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Documento C2004/087E/03

PROCESSO VERBALE
Mercoledì 19 novembre 2003

GU C 87E del 7.4.2004, pp. 70-404 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

7.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 87/70


PROCESSO VERBALE

(2004/C 87 E/03)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.05.

Intervengono:

Konstantinos Alyssandrakis sull'assassinio, il 16 novembre 2003, del leader politico guatemalteco Ricardo de León Regil. Egli chiede al Presidente di rivolgersi alle autorità del Guatemala per chiarire le circostanze della sua morte (il Presidente si impegna in tal senso);

Marco Cappato, il quale insorge contro il fatto che, a una stagiaire, sia stato negato l'accesso agli edifici del Parlamento a Strasburgo al di fuori delle sessioni, con il pretesto che solamente gli assistenti accreditati erano autorizzati ad accedervi; egli chiede al Presidente di porre rimedio a tale situazione (il Presidente risponde che incaricherà i servizi competenti di contattare l'oratore per tentare di trovare insieme una soluzione al problema).

2.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dai deputati

1.1)

dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro (articolo 51 del regolamento)

Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Mauro Nobilia e Adriana Poli Bortone, sulla tragedia dei naufraghi di extracomunitari nel Mediterraneo (28/2003).

3.   Storno di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 31/2003 (C5-0510/2003 — SEC(2003) 1199).

Essa ha parzialmente autorizzato lo storno, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3 e dell'articolo 181, paragrafo 1 del regolamento finanziario, con la ripartizione seguente:

PROVENIENZA DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo A-100 — Stanziamenti accantonati

 

 

— Articolo A-100 — Stanziamenti accantonati

SND

- 600 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo A-32 — Gioventù, istruzione e gemellaggio fra città

 

 

— Articolo A-328 — Scuole europee

 

 

Voce A-3286 — Scuole europee: Ufficio del Rappresentante del Consiglio superiore (Bruxelles)

SND

600 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 32/2003 (C5-0511/2003 — SEC(2003) 1193).

A norma degli articoli 24, paragrafo 3, e 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha autorizzato lo storno secondo la seguente ripartizione:

PROVENIENZA DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B0-40 — Stanziamenti accantonati

 

 

Voce B2-7010 — Agenzia europea per la sicurezza marittima: contributi ai titoli 1 e 2

SI

- 400 000 EUR

 

SP

- 892 500 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

CAPITOLO — B2-70 Trasporti

 

 

— Voce B2-701 — Agenzia europea per la sicurezza marittima

 

 

Voce B2-7010 — Agenzia europea per la sicurezza marittima: contributi ai titoli 1 e 2

SI

400 000 EUR

 

SP

892 500 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 33/2003 (C5-0512/2003 — SEC(2003) 1221).

Essa ha parzialmente autorizzato lo storno, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3 e dell'articolo 181, paragrafo 1 del regolamento finanziario, con la ripartizione seguente:

PROVENIENZA DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B5-30 — Azioni strategiche di attuazione

 

 

— Articolo B5-300 — Programma strategico sul mercato interno

 

 

— Voce B5-3001 — Attuazione e sviluppo del mercato interno

SI

- 350 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B5-80 — Lotta contro le discriminazioni, le esclusioni e i maltrattamenti

 

 

— Articolo B5-803 — Azioni per combattere e prevenire la discriminazione

SI

350 000 EUR

4.   Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori della Conferenza intergovernativa, compreso l'aspetto di bilancio (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori della Conferenza intergovernativa, compreso l'aspetto di bilancio.

Roberto Antonione (Presidente in carica del Consiglio) e Günther Verheugen (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Interviene Pervenche Berès, sulla rappresentanza del Parlamento alla Conferenza intergovernativa.

Intervengono Elmar Brok, a nome del gruppo PPE-DE, Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Andrew Nicholas Duff, a nome del gruppo ELDR, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE, Gerard Collins, a nome del gruppo UEN, William Abitbol, a nome del gruppo EDD, Georges Berthu, non iscritto, Antonio Tajani, Ralf Walter, Anne Elisabet Jensen, Nelly Maes, José Ribeiro e Castro, Marco Pannella, Jonathan Evans e Klaus Hänsch.

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

Intervengono Salvador Garriga Polledo, Giorgio Napolitano, Reimer Böge, Anna Terrón i Cusí, Giorgos Katiforis, nonché Roberto Antonione e Günther Verheugen.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 15 del PV del 20.11.2003.

5.   Euromed (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Euromed.

Roberto Antonione (Presidente in carica del Consiglio) e Günther Verheugen (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Francesco Fiori, a nome del gruppo PPE-DE, Pasqualina Napoletano, a nome del gruppo PSE, Joan Vallvé, a nome del gruppo ELDR, Yasmine Boudjenah, a nome del gruppo GUE/NGL, Miquel Mayol i Raynal, a nome del gruppo Verts/ALE, Gerardo Galeote Quecedo, Anna Terrón i Cusí, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Jorge Salvador Hernández Mollar e Marie-Arlette Carlotti.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Yasmine Boudjenah, Pedro Marset Campos e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla Conferenza euromediterranea dei ministri degli affari esteri che si svolgerà a Napoli il 2 e 3 dicembre 2003 (B5-0471/2003)

Pasqualina Napoletano, a nome del gruppo PSE, sulla preparazione della sesta riunione dei ministri degli esteri euromediterranei di Napoli, 2-3 dicembre 2003 (B5-0475/2003)

Francesco Fiori, a nome del gruppo PPE-DE, in vista della preparazione della sesta riunione dei ministri euromediterranei degli Affari esteri a Napoli il 2 e il 3 dicembre 2003 (B5-0481/2003)

Alima Boumediene-Thiery, Hélène Flautre, Monica Frassoni e Yves Piétrasanta, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla preparazione della VI riunione dei ministri euromediterranei degli affari esteri che si svolgerà a Napoli il 2-3 dicembre 2003 (B5-0484/2003)·

Joan Vallvé, a nome del gruppo ELDR, su Euromed (B5-0489/2003)·

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 16 del PV del 20.11.2003.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Interviene Miquel Mayol i Raynal, il quale comunica di aver incontrato problemi per prenotare una sala stampa (Il Presidente gli ritira la parola e suggerisce di indirizzarsi ai Questori).

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

6.   Violazione dei diritti della donna (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla violazione dei diritti della donna e le relazioni internazionali dell'Unione europea [2002/2286(INI)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Miet Smet (A5-0334/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 1)

Intervengono Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, a nome del gruppo PPE-DE, per chiedere l'aggiornamento della votazione su tale relazione, poichè la tardiva traduzione di alcuni elementi della proposta di risoluzione, ha impedito la presentazione di emendamenti, e Anna Karamanou, a nome della commissione FEMM, su tale richiesta.

Con VE (186 favorevoli, 240 contrari, 15 astenuti), il Parlamento respinge la richiesta.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0497)

7.   Pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ***III (votazione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose [PE-CONS 3665/2003 — C5-0435/2003 — 2001/0257(COD)] — Delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione.

Relatore: Giorgio Lisi (A5-0365/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 2)

PROGETTO COMUNE

Approvazione (P5_TA(2003)0498)

Interventi sulla votazione:

il relatore ha segnalato che per la prima parte dell'allegato I faceva fede la versione inglese.

8.   Sicurezza delle navi e degli impianti portuali ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali [COM(2003) 229 — C5-0218/2003 — 2003/0089(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Rosa Miguélez Ramos (A5-0385/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 3)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0499)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0499)

9.   Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione [COM(2003) 63 — C5-0058/2003 — 2003/0032(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Reino Paasilinna (A5-0353/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0500)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0500)

Interventi sulla votazione:

il relatore è intervenuto sul ritiro di alcuni emendamenti della commissione ITRE.

*

* *

Il Presidente propone, in ragione della prevedibile durata della votazione sulle relazioni Blokland (A5-0391/2003) e Liese (A5-0369/2003) di rinviarle dopo la seduta solenne.

Il Parlamento manifesta il suo assenso sulla proposta.

10.   Sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi ***I (votazione finale)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi [COM(2002) 488 — C5-0448/2002 — 2002/0219(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Hans Karlsson (A5-0297/2003).

(Tale relazione era stata rinviata in commissione sulla base dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (punto 14 del PV del 23 settembre 2003)).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 5)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0501)

Interviene Günther Verheugen (membro della Commissione).

11.   Screening dei tumori * (votazione)

Relazione sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori [COM(2003) 230 — C5-0322/2003 — 2003/0093(CNS)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Antonio Mussa (A5-0381/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 6)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0502)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0502)

12.   Identificazione e registrazione di ovini e caprini * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/92 [COM(2002) 729 — C5-0027/2003 — 2002/0297(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Gordon J. Adam (A5-0386/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 7)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0503)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione(P5_TA(2003)0503)

Interviene il relatore.

13.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, alla delegazione della Knesset per le relazioni con il Parlamento europeo, guidata dalla sua presidente, Naomi Blumenthal, presente in tribuna d'onore.

14.   Approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi * (votazione finale)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che abroga le direttive 68/414/CEE e 98/93/CE del Consiglio che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, come pure la direttiva 73/238/CEE del Consiglio concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi [COM(2002) 488 — C5-0489/2002 — 2002/0221(CNS) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Hans Karlsson (A5-0293/2003).

(Tale relazione era stata rinviata in commissione sulla base dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento — punto 15 del PV del 23 settembre 2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 8)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0504)

Interviene Giles Bryan Chichester, il quale chiede una precisazione sulla votazione.

*

* *

(Dalle 12.00 alle 12.35, il Parlamento, sotto la presidenza di Pat Cox, si riunisce in seduta solenne in occasione della visita del Presidente della Repubblica d'Irlanda, Mary McAleese)

*

* *

15.   Spedizioni di rifiuti ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti [COM(2003) 379 — C5-0365/2003 — 2003/0139(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore:

Johannes (Hans) Blokland (A5-0391/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 9)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0505)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0505)

16.   Integrare e rafforzare lo spazio europeo della ricerca (2002-2006) * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/834/CE che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo spazio europeo della ricerca» (2002-2006) [COM(2003) 390 — C5-0349/2003 — 2003/0151(CNS)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Peter Liese (A5-0369/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0506)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione(P5_TA(2003)0506)

Interventi sulla votazione:

Il relatore ha segnalato che alcune versioni linguistiche dell'emendamento 24, e in particolare quella spagnola, erano inesatte e che faceva fede la versione inglese.

Prima della votazione finale sulla proposta della Commissione il relatore ha raccomandato caldamente la sua rejezione.

17.   Verso una strategia tematica per la protezione del suolo (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione: Verso una strategia tematica per la protezione del suolo [COM(2002) 179 — C5-0328/2002 — 2002/2172(COS)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Cristina Gutiérrez-Cortines (A5-0354/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 11)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2003)0507)

18.   Direttiva quadro sui rifiuti (votazione)

Relazione sulla relazione sull'applicazione della direttiva 75/442/CEE (direttiva quadro sui rifiuti) [COM(2003) 250 — C5-0409/2003 — 2003/2124(INI)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Johannes (Hans) Blokland (A5-0394/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 12)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2003)0508)

19.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Miguélez Ramos — A5-0385/2003

Carlo Fatuzzo

Relazione Lisi — A5-0365/2003

Carlo Fatuzzo

Relazione Paasilinna — A5-0353/2003

Carlo Fatuzzo

Rapport Mussa — A5-0381/2003

Carlo Fatuzzo

Relazione Adam — A5-0386/2003

Carlo Fatuzzo

Relazione Blokland — A5-0391/2003

Carlo Fatuzzo

Relazione Liese — A5-0369/2003

Seán Ó Neachtain, Patricia McKenna, Linda McAvan, Daniela Raschhofer e Bernd Posselt

Relazione Gutiérrez-Cortines — A5-0354/2003

Carlo Fatuzzo

Rapport Blokland — A5-0394/2003

Carlo Fatuzzo

20.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Miguélez Ramos — A5-0385/2003

emendamento 44S

a favore: Marjo Matikainen-Kallström

contro: Paul Rübig

emendamento 45

a favore: Marjo Matikainen-Kallström

Relazione Blokland — A5-0391/2003

emendamento 114

a favore: Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Georges Berthu e Fodé Sylla

emendamento 115

a favore: Fodé Sylla e Diana Wallis

contro: Colette Flesch

emendamento 116

a favore: Fodé Sylla

contro: Frédérique Ries

emendamento 117

a favore: Fodé Sylla

contro: Frédérique Ries

emendamento 121

a favore: Fodé Sylla e Mauro Nobilia

emendamento 83/riv.

a favore: Fodé Sylla

Relazione Liese — A5-0369/2003

emendamenti identici 35, 53

contro: Jacques F. Poos, Eurig Wyn e Luisa Morgantini

emendamenti identici 34, 52

a favore: Lone Dybkjær

contro: Alonso José Puerta

emendamenti identici 26/riv., 44

contro: Eurig Wyn

emendamento 55

contro: Eurig Wyn

emendamento 64

contro: Eurig Wyn

emendamento 25

contro: Eurig Wyn

emendamento 10

a favore: Eurig Wyn, Carlos Carnero González, Giovanni Pittella e Richard Corbett

contro: Marie-Thérèse Hermange

emendamento 18, terza parte

a favore: Avril Doyle

emendamento 18, quarta parte

contro: Elisabeth Schroedter

emendamenti identici 27, 37, 45

a favore: Othmar Karas

emendamenti identici 28S, 46S, 60S

a favore: Concepció Ferrer

contro: Glyn Ford, Othmar Karas e Piia-Noora Kauppi

proposta modificata

a favore: Bart Staes

contro: Cristina Gutiérrez-Cortines, María Antonia Avilés Perea e Salvador Garriga Polledo

astensione: Françoise de Veyrinas

risoluzione legislativa

emendamenti identici 36, 54

contro: Piia-Noora Kauppi, Othmar Karas e Avril Doyle

risoluzione (insieme del testo)

a favore: Proinsias De Rossa

contro: Harlem Désir, Marie-Thérèse Hermange, Monica Frassoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Antonia Avilés Perea, Salvador Garriga Polledo e Johannes Voggenhuber

astensione: Françoise de Veyrinas

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 15.05)

PRESIDENZA: James L.C. PROVAN

Vicepresidente

21.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

22.   Risultati del Vertice UE/Russia (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Risultati del Vertice UE/Russia

Roberto Antonione (Presidente in carica del Consiglio) e Günther Verheugen (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Sylviane H. Ainardi, a nome del gruppo GUE/NGL, Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, Mario Borghezio, non iscritto, Antonio Tajani, Giovanni Claudio Fava, Hans Modrow, Olivier Dupuis, Arie M. Oostlander, Bernd Posselt e Roberto Antonione.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Ilkka Suominen, Arie M. Oostlander e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, sul dodicesimo vertice UE-Russia tenutosi il 6 novembre 2003 a Roma (B5-0479/2003),

Enrique Barón Crespo, Reino Paasilinna e Giovanni Claudio Fava, a nome del gruppo PSE, sul 12o Vertice UE-Russia tenutosi il 6 novembre 2003 a Roma (B5-0483/2003),

Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Elisabeth Schroedter e Bart Staes, a nome del gruppo Verts/ALE, sui risultati del Vertice UE-Russia svoltosi a Roma il 6 novembre 2003 (B5-0485/2003),

Ole Andreasen, Astrid Thors e Paavo Väyrynen, a nome del gruppo ELDR, sui risultati del dodicesimo Vertice UE-Russia (Roma, 6 novembre 2003) (B5-0486/2003),

Francis Wurtz, Pernille Frahm e Luigi Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, sul Vertice UE/Russia (Roma, 6 novembre 2003) (B5-0487/2003),

Charles Pasqua, Cristiana Muscardini e Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, sul dodicesimo vertice UE-Russia del 6 novembre 2003 a Roma (B5-0488/2003).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 17 del PV del 20.11.2003.

23.   Relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali (discussione)

Relazione sull'Europa allargata — Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali [COM(2003) 104 — 2003/2018(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa. Relatore: Pasqualina Napoletano (A5-0378/2003)

Pasqualina Napoletano illustra la sua relazione.

Interviene Roberto Antonione (Presidente in carica del Consiglio).

Interviene Günther Verheugen (membro della Commissione).

Intervengono Reimer Böge (relatore per parere della commissione BUDG) e Michael Gahler, a nome del gruppo PPE-DE.

PRESIDENZA: David W. MARTIN

Vicepresidente

Intervengono Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, Joan Vallvé, a nome del gruppo ELDR, Alexandros Alavanos, a nome del gruppo GUE/NGL, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Philip Claeys, non iscritto, Jas Gawronski, Johannes (Hannes) Swoboda, Paavo Väyrynen, Elmar Brok, Ulpu Iivari, Charles Tannock, Ioannis Souladakis, Per-Arne Arvidsson, Jo Leinen, Carlos Carnero González, Proinsias De Rossa, Reino Paasilinna e Günther Verheugen

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 18 del PV del 20.11.2003.

24.   Dimensione nordica (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Dimensione nordica

Roberto Antonione (Presidente in carica del Consiglio) e Günther Verheugen (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Ilkka Suominen, a nome del gruppo PPE-DE, Riitta Myller, a nome del gruppo PSE, Paavo Väyrynen, a nome del gruppo ELDR, Esko Olavi Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Matti Wuori, a nome del gruppo Verts/ALE, Diana Wallis e Günther Verheugen.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Esko Olavi Seppänen, Pernille Frahm, Marianne Eriksson e André Brie, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla dimensione settentrionale (B5-0472/2003),

Reino Paasilinna, Riitta Myller e Ulpu Iivari, a nome del gruppo PSE, sul secondo piano d'azione sulla dimensione nordica, 2004-2006 (B5-0473/2003),

Diana Wallis e Paavo Väyrynen, a nome del gruppo ELDR e Matti Wuori e Bart Staes, a nome del gruppo Verts/ALE, sul Piano d'azione per la Dimensione settentrionale (B5-0474/2003),

Mogens N.J. Camre, a nome del gruppo UEN, sulla Dimensione nordica — Nuovo Piano d'azione 2004-2006 (B5-0477/2003),

Ilkka Suominen e Arie M. Oostlander, a nome del gruppo PPE-DE, sul secondo piano d'azione sulla dimensione nordica, 2004-2006 (B5-0480/2003).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 19 del PV del 20.11.2003.

(La seduta, sospesa alle 17.40 in attesa dell'ora delle interrogazioni, è ripresa alle 18.00)

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

25.   Ora delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B5-0414/2003).

Interrogazione 1 di Alexandros Alavanos: Proposta di decisione del Consiglio e libertà dei cittadini.

Roberto Antonione (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Alexandros Alavanos.

Interrogazione 2 di Maurizio Turco: Eurojust.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Marco Cappato (in sostituzione dell'autore).

Interrogazione 3 di Miguel Angel Martínez Martínez: Diritti umani di detenuti cubani negli Stati Uniti.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Miguel Angel Martínez Martínez.

Interviene Pedro Marset Campos.

Interrogazione 4 di Sarah Ludford: Corte penale internazionale e baia di Guantanamo.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Ole Andreasen (in sostituzione dell'autore).

Interrogazione 5 di Camilo Nogueira Román: Situazione in Palestina e Israele: crisi del «ruolino di marcia della pace».

Interrogazione 6 di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou: Accordo di Ginevra.

Roberto Antonione risponde alle interrogazioni e alle domande complementari di Juan Manuel Ferrández Lezaun (in sostituzione dell'autore dell'interrogazione n. 5) e di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Interrogazione 7 di Josu Ortuondo Larrea: Aiuti pubblici per il rinnovo della flotta peschereccia.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Josu Ortuondo Larrea.

Interrogazione 8 di Eurig Wyn: Casi di detenzione in assenza di processo in Francia.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Eurig Wyn e Patricia McKenna.

Interviene Josu Ortuondo Larrea.

Interrogazione 9 di Patricia McKenna: Conflitto in Cecenia.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Patricia McKenna.

Interrogazione 10 di Linda McAvan: Dispositivi antincendio negli alberghi.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Linda McAvan.

Interrogazione 11 di Lennart Sacrédeus: L'Unione europea come club cristiano.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Lennart Sacrédeus, Paul Rübig e Bernd Posselt.

Interrogazione 12 di Manuel Medina Ortega: Nuovo governo in Bolivia.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Manuel Medina Ortega.

Il Presidente comunica che il Presidente in carica del Consiglio non potrà restare oltre le 19.00, sebbene la Conferenza dei presidenti abbia deciso di mantenere l'orario originariamente previsto all'ordine del giorno per l'ora delle interrogazioni, è cioé fino alle 19.30. Comunica inoltre che oggi l'Ufficio di presidenza esaminerà la questione dell'orario riservato all'ora delle interrogazioni.

Intervengono Bernd Posselt, il quale propone che l'ora delle interrogazioni si svolga nuovamente durante le sedute notturne (Il Presidente risponde che trasmetterà la proposta all'Ufficio di presidenza), María Izquierdo Rojo, la quale deplora la partenza del Consiglio e insiste per porre una domanda complementare all'interrogazione 17 (Il Presidente le ritira la parola), Miquel Mayol i Raynal, il quale si associa ai due interventi precedenti, e Paul Rübig, il quale suggerisce di elaborare statistiche relative alla presenza dei rappresentanti del Consiglio alle sedute nel corso dell'ultima Presidenza del Consiglio (Il Presidente ne prende nota).

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto.

L'ora delle interrogazioni riservata al Consiglio è chiusa.

(La seduta, sospesa alle 19.05, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Joan COLOM i NAVAL

Vicepresidente

26.   Composizione della commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima

La Conferenza dei presidenti ha redatto la lista di membri che compongono la commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima (vedere allegato 2).

Termine per la presentazione di emendamenti: giovedì alle 10.00.

Votazione: la votazione avrà luogo giovedì (vedi punto 5 del PV del 20.11.2003).

27.   Richiesta di consultazione del Comitato economico e sociale

Il Presidente annuncia di aver ricevuto una lettera della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport chiedendo, conformemente all'articolo 52 del regolamento del Parlamento, la consultazione del Comitato economico e sociale su «La dimensione sociale della cultura».

Tale richiesta di consultazione sarà posta in votazione domani alle 12.00 (vedi punto 6 del PV del 20.11.2003).

28.   Attrezzature militari (discussione)

Seconda relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Difesa europea — Questioni industriali e di mercato — Verso una politica comunitaria in materia di attrezzature militari [COM(2003) 113 — 2003/2096(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Luís Queiró (A5-0370/2003)

Luís Queiró illustra la sua relazione.

Interviene António Vitorino (membro della Commissione).

Intervengono Philippe Morillon, a nome del gruppo PPE-DE, Catherine Lalumière, a nome del gruppo PSE, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Georges Berthu, non iscritto, Geoffrey Van Orden, Richard Howitt, Marco Cappato, Stockton, Luís Queiró, sulle affermazioni di Patricia McKenna, e António Vitorino.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 20 del PV del 20.11.2003.

29.   Processo di stabilizzazione e associazione a favore dell'Europa sudorientale (discussione)

Relazione sul processo di stabilizzazione e associazione a favore dell'Europa sudorientale — Seconda relazione annuale [COM(2003) 139 — 2003/2094(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa. Relatore: Joost Lagendijk (A5-0397/2003).

Joost Lagendijk illustra la sua relazione.

Interviene António Vitorino (membro della Commissione).

PRESIDENZA: Catherine LALUMIÈRE

Vicepresidente

Intervengono Myrsini Zorba (relatore per parere della commissione ITRE), Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, Joan Vallvé, a nome del gruppo ELDR, Pedro Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, Christos Zacharakis, Ioannis Souladakis e Richard Howitt.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 21 del PV del 20.11.2003.

30.   Sostegno alla Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo e all'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) [COM(2003) 389 — C5-0325/2003 — 2003/0143(CNS)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Johannes (Hannes) Swoboda (A5-0390/2003).

Interviene António Vitorino (membro della Commissione).

Johannes (Hannes) Swoboda illustra la sua relazione.

Interviene Ursula Stenzel, a nome del gruppo PPE-DE.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10 del PV del 20.11.2003.

31.   SIS II (Sistema d'informazione Schengen II) (discussione)

Relazione contenente una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [2003/2180(INI)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni. Relatore: Carlos Coelho (A5-0398/2003).

Carlos Coelho illustra la sua relazione.

Interviene António Vitorino (membro della Commissione).

Intervengono Giacomo Santini, a nome del gruppo PPE-DE, Sérgio Sousa Pinto, a nome del gruppo PSE, Ole Krarup, a nome del gruppo GUE/NGL, Marco Cappato, non iscritto, Chantal Cauquil, Ilka Schröder e António Vitorino.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7 del PV del 20.11.2003.

32.   Vertice UE/Canada (Ottawa, 17 dicembre 2003) (dichiarazione seguita da discussione)

Dichiarazione della Commissione: Vertice UE/Canada (Ottawa, 17 dicembre 2003).

António Vitorino (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Jürgen Schröder, a nome del gruppo PPE-DE, David W. Martin, a nome del gruppo PSE, e Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR.

La discussione è chiusa.

33.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 337.907/OJJE).

34.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.30.

Julian Priestley

Segretario generale

Alejo Vidal-Quadras Roca

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cauquil, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Corrie, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flemming, Flesch, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Linkohr, Lisi, Lombardo, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Pannella, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Osservatori

Bagó Zoltán, Balsai István, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Beneš Miroslav, Beňová Monika, Bonnici Josef, Christodoulidis Doros, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Ciemniak Grażyna, Cilevičs Boriss, Cybulski Zygmunt, Demetriou Panayiotis, Didžiokas Gintaras, Fazakas Szabolcs, Filipek Krzysztof, Frendo Michael, Gałażewski Andrzej, Gawłowski Andrzej, Giertych Maciej, Grabowska Genowefa, Gruber Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia, Grzyb Andrzej, Gyürk András, Heriban Jozef, Holáň Vilém, Jaskiernia Jerzy, Kāposts Andis, Kelemen András, Kiršteins Aleksandrs, Klich Bogdan, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Wacław, Kolář Robert, Konečná Kateřina, Kósa Kovács Magda, Kowalska Bronisława, Kozlík Sergej, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Landsbergis Vytautas, Lepper Andrzej, Libicki Marcin, Lisak Janusz, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Macierewicz Antoni, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Manninger Jenő, Maštálka Jiří, Matsakis Marios, Mavrou Eleni, Őry Csaba, Palečková Alena, Pasternak Agnieszka, Pęczak Andrzej, Pieniāżek Jerzy, Pīks Rihards, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Protasiewicz Jacek, Pusz Sylwia, Rutkowski Krzysztof, Ševc Jozef, Siekierski Czesław, Surján László, Szczygło Aleksander, Szent-Iványi István, Tabajdi Csaba, Tomaka Jan, Tomczak Witold, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vastagh Pál, Vella George, Vėsaitė Birutė, Widuch Marek, Wikiński Marek, Wiśniowska Genowefa, Wittbrodt Edmund, Wojciechowski Janusz, Záborská Anna, Żenkiewicz Marian, Žiak Rudolf.


ALLEGATO I

CT4

Comisión Temporal sobre el Refuerzo de la Seguridad Marítima

Midlertidigt Udvalg om ØgetSikkerhed til Søs

Nichtständiger Ausschuss für die Verbesserung der Sicherheit auf See

Προσωρινή επιτροπή για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα

Temporary committee on improving safety at sea

Commission temporaire sur le renforcement de la sécurité maritime

Commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima

Tijdelijke commissie voor de verbetering van de veiligheid op zee

Comissão temporária para o aumento da segurança no mar

Meriturvallisuuden parantamista käsittelevä väliaikainen valiokunta

Tillfälligt utskott för ökad sjösäkerhet

(44 membres)

Membres titulaires

PPE-DE

BRADBOURN Philip Charles

CARDOSO Raquel

CHICHESTER Giles Bryan

FOSTER Jacqueline

GARCÍA-ORCOYEN TORMO Cristina

GROSSETÊTE Françoise

HATZIDAKIS Konstantinos

JARZEMBOWSKI Georg

LANGENHAGEN Brigitte

MARTIN Hugues

MUSOTTO Francesco

PÉREZ ÁLVAREZ Manuel

PEX Peter

RIPOLL Y MARTÍNEZ DE BEDOYA Carlos

ROVSING Christian Foldberg

VARELA SUANZES-CARPEGNA Daniel

VATANEN Ari

PSE

FAVA Giovanni Claudio

GILLIG Marie-Hélène

HEDKVIST PETERSEN Ewa

KARLSSON Hans

MASTORAKIS Emmanouil

MIGUÉLEZ RAMOS Rosa

MYLLER Riitta

PIECYK Wilhelm Ernst

POIGNANT Bernard

SAVARY Gilles

SCHEELE Karin

SIMPSON Brian

WIERSMA Jan Marinus

ELDR

MONSONÍS DOMINGO Enrique

STERCKX Dirk

THORS Astrid

VERMEER Herman

GUE/NGL

AINARDI Sylviane H.

BAKOPOULOS Emmanouil

BERGAZ CONESA María Luisa

Verts/ALE

ISLER BÉGUIN Marie Anne

NOGUEIRA ROMÁN Camilo

ORTUONDO LARREA Josu

UEN

ANDREWS Niall

EDD

ESCLOPÉ Alain

NI

GOROSTIAGA ATXALANDABASO Koldo

SOUCHET Dominique F.C.


ALLEGATO II

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Violazione dei diritti della donna

Relazione: SMET (A5-0334/2003)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

2.   Pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ***III

Relazione: LISI (A5-0365/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: progetto comune

 

+

maggioranza semplice

3.   Sicurezza delle navi e degli impianti portuali ***I

Relazione: MIGUÉLEZ RAMOS (A5-0385/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-5

7-14

17-18

20-32

36-39

commissione

 

+

 

art 2

46

PSE

 

+

 

47

PSE

 

+

 

48

PSE

 

+

 

49

PSE

 

+

 

art 3, § 2, comma 1

44 S

ELDR

AN

-

68, 425, 7,

15

commissione

 

+

 

art 3, § 2, comma 2

45

ELDR

AN

-

71, 433, 6

16

commissione

 

+

 

art 3, §§ 3 e 4

50

PSE

 

+

 

51

PSE

 

+

 

art 3, § 5

52

PSE

 

+

 

art 3, dopo il § 6

53

PSE

 

+

 

19

commissione

 

 

art 5, § 1

54

PSE

 

+

 

art 5, § 3

55

PSE

 

+

 

art 7, § 3

56

PSE

 

+

 

art 8, § 1, parte introduttiva

57

PSE

 

+

 

art 8, §§ 2 e 4

58

PSE

 

+

 

59

PSE

 

+

 

60

PSE

 

+

 

art 9, § 2

61

PSE

 

+

 

33

commissione

 

 

art 10, § 2

34

commissione

 

-

 

62

PSE

 

+

 

art 10, § 3

35 S

commissione

 

-

 

63

PSE

 

+

 

art 10, § 6

64

PSE

 

+

 

art 10, § 7

41 S

ELDR

VE

+

300, 216, 2

art 11

65

PSE

 

+

 

42

ELDR

 

R

 

art 12

43

ELDR

 

+

 

art 13

66

PSE

 

+

 

art 14

67

PSE

 

+

 

cons 15

40

ELDR

VE

+

304, 210, 1

6

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

ELDR: emm. 44, 45

Varie

Il gruppo ELDR ha ritirato il proprio em. 42.

4.   Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ***I

Relazione: PAASILINNA (A5-0353/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti di compromesso — Blocco n. 1

54-92

94-121

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — Blocco n. 2

11mod.

12mod.

17-18

24

30-32

commissione

 

+

 

art 5, § 1

126

Verts/ALE + CAPPATO

 

-

 

 

93

commissione

 

+

 

art 25

53

PPE-DE

 

R

 

resto del testo

122

Verts/ALE + CAPPATO

 

-

 

 

123

Verts/ALE + CAPPATO

 

-

 

 

124

Verts/ALE + CAPPATO

 

-

 

 

125

Verts/ALE + CAPPATO

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

La commissione per l'industria ha ritirato gli emendamenti seguenti:

emendamenti da 1 a 10

emendamento 11 [parte concernente l'articolo — 1, paragrafi 2 e 3]

emendamento 12 [parte concernente l'articolo 1, paragrafi 1 e 2]

emendamenti da 13 a 16

emendamenti da 19 a 23

emendamenti da 25 a 29

emendamenti da 33 a 52

Essa ha presentato una serie di emendamenti di compromesso (emendamenti da 54 a 121 incluso)

Varie

Il gruppo PPE-DE ha ritirato il suo emendamento 53 (l'emendamento 121 è stato pertanto posto in votazione all'interno del blocco n. 1)

5.   Sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi ***I

Relazione: KARLSSON (A5-0297/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: risoluzione legislativa

VE

+

367, 151, 6

6.   Screening dei tumori *

Relazione: MUSSA (A5-0381/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1

4-5

7-14

16-32

commissione

 

+

 

allegato

33

commissione

VE

+

514, 0,4

34

PPE-DE

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

528, 0, 6

Gli emendamenti 2, 3, 6 e 15 non concernono tutte le versioni linguistiche e pertanto non sono stati posti in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento).

Richieste di votazione per appello nominale

UEN: votazione finale

7.   Identificazione e registrazione di ovini e caprini *

Relazione: ADAM (A5-0386/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-11

13-37

39-40

commissione

 

+

 

allegato, sezione C

41

PPE-DE

 

+

 

38

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

516, 6, 9

L'emendamento 12 non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

8.   Approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi *

Relazione: KARLSSON (A5-0293/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

9.   Spedizioni di rifiuti ***I

Relazione: BLOKLAND (A5-0391/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

2-4

7-8

12

15

19

22

24

28-31

33

35

38

40

42

47-48

50-52

54-59

61-65

68

71-75

77

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

1

commissione

vd

+

 

5

commissione

vd

+

 

6

commissione

vd

+

 

9

commissione

VE

+

255,170,4

10

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

11

commissione

vd

+

 

13

commissione

vd

+

 

14

commissione

vd

+

 

17

commissione

vd

+

 

18

commissione

vd

+

 

32

commissione

vd

+

 

34

commissione

vd

+

 

37

commissione

vd

+

 

39

commissione

VE

+

267,208,10

41

commissione

vd

+

 

44

commissione

vd

+

 

45

commissione

vd

+

 

49

commissione

vd

+

 

53

commissione

vd

+

 

66

commissione

vd

+

 

69

commissione

vd

+

 

70

commissione

vd

+

 

76

commissione

vd

+

 

operazioni intermedie di recupero o smaltimento

21

26

27

85/riv. S + 91/riv. S

commissione

commissione

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

vd

vd

vd

+

+

+

+

 

art 1, dopo il § 6

112

Verts + BLOKLAND

 

+

 

art 2, punto 15

92/riv.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

 

+

 

art 2, punto 17

113

Verts/ALE

 

+

 

 

93

PPE-DE

 

 

art 3, § 1

79

PSE

 

+

 

 

16

commissione

 

 

art 3, § 4

94

PPE-DE

 

-

 

art 3, § 5

114

Verts/ALE

AN

-

92, 424, 10

 

20

commissione

 

+

 

art 4, § 4

95

PPE-DE

VE

-

239, 276, 7

art 4, § 5

84/riv.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

VE

+

276, 232, 4

art 5, punto 1

126

EDD

 

+

 

23

commissione

 

 

art 5, punto 5

96

PPE-DE

VE

+

281, 239, 6

art 5, dopo il § 5

122

EDD

 

+

 

 

25

commissione

 

 

art 7, § 2

97

PPE-DE

 

+

 

art 10, § 1

98

PPE-DE

 

-

 

art 10, § 4 e fino a dopo il § 5

86/riv.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

VE

+

279, 242, 3

87/riv.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

 

+

 

88/riv.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

 

+

 

art 12, § 1, prima della lettera a)

115

Verts + BLOKLAND

AN

+

309,212,10

art 12, § 1, dopo la lettera d) (rifiuti domestici)

80

PSE

 

+

 

36

commissione

 

 

art 13, § 1, prima della lettera a)

116

Verts + BLOKLAND

AN

+

308, 205, 11

117

Verts + BLOKLAND

AN

+

273,238,12

art 13, § 1, dopo la lettera d) (rifiuti domestici)

81

PSE

 

+

 

43

commissione

 

 

art 13, § 1, dopo la lettera d) (valore calorifico)

120

Verts/ALE

 

-

 

124

EDD + Verts/ALE

VE

-

227, 286, 5

art 13, § 1, dopo la lettera d) (recupero)

90/riv.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

 

-

 

118

Verts/ALE

 

-

 

123

EDD

vs

 

 

1

-

 

2

 

art 13, § 1, dopo la lettera d) (prodotto finale)

89/riv.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

 

-

 

art 13, § 1, lettera e)

119

Verts/ALE

 

-

 

82

PSE

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

46

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

art 14, dopo il § 7

99

PPE-DE

 

+

 

dopo l'art 14

125

EDD

VE

-

237, 273, 11

60

commissione

VE

+

280,232,2

art 17, § 1, lettera c)

100

PPE-DE

 

+

 

art 19, § 2

105

PPE-DE

 

+

 

art 28

101

PPE-DE

 

+

 

art 30

102

PPE-DE

 

-

 

art 45, dopo il § 3

121

Verts + BLOKLAND

AN

+

295, 213, 25

art 61

103

PPE-DE

 

+

 

art 62

104S

PPE-DE

 

-

 

67

commissione

 

+

 

allegato 3

78 =

106 =

PSE

PPE-DE

 

+

 

cons 1

83/riv.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

AN

+

286, 236, 17

dopo il cons 8

107

Verts + BLOKLAND

 

+

 

108

Verts + BLOKLAND

 

+

 

110

Verts + BLOKLAND

 

+

 

cons 9

109

Verts + BLOKLAND

 

+

 

dopo il cons 32

111

Verts + BLOKLAND

 

+

 

votazione: proposta modificata

VE

+

301, 207, 14

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 10

prima parte: insieme del testo tranne le cifre (articoli) «21, 30, 33»

seconda parte: tali cifre

Verts/ALE

em. 82

prima parte: la soppressione dei termini «economiche e/o»

seconda parte: tale soppressione

em. 46

prima parte: la soppressione dei termini «economiche e/o»

seconda parte: tale soppressione

EDD, Verts/ALE

em. 123

prima parte: fino a «dei rifiuti in questione»

seconda parte: resto

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: emm. 114, 115, 116, 117, 121, 83

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm. 1, 6, 13, 14, 17, 18, 32, 34, 37, 39, 41, 44, 45, 49, 53, 66, 69, 70

PSE: emm. 9, 11, 13, 14, 21, 26, 27, 34, 41

ELDR: em. 9

Verts/ALE emm. 5, 76

EDD: em. 5

10.   Integrare e rafforzare lo spazio europeo della ricerca (2002-2006) *

Relazione: LIESE (A5-0369/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di reiezione

35 =

53 =

UEN

EDD

AN

-

90, 444, 6

allegato I, punto 1.1, §§ da 18 a 22

34 =

52 =

UEN

EDD

AN

-

196, 321, 20

26/riv =

44 =

PPE-DE

GARGANI ea

AN

-

187, 334, 16

55

EDD

AN

-

194, 332, 15

allegato I, punto 1.1, § 18, parte introduttiva

24

PPE-DE

vs/AN

 

 

1

-

237, 295, 8

2

-

196, 338, 7

allegato, punto 1.1, § 18, lettera b)

64

EDD ea

AN

-

206, 316, 14

25

PPE-DE

AN

-

231, 296, 11

10

commissione

AN

+

291, 235, 12

68

BOWE ea

 

 

allegato I, punto 1.1, § 18, lettera d)

11 S

commissione

VE

-

251, 276, 3

65

EDD ea

AN

-

241, 295, 6

allegato I, punto 1.1, § 18, lettera e)

56

Verts/ALE

 

-

 

12

commissione

vs

 

 

1

+

 

2 / VE

-

254,256,5

allegato I, punto 1.1, § 18, lettera f)

13

commissione

 

+

 

66

EDD ea

 

-

 

allegato I, punto 1.1, § 18, lettera g)

14

commissione

 

+

 

57

Verts/ALE

 

-

 

allegato I, punto 1.1, resto del § 18 e fino a dopo il § 20

15

commissione

vd

+

 

16

commissione

VE

+

412, 116, 2

17

commissione

vd

+

 

18

commissione

vs/AN

 

 

1

+

488, 11, 38

2

+

314, 211, 11

3

+

486, 39, 4

4

+

281, 248, 3

allegato I, punto 1.1, § 21

58

Verts/ALE

 

-

 

allegato I, punto 1.1, § 22

67

EDD ea

 

-

 

19

commissione

 

+

 

cons 4

1

commissione

vs

 

 

1

+

 

2 / VE

+

299, 205, 6

27 =

37 =

45 =

UEN

GARGANI ea

EDD

 

 

cons 5

28 S =

46 S =

60 S =

UEN

EDD

EDD ea

AN

-

112, 419, 11

38

GARGANI ea

 

-

 

2

commissione

VE

+

365, 143, 9

dopo il cons 5

3

commissione

vd

+

 

4

commissione

 

+

 

cons 6

29 =

47 =

UEN

EDD

AN

-

194, 328, 11

39

GARGANI ea

 

-

 

5

commissione

 

+

 

61

EDD ea

 

 

59

BOWE ea

 

 

dopo il cons 6

6

commissione

 

+

 

7

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

cons 7

30 S =

48 S =

UEN

EDD

 

-

 

40

GARGANI ea

 

-

 

62

EDD ea

 

-

 

8

commissione

 

+

 

cons 8

31 S =

49 S =

UEN

EDD

 

-

 

41/riv.

GARGANI ea

 

-

 

cons 9

32 S =

42 S =

50 S =

UEN

GARGANI ea

EDD

 

-

 

cons 10

33 S =

43 S =

51 S =

UEN

GARGANI ea

EDD

 

-

 

63

EDD ea

VE

-

237, 278, 7

dopo il cons 10

9

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

AN

+

298, 214, 21

progetto di risoluzione legislativa

§ 2

36 =

54 =

UEN

EDD

AN

-

92, 425, 10

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

300, 210, 19

Gli emendamenti da 20 a 23 sono stati ritirati.

Elizabeth MONTFORT ha firmato a proprio nome gli emendamenti da 37 a 44, compreso l'em. 41/riv.

