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Document C2004/314/07

Causa C-428/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 6 ottobre 2004

GU C 314 del 18.12.2004, pp. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/4


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 6 ottobre 2004

(Causa C-428/04)

(2004/C 314/07)

Il 6 ottobre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Nicola Yerrel e dal sig. Horstpeter Kreppel, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro al Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

I.

constatare che la repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29 giugno 1989, pag. 1), in quanto:

1.

Non ha sinora emanato i provvedimenti legislativi per il recepimento della direttiva nel diritto austriaco, e cioè:

a)

il Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LDG)

b)

il Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungsgesetz,

c)

l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG),

nonostante sia scaduto il termine per la trasposizione, ovvero, nel caso in cui li avesse già adottati, non li ha comunicati alla Commissione.

2.

Non ha trasposto nel diritto austriaco i seguenti articoli della direttiva, ovvero non li ha trasposti in maniera adeguata:

a)

Art. 2, n. 1 per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo pubbliche in Tirolo;

b)

Art. 7, n. 3

c)

Art. 8, n. 2

d)

Art. 11, n. 2

e)

Art. 12, n. 4

f)

Art. 13, n. 2, lett. a) e b).

II.

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine impartito per la trasposizione della direttiva 89/391/CEE (in prosieguo: la direttiva) nel diritto austriaco è scaduto il 31 dicembre 1993.

A parere della Commissione, la trasposizione della direttiva è a tutt'oggi incompleta ovvero insufficiente.

Per un verso, non sono stati emanati gli annunciati provvedimenti legislativi (segnatamente, il Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LDG), il Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, e l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)), intesi come provvedimenti di attuazione della direttiva da parte delle autorità austriache, ovvero non è intervenuta la relativa notifica, qualora nel frattempo tali progetti siano entrati in vigore.

Per altro verso, la Commissione ha accertato che, con riferimento a taluni articoli di detta direttiva (6 in totale), gli atti normativi comunicati dalle autorità austriache non traspongono in maniera completa o corretta la direttiva stessa.

In tal senso, la Commissione rileva che, in violazione dell'ambito applicativo generale previsto dall'art. 2, n.1, della direttiva 89/391/CEE, gli insegnanti nelle scuole pubbliche obbligatorie in Tirolo non sono ancora interessati da alcun provvedimento nazionale di trasposizione.

Ai sensi dell'art. 7 della direttiva, il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione, sul presupposto che disponga di dipendenti con le necessarie capacità. Secondo il parere della Commissione, l'art. 7 della direttiva prevede il ricorso preferenziale al sistema di prevenzione dei rischi interno all'azienda, in quanto il ricorso al personale esterno all'azienda è previsto, ai sensi dell'art. 7, n. 3, solo se le possibilità nell'impresa e/o nello stabilimento siano insufficienti (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 maggio 2003, causa C-441/01, Commissione/Olanda). Le misure di trasposizione austriache prevedono invece, in capo al datore di lavoro, la facoltà di scelta tra il ricorso ad addetti alla sicurezza interni o esterni.

L'art. 8, n. 2, (obbligo di assumere le misure adeguate in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori) non prevede, a parere della Commissione, alcuna deroga in favore delle piccole imprese. Invece, ai sensi delle norme attuative austriache, le piccole imprese sono soggette a deroga.

A parere della Commissione, i provvedimenti di recepimento dell'art. 11, n. 2 della direttiva non contemplano taluni obblighi di informazione del datore di lavoro, che sono invece previsti dall'articolo citato.

L'art. 12, n. 4, della direttiva stabilisce che la formazione dei lavoratori prevista da tale articolo non può essere posta a carico dei lavoratori stessi. I provvedimenti di recepimento austriaci prevedono, effettivamente, che il tempo dedicato a simili attività di formazione sia considerato come orario di lavoro retribuito. Non sarebbe invece previsto chi sia tenuto a sostenere i costi di tali attività di formazione.

Infine, la Commissione rileva che l'art. 13, lett. a) e b), della direttiva, non sarebbe stato integralmente trasposto nel diritto austriaco. Contrariamente alla sua lett. a), le sostanze pericolose non sono state ricomprese nel concetto di «strumento di lavoro» ai sensi del § 15 ASchG ovvero del § 15 B-BSG. Inoltre, l'obbligo previsto alla lett. b), di rimettere al suo posto l'attrezzatura di protezione individuale, non sarebbe stato trasposto nel diritto austriaco.


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