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Document C2004/190/16

Causa C-226/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sezione Prima bis — con ordinanza 22 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Società «La Cascina» Coop.a.r.l. nonchè Zilch s.r.l. e Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Pedus Service P. Dussmann e.a.

GU C 190 del 24.7.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 190/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sezione Prima bis — con ordinanza 22 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Società «La Cascina» Coop.a.r.l. nonchè Zilch s.r.l. e Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Pedus Service P. Dussmann e.a.

(Causa C-226/04)

(2004/C 190/16)

Con ordinanza 22 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 2 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Società «La Cascina» Coop.a.r.l. nonchè Zilch s.r.l. e Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Pedus Service P. Dussmann e.a., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sezione Prima bis — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

se la Direttiva 92/50/CEE (1) del 18 giugno 1992, art. 29, primo comma, lettere e) ed f), limitatamente alle previsioni sopra indicate, debba interpretarsi nel senso che, laddove il legislatore comunitario impiega le locuzioni «non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformante alle disposizioni legislative del Paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione», ovvero «non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del Paese dell'amministrazione», questi abbia inteso riferirsi — solo ed esclusivamente — alla circostanza che il soggetto stesso abbia — alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ad una pubblica gara (ovvero, in epoca comunque anteriore all'aggiudicazione della gara) — assolto, mediante integrale e tempestivo pagamento, gli obblighi stessi;

2)

se, conseguentemente, la norma nazionale italiana attuativa (art. 12, lett. d) ed e), del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157) — laddove, diversamente dalla norma comunitaria precedentemente citata, consente l'esclusione dalle gare per i soggetti che «non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti», ovvero che «non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti» — debba necessariamente essere interpretata con esclusivo riferimento al mancato adempimento — verificabile alla data di cui sopra (scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione; ovvero, momento immediatamente precedente l'aggiudicazione, anche provvisoria, della gara) — degli oneri rivenienti da tali obblighi, con esclusa rilevanza di ogni successiva «regolarizzazione» della propria posizione;

3)

ovvero se, diversamente (e laddove, alla luce di quanto indicato al precedente punto 2, dovesse la norma nazionale essere ritenuta non aderente alla ratio ed alla funzione della norma comunitaria), possa ritenersi consentita al legislatore nazionale, alla luce dei vincoli al medesimo rivenienti in sede di attuazione della normativa comunitaria integrata dalla Direttiva in discorso, l'introduzione di ipotesi di consentita ammissibilità alle gare anche di soggetti che, pur non essendo «in regola» al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara, dimostrino tuttavia di poter regolarizzare la propria posizione (e di aver intrapreso positive azioni al riguardo) prima dell'aggiudicazione;

4)

e, ancora, laddove dovesse ritenersi praticabile l'interpretazione di cui al precedente punto 3. — e, per l'effetto, consentita l'introduzione di ipotesi normative maggiormente flessibili rispetto ad una più rigorosa accezione della nozione di «adempimento» espressa dal legislatore comunitario — se tale disciplina normativa non si ponga in contrasto con fondamentali principi di carattere comunitario, quali quelli di trattamento paritario riservato a tutti i soggetti dell'Unione, ovvero — limitatamente alla materia delle pubbliche gare - di garanzia della par condicio in favore di tutti i soggetti che ad esse abbiano richiesto di essere ammessi.


(1)  GU L 209 del 24.7.1992, p. 1.


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