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 12

prima parte: fino a «prima del prelievo delle cellule»

seconda parte: resto

em. 18

prima parte:«la ricerca sull'uso ... riprogrammate»

seconda parte:«non vi è ... laboratori scientifici»

terza parte: resto del testo tranne i termini «o terapeutici»

quarta parte: tali termini

em. 1

prima parte: insieme del testo tranne i termini «sugli embrioni umani e»

seconda parte: tali termini

em. 7

prima parte:«la presente decisione ... a scopo terapeutico»

seconda parte:«la ricerca sulle ... staminali adulte»

Verts/ALE

em. 24

prima parte: § 1 («Il Sesto programma ... nuclei di cellule»)

seconda parte: § 2 («Tuttavia, la ricerca ... seguenti criteri:»)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: emm. 34/52, 26riv/44, 55, 24, 64, 25, 10, proposta modificata, votazione finale

ELDR: emm. 10, 18, votazione finale

GUE/NGL: emm. 26/riv, 10, 18

UEN: emm. 24, 25, 28, 29, 34, 35, 44, votazione finale

EDD: emm. 35/53, 34/52, 55, 64, 65, 36/54, proposta modificata

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm. 3, 16

ELDR: em. 16

Verts/ALE: emm. 15, 18, 24

GUE/NGL: emm. 5, 15, 17, 18

UEN: emm. 7, 18

11.   Verso una strategia tematica per la protezione del suolo

Relazione: GUTIÉRREZ-CORTINES (A5-0354/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il § 2

1

PSE

 

+

 

§ 16

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2 / VE

-

185,212,14

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

§ 16

prima parte: insieme del testo tranne il termine «nuovi»

seconda parte: tale termine

12.   Direttiva quadro sui rifiuti

Relazione: BLOKLAND (A5-0394/2003)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 13

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 14

2

Verts/ALE

 

-

 

dopo il § 17

1/riv.

EDD + Verts + GUE + PSE

AN

-

212, 215, 9

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 13

prima parte:«ritiene che ... rifiuti domestici»

seconda parte:«e che i rifiuti ... paesi terzi»

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: em. 1/riv.


ALLEGATO III

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione Miguélez Ramos A5-0385/2003

Emendamento 44

Favorevoli: 68

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Watson

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, de La Perriere, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Bébéar, Sacrédeus, Wijkman

UEN: Berlato, Camre, Marchiani, Pasqua, Ribeiro e Castro

Contrari: 425

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Descamps, Deva, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 7

ELDR: Boogerd-Quaak

NI: Della Vedova, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois

PPE-DE: Kauppi

2.   Relazione Miguélez Ramos A5-0385/2003

Emendamento 45

Favorevoli: 71

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, de La Perriere, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Langenhagen, Sacrédeus

PSE: Ford, Hoff

UEN: Marchiani, Pasqua, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Breyer, Nogueira Román

Contrari: 433

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 6

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois

3.   Relazione Mussa A5-0381/2003

Risoluzione

Favorevoli: 528

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Pannella, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 6

EDD: Booth, Coûteaux, Titford

GUE/NGL: Sjöstedt

NI: Cappato, Della Vedova

4.   Relazione Adam A5-0386/2003

Risoluzione

Favorevoli: 516

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 6

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Sandbæk, Titford

PPE-DE: Sacrédeus

Astensioni: 9

EDD: Coûteaux

GUE/NGL: Eriksson, Frahm

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

5.   Relazione Blokland A5-0391/2003

Emendamento 114

Favorevoli: 92

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Flemming, Karas, Oomen-Ruijten, Schierhuber, Stauner, Stenzel, Wijkman

PSE: Lund

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 424

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Jonckheer, Lagendijk, Turmes

Astensioni: 10

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: McMillan-Scott

PSE: Dehousse

6.   Relazione Blokland A5-0391/2003

Emendamento 115

Favorevoli: 309

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Flemming, Karas, Maat, Oomen-Ruijten, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Stenzel

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 212

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: André-Léonard, Dybkjær, Nordmann, Ries, Riis-Jørgensen, Sterckx, Van Hecke, Wallis, Watson

NI: Beysen

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Astensioni: 10

ELDR: Manders

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PSE: Dehousse, Evans Robert J.E., Honeyball

7.   Relazione Blokland A5-0391/2003

Emendamento 116

Favorevoli: 308

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Flemming, Karas, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Stenzel, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 205

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: André-Léonard, Nordmann

NI: Beysen

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Astensioni: 11

EDD: Mathieu, Raymond

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PSE: Evans Robert J.E., Honeyball, Moraes

8.   Relazione Blokland A5-0391/2003

Emendamento 117

Favorevoli: 273

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, De Clercq, Pesälä, Pohjamo

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Flemming, Karas, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Stenzel, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 238

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Astensioni: 12

EDD: Mathieu, Raymond

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PSE: Evans Robert J.E., Honeyball, Moraes, Rodríguez Ramos

9.   Relazione Blokland A5-0391/2003

Emendamento 121

Favorevoli: 295

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Ferri, Flemming, Podestà, Sacrédeus, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Crowley, Hyland, Mussa, Ó Neachtain, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 213

EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

ELDR: André-Léonard, Flesch, Nordmann, Ries, Sterckx

NI: Beysen

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Whitehead

UEN: Nobilia, Queiró

Astensioni: 25

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

NI: Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Pannella, Stirbois, Turco

PSE: Evans Robert J.E., Honeyball, Moraes

UEN: Camre, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

10.   Relazione Blokland A5-0391/2003

Emendamento 83/riv.

Favorevoli: 286

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Ferri, Flemming, Liese, Oomen-Ruijten, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Stenzel, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 236

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Nordmann, Ries, Sterckx

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Mennea, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 17

EDD: Booth, Farage, Titford

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Pannella, Souchet, Speroni, Turco

PSE: Evans Robert J.E., Honeyball, Moraes

11.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamenti 35 + 53

Favorevoli: 90

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

GUE/NGL: Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Markov, Modrow, Morgantini

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Beazley, Deva, Dover, Evans Jonathan, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Heaton-Harris, Mauro, Mennitti, Montfort, Sacrédeus, Santini, Scallon, Vatanen

PSE: Hume, Poos

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Dhaene, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber

Contrari: 444

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Mussa

Verts/ALE: Buitenweg, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, de Roo, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn

Astensioni: 6

ELDR: Boogerd-Quaak

GUE/NGL: Vachetta

PPE-DE: Mombaur

PSE: Rothley

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni

12.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamenti 34 + 52

Favorevoli: 196

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Dybkjær, Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Dary, Fiebiger, Kaufmann, Manisco, Markov, Modrow, Puerta, Scarbonchi

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Costa Raffaele, De Mita, Deva, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Niebler, Oostlander, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Hume

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 321

EDD: Andersen, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Elles, Folias, Foster, Fourtou, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Kauppi, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Pomés Ruiz, Provan, Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wijkman, Zabell, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Mussa

Verts/ALE: Buitenweg, Dhaene, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, de Roo, Sörensen, Staes

Astensioni: 20

PPE-DE: Andria, Bradbourn, Cocilovo, Fernández Martín, Hannan, Jean-Pierre, Naranjo Escobar, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pastorelli, Schmitt, Sumberg, Tannock, Twinn

PSE: Rothley

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni

13.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamenti 26/riv. + 44

Favorevoli: 187

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Costa Raffaele, De Mita, Deva, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Hume

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 334

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Elles, Folias, Foster, Fourtou, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Jean-Pierre, Karas, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Perry, Pomés Ruiz, Provan, Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wijkman, Zabell, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Mussa

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Frassoni, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, de Roo, Sörensen, Staes, Wyn

Astensioni: 16

PPE-DE: Andria, Bradbourn, Cocilovo, Fernández Martín, Hannan, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pastorelli, Pex, Stenzel, Tannock, Twinn

PSE: Rothley

Verts/ALE: Cohn-Bendit

14.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamento 55

Favorevoli: 194

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Cardoso, Coelho, Costa Raffaele, De Mita, Deva, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Tajani, Theato, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Hume

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 332

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Elles, Folias, Foster, Fourtou, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Provan, Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wijkman, Zabell, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Mussa

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, de Roo, Sörensen, Staes, Wyn

Astensioni: 15

ELDR: Gasòliba i Böhm

PPE-DE: Andria, Bradbourn, Cocilovo, Fernández Martín, Lombardo, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Schmitt, Tannock, Twinn

PSE: Rothley

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni

15.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamento 24, prima parte

Favorevoli: 237

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Calò, Gasòliba i Böhm, Procacci

GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, De Mita, Deva, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Ceyhun, Désir, Gebhardt, Gröner, Hänsch, Haug, Hume, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Martínez Martínez, Müller, Piecyk, Rothe, Schmid Gerhard, Stockmann, Walter, Weiler

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 295

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Bébéar, Bourlanges, Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Elles, Folias, Foster, Fourtou, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Pacheco Pereira, Perry, Provan, Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, Onesta, de Roo, Sörensen, Staes

Astensioni: 8

PPE-DE: Bradbourn, Nicholson

PSE: Roth-Behrendt, Rothley

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Mayol i Raynal, Turmes

16.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamento 24, seconda parte

Favorevoli: 196

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Calò, Di Pietro, Gasòliba i Böhm, Lynne, Procacci

NI: Borghezio, Gobbo, Mennea, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Descamps, Deva, Doyle, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Ceyhun, Désir, Gebhardt, Gröner, Hänsch, Haug, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Müller, Piecyk, Pittella, Rothe, Schmid Gerhard, Stockmann, Walter, Weiler

UEN: Mussa

Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, MacCormick, Maes, de Roo, Sörensen, Staes

Contrari: 338

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Coûteaux, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Pannella, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Bourlanges, Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deprez, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Fiori, Folias, Foster, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Matikainen-Kallström, Mauro, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Smet, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 7

PPE-DE: Nicholson

PSE: Roth-Behrendt, Rothley

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Turmes

17.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamento 64

Favorevoli: 206

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

ELDR: Di Pietro, Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Schröder Ilka

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Costa Raffaele, De Mita, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sumberg, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Désir, Gebhardt, Gröner, Hänsch, Hume, Kreissl-Dörfler, Piecyk, Rothe, Schmid Gerhard

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 316

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Elles, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Menrad, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Pronk, Provan, Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Mussa

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, de Roo, Sörensen, Staes, Voggenhuber

Astensioni: 14

EDD: Booth, Farage, Titford

PPE-DE: Bradbourn, Cocilovo, Deva, Heaton-Harris, Nicholson, Nisticò, Schmitt, Tannock, Twinn

PSE: Rothley

Verts/ALE: Cohn-Bendit

18.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamento 25

Favorevoli: 231

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

ELDR: Calò, Gasòliba i Böhm, Procacci

GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Schröder Ilka

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, De Mita, Deva, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Berger, Bösch, Ceyhun, Désir, Ettl, Gebhardt, Glante, Gröner, Hänsch, Haug, Hume, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Leinen, Müller, Piecyk, Prets, Rothe, Scheele, Swoboda, Walter, Weiler

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 296

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Beazley, Bébéar, Bourlanges, Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Elles, Folias, Foster, Fourtou, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Perry, Provan, Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Thyssen, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poos, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Mussa

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, de Roo, Sörensen, Staes, Wyn

Astensioni: 11

EDD: Booth, Farage, Titford

PPE-DE: Bradbourn, Morillon, Nicholson, Pex

PSE: Roth-Behrendt, Rothley

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni

19.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamento 10

Favorevoli: 291

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Elles, Ferri, Folias, Foster, Fourtou, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Musotto, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Pronk, Provan, Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bowe, Carlotti, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Poos, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Mussa

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, de Roo, Sörensen, Staes, Wyn

Contrari: 235

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Calò, Di Pietro, Gasòliba i Böhm, Procacci

GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Naïr, Scarbonchi, Schröder Ilka

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Costa Raffaele, De Mita, Deva, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Cercas, Ceyhun, Corbett, Désir, Dührkop Dührkop, Ettl, Gebhardt, Glante, Gröner, Hänsch, Haug, Hume, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Leinen, Malliori, Müller, Piecyk, Pittella, Prets, Rothe, Scheele, Stockmann, Swoboda, Walter, Weiler, Zimeray

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 12

PPE-DE: Callanan, Cocilovo, Lombardo, Marques, Nicholson, Nisticò, Tannock, Twinn

PSE: Roth-Behrendt, Rothley

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni

20.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamento 65

Favorevoli: 241

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Calò, Di Pietro, Gasòliba i Böhm, Procacci

GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Schröder Ilka

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: van den Burg, Ceyhun, Désir, Gebhardt, Gröner, Hänsch, Haug, Hume, Kreissl-Dörfler, Lange, Müller, Piecyk, Rothe, Stockmann, Weiler

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Wuori

Contrari: 295

EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bourlanges, Bowis, Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Deprez, Dover, Doyle, Elles, Fiori, Folias, Foster, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Kauppi, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Matikainen-Kallström, Pacheco Pereira, Perry, Pomés Ruiz, Provan, Purvis, Scallon, Smet, Stenmarck, Sturdy, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Mussa

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Frassoni, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, de Roo, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 6

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

PSE: Rothley

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Mayol i Raynal

21.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamento 18, prima parte

Favorevoli: 488

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Caudron, Dary, Korakas, Meijer, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Sylla

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 11

EDD: Booth, Farage, Titford

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

UEN: Ribeiro e Castro

Astensioni: 38

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois

UEN: Camre

22.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamento 18, seconda parte

Favorevoli: 314

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Mennea, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Deprez, Doorn, Doyle, Elles, Ferrer, Folias, Foster, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Provan, Purvis, Smet, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Suominen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Muscardini, Mussa, Nobilia, Turchi

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Hudghton, Jonckheer, MacCormick, Maes, de Roo, Sörensen, Staes, Wyn

Contrari: 211

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Calò, Di Pietro

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Daul, De Mita, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Hume, Schmid Gerhard, Stockmann

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 11

GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow

NI: Borghezio

PPE-DE: Cocilovo, Nicholson

PSE: Rothley

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Mayol i Raynal

23.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamento 18, terza parte

Favorevoli: 486

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 39

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Schröder Ilka

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Mennea, Stirbois

PPE-DE: Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Deva, Dover, Doyle, Flemming, García-Orcoyen Tormo, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Heaton-Harris, Karas, Mauro, Nicholson, Pomés Ruiz, Provan, Rübig, Scallon, Schierhuber, Stenzel

PSE: Schmid Gerhard

UEN: Ribeiro e Castro

Astensioni: 4

NI: Borghezio

PPE-DE: Oomen-Ruijten

PSE: Rothley

Verts/ALE: Mayol i Raynal

24.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamento 18, quarta parte

Favorevoli: 281

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Averoff, Cocilovo, Fernández Martín, Folias, Foster, Glase, Goodwill, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Helmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lulling, Marinos, Matikainen-Kallström, Pacheco Pereira, Smet, Stevenson, Trakatellis, Vidal-Quadras Roca, Wijkman, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Mussa

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Frassoni, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, de Roo, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 248

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Schröder Ilka

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Hume, Schmid Gerhard

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Turmes, Wuori

Astensioni: 3

PPE-DE: Bradbourn

PSE: Rothley

Verts/ALE: Cohn-Bendit

25.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamenti 28 + 46 + 60

Favorevoli: 112

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Calò

GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Descamps, Dover, Ferber, Fiori, Gawronski, Gouveia, Graça Moura, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Kauppi, Lisi, Montfort, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Sacrédeus, Scallon, Vlasto

PSE: Bösch, Désir, Ford, Gebhardt, Gröner, Hume, Kreissl-Dörfler, Marinho, Müller, Piecyk, Pittella, Rothe, Scheele, Schmid Gerhard

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 409

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bébéar, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Mussa

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, Onesta, de Roo, Sörensen, Staes, Wyn

Astensioni: 11

PPE-DE: Bradbourn, Hannan, Kastler, Mombaur, Nisticò, Tannock

PSE: Rothley

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Jonckheer, Mayol i Raynal

26.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamenti 29 + 47

Favorevoli: 194

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Di Pietro, Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Deva, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Fiori, Flemming, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Tajani, Tannock, Theato, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Hume

UEN: Andrews, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 328

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Elles, Fernández Martín, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi, Klaß, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Pronk, Provan, Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Mussa

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Lagendijk, MacCormick, Maes, Onesta, de Roo, Sörensen, Staes, Wyn

Astensioni: 11

PPE-DE: Bodrato, Bradbourn, Cocilovo, Mombaur, Nicholson

PSE: Rothley, Schmid Gerhard

UEN: Marchiani

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Mayol i Raynal

27.   Relazione Liese A5-0369/2003

Proposta Commissione

Favorevoli: 298

EDD: Andersen, Bonde, Butel, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Brunetta, Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Elles, Folias, Foster, Fourtou, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Provan, Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Mussa

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Lagendijk, MacCormick, Maes, de Roo, Sörensen, Wyn

Contrari: 214

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Calò, Di Pietro, Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Schröder Ilka

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, De Mita, Deva, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Tajani, Theato, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Ceyhun, Désir, Gebhardt, Gröner, Hänsch, Haug, Hume, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Müller, Piecyk, Rothe, Sakellariou, Schmid Gerhard, Stockmann, Walter, Weiler

UEN: Andrews, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 21

EDD: Bernié, Esclopé

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

PPE-DE: Andria, Bradbourn, Callanan, Cocilovo, Fernández Martín, Hermange, Nicholson, Rübig, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Jonckheer, Mayol i Raynal, Staes

28.   Relazione Liese A5-0369/2003

Emendamenti 36 + 54

Favorevoli: 92

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

ELDR: Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Schröder Ilka

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Bastos, Beazley, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Dover, Evans Jonathan, Ferrer, Garriga Polledo, Gouveia, Graça Moura, Heaton-Harris, Karas, Kauppi, Mombaur, Sacrédeus, Scallon

PSE: Dehousse

UEN: Andrews, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 425

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Maes

Astensioni: 10

EDD: Mathieu

PPE-DE: Andria, Fernández Martín, Gawronski, Nicholson, Sumberg

PSE: Schmid Gerhard

Verts/ALE: Cohn-Bendit, MacCormick, Mayol i Raynal

29.   Relazione Liese A5-0369/2003

Risoluzione

Favorevoli: 300

EDD: Andersen, Bonde, Butel, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Brunetta, Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Elles, Folias, Foster, Fourtou, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Provan, Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Mussa

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, de Roo, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 210

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Calò, Di Pietro, Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Schröder Ilka

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, De Mita, Deva, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Ceyhun, De Rossa, Gebhardt, Gröner, Hänsch, Haug, Hume, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Müller, Piecyk, Rothe, Sakellariou, Schmid Gerhard, Stockmann, Walter, Weiler

UEN: Andrews, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Wuori

Astensioni: 19

EDD: Bernié, Esclopé

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

PPE-DE: Andria, Bradbourn, Callanan, Cocilovo, Corrie, Hermange, Nicholson, Vlasto, Wijkman

PSE: Hoff

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Jonckheer, Onesta

30.   Relazione Blokland A5-0394/2003

Emendamento 1/riv.

Favorevoli: 212

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Langenhagen

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 215

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Ilgenfritz, Lang, Mennea, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Inglewood, Jean-Pierre, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 9

EDD: Mathieu

NI: Berthu, Hager, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Oomen-Ruijten


TESTI APPROVATI

 

P5_TA(2003)0497

Diritti della donna

Risoluzione del Parlamento europeo sulla violazione dei diritti delle donne e le relazioni internazionali dell'Unione europea (2002/2286(INI))

Il Parlamento europeo,

viste le relazioni esterne dell'Unione europea, come definite segnatamente agli articoli 11, 177, 178 e 181 del trattato CE,

viste le clausole relative ai diritti umani contenute negli accordi d'associazione, e visto in particolare l'articolo 25 dell'accordo di Cotonou,

visti gli articoli 4, 5, 6, 20 e 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti dell'uomo nel 2001 e la sua risoluzione del 25 aprile 2002 su tale argomento (1),

vista la raccomandazione (2002)5 della commissione ministeriale del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne contro la violenza, adottata il 30 aprile 2002,

viste la risoluzione 2003/44 sull'integrazione dei diritti delle donne nel sistema ONU e la risoluzione 2003/45 sulla violenza contro le donne della Commissione ONU per i diritti umani (2),

vista la Convenzione ONU del 1979 per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e le raccomandazioni generali nn. 12, 14 e 19 della commissione CEDAW (3),

visti la dichiarazione di Vienna e il programma d'azione adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo il 25 giugno 1993 (4),

visto il documento conclusivo sulla revisione «Pechino + 5» del seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino (130 bis) (5),

viste le dichiarazioni della Presidenza greca, secondo le quali viene intrapreso uno sforzo costante per fare degli aspetti collegati al genere parte integrante dei lavori del Consiglio «Affari generali»,

vista la sua risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili (6),

vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2002 sulla politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi mediterranei partner per quanto riguarda la promozione dei diritti della donna e delle pari opportunità in tali paesi (7),

visto l'articolo 163 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0334/2003),

A.

consapevole che, come affermato dalla commissione CEDAW nella Raccomandazione generale n. 19 la violenza nei confronti delle donne (8) costituisce una forma di discriminazione poiché, pregiudicando l'integrità fisica e psicologica delle donne, compromette le loro possibilità di godere pienamente dei loro diritti umani fondamentali e universali, come il diritto alla vita, alla sicurezza e all'integrità della persona, come definiti negli strumenti europei e universali in materia di diritti umani,

B.

ricordando che, come affermato nella Dichiarazione della Conferenza mondiale di Vienna del 1993 sui diritti dell'uomo, i diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali e che, come affermato nella dichiarazione e nella piattaforma d'azione di Pechino del 1995, devono essere adottate misure volte ad eliminare la violenza contro le donne nella vita pubblica e privata,

C.

consapevole che sia le donne che gli uomini sono vittime della violenza ma che, tuttavia, l'applicazione internazionale dei diritti umani tende, nella pratica, a tenere meno conto delle violenze esercitate contro le donne, che trovano origine nel modello di relazioni ineguali tra uomini e donne prevalente nella maggior parte delle società, e dei richiami inammissibili alla cultura e alla tradizione,

D.

considerando che, in base al suo mandato di rispettare e proteggere i diritti umani nella politica internazionale, l'Unione europea dovrebbe contribuire in modo positivo ed adottare misure volte all'eliminazione della violenza in tutte le sue forme, ma che, in attesa del raggiungimento di questo obiettivo ultimo, l'eliminazione delle forme più gravi, più degradanti e/o più pericolose di violenza contro le donne dovrebbe costituire il primo passo essenziale,

E.

considerando che pratiche quali la mutilazione genitale, la lapidazione, le punizioni corporali inflitte pubblicamente, l'immolazione, lo stupro , la mutilazione mediante acido, i delitti d'onore, i matrimoni forzati, la schiavitù e lo sfruttamento sessuale costituiscono forme particolarmente orribili ed inaccettabili di violenza imposta alle donne e alle ragazze,

F.

ricordando che la legislazione internazionale sancisce sul piano formale i diritti personali e collettivi delle donne, ma che molti paesi partner dell'Unione europea hanno espresso numerose riserve a proposito di tale legislazione, al punto che è legalmente impossibile applicarne vaste parti; che, d'altro canto, quando vengono firmate e ratificate senza riserve grandi Convenzioni internazionali, la loro applicazione è difficile a causa dell'insufficienza di meccanismi e dell'esistenza di stereotipi tradizionali o religiosi, mentre è raro che siano adottate decisioni positive per tutelare i diritti della donna e integrare queste ultime nella vita sociale ed economica,

G.

ritenendo fermamente che tali pratiche non sono né tollerabili né giustificabili sulla base della loro appartenenza alla tradizione e che non si può invocare o accettare alcun relativismo culturale quando si tratta di evidenti violazioni dei diritti umani,

H.

deplorando il fatto che le donne siano costantemente oggetto di varie forme di violenza in numerosi paesi che sono partner dell'Unione sulla base di accordi commerciali e di sviluppo e ritenendo che, di conseguenza, dovrebbe esistere un approccio integrato rispetto ai fattori sociali, culturali, economici e giuridici che tengono lontane le donne dai centri del potere e le relegano ad una posizione sociale ed economica inferiore,

I.

considerando che il Consiglio ha già definito, in accordi di sviluppo e di commercio, una serie di strumenti giuridici e politici volti a garantire il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (9) nei paesi partner,

J.

considerando che le donne, in particolar modo vittime della povertà e della violenza, sono anche protagoniste insostituibili dello sviluppo e della coesione sociale del loro paese e che occorre tener conto di queste due realtà nell'ambito della politica di cooperazione e di sviluppo dell'Unione europea,

1.

plaude alla comunicazione della Commissione sul programma d'azione per l'integrazione della parità tra i generi nella cooperazione allo sviluppo della Comunità (COM(2001) 295), pur sottolineando la necessità di un'azione più radicale e pressante per lottare contro la violenza nei confronti delle donne;

2.

accoglie favorevolmente l'inclusione, nell'accordo di Cotonou, di disposizioni relative alle questioni di genere come elemento del dialogo politico (articolo 8), della parità tra uomini e donne e dell'integrazione della dimensione di genere (articolo 31) nonché della mutilazione genitale (articolo 25) (10);

3.

ricorda la sua iniziativa intesa a includere, nelle pertinenti linee del bilancio 2003, una clausola secondo la quale la mancanza di azioni volte ad impedire gravi violenze contro le donne (lapidazione, punizioni corporali inflitte pubblicamente, mutilazione genitale, immolazione o stupro) o a lottare contro di esse costituirà un motivo per sospendere l'assistenza dell'Unione europea;

4.

plaude all'esecuzione del nuovo programma dell'Unione europea avviato nel gennaio 2003 sulla salute sessuale e riproduttiva delle donne in 22 paesi ACP, e chiede l'ulteriore estensione e rafforzamento di tale programma;

5.

chiede l'incremento della partecipazione delle donne agli organismi internazionali, alle missioni diplomatiche ufficiali e alle iniziative internazionali affinché si tenga conto dell'esperienza, del punto di vista e delle necessità del 50% della popolazione, il che contribuirà alla soluzione dei problemi e permetterà che le decisioni concernenti le donne siano sostenibili a lungo termine, tenuto conto del fatto che le questioni di genere sono una variabile importante, ma trascurata, nella politica estera;

6.

sottolinea la necessità di includere, negli accordi di commercio e di sviluppo, una definizione esaustiva della violenza, sia privata che pubblica, secondo le linee direttrici proposte dalla CEDAW e dal programma d'azione di Pechino, e invita i paesi terzi a sottoscrivere e a introdurre tale strumento nel proprio ordinamento giuridico interno;

7.

invita il Consiglio e la Commissione ad includere nei futuri accordi di commercio e sviluppo, indipendentemente dalla clausola relativa al rispetto dei diritti dell'uomo e in aggiunta ad essa, una clausola specifica che preveda l'applicazione di sanzioni e, in ultima istanza, la sospensione dell'accordo in caso di gravi e ricorrenti violazioni dei diritti delle donne nel senso di episodi diffusi di violenza come la mutilazione genitale, la mutilazione con acido, le punizioni corporali inflitte pubblicamente, l'immolazione, le faide, la lapidazione, lo stupro, la tratta delle donne, i delitti d'onore, i matrimoni forzati e la schiavitù;

8.

ritiene che le sanzioni o la sospensione dell'accordo dovrebbero essere applicati nei casi in cui, nonostante le prove di violenze diffuse e gravi contro le donne, il governo del paese partner si astenga sistematicamente dall'intervenire a livello legislativo, amministrativo e giuridico; sottolinea che, in ogni caso, l'impatto delle sanzioni o della sospensione dell'accordo sulla popolazione, ed in particolare sui bambini e sulle donne, dovrebbe essere attentamente studiato e valutato;

9.

invita la Commissione a coinvolgere nelle sue azioni le organizzazioni locali di donne che, nei paesi partner, sono impegnate nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne;

10.

invita la Commissione a definire clausole commerciali favorevoli o sfavorevoli per i paesi partner secondo il loro livello di lotta contro la violenza nei confronti delle donne, nonché a creare incentivi per i paesi partner in funzione dei risultati conseguiti in materia di democratizzazione e di Stato di diritto;

11.

invita la Commissione e gli Stati membri ad inserire nei loro programmi di aiuto allo sviluppo progetti specificamente dedicati alla lotta contro la violenza ai danni delle donne, nonché alla promozione dell'emancipazione delle stesse; invita del pari la Commissione e gli Stati membri a prevedere una significativa percentuale dei loro progetti di assistenza ad esclusivo favore delle donne, del loro benessere e della loro promozione; sottolinea infine la necessità di coinvolgere attivamente in detti progetti le donne in loco;

12.

invita la Commissione a tener conto dello status e del miglioramento della situazione delle donne in ambito economico, giuridico, sociale e culturale, in particolare del livello di avanzamento della ratifica della CEDAW e del suo protocollo addizionale, e ad avviare un dialogo con i paesi partner su taluni argomenti sensibili quali le disposizioni discriminatorie nel diritto di famiglia e nel diritto penale, la violenza domestica, la discriminazione nell'accesso ai servizi sanitari ed educativi nonché all'aiuto giuridico; sottolinea la necessità di utilizzare in modo adeguato i fondi comunitari esistenti per finanziare azioni positive nei paesi dove gravi squilibri di potere tra i sessi ostacolano l'emancipazione delle donne e la loro partecipazione alla società e all'istruzione, esponendole così in modo particolare al rischio di violenze;

13.

esorta gli Stati membri a riconoscere il diritto di asilo alle donne, alle giovani e alle bambine vittime di persecuzioni fondate sul genere e a tener conto di tali persecuzioni in sede di esame della richiesta di concessione dello status di profugo;

14.

sottolinea la necessità di includere integralmente le questioni relative alla violenza contro le donne e di insistere con il governo dell'Iran sull'importanza della ratifica della CEDAW nel quadro degli attuali negoziati sulla conclusione di un accordo commerciale e di cooperazione;

15.

lancia inoltre un appello ai governi dei paesi partner:

affinché manifestino l'indispensabile volontà politica e accelerino le modifiche legislative, amministrative e di altro tipo onde sancire l'uguaglianza legale tra uomini e donne e integrare la parità dei sessi in tutte le loro politiche, incoraggiando in particolare la partecipazione delle donne al processo decisionale,

affinché applichino strategie di informazione e politiche di lotta alla violenza nei confronti delle donne promuovendo una formazione specifica per i corpi di polizia e la magistratura, incoraggiando le pari opportunità in materia di istruzione (in particolare evitando l'interruzione e l'abbandono degli studi da parte delle ragazze) e rafforzando i programmi in materia di sanità;

16.

suggerisce di stabilire contatti permanenti, attraverso le delegazioni della Commissione, con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali interessate e con le ONG che operano nei paesi partner per raccogliere tutti i dati disponibili ed utili in relazione alle questioni collegate al genere e alla violenza, nonché alla situazione delle donne nei paesi terzi, e per pubblicare una comunicazione annuale sui dati così raccolti, e sulle informazioni generali fornite dai paesi terzi;

17.

chiede che sia garantita la partecipazione delle donne al processo di negoziazione degli accordi con paesi terzi, in modo da integrare sistematicamente la dimensione di genere e di tener conto dell'impatto sulla vita e le condizioni delle donne;

18.

invita la Commissione a formare e ad assumere personale specializzato nel settore delle teorie sul genere e dell'integrazione della dimensione uomo-donna, il che le permetterà di fornire dati ripartiti per genere nei documenti di strategia per paese e per regione, di coordinare l'azione dell'Unione europea per lottare contro la violenza nei confronti delle donne, se necessario, e di valutarne l'impatto;

19.

chiede alla Commissione di sollevare le questioni collegate alla violenza nei confronti delle donne in tutte le sedi, le conferenze e le organizzazioni internazionali rilevanti, come le riunioni del G8 e i negoziati OMC e, di conseguenza, di proporre l'inserimento di misure e clausole antiviolenza negli accordi multilaterali;

20.

esorta gli Stati membri a sostenere pienamente tutte le misure attuali e future dell'Unione europea volte a lottare contro la violenza nei confronti delle donne, nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali, a tutti i livelli della negoziazione così come in sede di attuazione;

21.

esorta gli Stati membri ad adottare norme ad hoc ovvero a vigilare su una più stretta osservanza di quelle vigenti quanto a vietare e punire, in modo specifico, la mutilazione genitale sul proprio territorio, predisponendo nel contempo programmi nazionali di prevenzione finalizzati all'eradicazione totale delle pratiche di mutilazione genitale;

22.

esorta nuovamente gli Stati membri e la Commissione a prendere misure concrete e coordinate contro la tratta delle donne in Europa, in cooperazione con Europol, Interpol e Eurojust, in conformità della sua posizione del 12 giugno 2001 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani (11), nonché a ratificare il nuovo protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta degli esseri umani;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e dei paesi in via di adesione, nonché ai partner commerciali e ai paesi associati dell'Unione europea.


(1)  GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 138.

(2)  http://www.un.org/

(3)  http://www.unifem.org/

(4)  http://www.unhchr.ch/huridoca.nsf/(Symbol/A.CONF.157.23

(5)  http://www.unifem.org/

(6)  GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.

(7)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 337.

(8)  nelle sue varie forme come «sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la privazione della libertà».

(9)  COM(95) 216; regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio; regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio.

(10)  http://www.eurosur.org/wide/EU/Cotonou/newcotnou.htm

(11)  GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 114.

P5_TA(2003)0498

Incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune approvato dal comitato di conciliazione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (PE-CONS 3665/2003 — C5-0435/2003 — 2001/0257(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3665/2003 — C5-0435/2003),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 624) (2),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 540) (3),

vista la sua posizione in seconda lettura (4) sulla posizione comune del Consiglio (5),

visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2003) 460 — C5-0352/2003) (6),

visto l'articolo 251, paragrafo 5 del trattato CE,

visto l'articolo 83 del suo regolamento,

vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0365/2003),

1.

approva il progetto comune;

2.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1 del trattato CE;

3.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 315.

(2)  GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 357.

(3)  GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 255.

(4)  Testi approvati del 19.6.2003, P5_TA(2003)0285.

(5)  GU C 102 E del 29.4.2003, pag. 1.

(6)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0499

Miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (COM(2003) 229 — C5-0218/2003 — 2003/0089(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 229) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0218/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0385/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0089

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 novembre 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le azioni illecite intenzionali e, segnatamente, il terrorismo sono fra le minacce più gravi per gli ideali di democrazia e di libertà ed i valori di pace che rappresentano l'essenza dell'Unione europea.

(2)

È opportuno garantire in permanenza la sicurezza dei trasporti marittimi della Comunità europea, quella dei cittadini che fanno uso di detti trasporti, nonché la sicurezza dell'ambiente dinanzi alla minaccia di azioni illecite intenzionali, come gli atti di terrorismo, gli atti di pirateria o altri atti dello stesso tipo.

(3)

Nel trasporto di merci contenenti sostanze particolarmente pericolose, come le sostanze chimiche e radioattive, i pericoli causati da azioni illecite intenzionali possono avere gravi conseguenze per i cittadini e per l'ambiente dell'Unione.

(4)

La Conferenza diplomatica dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato, il 12 dicembre 2002, alcuni emendamenti alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS), nonché un Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS). Questi strumenti, che sono intesi a migliorare la sicurezza delle navi adibite al commercio internazionale e dei relativi impianti portuali, comprendono disposizioni di natura obbligatoria, di alcune delle quali dovrà essere precisata l'efficacia nella Comunità e disposizioni con valore di raccomandazione, alcune delle quali dovranno essere rese obbligatorie all'interno della Comunità.

(5)

Ferma restando la normativa degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale e delle misure che possono essere adottate sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea, è opportuno che il conseguimento dell'obiettivo di sicurezza di cui al considerando n. 2 avvenga tramite l'adozione di misure idonee nel settore della politica del trasporto marittimo, definendo norme comuni relative all'interpretazione, all'applicazione ed al controllo all'interno della Comunità delle disposizioni adottate dalla Conferenza diplomatica dell'IMO il 12 dicembre 2002. Per l'adozione delle modalità di applicazione dettagliate è opportuno delegare alla Commissione le necessarie competenze di esecuzione.

(6)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(7)

La sicurezza dovrebbe essere rafforzata non solo per le navi adibite al traffico marittimo internazionale e per gli impianti portuali che ad esse forniscono servizi, ma anche per le navi che effettuano servizi di linea in traffico nazionale in seno alla Comunità e per i relativi impianti portuali; in particolare dovrebbe essere rafforzata la sicurezza delle navi passeggeri a motivo dell'elevato numero di vite umane che questo tipo di traffico espone a rischi.

(8)

La parte B del Codice ISPS contiene una serie di raccomandazioni la cui applicazione dovrebbe essere resa obbligatoria all'interno della Comunità per concorrere in modo più omogeneo al conseguimento dell'obbiettivo di sicurezza descritto al considerando n. 2.

(9)

Per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo riconosciuto e necessario di promuovere il traffico marittimo intracomunitario a corto raggio, è opportuno che gli Stati membri vengano invitati a concludere, in relazione alla Regola 11 delle misure speciali per migliorare la sucurezza marittima della Convenzione SOLAS, gli accordi riguardanti le disposizioni in materia di sicurezza per il traffico marittimo intracomunitario di linea su rotte fisse che fanno uso di impianti portuali associati specifici, senza per questo compromettere il livello generale di sicurezza auspicato.

(10)

Per gli impianti portuali situati in porti che solo occasionalmente forniscono servizi al traffico marittimo internazionale potrebbe risultare non proporzionato applicare in via permanente il complesso di regole di sicurezza previste dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero determinare, in base alle valutazioni di sicurezza che effettueranno, i porti interessati e le misure alternative atte a garantire un livello di protezione adeguato.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero sottoporre ad un attento controllo dell'osservanza delle norme di sicurezza le navi di qualunque origine che intendono entrare in un porto della Comunità. Lo Stato membro interessato dovrebbe designare una «autorità competente per la sicurezza marittima» incaricata di coordinare, attuare e controllare l'applicazione delle misure di sicurezza prescritte dal presente regolamento in relazione alle navi ed agli impianti portuali. Tale autorità dovrebbe esigere da ogni nave che chieda di entrare in un porto di fornire anticipatamente le informazioni riguardanti il suo certificato internazionale di sicurezza ed i livelli di sicurezza ai quali sta operando ed ha in precedenza operato, come pure qualunque altra informazione pratica relativa alla sicurezza.

(12)

È opportuno prevedere la possibilità che gli Stati membri concedano deroghe all'obbligo sistematico di fornire le informazioni di cui al considerando n. 11 per i servizi marittimi intracomunitari o nazionali di linea, sempre che tali informazioni possano essere fornite in qualsiasi momento dalle società di navigazione che effettuano tali servizi a richiesta delle autorità competenti degli Stati membri.

(13)

I controlli di sicurezza nel porto possono essere effettuati dalle autorità competenti per la sicurezza marittima degli Stati membri, ma anche, per quanto concerne i certificati internazionali di sicurezza, dagli ispettori che operano ai fini del controllo da parte dello Stato di approdo, quale previsto dalla direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995 relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (3). Occorre quindi prevedere la complementarità delle autorità qui richiamate qualora tali operazioni non vengano compiute dalla stessa autorità.

(14)

Stante l'esistenza di una pluralità di soggetti competenti per l'applicazione delle misure di sicurezza, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'unica autorità competente responsabile del coordinamento e del controllo, a livello nazionale, dell'applicazione delle misure di sicurezza del trasporto marittimo. Gli Stati membri dovrebbero predisporre i mezzi necessari ed elaborare un piano nazionale per l'applicazione del presente regolamento allo scopo di conseguire l'obiettivo di sicurezza descritto al considerando n. 2, in particolare attraverso un calendario di applicazione anticipata di talune misure, secondo le indicazioni della risoluzione 6 adottata il 12 dicembre 2002 dalla Conferenza diplomatica dell'IMO. È necessario che l'efficacia dei controlli sull'applicazione di ciascun sistema nazionale sia oggetto di ispezioni effettuate sotto la supervisione della Commissione.

(15)

L'applicazione effettiva ed uniforme delle misure di tale politica solleva importanti questioni connesse agli aspetti del suo finanziamento. Il finanziamento di talune misure addizionali di sicurezza non deve portare a distorsioni della concorrenza. Al riguardo, la Commissione dovrebbe avviare immediatamente uno studio (dedicato in particolare alla ripartizione del finanziamento tra le autorità pubbliche e gli operatori, fatta salva la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità europea) e sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati e le eventuali proposte, se opportuno.

(16)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. (4) A tal fine, occorre costituire una procedura di adeguamento del presente regolamento, in modo da tener conto dell'evoluzione degli strumenti internazionali e conferire, alla luce dell'esperienza acquisita, carattere cogente ad altre ulteriori disposizioni della parte B del Codice ISPS diverse da quelle che il presente regolamento rende fin d'ora obbligatorie.

(17)

Poiché gli scopi del presente regolamento, ossia l'introduzione e l'applicazione di misure utili nel settore della politica dei trasporti marittimi, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione europea del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1.   Il presente regolamento ha, come obiettivo principale, l'introduzione e l'applicazione delle misure comunitarie finalizzate a migliorare la sicurezza delle navi adibite al commercio internazionale ed al traffico nazionale, nonché dei relativi impianti portuali, contro le minacce di azioni illecite intenzionali.

2.   Il regolamento intende inoltre fornire una base per l'interpretazione e l'applicazione armonizzate e per il controllo comunitario delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima adottate dalle Conferenza diplomatica dell'IMO il 12 dicembre 2002, che modificano la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS) e che istituiscono il Codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.

«misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS», gli emendamenti, quali figurano all'allegato I del presente regolamento, che inseriscono il nuovo capitolo XI-2 nell'allegato alla Convenzione SOLAS dell'IMO, nella sua versione aggiornata,

2.

«codice ISPS», il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali dell'IMO, nella sua versione aggiornata,

3.

«parte A del Codice ISPS», il preambolo e le prescrizioni obbligatorie, che costituiscono la parte A del Codice ISPS, quali figurano all'allegato II del presente regolamento, riguardanti le disposizioni del capitolo XI-2 dell'allegato alla Convenzione SOLAS, nella sua versione aggiornata,

4.

