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Document C2004/179/19

Causa C-221/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 27 maggio 2004

GU C 179 del 10.7.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/9


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 27 maggio 2004

(Causa C-221/04)

(2004/C 179/19)

Il 27 maggio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e G. Valero Jordana, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che, avendo le autorità della Castiglia e León consentito la collocazione di lacci a scatto in diverse riserve private di caccia, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 12, n. 1, e dell'allegato VI della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE (1), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Le autorizzazioni alla caccia alla volpe con lacci concesse dalle autorità della Castiglia e Léon violano l'art, 12, n. 1 e l'allegato VI della direttiva 92/43/CEE per due motivi.

Da un lato, è stato consentito l'uso del laccio a scatto nelle zone di Aldenueva de la Sierra e di Mediana de Voltoya, il che comporta la caccia o la turbativa intenzionale di una specie animale, la lutra lutra (nutria), menzionata nell'allegato IV della direttiva quale specie di interesse comunitario che richiede una protezione particolare. Le stesse autorità spagnole hanno riconosciuto la presenza della nutria nella dette zone.

Dall'altro, il laccio a scatto è uno strumento di caccia non selettivo, dato che qualsiasi animale, a prescindere da quello che si intende catturare (nel caso di specie la volpe), può restare intrappolato. L'argomentazione delle autorità spagnole secondo la quale le autorizzazioni contengono una clausola che obbliga a liberare le altre specie non consente di ritenere le trappole selettive, dal momento che gli animali catturati potrebbero rimanere feriti, fino a subire amputazioni, nel tentativo di liberarsi dai lacci.


(1)  GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7


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