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Document C2005/106/83

    Causa T-104/05: Ricorso della CEGELEC SA contro il Parlamento europeo, proposto il 28 febbraio 2005

    GU C 106 del 30.4.2005, p. 42–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 106/42


    Ricorso della CEGELEC SA contro il Parlamento europeo, proposto il 28 febbraio 2005

    (Causa T-104/05)

    (2005/C 106/83)

    Lingua processuale: il francese

    Il 28 febbraio 2005 la CEGELEC SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti André Delvaux e Véronique Bertrand, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento,

    annullare la decisione 15 dicembre 2004, con cui il Parlamento europeo ha respinto l'offerta della società CEGELEC ed ha assegnato alla GROUP 4 Technology SA i tre lotti dell'appalto relativo alla fornitura e realizzazione di sistemi di videosorveglianza sui tre principali luoghi di lavoro del Parlamento europeo, oggetto di un bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea S 61 del 26 marzo 2004 e la cui motivazione è stata comunicata alla CEGELEC con lettera 16 dicembre 2004;

    condannare il Parlamento al pagamento delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Parlamento di respingere la sua offerta nell'ambito del procedimento d'appalto relativo alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza sui tre principali luoghi di lavoro del Parlamento europeo e di assegnare l'appalto ad un altro offerente.

    A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere diverse asserite violazioni del capitolato di cui trattasi, nonché dei regolamenti 1605/2002 (1) e 2432/2002 (2) e delle direttive 92/50 (3), 93/36 (4) e 2004/18 (5) consistenti, in particolare:

    nella motivazione insufficiente della decisione impugnata, comunicata alla ricorrente;

    nella mancata applicazione dei criteri di attribuzione e del sistema di ponderazione riportato nel capitolato;

    nel fatto che l'offerta accolta, considerata la sua entità, non è conforme all'obbligo di formulare un'offerta per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione;

    nel fatto che il Parlamento, in violazione del principio di uguaglianza tra gli offerenti, abbia assegnato l'appalto sulla base di telecamere che non sono state mostrate nella seduta di «foto test»;

    nell'asserita tardività dell'offerta accolta.


    (1)  GU L 248, pag. 1

    (2)  GU L 357, pag. 1

    (3)  GU L 209, pag. 1

    (4)  GU L 199, pag. 1

    (5)  GU L 134, pag. 114


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