«parte B del Codice ISPS», gli orientamenti costituenti la parte B del Codice ISPS, quali figurano all'allegato III del presente regolamento, riguardanti le disposizioni del capitolo XI-2 dell'allegato alla Convenzione SOLAS, come modificata, e della parte A del Codice ISPS, nella sua versione aggiornata,

5.

«sicurezza marittima», la combinazione delle misure preventive dirette a proteggere il trasporto marittimo e gli impianti portuali contro le minacce di azioni illecite intenzionali,

6.

«punto di contatto per la sicurezza marittima», l'organismo nominato da ogni Stato membro per fungere da punto di contatto per la Commissione e gli altri Stati membri per l'attuazione, il controllo e l'informazione sull'applicazione delle misure di sicurezza marittima definite nel presente regolamento,

7.

«autorità competente per la sicurezza marittima», una autorità nominata da uno Stato membro per coordinare, attuare e controllare l'applicazione delle misure di sicurezza definite dal presente regolamento in relazione alle navi e/o ad uno o più impianti portuali. Le competenze di tale autorità possono essere diverse a seconda delle mansioni assegnatele,

8.

«traffico marittimo internazionale», qualunque collegamento marittimo via nave tra un impianto portuale di uno Stato membro e un impianto portuale situato fuori di tale Stato membro o viceversa,

9.

«traffico marittimo nazionale», qualunque collegamento via nave effettuato nelle zone marittime tra un impianto portuale di uno Stato membro e lo stesso impianto portuale o un altro impianto portuale di tale Stato membro,

10.

«servizio di linea», una serie di traversate organizzate in modo da assicurare un collegamento tra due o più impianti portuali:

a)

secondo un orario pubblicato; oppure

b)

con una regolarità o una frequenza tali da costituire un servizio sistematico riconoscibile,

11.

«impianto portuale», un luogo in cui avviene l'interfaccia nave/porto; comprende aree quali le zone di ancoraggio, di ormeggio e di accosto dal mare, secondo i casi,

12.

«interfaccia nave/porto», le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone, o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave,

13.

«azione illecita intenzionale», atto intenzionale, che, per la sua natura o per il suo contesto, possa danneggiare le navi utilizzate nel traffico marittimo tanto internazionale quanto nazionale, i loro passeggeri o il loro carico o i relativi impianti portuali.

Articolo 3

Misure comuni e ambito di applicazione

1.   Con riguardo al traffico marittimo internazionale, gli Stati membri applicano integralmente, entro il 1o luglio 2004, le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e la parte A del Codice ISPS, secondo le modalità e nei confronti delle navi, delle società e degli impianti portuali prescritti dagli strumenti suddetti.

2.   Con riguardo al traffico marittimo nazionale, gli Stati membri applicano, entro il 1o luglio 2005, le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e della Parte A del Codice ISPS, nella versione adottata dalla Conferenza diplomatica internazionale dell'IMO il 12 dicembre 2002, alle navi passeggeri adibite al traffico nazionale ed appartenenti alla classe A ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (5), nonché alle loro società, quali definite alla Regola IX/1 della Convenzione SOLAS, ed agli impianti portuali che ad esse prestano servizi.

3.   Gli Stati membri decidono, dopo una valutazione obbligatoria dei rischi per la sicurezza, in che misura applicano, entro il 1o luglio 2007, le disposizioni del presente regolamento alle varie categorie di navi che effettuano servizio nazionale diverse da quelle di cui al paragrafo 2, alle loro società e agli impianti portuali che ad esse prestano servizi. Il livello globale di sicurezza non dovrebbe essere compromesso da una decisione di questo tipo.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le decisioni adottate nonché le loro revisioni periodiche che devono effettuarsi a intervalli non superiori a cinque anni.

4.   Nell'applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri tengono pienamente conto degli orientamenti contenuti nella parte B del Codice ISPS.

5.   Gli Stati membri si conformano alle disposizioni dei punti seguenti della parte B del Codice ISPS, come se queste fossero obbligatorie:

1.

1.12 (revisione dei piani di sicurezza delle navi),

2.

1.16 (valutazione della sicurezza degli impianti portuali),

3.

4.1 (protezione della riservatezza dei piani e delle valutazioni della sicurezza),

4.

4.4 (organismi riconosciuti per la sicurezza),

5.

4.5 (competenze minime degli organismi di sicurezza riconosciuti),

6.

4.8 (definizione del livello di sicurezza),

7.

4.14, 4.15, 4.16 (punti di contatto e informazioni riguardanti i piani di sicurezza degli impianti portuali),

8.

4.18 (documenti di identificazione),

9.

4.24 (applicazione, da parte delle navi, delle misure di sicurezza raccomandate dallo Stato nelle cui acque territoriali navigano),

10.

4.28 (tabella di armamento delle navi),

11.

4.41 (comunicazione di informazioni in caso di ingresso negato nel porto o di espulsione da un porto),

12.

4.45 (navi di uno Stato che non è parte alla Convenzione),

13.

6.1 (obblighi per la società di navigazione di fornire al comandante informazioni concernenti gli armatori della nave),

14.

da 8.3 a 8.10 (norme minime per la valutazione della sicurezza della nave),

15.

9.2 (norme minime per il piano di sicurezza della nave),

16.

9.4 (indipendenza degli organismi di sicurezza riconosciuti),

17.

13.6 e 13.7 (periodicità delle esercitazioni e degli addestramenti di sicurezza per gli equipaggi delle navi, per gli agenti di sicurezza delle società e per gli ufficiali di sicurezza delle navi),

18.

15.3 e 15.4 (norme minime per la valutazione della sicurezza dell'impianto portuale),

19.

16.3 e 16.8 (norme minime per il piano di sicurezza dell'impianto portuale),

20.

18.5 e 18.6 (periodicità delle esercitazioni e degli addestramenti di sicurezza negli impianti portuali e per gli agenti di sicurezza degli impianti portuali).

6.   Fatte salve le disposizioni del punto 15.4 della parte A del Codice ISPS, la revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali, prevista al punto 1.16 della parte B del Codice ISPS deve comunque essere effettuata entro il termine di cinque anni a decorrere dalla valutazione del piano o dalla sua ultima revisione.

7.   Il presente regolamento non si applica alle navi da guerra e da trasporto di truppe, alle navi da carico di stazza lorda inferiore alle 500 t, alle navi senza propulsione meccanica, alla navi di legno di costruzione primitiva, alle imbarcazioni da pesca o alle imbarcazioni non impegnate in attività commerciali.

8.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri provvedono affinché, quando siano approvati i piani di sicurezza delle navi e i piani di sicurezza degli impianti portuali, tali piani contengano idonee disposizioni per garantire che la sicurezza delle navi alle quali si applica il presente regolamento non sia compromessa dall'attività di una nave o di interfaccia nave/porto o dall'attività da nave a nave con navi non assoggettate al presente regolamento.

Articolo 4

Comunicazione di informazioni

1.   Ciascuno Stato membro comunica all'IMO, alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni richieste secondo le disposizioni della Regola 13 (comunicazione di informazioni) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS.

2.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le coordinate dei funzionari di cui al punto 4.16 della parte B del codice ISPS nonché le informazioni previste al punto 4.41 della parte B del codice ISPS ogniqualvolta una nave sia espulsa da un porto della Comunità o le sia negato l'ingresso in un porto comunitario.

3.   Ciascuno Stato membro elabora l'elenco degli impianti portuali interessati sulla base delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali effettuate, e stabilisce il campo di applicazione delle misure adottate conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 della Regola 2 (applicazione agli impianti portuali occasionalmente prestatari di servizi per viaggi internazionali) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS.

Ciascuno Stato membro comunica tale elenco agli altri Stati membri e alla Commissione al più tardi entro il 1o luglio 2004. La Commissione e gli Stati membri interessati sono anche informati in merito ai dati adeguati relativi alle misure adottate.

Articolo 5

Accordi di sicurezza alternativi o misure equivalenti di sicurezza

1.   Ai fini del presente regolamento, la Regola 11 (accordi di sicurezza alternativi) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS può applicarsi anche al traffico marittimo intracomunitario di linea effettuato su rotte fisse che fanno uso di impianti portuali associati.

2.   A tal fine, gli Stati membri possono concludere fra loro, ciascuno per gli aspetti che lo riguardano, gli accordi bilaterali o multilaterali previsti dalla suddetta Regola SOLAS. Gli Stati membri possono, in particolare, esaminare tali accordi per promuovere il trasporto marittimo intracomunitario a corto raggio.

Gli Stati membri interessati notificano gli accordi alla Commissione e forniscono dati adeguati sulle misure adottate per permettere alla Commissione di valutare se gli accordi compromettono il livello di sicurezza di altre navi o impianti portuali non coperti dagli accordi. I dati relativi alle misure direttamente connesse alla sicurezza nazionale, all'occorrenza, possono essere esclusi dalla notifica alla Commissione.

La Commissione valuta se gli accordi garantiscono un adeguato livello di protezione, con particolare riguardo alle prescrizioni del paragrafo 2 della precitata Regola 11 SOLAS e valuta altresì se siano conformi al diritto comunitario e al corretto funzionamento del mercato interno. Se gli accordi non possiedono questi requisiti, la Commissione adotta, nel termine di quattro mesi, una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3; in tal caso gli Stati membri interessati revocano o adattano tali accordi in conseguenza.

3.   La revisione periodica di tali accordi, prevista al paragrafo 4 della Regola 11 delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima, deve avvenire a intervalli non superiori a cinque anni.

4.   Gli Stati membri possono adottare per il traffico marittimo nazionale e gli impianti portuali contemplati dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento, disposizioni in materia di sicurezza equivalenti a quelle previste dalla regola 12 (misure di sicurezza di efficacia equivalente) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS, a condizione che tali disposizioni siano almeno altrettanto efficaci di quelle prescritte al capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS e delle disposizioni obbligatorie corrispondenti del codice ISPS.

Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione dati sufficienti relativi a queste disposizioni a partire dalla loro adozione, ed il risultato delle relative revisioni periodiche, al più tardi cinque anni dopo la data della loro adozione o della loro ultima revisione.

Le modalità di applicazione di queste disposizioni sono soggette alle ispezioni della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafi da 4 a 6 del presente regolamento, secondo le modalità ivi definite.

Articolo 6

Comunicazione di informazioni di sicurezza prima dell'ingresso in un porto di uno Stato membro

1.   Quando una nave alla quale si applicano le prescrizioni previste dalle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS oppure quelle dell'articolo 3 del presente regolamento, annuncia l'intenzione di entrare in un porto di uno Stato membro, l'autorità competente per la sicurezza marittima di tale Stato membro esige la comunicazione delle informazioni previste al paragrafo 2.1 della Regola 9 (navi che hanno l'intenzione di entrare in un porto di un altro governo contraente) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS. Questa autorità esamina, per quanto necessario, le informazioni fornite ed applica, ove necessario, le procedure previste dal paragrafo 2 della stessa Regola SOLAS.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite:

a)

con un anticipo di almeno ventiquattro ore, oppure

b)

al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a ventiquattro ore, oppure

c)

se il porto di scalo non è noto o se è modificato durante il viaggio, non appena tale porto sia conosciuto.

3.   Per ciascuna nave soggetta a un incidente di sicurezza, quale definito al punto1.13 della Regola 1 (Definizioni) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS è conservato un rapporto sulla procedura seguita.

Articolo 7

Esenzioni dalla comunicazione di informazioni di sicurezza prima dell'ingresso nel porto

1.   Gli Stati membri possono esentare dall'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 6 i servizi di linea effettuati tra impianti portuali situati sul loro territorio qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la società esercente i servizi di linea di cui al presente articolo prepara e tiene aggiornata un elenco delle navi interessate e lo trasmette all'autorità competente per la sicurezza marittima per il porto interessato,

b)

per ciascun viaggio effettuato, le informazioni previste al paragrafo 2.1 della Regola 9 delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS sono tenute a disposizione dell'autorità competente per la sicurezza marittima a domanda di questa. La società deve instaurare un sistema interno atto a garantire, 24 ore su 24, la trasmissione delle suddette informazioni all'autorità competente per la sicurezza marittima. senza indugio dopo aver ricevuto la richiesta.

2.   Quando un servizio di linea internazionale è operato tra due o più Stati membri, ciascuno degli Stati membri interessati può chiedere agli altri Stati membri che a tale servizio venga concessa un'esenzione, secondo le modalità indicate al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri verificano periodicamente che le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatte. Quando almeno una di tali condizioni non sia più soddisfatta, gli Stati membri revocano immediatamente il beneficio dell'esenzione alla società interessata.

4.   Gli Stati membri redigono l'elenco delle società e delle navi esentate in virtù del presente articolo e lo mantengono aggiornato. Essi comunicano l'elenco, con i relativi aggiornamenti, alla Commissione nonché ad ogni Stato membro interessato.

5.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può, per motivi di sicurezza e valutando caso per caso, chiedere la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2.1 della Regola 9 della Convenzione SOLAS prima dell'ingresso in un porto.

Articolo 8

Controlli di sicurezza nei porti di uno Stato membro

1.   Il controllo del certificato di cui al paragrafo 1.1 della Regola 9 (controllo delle navi in porto) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS viene effettuato nel porto o dall'autorità competente per la sicurezza marittima di cui all'articolo 2, paragrafo 7 del presente regolamento, ovvero dagli ispettori definiti all'articolo 2, punto 5 della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa al controllo delle navi da parte dello Stato del porto, come modificata dalla direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001.

2.   Quando il funzionario che effettua il controllo del certificato di cui al paragrafo 1 abbia seri motivi per ritenere che la nave non possiede i requisiti prescritti dalle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS, ma non faccia capo ad un'autorità che in detto Stato membro è responsabile per l'esecuzione delle misure di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 della Regola 9 delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS, ne fa immediatamente rapporto alla suddetta autorità di sicurezza.

Articolo 9

Attuazione e controllo della conformità

1.   Gli Stati membri assolvono i compiti di amministrazione e di controllo derivanti dalle disposizioni delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS. Essi provvedono affinché, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, vengano predisposti ed effettivamente attivati tutti i mezzi necessari.

2.   Gli Stati membri designano un punto di contatto per la sicurezza marittima entro il 1o luglio 2004.

3.   Ciascuno Stato membro adotta un programma nazionale per l'applicazione del presente regolamento.

4.   Sei mesi dopo la data di applicazione delle misure pertinenti di cui all'articolo 3, la Commissione, in cooperazione con il punto di contatto di cui al paragrafo 2, inizia a effettuare una serie di ispezioni, comprese ispezioni di un campione adeguato di impianti portuali e di società interessate, dirette a controllare l'attuazione del presente regolamento da parte degli Stati membri. Tali ispezioni tengono conto delle informazioni comunicate dal punto di contatto di cui al paragrafo 2, con particolare riguardo alle relazioni di controllo. Le modalità con le quali vengono effettuate le ispezioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2

5.   Gli agenti incaricati dalla Commissione di effettuare le ispezioni di cui al paragrafo 4 esibiscono, prima di assolvere i loro compiti, un'autorizzazione scritta rilasciata dai servizi della Commissione, nella quale sono specificati natura e scopo dell'ispezione, nonché la data alla quale questa dovrebbe iniziare. La Commissione informa gli Stati membri interessati in tempo utile prima dell'inizio delle ispezioni.

Lo Stato membro interessato si sottopone a tali ispezioni e provvede affinché gli enti o le persone interessati vi si assoggettino.

6.   La Commissione comunica le relazioni degli ispettori allo Stato membro interessato il quale, nei tre mesi successivi al ricevimento di queste, notifica con sufficienti dettagli le misure che ha adottato per rimediare alle eventuali inadempienze. La relazione e l'elenco delle misure adottate sono trasmessi al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 10

Integrazione degli emendamenti agli strumenti internazionali

1.   Gli strumenti internazionali applicabili di cui all'articolo 2, che sono applicati in conformità con l'articolo 3, paragrafo 1, sono quelli entrati in vigore, compresi i più recenti emendamenti ad essi, ad eccezione degli emendamenti esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento a seguito della procedura di controllo di conformità stabilita dal paragrafo 5.

2.   L'integrazione degli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, per quanto riguarda le navi che effettuano servizi nazionali e gli impianti portuali ad esse destinati cui si applica il presente regolamento, purché costituiscano un aggiornamento tecnico delle disposizioni della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS, viene decisa in conformità con la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. La procedura di controllo di conformità stabilita dal paragrafo 5 non si applica in questi casi.

3.   In conformità con la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni per definire procedure armonizzate per l'applicazione delle prescrizioni obbligatorie del Codice ISPS, senza ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento.

4.   Ai fini del presente regolamento e onde ridurre i rischi di conflitto tra la legislazione marittima comunitaria e gli strumenti internazionali, gli Stati membri e la Commissione cooperano, attraverso riunioni di coordinamento e/o qualsiasi altra idonea misura, al fine di definire, ove opportuno, una posizione o un approccio comuni nelle sedi internazionali competenti.

5.   È stabilita una procedura di controllo di conformità al fine di escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento eventuali emendamenti a uno strumento internazionale solo qualora, sulla base di una valutazione della Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale emendamento riduca lo standard di sicurezza marittima o sia incompatibile con la legislazione comunitaria.

La procedura di controllo di conformità può essere utilizzata esclusivamente per apportare emendamenti al presente regolamento nei settori esplicitamente contemplati dalla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e rigorosamente all'interno del quadro dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

6.   Nei casi di cui al paragrafo 5, la procedura di controllo di conformità è avviata dalla Commissione, la quale può eventualmente intervenire su richiesta di uno Stato membro.

La Commissione presenta senza indugio al Comitato istituito all'articolo 11, paragrafo 1, dopo l'adozione di un emendamento a uno strumento internazionale, una proposta riguardante misure volte ad escludere l'emendamento in questione dal presente regolamento.

La procedura di controllo di conformità, comprese eventualmente le procedure stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è completata almeno un mese prima della scadenza del periodo internazionalmente stabilito per l'accettazione tacita dell'emendamento in questione o alla data prevista per l'entrata in vigore di detto emendamento.

7.   Qualora esista un rischio come quello di cui al paragrafo 5, primo comma, gli Stati membri si astengono, per la durata della procedura del controllo di conformità, dall'adottare qualsiasi iniziativa volta a integrare l'emendamento nella legislazione nazionale o ad applicare l'emendamento allo strumento internazionale interessato.

8.   Tutti i pertinenti emendamenti agli strumenti internazionali che siano integrati nella legislazione marittima comunitaria, in conformità con i paragrafi 5 e 6, sono pubblicati per informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 6 e 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I periodi previsti dall'articolo 6, lettere b) e c) della decisione 1999/468/CE sono fissati in un mese.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Riservatezza

Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta, in conformità delle disposizioni della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (6), le misure adeguate per tutelare le informazioni soggette al requisito di riservatezza cui ha accesso o che le vengono comunicate dagli Stati membri.

Gli Stati membri adottano misure equivalenti in conformità della pertinente legislazione nazionale.

Il personale che effettua ispezioni di sicurezza o che si occupa del trattamento di informazioni riservate ai sensi del presente regolamento deve essere soggetto ad una adeguata valutazione del suo livello di sicurezza da parte dello Stato membro di origine del personale in questione.

Articolo 13

Divulgazione delle informazioni

1.   Fatto salvo il diritto di accesso del pubblico ai documenti, previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (7), le relazioni di ispezione e le risposte degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 9, paragrafo 6 saranno tenute segrete e non verranno pubblicate. Esse resteranno a disposizione esclusivamente delle autorità competenti che le trasmetteranno, per conoscenza, solo alle parti interessate, in conformità delle disposizioni nazionali in vigore relative alla divulgazione di informazioni sensibili.

2.   Nella misura del possibile e in conformità della legislazione nazionale in vigore, gli Stati membri considerano come riservate le informazioni risultanti dalle relazioni di ispezione e le risposte degli Stati membri, relative ad altri Stati membri.

3.   Qualora non fosse chiaro se le relazioni di ispezione e le risposte devono o non devono essere divulgate, gli Stati membri o la Commissione consultano lo Stato membro interessato.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri garantiscono che siano introdotte sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dal 1o luglio 2004, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 9, paragrafo 4, le quali entrano in vigore e sono applicabili alle date ivi previste.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 32 del 5.2.2004, pag. 21.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 19 novembre 2003.

(3)  GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/75/CE della Commissione (GU L 190 del 30.7.2003, pag. 6).

(6)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(7)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

ALLEGATO I

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE

CAPITOLO XI-2

MISURE SPECIALI PER MIGLIORARE LA SICUREZZAMARITTIMA

Regola 1

Definizioni

1.

Ai fini del presente capitolo, salvo espressa disposizione contraria:

1.

«Nave portarinfusa» significa una nave portarinfusa come definita alla Regola IX/1.6.

2.

«Nave chimichiera» significa una nave chimichiera come definita alla Regola VII/8.2.

3.

«Nave gasiera» significa una nave gasiera come definita alla Regola VII/11.2.

4.

«Unità veloce» significa un'unità come definita alla Regola X/1.2.

5.

«Piattaforma mobile di perforazione offshore» significa un'unità di perforazione mobile offshore a propulsione meccanica come definita alla Regola IX/1 che non si trova sul luogo della perforazione.

6.

«Nave petroliera» significa una nave petroliera come definita alla Regola II-1/2.12.

7.

«Società» significa una società come definita alla Regola IX/1.

8.

«Interfaccia nave/porto» significa le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da azioni che comportano il movimento di persone, di merci o la fornitura di servizi portuali alla nave o dalla nave.

9.

«Impianto portuale» è una località, individuata dal Governo Contraente o dall'Autorità designata, nella quale ha luogo l'interfaccia nave/porto. Essa comprende aree come le zone di ancoraggio, banchine di sosta e gli accosti dal mare, a seconda dei casi.

10.

«Attività da nave a nave» significa ogni attività non connessa ad un impianto portuale che implichi il trasferimento di merci o persone da una nave all'altra.

11.

«Autorità designata» significa l'organizzazione (o le organizzazioni) o l'amministrazione (o le amministrazioni) cui il Governo Contraente abbia affidato il compito di far osservare le disposizioni del presente capitolo relative alla sicurezza dell'impianto portuale e all'interfaccia nave/porto, dal punto di vista dell'impianto portuale.

12.

«Codice ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)» significa il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali, comprendente una parte A (le cui disposizioni hanno natura cogente) e una parte B (le cui disposizioni hanno natura di raccomandazione) adottato il 12 dicembre 2002 con la risoluzione n. 2 della Conferenza dei Governi Contraenti della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita in mare, come può essere modificata dall'Organizzazione stessa, a condizione che:

1.

gli emendamenti alla parte A del Codice vengano adottati, entrino in vigore ed acquistino efficacia in conformità con l'articolo VIII della presente Convenzione concernente le procedure di emendamento applicabili all'annesso ad eccezione del capitolo I; e che

2.

gli emendamenti alla parte B del Codice siano adottati dal Comitato per la sicurezza marittima in conformità con il proprio regolamento interno.

13.

«Incidente di sicurezza» significa qualsiasi atto o circostanza sospetti che minaccino la sicurezza di una nave, ivi comprese le unità mobili di perforazione offshore e le unità ad alta velocità, ovvero la sicurezza di un impianto portuale o di un'interfaccia nave/porto o di un'attività da nave a nave.

14.

«Livello di sicurezza» significa la qualificazione del grado di rischio che un incidente di sicurezza possa essere tentato o possa verificarsi.

15.

«Dichiarazione di sicurezza» è l'accordo raggiunto tra una nave da un lato e, dall'altro, un impianto portuale o un'altra nave con cui essa si interfacci, nel quale sono specificate le misure di sicurezza che ciascuna delle parti attuerà.

16.

«Organismo di sicurezza riconosciuto» è un'organizzazione dotata di adeguata esperienza nelle questioni legate alla sicurezza e di conoscenza adeguata del porto e delle operazioni portuali, autorizzata ad effettuare un'attività di valutazione o di verifica o di approvazione o di certificazione prescritta dal presente capitolo o dalla parte A del Codice ISPS.

2.

Il termine «nave» utilizzato nelle Regole da 3 a 13 comprende le piattaforme mobili di perforazione offshore e le unità veloci.

3.

La locuzione «tutte le navi» usata nel presente capitolo si riferisce a tutte le navi alle quali si applica il presente capitolo.

4.

La locuzione «Governo Contraente» utilizzata nelle Regole 3, 4, 7 e da 10 a 13 si riferisce anche all'Autorità designata.

Regola 2

Ambito di applicazione

1.

Il presente capitolo si applica:

1.

ai seguenti tipi di navi adibite a viaggi internazionali:

1.1.

navi da passeggeri, comprese le unità veloci da passeggeri;

1.2.

navi da carico, comprese le unità veloci, di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate; e

1.3.

alle piattaforme mobili di perforazione offshore; e

2.

agli impianti portuali che forniscono servizi a tali navi quando effettuano viaggi internazionali.

2.

In deroga alle disposizioni del paragrafo 1.2, i Governi Contraenti decidono in quale misura il presente capitolo e le sezioni pertinenti della parte A del Codice ISPS debbano applicarsi agli impianti portuali situati nel loro territorio che, ancorché utilizzati in via principale da navi che non effettuano viaggi internazionali debbano, occasionalmente, fornire servizi a navi che arrivano da o partono per viaggi internazionali.

2.1.

I Governi Contraenti fondano le decisioni che adottano a norma del paragrafo 2 su una valutazione della sicurezza dell'impianto portuale effettuata nell'osservanza delle disposizioni della parte A del Codice ISPS.

2.2.

Nessuna decisione adottata da un Governo Contraente a norma del paragrafo 2 deve compromettere il livello di sicurezza che il presente capitolo o le disposizioni della parte A del Codice ISPS intendono conseguire.

3.

Il presente capitolo non si applica alle navi da guerra e alle loro ausiliarie né ad altre navi di proprietà di un Governo Contraente o da questo operate ed adibite esclusivamente a un servizio pubblico non commerciale.

4.

Nessuna disposizione del presente capitolo pregiudica i diritti o gli obblighi degli Stati in virtù del diritto internazionale.

Regola 3

Obblighi dei Governi Contraenti in relazione alla sicurezza

1.

Le Amministrazioni stabiliscono i livelli di sicurezza e assicurano la comunicazione delle informazioni sul livello di sicurezza alle navi autorizzate a battere la loro bandiera. Quando intervengono variazioni del livello di sicurezza, le informazioni sul livello di sicurezza devono essere aggiornate come richiesto dalle circostanze.

2.

I Governi Contraenti stabiliscono i livelli di sicurezza e assicurano la comunicazione delle informazioni sui livelli di sicurezza agli impianti portuali situati nel loro territorio, nonché alle navi prima che entrino in un porto o durante la loro sosta in un porto situato nel loro territorio. Quando intervengono variazioni del livello di sicurezza, le informazioni sul livello di sicurezza devono essere aggiornate come richiesto dalle circostanze.

Regola 4

Prescrizioni per le società e le navi

1.

Le società ottemperano alle pertinenti prescrizioni del presente capitolo e della parte A del Codice ISPS, tenendo conto delle raccomandazioni contenute nella parte B del Codice ISPS.

Le navi ottemperano alle prescrizioni pertinenti del presente capitolo e della parte A del Codice ISPS, tenendo conto delle raccomandazioni contenute nella parte B del Codice ISPS; l'osservanza di tali prescrizioni è verificata e certificata nei modi previsti nella parte A del Codice ISPS.

3.

Prima di entrare in un porto o durante la sosta in un porto situato nel territorio di un Governo Contraente, la nave si conforma alle prescrizioni relative al livello di sicurezza stabilito da tale Governo Contraente, qualora tale livello sia più elevato del livello stabilito dall'amministrazione per tale nave.

4.

Le navi prendono, senza indebiti ritardi, tutte le misure necessarie che comportano un livello di sicurezza più elevato.

5.

La nave che non si conformi alle prescrizioni del presente capitolo o della parte A del Codice ISPS ovvero che non possa osservare i requisiti del livello di sicurezza stabilito dall'amministrazione o da un altro Governo Contraente e ad essa applicabili deve informarne l'autorità competente prima di procedere a una qualunque attività di interfaccia nave/porto o prima di entrare nel porto, se questa operazione si verifica per prima.

Regola 5

Responsabilità specifica delle società

La società provvede affinché il comandante tenga a disposizione a bordo, in qualsiasi momento, informazioni che consentano ai funzionari debitamente autorizzati da un Governo Contraente di stabilire:

1.

chi è responsabile della nomina dei membri dell'equipaggio o di altre persone correntemente impiegate o occupate a bordo della nave, indipendentemente dalla funzione da essi svolta sulla nave;

2.

chi è responsabile delle decisioni relative all'utilizzo della nave; e

3.

qualora la nave sia utilizzata in virtù di un contratto di charter party (o charter parties), chi sono le parti di tale charter party (o charter parties).

Regola 6

Sistema di allarme di sicurezza della nave

1.

Tutte le navi di seguito indicate devono essere dotate di un sistema di allarme di sicurezza:

1.

le navi costruite alla data del 1o luglio 2004 o successivamente;

2.

le navi passeggeri, comprese le unità veloci per passeggeri, costruite anteriormente al 1o luglio 2004, non oltre la data della prima verifica delle installazioni radio effettuata dopo il 1o luglio 2004;

3.

le navi petroliere, navi chimichiere, navi gasiere, navi portarinfusa e unità veloci da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, costruite prima del 1o luglio 2004, non oltre la data della prima verifica delle installazioni radio effettuata dopo il 1o luglio 2004; e

4.

le altre navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate e le piattaforme mobili di perforazione offshore costruite prima del 1o luglio 2004, non oltre la data della prima verifica delle installazioni radio effettuata dopo il 1o luglio 2006.

2.

Quando viene attivato il sistema di allarme di sicurezza della nave deve avere le seguenti caratteristiche:

1.

iniziare a trasmettere un allarme di sicurezza nave-terra a un'autorità competente e designata dall'amministrazione, che in queste circostanze può comprendere la società, l'identificazione della nave, la sua posizione e ad indicare che la sicurezza della nave è in pericolo o è compromessa;

2.

non inviare l'allarme di sicurezza ad altre navi;

3.

non attivare nessun allarme a bordo della nave; e

4.

continuare l'allarme di sicurezza della nave fino alla sua disattivazione e/o riarmo.

3.

Il sistema di allarme di sicurezza della nave deve:

1.

poter essere attivato dal ponte di comando e da almeno un'altra postazione;

2.

essere conforme a norme di funzionamento non inferiori a quelle adottate dall'Organizzazione.

4.

I comandi del sistema di allarme di sicurezza devono essere progettati in modo da evitare che il sistema venga attivato inavvertitamente.

5.

Le prescrizioni relative al sistema di allarme di sicurezza di una nave possono essere soddisfatte utilizzando le installazioni radio di cui la nave è dotata per ottemperare alle disposizioni del capitolo IV, a condizione che tutti i requisiti prescritti dalla presente Regola siano soddisfatti.

6.

L'amministrazione che riceve notifica di un allarme di sicurezza di una nave deve darne immediata comunicazione allo Stato o agli Stati in prossimità dei quali la nave sta operando.

7.

Il Governo Contraente che riceve notifica di un allarme di sicurezza da una nave che non è autorizzata a battere la sua bandiera ne dà immediata comunicazione all'amministrazione competente e, se opportuno, allo Stato o agli Stati in prossimità dei quali la nave sta operando.

Regola 7

Minacce alle navi

1.

I Governi Contraenti stabiliscono livelli di sicurezza e assicurano la comunicazione delle informazioni sui livelli di sicurezza alle navi che operano nel loro mare territoriale o che hanno comunicato l'intenzione di entrare nel loro mare territoriale.

2.

I Governi Contraenti forniscono un punto di contatto attraverso il quale le navi suddette possono chiedere consiglio o assistenza e al quale tali navi possono comunicare eventuali problemi di sicurezza in merito ad altre navi, movimenti o comunicazioni.

3.

Qualora sia stato identificato un rischio di attacco, il Governo Contraente interessato informa le navi interessate e l'amministrazione competente in merito:

1.

al livello di sicurezza presente;

2.

a tutte le misure di sicurezza che devono essere poste in essere da parte delle navi interessate per proteggersi dall'attacco, in conformità con le disposizioni della parte A del Codice ISPS; e

3.

alle eventuali misure di sicurezza che lo Stato costiero ha deciso di intraprendere.

Regola 8

Poteri discrezionali del comandante in relazione alla sicurezza della nave e della navigazione

1.

Il comandante non deve essere obbligato dalla società, dal noleggiatore o da terzi a astenersi dal prendere od eseguire decisioni che, secondo il suo giudizio professionale, siano necessarie per salvaguardare l'efficiente funzionamento della nave o la sua sicurezza. Rientrano tra tali decisioni il rifiuto di imbarco a persone (ad eccezione di quelle identificate come debitamente autorizzate da un Governo Contraente) o dei loro effetti e il rifiuto di caricare a bordo merci, ivi compresi container ed altre unità di trasporto chiuse.

2.

Se, a giudizio del comandante, durante le operazioni della nave si verifica un conflitto tra prescrizioni relative alla sicurezza intrinseca della nave e prescrizioni relative alla sua protezione, il comandante dà effetto alle prescrizioni necessarie a salvaguardare l'efficiente funzionamento della nave. In tali casi, il comandante può dar corso a misure temporanee di sicurezza e ne informa immediatamente l'amministrazione e, ove opportuno, il Governo Contraente nel cui porto la nave sta effettuando le proprie operazioni o intende entrare. Tutte le misure temporanee di protezione adottate a norma della presente Regola devono, per quanto possibile, essere commisurate al livello prevalente di protezione. Quando queste eventualità sono identificate, l'amministrazione provvede affinché tali conflitti vengano risolti e sia ridotta al minimo la possibilità che si ripresentino.

Regola 9

Controllo e osservanza delle prescrizioni

1.

Controllo delle navi in porto

1.1.

Ai fini del presente capitolo, ogni nave alla quale si applicano le disposizioni del presente capitolo, quando si trovi nel porto di un altro Governo Contraente è soggetta a controlli da parte di funzionari debitamente autorizzati da tale governo, che possono essere gli stessi che effettuano le funzioni di cui alla Regola I/19. Tali controlli si limitano a verificare che a bordo della nave vi sia un Certificato internazionale di sicurezza della nave ISSC o un Certificato provvisorio internazionale di sicurezza delle navi IISSC in corso di validità rilasciato a norma delle disposizioni della parte A del Codice ISPS (certificato), il quale, se valido, deve essere accettato salvo che esistano fondati motivi per ritenere che la nave non soddisfi i requisiti prescritti dal presente capitolo o dalla parte A del Codice ISPS.

1.2.

Se questi fondati motivi sono accertati, oppure qualora non venga presentato, a richiesta, un certificato in corso di validità, i funzionari debitamente autorizzati dal Governo Contraente impongono in relazione a tale nave una o più delle misure di controllo di cui al paragrafo 1.3. Ciascuna delle misure imposte deve essere proporzionata tenendo conto delle raccomandazioni della parte B del Codice ISPS.

1.3.

Le misure di controllo sono le seguenti: ispezione della nave, ritardo o detenzione della nave, restrizione di operazioni, ivi compreso il movimento della nave nel porto, ovvero espulsione della nave dal porto. Tali misure di controllo possono includere, in aggiunta o in alternativa, altre misure amministrative o correttive di minore impatto.

2.

Navi che intendono entrare nel porto di un altro Governo Contraente

2.1.

Ai fini del presente capitolo, un Governo Contraente può prescrivere che le navi che intendono entrare in uno dei suoi porti forniscano ai funzionari debitamente autorizzati da tale governo le informazioni seguenti, allo scopo di assicurare che le prescrizioni del presente capitolo siano osservate prima di entrare nel porto, onde evitare di dover imporre misure o provvedimenti di controllo:

1.

che la nave è in possesso di un valido certificato e del nome dell'autorità che lo ha rilasciato;

2.

il livello di sicurezza col quale la nave sta operando;

3.

il livello di sicurezza col quale la nave aveva operato in porti precedenti in cui ha effettuato un'attività di interfaccia nave/porto nel periodo specificato al paragrafo 2.3;

4.

tutte le misure speciali o supplementari di sicurezza che sono state prese dalla nave in tutti i porti precedenti in cui ha effettuato un'attività di interfaccia nave/porto nel periodo specificato al paragrafo 2.3;

5.

che le procedure appropriate per la sicurezza della nave sono state mantenute durante ogni attività da nave a nave nel periodo di tempo specificato al paragrafo 2.3; oppure

6.

altre informazioni pratiche connesse alla protezione (ad eccezione dei particolari relativi al piano di sicurezza della nave) tenuto conto delle raccomandazioni della parte B del Codice ISPS.

A richiesta del Governo Contraente, la nave o la società confermano, in modo ritenuto accettabile da tale Governo Contraente, le informazioni prescritte dalle disposizioni precedenti.

2.2.

Ciascuna nave soggetta alle disposizioni del presente capitolo che intenda entrare nel porto di un altro Governo Contraente fornisce le informazioni descritte al paragrafo 2.1 a richiesta dei funzionari debitamente autorizzati da tale governo. Il comandante può rifiutarsi di fornire tali informazioni, nel qual caso resta inteso che alla nave può essere negato l'ingresso nel porto.

2.3.

La nave conserva registrazione delle informazioni di cui al paragrafo 2.1 relativamente agli ultimi 10 approdi in impianti portuali.

2.4.

Se, dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2.1 i funzionari debitamente autorizzati dal Governo Contraente del porto nel quale la nave intende entrare hanno fondati motivi per ritenere che la nave non sia conforme ai requisiti prescritti dal presente capitolo o dalla parte A del Codice ISPS, questi funzionari tentano di stabilire una comunicazione con la nave e tra la nave e l'amministrazione allo scopo di ripristinare la conformità. Se tale comunicazione non consente di ripristinare la conformità, oppure se hanno comunque fondati motivi per ritenere che la nave non ottempera ai requisiti prescritti dal presente capitolo o dalla parte A del Codice ISPS, i funzionari possono prendere nei confronti della nave i provvedimenti di cui al paragrafo 2.5. Ciascuno di questi provvedimenti deve essere proporzionato, tenendo conto delle raccomandazioni della parte B del Codice ISPS.

2.5.

Tali provvedimenti sono i seguenti:

1.

l'obbligo di rettificare la non-conformità;

2.

l'obbligo imposto alla nave di procedere a un luogo specificato nel mare territoriale o nelle acque interne del Governo Contraente in questione;

3.

l'ispezione della nave, qualora essa si trovi nel mare territoriale del Governo Contraente nel cui porto intende entrare; oppure

4.

il divieto di ingresso nel porto.

Prima di porre in essere tali provvedimenti il Governo Contraente informa la nave delle sue intenzioni. Ricevuta questa informazione, il comandante può revocare l'intenzione di entrare nel porto. In tal caso, la presente Regola non trova applicazione.

3.

Disposizioni supplementari:

3.1.

Nell'eventualità che:

1.

venga imposta una misura di controllo diversa da una misura amministrativa o correttiva di minore impatto di cui al paragrafo 1.3; o

2.

venga preso uno dei provvedimenti di cui al paragrafo 2.5, un funzionario debitamente autorizzato dal Governo Contraente informa immediatamente per iscritto l'amministrazione, specificando quali misure di controllo siano state imposte o quali provvedimenti siano stati assunti, indicandone le ragioni. Il Governo Contraente che impone le misure di controllo o i provvedimenti notifica inoltre all'organismo di sicurezza riconosciuto che ha rilasciato il certificato relativo alla nave in questione e all'Organizzazione le misure di controllo che sono state imposte o i provvedimenti che sono stati assunti.

3.2.

Nell'eventualità che l'entrata nel porto sia stata rifiutata o che la nave sia stata espulsa dal porto, le autorità dello Stato del porto comunicano i fatti pertinenti alle autorità dello Stato dei successivi porti di scalo, se noti, e a tutti gli altri Stati costieri, tenendo conto degli orientamenti che verranno definiti dall'Organizzazione. Deve essere garantita la riservatezza e la sicurezza di tali comunicazioni.

3.3.

Il divieto di ingresso nel porto ai sensi dei paragrafi 2.4 e 2.5 o l'espulsione dal porto ai sensi dei paragrafi da 1.1 a 1.3 sono imposti unicamente quando i funzionari debitamente autorizzati dal Governo Contraente abbiano fondati motivi per ritenere che la nave rappresenti una minaccia immediata alla sicurezza e all'incolumità delle persone, delle navi o di altri beni immobili e che non vi siano altri mezzi adeguati per eliminare tale minaccia.

3.4.

Le misure di controllo di cui al paragrafo 1.3 e i provvedimenti di cui al paragrafo 2.5 sono imposti, ai sensi del presente regolamento, soltanto fino al momento in cui la non conformità che ha dato origine alle misure di controllo o ai provvedimenti sia stata rimossa, in modo ritenuto soddisfacente del Governo Contraente, tenendo conto delle eventuali iniziative proposte dalla nave o dall'Amministrazione.

3.5.

Se i Governi Contraenti esercitano il controllo di cui al paragrafo 1 o prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 2

1.

deve essere fatto ogni possibile sforzo per evitare che la nave venga indebitamente trattenuta o ritardata. La nave che viene indebitamente trattenuta o ritardata ha diritto ad una compensazione per eventuali danni o perdite subiti; e

2.

deve essere consentito il necessario accesso alla nave per ragioni umanitarie o di emergenza e per scopi di sicurezza.

Regola 10

Prescrizioni per gli impianti portuali

1.

Gli impianti portuali devono soddisfare i requisiti pertinenti prescritti dal presente capitolo e dalla parte A del Codice ISPS, tenuto conto delle raccomandazioni della parte B di detto Codice.

2.

I Governi Contraenti nel cui territorio esistono uno o più impianti portuali ai quali si applica il presente regolamento provvedono affinché:

1.

vengano effettuate, riviste ed approvate valutazioni della sicurezza dell'impianto portuale nell'osservanza delle disposizioni della parte A del Codice ISPS; e

2.

vengano sviluppati, rivisti, approvati ed applicati piani di sicurezza dell'impianto portuale nell'osservanza delle disposizioni della parte A del Codice ISPS.

3.

