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Document C2004/106/43

Causa C-102/04: Ricorso del Regno di Svezia contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 febbraio 2004

GU C 106 del 30.4.2004, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/24


Ricorso del Regno di Svezia contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 febbraio 2004

(Causa C-102/04)

(2004/C 106/43)

Il 27 febbraio 2004 il Regno di Svezia, rappresentato dal sig. A. Kruse, in qualità di agente, con domicilio eletto in Svezia, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la direttiva della Commissione 1o dicembre 2003, 2003/112/CE (1), che modifica la direttiva del Consiglio 91/414/CEE (2) con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il 1o dicembre 2003 la Commissione ha adottato la direttiva 2003/112/CE. Questa ha inserito il paraquat, in quanto sostanza attiva, nell'allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, concernente l'immissione sul mercato dei prodotti fitofarmaceutici.

Con l'adozione della direttiva la Commissione ha violato gli artt. 6 CE e 174 CE, l'art. 5 della direttiva del Consiglio 91/414/CEE e l'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, che stabilisce le modalità di attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 91/414/CEE, concernente l'immissione sul mercato dei prodotti fitofarmaceutici.

Adottando la direttiva in parola la Commissione ha manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale poiché ha trascurato di applicare il principio di precauzione in occasione della valutazione e della gestione dei rischi del paraquat per la salute umana e animale. A causa di tale violazione del principio di precauzione, non è stato possibile raggiungere il livello elevato di protezione voluto dal Trattato CE e dalla direttiva 91/414. Poiché la Commissione ha ignorato il principio di un livello di protezione elevato, non si può neanche considerare che essa abbia tenuto conto delle esigenze relative alla tutela dell'ambiente o del principio di integrazione sancito dal Trattato CE. Di conseguenza, la Commissione ha violato gli artt. 6 CE e 174, n. 2, CE, nonché l'art. 5 della direttiva 91/414. Inoltre, non tenendo conto né dei dati ufficiali disponibili concernenti il paraquat né dei rischi di tale sostanza, la Commissione ha commesso illeciti nel trattamento della pratica. In questa misura essa ha violato l'art. 174, n. 3, CE e l'art. 5, n. 1, della direttiva 91/414, nonché l'art. 7, n. 1, [del regolamento (CEE) della Commissione n.] 3600/92.


(1)  GU L 321, pag. 32.

(2)  GU 1991 L 230, pag. 2.


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