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Document C2004/300/38

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 ottobre 2004, nella causa C-143/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Art. 28 CE — Normativa nazionale che sottopone le pile alcaline a un regime di marcatura»)

GU C 300 del 4.12.2004, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/19


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 ottobre 2004

nella causa C-143/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Art. 28 CE - Normativa nazionale che sottopone le pile alcaline a un regime di marcatura»)

(2004/C 300/38)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-143/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. L. Visaggio e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. P. Gentili), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 marzo 2003, la Corte (Prima Sezione) composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič ed E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Sottoponendo le pile alcaline al manganese contenenti meno dello 0,0005 % in peso di mercurio ad un regime di marcatura che impone, in particolare, l'indicazione della presenza di metalli pesanti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 28 CE.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003.


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