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Document C2004/190/03

    Sentenza della Corte (Seconda sezione) 10 giugno 2004 nella causa C-168/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Rudolf Kronhofer contro Marianne Maier, Christian Möller, Wirich Hofius, Zeki Karan («Convenzione di Bruxelles — Art. 5, punto 3 — Competenza in materia di delitti o quasi–delitti — Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto — Danno patrimoniale subito in occasione di investimenti di capitali in un altro Stato contraente»)

    GU C 190 del 24.7.2004, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 190/2


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Seconda sezione)

    10 giugno 2004

    nella causa C-168/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Rudolf Kronhofer contro Marianne Maier, Christian Möller, Wirich Hofius, Zeki Karan (1)

    («Convenzione di Bruxelles - Art. 5, punto 3 - Competenza in materia di delitti o quasi–delitti - Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto - Danno patrimoniale subito in occasione di investimenti di capitali in un altro Stato contraente»)

    (2004/C 190/03)

    Lingua processuale: il tedesco

    Nella causa C-168/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Rudolf Kronhofer e Marianne Maier, Christian Möller, Wirich Hofius, Zeki Karan, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 3, della Convenzione del 27 settembre 1968, citata (JO 1972, L 299, p. 32), come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1; e — testo modificato — pag. 77), dalla Convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.–P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. H. von Holstein, ha pronunciato il 10 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    L'art. 5, punto 3, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato che nel senso che l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» non si riferisce al luogo di domicilio dell'attore in cui sarebbe localizzato il «centro patrimoniale» di quest'ultimo, per il solo motivo che egli vi avrebbe subito un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato contraente.


    (1)  GU C 169 del 13.7.2002.


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