I Governi Contraenti stabiliscono e comunicano le misure che devono essere recepite in un piano di sicurezza dell'impianto portuale per i singoli livelli di sicurezza, compreso il caso in cui sia richiesta la presentazione di una Dichiarazione di sicurezza.

Regola 11

Accordi di sicurezza alternativi

1.

Nell'applicare il presente capitolo e la parte A del Codice ISPS i Governi Contraenti possono concludere accordi bilaterali o multilaterali scritti con altri Governi Contraenti relativi a soluzioni alternative di sicurezza per viaggi internazionali brevi effettuati su rotte fisse tra impianti portuali situati nei loro territori.

2.

Nessuno dei suddetti accordi può compromettere il livello di sicurezza di altre navi o impianti portuali non disciplinati da tale accordo.

3.

È fatto divieto alle navi contemplate da un accordo siffatto di effettuare attività da nave a nave con navi non ricomprese nel suddetto accordo.

4.

I suddetti accordi sono rivisti periodicamente, tenendo conto dell'esperienza acquisita, nonché di eventuali mutamenti delle circostanze particolari o della valutazione delle minacce alla sicurezza delle navi, degli impianti portuali o delle rotte contemplate dall'accordo stesso.

Regola 12

Misure di sicurezza equivalenti

1.

Ciascuna Amministrazione può autorizzare una particolare nave o gruppo di navi abilitate a battere la sua bandiera a porre in essere altre misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte nel presente capitolo o nella parte A del Codice ISPS, sempreché tali misure abbiano almeno la stessa efficacia di quelle prescritte nel presente capitolo o nella parte A del Codice ISPS. L'Amministrazione che autorizza il ricorso a tali misure di sicurezza ne comunica i particolari all'Organizzazione.

2.

Quando applica il presente capitolo e la parte A del Codice ISPS, ciascun Governo Contraente può autorizzare un particolare impianto portuale o gruppo di impianti portuali situati nel suo territorio, diversi da quelli contemplati da un accordo concluso ai sensi della Regola 11, a porre in essere misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte nel presente capitolo o nella parte A del Codice ISPS, sempreché tali misure abbiano almeno la stessa efficacia di quelle prescritte nel presente capitolo o nella parte A del Codice ISPS. Il Governo Contraente che autorizza tali misure di sicurezza ne comunica i particolari all'Organizzazione.

Regola 13

Comunicazione di informazioni

1.

Entro il 1o luglio 2004 i Governi Contraenti comunicano all'Organizzazione e rendono disponibili per l'informazione delle società e delle navi:

1.

i nomi e le coordinate delle rispettive autorità nazionali responsabili della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

2.

le località situate nel loro territorio comprese nei piani approvati per la sicurezza degli impianti portuali;

3.

i nomi e le coordinate dei soggetti incaricati di tenersi disponibili 24 ore su 24 per ricevere le segnalazioni di allarme di sicurezza nave/terra di cui alla Regola 6.2.1 e di prendere le misure consequenziali;

4.

i nomi e le coordinate dei soggetti incaricati di tenersi disponibili 24 ore su 24 per ricevere comunicazioni provenienti dai Governi Contraenti competenti per l'adozione delle misure di controllo e l'osservanza delle disposizioni di cui alla Regola 9.3.1 e di prendere le misure consequenziali; e

5.

i nomi e le coordinate dei soggetti incaricati di tenersi disponibili 24 ore su 24 per fornire consigli o assistenza alle navi ed ai quali le navi possono comunicare eventuali problemi di sicurezza, come previsto dalla Regola 7.2; e successivamente aggiornano tali informazioni ogniqualvolta sopravvengano modificazioni. L'Organizzazione trasmette questi dati a tutti gli altri Governi Contraenti per informazione dei loro funzionari competenti.

2.

Entro il 1o luglio 2004 i Governi Contraenti comunicano all'Organizzazione i nomi e le coordinate di tutte gli organismi di sicurezza riconosciuti autorizzati ad agire in loro nome unitamente ai particolari delle competenze specifiche e delle specifiche modalità di esercizio dei poteri ad esse delegati. Queste informazioni sono aggiornate ogniqualvolta sopravvengano modificazioni. L'Organizzazione trasmette tali particolari agli altri Governi Contraenti per informazione dei loro funzionari competenti.

3.

Entro il 1o luglio 2004 i Governi Contraenti comunicano all'Organizzazione un elenco che riporti i piani approvati per la sicurezza degli impianti portuali, riferiti agli impianti portuali situati nel loro territorio nonché le località comprese in ciascuno di tali piani di sicurezza approvati e la relativa data di approvazione e, successivamente, procedono alle seguenti comunicazioni qualora si verifichi uno dei seguenti cambiamenti:

1.

quando siano stati o debbano essere introdotti cambiamenti della località o delle località comprese in un piano di sicurezza approvato per impianti portuali. In tali casi le informazioni da comunicare indicano i cambiamenti della località o delle località previste dal piano e la data alla quale tali cambiamenti verranno introdotti o sono stati effettuati;

2.

quando sia stato o debba essere revocato un piano di sicurezza approvato per impianti portuali precedentemente incluso nell'elenco trasmesso all'Organizzazione. In tali casi le informazioni da comunicare indicano la data alla quale la revoca è diventata o diventerà effettiva. Tali comunicazioni sono trasmesse all'Organizzazione non appena possibile; e

3.

quando debbano essere effettuate aggiunte all'elenco dei piani di sicurezza approvati per gli impianti portuali. In tali casi le informazioni da comunicare indicano la località o le località comprese nel piano e la relativa data di approvazione.

4.

A intervalli di cinque anni a decorrere dal 1o luglio 2004 i Governi Contraenti trasmettono all'Organizzazione un elenco rivisto ed aggiornato che comprenda tutti i piani di sicurezza approvati per gli impianti portuali situati nel loro territorio, unitamente alla località o alle località contemplate da ciascuno di tali piani di sicurezza approvati con la data della relativa approvazione (nonché la data di approvazione di eventuali modificazioni del piano). Questo elenco annulla e sostituisce tutte le informazioni comunicate all'Organizzazione a norma del paragrafo 3 durante i cinque anni precedenti.

5.

I Governi Contraenti comunicano all'Organizzazione tutte le informazioni relative all'eventuale conclusione di accordi a norma della Regola 11. Le informazioni comunicate comprendono:

1.

i nomi dei Governi Contraenti che hanno concluso l'accordo;

2.

gli impianti portuali e le rotte fisse disciplinate dall'accordo;

3.

la periodicità di revisione dell'accordo;

4.

la data di entrata in vigore dell'accordo; e

5.

le informazioni su eventuali consultazioni che abbiano avuto luogo con altri Governi Contraenti; e successivamente comunicano all'Organizzazione, non appena possibile, le informazioni circa le eventuali modifiche o cessazione dell'accordo.

6.

Tutti i Governi Contraenti che autorizzano, a norma della Regola 12, misure di sicurezza equivalente in relazione ad una nave autorizzata a battere la loro bandiera o in relazione ad un impianto portuale situato nel loro territorio comunicano all'Organizzazione tutti i particolari al riguardo.

7.

L'Organizzazione mette a disposizione degli altri Governi Contraenti, a loro richiesta, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 3.

ALLEGATO II

IL CODICE INTERNAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE NAVI E DEGLI IMPIANTI PORTUALI

PREAMBOLO

1. La Conferenza diplomatica sulla sicurezza marittima, svoltasi a Londra nel dicembre 2002, ha adottato nuove disposizioni nella Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e il presente Codice con la finalità di migliorare la sicurezza marittima. Le nuove disposizioni introdotte formano un quadro internazionale che consente di coordinare navi e impianti portuali nella prevenzione di atti che rappresentino una minaccia per la sicurezza nel settore dei trasporti marittimi.

2. Dopo i tragici eventi dell'11 settembre 2001, la ventiduesima sessione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale (di seguito definita «l'Organizzazione» o «l'IMO»), svoltasi nel novembre 2001, ha approvato all'unanimità l'elaborazione di nuove misure a tutela della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, da sottoporre all'adozione della Conferenza dei governi partecipanti alla Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (nota come Conferenza diplomatica sulla sicurezza marittima) nel dicembre 2002. La preparazione della Conferenza diplomatica è stata affidata al Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO, sulla base di contributi degli Stati membri, di organizzazioni intergovernative e non governative, in consultazione con l'IMO.

3. Il Comitato per la sicurezza marittima, durante la prima sessione straordinaria, tenutasi anch'essa nel novembre 2001, per accelerare l'elaborazione e l'adozione di misure di sicurezza adeguate ha istituito un gruppo di lavoro intersessione del Comitato, riunitosi per la prima volta nel febbraio 2002. I risultati delle discussioni sono stati riferiti ed analizzati alla settantacinquesima sessione del Comitato della sicurezza marittima nel maggio 2002, quando è stato creato un gruppo di lavoro ad hoc per sviluppare ulteriormente le proposte presentate. Tale sessione del Comitato ha in seguito esaminato la relazione del gruppo di lavoro, raccomandando il proseguimento dell'attività per mezzo di un ulteriore gruppo di lavoro intersessione, riunitosi nel settembre 2002. Nella settantaseiesima sessione, il Comitato, esaminati i risultati raggiunti dalla sessione del gruppo di lavoro del settembre 2002 e quelli del gruppo di lavoro riunitosi nel dicembre 2002, immediatamente prima della Conferenza diplomatica e parallelamente alla sessione del Comitato stesso, ha approvato la versione definitiva dei testi da presentare alla Conferenza diplomatica.

4. La Conferenza diplomatica del 9-13 dicembre 2002 ha inoltre adottato una serie di emendamenti alle disposizioni vigenti della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), accelerando l'osservanza dell'obbligo di installare sistemi di identificazione automatica, nonché nuove regole nel capitolo XI-1 della SOLAS 74, concernenti l'apposizione del numero di identificazione IMO della nave e l'obbligo di mantenere a bordo una scheda sinottica continua. La Conferenza diplomatica ha adottato anche una serie di risoluzioni, concernenti tra l'altro l'attuazione e la revisione del presente Codice, la cooperazione tecnica e la cooperazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). È stato inoltre riconosciuto che, terminati i lavori di queste due organizzazioni, potrebbe rendersi necessaria la revisione e la modifica di alcune delle nuove disposizioni sulla sicurezza marittima.

5. Le disposizioni del capitolo XI-2 della SOLAS 74 e il presente Codice sono applicabili alle navi e agli impianti portuali. L'estensione della SOLAS 74 agli impianti portuali è dovuta al fatto che la SOLAS 74 rappresentava il mezzo più celere per assicurare che le necessarie misure di sicurezza entrassero in vigore e dispiegassero effetti rapidamente. Tuttavia, è stato successivamente convenuto che le disposizioni relative agli impianti portuali riguarderanno unicamente l'interfaccia nave/porto. Il tema più ampio della sicurezza delle aree portuali sarà oggetto di ulteriori lavori svolti congiuntamente dall'IMO e dall'ILO. È stato inoltre convenuto che le disposizioni non vanno estese all'effettiva reazione ad attacchi o al necessario lavoro di ripristino successivo ad essi.

6. Nel redigere le disposizioni si è tenuto conto della necessità di assicurarne la compatibilità con le disposizioni della Convenzione internazionale recante le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978, modificata, del Codice internazionale per la gestione della sicurezza (International Safety Management Code - Codice ISM) e del sistema armonizzato di visite e certificazione.

7. Le disposizioni costituiscono una novità significativa nell'approccio degli operatori marittimi internazionali per quanto riguarda la sicurezza nel settore del trasporto marittimo. Va riconosciuto che potrebbero tradursi in un notevole carico di lavoro supplementare per alcuni governi contraenti, ma non va trascurato il ruolo importante della cooperazione tecnica per assistere i governi contraenti nell'attuazione delle disposizioni.

8. Per l'attuazione delle disposizioni sarà necessario un rapporto continuativo ed efficace di collaborazione e di comprensione tra tutte le parti interessate e gli utenti delle navi e degli impianti portuali, in particolare il personale di bordo, il personale portuale, i passeggeri, i proprietari del carico, la gestione delle navi e dei porti e le autorità nazionali e locali competenti in materia di sicurezza. Sarà necessario rivedere e modificare le attuali prassi e procedure, qualora queste non garantiscano un adeguato livello di sicurezza. Nell'interesse di una maggiore sicurezza marittima, agli operatori del settore navale e portuale e alle autorità nazionali e locali saranno attribuite responsabilità supplementari.

9. Nell'attuazione delle disposizioni del capitolo XI-2 della SOLAS 74 e della parte A del presente Codice, occorre tener conto degli orientamenti forniti nella parte B del Codice stesso. L'applicabilità degli orientamenti dipende tuttavia dalla natura dell'impianto portuale e della nave, dal settore in cui quest'ultima opera e/o dal carico trasportato.

10. Nessuna delle disposizioni del presente Codice può essere interpretata o applicata in modo incompatibile con il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dagli strumenti internazionali, e in particolare quelli concernenti i lavoratori marittimi e i rifugiati, sanciti dalla dichiarazione relativa ai principi fondamentali e ai diritti sul lavoro dell'ILO e dalle norme internazionali relative ai lavoratori marittimi e portuali.

11. Riconoscendo che la convenzione dell'IMO sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 1965, modificata, stabilisce che i membri stranieri dell'equipaggio possono scendere a terra mentre la nave su cui sono arrivati rimane ancorata in porto, a condizione che le formalità d'arrivo della nave siano state completate e le autorità non abbiano motivo di rifiutare lo sbarco per ragioni di salute, sicurezza o di ordine pubblico, i governi contraenti, nell'approvare i piani di sicurezza concernenti le navi e gli impianti portuali, devono tener conto del fatto che, per i marittimi che vivono e lavorano a bordo della propria nave, è essenziale disporre di permessi per scendere a terra e dell'accesso alle strutture di terra a loro dedicate, e in particolare alle strutture sanitarie.

Parte A

REQUISITI OBBLIGATORI RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLO XI-2 DELL'ALLEGATO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, MODIFICATA

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.   Introduzione

La presente parte del Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali contiene le norme obbligatorie a cui fa riferimento il capitolo XI-2 della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata.

1.2.   Obiettivi

Gli obiettivi del Codice sono:

1.

la creazione di un quadro internazionale di cooperazione tra i governi contraenti, le agenzie governative, le amministrazioni locali e gli operatori navali e portuali, con la finalità di rilevare le minacce alla sicurezza e di prendere misure preventive nei confronti dei problemi di sicurezza che possono riguardare navi o impianti portuali utilizzati per il commercio internazionale;

2.

la definizione dei rispettivi ruoli e responsabilità che andranno ai governi contraenti, alle agenzie governative, alle amministrazioni locali e agli operatori navali e portuali nell'assicurare la sicurezza marittima a livello nazionale ed internazionale;

3.

garantire una rapida ed efficace raccolta e scambio di informazioni in materia di sicurezza;

4.

fornire una metodologia di valutazione della sicurezza, con la finalità di disporre di piani e procedure per reagire a un cambiamento di livello della sicurezza;

5.

rassicurare sul fatto che sono garantite misure adeguate e proporzionate di sicurezza marittima.

1.3.   Requisiti funzionali

Per realizzare gli obiettivi previsti, il presente Codice comprende una serie di requisiti funzionali, tra i quali figurano i seguenti:

1.

raccolta, valutazione delle informazioni sulle minacce alla sicurezza e scambio con i pertinenti governi contraenti delle informazioni raccolte;

2.

mantenimento di protocolli di comunicazione per navi e impianti portuali;

3.

divieto di accesso non autorizzato a navi, impianti portuali e loro aree ad accesso limitato;

4.

divieto di introdurre su navi o negli impianti portuali armi non autorizzate, congegni incendiari o esplosivi;

5.

dotazione di mezzi per dare l'allarme in caso di minaccia o incidente di sicurezza;

6.

obbligo di dotare navi e impianti portuali di piani di sicurezza basati sulle valutazioni di sicurezza;

7.

obbligo di prevedere addestramento ed esercizi per garantire familiarità con piani e procedure di sicurezza.

2.   DEFINIZIONI

2.1.   Agli effetti della presente parte, salvo espressa disposizione contraria:

1.

«Convenzione» significa la Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata;

2.

«Regola» significa una Regola della Convenzione;

3.

«Capitolo» significa un capitolo della Convenzione;

4.

«Piano di sicurezza della nave» significa un piano elaborato per assicurare l'applicazione a bordo della nave di misure finalizzate a proteggere le persone a bordo, il carico, le unità di trasporto del carico e le provviste della nave dal rischio che si verifichi un problema di sicurezza.

5.

«Piano di sicurezza dell'impianto portuale» significa un piano elaborato per assicurare l'applicazione di misure finalizzate a proteggere l'impianto portuale e le navi, il carico, le unità di trasporto del carico e le provviste della nave all'interno dell'impianto portuale dal rischio che si verifichi un problema di sicurezza.

6.

«Ufficiale di sicurezza della nave» è la persona a bordo della nave, che risponde al Comandante ed è designata dalla società come responsabile della sicurezza della nave, e in particolare dell'attuazione e del rispetto del piano di sicurezza della nave, e come collegamento con l'agente di sicurezza della società e con l'agente di sicurezza dell'impianto portuale.

7.

«Agente di sicurezza della società» è la persona designata dalla società per effettuare la valutazione della sicurezza della nave, per elaborare il piano di sicurezza della nave, provvedere alla sua presentazione per approvazione e curarne poi l'attuazione e l'osservanza, e infine per fungere da collegamento con gli agenti di sicurezza dell'impianto portuale e con l'ufficiale di sicurezza della nave.

8.

«Agente di sicurezza dell'impianto portuale» è la persona designata come responsabile dell'elaborazione, attuazione, riesame e rispetto del piano di sicurezza dell'impianto portuale e come collegamento con gli ufficiali di sicurezza delle navi e con gli agenti di sicurezza della società.

9.

«Livello di sicurezza 1» è il livello per cui vanno costantemente mantenute misure di sicurezza minime adeguate.

10.

«Livello di sicurezza 2» è il livello per cui vanno mantenute adeguate misure di sicurezza supplementari per un determinato periodo, in conseguenza di un incremento del rischio che si verifichi un problema di sicurezza.

11.

«Livello di sicurezza 3» è il livello per cui vanno mantenute adeguate misure di sicurezza specifiche, per il periodo limitato in cui un problema di sicurezza è probabile ed imminente, anche quando non sia possibile individuare l'obiettivo specifico.

2.2.   Nel presente Codice il termine «nave» si applica anche alle unità mobili di perforazione offshore e alle unità veloci di trasporto, secondo la definizione della Regola XI-2/1.

2.3.   Nelle sezioni 14-18, il termine «governo contraente», in connessione con qualunque riferimento a un impianto portuale, comprende un riferimento all"Autorità designata.

2.4.   I termini non definiti diversamente nella presente parte hanno lo stesso significato che viene loro attribuito nei capitoli I e XI-2.

3.   APPLICAZIONE

3.1.   Il presente Codice si applica:

1.

ai seguenti tipi di nave destinati a viaggi internazionali:

1.

navi passeggeri, comprese le unità veloci per trasporto passeggeri;

2.

navi da carico, comprese le unità veloci per trasporto merci, di almeno 500 tonnellate di stazza lorda;

3.

unità mobili di perforazione offshore;

2.

agli impianti portuali destinati ai suddetti tipi di nave, utilizzati per viaggi internazionali.

3.2.   Fatte salve le disposizioni della sezione 3.1.2, i governi contraenti decidono del grado di applicabilità della presente parte del Codice agli impianti portuali situati nel loro territorio e che, benché utilizzati principalmente da navi non destinate a viaggi internazionali, sono saltuariamente utilizzati da navi in partenza o in arrivo da un viaggio internazionale.

3.2.1.   I governi contraenti basano le decisioni prese ai sensi alla sezione 3.2 su una valutazione della sicurezza degli impianti portuali effettuata conformemente alla presente parte del Codice.

3.2.2.   Qualsiasi decisione presa da un governo contraente ai sensi della sezione 3.2 non compromette il livello di sicurezza che intendono assicurare il capitolo XI-2 o la presente parte del Codice.

3.3.   Il presente Codice non si applica alle navi militari da guerra o ausiliarie o alle altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

3.4.   Le sezioni 5-13 e 19 della presente parte si applicano alle società e alle navi di cui alla Regola XI-2/4.

3.5.   Le sezioni 5 e 14-18 della presente parte si applicano agli impianti portuali di cui alla Regola XI-2/10.

3.6.   Nessuna disposizione del presente Codice pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati sanciti dal diritto internazionale.

4.   RESPONSABILITÀ DEI GOVERNI CONTRAENTI

4.1.   Fatte salve le disposizioni delle Regole XI-2/3 e XI-2/7, i governi contraenti stabiliscono i livelli di sicurezza e forniscono gli orientamenti per la tutela contro i problemi di sicurezza. Livelli di sicurezza più elevati indicano una maggiore probabilità che si verifichi un incidente di sicurezza. Per stabilire il giusto livello di sicurezza occorre tener conto dei seguenti fattori:

1.

il grado di credibilità della informazione relativa alla minaccia;

2.

la misura in cui l'esistenza della minaccia è confermata;

3.

la misura in cui la minaccia è indicata come specifica o imminente;

4.

le conseguenze potenziali di un siffatto incidente di sicurezza.

4.2.   Quando stabiliscono il livello di sicurezza 3, i governi contraenti rilasciano se necessario istruzioni adeguate e forniscono alle navi e agli impianti portuali che potrebbero essere colpiti informazioni legate alla sicurezza.

4.3.   I governi contraenti possono affidare a un ente di sicurezza riconosciuto alcuni dei propri compiti in materia previsti dal capitolo XI-2 e dalla presente parte del Codice, ad eccezione dei seguenti:

1.

la fissazione del livello di sicurezza applicabile;

2.

l'approvazione della valutazione di sicurezza degli impianti portuali e le modifiche successive di una valutazione approvata;

3.

la determinazione degli impianti portuali per cui sarà necessario designare un agente di sicurezza;

4.

l'approvazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale e le modifiche successive di un piano approvato;

5.

l'imposizione di misure di controllo e di attuazione ai sensi della Regola XI-2/9;

6.

la fissazione dei requisiti della dichiarazione di sicurezza.

4.4.   Nella misura che considerano necessaria, i governi contraenti effettuano prove dell'efficacia dei piani di sicurezza della nave o dell'impianto portuale che essi hanno approvato, o delle modifiche di tali piani, o, nel caso delle navi, dei piani o delle modifiche approvati dietro loro mandato.

5.   DICHIARAZIONE DI SICUREZZA

5.1.   I governi contraenti decidono quando sia necessaria una dichiarazione di sicurezza, valutando il rischio che l'interfaccia nave/porto o l'attività nave/nave rappresenta per persone, beni o per l'ambiente.

5.2.   Una nave può richiedere il rilascio di una dichiarazione di sicurezza quando:

1.

la nave opera a un livello di sicurezza più elevato dell'impianto portuale o di un'altra nave con cui è in interfaccia;

2.

esiste un accordo sulla dichiarazione di sicurezza tra governi contraenti riguardo a determinati viaggi internazionali o a navi specifiche che effettuano tali viaggi;

3.

si è verificata una minaccia o un problema di sicurezza riguardante la nave o gli impianti portuali, ove applicabile;

4.

la nave è ancorata in un porto per cui non è necessario avere od attuare un piano approvato di sicurezza dell'impianto portuale;

5.

la nave sta conducendo attività nave/nave con un'altra nave per cui non è necessario avere od attuare un piano approvato di sicurezza della nave.

5.3.   L'impianto portuale o la nave interessata deve rendere nota l'avvenuta ricezione delle richieste di dichiarazione di sicurezza fatte ai sensi della presente sezione.

5.4.   La dichiarazione di sicurezza deve essere redatta:

1.

dal comandante della nave o dall'ufficiale di sicurezza della nave per conto della nave o delle navi;

2.

inoltre, se opportuno, dall'agente di sicurezza dell'impianto portuale o, se il governo contraente stabilisce diversamente, da qualunque altro ente responsabile della sicurezza a terra, per conto dell'impianto portuale.

5.5.   La dichiarazione di sicurezza contiene i requisiti di sicurezza che possono essere ripartiti tra gli impianti portuali e la nave (o tra navi), con espressa dichiarazione delle responsabilità di ciascuno.

5.6.   I governi contraenti precisano, tenendo conto le disposizioni della Regola XI-2/9.2.3, il periodo minimo per cui gli impianti portuali situati nel loro territorio conservano le dichiarazioni di sicurezza.

5.7.   Le amministrazioni precisano, tenendo conto delle disposizioni della Regola XI-2/9.2.3, il periodo minimo per cui le navi cui è concesso battere la loro bandiera nazionale conservano le dichiarazioni di sicurezza.

6.   OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

6.1.   La società provvede affinché il piano di sicurezza della nave contenga una dichiarazione chiara che metta in rilievo l'autorità del Comandante. La società stabilisce nel piano di sicurezza della nave che il Comandante è investito della massima autorità e responsabilità di decidere per quanto riguarda la sicurezza a bordo e di richiedere l'assistenza della società o di qualunque governo contraente nella misura del necessario.

6.2.   La società provvede affinché l'agente di sicurezza della società, il Comandante e l'ufficiale di sicurezza della nave ricevano il sostegno necessario per eseguire i loro compiti e responsabilità conformemente al capitolo XI-2 e alla presente parte del Codice.

7.   SICUREZZA DELLA NAVE

7.1.   La nave è tenuta ad osservare i livelli di sicurezza stabiliti dai governi contraenti, come descritto di seguito.

7.2.   Al livello di sicurezza 1, vengono svolte con le misure adeguate le seguenti attività su tutte le navi, destinate ad individuare i problemi di sicurezza e prendere misure preventive contro di essi, con la guida degli orientamenti della parte B del presente Codice:

1.

esecuzione di tutti i compiti necessari per la sicurezza della nave;

2.

controllo dell'accesso alla nave;

3.

controllo dell'imbarco delle persone e dei loro effetti;

4.

monitoraggio delle aree riservate per garantire che vi abbiano accesso solo le persone autorizzate;

5.

monitoraggio delle aree del ponte e delle aree intorno alla nave;

6.

supervisione della movimentazione del carico e delle provviste della nave;

7.

verifica della rapida disponibilità delle comunicazioni di sicurezza.

7.3.   Al livello di sicurezza 2, per ogni attività prevista alla sezione 7.2 vanno attuate misure di protezione supplementari da precisare nel piano di sicurezza della nave, con la guida degli orientamenti della parte B del presente Codice.

7.4.   Al livello di sicurezza 3, per ogni attività prevista alla sezione 7.2 vanno attuate ulteriori misure di protezione specifiche da precisare nel piano di sicurezza della nave, con la guida degli orientamenti della parte B del presente Codice.

7.5.   Quando l'amministrazione stabilisce un livello di sicurezza 2 o 3, la nave comunica l'avvenuta ricezione delle istruzioni sul cambiamento di livello di sicurezza.

7.6.   Prima di entrare in un porto o mentre si trova ancorata in un porto nel territorio di un governo contraente che ha stabilito un livello di sicurezza 2 o 3, la nave comunica l'avvenuta ricezione di tali istruzioni e conferma all'agente di sicurezza dell'impianto portuale di aver avviato l'attuazione delle necessarie misure e delle procedure specificate nel piano di sicurezza della nave, e, nel caso di livello di sicurezza 3, nelle istruzioni emanate dal governo contraente che ha stabilito un livello di sicurezza 3. La nave segnala le eventuali difficoltà di attuazione. In tali casi, l'agente di sicurezza dell'impianto portuale e l'ufficiale di sicurezza della nave definiscono congiuntamente e coordinano le azioni necessarie.

7.7.   Se una nave ha un livello di sicurezza più elevato di quello del porto in cui intende entrare o in cui si trova, o aumenta analogamente il livello su richiesta dall'amministrazione, essa informa senza ritardo della situazione l'autorità competente del governo contraente in cui è situato l'impianto portuale e l'agente di sicurezza dell'impianto portuale stesso.

7.7.1.   In tali casi, l'ufficiale di sicurezza della nave e l'agente di sicurezza dell'impianto portuale definiscono congiuntamente e coordinano le azioni adatte, se necessario.

7.8.   L'amministrazione che richieda alle navi battenti bandiera del suo paese di operare a un livello di sicurezza 2 o 3 nel porto di un altro governo contraente ne informa senza ritardo tale governo contraente.

7.9.   Quando un governo contraente fissa i livelli di sicurezza e provvede a comunicare le informazioni alle navi che operano nelle sue acque territoriali o hanno comunicato l'intenzione di entrarvi, tali navi restano vigilanti e comunicano immediatamente alla propria amministrazione e a tutti gli Stati costieri nelle vicinanze qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza e che possa avere un impatto sulla sicurezza marittima dell'area.

7.9.1.   Informando tali navi del livello di sicurezza applicabile, il governo contraente, tenendo conto degli orientamenti della parte B del presente Codice, comunica loro anche tutte le eventuali misure di sicurezza da prendere e, se opportuno, le misure prese dal governo contraente per scongiurare la minaccia.

8.   VALUTAZIONE DI SICUREZZA DELLA NAVE

8.1.   La valutazione di sicurezza della nave è parte essenziale ed integrante del processo di elaborazione ed aggiornamento del piano di sicurezza della nave.

8.2.   L'agente di sicurezza della società provvede affinché la valutazione di sicurezza della nave sia effettuata da persone con le capacità necessarie per valutare la sicurezza di una nave in conformità con la presente sezione, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

8.3.   Fatte salve le disposizioni della sezione 9.2.1, la valutazione di sicurezza di una determinata nave può essere effettuata da un organismo di sicurezza riconosciuto.

8.4.   La valutazione di sicurezza della nave comprende un'ispezione in loco e almeno i seguenti elementi:

1.

identificazione delle attuali misure, procedure ed operazioni di sicurezza;

2.

identificazione e valutazione delle principali operazioni di bordo della nave che è importante proteggere;

3.

identificazione di possibili minacce alle principali operazioni di bordo della nave e della probabilità che si verifichi un problema, per la definizione delle misure di sicurezza e la determinazione del loro ordine di priorità;

4.

identificazione dei punti deboli, fattore umano compreso, delle infrastrutture, politiche e procedure.

8.5.   La valutazione di sicurezza della nave deve essere documentata, riesaminata, accettata e conservata dalla società.

9.   PIANO DI SICUREZZA DELLA NAVE

9.1.   Ciascuna nave deve avere a bordo un piano di sicurezza della nave approvato dall'amministrazione. Il piano deve contenere le disposizioni relative ai tre livelli di sicurezza definiti dalla presente parte del Codice.

9.1.1.   Fatte salve le disposizioni della sezione 9.2.1, il piano di sicurezza di una determinata nave può essere redatto da un organismo di sicurezza riconosciuto.

9.2.   L'amministrazione può affidare il riesame e l'approvazione dei piani di sicurezza delle navi, o delle modifiche di un piano precedentemente approvato, ad organismi di sicurezza riconosciuti.

9.2.1.   In tali casi l'organismo di sicurezza riconosciuto che effettua il riesame e l'approvazione del piano di sicurezza della nave o vi introduce modifiche per una determinata nave non deve essere intervenuto nella redazione della valutazione di sicurezza della nave o del piano di sicurezza della nave, o relative modifiche, che è oggetto del riesame.

9.3.   La presentazione di un piano di sicurezza della nave per approvazione è accompagnata dalla valutazione di sicurezza sulla cui base sono stati elaborati il piano o le sue modifiche.

9.4.   Il piano è elaborato sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice ed è redatto nella lingua o lingue di lavoro della nave. Se la lingua o le lingue in uso non sono l'inglese, il francese o lo spagnolo, è inclusa una traduzione in una di queste lingue. Il piano comprende almeno le seguenti voci:

1.

misure per prevenire l'introduzione a bordo di armi, sostanze pericolose e congegni destinati all'uso contro persone, navi o porti e il cui porto non è autorizzato;

2.

identificazione delle aree riservate e misure previste per prevenire l'accesso non autorizzato;

3.

misure per prevenire l'accesso non autorizzato alla nave;

4.

procedure per reagire a minacce alla sicurezza o a violazioni della sicurezza, comprese disposizioni per garantire le operazioni fondamentali della nave o dell'interfaccia nave/porto;

5.

procedure per reagire alle istruzioni che i governi contraenti possono dare al livello di sicurezza 3;

6.

procedure per l'evacuazione in caso di minacce alla sicurezza o violazioni della sicurezza;

7.

i compiti del personale di bordo dotato di competenze di sicurezza e del restante personale di bordo, limitatamente al tema della sicurezza;

8.

procedure per l'audit delle attività di sicurezza;

9.

procedure per l'addestramento e la formazione legati al piano;

10.

procedure per l'interfaccia con le attività dell'impianto portuale in materia di sicurezza;

11.

procedure per il riesame periodico del piano e per il suo aggiornamento;

12.

procedure per la rapportazione di incidenti di sicurezza;

13.

identificazione dell'ufficiale di sicurezza della nave;

14.

identificazione dell'agente di sicurezza della società, compresi i dati per rintracciarlo in permanenza;

15.

procedure per assicurare l'ispezione, il collaudo, la calibratura e la manutenzione delle attrezzature di sicurezza di bordo;

16.

la frequenza di collaudo o calibratura delle attrezzature di sicurezza di bordo;

17.

identificazione dell'ubicazione dei punti di attivazione del sistema di allarme di bordo (1);

18.

procedure, istruzioni ed orientamenti sull'uso del sistema di allarme di bordo, compreso il collaudo, l'attivazione, la disattivazione e la riprogrammazione, nonché le modalità per limitare i falsi allarmi.

9.4.1.   Il personale che effettua gli audit interni delle attività di sicurezza previste dal piano o che ne valuta l'attuazione è indipendente rispetto alle attività di cui svolge l'audit, salvo che ciò risulti impossibile per le dimensioni o la natura della società o della nave.

9.5.   L'amministrazione decide quali modifiche apportate a un piano di sicurezza della nave o alle attrezzature di sicurezza di bordo, previste da un piano approvato, non vadano attuate senza la sua previa autorizzazione delle pertinenti modifiche del piano. Tali modifiche sono efficaci almeno come le misure previste dal capitolo XI-2 e dalla presente parte del Codice.

9.5.1.   La natura delle modifiche del piano di sicurezza della nave o delle attrezzature di sicurezza di bordo, specificamente approvate dall'amministrazione conformemente alla sezione 9.5, è documentata in maniera da indicarne chiaramente l'avvenuta approvazione. L'approvazione è mantenuta a disposizione a bordo ed è presentata insieme al certificato internazionale di sicurezza della nave (o il certificato internazionale provvisorio di sicurezza della nave). Se le modifiche sono temporanee, dopo la reintroduzione delle misure o delle attrezzature originariamente approvate, non è più necessario che la nave conservi tale documentazione.

9.6.   Il piano può essere conservato in formato elettronico. In tal caso, viene protetto mediante procedure destinate a prevenirne la cancellazione, distruzione o modifica non autorizzata.

9.7.   Il piano viene protetto dall'accesso o divulgazione non autorizzata.

9.8.   I piani di sicurezza della nave non sono soggetti all'ispezione dei funzionari debitamente autorizzati da un governo contraente per eseguire le misure di controllo o di applicazione di cui alla Regola XI-2/9, eccetto che nelle circostanze precisate alla sezione 9.8.1.

9.8.1.   Se i funzionari debitamente autorizzati da un governo contraente hanno fondate ragioni di credere che la nave non sia conforme ai requisiti del capitolo XI-2 o della parte A del presente Codice, e che l'unico modo di verificare o di correggere la non conformità sia il riesame dei requisiti pertinenti del piano di sicurezza della nave, in via eccezionale è loro concesso accesso limitato alle sezioni specifiche del piano relative alla non conformità, ma solo con il consenso del governo contraente o del Comandante della nave. Tuttavia, le disposizioni del piano relative alla sezione 9.4, punti.2,.4,.5,.7,.15,.17 e.18 della presente parte del Codice sono considerate informazioni riservate, e non possono essere sottoposte ad ispezione senza il consenso dei governi contraenti interessati.

10.   DOCUMENTAZIONE

10.1.   Va conservata a bordo, almeno per il periodo minimo indicato dall'amministrazione, la documentazione relativa alle seguenti attività, tenendo conto delle disposizioni della Regola XI-2/9.2.3:

1.

formazione, addestramento ed esercizi;

2.

minacce e incidenti di sicurezza;

3.

violazioni della sicurezza;

4.

cambiamenti del livello di sicurezza;

5.

comunicazioni concernenti la sicurezza diretta di una nave, come minacce specifiche alla nave o agli impianti portuali in cui la nave si trova, o si trovava;

6.

audit interni e riesame delle attività in materia di sicurezza;

7.

riesame periodico della valutazione di sicurezza della nave;

8.

riesame periodico del piano di sicurezza della nave;

9.

attuazione delle eventuali modifiche al piano;

10.

manutenzione, calibratura e collaudo delle attrezzature di sicurezza di bordo, in particolare collaudo del sistema di allarme della nave.

10.2.   La documentazione è redatta nella lingua o lingue di lavoro della nave. Se la lingua o le lingue in uso non sono l'inglese, il francese o lo spagnolo, è inclusa una traduzione in una di queste lingue.

10.3.   La documentazione può essere conservata in formato elettronico. In tal caso, viene protetta mediante procedure destinate a prevenirne la cancellazione, distruzione o modifica non autorizzata.

10.4.   La documentazione viene protetta dall'accesso o divulgazione non autorizzati.

11.   AGENTE DI SICUREZZA DELLA SOCIETÀ

11.1.   La società designa un agente di sicurezza della società. La persona può svolgere tale ruolo per una o più navi, a seconda del numero o il tipo di navi di cui è dotata la società, purché venga chiaramente indicato di quali navi egli è responsabile. La società può, a seconda del numero o il tipo di navi di cui è dotata, designare più persone come agenti di sicurezza, purché venga chiaramente indicato di quali navi ciascuno è responsabile.

11.2.   In aggiunta a quelli indicati altrove nella presente parte del Codice, i doveri e le responsabilità dell'agente di sicurezza della società comprendono tra l'altro:

1.

prestare consulenza sul livello delle probabili minacce per la nave, sulla base delle valutazioni di sicurezza ed altre informazioni pertinenti;

2.

provvedere affinché siano effettuate le valutazioni di sicurezza della nave;

3.

occuparsi dell'elaborazione, della presentazione per approvazione, e in seguito dell'attuazione e rispetto del piano di sicurezza della nave;

4.

provvedere affinché il piano di sicurezza della nave venga modificato nella misura necessaria per correggerne i difetti e rispettare i requisiti di sicurezza della singola nave;

5.

organizzare audit interni e riesami delle attività di sicurezza;

6.

organizzare la verifica iniziale da parte dell'amministrazione o dell'organismo di sicurezza riconosciuto, nonché le verifiche successive;

7.

provvedere affinché le anomalie e le non conformità individuate durante gli audit interni, i riesami periodici, le ispezioni di sicurezza e le verifiche della conformità siano tempestivamente corrette;

8.

potenziare la sensibilizzazione e la vigilanza in materia di sicurezza;

9.

assicurare l'addestramento adeguato per il personale responsabile della sicurezza della nave;

10.

assicurare comunicazioni e cooperazione efficaci tra l'ufficiale di sicurezza della nave e i competenti agenti di sicurezza degli impianti portuali;

11.

assicurare la coerenza tra requisiti di sicurezza operativa e requisiti di sicurezza di persone e beni;

12.

provvedere affinché, se si ricorre a piani di sicurezza per tipo di nave o per la flotta, il piano per ciascuna nave rifletta accuratamente le informazioni specifiche per ciascuna nave;

13.

assicurare l'attuazione e il rispetto delle eventuali disposizioni alternative od equivalenti approvate per una particolare nave o gruppo di navi.

12.   UFFICIALE DI SICUREZZA DELLA NAVE

12.1.   Viene designato un l'ufficiale di sicurezza per ciascuna nave.

12.2.   In aggiunta a quelli indicati altrove nella presente parte del Codice, i doveri e le responsabilità dell'ufficiale di sicurezza della nave comprendono tra l'altro:

1.

svolgere regolari ispezioni di sicurezza della nave per verificare l'osservanza costante delle misure di sicurezza necessarie;

2.

garantire osservanza e supervisione dell'attuazione del piano di sicurezza della nave, comprese eventuali modifiche del piano;

3.

coordinare gli aspetti di sicurezza della movimentazione del carico e delle provviste di bordo con il restante personale della nave e con i competenti agenti di sicurezza degli impianti portuali;

4.

proporre le modifiche al piano di sicurezza della nave;

5.

comunicare all'agente di sicurezza della società le eventuali anomalie e non conformità individuate durante gli audit interni, i riesami periodici, le ispezioni di sicurezza e le verifiche della conformità ed attuare eventuali azioni correttive;

6.

potenziare la sensibilizzazione e la vigilanza a bordo in materia di sicurezza;

7.

assicurare l'addestramento adeguato per il personale responsabile della sicurezza della nave, nella misura opportuna;

8.

comunicare tutti i incidenti di sicurezza;

9.

coordinare l'attuazione del piano di sicurezza della nave con l'agente di sicurezza della società e del competente agente di sicurezza dell'impianto portuale;

10.

assicurare l'adeguato impiego, collaudo, calibratura e manutenzione delle attrezzature di sicurezza eventualmente presenti.

13.   FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED ESERCIZI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLA NAVE

13.1.   L'agente di sicurezza della società e il personale di terra necessario devono poter vantare nozioni e formazione in materia di sicurezza, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

13.2.   L'ufficiale di sicurezza della nave deve poter vantare nozioni e formazione in materia di sicurezza, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

13.3.   Il personale di bordo che è investito di specifici compiti e responsabilità in materia di sicurezza deve comprendere le responsabilità in materia di sicurezza previste dal piano di sicurezza della nave e possedere sufficienti conoscenze e capacità da svolgere i compiti assegnati, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

13.4.   Per assicurare l'efficace attuazione del piano di sicurezza della nave vanno svolte esercitazioni con la frequenza opportuna, tenendo conto del tipo di nave, degli avvicendamenti del personale di bordo, degli impianti portuali da visitare e delle altre circostanze pertinenti, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

13.5.   L'agente di sicurezza della società assicura l'effettiva coordinazione ed attuazione dei piani di sicurezza delle navi, partecipando alle esercitazioni con la frequenza opportuna, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

14.   SICUREZZA DEGLI IMPIANTI PORTUALI

14.1.   Gli impianti portuali devono funzionare ai livelli di sicurezza indicati dal governo contraente nel cui territorio si trovano. Le misure e procedure di sicurezza vanno applicate agli impianti portuali in maniera da comportare il minimo di interferenza o di ritardo ai passeggeri, alla nave, al personale di bordo e ai visitatori, ai beni e ai servizi.

