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Document C2005/082/01

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 27 gennaio 2005, nella causa C-422/02 P: Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Misure antidumping — Regolamento che chiude procedimenti antidumping — Retroattività — Parità di trattamento — Non discriminazione — Importazione di taluni grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone)

GU C 82 del 2.4.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

27 gennaio 2005

nella causa C-422/02 P: Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Misure antidumping - Regolamento che chiude procedimenti antidumping - Retroattività - Parità di trattamento - Non discriminazione - Importazione di taluni grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone)

(2005/C 82/01)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-422/02 P, avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposto il 21 novembre 2002, Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH, con sede in Norimberga (Germania) (avv.ti: K. Adamantopoulos, J. Branton e J. Gutiérrez Gisbert), procedimento in cui le altre parti sono: Consiglio dell'Unione europea ( agente: S. Marquardt, assistito dall'avv. G. Berrisch), e Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. T. Scharf e dalla sig.ra S. Meany), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore), e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 27 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea nel presente giudizio.

3)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 19 del 25.1.2003.


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