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Document C2004/179/32

    Causa T-174/04: Ricorso della società Petrotub S.A. contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 6 maggio 2004

    GU C 179 del 10.7.2004, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    10.7.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 179/16


    Ricorso della società Petrotub S.A. contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 6 maggio 2004

    (Causa T-174/04)

    (2004/C 179/32)

    Lingua processuale: l'inglese

    Il 6 maggio 2004 la società Petrotub S.A., con sede in Roman (Romania), rappresentata dal sig. A.L. Merckx, lawyer, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare l'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 10 febbraio 2004, n. 235, recante modifica del regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Romania, relativamente alla parte riguardante le importazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati dalla Petrotub SA e dalla Repubblica SA (1).

    condannare la parte convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il regolamento impugnato è stato adottato dal Consiglio allo scopo di uniformarsi alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 gennaio 2003, causa C-76/00 P. Tale sentenza ha riformato la sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 1999, cause riunite T-33/98 e T-34/98, Petrotub e Repubblica /Consiglio (2) e ha annullato il regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Romania, relativamente alla parte riguardante le importazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati dalla Petrotub SA e dalla Repubblica SA.

    A sostegno del suo ricorso la ricorrente afferma che il Consiglio è andato oltre il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 233 CE nel dare esecuzione alla sentenza in un modo che viola l'art. 6, nn. 1 e 9 e l'art. 2, n. 11, del regolamento (CE) n. 384/96 (3). In particolare la ricorrente asserisce che l'art. 6, n. 9 è stato violato in quanto il regolamento impugnato è stato adottato sulla base di un'indagine iniziale nonostante fossero trascorsi oltre 15 mesi dal momento in cui era iniziata. Inoltre, l'art. 6, n. 1, è stato violato in quanto le misure antidumping adottate non erano più basate su informazioni relative a un periodo di almeno 6 mesi immediatamente precedente all'inizio del procedimento. La ricorrente sostiene altresì che il regolamento impugnato non contiene una motivazione adeguata relativamente ai motivi per cui i primi due metodi di calcolo del margine antidumping previsti dall'art. 2, n. 11, del regolamento n. 384/96 erano stati respinti in favore del terzo metodo. Sulla base di tali argomenti la ricorrente afferma che il regolamento impugnato violava altresì l'art. 2, n. 11, del regolamento n. 384/1996 nonché l'art. 253 CE.


    (1)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 12.

    (2)  Racc. II-pag. 3837.

    (3)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.


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