fedele - Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (falsità in scritture contabili) - Art. 6 della prima direttiva 68/151 - Requisito dell'adeguatezza delle sanzioni per violazioni del diritto comunitario»)

(2005/C 171/02)

Lingua processuale: l'italiano

Nei procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Milano (cause C-387/02 e C-403/02) e dalla Corte d'appello di Lecce (causa C-391/02), con ordinanze 26, 29 e 7 ottobre 2002, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 28 ottobre, il 12 e l'8 novembre 2002, nei procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi (causa C-387/02), Sergio Adelchi (causa C- 391/02), Marcello Dell'Utri e a. (causa C-403/02), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), A. Rosas e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. J.P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 3 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

In circostanze come quelle in questione nelle cause principali, la prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, non può essere invocata in quanto tale dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell'ambito di procedimenti penali, poiché una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati.


(1)  GU C 19 del 25.01.2003.


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