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Document C2005/093/67

    Causa T-47/05: Ricorso di Pilar Ange Serrano e altri contro il Parlamento europeo proposto il 31 gennaio 2005

    GU C 93 del 16.4.2005, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 93/36


    Ricorso di Pilar Ange Serrano e altri contro il Parlamento europeo proposto il 31 gennaio 2005

    (Causa T-47/05)

    (2005/C 93/67)

    Lingua processuale: il francese

    Il 31 gennaio 2005 Pilar Ange Serrano, residente in Lussemburgo, Jean-Marie Bras, residente in Lussemburgo, Dominiek Decoutere, residente in Wolwelange (Lussemburgo), Armin Hau, residente in Lussemburgo, Adolfo Orcajo Teresa, residente in Bruxelles e Francisco Javier Solana Ramos, residente inWoluwe-Saint-Lambert (Belgio), rappresentati dall'avv. Eric Boigelot, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione relativa alla nuova classificazione nel grado dei ricorrenti, che è stata loro comunicata, rispettivamente, da una lettera non datata e non firmata proveniente dal Direttore generale del personale;

    annullare qualsiasi atto conseguente e/o relativo a tale decisione, anche intervenendo successivamente al presente ricorso;

    condannare il Parlamento europeo al risarcimento dei danni, stimanti in via equitativa in euro 60 000 per ogni ricorrente, salvo aumento e/o diminuzione in corso di procedura;

    condannare, in ogni caso, la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    I ricorrenti sono tutti dipendenti del Parlamento europeo vincitori di un concorso di passaggio di categoria (dalla categoria D alla categoria C, oppure dalla categoria C alla categoria B) precedentemente all'entrata in vigore, il 1o maggio 2004, della riforma dello Statuto. Essi fanno valere che la loro ri-classificazione nel grado secondo il nuovo Statuto sarebbe loro meno favorevole di quella che avrebbero ottenuto se non avessero superato i concorsi interessati.

    A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere innanzitutto un'eccezione di illegittimità nei confronti del regolamento 723/2004 (1) che modifica lo Statuto, basata su asserite violazioni dell'obbligo di motivazione, dei principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di proporzionalità e di parità di trattamento. Essi fanno inoltre valere che il Parlamento europeo, adottando le decisioni contestate, non avrebbe rispettato né il suo dovere di sollecitudine né il principio di buona amministrazione.


    (1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, GU L 124 del 27.04.2004, pag. 1.


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