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Document C2004/190/28

    Causa T-136/04: Ricorso della Domäne Vorderriss, del sig. Rasso Freiherr von Cramer-Klett e della Rechtlerverband Pfronten contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 aprile 2004

    GU C 190 del 24.7.2004, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 190/17


    Ricorso della Domäne Vorderriss, del sig. Rasso Freiherr von Cramer-Klett e della Rechtlerverband Pfronten contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 aprile 2004

    (Causa T-136/04)

    (2004/C 190/28)

    Lingua processuale: il tedesco

    L'8 aprile 2004 la Domäne Vorderriss, Lenggries (Germania), il sig. Rasso Freiherr von Cramer-Klett, residente in Aschau i. Chiemgau (Germania) e la Rechtlerverband Pfronten, Pfronten (Germania), rappresentati dal sig. Th. Schönfeld, Rechtsanwalt, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione 22 dicembre 2003 recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43/CEE (1).

    condannare la convenuta alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti:

    I ricorrenti sono proprietari di terreni boschivi che vengono coltivati nell'ambito di un'azienda silvicolturale da essi gestita e che ora, ai sensi della decisione impugnata, sono stati dichiarati siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografia alpina.

    I ricorrenti affermano che la decisione impugnata incide sui loro diritti fondamentali, garantiti nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento comunitario. Tale incidenza sarebbe formalmente illegittima in quanto, in occasione dell'adozione della decisione della Commissione (e dell'esecuzione della direttiva 92/43/CEE (2)) non è stato per nulla garantito il diritto di partecipazione dei proprietari di terreni interessati.

    I ricorrenti sostengono inoltre che la decisione impugnata lede i diritti di proprietà dei ricorrenti anche sotto il profilo sostanziale, dato che in sede di determinazione dei SIC i diritti di proprietà dei ricorrenti (e degli altri interessati) non sono stati in alcuna misura considerati e pertanto non ha neppure avuto luogo alcun bilanciamento tra gli interessi alla prevista individuazione dei SIC ed i contrapposti interessi privati dei ricorrenti. La decisione impugnata sarebbe inoltre in contrasto con la stessa direttiva 92/43/CEE, dato che la questione delle compensazioni finanziarie da concedere rimarrebbe completamente aperta e non disciplinata.

    I ricorrenti fanno poi valere che la decisione impugnata sarebbe sproporzionata in quanto di per sé inidonea a creare una rete ecologica europea coerente e che un «elenco unico» per una sola regione biogeografia al fine del conseguimento degli obiettivi di tutela della direttiva sarebbe quindi inadeguato. La decisione impugnata sarebbe inoltre inadeguata in quanto sarebbe stata omessa la necessaria estesa concertazione per tutto il territorio comunitario.


    (1)  GU 21 gennaio 2004, L 14, pag. 21.

    (2)  Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).


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