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Document C2004/300/40

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 14 ottobre 2004, nel procedimento C-193/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Stuttgart): Betriebskrankenkasse der Robert Bosch GmbH contro Bundesrepublik Deutschland («Previdenza sociale — Rimborso delle spese mediche sostenute in un altro Stato membro — Art. 34 del regolamento (CEE) n. 574/72 — Cassa malattia che applica una procedura semplificata di rimborso integrale per fatture di modesto importo»)

    GU C 300 del 4.12.2004, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    4.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 300/20


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Sesta Sezione)

    14 ottobre 2004

    nel procedimento C-193/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Stuttgart): Betriebskrankenkasse der Robert Bosch GmbH contro Bundesrepublik Deutschland (1)

    («Previdenza sociale - Rimborso delle spese mediche sostenute in un altro Stato membro - Art. 34 del regolamento (CEE) n. 574/72 - Cassa malattia che applica una procedura semplificata di rimborso integrale per fatture di modesto importo»)

    (2004/C 300/40)

    Lingua processuale: il tedesco

    Nel procedimento C-193/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal Sozialgericht Stuttgart (Germania), con decisione del 19 marzo 2003, pervenuta alla Corte il 9 maggio 2003, nel procedimento Betriebskrankenkasse der Robert Bosch GmbH contro Bundesrepublik Deutschland, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet (relatore), presidente di Sezione, e dai sigg. J.P. Puissochet e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    L'art. 34 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1399, va interpretato nel senso che esso non osta ad una prassi seguita da una cassa malattia, nell'ambito d'attuazione di una normativa nazionale, che consiste nel rimborsare integralmente le spese mediche sostenute dai suoi iscritti in occasione di una permanenza in un altro Stato membro se tali spese non superano un importo di DEM 200.


    (1)  GU C 200 del 23.8.2003.


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