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Document C2004/201/28
Case C-258/04: Reference for a preliminary ruling by the Cour du travail de Liège (9th Chamber), by a judgment of that court of 7 June 2004 in the case of Office national de l'emploi against Ioannis Ioannidis
Causa C-258/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Liegi (9a Sezione) con sentenza 7 giugno 2004, nella causa Office national de l'emploi contro Ioannis Ioannidis
Causa C-258/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Liegi (9a Sezione) con sentenza 7 giugno 2004, nella causa Office national de l'emploi contro Ioannis Ioannidis
GU C 201 del 7.8.2004, p. 14–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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7.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 201/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Liegi (9a Sezione) con sentenza 7 giugno 2004, nella causa Office national de l'emploi contro Ioannis Ioannidis
(Causa C-258/04)
(2004/C 201/28)
Con sentenza 7 giugno 2004 nella causa Office national de l'emploi contro Ioannis Ioannidis, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 giugno 2004, la Cour du travail di Liegi (9a Sezione) ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale.
Il detto giudice chiede alla Corte di giustizia di statuire sul seguente quesito:
Se il diritto comunitario (e segnatamente gli artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE) osti a che la normativa di uno Stato membro (quale quella belga di cui al regio decreto 25 novembre 1991, recante norme in materia di disoccupazione), nel riconoscere alle persone in cerca di impiego di età inferiore in linea di principio a 30 anni indennità cosiddette di disoccupazione giovanile sulla base degli studi secondari compiuti, imponga a quelle tra tali persone che siano cittadini di altri Stati membri – in termini uguali a quelli previsti per i cittadini nazionali – la condizione secondo cui tali indennità vengono concesse solo se gli studi richiesti siano stati terminati in un istituto di insegnamento organizzato, sovvenzionato o riconosciuto da una delle tre comunità nazionali [come previsto dal suddetto regio decreto, all'art. 36, n. 1, primo comma, punto 2, lett. a)], sicché le indennità di disoccupazione giovanile di cui trattasi vengano rifiutate ad un giovane in cerca di occupazione che, senza essere membro della famiglia di un lavoratore migrante, sia però cittadino di un altro Stato membro nel quale egli, prima di circolare nel territorio dell'Unione, aveva proseguito ed ultimato studi secondari, riconosciuti equivalenti ai prescritti studi dalle autorità dello Stato in cui viene chiesto il beneficio delle dette indennità.