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Document C2005/082/05

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 27 gennaio 2005, nella causa C-92/03 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 75/439/CEE — Eliminazione degli oli usati — Priorità al trattamento mediante rigenerazione)

    GU C 82 del 2.4.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/3


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Seconda Sezione)

    27 gennaio 2005

    nella causa C-92/03 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 75/439/CEE - Eliminazione degli oli usati - Priorità al trattamento mediante rigenerazione)

    (2005/C 82/05)

    Lingua processuale: il portoghese

    Nella causa C-92/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 febbraio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. Caeiros e M. Konstantinidis), contro Repubblica portoghese (agenti: sig. L. Fernandes e sig.ra M. Lois), sostenuta da: Repubblica di Finlandia (agenti: sig.ra A. Guimaraes-Purokoski), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    La Repubblica portoghese, non avendo adottato le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE.

    2)

    La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

    3)

    La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese.


    (1)  GU C 112 del 10.5.2003.


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