14.2.   Al livello di sicurezza 1, per individuare e prendere le misure necessarie a prevenire gli incidenti di sicurezza vanno svolte le seguenti attività, con misure adeguate in tutti gli impianti portuali, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice:

1.

assicurare lo svolgimento di tutti i compiti per garantire la sicurezza dell'impianto portuale;

2.

controllare l'accesso all'impianto portuale;

3.

monitorare l'impianto portuale, in particolare le aree di ancoraggio e di ormeggio;

4.

monitorare le aree riservate per garantire che vi abbiano accesso solo le persone autorizzate;

5.

provvedere alla supervisione della movimentazione del carico;

6.

provvedere alla supervisione della movimentazione delle provviste di bordo;

7.

assicurare la pronta disponibilità delle comunicazioni di sicurezza.

14.3.   Al livello di sicurezza 2, per ogni attività della sezione 14.2 vanno attuate le misure protettive supplementari indicate nel piano di sicurezza dell'impianto portuale, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

14.4.   Al livello di sicurezza 3, per ogni attività della sezione 14.2 vanno attuate le misure protettive specifiche indicate nel piano di sicurezza dell'impianto portuale, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

14.4.1.   In aggiunta, al livello di sicurezza 3, gli impianti portuali devono attuare le istruzioni in materia di sicurezza del governo contraente nel cui territorio essi sono situati.

14.5.   Quando l'agente di sicurezza dell'impianto portuale viene informato che una nave incontra difficoltà ad osservare i requisiti del capitolo XI-2 o della presente parte o ad attuare le misure e procedure necessarie indicate nel piano di sicurezza della nave, e, nel caso di livello di sicurezza 3, a seguire le istruzioni in materia di sicurezza emanate dal governo contraente nel cui territorio è situato l'impianto portuale, egli stabilisce contatti con l'ufficiale di sicurezza della nave e con lui coordina le azioni adeguate.

14.6.   Quando l'agente di sicurezza dell'impianto portuale viene informato che una nave si trova a un livello di sicurezza più elevato di quello dell'impianto portuale, egli ne informa le autorità competenti e, stabiliti contatti con l'agente di sicurezza della nave, coordina le azioni adeguate, se necessario.

15.   VALUTAZIONE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

15.1.   La valutazione di sicurezza dell'impianto portuale è parte essenziale ed integrante del processo di elaborazione ed aggiornamento del piano di sicurezza dell'impianto portuale.

15.2.   La valutazione di sicurezza dell'impianto portuale deve essere svolta dal governo contraente nel cui territorio esso è situato. Il governo contraente può autorizzare un organismo di sicurezza riconosciuto ad effettuare la valutazione di sicurezza di un determinato impianto portuale situato nel suo territorio.

15.2.1.   Dopo essere stata completata dall'organismo di sicurezza riconosciuto, la valutazione di sicurezza dell'impianto portuale viene riesaminata e, verificata la sua conformità con la presente sezione, approvata dal governo contraente nel cui territorio si trova l'impianto portuale.

15.3.   Le persone che effettuano la valutazione possiedono le capacità necessarie per valutare la sicurezza dell'impianto portuale in conformità con la presente sezione, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

15.4.   Le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali sono periodicamente riesaminate e aggiornate, tenendo conto delle diverse minacce e/o delle piccole modifiche dell'impianto portuale, e sono sempre riesaminate ed aggiornate quando l'impianto portuale subisce importanti modifiche.

15.5.   La valutazione di sicurezza dell'impianto portuale comprende almeno i seguenti elementi:

1.

identificazione e valutazione dei principali beni ed infrastrutture da proteggere;

2.

identificazione di possibili minacce ai principali beni ed infrastrutture e della probabilità che si verifichi un problema, per la definizione delle misure di sicurezza e la determinazione del loro ordine di priorità;

3.

identificazione, selezione e determinazione dell'ordine di priorità delle contromisure e dei cambiamenti di procedura, e determinazione del loro livello di efficacia nel ridurre la vulnerabilità;

4.

identificazione dei punti deboli, fattore umano compreso, delle infrastrutture, politiche e procedure.

15.6.   Il governo contraente può permettere che la valutazione di sicurezza dell'impianto portuale si estenda a più impianti se l'operatore, l'ubicazione, il funzionamento, le attrezzature e la struttura degli impianti portuali sono simili. Il governo contraente che concede tale autorizzazione informa l'Organizzazione dei dettagli.

15.7.   Completata la valutazione di sicurezza dell'impianto portuale, viene redatta una relazione, costituita da una sintesi delle modalità con cui è stata svolta la valutazione, una descrizione dei punti deboli riscontrati durante la valutazione e delle contromisure a cui è possibile ricorrere per farvi fronte. La relazione viene protetta dall'accesso o divulgazione non autorizzati.

16.   IL PIANO DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

16.1.   Sulla base della valutazione di sicurezza dell'impianto portuale, viene elaborato e osservato per ogni impianto un piano di sicurezza adeguato per l'interfaccia nave/porto. Il piano prevede disposizioni per i tre livelli di sicurezza definiti nella presente parte del Codice.

16.1.1.   Fatte salve le disposizioni della sezione 16.2, il piano di sicurezza di un determinato impianto può essere redatto da un organismo di sicurezza riconosciuto.

16.2.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale è approvato dal governo contraente nel cui territorio è situato l'impianto.

16.3.   Il piano è elaborato sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice ed è redatto nella lingua di lavoro dell'impianto portuale. Il piano comprende almeno le seguenti voci:

1.

misure per prevenire l'introduzione, nell'impianto portuale o a bordo di una nave, di armi, sostanze pericolose e congegni destinati all'uso contro persone, navi o porti e il cui porto non è autorizzato;

2.

misure per impedire l'accesso non autorizzato nell'impianto portuale, sulle navi ancorate nell'impianto, e nelle aree riservate dell'impianto stesso;

3.

procedure per reagire a minacce alla sicurezza o a violazioni della sicurezza, comprese disposizioni per garantire le operazioni fondamentali della nave o dell'interfaccia nave/porto;

4.

procedure per reagire alle istruzioni che i governi contraenti, nel cui territorio è situato l'impianto portuale, possono dare al livello di sicurezza 3;

5.

procedure per l'evacuazione in caso di minacce alla sicurezza o violazioni della sicurezza;

6.

i compiti del personale dell'impianto portuale dotato di competenze di sicurezza e del restante personale dell'impianto, limitatamente al tema della sicurezza;

7.

procedure per l'interfaccia con le attività in materia di sicurezza a bordo delle navi;

8.

procedure per il riesame periodico del piano e per il suo aggiornamento;

9.

procedure per la rapportazione di incidenti di sicurezza;

10.

identificazione dell'agente di sicurezza dell'impianto portuale, compresi i dati per rintracciarlo in permanenza;

11.

misure per garantire la sicurezza delle informazioni contenute nel piano;

12.

misure per garantire la sicurezza del carico e delle attrezzature per la movimentazione del carico nell'impianto portuale;

13.

procedure per l'audit del piano di sicurezza dell'impianto portuale;

14.

procedure di reazione nel caso in cui sia stato attivato il sistema di allarme di una nave che si trovi nell'impianto portuale;

15.

procedure per facilitare la discesa a terra del personale di bordo delle navi o il cambiamento di personale, nonché l'accesso di visitatori a bordo, e in particolare dei rappresentanti delle organizzazioni sociali e sindacali dei marittimi.

16.4.   Il personale che effettua gli audit interni delle attività di sicurezza previste dal piano o che ne valuta l'attuazione è indipendente rispetto alle attività di cui svolge l'audit, salvo che ciò risulti impossibile per le dimensioni o la natura dell'impianto portuale.

16.5.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale può essere redatto in combinazione o come parte del piano di sicurezza del porto o di qualunque altro piano, o piani, di emergenza del porto.

16.6.   Il governo contraente nel cui territorio è situato l'impianto portuale decide quali modifiche apportate a un piano di sicurezza dell'impianto portuale non vadano attuate senza la sua previa autorizzazione delle pertinenti modifiche del piano.

16.7.   Il piano può essere conservato in formato elettronico. In tal caso, viene protetto mediante procedure destinate a prevenirne la cancellazione, distruzione o modifica non autorizzata.

16.8.   Il piano viene protetto dall'accesso o divulgazione non autorizzati.

16.9.   I governi contraenti possono permettere che un piano di sicurezza dell'impianto portuale si estenda a più impianti se l'operatore, l'ubicazione, il funzionamento, le attrezzature e la struttura degli impianti portuali sono simili. Il governo contraente che concede tale autorizzazione informa l'Organizzazione dei dettagli.

17.   L'AGENTE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

17.1.   Viene designato un agente di sicurezza per ciascun impianto. È possibile designare un'unica persona per uno o più impianti.

17.2.   In aggiunta a quelli indicati altrove nella presente parte del Codice, i doveri e le responsabilità dell'agente di sicurezza dell'impianto portuale comprendono tra l'altro:

1.

svolgere un'ispezione iniziale globale dell'impianto portuale, tenendo conto della pertinente valutazione di sicurezza;

2.

assicurare l'elaborazione e il rispetto del piano di sicurezza dell'impianto portuale;

3.

attuare il piano di sicurezza dell'impianto portuale e svolgere le pertinenti esercitazioni;

4.

effettuare regolari ispezioni di sicurezza dell'impianto portuale per assicurare la continua osservanza di adeguate misure di sicurezza;

5.

raccomandare ed inserire le eventuali modifiche da apportare al piano di sicurezza dell'impianto portuale, per correggere i difetti ed aggiornare il piano per tenere conto dei pertinenti cambiamenti all'interno dell'impianto portuale;

6.

potenziare la sensibilizzazione in materia di sicurezza e la vigilanza del personale dell'impianto portuale;

7.

assicurare l'addestramento adeguato per il personale responsabile della sicurezza dell'impianto portuale;

8.

riferire alle autorità competenti e conservare la documentazione degli episodi che minacciano la sicurezza dell'impianto portuale;

9.

coordinare l'attuazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale con l'agente di sicurezza della società e l'agente di sicurezza della nave competenti;

10.

agire in coordinazione con i servizi di sicurezza con le modalità opportune;

11.

assicurare il rispetto delle norme relative al personale responsabile della sicurezza dell'impianto portuale;

12.

assicurare l'adeguato utilizzo, collaudo, calibratura e manutenzione delle attrezzature di sicurezza eventualmente presenti;

13.

su richiesta, assistere gli addetti alla sicurezza delle navi nella verifica dell'identità di coloro che intendono essere ammessi a bordo.

17.3.   L'agente di sicurezza dell'impianto portuale riceve l'appoggio necessario per l'esercizio dei compiti e delle responsabilità che gli incombono in virtù del capitolo XI-2 e della presente parte del Codice.

18.   FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED ESERCIZI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

18.1.   L'agente di sicurezza e il personale pertinente dell'impianto portuale devono poter vantare nozioni e formazione in materia di sicurezza, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

18.2.   Il personale dell'impianto portuale investito di specifici compiti e responsabilità in materia di sicurezza deve comprendere i doveri e le responsabilità in materia di sicurezza previsti dal piano di sicurezza dell'impianto portuale e possedere sufficienti conoscenze e capacità da svolgere i compiti assegnati, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

18.3.   Per assicurare l'efficace attuazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale vanno effettuate esercitazioni con la frequenza opportuna, tenendo conto del tipo di attività che si svolgono nell'impianto portuale, degli avvicendamenti del personale dell'impianto, dei tipi di nave che si servono dell'impianto e delle altre circostanze pertinenti, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

18.4.   L'agente di sicurezza dell'impianto portuale assicura l'effettiva coordinazione ed attuazione del piano di sicurezza dell'impianto, partecipando alle esercitazioni con la frequenza opportuna, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

19.   VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE NAVI

19.1.   Verifiche

19.1.1.   Ciascuna nave a cui si applica la presente parte del Codice è sottoposta alle verifiche di seguito indicate:

1.

prima dell'entrata in servizio della nave o del primo rilascio del certificato richiesto ai sensi della sezione 19.2, viene svolta una verifica iniziale, che comporta una verifica completa del sistema di sicurezza della nave e di tutte le associate attrezzature di sicurezza cui si applicano le pertinenti disposizioni del capitolo XI-2, la presente parte del Codice e il piano di sicurezza della nave approvato. La verifica accerta che il sistema di sicurezza della nave e le attrezzature associate sono pienamente conformi ai requisiti applicabili del capitolo XI-2 e della presente parte del Codice, sono in condizioni soddisfacenti e rispondono alle necessità del servizio cui è destinata la nave;

2.

una verifica di rinnovo a intervalli indicati dall'amministrazione, ma che non possono superare il quinquennio, tranne nei casi in cui è applicabile la sezione 19.3. La verifica accerta che il sistema di sicurezza della nave e le attrezzature associate sono pienamente conformi ai requisiti applicabili del capitolo XI-2 e della presente parte del Codice e del piano di sicurezza della nave approvato, sono in condizioni soddisfacenti e rispondono alle necessità del servizio cui è destinata la nave;

3.

almeno una verifica intermedia. Se si effettua una sola verifica intermedia, essa si svolge tra il secondo e il terzo anno dalla data di rilascio del certificato di cui alla Regola I/2, lettera n). La verifica intermedia comporta l'ispezione del sistema di sicurezza e delle associate attrezzature di sicurezza della nave, con la finalità di garantire che esso rimanga efficiente per il servizio cui la nave è destinata. La verifica intermedia è riportata sul certificato;

4.

qualunque verifica supplementare decisa dall'amministrazione.

19.1.2.   Le verifiche delle navi sono svolte da funzionari dell'amministrazione. L'amministrazione può tuttavia affidare le verifiche a un organismo di sicurezza riconosciuto, in conformità con la Regola XI-2/1.

19.1.3.   In ogni caso, l'amministrazione interessata garantisce pienamente la completezza e l'efficienza della verifica e prende le misure necessarie per rispettare tale obbligo.

19.1.4.   Successivamente alla verifica, il sistema di sicurezza della nave e le associate attrezzature di sicurezza della nave sono mantenuti in condizioni di conformità con le disposizioni delle Regole XI-2/4.2 e XI-2/6, della presente parte del Codice e del piano di sicurezza della nave approvato. Dopo ciascuna delle verifiche previste alla sezione 19.1.1, non sono consentite modifiche del sistema di sicurezza, delle attrezzature di sicurezza associate della nave o del piano di sicurezza della nave approvato senza l'approvazione dell'amministrazione.

19.2.   Rilascio e convalida del certificato

19.2.1.   Dopo la verifica iniziale o di rinnovo di cui alla sezione 19.1 è rilasciato un certificato internazionale di sicurezza della nave.

19.2.2.   Tale certificato è rilasciato o convalidato dall'amministrazione o da un organismo di sicurezza riconosciuto che agisce su mandato dell'amministrazione.

19.2.3.   Un altro governo contraente può, su richiesta dell'amministrazione, sottoporre a verifica la nave e, accertatane la conformità con le disposizioni della sezione 19.1.1, rilasciare o autorizzare il rilascio alla nave di un certificato internazionale di sicurezza della nave o, ove opportuno, convalidare o autorizzare la convalida di tale certificato, in conformità con il presente Codice.

19.2.3.1.   All'amministrazione richiedente è trasmessa tempestivamente copia del certificato e copia della relazione di verifica.

19.2.3.2.   Il certificato così rilasciato contiene la menzione del suo rilascio su richiesta dell'amministrazione ed ha quindi lo stesso valore e riceve lo stesso riconoscimento del certificato rilasciato ai sensi della sezione 19.2.2.

19.2.4.   Il certificato internazionale di sicurezza della nave è redatto in una forma corrispondente al modello in appendice al presente Codice. Se la lingua usata non è l'inglese, il francese o lo spagnolo, il testo comprende una traduzione in una di queste lingue.

19.3.   Durata e validità del certificato

19.3.1.   Il certificato internazionale di sicurezza della nave viene rilasciato per un periodo indicato dall'amministrazione, ma non superiore a cinque anni.

19.3.2.   Quando la verifica di rinnovo è effettuata entro tre mesi prima della data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato è valido dalla data in cui è stato completata la verifica di rinnovo a una data che non può superare i cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente.

19.3.2.1.   Quando la verifica di rinnovo è effettuata dopo la data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato è valido dalla data in cui è stato completata la verifica di rinnovo a una data che non può superare i cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente.

19.3.2.2.   Quando la verifica di rinnovo è effettuata più di tre mesi prima dalla data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato è valido dalla data in cui è stato completata la verifica di rinnovo a una data che non può superare i cinque anni dalla data di esecuzione della verifica stessa.

19.3.3.   Se il certificato è rilasciato per un periodo inferiore a cinque anni, l'amministrazione può prorogare la validità del certificato oltre la data di scadenza al periodo massimo indicato alla sezione 19.3.1, a condizione che vengano correttamente svolte le verifiche di cui alla sezione 19.1.1 applicabile quando un certificato è rilasciato per un periodo di cinque anni.

19.3.4.   Se è stata effettuata la verifica di rinnovo e il nuovo certificato non può essere rilasciato o collocato a bordo prima della data di scadenza del certificato esistente, l'amministrazione o l'organismo di sicurezza riconosciuto che agisce su mandato dell'amministrazione può convalidare con un visto il certificato esistente, il quale viene quindi considerato valido per un periodo ulteriore non superiore a cinque anni.

19.3.5.   Se al momento in cui scade il certificato la nave non si trova nel porto in cui deve essere svolta la verifica, l'amministrazione può prorogare il periodo di validità del certificato, ma la proroga viene concessa solo per portare a termine il viaggio fino al porto in cui deve essere svolta la verifica, e solo nei casi in cui appare equo e ragionevole concedere la proroga. Nessun certificato può godere di una proroga superiore a tre mesi, e la nave a cui essa viene concessa non può lasciare grazie ad essa il porto al quale è approdata per la verifica senza aver ricevuto un nuovo certificato. Dopo il completamento della verifica di rinnovo, il nuovo certificato è valido fino a una data che non oltrepassi i cinque anni dalla data di scadenza del certificato valido al momento della concessione della proroga.

19.3.6.   Un certificato rilasciato a una nave impegnata in viaggi brevi e che non ha usufruito di una proroga in virtù delle disposizioni sopra stabilite può essere prorogato dall'amministrazione per un periodo di grazia della durata massima di un mese dalla data di scadenza in esso riportata. Dopo il completamento della verifica di rinnovo, il nuovo certificato è valido fino a una data che non oltrepassi i cinque anni dalla data di scadenza del certificato valido al momento della concessione della proroga.

19.3.7.   Se la verifica intermedia viene portata a termine prima del periodo indicato alla sezione 19.1.1, allora:

1.

la data di scadenza riportata sul certificato viene sostituita mediante procedimento di convalida con una data che non può oltrepassare i tre anni dalla data di completamento della verifica intermedia;

2.

la data di scadenza può rimanere inalterata a condizione che siano svolte una o due verifiche supplementari, in modo da non superare gli intervalli massimi tra le verifiche prescritti dalla sezione 19.1.1.

19.3.8.   Un certificato rilasciato in virtù della sezione 19.2 cessa di essere valido in qualunque dei casi seguenti:

1.

se le verifiche previste non sono portate a termine entro i termini indicati alla sezione 19.1.1;

2.

se il certificato non è stato convalidato in conformità con la sezione 19.1.1.3 e la sezione 19.3.7.1, ove applicabile;

3.

quando la responsabilità dell'esercizio di una nave è assunta da una società diversa dalla precedente;

4.

nel caso dell'iscrizione della nave nel registro di uno Stato differente.

19.3.9.   Nel caso in cui:

1.

la nave venga iscritta nel registro di un altro governo contraente, il governo contraente nel cui registro la nave era iscritta in precedenza trasmette tempestivamente all'amministrazione ricevente copia del certificato internazionale di sicurezza della nave rilasciato alla nave prima della nuova iscrizione, tutte le informazioni in merito a tale certificato e copia di tutte le relazioni di verifica disponibili;

2.

la responsabilità dell'esercizio di una nave sia assunta da una società diversa dalla precedente, la società precedente trasmette tempestivamente alla società ricevente copie di tutte le informazioni relative al certificato internazionale di sicurezza della nave o che possono agevolare le verifiche indicate alla sezione 19.4.2.

19.4.   Certificazione provvisoria

19.4.1.   I certificati indicati alla sezione 19.2 vengono rilasciati solo dopo che l'amministrazione che li rilascia abbia accertato che la nave è conforme ai requisiti prescritti dalla sezione 19.1. Tuttavia, a partire dal 1o luglio 2004, quando si tratti di:

1.

una nave senza certificato, alla consegna o prima della sua entrata o rientro in servizio,

2.

trasferimento di una nave dal registro di un governo contraente al registro di un altro governo contraente,

3.

trasferimento di una nave dal registro di un governo contraente al registro di uno Stato che non è un governo contraente,

4.

assunzione di responsabilità da parte di una società per l'esercizio di una nave mai utilizzata prima da tale società;

fino al rilascio del certificato di cui alla sezione 19.2, l'amministrazione può autorizzare il rilascio di un certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio, in una forma corrispondente al modello inserito nell'appendice della presente parte del Codice.

19.4.2.   Il certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio può essere rilasciato solo dopo che l'amministrazione, o l'organismo di sicurezza riconosciuto, per conto dell'amministrazione, abbia verificato che:

1.

è stata completata la valutazione di sicurezza della nave prescritta dalla presente parte del Codice,

2.

a bordo è presente copia di un piano di sicurezza della nave, conforme ai requisiti prescritti dal capitolo XI-2 e dalla parte A del presente Codice, che è stato sottoposto a riesame ed approvazione e che viene attuato a bordo;

3.

la nave è provvista di un sistema di allarme conforme ai requisiti prescritti dalla Regola XI-2/6, se richiesto,

4.

l'agente di sicurezza della società:

1.

ha verificato che:

1. il piano di sicurezza della nave è stato sottoposto a riesame e ne è stata accertata la conformità con la presente parte del Codice,

2. il piano è stato sottoposto ad approvazione,

3. il piano viene attuato a bordo,

2.

ha preso i provvedimenti necessari, in particolare per addestramento, esercitazioni e audit interni, accertandosi che la nave supererà positivamente entro sei mesi la verifica prescritta dalla sezione 19.1.1.1;

5.

sono stati presi provvedimenti per svolgere le verifiche prescritte dalla sezione 19.1.1.1;

6.

il Comandante, l'ufficiale di sicurezza della nave e il restante personale della nave dotato di specifici compiti di sicurezza conoscono i compiti e le responsabilità indicati nella presente parte del Codice, nonché le disposizioni pertinenti del piano di sicurezza della nave presente a bordo, e che hanno ricevuto tali informazioni nella lingua di lavoro o nella lingua compresa dal personale della nave; e

7.

l'ufficiale di sicurezza della nave è conforme ai requisiti della presente parte del Codice.

19.4.3.   Il certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio può essere rilasciato dall'amministrazione o da un organismo di sicurezza riconosciuto autorizzato ad agire per conto di essa.

19.4.4.   Il certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio ha validità per sei mesi, o fino al rilascio del certificato richiesto dalla sezione 19.2, se rilasciato prima di tale data, e non può essere prorogato.

19.4.5.   Nessun governo contraente autorizza il rilascio consecutivo di un secondo certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio a una nave se, a giudizio dell'amministrazione o dell'organismo di sicurezza riconosciuto, la nave o la società lo richiede per eludere il pieno rispetto del capitolo XI-2 e della presente parte del Codice oltre il periodo del certificato provvisorio iniziale di cui alla sezione 19.4.4.

19.4.6.   Ai fini della Regola XI-2/9, i governi contraenti, prima di accettare la validità di un certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio, hanno la facoltà di verificare l'osservanza delle sezioni 19.4.2.4-19.4.2.6.

Appendice alla PARTE A

APPENDICE 1

Modello del certificato internazionale di sicurezza della nave

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APPENDICE 2

Modello del certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio

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(1)  L'amministrazione può permettere, per evitare di compromettere in qualunque modo l'obiettivo dell'installazione a bordo del sistema di allarme, che tali informazioni siano conservate altrove a bordo in un documento conosciuto al comandante, all'ufficiale di sicurezza della nave e al restante personale di grado più elevato della nave.

ALLEGATO III

Parte B

ORIENTAMENTI RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLO XI-2 DELL'ALLEGATO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE, DEL 1974, COME MODIFICATA, E DELLA PARTE A DEL PRESENTE CODICE

1.   INTRODUZIONE

Generalità

1.1.   Il preambolo del presente codice precisa che il capitolo XI-2 e la parte A del presente codice definiscono il nuovo quadro internazionale di misure destinate ad accrescere la sicurezza marittima, mediante il quale le navi e gli impianti portuali potranno cooperare al fine di individuare ed impedire atti che minacciano la sicurezza dei trasporti marittimi.

1.2.   La presente introduzione illustra in maniera sommaria le procedure previste per istituire e mettere in applicazione le misure e le disposizioni necessarie per ottenere e mantenere la conformità alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice, oltre a individuare i principali elementi sui quali vertono gli orientamenti. Gli orientamenti veri e propri sono riportati ai punti da 2 a 19. In essi figurano altresì considerazioni importanti da tener presenti al momento di applicare gli orientamenti relativi alle navi e agli impianti portuali.

1.3.   Il lettore interessato solo alla parte relativa alle navi è vivamente invitato a leggere per intero questa parte del codice, in particolare i paragrafi relativi agli impianti portuali. Lo stesso vale per i lettori principalmente interessati agli impianti portuali: è auspicabile che leggano anche i paragrafi relativi alle navi.

1.4.   Gli orientamenti forniti nei paragrafi seguenti si riferiscono innanzi tutto alla protezione della nave che si trova nell'impianto portuale. Potrebbero tuttavia verificarsi circostanze in cui è la nave stessa a minacciare la sicurezza dell'impianto portuale, ad esempio se, una volta arrivata in porto, la nave viene utilizzata come base dalla quale lanciare un attacco. Nel valutare le misure di sicurezza adeguate per far fronte ai rischi posti dalle navi, gli addetti alla valutazione della sicurezza dell'impianto portuale o alla preparazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale dovranno, alla luce delle circostanze, apportare i necessari adattamenti agli orientamenti forniti nei paragrafi seguenti.

1.5.   Si raccomanda al lettore di non intendere o interpretare alcun brano di questa parte del codice in modo incoerente rispetto alle disposizioni del capitolo XI-2 o della parte A del codice e che le summenzionate disposizioni prevalgono rispetto ad eventuali involontarie incoerenze che figurassero inavvertitamente in questa parte del codice. Gli orientamenti di questa parte del codice vanno sempre intesi, interpretati ed applicati in modo coerente con gli scopi, gli obiettivi ed i principi stabiliti nel capitolo XI-2 e nella parte A del presente codice.

Responsabilità dei Governi Contraenti

1.6.   Ai sensi del capitolo XI-2 e della parte del presente codice, ai Governi Contraenti incombono una serie di responsabilità, tra cui:

definire il livello di sicurezza applicabile;

approvare il piano di sicurezza della nave e le successive modifiche ad un piano già approvato;

accertare la conformità delle navi alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice e rilasciare alle navi il certificato internazionale di sicurezza delle navi;

determinare quali impianti portuali del loro territorio sono tenuti a designare un agente di sicurezza dell'impianto portuale, incaricato di elaborare il piano di sicurezza dell'impianto portuale;

provvedere all'esecuzione e all'approvazione della valutazione della sicurezza dell'impianto portuale e delle successive modifiche ad una valutazione già approvata;

approvare il piano di sicurezza dell'impianto portuale e le successive modifiche ad un piano già approvato;

applicare le misure di controllo e di conformità;

collaudare i piani approvati; e

comunicare le pertinenti informazioni all'Organizzazione marittima internazionale e alle imprese del settore marittimo e portuale.

1.7.   I Governi Contraenti possono designare o istituire al loro interno autorità incaricate di svolgere, per quanto riguarda gli impianti portuali, i compiti di sicurezza stabiliti dal capitolo XI-2 e dalla parte A del presente codice nonché autorizzare gli organismi di sicurezza riconosciuti a realizzare determinate attività in relazione agli impianti portuali, fermo restando che la decisione definitiva in merito all'accettazione ed approvazione di tali attività spetta ai Governi Contraenti o alle autorità designate. Le amministrazioni possono inoltre delegare l'esecuzione di taluni compiti di sicurezza relativi alle navi ad organismi di sicurezza riconosciuti. I seguenti compiti ed attività non possono tuttavia essere delegati a tali organismi:

definire il livello di sicurezza applicabile;

determinare quali impianti portuali situati nel territorio di un Governo Contraente sono tenuti a designare un agente di sicurezza dell'impianto portuale e ad elaborare un piano di sicurezza dell'impianto portuale;

approvare una valutazione della sicurezza dell'impianto portuale o le eventuali successive modifiche di una valutazione già approvata;

approvare un piano di sicurezza dell'impianto portuale o le eventuali successive modifiche di un piano già approvato;

applicare le misure di controllo e di conformità; e

stabilire i requisiti applicabili ad una dichiarazione di sicurezza.

Definizione del livello di sicurezza

1.8.   La definizione del livello di sicurezza applicabile in un determinato momento è di competenza dei Governi Contraenti e può valere sia per le navi che per gli impianti portuali. La parte A del presente codice definisce tre livelli di sicurezza ai fini della cooperazione internazionale:

Livello di sicurezza 1, livello normale: livello di sicurezza corrispondente al funzionamento normale di navi e impianti portuali.

Livello di sicurezza 2, livello elevato: livello di sicurezza applicabile fintantoché persiste un rischio maggiore di incidente di sicurezza.

Livello di sicurezza 3, livello eccezionale: livello di sicurezza applicabile per il lasso di tempo durante il quale il rischio di incidente di sicurezza è probabile o imminente.

La compagnia e la nave

1.9.   Ogni compagnia che gestisce navi soggette alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice è tenuta a designare un agente di sicurezza della compagnia ed un ufficiale di sicurezza della nave per ogni nave che compone la flotta. I compiti, le competenze e gli standard formativi di tali agenti, nonché i requisiti di addestramento ed esercitazione sono definiti nella parte A del presente codice.

1.10.   Tra le competenze dell'agente di sicurezza della compagnia rientrano, in modo schematico e non limitativo, l'accertamento che la valutazione della sicurezza della nave sia realizzata correttamente, che il piano di sicurezza della nave sia elaborato e sottoposto all'approvazione dell'amministrazione o dell'organismo che opera per suo conto e che sia in seguito conservato a bordo di ogni nave soggetta alle disposizioni della parte A del presente codice e per la quale la persona in questione è stata designata quale agente di sicurezza.

1.11.   Il piano di sicurezza della nave deve riportare le misure di sicurezza operativa e di sicurezza fisica che la nave è tenuta ad adottare per garantire un funzionamento permanente secondo il livello di sicurezza 1. Il piano deve inoltre indicare quali misure di sicurezza supplementari o rafforzate può adottare la nave per passare ad un funzionamento secondo il livello di sicurezza 2 quando ne riceve l'ordine. Il piano deve infine indicare i preparativi possibili perché la nave possa attenersi rapidamente ad un ordine emanante dalle persone incaricate di reagire ad un incidente o ad una minaccia per la sicurezza al livello di sicurezza 3.

1.12.   Le navi soggette alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice sono tenute a disporre e a funzionare secondo un piano di sicurezza della nave approvato dall'amministrazione o per suo conto. L'agente di sicurezza della compagnia e l'ufficiale di sicurezza della nave devono sorvegliare costantemente la pertinenza e l'efficacia del piano di sicurezza, provvedendo anche ad effettuare verifiche interne. Le modifiche ad ogni elemento di un piano approvato che l'amministrazione ritenga debbano essere a loro volta approvate devono essere sottoposte a revisione ed approvazione prima di essere integrate nel piano approvato e di essere messe in applicazione sulla nave.

1.13.   La nave deve recare a bordo un certificato internazionale di sicurezza della nave che ne attesti la conformità ai requisiti del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice. La parte A del presente codice contiene disposizioni relative alla verifica e alla certificazione della conformità della nave in base ad una verifica iniziale, ad una verifica di rinnovo e ad una verifica intermedia.

1.14.   Se una nave si trova in un porto o è diretta ad un porto di un Governo Contraente questo è autorizzato, ai sensi della regola XI-2/9, ad applicare nei confronti di tale nave una serie di misure di controllo e di conformità. La nave è soggetta alle ispezioni previste dal controllo dello Stato di approdo ma queste non comprendono generalmente, salvo in circostanze particolari, la verifica del piano di sicurezza della nave. La nave può inoltre essere sottoposta a controlli supplementari se il Governo Contraente che ricorre alle misure di controllo e di conformità ha motivo di ritenere che la sicurezza della nave o dell'impianto portuale in cui essa ha operato sia minacciata.

1.15.   La nave deve inoltre recare a bordo informazioni, disponibili su richiesta del Governo Contraente, che indichino la persona responsabile dell'assunzione del personale della nave e delle condizioni di lavoro a bordo.

L'impianto portuale

1.16.   Ogni Governo Contraente deve provvedere alla realizzazione di una valutazione della sicurezza dell'impianto portuale per ogni impianto portuale situato nel suo territorio che presta servizio a navi che effettuano viaggi internazionali. La valutazione può essere realizzata dal Governo Contraente, da un'autorità designata o da un organismo di sicurezza riconosciuto. Una volta ultimata, la valutazione della sicurezza dell'impianto portuale deve essere approvata dal Governo Contraente o dall'autorità designata interessata. Tale approvazione non può essere delegata. Le valutazioni della sicurezza degli impianti portuali devono essere regolarmente riesaminate.

1.17.   La valutazione della sicurezza dell'impianto portuale consiste essenzialmente in un'analisi dei rischi di tutti gli aspetti legati al funzionamento di un impianto portuale al fine di individuare quale o quali delle sue parti sono maggiormente suscettibili e/o rischiano maggiormente di subire un attacco. Il rischio per la sicurezza dipende dalla minaccia di un attacco nonché dalla vulnerabilità dell'obiettivo e dalle conseguenze dell'attacco stesso.

La valutazione deve vertere sui seguenti elementi:

individuare la minaccia per le installazioni e le infrastrutture portuali;

individuare le vulnerabilità potenziali e

calcolare le conseguenze degli incidenti.

Al termine dell'analisi sarà possibile effettuare una valutazione complessiva del livello di rischio. La valutazione della sicurezza dell'impianto portuale contribuirà a individuare quali impianti portuali sono tenuti a designare un agente della sicurezza dell'impianto portuale e ad elaborare un piano di sicurezza dell'impianto portuale.

1.18.   Gli impianti portuali soggetti alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice sono tenuti a designare un agente di sicurezza dell'impianto portuale. I compiti, le competenze e gli standard formativi di tali agenti, nonché i requisiti di addestramento ed esercitazione sono definiti nella parte A del presente codice.

1.19.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve riportare le misure di sicurezza operativa e di sicurezza fisica che l'impianto portuale è tenuto ad adottare per garantire un funzionamento permanente secondo il livello di sicurezza 1. Il piano deve inoltre indicare quali misure di sicurezza supplementari o rafforzate può adottare l'impianto portuale per passare ad un funzionamento secondo il livello di sicurezza 2 quando ne riceve l'ordine. Il piano deve infine indicare i preparativi possibili perché l'impianto portuale possa reagire rapidamente ad un ordine emanante dalle persone responsabili di reagire ad un incidente o ad una minaccia per la sicurezza al livello di sicurezza 3.

1.20.   Gli impianti portuali soggetti alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice sono tenuti a disporre e a funzionare secondo un piano di sicurezza dell'impianto portuale approvato dal Governo Contraente o dall'autorità designata interessata. L'agente di sicurezza dell'impianto portuale deve applicare le disposizioni e sorvegliare costantemente la pertinenza e l'efficacia del piano di sicurezza, provvedendo anche ad effettuare verifiche interne in merito all'applicazione del piano di sicurezza. Le modifiche ad ogni elemento di un piano approvato che il Governo Contraente o l'autorità designata ritenga debbano essere sottoposte ad approvazione devono essere sottoposte a revisione ed approvazione prima di essere integrate in un piano approvato e di essere messe in applicazione nell'impianto portuale. Il Governo Contraente e l'autorità designata possono mettere alla prova l'efficacia del piano di sicurezza. La valutazione della sicurezza effettuata per l'impianto portuale o sulla quale si basa lo sviluppo del piano di sicurezza deve essere regolarmente riesaminata. Queste attività possono condurre ad una modifica di un piano approvato. Ogni modifica a determinati elementi di un piano approvato deve essere sottoposta all'approvazione del Governo Contraente o dell'autorità designata interessata.

1.21.   Le navi che fanno uso degli impianti portuali possono essere assoggettate alle ispezioni previste dai controlli dello Stato di approdo e alle misure di controllo supplementari previste dalla regola XI-2/9. Prima di autorizzare l'ingresso nel porto, le autorità competenti possono chiedere informazioni in merito alla nave, al suo carico, ai passeggeri e all'equipaggio. In talune circostanze l'ingresso nel porto potrebbe essere vietato.

Informazione e comunicazione

1.22.   Il capitolo XI-2 e la parte A del presente codice stabiliscono che i Governi Contraenti forniscano determinate informazioni all'Organizzazione marittima internazionale e che tali informazioni siano messe a disposizione in modo tale da garantire comunicazioni efficaci tra i Governi Contraenti e tra gli agenti di sicurezza della compagnia/gli ufficiali di sicurezza della nave e gli agenti di sicurezza dell'impianto portuale.

2.   DEFINIZIONI

2.1.   Non sono previsti orientamenti in merito alle definizioni del capitolo XI-2 o della parte A del presente codice.

2.2.   Ai fini della presente parte del codice:

1.

per «sezione» si intende una sezione della parte A del codice, contrassegnata dalla dicitura «sezione A/<numero della sezione>»;

2.

per «paragrafo» si intende un paragrafo della presente parte del codice, contrassegnato dalla dicitura «paragrafo <numero del paragrafo>»;

3.

per «Governo Contraente» nei paragrafi da 14 a 18 si intende il «Governo Contraente nel cui territorio è situato l'impianto portuale», compresa «l'autorità designata».

3.   APPLICAZIONE

Generalità

3.1.   Nell'applicare le disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice si deve tener conto anche degli orientamenti forniti in questa parte del codice.

3.2.   Si riconosce tuttavia che l'applicabilità degli orientamenti relativi alle navi dipenderà dal tipo di nave, dal suo carico e/o passeggeri, dal tipo di commercio e dalle caratteristiche dell'impianto portuale presso cui essa approda.

3.3.   In modo analogo, l'applicabilità degli orientamenti relativi agli impianti portuali dipenderà dal tipo di impianto, dal tipo di nave che ne fa uso, dal tipo carico e/o dai passeggeri e dal tipo di commercio della nave.

3.4.   Le disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice non si applicano agli impianti portuali progettati ed utilizzati principalmente per scopi militari.

4.   RESPONSABILITÀ DEI GOVERNI CONTRAENTI

Protezione delle valutazioni e dei piani di sicurezza

4.1.   I Governi Contraenti devono accertarsi che siano in atto adeguate misure per evitare la divulgazione o l'accesso non autorizzati ad informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza riguardanti la valutazione della sicurezza della nave, il piano di sicurezza della nave, la valutazione della sicurezza dell'impianto portuale, il piano di sicurezza dell'impianto portuale ed altre valutazioni o piani particolari.

Autorità designate

4.2.   I Governi Contraenti possono delegare ad un'autorità designata in seno al governo i compiti loro incombenti in materia sicurezza relativamente agli impianti portuali definiti nel capitolo XI-2 o nella parte A del presente codice.

Organismi di sicurezza riconosciuti

4.3.   I Governi Contraenti possono autorizzare un organismo di sicurezza riconosciuto ad effettuare alcune attività in materia di sicurezza, tra cui:

1.

approvare i piani di sicurezza della nave o le modifiche a tali piani per conto dell'amministrazione;

2.

verificare e certificare la conformità delle navi ai requisiti del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice per conto dell'amministrazione; e

3.

procedere alla valutazione della sicurezza dell'impianto portuale richiesta dal Governo Contraente.

4.4.   Un organismo di sicurezza riconosciuto può altresì consigliare o assistere le compagnie e gli impianti portuali nelle questioni riguardanti la sicurezza, in particolare nelle valutazioni della sicurezza della nave, nei piani di sicurezza della nave, nelle valutazioni della sicurezza dell'impianto portuale e nei piani di sicurezza dell'impianto portuale. L'organismo può anche assisterli nell'elaborazione di suddetti piani o valutazioni. L'organismo di sicurezza riconosciuto non è autorizzato ad approvare una valutazione della sicurezza della nave o un piano di sicurezza della nave se ha partecipato alla loro elaborazione.

4.5.   Nel designare un organismo di sicurezza riconosciuto i Governi Contraenti devono vigilare alla sua competenza. Un organismo di sicurezza riconosciuto deve potere dimostrare:

1.

le competenze necessarie nei pertinenti settori della sicurezza;

2.

un'adeguata conoscenza delle operazioni navali e portuali, in particolare della progettazione e della costruzione delle navi, se fornisce servizi per le navi, e della progettazione e della costruzione dei porti, se fornisce servizi per gli impianti portuali;

3.

la capacità di valutare i rischi per la sicurezza che potrebbero verificarsi nel corso delle operazioni navali e portuali, anche sull'interfaccia nave/porto, e di contenere tali rischi;

4.

la capacità di mantenere e perfezionare il livello di competenza del proprio personale;

5.

la capacità di accertare in permanenza l'affidabilità del proprio personale;

6.

la capacità di adottare adeguate misure per impedire la divulgazione o l'accesso non autorizzati ad informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza;

7.

la conoscenza dei requisiti del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice, della normativa nazionale ed internazionale applicabile e delle norme di sicurezza;

8.

la conoscenza delle minacce attuali contro la sicurezza e le loro varie forme;

9.

le conoscenze necessarie in materia di riconoscimento e identificazione di armi e sostanze e apparecchiature pericolose;

10.

la conoscenza, su base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza;

11.

la conoscenza delle tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza; e

12.

la conoscenza delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza e di sorveglianza e dei loro limiti di utilizzo.

