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Document C2005/045/56

    Causa T-458/04: Ricorso della Au Lys de France contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 novembre 2004

    GU C 45 del 19.2.2005, p. 25–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 45/25


    Ricorso della Au Lys de France contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 novembre 2004

    (Causa T-458/04)

    (2005/C 45/56)

    Lingua processuale: il francese

    Il 22 novembre 2004 la società Au Lys de France, con sede in Le Raincy (Francia), rappresentata dall'avv. Guy Lesourd, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione 17 settembre 2004, con tutte le conseguenze di diritto.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente esercitava attività di vendita al dettaglio nell'aerostazione dell'aeroporto di Parigi «Charles de Gaulle». Essa ha depositato presso la Commissione una denuncia vertente su un abuso di posizione dominante, nel senso dell'art. 82 CE, da parte dell'organismo di diritto pubblico Aéroports de Paris sul mercato della concessione di licenze di sfruttamento delle superfici commerciali, pubbliche, dell'aeroporto.

    Con la decisione contestata la Commissione ha informato la ricorrente che la denuncia non sembra rivestire un interesse comunitario sufficiente a giustificare l'apertura di un'indagine formale.

    A sostegno del suo ricorso la Au Lys de France deduce, innanzi tutto, un errore di diritto nonché un errore manifesto di valutazione quanto alla sussistenza di un interesse comunitario sufficiente. La Commissione sarebbe incorsa in errore nel constatare, da un lato, l'assenza di un interesse comunitario sufficiente a proseguire l'esame del caso e, dall'altro, l'esistenza di una tutela adeguata dei diritti della ricorrente dinanzi ai giudici nazionali.

    La ricorrente lamenta, poi, un'inadeguatezza della motivazione, in contrasto con l'art. 253 CE, perché la Commissione non avrebbe risposto a vari punti della sua argomentazione.

    Fa valere, infine, una violazione dell'art. 82 CE, in quanto la Commissione ha rifiutato di esaminare la denuncia pur sussistendo, a suo parere, un abuso di posizione dominante.


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