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Document C2004/201/04
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 24 June 2004 in Case C-119/02: Commission of the European Communities v Hellenic Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations — Second subparagraph of Article 3(1) and Article 5(2) of Directive 91/271/EEC — Discharge of urban waste water into a sensitive area — Lack of a collecting system — Lack of treatment more stringent than the secondary treatment provided for in Article 4 of the Directive)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 giugno 2004 nella causa C-119/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento di uno Stato — Artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2, della direttiva 91/271/CEE — Scarico di acque reflue urbane in un'area sensibile — Assenza di rete fognaria — Assenza di un trattamento più spinto del trattamento secondario previsto all'art. 4 della suddetta direttiva»)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 giugno 2004 nella causa C-119/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento di uno Stato — Artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2, della direttiva 91/271/CEE — Scarico di acque reflue urbane in un'area sensibile — Assenza di rete fognaria — Assenza di un trattamento più spinto del trattamento secondario previsto all'art. 4 della suddetta direttiva»)
GU C 201 del 7.8.2004, p. 2–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
7.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 201/2 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quarta Sezione)
24 giugno 2004
nella causa C-119/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2, della direttiva 91/271/CEE - Scarico di acque reflue urbane in un'area sensibile - Assenza di rete fognaria - Assenza di un trattamento più spinto del trattamento secondario previsto all'art. 4 della suddetta direttiva»)
(2004/C 201/04)
Lingua processuale: il greco
Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»Nella causa C-119/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e M. Kostantinidis) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra E. Skandalou), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all'installazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto del trattamento secondario le acque reflue urbane della suddetta regione prima dello scarico nell'area sensibile del golfo di Éleusis, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE (GU L 67, pag. 29), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissichet e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 24 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all'installazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto del trattamento secondario le acque reflue urbane della suddetta regione prima dello scarico nell'area sensibile del golfo di Éleusis, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |