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Document C2005/093/21

Causa C-54/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 9 febbraio 2005

GU C 93 del 16.4.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/11


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 9 febbraio 2005

(Causa C-54/05)

(2005/C 93/21)

Lingua processuale: il finlandese

Il 9 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Van Beck e M. Huttunen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica di Finlandia, esigendo un'autorizzazione di transito per veicoli utilizzati ed immatricolati in un altro Stato membro, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli art. 29 CE e 30 CE;

2)

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Dalle disposizioni del decreto finlandese 1598/1995 relativo all'immatricolazione dei veicoli deriva che una persona stabilmente residente in Finlandia ha l'obbligo di richiedere un'autorizzazione di transito temporaneo per veicoli regolarmente immatricolati ed assicurati all'atto della loro importazione o del loro transito attraverso la Finlandia verso un altro Stato membro o uno Stato terzo. Una persona permanentemente residente in Finlandia non può quindi utilizzare in questo paese un veicolo precedentemente immatricolato ed assicurato in un altro Stato membro senza autorizzazione di transito. Per ottenere quest'ultima occorre che la persona residente in Finlandia ed importatrice del veicolo immatricolato in un altro Stato membro si rechi ad un valico di frontiera, ove possa richiedere l'autorizzazione di transito nonché assolvere le tasse dovute. Essa non può utilizzare il veicolo in Finlandia prima del rilascio dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione viene generalmente accordata per sette giorni, durante i quali l'importatore del veicolo deve immatricolarlo nel pubblico registro automobilistico finlandese se vuole servirsene al di fuori del regime di autorizzazione di transito temporanea.

A norma dell'art. 28 CE sono vietate le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Allorché una persona residente in Finlandia, all'atto dell'importazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro ovvero del suo transito attraverso la Finlandia verso un altro Stato membro o uno Stato terzo, debba fermarsi alla frontiera per richiedere un'autorizzazione di transito per tale veicolo, quest'ultimo diviene oggetto di controlli frontalieri sistematici tali da corrispondere alle caratteristiche delle restrizioni quantitative all'importazione o delle misure di effetto equivalente previste all'art. 28 CE.

La Finlandia non ha prodotto alcun motivo per dimostrare che il ricorso al regime dell'autorizzazione di transito costituisce l'unico strumento diretto a garantire l'efficacia del controllo tributario, il che in pratica comporta per una persona stabilmente residente in Finlandia l'obbligo sistematico di sottoporsi a particolari formalità di frontiera, in altri termini l'obbligo di recarsi al più vicino valico di frontiera e di richiedere l'autorizzazione di transito senza alcuna garanzia legale di poter utilizzare in Finlandia il veicolo regolarmente immatricolato, assicurato e sottoposto a controllo tecnico in un altro Stato membro. Tali sistematiche formalità di frontiera rappresentano una restrizione fondamentale sotto il profilo della libera circolazione delle merci.

Qualora la Corte di giustizia ritenesse che il regime dell'autorizzazione di transito potrebbe essere fondato a livello comunitario ex art. 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea (quod non), la Commissione ritiene che il periodo di validità di sette giorni, previsto come regola generale dal decreto, è in ogni caso di sproporzionata brevità.

Tenendo conto dei punti di vista più sopra esposti, la Commissione reputa che il regime dell'autorizzazione di transito di cui al vigente decreto 1598/1995 è contrario agli art. 28 e 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Qualora la Corte ritenesse che il regime dell'autorizzazione di transito potrebbe essere fondato ex art. 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione ritiene che il periodo di validità di sette giorni, previsto come regola generale dal decreto, è in ogni caso contrario agli artt. 28 e 30 del Trattato CE.


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