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Document C2004/106/37
Case C-81/04: Reference for a preliminary ruling by the Arbeitsgericht Berlin by order of 14 January 2004 in the case of Veronika Richert v VK GmbH Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH.
Causa C-81/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht, con ordinanza 14 gennaio 2004, nella causa Veronika Richert contro VK GmbH Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH
Causa C-81/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht, con ordinanza 14 gennaio 2004, nella causa Veronika Richert contro VK GmbH Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH
GU C 106 del 30.4.2004, p. 20–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht, con ordinanza 14 gennaio 2004, nella causa Veronika Richert contro VK GmbH Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH
(Causa C-81/04)
(2004/C 106/37)
Con ordinanza 14 gennaio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 febbraio 2004, nella causa Veronika Richert contro VK GmbH Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH, l'Arbeitsgericht (Berlino) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se la direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (1) vada interpretata nel senso che per «licenziamento» ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. a), della detta direttiva, si debba intendere la risoluzione del contratto di lavoro, primo atto della cessazione del rapporto di lavoro, oppure se il «licenziamento» designi la cessazione del rapporto di lavoro alla scadenza del periodo di preavviso di licenziamento. |
2) |
Se, qualora per «licenziamento» si debba intendere la risoluzione del contratto di lavoro, la direttiva richieda che il procedimento di consultazione di cui all'art. 2 della direttiva, nonché il procedimento di notifica contemplato dagli artt. 3 e 4 della direttiva, vengano obbligatoriamente conclusi prima della risoluzione dei contratti di lavoro. |
3) |
Se, qualora per «licenziamento» debba intendersi la cessazione effettiva del rapporto di lavoro, sia sufficiente, ai sensi delle disposizioni della direttiva, che anche il procedimento di consultazione si svolga solo dopo la risoluzione dei contratti di lavoro. |
(1) GU L 225, pag. 16.