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Document C2004/201/04

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 giugno 2004 nella causa C-119/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento di uno Stato — Artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2, della direttiva 91/271/CEE — Scarico di acque reflue urbane in un'area sensibile — Assenza di rete fognaria — Assenza di un trattamento più spinto del trattamento secondario previsto all'art. 4 della suddetta direttiva»)

    GU C 201 del 7.8.2004, p. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    7.8.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 201/2


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Quarta Sezione)

    24 giugno 2004

    nella causa C-119/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

    («Inadempimento di uno Stato - Artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2, della direttiva 91/271/CEE - Scarico di acque reflue urbane in un'area sensibile - Assenza di rete fognaria - Assenza di un trattamento più spinto del trattamento secondario previsto all'art. 4 della suddetta direttiva»)

    (2004/C 201/04)

    Lingua processuale: il greco

    Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»

    Nella causa C-119/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e M. Kostantinidis) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra E. Skandalou), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all'installazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto del trattamento secondario le acque reflue urbane della suddetta regione prima dello scarico nell'area sensibile del golfo di Éleusis, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE (GU L 67, pag. 29), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissichet e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 24 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all'installazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto del trattamento secondario le acque reflue urbane della suddetta regione prima dello scarico nell'area sensibile del golfo di Éleusis, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE.

    2)

    La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


    (1)   GU C 131 del 1.6.2002


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