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Document C2005/093/59

Causa T-11/05: Ricorso delle società Wieland Werke AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. e Austria Buntmetall AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 gennaio 2005

GU C 93 del 16.4.2005, p. 29–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/29


Ricorso delle società Wieland Werke AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. e Austria Buntmetall AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 gennaio 2005

(Causa T-11/05)

(2005/C 93/59)

Lingua processuale: il tedesco

Il 18 gennaio 2005 la società Wieland Werke AG, con sede in Ulm (Germania), la società Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., con sede in Amstetten (Austria), e la società Austria Buntmetall AG, con sede in Enzesfeld (Austria), rappresentate dai sigg. R. Bechtold e U. Soltész, Rechtsanwälte, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia

annullare la decisione della Commissione del 3 settembre 2004, rettificata il 20 ottobre 2004 (caso COMP/E-1/38.069 – tubi in rame per la canalizzazione di impianti);

in subordine, ridurre le ammende inflitte con la detta decisione;

condannare la Commissione al rimborso delle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata è stata inflitta alle ricorrenti un'ammenda per violazione dell'art. 81, n. 1, CE, a motivo di una serie di accordi e pratiche concordate consistenti in accordi sui prezzi e ripartizione dei mercati nel settore dei tubi in rame per la canalizzazione di impianti.

Le ricorrenti contestano tale decisione e deducono che l'inflizione di nuove ammende nel procedimento in questione è contraria al principio del ne bis in idem, dato che la Commissione ha in ampia misura già esaminato e sanzionato la medesima fattispecie nell'ambito del procedimento COMP/E-1/38.240 relativo ai tubi industriali. Le ricorrenti sostengono che la Commissione, nella fissazione dell'ammenda, avrebbe dovuto tenere conto perlomeno delle ammende già inflitte, e che la suddivisione del procedimento unitario relativo ai tubi in rame in un procedimento relativo ai tubi industriali e in un procedimento relativo ai tubi per la canalizzazione di impianti è inammissibile.

Le ricorrenti sostengono inoltre che l'ammenda è eccessiva e che nella fissazione della stessa non sono stati osservati principi processuali cogenti, come l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE, il principio di proporzionalità e il principio di uguaglianza. A sostegno del loro asserto le ricorrenti fanno valere tra l'altro:

che la determinazione della gravità dell'atto si basa su di una valutazione errata ed insufficiente della natura della violazione, delle sue conseguenze sul mercato e della estensione spaziale degli accordi;

che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto, nell'ambito di un esame differenziato delle imprese partecipanti, non soltanto delle loro quote di mercato, ma anche della loro grandezza in assoluto;

che la Commissione non ha indicato nella sua decisione i principi in base ai quali ha determinato in concreto le ammende base, e non ha chiarito in modo univoco, nei punti oggetto di contestazione, di essersi basata su di una violazione particolarmente grave delle regole in materia di concorrenza;

che la Commissione, nell'aumentare l'ammenda in ragione della durata degli accordi, ha applicato in maniera errata i propri orientamenti in materia di calcolo delle ammende (1) e, oltre a ciò, non ha riconosciuto che una parte rilevante dei fatti in questione era già caduta in prescrizione;

e infine che la Commissione ha del tutto ignorato fondamentali attenuanti, quali la difficile situazione di mercato e gli scarsi margini di esercizio nel settore dei tubi in rame e l'immediata cessazione degli accordi dopo le perquisizioni.

Inoltre, sempre secondo le ricorrenti, la Commissione, nell'attenuare l'ammenda nei confronti di altre imprese partecipanti al cartello a motivo della loro cooperazione all'infuori dell'ambito di applicazione della comunicazione sul trattamento più favorevole, ha violato il principio di uguaglianza.

Infine, le ricorrenti deducono che l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2), e precisamente la fissazione dell'importo base dell'ammenda, nel riconoscere alla Commissione una discrezionalità in pratica illimitata, viola il principio di determinatezza e di conseguenza viola norme di diritto comunitario di rango superiore.


(1)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU C 9 del 14 gennaio 1998, pag. 3).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n.1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


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