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Document C2004/300/56

    Causa C-417/04 P: Ricorso proposto il 29 settembre 2004 dalla Regione Siciliana contro l'ordinanza emessa l'8 luglio 2004 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-341/02, tra Regione Siciliana e Commissione delle Comunità europee

    GU C 300 del 4.12.2004, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    4.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 300/30


    Ricorso proposto il 29 settembre 2004 dalla Regione Siciliana contro l'ordinanza emessa l'8 luglio 2004 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-341/02, tra Regione Siciliana e Commissione delle Comunità europee

    (Causa C-417/04 P)

    (2004/C 300/56)

    Il 29 settembre 2004, la Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro l'ordinanza emessa l'8 luglio 2004 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-341/02, tra Regione Siciliana e Commissione delle Comunità europee.

    La ricorrente conclude che la Corte voglia:

    annullare l'ordinanza dell'8 luglio 2004 del Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee.

    Motivi e principali argomenti:

    Il ricorrente sostiene che l'ordinanza contestata sia viziata per i motivi seguenti:

    nei punti 47, 48 e 49 dell'ordinanza si legge chiaramente che la base giuridica del provvedimento giudiziale è constituita dall'articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il quale recita: «Il Tribunale può in qualsiasi momento, d'ufficio, rilevare l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico...» Nel caso di specie non è rinvenibile dagli atti di causa alcun «motivo di ordine pubblico» atto a legittimare il rilievo in via ufficiosa dell'irricevibilità da parte del Tribunale. Inoltre il Tribunale non si è dato carico di spendere neppure una parola per esplicitare quali potessero essere e in cosa consistessero detti «motivi di ordine pubblico» atti a determinare l'attivazione del particolare procedimento di cui all'articolo 113 del regolamento di procedura. L'omissione totale di motivatione al riguardo ha determinato una gravissima lesione dei fondamentali diritti alla difesa e al contraddittorio;

    violazione e falsa applicazione dell'articolo 230 del Trattato CE quanto alla legittimazione della Regione Siciliana ad impugnare e, di conseguenza, violazione del fondamentale diritto di difesa;

    violazione e falsa applicazione dell'articolo 4, n.1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2052 del Consiglio del 24 giugno 1988 (1), e successive modificazioni;

    violazione dell'articolo 9, n.1, del regolamento (CEE) n. 4253/88 del 18 dicembre 1988 (2);

    vizio della motivazione per incoerenza ed arbitrarietà;

    vizio della motivazione per contraddittorietà, illogicità e carenza di argomenti.


    (1)  GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

    (2)  GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1.


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