This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2005/171/02
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 May 2005 in Joined Cases C-387/02, C-391/02 and C-403/02: References for preliminary rulings from the Tribunale di Milano and the Corte d'appello di Lecce in the criminal proceedings against Silvio Berlusconi, Sergio Adelchi, Marcello Dell'Utri and Others (Company law — Article 5 of the EEC Treaty (subsequently Article 5 of the EC Treaty, in turn Article 10 EC) and Article 54(3)(g) of the EEC Treaty (subsequently Article 54(3)(g) of the EC Treaty, in turn, after amendment, Article 44(2)(g) EC) — First Directive 68/151/EEC, Fourth Directive 78/660/EEC and Seventh Directive 83/349/EEC — Annual accounts — Principle of a true and fair view — Penalties provided for in cases of false information on companies (false accounting) — Article 6 of First Directive 68/151 — Requirement that penalties for breaches of Community law be appropriate)
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 3 maggio 2005, nei procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Lecce): procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi, Sergio Adelchi, Marcello Dell'Utri e a. («Diritto societario — Artt. 5 del Trattato CEE (divenuto art. 5 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 10 CE) e 54, n. 3, lett. g), del Trattato CEE (divenuto art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE) — Prima direttiva 68/151/CEE, quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE — Conti annuali — Principio del quadro fedele — Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (falsità in scritture contabili) — Art. 6 della prima direttiva 68/151 — Requisito dell'adeguatezza delle sanzioni per violazioni del diritto comunitario»)
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 3 maggio 2005, nei procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Lecce): procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi, Sergio Adelchi, Marcello Dell'Utri e a. («Diritto societario — Artt. 5 del Trattato CEE (divenuto art. 5 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 10 CE) e 54, n. 3, lett. g), del Trattato CEE (divenuto art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE) — Prima direttiva 68/151/CEE, quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE — Conti annuali — Principio del quadro fedele — Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (falsità in scritture contabili) — Art. 6 della prima direttiva 68/151 — Requisito dell'adeguatezza delle sanzioni per violazioni del diritto comunitario»)
GU C 171 del 9.7.2005, pp. 1–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
9.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 171/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)
3 maggio 2005
nei procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Lecce): procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi, Sergio Adelchi, Marcello Dell'Utri e a. (1)
(«Diritto societario - Artt. 5 del Trattato CEE (divenuto art. 5 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 10 CE) e 54, n. 3, lett. g), del Trattato CEE (divenuto art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE) - Prima direttiva 68/151/CEE, quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE - Conti annuali - Principio del quadro fedele - Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (falsità in scritture contabili) - Art. 6 della prima direttiva 68/151 - Requisito dell'adeguatezza delle sanzioni per violazioni del diritto comunitario»)
(2005/C 171/02)
Lingua processuale: l'italiano
Nei procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Milano (cause C-387/02 e C-403/02) e dalla Corte d'appello di Lecce (causa C-391/02), con ordinanze 26, 29 e 7 ottobre 2002, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 28 ottobre, il 12 e l'8 novembre 2002, nei procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi (causa C-387/02), Sergio Adelchi (causa C- 391/02), Marcello Dell'Utri e a. (causa C-403/02), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), A. Rosas e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. J.P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 3 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
In circostanze come quelle in questione nelle cause principali, la prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, non può essere invocata in quanto tale dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell'ambito di procedimenti penali, poiché una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati.