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Document C2004/314/30

Sentenza del Tribunale di primo grado, 21 ottobre 2004, nella causa T-36/99, Lenzing AG contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi da uno Stato — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atto che riguarda individualmente la ricorrente — Art. 87, n. 1, CE — Accordi di rinegoziazione e di rimborso di debiti — Criterio del creditore privato»)

GU C 314 del 18.12.2004, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/12


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

21 ottobre 2004

nella causa T-36/99, Lenzing AG contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Aiuti concessi da uno Stato - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Atto che riguarda individualmente la ricorrente - Art. 87, n. 1, CE - Accordi di rinegoziazione e di rimborso di debiti - Criterio del creditore privato»)

(2004/C 314/30)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-36/99, Lenzing AG, con sede in Lenzing (Austria), rappresentata inizialmente dall'avv. H.-J. Niemeyer, successivamente dagli avv.ti I. Brinker e U. Soltész, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Kreuschitz e D. Triantafyllou, assistiti dall'avv. M. Núñez-Müller, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da Regno di Spagna (agenti: sig.ra N. Díaz Abad, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 28 ottobre 1998, 1999/395/CE, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna alla Sniace, SA, situata a Torrelavega, Cantabria (GU 1999, L 149, pag. 40), come modificata dalla decisione della Commissione 20 settembre 2000, 2001/43/CE (GU 2001, L 11, pag. 46), il Tribunale (Quinta Sezione Ampliata), composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. J.D. Cooke, H. Legal e dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 21 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

L'art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 28 ottobre 1998, 1999/395/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a favore di SNIACE SA, situata a Torrelavega (Cantabria), come modificata dalla decisione della Commissione 20 settembre 2000, 2001/43/CE, è annullato.

2.

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie, anche le spese della ricorrente.

3.

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 160 del 5.6.1999.


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