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Document C2004/106/146
Case T-76/04: Actionbrought on 17 February 2004 by Bactria Industriehygiene-ServiceVerwaltungs GmbH against the Commission of the European Communities
Causa T-76/04: Ricorso presentato il 17 febbraio 2004 dalla Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH contro la Commissione delle Comunità europee
Causa T-76/04: Ricorso presentato il 17 febbraio 2004 dalla Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH contro la Commissione delle Comunità europee
GU C 106 del 30.4.2004, p. 74–74
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/74 |
Ricorso presentato il 17 febbraio 2004 dalla Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH contro la Commissione delle Comunità europee
(Causa T-76/04)
(2004/C 106/146)
Lingua processuale: l'inglese
Il 17 febbraio 2004 la Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH, con sede in Kirchheimboladen, (Germania), rappresentata dagli avv.ti K. Van Maldegem e Claudio Mereu, ha proposto ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
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annullare gli artt. 3 (e l'allegato II); 4, n. 2; 5, n. 3; 10, n. 2, secondo comma; 11, n. 3; 13 e 14, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000; |
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dichiarare illegittimi e inapplicabili nei confronti della ricorrente gli artt. 9, lett. a); 10, n. 3; 11 e 16, n. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi; |
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dichiarare il legittimo e inapplicabile nei confronti della ricorrente l'art. 6, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi; |
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ordinare alla convenuta unnon di versare la somma provvisoria di EUR 1 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'adozione e dell'entrata in vigore del provvedimento contestato, nonché di ogni interesse applicabile, in attesa del calcolo esatto e della fissazione dell'esatto ammontare; |
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condannare la convenuta al pagamento di tutti i costi e di tutte le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti:
I motivi e argomenti dedotti dalla ricorrente sono gli stessi degli di quelli dedotti nella causa T-75/04.