Nel delegare compiti specifici ad un organismo di sicurezza riconosciuto, i Governi Contraenti, comprese le amministrazioni, devono accertarsi che questo disponga delle competenze necessarie per svolgere suddetti compiti.

4.6.   Un organismo riconosciuto, che risponde alla definizione della regola I/6 e soddisfa i requisiti della regola XI-1/1, può essere designato come organismo di sicurezza riconosciuto a condizione che disponga delle competenze in materia di sicurezza elencate al paragrafo 4.5.

4.7.   Un'autorità portuale o società di gestione di un impianto portuale può essere designata come organismo di sicurezza riconosciuto a condizione che disponga delle competenze in materia di sicurezza elencate al paragrafo 4.5.

Definizione del livello di sicurezza

4.8.   Nel definire il livello di sicurezza i Governi Contraenti devono tener conto delle informazioni sulle minacce generali e specifiche. Essi devono fissare il livello di sicurezza applicabile alle navi o agli impianti portuali ad uno dei tre livelli seguenti:

Livello di sicurezza 1, livello normale: livello di sicurezza corrispondente al funzionamento normale di navi e impianti portuali.

Livello di sicurezza 2, livello elevato: livello di sicurezza applicabile fintantoché persiste un rischio maggiore di incidente per la sicurezza.

Livello di sicurezza 3, livello eccezionale: livello di sicurezza applicabile per il lasso di tempo durante il quale il rischio di incidente per la sicurezza è probabile o imminente.

4.9.   La definizione del livello di sicurezza 3 deve essere una misura adottata solo in via eccezionale, in presenza di informazioni attendibili secondo le quali un incidente di sicurezza è probabile o imminente. Il livello di sicurezza 3 deve essere fissato soltanto per la durata della minaccia contro la sicurezza o dell'incidente di sicurezza vero e proprio. Il livello di sicurezza può passare dal livello 1 al livello 2 e quindi al sicurezza 3, ma è possibile anche che il livello di sicurezza passi direttamente dal livello 1 al livello 3.

4.10.   In ultima analisi è sempre il comandante della nave ad essere responsabile della sicurezza e della protezione della nave. Anche al livello di sicurezza 3, il comandante può esigere da coloro che rispondono ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza di precisare o modificare le istruzioni impartite, se ha motivo di ritenere che l'osservanza di tali istruzioni metterebbe a rischio la sicurezza della sua nave.

4.11.   L'agente di sicurezza della compagnia o l'ufficiale di sicurezza della nave deve mettersi in contatto non appena possibile con l'agente di sicurezza dell'impianto portuale in cui la nave intende recarsi per determinare il livello di sicurezza applicabile alla nave in questione in tale impianto portuale. Una volta in relazione con la nave, l'agente di sicurezza dell'impianto portuale deve comunicare ogni eventuale cambiamento del livello di sicurezza dell'impianto portuale e fornire alla nave tutte le informazioni pertinenti riguardanti la sicurezza.

4.12.   Benché in alcuni casi una nave possa operare ad un livello di sicurezza superiore a quello dell'impianto portuale nel quale approda, una nave non potrà mai operare ad un livello di sicurezza inferiore a quello dell'impianto portuale. Se una nave opera ad un livello di sicurezza superiore a quello dell'impianto portuale che ha l'intenzione di utilizzare, l'agente di sicurezza della compagnia o l'ufficiale di sicurezza della nave deve avvertirne senza indugio l'agente di sicurezza dell'impianto portuale. Questi valuta le circostanze specifiche di concerto con l'agente di sicurezza della compagnia o l'ufficiale di sicurezza della nave e decide le opportune misure di sicurezza da adottare con la nave, tra cui l'elaborazione e la firma di una dichiarazione di sicurezza.

4.13.   I Governi Contraenti devono definire i mezzi che consentono una comunicazione immediata del cambiamento del livello di sicurezza. Per comunicare il nuovo livello di sicurezza alla nave, all'agente di sicurezza della compagnia e all'agente di sicurezza della nave le amministrazioni possono ricorrere ai messaggi NAVTEX o agli avvisi ai naviganti. Possono tuttavia ricorrere ad altri mezzi di comunicazione che garantiscano rapidità e copertura almeno equivalenti. I Governi Contraenti devono stabilire i mezzi necessari per notificare i cambiamenti di livello di sicurezza agli agenti di sicurezza dell'impianto portuale. I Governi Contraenti devono costituire e tenere aggiornato l'elenco degli estremi delle persone da informare dei cambiamenti di livello di sicurezza. Se il livello di sicurezza in sé non va considerato come informazione riservata, le informazioni di base sulla minaccia possono rivelarsi particolarmente sensibili. I Governi Contraenti devono dare prova di prudenza quanto al tipo ed al livello di specificità delle informazioni comunicate e quanto al mezzo utilizzato per comunicarle all'ufficiale di sicurezza della nave, all'agente di sicurezza della compagnia e all'agente di sicurezza dell'impianto portuale.

Punti di contatto ed informazioni riguardanti i piani di sicurezza degli impianti portuali

4.14.   Il fatto che un impianto portuale disponga di un piano di sicurezza dell'impianto portuale deve essere comunicato all'organizzazione, agli agenti di sicurezza della compagnia e agli ufficiali di sicurezza della nave. Non devono essere comunicate informazioni in merito al piano di sicurezza dell'impianto portuale eccetto il fatto che l'impianto portuale ne è provvisto. I Governi Contraenti devono provvedere ad istituire punti di contatto centrali o regionali, o altre modalità che consentano di fornire informazioni aggiornate in merito ai porti dotati di un piano di sicurezza dell'impianto portuale e agli estremi del competente agente di sicurezza dell'impianto portuale. Occorre che l'esistenza dei punti di contatto sia resa pubblica. I punti di contatto possono altresì fornire informazioni sugli organismi di sicurezza riconosciuti designati per agire per conto del Governo Contraente, indicando quali responsabilità specifiche sono affidate loro e le condizioni che le accompagnano.

4.15.   Qualora un porto non disponga di un piano di sicurezza dell'impianto portuale (e quindi di un agente di sicurezza dell'impianto portuale), il punto di contatto centrale o regionale deve essere in grado di indicare la persona a terra debitamente qualificata per organizzare le misure di sicurezza eventualmente necessarie durante la permanenza della nave presso l'impianto portuale.

4.16.   I Governi Contraenti devono inoltre comunicare gli estremi dei funzionari pubblici ai quali l'ufficiale di sicurezza della nave, l'agente di sicurezza della compagnia o l'agente di sicurezza dell'impianto portuale può segnalare eventuali preoccupazioni in materia di sicurezza. Tali funzionari pubblici sono tenuti ad esaminare le segnalazioni prima di adottare le misure necessarie. Le segnalazioni possono incidere sulle misure di sicurezza che dipendono dalla giurisdizione di un altro Governo Contraente. In simili circostanze, il funzionario di un Governo Contraente deve mettersi in contatto con il proprio omologo dell'altro Governo Contraente per valutare la necessità di adottare misure correttive. A tale scopo, gli estremi dei funzionari pubblici competenti devono essere comunicati all'Organizzazione marittima internazionale.

4.17.   I Governi Contraenti sono tenuti a comunicare le informazioni indicate ai paragrafi 4.14, 4.15 e 4.16 anche agli altri Governi Contraenti che ne fanno richiesta.

Documenti di identificazione

4.18.   I Governi Contraenti sono invitati a rilasciare documenti di identificazione adeguati ai funzionari pubblici autorizzati a salire a bordo delle navi o a entrare negli impianti portuali nello svolgimento delle loro mansioni ufficiali e ad istituire procedure che consentano di verificare l'autenticità di tali documenti.

Piattaforme fisse e galleggianti e piattaforme mobili di perforazione offshore in stazionamento

4.19.   I Governi Contraenti devono prevedere adeguate misure di sicurezza per le piattaforme fisse e galleggianti e per le piattaforme mobili di perforazione offshore in stazionamento per permettere la loro interazione con le navi soggette alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice.

Navi non soggette alle disposizioni della parte A del presente codice

4.20.   I Governi Contraenti devono prevedere adeguate misure per rafforzare la sicurezza delle navi non soggette alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice e per garantire che i requisiti di sicurezza applicabili a tali navi consentano la loro interazione con le navi soggette alle disposizioni della parte A del presente codice.

Minacce alle navi ed altri incidenti in mare

4.21.   I Governi Contraenti devono fornire indicazioni generali sulle misure giudicate adeguate per ridurre i rischi per la sicurezza delle navi battenti la loro bandiera durante la navigazione. Devono invece fornire una consulenza specifica sulle misure da adottare conformemente ai livelli di sicurezza 1, 2 e 3 in caso di:

1.

cambiamento del livello di sicurezza durante la navigazione della nave, ad esempio a causa della zona geografica nella quale opera o per ragioni dovute alla nave stessa; e

2.

incidente o minaccia di incidente di sicurezza durante la navigazione della nave.

I Governi Contraenti devono a tal fine definire metodi e procedure ottimali. In caso di attacco imminente, la nave deve cercare di mettersi in comunicazione diretta con le persone dello Stato di bandiera responsabili in materia di incidenti di sicurezza.

4.22.   I Governi Contraenti devono inoltre istituire un punto di contatto che fornisca una consulenza in materia di sicurezza per ogni nave:

1.

autorizzata a battere la loro bandiera; o

2.

che opera nel loro mare territoriale o ha segnalato l'intenzione di entrare nel loro mare territoriale.

4.23.   I Governi Contraenti devono fornire consulenza alle navi che operano nel loro mare territoriale o che hanno segnalato l'intenzione di entrare nel loro mare territoriale; la consulenza verte in particolare sui seguenti aspetti:

1.

modifica o ritardo dell'orario di passaggio previsto;

2.

utilizzo di una corsia particolare o rotta verso una destinazione specifica;

3.

disponibilità di personale o di materiale che può essere imbarcato sulla nave;

4.

coordinamento dell'orario di passaggio, di arrivo al porto o di partenza dal porto per permettere una scorta da parte di motovedette o mezzi aerei (a ala fissa o elicotteri).

I Governi Contraenti devono indicare alle navi che operano nel loro mare territoriale o che hanno segnalato l'intenzione di entrare nel loro mare territoriale, le zone ad accesso temporaneamente ristretto.

4.24.   I Governi Contraenti devono raccomandare che le navi che operano nel loro mare territoriale o che hanno segnalato l'intenzione di entrare nel loro mare territoriale applichino prontamente, ai fini della loro protezione e della protezione delle altre navi nelle vicinanze, ogni misura di sicurezza consigliata dal Governo Contraente.

4.25.   I piani stabiliti dai Governi Contraenti per i fini indicati al paragrafo 4.22 devono comprendere informazioni su un punto di contatto adeguato, facente capo al governo e disponibile ventiquattr'ore su ventiquattro, compresa l'amministrazione. Tali piani devono altresì contenere informazioni sui casi in cui l'amministrazione ritiene che si debba sollecitare assistenza di Stati costieri limitrofi, come pure sulla procedura di collegamento tra gli agenti di sicurezza degli impianti portuali e gli ufficiali di sicurezza delle navi.

Altri accordi in materia di sicurezza

4.26.   Nel definire le modalità di applicazione del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice, i Governi Contraenti possono concludere appositi accordi con uno o più Governi Contraenti. Il campo di applicazione di un accordo si limita ai viaggi internazionali a corto raggio su rotte fisse tra gli impianti portuali situati nel territorio delle parti che concludono l'accordo. Dalla conclusione di un accordo in poi i Governi Contraenti devono consultare gli altri Governi Contraenti e le altre amministrazioni interessati dagli effetti di detto accordo. Le navi battenti la bandiera di uno Stato che non è parte dell'accordo possono essere autorizzate ad operare sulle rotte fisse su cui verte l'accordo soltanto se la loro amministrazione riconosce che tali navi devono conformarsi alle disposizioni dell'accordo ed impone loro di conformarvisi. L'accordo non può in alcun caso compromettere il livello di sicurezza delle navi e degli impianti portuali che non sono assoggettati all'accordo e, in particolare, nessuna nave assoggettata all'accordo può svolgere direttamente attività con navi non assoggettate all'accordo. Ogni attività di interfaccia svolta dalle navi assoggettate all'accordo deve essere anch'essa contemplata dall'accordo. Il funzionamento di ogni accordo deve essere costantemente sorvegliato e modificato a seconda delle necessità e deve, in ogni caso, essere riesaminato ogni cinque anni.

Accordi equivalenti per gli impianti portuali

4.27.   Per garantire la conformità di alcuni impianti portuali le cui operazioni sono limitate o speciali, ma in cui il traffico è più che occasionale potrebbe essere opportuno ricorrere a misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte nel capitolo XI-2 e nella parte A del presente codice. Si può trattare, in particolare, dei terminali attigui alle fabbriche o dei moli lungo i quali le operazioni sono poco frequenti.

Tabella di armamento

4.28.   Nello stabilire la tabella di armamento minima per la sicurezza di una nave, l'amministrazione deve tenere conto del fatto che le disposizioni riguardanti la tabella di armamento minima stabilita dalla regola V/14 riguardano esclusivamente la sicurezza durante la navigazione. L'amministrazione deve tener conto anche dell'organico supplementare reso necessario dall'applicazione del piano di sicurezza della nave e fare in modo che questa disponga di un equipaggio sufficiente ed efficiente. A tale riguardo, l'amministrazione deve accertare che le navi siano in grado di applicare la normativa nazionale sull'orario di lavoro e di riposo, nel quadro dei compiti di bordo affidati ai diversi membri dell'equipaggio.

Misure di controllo e di conformità

Generalità

4.29.   La regola XI-2/9 descrive le misure di controllo e di conformità applicabili alle navi ai sensi del capitolo XI-2. La regola è suddivisa in tre sezioni distinte: controllo delle navi nel porto, controllo delle navi intenzionate ad entrare nel porto di un altro Governo Contraente e disposizioni supplementari applicabili alle due situazioni precedenti.

4.30.   La regola XI-2/9.1 (controllo delle navi nel porto) istituisce un sistema di controllo delle navi quando si trovano nel porto di un paese straniero in cui funzionari debitamente autorizzati da tale Governo Contraente («duly authorized officer») hanno il diritto di salire a bordo per verificare la regolarità dei certificati prescritti. Successivamente, in presenza di serie indicazioni che la nave non soddisfi le prescrizioni, possono essere adottate misure di controllo quali ispezioni supplementari o il fermo della nave. Queste disposizioni corrispondono ai sistemi di controllo attuali. La regola XI-2/9.1 si basa su tali sistemi ed autorizza l'esecuzione di misure supplementari (compresa l'espulsione della nave dal porto come misura di controllo), quando i funzionari debitamente autorizzati hanno seri motivi di ritenere che una nave non soddisfi le prescrizioni del capitolo XI-2 o della parte A del presente codice. La regola XI-2/9.3 descrive le misure di salvaguardia volte a garantire un'applicazione equa e proporzionata di tali misure supplementari.

4.31.   La regola XI-2/9.2 stabilisce le misure di controllo volte a garantire la conformità delle navi intenzionate ad entrare nel porto di un altro Governo Contraente ed introduce nel capitolo XI-2 - che si applica soltanto alla sicurezza - un concetto di controllo completamente diverso. Questa regola prevede che, per fini di sicurezza, possano essere applicate misure di controllo prima dell'ingresso della nave in un porto. Come per la regola XI-2/9.1, il sistema di controllo supplementare si fonda sul concetto dell'esistenza di serie indicazioni che la nave non soddisfi i requisiti del capitolo XI-2 o della parte A del presente codice ed è corredato di misure di salvaguardia sostanziali previste nelle regole XI-2/9.2.2 e XI-2/9.2.5 e nella regola XI-2/9.3.

4.32.   Per serie indicazioni che la nave non soddisfi i requisiti si intende che, tenuto conto degli orientamenti contenuti in questa parte del codice, esistono prove o informazioni affidabili secondo le quali la nave non rispetta le prescrizioni del capitolo XI-2 o della parte A del presente codice. Le prove o informazioni affidabili possono essere il risultato del giudizio professionale del funzionario debitamente autorizzato o delle osservazioni effettuate in occasione della verifica del certificato internazionale di sicurezza della nave o del certificato internazionale provvisorio di sicurezza della nave rilasciati conformemente alla parte A del presente codice («certificato») o di osservazioni provenienti da altre fonti. Anche se la nave dispone di un certificato valido, i funzionari debitamente autorizzati possono comunque, secondo il loro giudizio professionale, avere seri motivi di ritenere che la nave non sia conforme.

4.33.   Alcuni esempi di serie indicazioni di non conformità ai sensi delle regole XI-2/9.1 e XI-2/9.2:

1.

a seguito di un esame risulta che il certificato non è valido o è scaduto;

2.

prove o informazioni affidabili secondo cui le apparecchiature, la documentazione o gli accordi relativi alla sicurezza prescritti dal capitolo XI-2 e dalla parte A del presente codice comportano gravi lacune;

3.

ricevimento di una relazione o reclamo che, secondo il giudizio professionale del funzionario debitamente autorizzato, contiene informazioni affidabili che indicano chiaramente che la nave non soddisfa le prescrizioni del capitolo XI-2 o della parte A del presente codice;

4.

prove o osservazioni raccolte in base al giudizio professionale di un funzionario debitamente autorizzato secondo cui il comandante o l'equipaggio della nave non è a conoscenza delle procedure di sicurezza di bordo, non è in grado di effettuare le esercitazioni di sicurezza della nave o che tali procedure o esercitazioni non sono state realizzate;

5.

prove o osservazioni raccolte in base al giudizio professionale di un funzionario debitamente autorizzato secondo cui i membri importanti dell'equipaggio non sono in grado di comunicare correttamente con altri membri importanti dell'equipaggio preposti alla sicurezza a bordo della nave;

6.

prove o informazioni affidabili secondo cui la nave ha imbarcato persone o merci presso un impianto portuale o da un'altra nave laddove tale impianto o nave non è conforme alle prescrizioni del capitolo XI-2 o della parte A del presente codice, e la nave in questione non ha compilato la dichiarazione di sicurezza, non ha adottato misure di sicurezza adeguate, speciali o supplementari, né applicato adeguate procedure di sicurezza;

7.

prove o informazioni affidabili secondo cui la nave ha imbarcato persone o merci presso un impianto portuale o in altro modo (ad esempio trasferimento da un'altra nave o da un elicottero) laddove l'impianto portuale o l'altro mezzo non è soggetto alle prescrizioni del capitolo XI-2 o della parte A del presente codice e la nave in questione non ha adottato misure di sicurezza adeguate, speciali o supplementari, né applicato adeguate procedure di sicurezza; e

8.

la nave è titolare di un nuovo certificato internazionale provvisorio di sicurezza come descritto nella sezione A/19.4 e, secondo il giudizio professionale del funzionario debitamente autorizzato, una delle ragioni per cui la nave o la compagnia ha sollecitato un nuovo certificato è sottrarsi all'obbligo di soddisfare pienamente le prescrizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice oltre il periodo di validità del certificato provvisorio iniziale descritto nella sezione A/19.4.4.

4.34.   Le conseguenze della regola XI-2/9 sul piano del diritto internazionale sono particolarmente importanti ed occorre applicare questa regola tenendo presente anche la regola XI-2/2.4, dato che potrebbe verificarsi il caso che siano adottate misure che non rientrano nel campo di applicazione del capitolo XI-2 o che si debba tener conto di diritti delle navi interessate non rientranti nel capitolo XI-2. Di conseguenza, la regola XI-2/9 fa salvo il diritto, per un Governo Contraente, di adottare misure fondate sul diritto internazionale e conformi ad esso per garantire la sicurezza o la protezione delle persone, delle navi, degli impianti portuali e di altri beni nei casi in cui si ritiene che la nave, pur essendo conforme alle prescrizioni del capitolo XI-2 ed della parte A del presente codice, rappresenti un rischio per la sicurezza.

4.35.   Se un Governo Contraente impone misure di controllo nei confronti di una nave, l'amministrazione deve esserne informata senza indugio e ricevere informazioni sufficienti che le permettano di mettersi in contatto con il Governo Contraente.

Controllo delle navi nel porto

4.36.   Se la non conformità è dovuta ad un elemento difettoso di un'apparecchiatura o ad un'irregolarità della documentazione che comporta il fermo della nave e se non può esservi posto rimedio nel porto di ispezione, il Governo Contraente può autorizzare la nave a rendersi in un altro porto purché siano soddisfatte le condizioni concordate tra gli Stati di approdo e l'amministrazione o il comandante.

Navi intenzionate ad entrare nel porto di un altro Governo Contraente

4.37.   La regola XI-2/9.2.1 enumera le informazioni che i Governi Contraenti possono esigere da una nave come condizione per autorizzare l'ingresso nel porto. Tra le informazioni elencate figura anche la conferma di eventuali misure speciali o supplementari adottate dalla nave durante gli ultimi dieci scali in un impianto portuale. Le informazioni potrebbero ad esempio comprendere:

1.

resoconto delle misure adottate durante lo scalo in un impianto portuale situato nel territorio di un paese che non è un Governo Contraente e soprattutto le misure che sarebbero state normalmente previste da impianti portuali situati sul territorio di Governi Contraenti; e

2.

dichiarazioni di sicurezza stipulate con impianti portuali o con altre navi.

4.38.   Un altro elemento di informazione che appare sull'elenco e che può essere richiesto come condizione all'ingresso nel porto è la conferma che durante le attività da nave a nave effettuate nel corso del periodo che corrisponde agli ultimi dieci scali in un impianto portuale sono state applicate adeguate procedure di sicurezza della nave. Non vi è generalmente l'obbligo di riferire in merito al trasferimento di piloti, di agenti delle dogane, di funzionari dei servizi di immigrazione o di agenti di sicurezza, né in merito alle operazioni di bunkeraggio, aleggio, carico delle scorte e scarico dei rifiuti effettuate da una nave all'interno dell'impianto portuale in quanto tali attività rientrano di norma nel piano di sicurezza dell'impianto portuale. Potrebbero essere fornite informazioni in merito ai seguenti elementi:

1.

resoconto delle misure adottate durante le operazioni da nave a nave effettuate con una nave battente la bandiera di un paese che non è un Governo Contraente e soprattutto le misure che sarebbero state normalmente previste da navi battenti la bandiera di un Governo Contraente;

2.

resoconto delle misure adottate durante le operazioni da nave a nave effettuate con una nave battente la bandiera di un Governo Contraente ma non soggetta alle prescrizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice, come ad esempio copia di ogni certificato di sicurezza rilasciato a tale nave in virtù di altre disposizioni; e

3.

nel caso in cui a bordo vi siano persone o merci soccorse o recuperate in mare, ogni informazione disponibile in merito a tali persone o merci, tra cui la loro identità (se nota) e i risultati di ogni verifica effettuata per conto della nave per stabilire lo status, sotto il profilo della sicurezza, delle persone soccorse. L'intenzione del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice non è in nessun modo di ritardare o impedire il trasferimento in luogo sicuro delle persone in situazione di emergenza. Il capitolo XI-2 e la parte A del presente codice intendono soltanto consentire agli Stati interessati di acquisire sufficienti informazioni per garantire l'integrità della loro sicurezza.

4.39.   Altre informazioni pratiche relative alla sicurezza che potrebbero essere richieste come condizione all'ingresso nel porto, a garanzia della sicurezza e della protezione delle persone, degli impianti portuali, delle navi e di altri beni:

1.

informazioni figuranti nel Continuous Synopsis Record;

2.

posizione della nave al momento in cui viene elaborata la relazione;

3.

ora prevista di arrivo nel porto;

4.

ruolo dell'equipaggio;

5.

descrizione generale del carico della nave;

6.

elenco dei passeggeri; e

7.

informazioni che devono trovarsi a bordo a norma della regola XI-2/5.

4.40.   La regola XI-2/9.2.5 autorizza il comandante di una nave, informato del fatto che lo Stato costiero o lo Stato di approdo intendono applicare misure di controllo ai sensi della regola XI-2/9.2, a rinunciare ad entrare nel porto. Se il comandante rinuncia ad entrare nel porto, la regola XI-2/9 cessa di essere applicabile ed eventuali altre disposizioni adottate devono basarsi sul diritto internazionale ed essere conformi al medesimo.

Disposizioni supplementari

4.41.   Nei casi in cui una nave si vede rifiutare l'ingresso nel porto o viene espulsa da un porto, tutti gli elementi noti devono essere comunicati alle autorità degli Stati interessati. La comunicazione deve contenere, se note, le seguenti informazioni:

1.

nome della nave, bandiera battuta, numero di identificazione della nave, identificativo di chiamata, tipo di nave e carico;

2.

ragione della mancata autorizzazione all'ingresso nel porto o dell'espulsione dal porto o dalla zona portuale;

3.

se necessario, la natura di qualsiasi non-conformità relativa alla sicurezza;

4.

se necessario, eventuali tentativi effettuati per ovviare alla non-conformità, comprese le eventuali condizioni di navigazione imposte alla nave;

5.

porto o porti di scalo precedenti e successivo porto di scalo dichiarato;

6.

ora di partenza e ora di arrivo prevista in questi porti;

7.

eventuali istruzioni date alla nave, ad esempio riferire in merito alla rotta;

8.

informazioni sul livello di sicurezza al quale opera la nave;

9.

informazioni su eventuali comunicazioni tra il porto dello Stato di approdo e l'amministrazione;

10.

punto di contatto del porto dello Stato di approdo che elabora la relazione al fine di ottenere maggiori informazioni;

11.

ruolo dell'equipaggio; e

12.

qualsiasi altra informazione pertinente.

4.42.   Gli Stati da contattare sono quelli situati lungo la rotta prevista della nave fino al porto successivo, in particolare se la nave intende entrare nel mare territoriale degli Stati costieri in questione. Possono inoltre essere contattati gli Stati di approdo precedenti, in modo da acquisire informazioni supplementari e risolvere le questioni di sicurezza relative ai porti visitati in precedenza.

4.43.   Nell'eseguire le misure di sicurezza e di conformità, i funzionari debitamente autorizzati devono provvedere alla proporzionalità delle misure o formalità imposte. Tali misure o formalità devono essere ragionevoli e la loro severità e durata devono limitarsi a quanto strettamente necessario per rimediare alla non conformità o attenuarla.

4.44.   Il termine «ritardo» ai sensi della regola XI-2/9.3.5.1 riguarda anche le situazioni in cui, a seguito delle misure adottate in forza di questa norma, la nave si vede indebitamente rifiutare l'ingresso nel porto o è indebitamente espulsa dal porto.

Navi di Stati che non sono Governi Contraenti e navi di dimensioni inferiori a quelle previste dal campo di applicazione della convenzione

4.45.   I Governi Contraenti non devono riservare un trattamento più favorevole alle navi battenti bandiera di uno Stato che non è un Governo Contraente né parte del protocollo SOLAS del 1988 (1). Di conseguenza, si applicano a tali navi le prescrizioni della regola XI-2/9 e gli orientamenti di questa parte del codice.

4.46.   Le navi di dimensioni inferiori a quelle previste dal campo di applicazione della convenzione sono soggette alle misure di sicurezza disposte dagli Stati. Tali misure devono essere adottate tenendo debitamente conto delle prescrizioni del capitolo XI-2 e degli orientamenti di questa parte del codice.

5.   DICHIARAZIONE DI SICUREZZA

Generalità

5.1.   La dichiarazione di sicurezza deve essere elaborata quando il Governo Contraente dell'impianto portuale o la nave lo ritiene necessario.

5.1.1.   La necessità di una dichiarazione di sicurezza può essere determinata dai risultati di una valutazione della sicurezza dell'impianto portuale e le ragioni e circostanze che portano all'elaborazione di una dichiarazione di sicurezza devono figurare nel piano di sicurezza dell'impianto portuale.

5.1.2.   La necessità di una dichiarazione di sicurezza può essere determinata dall'amministrazione sotto la cui bandiera una nave è autorizzata a navigare o a seguito di una valutazione della sicurezza della nave e deve figurare nel piano di sicurezza della stessa.

5.2.   È probabile che la dichiarazione di sicurezza sia richiesta a livelli di sicurezza più alti, quando una nave opera ad un livello di sicurezza superiore a quello dell'impianto portuale o di una nave con la quale effettua operazioni di interfaccia nonché per le attività di interfaccia nave/porto o nave/nave che presentano un rischio maggiore per le persone, i beni o l'ambiente per ragioni attinenti alla nave stessa, in particolare il suo carico o i suoi passeggeri, o alle circostanze esistenti presso l'impianto portuale ovvero ad una combinazione di questi fattori.

5.2.1.   Se una nave o un'amministrazione, per conto delle navi autorizzate a battere la sua bandiera, chiede che sia elaborata una dichiarazione di sicurezza, l'agente di sicurezza dell'impianto portuale o l'ufficiale di sicurezza della nave prende atto della richiesta ed esamina le opportune misure di sicurezza.

5.3.   Un agente di sicurezza dell'impianto portuale può elaborare una dichiarazione di sicurezza prima dell'inizio di attività di interfaccia nave/porto che, in base alla valutazione della sicurezza dell'impianto portuale, si ritiene possano rappresentare particolari difficoltà. Può trattarsi, ad esempio, dell'imbarco o dello sbarco di passeggeri e del trasferimento, del carico o dello scarico di merci o sostanze pericolose. La valutazione della sicurezza dell'impianto portuale può anche mettere in evidenza impianti situati all'interno o in prossimità di zone a forte densità di popolazione o operazioni importanti sotto il profilo economico che giustificano l'elaborazione di una dichiarazione di sicurezza.

5.4.   La dichiarazione di sicurezza mira principalmente ad accertare che la nave concordi con l'impianto portuale o con altre navi con le quali effettua attività di interfaccia le misure di sicurezza da adottare rispettivamente, conformemente alle disposizioni dei rispettivi piani di sicurezza approvati.

5.4.1.   La dichiarazione di sicurezza convenuta deve essere firmata e datata dall'impianto portuale e dalla o dalle navi, a seconda dei casi, a conferma della conformità alle prescrizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice e deve indicare il periodo di validità, il livello o i livelli di sicurezza applicabili e gli estremi dei punti di contatto.

5.4.2.   Il cambiamento del livello di sicurezza può rendere necessaria la revisione o l'elaborazione di una nuova dichiarazione di sicurezza.

5.5.   La dichiarazione di sicurezza deve essere redatta in inglese, spagnolo o francese o in una lingua comune all'impianto portuale e alla nave o alle navi, a seconda del caso.

5.6.   L'allegato I a questa parte del codice contiene un modello di dichiarazione di sicurezza. Il modello riportato in allegato è valido per una dichiarazione di sicurezza tra una nave e un impianto portuale. Se la dichiarazione deve riguardare due navi il modello in allegato dovrà essere opportunamente adeguato.

6.   OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Generalità

6.1.   La regola XI-2/5 prevede l'obbligo, per la compagnia, di comunicare una serie di informazioni al comandante della nave. La comunicazione deve contenere i seguenti elementi:

1.

parti incaricate di designare il personale di bordo, quali la compagnia di gestione marittima, le agenzie di assunzione, i contraenti, i concessionari (ad esempio, negozi, casinò, ecc.);

2.

parti incaricate di decidere l'uso della nave, compresi i noleggiatori a tempo o scafo nudo o altre parti che agiscono in tale qualità; e

3.

nei casi di contratto di noleggio della nave, gli estremi dei punti di contatto delle parti, compresi i noleggiatori a tempo o a scafo nudo.

6.2.   Ai sensi della regola XI-2/5, la compagnia è tenuta ad aggiornare tali informazioni man mano che subiscono cambiamenti.

6.3.   Le informazioni devono essere redatte in inglese, spagnolo o francese.

6.4.   Per quanto riguarda le navi costruite prima del 1o luglio 2004, le informazioni devono rispecchiare le condizioni effettive della nave a quella data.

6.5.   Per quanto riguarda le navi costruite a partire dal 1o luglio 2004 e le navi costruite prima del 1o luglio 2004 ma non in servizio il 1o luglio 2004, le informazioni fornite devono risalire alla data di entrata in servizio e rispecchiare le condizioni effettive della nave a quella data.

6.6.   Dopo il 1o luglio 2004, quando una nave è ritirata dal servizio le informazioni fornite devono risalire alla data di rimessa in servizio e rispecchiare le condizioni effettive della nave a quella data.

6.7.   Non è necessario conservare a bordo informazioni fornite anteriormente che non rispecchiano più le condizioni effettive della nave.

6.8.   Se la responsabilità della gestione di una nave passa ad un'altra compagnia, non è necessario conservare a bordo le informazioni relative alla compagnia che gestiva in precedenza la nave.

Le sezioni 8, 9 e 13 contengono altri orientamenti pertinenti.

7.   SICUREZZA DELLA NAVE

I pertinenti orientamenti figurano alle sezioni 8, 9 e 13.

8.   VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA NAVE

Valutazione della sicurezza

8.1.   L'agente di sicurezza della compagnia è incaricato di fare in modo che ogni nave della flotta della compagnia assoggettata alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice posta sotto la sua responsabilità sia oggetto di una valutazione della sicurezza della nave. Benché non debba necessariamente eseguire personalmente tutti i compiti legati a questa funzione, l'agente di sicurezza della compagnia è responsabile in ultima analisi della loro corretta esecuzione.

8.2.   Prima di intraprendere la valutazione della sicurezza della nave, l'agente di sicurezza della compagnia deve fare in modo che vengano utilizzate tutte le informazioni disponibili in merito all'analisi delle minacce nei porti in cui la nave farà scalo o nei quali imbarcherà o sbarcherà passeggeri, come pure in merito agli impianti portuali e alle loro misure di protezione. L'agente di sicurezza della compagnia è tenuto ad esaminare le relazioni elaborate in precedenza in merito a problemi di sicurezza analoghi. L'agente di sicurezza della compagnia deve, nella misura del possibile, incontrare le persone competenti della nave e degli impianti portuali per discutere con loro finalità e metodologia della valutazione. L'agente di sicurezza della compagnia deve inoltre attenersi agli orientamenti specifici eventualmente impartitigli dai Governi Contraenti.

8.3.   Una valutazione della sicurezza della nave deve vertere sui seguenti elementi a bordo o all'interno della nave:

1.

sicurezza fisica;

2.

integrità strutturale;

3.

sistemi di protezione individuale;

4.

procedure generali;

5.

sistemi di radio e telecomunicazioni, compresi reti e sistemi informatici;

6.

altri elementi che, se danneggiati o utilizzati per osservazioni illecite, possono rappresentare un rischio per le persone, i beni o le operazioni a bordo della nave o all'interno dell'impianto portuale.

8.4.   Le persone che partecipano ad una valutazione della sicurezza della nave devono poter contare sull'assistenza di esperti in materia di:

1.

conoscenza delle minacce alla sicurezza nelle loro varie forme;

2.

riconoscimento e individuazione di armi e sostanze e apparecchiature pericolose;

3.

riconoscimento, su base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza;

4.

tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza;

5.

metodi utilizzati per provocare incidenti per la sicurezza;

6.

conseguenze di un'esplosione sulle strutture e le apparecchiature della nave;

7.

sicurezza della nave;

8.

pratiche commerciali dell'interfaccia nave/porto;

9.

pianificazione di emergenza, preparazione e reazione alle situazioni di emergenza;

10.

sicurezza fisica;

11.

sistemi di radio e telecomunicazioni, compresi reti e sistemi informatici;

12.

meccanica navale; e

13.

operazioni navali e portuali.

8.5.   L'agente di sicurezza della compagnia deve raccogliere e registrare le informazioni necessarie per effettuare una valutazione, in particolare:

1.

progettazione generale della nave;

2.

posizione delle zone ad accesso ristretto, quali ponte di comando, sale macchine di categoria A ed altre postazioni di comando quali definite al capitolo II-2, ecc.;

3.

posizione e funzione di ogni punto di accesso effettivo o potenziale alla nave;

4.

cambiamenti della marea che potrebbero incidere sulla vulnerabilità o la sicurezza della nave;

5.

spazi adibiti al carico e modalità di stivaggio;

6.

collocazione delle provviste di bordo e delle apparecchiature di manutenzione principali;

7.

posizione del deposito bagagli;

8.

apparecchiature di emergenza e materiale di riserva necessario per garantire i servizi essenziali;

9.

n. di persone di equipaggio, mansioni di sicurezza e procedure di formazione vigenti presso la compagnia;

10.

impianti di sicurezza e di protezione dei passeggeri e dell'equipaggio,

11.

vie di emergenza e di evacuazione e postazioni di raduno necessarie per garantire un'evacuazione ordinata e sicura della nave;

12.

accordi con organismi privati che forniscono servizi di sicurezza a bordo della nave e sul lato mare; e

13.

misure e procedure di sicurezza in vigore, compresi ispezioni, procedure di controllo, sistemi di individuazione, sorveglianza e controllo, documenti di identificazione del personale e sistemi di comunicazione, di allarme, di illuminazione, di controllo dell'accesso ed altri sistemi adeguati.

8.6.   La valutazione della sicurezza della nave deve permettere di individuare i punti di accesso, compresi i ponti scoperti, e di valutare in che misura potrebbero essere utilizzati da persone che cercano di aggirare le misure di sicurezza, che si tratti di persone autorizzate o di persone non autorizzate.

8.7.   La valutazione della sicurezza della nave deve permettere di accertare l'adeguatezza delle misure, degli orientamenti, delle procedure e delle operazioni di sicurezza esistenti, sia in situazione normale che in una situazione di emergenza, e di definire orientamenti di sicurezza riguardanti in particolare i seguenti elementi:

1.

zone ad accesso ristretto;

2.

procedure di reazione agli incendi o ad altre situazioni di emergenza;

3.

livello di supervisione dell'equipaggio, dei passeggeri, degli ospiti, dei fornitori, dei tecnici incaricati delle riparazioni, dei lavoratori portuali, ecc.;

4.

frequenza e efficacia delle pattuglie di sicurezza;

5.

sistemi di controllo dell'accesso, compresi i sistemi di identificazione;

6.

sistemi e procedure per le comunicazioni di sicurezza;

7.

porte, barriere e illuminazione di sicurezza; e

8.

eventuali apparecchiature e sistemi di sicurezza e di sorveglianza.

8.8.   La valutazione della sicurezza della nave deve tenere conto delle persone, delle attività, dei servizi e delle operazioni che è importante proteggere, in particolare:

1.

equipaggio;

2.

passeggeri, ospiti, fornitori, tecnici incaricati delle riparazioni, lavoratori portuali, ecc.;

3.

capacità di garantire la sicurezza della navigazione in situazioni di emergenza;

4.

carico, in particolare merci o sostanze pericolose;

5.

provviste di bordo;

6.

eventuali apparecchiature e sistemi di comunicazione di sicurezza; e

7.

eventuali apparecchiature e sistemi di sorveglianza e di sicurezza.

8.9.   La valutazione della sicurezza della nave deve contemplare tutte le minacce possibili, in particolare i seguenti tipi di incidenti di sicurezza:

1.

danneggiamento o distruzione della nave o dell'impianto portuale causati, ad esempio, da ordigni esplosivi, incendi dolosi, sabotaggio o vandalismo;

2.

dirottamento o sequestro della nave o delle persone a bordo;

3.

manomissione dolosa del carico, dei sistemi o delle apparecchiature essenziali della nave o delle provviste di bordo;

4.

accesso o utilizzo non autorizzato, compresa la presenza di clandestini;

5.

contrabbando di armi o apparecchiature, tra cui armi di distruzione di massa;

6.

utilizzo della nave per trasportare persone intenzionate a causare un incidente di sicurezza e/o la loro attrezzatura;

7.

utilizzo della nave stessa come arma o come mezzo per causare danni o distruzioni;

8.

attacchi provenienti dal mare aperto mentre la nave è ormeggiata o ancorata; e

9.

attacchi mentre la nave è in mare aperto.

8.10.   La valutazione della sicurezza della nave deve tenere conto di tutti gli elementi vulnerabili possibili, in particolare:

1.

incoerenza tra le misure di sicurezza e di protezione;

2.

incoerenza tra i compiti a bordo e le mansioni di sicurezza;

3.

turni di guardia, numero di membri dell'equipaggio, con particolare riferimento all'influenza della fatica sulla loro attività, vigilanza e prestazioni;

4.

eventuali lacune nella formazione relativa alla sicurezza; e

5.

apparecchiature e sistemi di sicurezza, compresi i sistemi di comunicazione.

8.11.   L'agente di sicurezza della compagnia e l'ufficiale di sicurezza della nave devono tener conto dell'effetto delle misure di sicurezza sul personale che rimane a bordo per lunghi periodi. Nel definire le misure di sicurezza, occorrere prestare particolare attenzione alla comodità e all'intimità dell'equipaggio e alla capacità dello stesso di mantenere un alto livello di prestazioni per lunghi periodi di tempo.

8.12.   Al termine della valutazione della sicurezza della nave deve essere elaborata una relazione che illustri brevemente le modalità di esecuzione della valutazione stessa e descriva le lacune poste in evidenza e le contromisure possibili per ovviarvi. L'accesso alla relazione deve limitarsi al solo personale autorizzato.

8.13.   Se la valutazione della sicurezza della nave non è stata effettuata dalla compagnia, la relazione che ne risulta deve essere sottoposta all'esame e all'approvazione dell'agente di sicurezza della compagnia.

Indagine di sicurezza in loco

8.14.   L'indagine di sicurezza in loco è parte integrante di ogni valutazione della sicurezza della nave. Tale indagine deve comprendere l'esame e la valutazione delle misure, delle procedure e delle operazioni di protezione applicate a bordo per:

1.

garantire che tutte le operazioni di sicurezza della nave siano effettuate;

2.

sorvegliare le zone ad accesso ristretto per accertare che solo le persone autorizzate vi abbiano accesso;

3.

controllare l'accesso alla nave, compresi eventuali sistemi di identificazione;

4.

sorvegliare il ponte e la zona attorno alla nave;

5.

controllare l'imbarco delle persone e dei loro effetti personali (bagagli a mano, bagagli non accompagnati ed effetti personali del personale della nave);

6.

sorvegliare la movimentazione del carico e la consegna delle provviste di bordo; e

7.

garantire che i sistemi di comunicazione di sicurezza, le informazioni relative alla sicurezza e le apparecchiature di sicurezza della nave siano rapidamente disponibili.

9.   PIANO DI SICUREZZA DELLA NAVE

Generalità

9.1.   L'agente di sicurezza della compagnia è incaricato di provvedere all'elaborazione del piano di sicurezza della nave e di garantire che venga successivamente sottoposto ad approvazione. Il contenuto di un piano di sicurezza della nave varia in funzione della nave per la quale è stato elaborato. La valutazione della sicurezza della nave avrà già permesso di individuare le caratteristiche particolari della nave e le minacce e vulnerabilità a cui potrebbe essere soggetta. Nell'elaborare il piano di sicurezza della nave, occorrerà esaminare minuziosamente tali caratteristiche. Le amministrazioni possono fornire un'assistenza in merito all'elaborazione di un piano di sicurezza della nave e al suo contenuto.

9.2.   I piani di sicurezza della nave devono:

1.

descrivere con precisione la struttura organizzativa della sicurezza della nave;

2.

descrivere con precisione le relazioni della nave con la compagnia, con gli impianti portuali, con le altre navi e con le autorità competenti in materia di sicurezza;

3.

descrivere con precisione i sistemi di comunicazione per garantire in modo permanente comunicazioni efficaci a bordo della nave e tra la nave e l'esterno, in particolare gli impianti portuali;

4.

descrivere con precisione le misure di base del livello di sicurezza 1, sia operative che fisiche, permanentemente in atto;

5.

descrivere con precisione le misure supplementari che permettono alla nave di passare immediatamente al livello di sicurezza 2 e, se necessario, al livello di sicurezza 3;

6.

prevedere procedure di riesame o verifica periodica del piano di sicurezza della nave nonché procedure di modifica in base all'esperienza acquisita o in risposta a nuove circostanze; e

7.

descrivere con precisione le procedure di resoconto ai pertinenti punti di contatto dei Governi Contraenti.

9.3.   L'elaborazione di un efficace piano di sicurezza della nave deve basarsi su una valutazione approfondita di tutti gli elementi che interessano la sicurezza della nave, in particolare su una valutazione approfondita delle caratteristiche fisiche ed operative, compresi gli itinerari di ogni nave.

9.4.   Ogni piano di sicurezza della nave deve essere approvato dall'amministrazione o per conto della stessa. Se un'amministrazione ricorre ad un organismo di sicurezza riconosciuto per l'esame o l'approvazione del piano di sicurezza della nave, l'organismo di sicurezza riconosciuto in questione non deve avere legami di alcun tipo con altri organismi di sicurezza riconosciuti che hanno elaborato il piano di sicurezza o contribuito alla sua elaborazione.

9.5.   L'agente di sicurezza della compagnia e l'ufficiale di sicurezza della nave devono definire procedure per:

1.

determinare se un piano di sicurezza della nave resta efficace; e

2.

preparare le eventuali modifiche ad un piano di sicurezza approvato.

9.6.   Al momento della verifica iniziale della conformità alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice le misure di sicurezza previste nel piano di sicurezza della nave devono essere già state realizzate, altrimenti la nave non potrà ricevere il certificato internazionale di sicurezza della nave. In caso di successiva anomalia nel funzionamento delle apparecchiature o dei sistemi di sicurezza, o di sospensione di una misura di sicurezza per qualsivoglia motivo, le temporanee misure di sicurezza equivalenti devono essere adottate, notificate all'amministrazione e da essa approvate.

Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di sicurezza della nave

9.7.   Oltre agli orientamenti indicati al paragrafo 9.2, il piano di sicurezza della nave deve contenere i seguenti elementi, relativamente a tutti i livelli di sicurezza:

1.

compiti e responsabilità dell'insieme del personale di bordo con mansioni di sicurezza;

2.

procedure o misure di salvaguardia necessarie perché le comunicazioni siano garantite in modo permanente;

3.

procedure necessarie per determinare se le procedure di sicurezza e le apparecchiature e i sistemi di sicurezza e di sorveglianza continuano ad essere efficaci, in particolare procedure di individuazione e correzione di eventuali guasti o difetti di funzionamento di apparecchiature e sistemi;

4.

procedure e prassi adottate per proteggere le informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza, conservate in formato cartaceo o elettronico;

5.

tipo e requisiti di manutenzione di eventuali apparecchiature e sistemi di sicurezza e di sorveglianza;

6.

procedure atte a garantire la puntuale presentazione e valutazione delle relazioni riguardanti eventuali violazioni delle misure di sicurezza o problemi legati alla sicurezza; e

7.

procedure di elaborazione, mantenimento ed aggiornamento dell'inventario delle merci o sostanze pericolose trasportate a bordo e della loro collocazione.

9.8.   La parte restante del paragrafo 9 riguarda le misure di sicurezza specifiche che sarebbe possibile adottare ad ogni livello di sicurezza in materia di:

1.

accesso alla nave da parte dell'equipaggio, dei passeggeri, degli ospiti, ecc.;

2.

zone ad accesso ristretto della nave;

3.

movimentazione del carico;

4.

consegna delle provviste di bordo;

5.

movimentazione dei bagagli non accompagnati; e

6.

monitoraggio della sicurezza della nave.

Accesso alla nave

9.9.   Il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza che permettono di proteggere tutti i mezzi di accesso alla nave individuati nella valutazione della sicurezza della nave, in particolare:

1.

scale di accesso;

2.

passerelle di imbarco;

3.

rampe di accesso;

4.

porte di accesso, portelli laterali, finestre ed aperture;

5.

ormeggi e catene di ancoraggio; e

6.

gru ed apparecchiature di sollevamento.

9.10.   Il piano di sicurezza della nave deve precisare, per ciascuno dei summenzionati punti di accesso, dove prevedere restrizioni o divieti di accesso per ogni livello di sicurezza. Il piano di sicurezza della nave deve inoltre stabilire, per ogni livello di sicurezza, i tipi di restrizione o divieto previsti ed i mezzi per farli rispettare.

9.11.   Il piano di sicurezza della nave deve definire, per ogni livello di sicurezza, i mezzi di identificazione necessari per accedere alla nave o per restare a bordo senza essere interrogati. Potrebbe essere necessario a tal fine mettere a punto un apposito sistema di identificazione permanente e temporanea, rispettivamente per l'equipaggio e gli ospiti. Il sistema di identificazione deve, se possibile sul piano pratico, essere coordinato con quello applicabile all'impianto portuale. I passeggeri devono essere in grado di dimostrare la propria identità mediante carte di imbarco, biglietti, ecc., ma non possono essere autorizzati ad entrare in zone ad accesso ristretto senza sottoporsi ad un controllo. Il piano di sicurezza della nave deve prevedere disposizioni che garantiscano il regolare aggiornamento del sistema di identificazione e che l'applicazione abusiva delle procedure di controllo sia passibile di misure disciplinari.

9.12.   Le persone che, invitate a farlo, rifiutano o non sono in grado di dimostrare la propria identità e/o di confermare lo scopo della loro visita a bordo, devono vedersi vietare l'accesso a bordo ed il loro tentativo di accesso alla nave deve essere segnalato, a seconda dei casi, all'ufficiale di sicurezza della nave, all'agente di sicurezza della compagnia, all'agente di sicurezza dell'impianto portuale e alle autorità di sicurezza locali o nazionali.

9.13.   Il piano di sicurezza della nave deve determinare la frequenza dei controlli dell'accesso alla nave, in particolare se si tratta di controlli casuali od occasionali.

Livello di sicurezza 1

9.14.   Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza che permettono di controllare l'accesso alla nave. Le misure potrebbero consistere nelle seguenti operazioni:

1.

controllare l'identità e i motivi di ogni persona che desidera salire a bordo della nave verificando, ad esempio, la convocazione di imbarco, il biglietti di viaggio, la carta di imbarco, l'ordine di lavoro, ecc.;

2.

provvedere, di concerto con l'impianto portuale, affinché a bordo della nave siano messe a disposizione zone protette presso le quali effettuare ispezioni e perquisizioni di persone, bagagli (compresi quelli a mano), effetti personali, veicoli e loro contenuto;

3.

provvedere, di concerto con l'impianto portuale, affinché i veicoli da imbarcare su autotraghetti, traghetti ro-ro e altre navi passeggeri siano perquisiti prima dell'imbarco secondo la frequenza di perquisizione stabilita nel piano di sicurezza della nave;

4.

separare le persone ed i loro effetti personali già controllati dalle persone e dai loro effetti personali non ancora controllati;

5.

separare i passeggeri che si imbarcano da quelli che sbarcano;

6.

individuare i punti di accesso che devono essere protetti o presidiati per impedire un accesso non autorizzato;

7.

proteggere, chiudendoli a chiave o in altro modo, gli accessi alle zone non presidiate contigue a zone alle quali passeggeri e ospiti hanno accesso; e

8.

impartire all'equipaggio istruzioni di sicurezza informandolo delle possibili minacce, delle procedure per segnalare persone, attività o oggetti sospetti e della necessità di mantenere alta la vigilanza.

9.15.   Al livello di sicurezza 1, deve essere possibile perquisire chiunque desideri salire a bordo di una nave. La frequenza delle perquisizioni, anche di quelle casuali, deve essere stabilita nel piano di sicurezza della nave approvato ed essere espressamente convalidata dall'amministrazione. È preferibile che le perquisizioni siano effettuate dall'impianto portuale in stretta cooperazione con la nave e nelle immediate vicinanze della stessa. Salvo impellenti motivi di sicurezza, i membri dell'equipaggio non devono essere incaricati di perquisire i loro colleghi o i loro effetti personali. Le perquisizioni devono essere effettuate rispettando i diritti e la dignità fondamentali della persona umana.

Livello di sicurezza 2

9.16.   Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza applicabili per proteggere la nave contro un rischio maggiore di incidenti di sicurezza, in modo da garantire un più alto livello di vigilanza ed un controllo più rigoroso. Le misure potrebbero consistere nelle seguenti operazioni:

1.

destinare personale supplementare al pattugliamento del ponte durante la guardia notturna per impedire un accesso non autorizzato;

2.

limitare il numero dei punti di accesso alla nave individuando quelli da chiudere ed i mezzi per mantenerli chiusi;

3.

impedire l'accesso alla nave dal mare prevedendo ad esempio, di concerto con l'impianto portuale, pattuglie di motovedette;

4.

delimitare, in stretta cooperazione con l'impianto portuale, una zona ad accesso ristretto sul lato terra della nave;

5.

procedere a perquisizioni più frequenti e più dettagliate delle persone, dei loro effetti personali e dei veicoli imbarcati o caricati sulla nave;

6.

scortare gli ospiti a bordo della nave;

7.

impartire all'equipaggio ulteriori istruzioni di sicurezza specifiche, informandolo delle minacce individuate e ribadendo le procedure per segnalare persone, attività o oggetti sospetti e insistendo sulla necessità di mantenere un maggiore livello di vigilanza; e

8.

procedere ad una perquisizione totale o parziale della nave.

Livello di sicurezza 3

9.17.   Al livello di sicurezza 3, la nave deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza della nave deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dalla nave in stretta cooperazione con i responsabili e con l'impianto portuale, in particolare:

1.

limitare l'accesso ad un unico punto debitamente presidiato;

2.

autorizzare l'accesso soltanto alle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza;

3.

scortare le persone a bordo;

4.

sospendere le operazioni di imbarco o di sbarco;

5.

sospendere le operazioni di movimentazione del carico, di consegna ecc.;

6.

evacuare la nave;

7.

muovere la nave; e

8.

preparare una perquisizione totale o parziale della nave.

Zone della nave ad accesso ristretto

9.18.   Il piano di sicurezza della nave deve indicare le zone ad accesso ristretto da istituire a bordo della nave, precisare le loro dimensioni, l'orario di vigenza delle restrizioni, le misure di sicurezza da adottare per controllarne l'accesso e le misure di sicurezza volte a controllare le attività svolte al loro interno. Le zone ad accesso ristretto mirano a:

1.

impedire l'accesso di persone non autorizzate;

2.

proteggere i passeggeri, l'equipaggio, il personale dell'impianto portuale e le altre persone autorizzate a trovarsi a bordo della nave;

3.

proteggere le zone della nave sensibili dal punto di vista della sicurezza; e

4.

impedire manomissioni illecite del carico e delle provviste di bordo.

9.19.   Il piano di sicurezza della nave deve garantire che siano poste in essere disposizioni e prassi chiaramente definite per il controllo delle zone ad accesso ristretto.

9.20.   Il piano di sicurezza della nave deve prevedere che tutte le zone ad accesso ristretto siano segnalate affinché risulti chiaramente che l'accesso vi è limitato e che la presenza di persone non autorizzate in queste zone costituisce una violazione delle misure di sicurezza.

9.21.   Le zone ad accesso ristretto possono comprendere:

1.

il ponte di comando, le sale macchine della categoria A ed altre postazioni di comando quali definite al capitolo II-2;

2.

i locali contenenti apparecchiature e sistemi di sicurezza e di sorveglianza e i loro comandi e i comandi dell'impianto di illuminazione;

3.

i locali contenenti gli impianti di ventilazione e di condizionamento di aria ed altri locali simili;

4.

i locali di accesso ai serbatoi di acqua potabile, alle pompe o ai collettori;

5.

i locali contenenti merci o sostanze pericolose;

6.

i locali che contengono le pompe di carico e i relativi comandi;

7.

gli spazi adibiti al carico ed i locali contenenti le provviste di bordo;

8.

gli alloggi dell'equipaggio; e

9.

qualsiasi altra zona per la quale, sulla base della valutazione della sicurezza della nave, l'agente di sicurezza della compagnia ritiene debba essere previsto un accesso ristretto per garantire la sicurezza della nave.

Livello di sicurezza 1

9.22.   Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza applicabili alle zone ad accesso ristretto, in particolare:

1.

chiusura o protezione dei punti di accesso;

2.

uso di apparecchiature di sorveglianza per controllare tali zone;

3.

ricorso a turni di guardia o pattuglia; e

4.

uso di rilevatori di intrusione automatici per segnalare l'accesso di persone non autorizzate.

Livello di sicurezza 2

9.23.   Al livello di sicurezza 2, occorre aumentare la frequenza ed il grado di vigilanza delle zone ad accesso ristretto e rafforzare i controlli dell'accesso a tali zone per garantire che siano accessibili solo alle persone autorizzate. Il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza supplementari, in particolare:

1.

definizione di zone ad accesso ristretto adiacenti ai punti di accesso;

2.

presidio permanente delle apparecchiature di sorveglianza; e

3.

assegnazione di personale supplementare alle operazioni di guardia e pattugliamento delle zone ad accesso ristretto.

Livello di sicurezza 3

9.24.   Al livello di sicurezza 3, la nave deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza della nave deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dalla nave in stretta cooperazione con i responsabili e con l'impianto portuale, in particolare:

1.

definire zone ad accesso ristretto supplementari a bordo della nave, in prossimità del luogo in cui si è prodotto l'incidente di sicurezza o in cui si presume esista una minaccia contro la sicurezza e in cui l'accesso è vietato; e

2.

perquisire le zone ad accesso ristretto nel quadro delle operazioni di perquisizione della nave.

Movimentazione del carico

9.25.   Le misure di sicurezza relative alla movimentazione del carico devono permettere di:

1.

evitare manomissioni dolose; e

2.

impedire che a bordo della nave siano imbarcati e depositati carichi di cui non è previsto il trasporto.

9.26.   Le misure di sicurezza, alcune delle quali potrebbero essere applicate di concerto con l'impianto portuale, devono prevedere anche procedure di controllo dell'inventario presso i punti di accesso alla nave. Se il carico si trova a bordo della nave, deve essere possibile accertare che ne sia stato autorizzato l'imbarco. Devono inoltre essere poste in essere misure per garantire che, una volta a bordo, il carico non possa essere oggetto di manomissioni dolose.

Livello di sicurezza 1

9.27.   Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza applicabili durante la movimentazione del carico, in particolare:

1.

ispezionare regolarmente il carico, i macchinari di trasporto e gli spazi destinati al carico prima e durante le operazioni di movimentazione;

2.

accertare la corrispondenza tra il carico imbarcato e la documentazione di accompagnamento;

3.

provvedere, di concerto con l'impianto portuale, affinché i veicoli da imbarcare su autotraghetti, traghetti ro-ro e navi passeggeri siano perquisiti prima dell'imbarco secondo la frequenza di perquisizione stabilita nel piano di sicurezza della nave; e

4.

verificare i sigilli e gli altri metodi utilizzati per impedire manipolazioni dolose.

9.28.   L'ispezione del carico può avvenire:

1.

mediante esame visivo e fisico; e

2.

ricorrendo ad apparecchiature di scannerizzazione/individuazione, dispositivi meccanici o unità cinofile.

9.29.   In caso di movimentazione frequente o ripetuta del carico, l'agente di sicurezza della compagnia o l'ufficiale di sicurezza della nave può, di concerto con l'impianto portuale, concludere con gli spedizionieri o altri soggetti responsabili del carico, accordi riguardanti l'ispezione del carico al di fuori della nave, l'apposizione di sigilli, la programmazione della movimentazione, la documentazione di accompagnamento, ecc. Tali accordi devono essere comunicati all'agente di sicurezza dell'impianto portuale interessato e sottoposti alla sua approvazione.

Livello di sicurezza 2

9.30.   Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili durante la movimentazione del carico, in particolare:

1.

ispezione approfondita del carico, dei macchinari di trasporto e degli spazi destinati al carico;

2.

controlli più approfonditi per accertare che sia imbarcato solo il carico previsto;

3.

perquisizione più approfondita dei veicoli da imbarcare su autotraghetti, traghetti ro-ro e navi passeggeri; e

4.

verifica più frequente e più approfondita dei sigilli e degli altri metodi utilizzati per impedire manomissioni dolose.

9.31.   L'ispezione approfondita del carico può avvenire:

1.

mediante esame visivo e fisico più frequente e dettagliato;

2.

ricorrendo più spesso ad apparecchiature di scannerizzazione/individuazione, dispositivi meccanici o unità cinofile; e

3.

coordinando le misure di sicurezza rafforzate con lo spedizioniere o gli altri soggetti responsabili conformemente agli accordi e procedure stabiliti.

Livello di sicurezza 3

9.32.   Al livello di sicurezza 3, la nave deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza della nave deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dalla nave in stretta cooperazione con i responsabili e con l'impianto portuale, in particolare:

1.

sospensione delle operazioni di imbarco o sbarco del carico; e

2.

verifica dell'inventario delle merci e sostanze pericolose eventualmente trasportate e loro collocazione a bordo.

Consegna delle provviste di bordo

9.33.   Le misure di sicurezza riguardanti la consegna delle provviste di bordo devono:

1.

consentire di verificare le provviste di bordo e l'integrità degli imballaggi;

2.

impedire che le provviste siano accettate a bordo senza ispezione;

3.

impedire manomissioni dolose; e

4.

impedire che siano accettate a bordo provviste non ordinate.

9.34.   Per le navi che fanno regolarmente scalo nell'impianto portuale potrebbe essere opportuno che la nave, i fornitori di provviste e l'impianto portuale definiscano procedure per la notifica e la pianificazione delle consegne e la documentazione di accompagnamento. Deve essere sempre possibile confermare che le provviste presentate alla consegna siano accompagnate da documenti che ne attestino l'effettiva ordinazione da parte della nave.

Livello di sicurezza 1

9.35.   Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza applicabili al momento della consegna delle provviste di bordo, in particolare:

1.

prima dell'imbarco, accertare che le provviste consegnate siano quelle effettivamente ordinate; e

2.

provvedere all'immediato deposito delle provviste di bordo in un luogo sicuro.

Livello di sicurezza 2

9.36.   Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili al momento della consegna delle provviste di bordo prevedendo verifiche prima dell'imbarco delle provviste e ispezioni più approfondite.

Livello di sicurezza 3

9.37.   Al livello di sicurezza 3, la nave deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza della nave deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dalla nave in stretta cooperazione con i responsabili e con l'impianto portuale, in particolare:

1.

sottoporre le provviste di bordo ad ispezioni più approfondite;

2.

prepararsi alla limitazione o alla sospensione della movimentazione delle provviste di bordo; e

3.

rifiutare di imbarcare le provviste di bordo.

Movimentazione dei bagagli non accompagnati

9.38.   Il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza da applicare per accertare che i bagagli non accompagnati (ossia i bagagli, compresi gli effetti personali, che non accompagnano il passeggero o il membro dell'equipaggio al momento dell'ispezione o della perquisizione) siano identificati ed opportunamente ispezionati, in particolare perquisiti, prima di essere accettati a bordo. Non si prevede che tali bagagli siano ispezionati sia dalla nave che dall'impianto portuale e nel caso in cui entrambi siano dotati di adeguate apparecchiature di controllo, la responsabilità dell'ispezione spetta all'impianto portuale. È indispensabile una stretta cooperazione con l'impianto portuale e occorre porre in essere misure che garantiscano una movimentazione sicura dei bagagli non accompagnati dopo l'ispezione.

Livello di sicurezza 1

9.39.   Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza applicabili in occasione della movimentazione di bagagli non accompagnati affinché il 100 % di tali bagagli sia ispezionato o perquisito, se necessario mediante controllo radioscopico.

Livello di sicurezza 2

9.40.   Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili in occasione della movimentazione di bagagli non accompagnati affinché il 100 % di tali bagagli sia sottoposto a controllo radioscopico.

Livello di sicurezza 3

9.41.   Al livello di sicurezza 3, la nave deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza della nave deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dalla nave in stretta cooperazione con i responsabili e con l'impianto portuale, in particolare:

1.

sottoporre i bagagli non accompagnati ad un'ispezione più approfondita, ad esempio mediante controllo radioscopico da almeno due angolazioni diverse;

2.

prepararsi alla limitazione o alla sospensione della movimentazione dei bagagli non accompagnati; e

3.

rifiutare di imbarcare bagagli non accompagnati.

Sorveglianza della sicurezza della nave

9.42.   La nave deve essere dotata di mezzi che permettono di assicurare la sua sorveglianza, la sorveglianza delle zone di bordo ad accesso ristretto e del perimetro che circonda la nave. Questi mezzi di sorveglianza possono comprendere il ricorso a:

1.

dispositivi di illuminazione;

2.

personale di guardia, servizi di guardia sul ponte, in particolare pattuglie; e

3.

rilevatori di intrusione automatici e apparecchiature di sorveglianza.

9.43.   I rilevatori di intrusione automatici devono attivare un allarme sonoro e/o visivo situato in una postazione presidiata o sorvegliata in permanenza.

9.44.   Il piano di sicurezza della nave deve definire le procedure e le apparecchiature necessarie ad ogni livello di sicurezza e stabilire i mezzi per garantire che le apparecchiature di sorveglianza possano funzionare in permanenza, tenendo conto anche dei possibili effetti delle condizioni meteorologiche o dei guasti elettrici.

Livello di sicurezza 1

9.45.   Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza da applicare, che possono consistere in un insieme di mezzi di illuminazione, servizi di guardia, pattuglie di sicurezza e apparecchiature di sicurezza e di sorveglianza, per consentire al personale incaricato della sicurezza della nave di sorvegliare la nave nel suo complesso e in particolare le barriere e zone ad accesso ristretto.

9.46.   Il ponte ed i punti di accesso della nave devono essere illuminati nelle ore notturne e nei periodi di scarsa visibilità durante le attività di interfaccia nave/porto, quando la nave si trova nell'impianto portuale e, se necessario, anche quando è ancorata. Se necessario, durante la navigazione la nave deve far uso dell'illuminazione massima, compatibilmente con le esigenze di una navigazione sicura, tenuto conto delle disposizioni della convenzione internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare. Nello stabilire l'intensità e la collocazione dei dispositivi di illuminazione occorre tener conto dei seguenti fattori:

1.

il personale della nave deve essere in grado di individuare attività che si svolgono al di fuori della nave, sia sul lato terra che sul lato mare;

2.

l'illuminazione deve coprire il perimetro di bordo e il perimetro che circonda la nave;

3.

l'illuminazione deve facilitare l'identificazione delle persone presso i punti di accesso; e

4.

l'illuminazione può essere coordinata con l'impianto portuale.

Livello di sicurezza 2

9.47.   Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili per rafforzare i mezzi di controllo e di sorveglianza, in particolare:

1.

aumentare la frequenza e l'intensità delle pattuglie di sicurezza;

2.

aumentare la copertura e l'intensità dell'illuminazione o intensificare l'uso delle apparecchiature di sicurezza e di sorveglianza;

3.

assegnare personale supplementare ai compiti di guardia; e

4.

coordinare le attività delle motovedette di pattuglia sul lato mare con eventuali pattuglie a piedi o motorizzate sul lato terra.

9.48.   In caso di maggiori rischi di incidente di sicurezza potrebbe essere necessario ricorrere ad un'illuminazione supplementare. Se necessario, l'illuminazione supplementare può essere fornita in coordinamento con l'impianto portuale sul lato terra.

Livello di sicurezza 3

9.49.   Al livello di sicurezza 3, la nave deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza della nave deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dalla nave in stretta cooperazione con i responsabili e con l'impianto portuale, in particolare:

1.

accendere tutta l'illuminazione di bordo e del perimetro attorno alla nave;

2.

azionare tutte le apparecchiature di sorveglianza di bordo in grado di registrare le attività a bordo e nelle vicinanze della nave;

3.

massimizzare la durata di registrazione ininterrotta delle apparecchiature di sorveglianza;

4.

prepararsi ad un'ispezione subacquea dello scafo della nave; e

5.

adottare misure atte a dissuadere l'accesso subacqueo allo scafo della nave, eventualmente attivando, se possibile sul piano pratico, una rotazione lenta delle eliche della nave.

Differenza dei livelli di sicurezza

9.50.   Il piano di sicurezza della nave deve precisare le procedure e le misure di sicurezza che la nave potrebbe adottare se applicasse un livello di sicurezza superiore a quello applicato dall'impianto portuale.

Attività non contemplate dal codice

9.51.   Il piano di sicurezza della nave deve precisare le procedure e le misure di sicurezza che la nave deve applicare quando:

1.

si trova nel porto di uno Stato che non è un Governo Contraente;

2.

effettua attività di interfaccia con una nave non soggetta alle disposizioni del presente codice;

3.

effettua attività di interfaccia con piattaforme fisse o galleggianti o con una piattaforma mobile di perforazione in stazionamento; o

4.

effettua attività di interfaccia con un porto o un impianto portuale non assoggettato alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice.

Dichiarazioni di sicurezza

9.52.   Il piano di sicurezza della nave deve precisare in che modo dar seguito alla richiesta di dichiarazione di sicurezza di un impianto portuale e le circostanze in cui la nave stessa deve chiedere una dichiarazione di sicurezza.

Verifiche e revisioni

9.53.   Il piano di sicurezza della nave deve indicare in che modo l'agente di sicurezza della compagnia e l'ufficiale di sicurezza della nave intendono verificare se il piano di sicurezza della nave continua ad essere efficace nonché la procedura di revisione, aggiornamento o modifica di tale piano di sicurezza.

10.   REGISTRI

Generalità

10.1.   I registri devono essere messi a disposizione dei funzionari debitamente autorizzati dei Governi Contraenti affinché verifichino l'effettiva applicazione delle disposizioni dei piani di sicurezza delle navi.

10.2.   I registri possono essere conservati in qualsiasi forma ma devono essere protetti contro ogni accesso o divulgazione non autorizzati.

11.   AGENTE DI SICUREZZA DELLA COMPAGNIA

I pertinenti orientamenti figurano alle sezioni 8, 9 e 13.

12.   UFFICIALE DI SICUREZZA DELLA NAVE

I pertinenti orientamenti figurano alle sezioni 8, 9 e 13.

13.   FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLA NAVE

Formazione

13.1.   L'agente di sicurezza della compagnia, il competente personale di terra della compagnia e l'ufficiale di sicurezza della nave devono essere a conoscenza e ricevere una formazione in alcuni o tutti i settori seguenti, a seconda delle necessità:

1.

amministrazione della sicurezza;

2.

convenzioni, codici e raccomandazioni internazionali pertinenti;

3.

legislazione e regolamentazione nazionali pertinenti;

4.

competenze e funzioni di altri organismi di sicurezza;

5.

metodologia della valutazione della sicurezza della nave;

6.

metodologia dei controlli e delle ispezioni di sicurezza della nave;

7.

operazioni navali e portuali e condizioni in cui si svolgono;

8.

misure di sicurezza applicate a bordo della nave e nell'impianto portuale;

9.

preparazione, intervento e pianificazione di emergenza;

10.

tecniche didattiche per la formazione in materia di sicurezza, comprese le misure e procedure di sicurezza;

11.

trattamento delle informazioni e delle comunicazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza;

12.

conoscenza delle varie forme di minacce alla sicurezza;

13.

riconoscimento ed individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose;

14.

riconoscimento, su base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza;

15.

tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza;

16.

apparecchiature e sistemi di sicurezza e loro limiti di utilizzo;

17.

metodologia applicata nelle verifiche, le ispezioni, i controlli e la sorveglianza;

18.

tecniche di perquisizione fisica e di ispezione non intrusiva;

19.

esercitazioni ed addestramento di sicurezza, compresi esercitazioni ed addestramenti con gli impianti portuali; e

20.

valutazione delle esercitazioni e degli addestramenti di sicurezza.

13.2.   Inoltre, l'ufficiale di sicurezza della nave deve essere a conoscenza e ricevere una formazione in alcuni o tutti i settori seguenti, a seconda delle necessità:

1.

progettazione della nave;

2.

piano di sicurezza della nave e relative procedure (tra cui una formazione sulla reazione a diversi scenari di incidente);

3.

tecniche di gestione e di controllo della folla;

4.

funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza; e

5.

collaudo, taratura e manutenzione in mare delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza.

13.3.   Il personale di bordo con compiti specifici di sicurezza deve conoscere in modo sufficiente ed essere in grado di svolgere i compiti affidatigli, in particolare:

1.

conoscenza delle varie forme di minaccia alla sicurezza;

2.

riconoscimento ed identificazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose;

3.

riconoscimento delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che possono costituire una minaccia per la sicurezza;

4.

tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza;

5.

tecniche di gestione e di controllo della folla;

6.

comunicazioni di sicurezza;

7.

conoscenza delle procedure e dei piani di emergenza;

8.

funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza;

9.

collaudo, taratura e manutenzione in mare delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza;

10.

tecniche di ispezione, controllo e sorveglianza; e

11.

tecniche di perquisizione fisica delle persone, degli effetti personali, dei bagagli, del carico e delle provviste di bordo.

13.4.   Gli altri membri del personale di bordo devono avere una sufficiente conoscenza ed abitudine delle pertinenti disposizioni del piano di sicurezza della nave, in particolare:

1.

significato ed implicazioni dei vari livelli di sicurezza;

2.

conoscenza delle procedure e dei piani di emergenza;

3.

riconoscimento ed individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose;

4.

riconoscimento, su una base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza; e

5.

tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza.

Esercitazioni e addestramenti

13.5.   Le esercitazioni e gli addestramenti mirano a garantire che il personale di bordo sia in grado di svolgere i compiti di sicurezza affidatigli a tutti i livelli di sicurezza nonché di individuare eventuali lacune del sistema di sicurezza alle quali occorre ovviare.

13.6.   Per garantire un'efficace applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza della nave, è necessario effettuare esercitazioni almeno una volta ogni tre mesi. Inoltre, in caso di sostituzione, in un'unica volta, di oltre il 25% del personale con personale che non ha partecipato ad una precedente esercitazione a bordo della nave nel corso degli ultimi tre mesi, dovrà essere effettuata un'esercitazione nel corso della prima settimana che segue il cambiamento di personale. L'esercitazione deve servire a mettere alla prova i singoli elementi del piano di sicurezza, in particolare quelli relativi alle minacce per la sicurezza elencate al paragrafo 8.9.

13.7.   Almeno una volta ogni anno civile e in ogni caso ad intervalli non superiori a 18 mesi, devono essere effettuati addestramenti che possono coinvolgere agenti di sicurezza della compagnia, agenti di sicurezza dell'impianto portuale, autorità competenti dei Governi Contraenti e ufficiali di sicurezza della nave, se disponibili. Gli addestramenti devono servire a mettere alla prova le comunicazioni, il coordinamento, la disponibilità delle risorse e le reazioni. Gli addestramenti possono consistere in:

1.

esercitazioni su grande scala o in situazione reale;

2.

simulazioni teoriche o seminari; o

3.

essere associati ad altri tipi di addestramento, ad esempio alle operazioni di ricerca e di salvataggio o di intervento di emergenza.

13.8.   La partecipazione della compagnia ad un addestramento con un altro Governo Contraente deve essere approvata dall'amministrazione.

14.   SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

I pertinenti orientamenti sono elencati alle sezioni 15, 16 e 18.

15.   VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

Generalità

15.1.   La valutazione della sicurezza dell'impianto portuale può essere effettuata da un organismo di sicurezza riconosciuto. Tuttavia, l'approvazione di una valutazione della sicurezza dell'impianto portuale spetta esclusivamente al Governo Contraente competente.

15.2.   Se un Governo Contraente si rivolge ad un organismo di sicurezza riconosciuto perché esamini o verifichi la conformità della valutazione della sicurezza dell'impianto portuale, tale organismo di sicurezza riconosciuto non deve avere alcun legame con organismi di sicurezza riconosciuti che hanno effettuato o contribuito alla valutazione in questione.

15.3.   Una valutazione della sicurezza dell'impianto portuale deve vertere sui seguenti elementi di un impianto portuale:

1.

sicurezza fisica;

2.

integrità strutturale;

3.

sistemi di protezione del personale;

4.

procedure generali;

5.

sistemi di radio e telecomunicazioni, compresi reti e sistemi informatici;

6.

pertinente infrastruttura di trasporto;

7.

servizi collettivi; e

8.

altri elementi che, se danneggiati o utilizzati per osservazioni illecite, possono rappresentare un rischio per le persone, i beni o le operazioni all'interno dell'impianto portuale.

15.4.   Le persone che partecipano ad una valutazione della sicurezza dell'impianto portuale devono potere contare sull'assistenza di esperti in materia di:

1.

conoscenza delle minacce alla sicurezza nelle loro varie forme;

2.

riconoscimento e individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose;

3.

riconoscimento, su base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza;

4.

tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza;

5.

metodi utilizzati per provocare incidenti per la sicurezza;

6.

conseguenze di un'esplosione sulle strutture e i servizi dell'impianto portuale;

7.

sicurezza dell'impianto portuale;

8.

pratiche commerciali dell'impianto portuale;

9.

pianificazione di emergenza, preparazione e reazione alle situazioni di emergenza;

10.

misure di sicurezza fisica, ad esempio recinzioni;

11.

sistemi di radio e telecomunicazioni, compresi reti e sistemi informatici;

12.

trasporti e ingegneria civile; e

13.

operazioni navali e portuali.

Individuazione e valutazione dei beni e delle infrastrutture che è importante proteggere

15.5.   L'individuazione e la valutazione dei beni e delle infrastrutture importanti costituiscono un processo che permette di determinare l'importanza relativa dei vari impianti e strutture ai fini del funzionamento dell'impianto portuale. Questo processo di individuazione e valutazione è essenziale poiché fornisce una base per definire strategie di attenuazione degli effetti imperniate sui beni e le strutture che è indispensabile proteggere da incidenti di sicurezza. Tale processo deve tenere conto delle possibili perdite in vite umane, dell'importanza economica del porto, del suo valore simbolico e della presenza di impianti dello Stato.

15.6.   Il processo di individuazione e valutazione deve permettere di classificare beni e infrastrutture in funzione dell'importanza relativa della loro protezione. La finalità primaria deve essere quella di evitare morti e feriti. Altrettanto importante è determinare se l'impianto portuale, la struttura o le installazioni possono continuare a funzionare anche senza l'elemento in questione e fino a che punto è possibile ristabilire rapidamente un funzionamento normale.

15.7.   I beni e le infrastrutture che è importante proteggere possono comprendere:

1.

accessi, entrate, corridoi e aree di ancoraggio, di manovra e di attracco;

2.

impianti, terminali e depositi destinati al carico e apparecchiature di movimentazione del carico;

3.

sistemi quali reti di distribuzione elettrica, sistemi di radio e telecomunicazioni e reti e sistemi informatici;

4.

sistemi portuali di gestione del traffico marittimo e sistemi di ausilio alla navigazione;

5.

centrali elettriche, circuiti di trasferimento dei carichi e impianto idrico;

6.

ponti, ferrovie, strade;

7.

imbarcazioni di servizio, compresi barche pilota, rimorchiatori, chiatte, ecc.;

8.

apparecchiature e sistemi di sicurezza e di sorveglianza; e

9.

specchi d'acqua adiacenti all'impianto portuale.

15.8.   L'individuazione chiara di beni e infrastrutture è indispensabile ai fini della valutazione dei requisiti di sicurezza dell'impianto portuale, della classificazione delle misure di protezione per ordine di priorità e dell'assegnazione delle risorse necessarie per migliorare la protezione dell'impianto portuale.

Questo processo può richiedere la consultazione delle autorità competenti in merito alle strutture adiacenti all'impianto portuale che potrebbero causare danni all'impianto o essere utilizzate per causare danni all'impianto, osservare illegalmente l'impianto stesso o deviare l'attenzione.

Individuazione delle possibili minacce a beni e infrastrutture e della loro probabilità di verificarsi al fine di determinare le misure di sicurezza classificandole per ordine di priorità

15.9.   Occorre individuare gli atti che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza dei beni e delle infrastrutture nonché in che modo potrebbero essere commessi, al fine di valutare la vulnerabilità di un bene o di luogo nei confronti di un incidente di sicurezza e definire, classificandoli per ordine di priorità, i requisiti di sicurezza necessari per pianificare e assegnare le risorse. Per individuare e valutare ogni atto potenziale ed il modo in cui potrebbe essere commesso, occorre tener conto di diversi fattori, fra cui le analisi del rischio effettuate da organismi pubblici. Nell'individuazione e valutazione della minaccia i responsabili dell'analisi non devono suggerire una pianificazione ed assegnazione delle risorse basata su un approccio del tipo «scenario peggiore».

15.10.   La valutazione della sicurezza dell'impianto portuale deve comprendere una valutazione effettuata in collaborazione con i competenti organismi di sicurezza nazionali per determinare:

1.

ogni aspetto particolare dell'impianto portuale, compreso il tipo di navi che utilizza l'impianto, che potrebbe essere l'obiettivo di un attacco;

2.

le conseguenze probabili di un attacco contro l'impianto portuale o al suo interno, in termini di perdite in vite umane, danni materiali, danni economici, comprese eventuali interruzioni dei sistemi di trasporto;

3.

le intenzioni e risorse di coloro che potrebbero organizzare un attacco; e

4.

i tipi di attacco possibili

in modo da ottenere una valutazione globale del grado di rischio al quale le misure di sicurezza devono far fronte.

15.11.   La valutazione della sicurezza dell'impianto portuale deve prendere in considerazione tutte le minacce possibili, in particolare per i seguenti incidenti di sicurezza:

1.

danneggiamento o distruzione dell'impianto portuale o della nave per effetto, ad esempio, di ordigni esplosivi, incendio doloso, sabotaggio o vandalismo;

2.

dirottamento o sequestro della nave o delle persone a bordo;

3.

manomissione dolosa del carico, delle apparecchiature o dei sistemi essenziali della nave o delle provviste di bordo;

4.

accesso o utilizzo non autorizzato, compresa la presenza di clandestini;

5.

contrabbando di armi o materiale, tra cui armi di distruzione di massa;

6.

utilizzo della nave per trasportare persone intenzionate a causare un incidente di sicurezza e la loro attrezzatura;

7.

utilizzo della nave propriamente detta come arma o come mezzo di danneggiamento o distruzione;

8.

ostruzione delle entrate del porto, chiuse, accessi, ecc.; e

9.

attacco nucleare, biologico e chimico.

15.12.   Questo processo deve implicare la consultazione delle autorità competenti in merito alle strutture adiacenti all'impianto portuale che potrebbero causare danni all'interno dell'impianto o essere utilizzate per causare danni all'impianto, per fini di sorveglianza illecita o per sviare l'attenzione.

Identificazione, selezione e classificazione per ordine di priorità delle contromisure e degli adattamenti strutturali e loro grado di efficacia per ridurre la vulnerabilità

15.13.   L'identificazione e la classificazione per ordine di priorità delle contromisure mirano a garantire che vengano poste in essere le misure di sicurezza più efficaci per ridurre la vulnerabilità di un impianto portuale o di un'interfaccia nave/porto nei confronti delle possibili minacce.

15.14.   Le misure di sicurezza devono essere scelte in base alla loro idoneità a ridurre la probabilità di un attacco ed essere valutate alla luce di fattori quali:

1.

indagini, ispezioni e controlli di sicurezza;

2.

consultazione con i proprietari e gli operatori dell'impianto portuale ed i proprietari/operatori delle strutture adiacenti, se del caso;

3.

cronistoria degli incidenti di sicurezza; e

4.

operazioni condotte nell'impianto portuale.

Identificazione dei punti vulnerabili

15.15.   L'identificazione dei punti vulnerabili delle strutture fisiche, dei sistemi di protezione del personale, dei processi e di altri elementi che possono dare luogo ad un incidente di sicurezza può contribuire a definire l'approccio ottimale per eliminare o ridurre tali vulnerabilità. Ad esempio, un'indagine potrebbe rivelare punti vulnerabili nei sistemi di sicurezza o le infrastrutture non protette di un impianto portuale, come il sistema di approvvigionamento idrico, i ponti, ecc., a cui si potrebbe ovviare mediante misure fisiche quali barriere permanenti, allarmi, apparecchiature di sorveglianza, ecc.

