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Document C2005/045/26

    Causa C-490/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 29 novembre 2004

    GU C 45 del 19.2.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 45/13


    Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 29 novembre 2004

    (Causa C-490/04)

    (2005/C 45/26)

    Lingua processuale: il tedesco

    Il 29 novembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Enrico Traversa e Horstpeter Kreppel, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    1)

    dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE, avendo stabilito che:

    a)

    le imprese straniere sono tenute a versare, per i dipendenti da loro distaccati, contributi per le ferie alla cassa tedesca competente, anche quando secondo la normativa dello Stato di stabilimento del loro datore di lavoro i lavoratori godano di una tutela essenzialmente analoga (§ 1, n. 3, AEntG);

    b)

    le imprese straniere sono tenute a far tradurre in tedesco il contratto di lavoro (o i documenti necessari secondo il diritto del paese di residenza del lavoratore, ai sensi della direttiva 91/533/CEE), le buste paga, la certificazione delle ore di lavoro, così come degli stipendi effettivamente versati, nonché tutti gli ulteriori documenti richiesti dalle autorità tedesche (§ 2 AEntG);

    c)

    le imprese straniere di lavoro interinale sono tenute a dichiarare non solo la messa a disposizione di ogni lavoratore ad un datore di lavoro interinale in Germania, ma anche l'assegnazione ad un cantiere particolare disposta da quest'ultimo (§ 3, n. 2, AEntG).

    2)

    condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione sostiene che alcune disposizioni dell'Arbeitnehmerentsendegesetz (legge tedesca sul distacco all'estero dei lavoratori; in prosieguo: l'«AEntG»), con cui è stata recepita nel diritto nazionale la direttiva sul distacco dei lavoratori 96/71/CE, non sarebbero tuttora compatibili con singole disposizioni della detta direttiva.

    Norme che riguardano il versamento obbligatorio di contributi per le ferie alla cassa tedesca competente da parte del datore di lavoro con sede in uno Stato membro diverso dalla Germania.

    Il versamento obbligatorio dei contributi per le ferie alla cassa tedesca competente rappresenta, secondo la Commissione, una inammissibile restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE, qualora sia garantito che il datore di lavoro che effettua il distacco concede ai suoi lavoratori lo stesso numero di giorni di ferie retribuite di quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro tedeschi e i lavoratori distaccati godono, per quanto concerne il diritto alla retribuzione delle ferie in base al sistema giuridico dello Stato dal quale viene effettuato il distacco, di una tutela identica o paragonabile a quella garantita in Germania.

    Norme riguardanti l'obbligo di traduzione dei documenti da parte del datore di lavoro con sede in uno Stato membro diverso dalla Germania.

    Secondo l'opinione della Commissione, l'obbligo di tradurre i documenti risponderebbe certamente alle esigenze di controllo della Germania. Considerato però il dovere di collaborazione in materia di informazione reciproca, istituito con l'art. 4 della direttiva sul distacco, l'obbligo di tradurre tutti i documenti non sarebbe più necessario e sarebbe pertanto eccessivo.

    Norme riguardanti l'obbligo di imprese di lavoro interinale con sede in uno Stato membro diverso dalla Germania di dichiarare all'ufficio competente ogni trasferimento di un lavoratore interinale da un cantiere ad un altro, prima che detto trasferimento venga effettuato.

    Anche se l'obbligo di comunicazione delle modifiche che incombe sulle imprese di lavoro interinale con sede fuori della Germania è stato leggermente modificato, secondo la Commissione, continuerebbe a sussistere un trattamento discriminatorio, in quanto nel caso delle imprese di lavoro interinale con sede in Germania l'obbligo di comunicare le modifiche incomberebbe sul datore di lavoro interinale, mentre nel caso delle imprese di lavoro interinale con sede fuori della Germania quest'obbligo incomberebbe fondamentalmente sul fornitore di manodopera e potrebbe essere trasferito sul detto datore soltanto sulla base di un accordo contrattuale. Questa disparità di trattamento rappresenterebbe un'inammissibile restrizione alla libera prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 49 CE.


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