15.16.   L'identificazione dei punti vulnerabili deve basarsi sui seguenti elementi:

1.

accessi lato mare e lato terra all'impianto portuale ed alle navi che vi sono ormeggiate;

2.

integrità strutturale dei moli, degli impianti e delle strutture connesse;

3.

misure e procedure di sicurezza in vigore, compresi i sistemi di identificazione;

4.

misure e procedure di sicurezza in vigore riguardanti i servizi portuali ed i servizi collettivi;

5.

misure di protezione delle apparecchiature di radio e telecomunicazioni, dei servizi portuali e dei servizi collettivi, compresi le reti e i sistemi informatici;

6.

zone adiacenti che possono essere utilizzate per lanciare un attacco o durante l'attacco stesso;

7.

accordi vigenti con compagnie private che forniscono servizi di sicurezza sul lato mare e sul lato terra;

8.

ogni incoerenza tra le misure e le procedure di sicurezza e di protezione;

9.

ogni incoerenza tra i compiti dell'impianto portuale e le mansioni legate alla sicurezza;

10.

ogni limitazione operativa e restrizione in materia di personale;

11.

ogni lacuna individuata durante la formazione e le esercitazioni; e

12.

ogni lacuna individuata durante le operazioni di routine, a seguito di incidenti o di allarmi, della notifica di problemi di sicurezza, dell'esecuzione di misure di controllo, delle verifiche, ecc.

16.   PIANO DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

Generalità

16.1.   La responsabilità dell'elaborazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale spetta all'agente di sicurezza dell'impianto portuale. Benché questi non debba necessariamente eseguire personalmente tutti i compiti legati alla sua funzione, egli è responsabile in ultima analisi della loro corretta esecuzione.

16.2.   Il contenuto del piano di sicurezza dell'impianto portuale varia in funzione delle specifiche circostanze dell'impianto o degli impianti portuali per i quali viene elaborato. La valutazione della sicurezza dell'impianto portuale avrà già permesso di individuare le caratteristiche particolari dell'impianto portuale nonché i rischi potenziali in materia di sicurezza che hanno motivato la designazione di un agente di sicurezza dell'impianto portuale e l'elaborazione di un piano di sicurezza dell'impianto portuale. Queste caratteristiche, unitamente ad altri fattori di sicurezza di portata locale o nazionale, dovranno essere presi in considerazione nell'elaborazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale e nella definizione delle misure atte a ridurre la probabilità di violazioni al dispositivo di sicurezza e le conseguenze dei rischi potenziali. I Governi Contraenti possono fornire una consulenza sulla preparazione di un piano di sicurezza dell'impianto portuale e sul suo contenuto.

16.3.   Ogni piano di sicurezza dell'impianto portuale deve:

1.

precisare l'organizzazione della sicurezza dell'impianto portuale;

2.

precisare i legami tra tale organizzazione, le autorità competenti ed i sistemi di comunicazione necessari per garantire in modo permanente il funzionamento efficace dell'organizzazione stessa, nonché i legami tra l'organizzazione e gli altri elementi pertinenti, in particolare le navi presenti nel porto;

3.

precisare le misure di sicurezza di base in atto per il livello di sicurezza 1, sia operative che fisiche;

4.

precisare le misure di sicurezza supplementari che permetteranno all'impianto portuale di passare tempestivamente al livello di sicurezza 2 e, se necessario, al livello di sicurezza 3;

5.

prevedere procedure per il regolare riesame, controllo o modifica del piano di sicurezza dell'impianto portuale in funzione dell'esperienza acquisita o delle nuove circostanze; e

6.

precisare le procedure di notifica ai pertinenti punti di contatto dei Governi Contraenti.

16.4.   L'efficacia di un piano di sicurezza dell'impianto portuale dipende da una valutazione esauriente di tutte le questioni riguardanti la sicurezza dell'impianto portuale, e in particolare da una conoscenza approfondita delle caratteristiche fisiche ed operative dell'impianto portuale in questione.

16.5.   I Governi Contraenti devono approvare il piano di sicurezza di tutti gli impianti portuali posti sotto la loro giurisdizione. I Governi Contraenti sono inoltre tenuti ad elaborare procedure che consentano di determinare se un piano di sicurezza dell'impianto portuale continua ad essere efficace e possono esigere la modifica di un piano di sicurezza prima o dopo la sua approvazione. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve prevedere disposizioni atte a garantire la conservazione dei resoconti relativi ad incidenti e minacce di incidenti di sicurezza, revisioni, controlli, sessioni di formazione ed esercitazione a testimonianza del fatto che le pertinenti prescrizioni sono state rispettate.

16.6.   Le misure di sicurezza previste dal piano di sicurezza dell'impianto portuale devono essere poste in atto in tempi ragionevoli dopo l'approvazione del piano; questo deve inoltre indicare la data di attuazione di ogni singola misura. Se l'attuazione delle misure rischia di essere ritardata, occorre avvertirne il Governo Contraente responsabile dell'approvazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale e convenire con esso altre misure temporanee soddisfacenti che garantiscano un livello di sicurezza equivalente per il periodo di transizione.

16.7.   L'uso di armi da fuoco a bordo o nelle vicinanze delle navi e negli impianti portuali può rappresentare rischi specifici e considerevoli per la sicurezza, in particolare se concomitante alla presenza di sostanze pericolose, e deve essere autorizzato con la massima prudenza. Nel caso in cui decida di avvalersi di personale armato in queste zone, il Governo Contraente deve fare in modo che il personale in questione sia debitamente autorizzato e addestrato all'uso di armi da fuoco e sia consapevole dei rischi specifici per la sicurezza che esistono in queste zone. Se un Governo Contraente autorizza armi da fuoco, deve impartire specifiche istruzioni di sicurezza riguardo al loro uso. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve contenere orientamenti specifici al riguardo, in particolare relativamente alle navi che trasportano sostanze pericolose.

Organizzazione ed esecuzione dei compiti di sicurezza dell'impianto portuale

16.8.   Oltre agli orientamenti indicati nel paragrafo 16.3, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve prevedere i seguenti elementi, relativamente a tutti i livelli di sicurezza:

1.

ruolo e struttura dell'organizzazione della sicurezza dell'impianto portuale;

2.

compiti, responsabilità e qualifiche del personale dell'impianto portuale che assume funzioni di sicurezza e strumenti di misura delle prestazioni necessari per valutare l'efficacia di ogni membro del personale;

3.

legami dell'organizzazione della sicurezza dell'impianto portuale con altri organismi nazionali o locali con mansioni di sicurezza;

4.

sistemi di comunicazione previsti per garantire una comunicazione efficace e continua tra il personale dell'impianto portuale responsabile della sicurezza, le navi presenti nel porto e, se del caso, gli organismi nazionali o locali con mansioni di sicurezza;

5.

procedure o misure di salvaguardia necessarie perché le suddette comunicazioni siano garantite in modo permanente;

6.

procedure e pratiche volte a proteggere le informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza conservate in forma cartacea o elettronica;

7.

procedure necessarie per valutare la continua efficacia delle misure, procedure e apparecchiature di sicurezza, comprese le procedure di individuazione e correzione di guasti e difetti di funzionamento;

8.

procedure previste per la presentazione e la valutazione delle relazioni riguardanti eventuali violazioni delle misure di sicurezza o problemi di sicurezza;

9.

procedure relative alla movimentazione del carico;

10.

procedure relative alla consegna delle provviste di bordo;

11.

procedure di elaborazione, mantenimento ed aggiornamento dell'inventario delle merci o sostanze pericolose trasportate a bordo e della loro collocazione;

12.

mezzi di allarme e mezzi previsti per ottenere l'ausilio di motovedette di pattuglia sul lato mare e la collaborazione di unità di ricerca specializzate (ricerca di esplosivi e ispezioni subacquee);

13.

procedure previste per assistere, su loro richiesta, gli agenti di sicurezza della nave a confermare l'identità delle persone che intendono imbarcarsi; e

14.

procedure per agevolare il congedo a terra del personale della nave o le sostituzioni di personale, nonché l'accesso alla nave da parte degli ospiti, tra cui rappresentanti degli organismi di tutela della salute dei marittimi e delle organizzazioni sindacali.

16.9.   La parte restante della sezione 16 riguarda espressamente le misure di sicurezza applicabili ad ogni livello di sicurezza per quanto riguarda i seguenti elementi:

1.

accesso all'impianto portuale;

2.

zone ad accesso ristretto all'interno dell'impianto portuale;

3.

movimentazione del carico;

4.

consegna delle provviste di bordo;

5.

movimentazione dei bagagli non accompagnati; e

6.

controllo della sicurezza dell'impianto portuale.

Accesso all'impianto portuale

16.10.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve indicare le misure di sicurezza che permettono di proteggere tutti i mezzi di accesso all'impianto portuale individuati nella valutazione della sicurezza dell'impianto portuale.

16.11.   Per ogni mezzo di accesso, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve determinare la collocazione adeguata delle restrizioni o dei divieti di accesso applicabili per ogni livello di sicurezza. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve inoltre precisare i tipi di restrizione o di divieto applicabili ed i mezzi per farli rispettare.

16.12.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire, per ogni livello di sicurezza, i mezzi di identificazione necessari per avere accesso all'impianto portuale e per permanervi senza essere interrogati. Potrebbe essere necessario, a tal fine, sviluppare un apposito sistema di identificazione permanente e temporanea, destinato rispettivamente al personale dell'impianto portuale e agli ospiti. Ogni sistema di identificazione deve, nella misura del possibile, essere compatibile con quello applicato sulle navi che utilizzano regolarmente l'impianto portuale. I passeggeri devono poter dimostrare la propria identità mediante carte di imbarco, biglietti, ecc., ma non devono essere autorizzati ad entrare in zone ad accesso ristretto senza controllo. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve prevedere apposite disposizioni relative al regolare aggiornamento del sistema di identificazione e misure disciplinari in caso di applicazione abusiva delle procedure di identificazione.

16.13.   Le persone che, invitate a farlo, rifiutano o non sono in grado di dimostrare la propria identità e/o di confermare lo scopo della visita, devono vedersi rifiutare l'accesso all'impianto portuale ed il loro tentativo di accesso deve essere segnalato all'agente di sicurezza dell'impianto portuale ed agli organismi nazionali o locali responsabili della sicurezza.

16.14.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve indicare il luogo in cui effettuare le perquisizioni di persone, effetti personali e veicoli. Deve trattarsi di luoghi coperti affinché le perquisizioni possano avvenire ininterrottamente a prescindere dalle condizioni meteorologiche e secondo la frequenza prevista nel piano di sicurezza dell'impianto portuale. Una volta perquisiti, persone, effetti personali e veicoli devono essere immediatamente diretti verso le zone di imbarco, di attesa o di carico veicoli.

16.15.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve prevedere collocazioni diverse per le persone e gli effetti personali già controllati e le persone e gli effetti personali non ancora controllati e, possibilmente, prevedere una separazione tra passeggeri che imbarcano/sbarcano e membri dell'equipaggio e relativi effetti personali, in modo da evitare una commistione tra persone già controllate e persone non ancora controllate.

16.16.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve determinare la frequenza dei controlli dell'accesso all'impianto portuale, in particolare se si tratta di controlli casuali od occasionali.

Livello di sicurezza 1

16.17.   Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve indicare i punti di controllo presso i quali applicare le seguenti misure di sicurezza:

1.

determinare le zone ad accesso ristretto che devono essere delimitate da recinti o barriere secondo norme approvate dal Governo Contraente;

2.

accertare l'identità di ogni persona che desidera entrare nell'impianto portuale ed ha un legame con una nave, in particolare passeggeri, equipaggio e ospiti; e controllare i loro motivi, verificando ad esempio istruzioni di imbarco, biglietti di viaggio, carte di imbarco, ordini di lavoro, ecc.;

3.

ispezionare i veicoli utilizzati dalle persone che desiderano entrare nell'impianto portuale e che hanno un legame con una nave;

4.

accertare l'identità del personale dell'impianto portuale e delle persone impiegate all'interno dell'impianto portuale e ispezionare i loro veicoli;

5.

vietare l'accesso alle persone che non fanno parte del personale dall'impianto portuale o non sono impiegate al suo interno, se non sono in grado di dimostrare la propria identità;

6.

procedere alla perquisizione di persone, effetti personali, veicoli e loro contenuto; e

7.

individuare tutti i punti di accesso non utilizzati regolarmente che devono essere chiusi a chiave in permanenza.

16.18.   Al livello di sicurezza 1, ogni persona che desidera accedere all'impianto portuale può essere oggetto di perquisizione. La frequenza delle perquisizioni, comprese quelle casuali, deve essere stabilita nel piano di sicurezza dell'impianto portuale ed essere espressamente approvata dal Governo Contraente. Salvo impellenti motivi di sicurezza, i membri dell'equipaggio non devono essere incaricati di perquisire i loro colleghi o i loro effetti personali. Le perquisizioni devono essere effettuate rispettando i diritti e la dignità fondamentali della persona umana.

Livello di sicurezza 2

16.19.   Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili, in particolare:

1.

assegnare personale supplementare al presidio dei punti di accesso e pattugliare le barriere attorno al perimetro;

2.

limitare il numero di punti di accesso all'impianto portuale, determinando quali chiudere ed i mezzi per proteggerli;

3.

impedire il passaggio attraverso i punti di accesso restanti, ad esempio mediante barriere di sicurezza;

4.

intensificare la frequenza delle perquisizioni di persone, effetti personali e veicoli;

5.

impedire l'accesso di ospiti che non possono giustificare in modo verificabile il motivo dell'ingresso nell'impianto portuale; e

6.

utilizzare motovedette di pattuglia per rafforzare la sicurezza sul lato mare.

Livello di sicurezza 3

16.20.   Al livello di sicurezza 3, l'impianto portuale deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dall'impianto portuale in stretta cooperazione con i responsabili e con le navi presenti presso l'impianto portuale, in particolare:

1.

proibire temporaneamente l'accesso all'intero impianto portuale o a parte di esso;

2.

autorizzare l'accesso soltanto alle persone incaricate di reagire ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza;

3.

sospendere la circolazione di persone e veicoli nell'intero impianto portuale o in parte di esso;

4.

intensificare, se necessario, le pattuglie di sicurezza all'interno dell'impianto portuale;

5.

sospendere le operazioni portuali nell'intero impianto portuale o in parte di esso;

6.

dirigere la circolazione delle navi nell'intero impianto portuale o in parte di esso; e

7.

evacuare l'impianto portuale o parte di esso.

Zone ad accesso ristretto dell'impianto portuale

16.21.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve individuare le zone ad accesso ristretto dell'impianto portuale, precisarne l'estensione, l'orario di vigenza delle restrizioni, le misure di sicurezza da adottare per controllarne l'accesso e le attività svolte al loro interno. Occorre inoltre che, in determinate circostanze, siano previsti opportuni screening di sicurezza prima e dopo la delimitazione delle zone ad accesso ristretto temporaneo. Le zone ad accesso ristretto mirano a:

1.

proteggere i passeggeri, l'equipaggio, il personale dell'impianto portuale e gli ospiti, compresi quelli che hanno un legame con una nave;

2.

proteggere l'impianto portuale;

3.

proteggere le navi che utilizzano l'impianto portuale;

4.

proteggere le zone dell'interno dell'impianto portuale sensibili sotto il profilo della sicurezza;

5.

proteggere le apparecchiature e i sistemi di sicurezza e di sorveglianza; e

6.

proteggere il carico e le provviste di bordo da manomissioni dolose.

16.22.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve garantire che tutte le aree ad accesso ristretto dispongano di misure di sicurezza chiaramente definite atte a controllare:

1.

l'ingresso delle persone;

2.

l'ingresso, il parcheggio, l'imbarco e lo sbarco dei veicoli;

3.

la movimentazione e il deposito del carico e delle provviste di bordo; e

4.

i bagagli e gli effetti personali non accompagnati.

16.23.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve prevedere che tutte le zone ad accesso ristretto siano segnalate affinché risulti chiaramente che l'accesso vi è limitato e che la presenza di persone non autorizzate in queste zone costituisce una violazione delle misure di sicurezza.

16.24.   In caso siano installati rivelatori di intrusione automatici questi devono segnalare l'intrusione ad un centro di comando in grado di reagire all'attivazione di un allarme.

16.25.   Le zone ad accesso ristretto possono comprendere:

1.

le zone lato mare e lato terra adiacenti alla nave;

2.

le zone di imbarco e sbarco, le zone di attesa e di controllo dei passeggeri e dell'equipaggio, compresi i locali destinati alle perquisizioni;

3.

le zone in cui si svolgono le operazioni di imbarco, sbarco e deposito del carico e delle provviste di bordo;

4.

i luoghi in cui sono conservate le informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza, in particolare la documentazione di accompagnamento del carico;

5.

le zone in cui sono conservate merci e sostanze pericolose;

6.

le postazioni di comando del sistema di gestione del traffico marittimo, i centri di comando dei sistemi di ausilio alla navigazione e i centri di comando del porto, comprese le postazioni di comando dei sistemi di sorveglianza e di sicurezza;

7.

le zone in cui sono conservate le apparecchiature di sorveglianza e di sicurezza;

8.

gli impianti di radio e telecomunicazioni, di alimentazione elettrica ed idrica ed altri servizi collettivi; e

9.

ogni altra parte dell'impianto portuale il cui accesso da parte di navi, veicoli e persone deve essere limitato.

16.26.   L'applicazione delle misure di sicurezza può essere estesa, previo accordo delle autorità competenti, in modo da limitare l'accesso non autorizzato anche alle strutture dalle quali è possibile osservare l'impianto portuale.

Livello di sicurezza 1

16.27.   Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve indicare le misure di sicurezza applicabili alle zone ad accesso ristretto, in particolare:

1.

installazione di barriere permanenti o provvisorie attorno alla zona ad accesso ristretto, secondo norme accettate dal Governo Contraente;

2.

determinazione dei punti di accesso in luoghi in cui l'accesso possa essere presidiato durante l'orario di servizio e che possano essere efficacemente chiusi o sbarrati quando non sono utilizzati;

3.

tessere di accesso che dimostrino l'autorizzazione a trovarsi in una zona ad accesso ristretto;

4.

chiara segnalazione dei veicoli autorizzati ad entrare nelle zone ad accesso ristretto;

5.

guardie e pattuglie;

6.

rilevatori di intrusione automatici, apparecchiature o sistemi di sorveglianza per individuare ogni accesso non autorizzato o movimento all'interno di una zona ad accesso ristretto; e

7.

controllo della circolazione delle altre imbarcazioni nelle vicinanze delle navi che utilizzano l'impianto portuale.

Livello di sicurezza 2

16.28.   Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve prevedere una maggiore frequenza ed intensità della sorveglianza e dei controlli dell'accesso alle zone ad accesso ristretto. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili, in particolare:

1.

rafforzare l'efficacia di barriere e recinti che circondano le zone ad accesso ristretto, in particolare ricorrendo a pattuglie o rilevatori di intrusione automatici;

2.

ridurre il numero dei punti di accesso alle zone ad accesso ristretto e rafforzare i controlli effettuati presso gli altri punti di accesso;

3.

limitare i parcheggi in prossimità delle navi ormeggiate;

4.

limitare ulteriormente l'accesso alle zone ad accesso ristretto nonché le possibilità di circolazione e deposito di merci al loro interno;

5.

utilizzare apparecchiature di sorveglianza in grado di registrare, controllate in permanenza;

6.

aumentare il numero e la frequenza delle pattuglie, comprese quelle di motovedette sul lato mare, effettuate lungo il perimetro e all'interno delle zone ad accesso ristretto;

7.

limitare l'accesso in zone adiacenti alle zone ad accesso ristretto; e

8.

applicare restrizioni di accesso agli specchi d'acqua adiacenti alle navi che utilizzano l'impianto portuale da parte di imbarcazioni non autorizzate.

Livello di sicurezza 3

16.29.   Al livello di sicurezza 3, l'impianto portuale deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dall'impianto portuale in stretta cooperazione con i responsabili e con le navi presenti presso l'impianto portuale, in particolare:

1.

stabilire zone ad accesso ristretto supplementari all'interno dell'impianto portuale, in prossimità del luogo in cui si è verificato l'incidente di sicurezza o del luogo in cui si presume esista una minaccia per la sicurezza, zone alle quali l'accesso è vietato; e

2.

preparare la perquisizione delle zone ad accesso ristretto nel quadro delle operazioni di perquisizione dell'intero impianto portuale o di parte di esso.

Movimentazione del carico

16.30.   Le misure di sicurezza relative alla movimentazione del carico devono permettere di:

1.

evitare manomissioni dolose; e

2.

evitare che un carico di cui non è previsto il trasporto venga accettato e depositato presso l'impianto portuale.

16.31.   Le misure di sicurezza devono comportare procedure di controllo dell'inventario presso i punti di accesso all'impianto portuale. Una volta all'interno dell'impianto portuale, il carico deve essere contrassegnato in modo che risulti che è stato controllato ed accettato in previsione del suo imbarco su una nave o del suo deposito temporaneo in una zona ad accesso ristretto in attesa del suddetto imbarco. Potrebbe essere opportuno limitare l'accesso all'impianto portuale ai carichi la cui data di imbarco non è confermata.

Livello di sicurezza 1

16.32.   Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza applicabili durante la movimentazione del carico, in particolare:

1.

procedere ad ispezioni regolari del carico, dei macchinari di trasporto e delle zone di deposito del carico all'interno dell'impianto portuale prima e durante le operazioni di movimentazione;

2.

verificare che il carico che entra nell'impianto portuale corrisponda alla descrizione che figura sulla bolla di consegna o sull'equivalente documentazione di accompagnamento;

3.

procedere alla perquisizione dei veicoli; e

4.

verificare i sigilli e gli altri metodi utilizzati per impedire ogni manomissione dolosa al momento dell'entrata del carico nell'impianto portuale e del suo deposito all'interno dell'impianto.

16.33.   L'ispezione del carico può avvenire ricorrendo ad uno dei seguenti mezzi o all'insieme di essi:

1.

esame visivo e fisico; e

2.

apparecchiature di scannerizzazione/individuazione, dispositivi meccanici o unità cinofile.

16.34.   In caso movimentazione frequente o ripetuta del carico, l'agente di sicurezza della compagnia o l'ufficiale di sicurezza della nave può, di concerto con l'impianto portuale, concludere con gli spedizionieri o altri soggetti responsabili del carico, accordi riguardanti l'ispezione del carico al di fuori della nave, l'apposizione di sigilli, la programmazione della movimentazione, la documentazione di accompagnamento, ecc. Tali accordi devono essere comunicati all'agente di sicurezza dell'impianto portuale interessato e sottoposti alla sua approvazione.

Livello di sicurezza 2

16.35.   Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili durante la movimentazione del carico per rafforzare il controllo, in particolare:

1.

ispezione dettagliata del carico, dei macchinari di trasporto e delle zone di deposito del carico all'interno dell'impianto portuale;

2.

controlli più approfonditi, secondo le necessità, per accertare che solo il carico provvisto della necessaria documentazione di accompagnamento possa entrare nell'impianto portuale, esservi provvisoriamente depositato e successivamente imbarcato sulla nave;

3.

intensificazione delle perquisizioni dei veicoli; e

4.

verifica più frequente ed approfondita dei sigilli e degli metodi utilizzati per impedire manomissioni dolose del carico.

16.36.   L'ispezione più approfondita del carico può avvenire secondo uno dei metodi seguenti o l'insieme di essi:

1.

ispezioni più frequenti e più approfondite del carico, dei macchinari di trasporto e delle zone di deposito del carico all'interno dell'impianto portuale (esame visivo e fisico);

2.

utilizzo più frequente di apparecchiature di scannerizzazione/individuazione, dispositivi meccanici o unità cinofile; e

3.

oltre agli accordi e alle procedure stabiliti, coordinamento delle misure di sicurezza rafforzate con lo spedizioniere o altri soggetti responsabili.

Livello di sicurezza 3

16.37.   Al livello di sicurezza 3, l'impianto portuale deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dall'impianto portuale in stretta cooperazione con i responsabili e con le navi presenti presso l'impianto portuale, in particolare:

1.

limitazione o sospensione della movimentazione del carico o delle operazioni nell'intero impianto portuale, in parte di esso o a bordo di determinate navi; e

2.

verifica dell'inventario delle merci e delle sostanze pericolose presenti nell'impianto portuale e della loro collocazione.

Consegna delle provviste di bordo

16.38.   Le misure di sicurezza riguardanti la consegna delle provviste di bordo devono:

1.

consentire di verificare le provviste di bordo e l'integrità degli imballaggi;

2.

impedire che le provviste siano accettate a bordo senza ispezione;

3.

impedire manomissioni dolose;

4.

impedire che siano accettate a bordo provviste non ordinate;

5.

prevedere la perquisizione dei veicoli di consegna; e

6.

prevedere che i veicoli di consegna siano scortati all'interno dell'impianto portuale.

16.39.   Per le navi che fanno regolarmente scalo nell'impianto portuale potrebbe essere opportuno che la nave, i fornitori di provviste e l'impianto portuale definiscano procedure per la notifica e la pianificazione delle consegne e la documentazione di accompagnamento. Deve essere sempre possibile confermare che le provviste presentate alla consegna siano accompagnate da documenti che ne attestino l'effettiva ordinazione da parte della nave.

Livello di sicurezza 1

16.40.   Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza applicabili per controllare la consegna delle provviste di bordo, in particolare:

1.

ispezione delle provviste di bordo;

2.

notifica preliminare della composizione del carico, indicazioni sul conducente e numero di immatricolazione del veicolo di consegna; e

3.

perquisizione del veicolo di consegna.

16.41.   L'ispezione delle provviste di bordo può avvenire secondo uno dei seguenti mezzi o l'insieme di essi:

1.

esame visivo e fisico; e

2.

utilizzo di apparecchiature di scannerizzazione/individuazione, dispositivi meccanici o unità cinofile.

Livello di sicurezza 2

16.42.   Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili per rafforzare il controllo della consegna delle provviste di bordo, in particolare:

1.

ispezione dettagliata delle provviste di bordo;

2.

perquisizione dettagliata dei veicoli di consegna;

3.

coordinamento con l'equipaggio della nave per verificare la corrispondenza tra l'ordinazione e la bolla di consegna prima dell'ingresso nell'impianto portuale; e

4.

scorta del veicolo di consegna all'interno dell'impianto portuale.

16.43.   L'ispezione dettagliata delle provviste di bordo può avvenire secondo uno dei seguenti mezzi o l'insieme di essi:

1.

perquisizione più frequente ed approfondita dei veicoli di consegna;

2.

utilizzo più frequente di apparecchiature di scannerizzazione/individuazione, dispositivi meccanici o unità cinofile; e

3.

limitazione o divieto di ingresso per le provviste di bordo che non si prevede lascino l'impianto portuale entro un determinato lasso di tempo.

Livello di sicurezza 3

16.44.   Al livello di sicurezza 3, l'impianto portuale deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dall'impianto portuale in stretta cooperazione con i responsabili e con le navi presenti presso l'impianto portuale, in particolare prepararsi alla limitazione o alla sospensione della consegna delle provviste di bordo nell'intero impianto portuale o in parte di esso.

Movimentazione dei bagagli non accompagnati

16.45.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza applicabili per accertare che i bagagli non accompagnati (ossia i bagagli, compresi gli effetti personali, che non accompagnano il passeggero o il membro dell'equipaggio al momento dell'ispezione o della perquisizione) siano identificati ed opportunamente ispezionati, in particolare perquisiti, prima di entrare nell'impianto portuale e, a seconda delle disposizioni previste in materia di deposito, prima di essere trasferiti dall'impianto portuale alla nave. Non si prevede che tali bagagli siano ispezionati sia dalla nave che dall'impianto portuale e nel caso in cui entrambi siano dotati di adeguate apparecchiature di controllo, la responsabilità dell'ispezione spetta all'impianto portuale. È indispensabile una stretta cooperazione con la nave e occorre porre in essere misure che garantiscano una movimentazione sicura dei bagagli non accompagnati dopo l'ispezione.

Livello di sicurezza 1

16.46.   Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza applicabili in occasione della movimentazione di bagagli non accompagnati affinché il 100 % di tali bagagli sia ispezionato o perquisito, se necessario mediante controllo radioscopico.

Livello di sicurezza 2

16.47.   Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili in occasione della movimentazione di bagagli non accompagnati affinché il 100 % di tali bagagli sia sottoposto a controllo radioscopico.

Livello di sicurezza 3

16.48.   Al livello di sicurezza 3, l'impianto portuale deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dall'impianto portuale in stretta cooperazione con i responsabili e con le navi presenti nell'impianto portuale, in particolare:

1.

sottoporre i bagagli non accompagnati ad un'ispezione più approfondita, ad esempio mediante controllo radioscopico da almeno due angolazioni diverse;

2.

prepararsi alla limitazione o alla sospensione della movimentazione dei bagagli non accompagnati; e

3.

vietare che bagagli non accompagnati entrino nell'impianto portuale.

Sorveglianza della sicurezza dell'impianto portuale

16.49.   L'organizzazione della sicurezza dell'impianto portuale deve essere in grado di sorvegliare in permanenza l'impianto portuale e la zona circostante, sia sul lato mare che sul lato terra, in particolare durante le ore notturne e nei periodi di scarsa visibilità; le zone ad accesso ristretto situate all'interno dell'impianto portuale; le navi che si trovano nell'impianto portuale e le zone attorno ad esse. Tale sorveglianza può comprendere il ricorso a:

1.

dispositivi di illuminazione;

2.

pattuglie di guardia a piedi, motorizzate o a bordo di motovedette; e

3.

rilevatori di intrusione automatici e apparecchiature di sorveglianza.

16.50.   I rilevatori di intrusione automatici devono attivare un allarme sonoro e/o visivo situato in una postazione presidiata o sorvegliata in permanenza.

16.51.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le procedure e le apparecchiature necessarie ad ogni livello di sicurezza e stabilire i mezzi per garantire che le apparecchiature di sorveglianza possano funzionare in permanenza, tenendo conto anche dei possibili effetti delle condizioni meteorologiche o dei guasti elettrici.

Livello di sicurezza 1

16.52.   Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza da applicare, che possono consistere in un insieme di mezzi di illuminazione, pattuglie di sicurezza e apparecchiature di sicurezza e di sorveglianza, per consentire al personale incaricato della sicurezza dell'impianto portuale di:

1.

sorvegliare l'insieme dell'impianto portuale, compresi gli accessi sul lato terra e sul lato mare;

2.

sorvegliare i punti di accesso, le barriere e le zone ad accesso ristretto; e

3.

sorvegliare le zone e i movimenti attorno alle navi che utilizzano l'impianto portuale, eventualmente facendo intensificare l'illuminazione fornita dalla nave stessa.

Livello di sicurezza 2

16.53.   Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza dell'impianto deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili per rafforzare i mezzi di controllo e di sorveglianza, in particolare:

1.

aumentare la copertura e l'intensità dell'illuminazione e delle apparecchiature di sorveglianza, ricorrendo se necessario ad apparecchiature di illuminazione e di sorveglianza supplementari;

2.

aumentare la frequenza delle pattuglie a piedi, motorizzate o a bordo di motovedette; e

3.

assegnare personale supplementare ai compiti di sorveglianza e di guardia.

Livello di sicurezza 3

16.54.   Al livello di sicurezza 3, l'impianto portuale deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dall'impianto portuale in stretta cooperazione con i responsabili e con le navi presenti nell'impianto portuale, in particolare:

1.

accendere tutta l'illuminazione all'interno dell'impianto portuale o del perimetro che lo circonda;

2.

azionare tutte le apparecchiature di sorveglianza in grado di registrare le attività all'interno o nelle vicinanze dell'impianto portuale;

3.

massimizzare la durata di registrazione ininterrotta delle apparecchiature di sorveglianza.

Differenza dei livelli di sicurezza

16.55.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve precisare le procedure e le misure di sicurezza che l'impianto portuale potrebbe adottare se applicasse un livello di sicurezza superiore a quello applicato da una nave.

Attività non contemplate dal codice

16.56.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve precisare le procedure e le misure di sicurezza che l'impianto portuale deve applicare in caso di interfaccia:

1.

con una nave che ha fatto scalo nel porto di uno Stato che non è un Governo Contraente;

2.

con una nave non soggetta alle disposizioni del presente codice; e

3.

con piattaforme fisse o galleggianti o con piattaforme mobili di perforazione offshore in stazionamento.

Dichiarazioni di sicurezza

16.57.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve determinare le procedure applicabili quando, su istruzione del Governo Contraente, l'agente di sicurezza dell'impianto portuale o la nave chiede una dichiarazione di sicurezza.

Verifiche, revisioni e modifiche

16.58.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve indicare in che modo l'agente di sicurezza dell'impianto portuale intende verificare se il piano di sicurezza dell'impianto portuale continua ad essere efficace e la procedura di revisione, aggiornamento o modifica di tale piano di sicurezza.

16.59.   Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve essere riesaminato ogniqualvolta l'agente di sicurezza dell'impianto portuale lo giudica necessario. Inoltre, deve essere riesaminato:

1.

se la valutazione della sicurezza dell'impianto portuale in questione viene modificata;

2.

se, a seguito di un controllo indipendente dal piano di sicurezza dell'impianto portuale o della verifica, da parte del Governo Contraente, dell'organizzazione della sicurezza dell'impianto portuale, emergono lacune o dubbi circa la pertinenza di un elemento importante del piano di sicurezza dell'impianto portuale già approvato;

3.

a seguito di un incidente o di una minaccia di incidente di sicurezza riguardante l'impianto portuale; e

4.

a seguito di un cambiamento di proprietà o di gestione dell'impianto portuale.

16.60.   A seguito di ogni revisione, l'agente di sicurezza dell'impianto portuale può raccomandare opportune modifiche. Le modifiche al piano di sicurezza dell'impianto portuale che riguardano:

1.

proposte di cambiamento che potrebbero modificare sostanzialmente la politica di mantenimento della sicurezza dell'impianto portuale; e

2.

la soppressione, la modifica o la sostituzione di barriere permanenti, apparecchiature e sistemi di sicurezza e di sorveglianza, ecc., precedentemente ritenuti essenziali per garantire la sicurezza dell'impianto portuale

devono essere sottoposte all'esame e all'approvazione del Governo Contraente che aveva approvato il piano di sicurezza iniziale dell'impianto portuale. Il Governo Contraente o l'organismo che opera per suo conto può approvare le proposte di cambiamento apportandovi, se del caso, ulteriori modifiche. In occasione dell'approvazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale, il Governo Contraente deve indicare quali modifiche procedurali o fisiche devono essere sottoposte alla sua approvazione.

Approvazione dei piani di sicurezza degli impianti portuali

16.61.   I piani di sicurezza degli impianti portuali devono essere approvati dal Governo Contraente competente; questi devono stabilire procedure adeguate per:

1.

la presentazione dei piani di sicurezza degli impianti portuali;

2.

l'esame dei piani di sicurezza degli impianti portuali;

3.

l'approvazione, con o senza modifiche, dei piani di sicurezza degli impianti portuali;

4.

l'esame delle modifiche presentate dopo l'approvazione; e

5.

le ispezioni e i controlli destinati a verificare se i piani di sicurezza continuano ad essere efficaci.

In tutte le fasi summenzionate occorre adottare disposizioni a tutela della riservatezza del contenuto dei piani di sicurezza degli impianti portuali.

Dichiarazione di conformità dell'impianto portuale

16.62.   Il Governo Contraente sul cui territorio è situato l'impianto portuale può rilasciare una dichiarazione di conformità dell'impianto portuale. Tale dichiarazione deve indicare:

1.

l'impianto portuale oggetto della dichiarazione di conformità;

2.

che l'impianto portuale soddisfa le disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del codice;

3.

il periodo di validità della dichiarazione di conformità dell'impianto portuale, che deve essere precisato dai Governi Contraenti ma non essere superiore a cinque anni; e

4.

le disposizioni relative alle successive verifiche ad opera del Governo Contraente e alla conferma dell'effettiva esecuzione di tali verifiche.

16.63.   La dichiarazione di conformità di un impianto portuale deve essere redatta secondo il modello riportato in appendice a questa parte del codice. Qualora la dichiarazione non sia redatta in inglese, spagnolo o francese, il Governo Contraente può, se lo ritiene opportuno, allegare la traduzione in una di queste lingue.

17.   AGENTE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

Generalità

17.1.   Nei casi eccezionali in cui l'agente di sicurezza della nave chiede precisazioni in merito alla validità dei documenti di identificazione di persone che desiderano salire a bordo della nave per ragioni ufficiali, l'agente di sicurezza dell'impianto portuale è tenuto a prestargli assistenza.

17.2.   L'agente di sicurezza dell'impianto portuale non è incaricato della conferma di routine dell'identità delle persone che desiderano salire a bordo della nave.

Le sezioni 15, 16 e 18 contengono ulteriori orientamenti pertinenti.

18.   FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

Formazione

18.1.   L'agente di sicurezza dell'impianto portuale deve essere a conoscenza e ricevere una formazione in alcuni o tutti i settori seguenti, a seconda delle necessità:

1.

amministrazione della sicurezza;

2.

convenzioni, codici e raccomandazioni internazionali pertinenti;

3.

legislazione e regolamentazione nazionali pertinenti;

4.

competenze e funzioni di altri organismi di sicurezza;

5.

metodologia della valutazione della sicurezza dell'impianto portuale;

6.

metodologia dei controlli e delle ispezioni di sicurezza dell'impianto portuale e della nave;

7.

operazioni navali e portuali e condizioni in cui si svolgono;

8.

misure di sicurezza applicate a bordo della nave e nell'impianto portuale;

9.

preparazione, intervento e pianificazione di emergenza;

10.

tecniche didattiche per la formazione in materia di sicurezza, comprese le misure e procedure di sicurezza;

11.

trattamento delle informazioni e delle comunicazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza;

12.

conoscenza delle varie forme di minacce alla sicurezza;

13.

riconoscimento ed individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose;

14.

riconoscimento, su base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza;

15.

tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza;

16.

apparecchiature e sistemi di sicurezza e loro limiti di utilizzo;

17.

metodologia applicata nelle verifiche, le ispezioni, i controlli e la sorveglianza;

18.

tecniche di perquisizione fisica e di ispezione non intrusiva;

19.

esercitazioni ed addestramento di sicurezza, compresi esercitazioni ed addestramenti con le navi; e

20.

valutazione delle esercitazioni e degli addestramenti di sicurezza.

18.2.   Il personale dell'impianto portuale incaricato di compiti specifici in materia di sicurezza deve essere a conoscenza e ricevere una formazione in alcuni o tutti i settori seguenti, a seconda delle necessità:

1.

conoscenza delle varie forme di minacce alla sicurezza;

2.

riconoscimento ed identificazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose;

3.

riconoscimento delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza;

4.

tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza;

5.

tecniche di gestione e di controllo della folla;

6.

comunicazioni di sicurezza;

7.

funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza;

8.

collaudo, taratura e manutenzione delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza;

9.

tecniche di ispezione, controllo e sorveglianza; e

10.

tecniche di perquisizione fisica delle persone, degli effetti personali, dei bagagli, del carico e delle provviste di bordo.

18.3.   Gli altri membri del personale dell'impianto portuale devono avere una sufficiente conoscenza ed abitudine delle pertinenti disposizioni del piano di sicurezza dell'impianto portuale, in particolare dell'insieme o di parte dei seguenti elementi:

1.

significato ed implicazioni dei vari livelli di sicurezza;

2.

riconoscimento ed individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose;

3.

riconoscimento delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza; e

4.

tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza.

Esercitazioni ed addestramenti

18.4.   Le esercitazioni e gli addestramenti mirano a garantire che il personale dell'impianto portuale sia in grado di svolgere i compiti di sicurezza affidatigli a tutti i livelli di sicurezza e di individuare eventuali lacune del sistema di sicurezza alle quali occorre ovviare.

18.5.   Per garantire un'efficace applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza dell'impianto portuale, è necessario effettuare esercitazioni almeno una volta ogni tre mesi, a meno che circostanze particolari non impongano di procedere altrimenti. L'esercitazione deve servire a mettere alla prova i singoli elementi del piano di sicurezza, in particolare quelli relativi alle minacce per la sicurezza elencate al paragrafo 15.11.

18.6.   Almeno una volta ogni anno civile e in ogni caso ad intervalli non superiori a 18 mesi, devono essere effettuati addestramenti che possono coinvolgere agenti di sicurezza dell'impianto portuale, di concerto con le competenti autorità dei Governi Contraenti, agenti di sicurezza della compagnia o ufficiali di sicurezza della nave, se disponibili. Gli addestramenti devono servire a mettere alla prova le comunicazioni, il coordinamento, la disponibilità delle risorse e le reazioni. Gli addestramenti possono consistere in:

1.

esercitazioni su grande scala o in situazione reale;

2.

simulazioni teoriche o seminari; o

3.

essere associati ad altri tipi di addestramento, ad esempio interventi di emergenza o altre esercitazioni delle autorità dello Stato del porto di approdo.

19.   VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE NAVI

Non sono previsti orientamenti supplementari.

Appendice alla PARTE B

APPENDICE 1

Modulo di dichiarazione di sicurezza tra una nave ed un impianto portuale (2)

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APPENDICE 2

Modulo di dichiarazione di conformità di un impianto portuale

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(1)  Protocollo del 1988 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare.

(2)  Il presente modulo di dichiarazione di sicurezza è destinato alle relazioni tra una nave ed un impianto portuale. Se la dichiarazione riguarda due navi, il modulo deve essere opportunamente modificato.

P5_TA(2003)0500

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (COM(2003) 63 — C5-0058/2003 — 2003/0032(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 63 (1)),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 e 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0058/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione giuridica e per il mercato interno e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0353/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0032

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 novembre 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le reti di comunicazione e i sistemi di informazione sono ormai fattori determinanti dello sviluppo economico e sociale. Computer e reti stanno diventando strumenti altrettanto comuni dell'acqua corrente o dell'energia elettrica. La sicurezza delle reti di comunicazione e dei sistemi di informazione, in particolare la loro disponibilità, diventa di conseguenza sempre più importante per la società anche a causa della possibilità che si presentino problemi nei sistemi chiave d'informazione a motivo della complessità del sistema, di incidenti, errori e attacchi che possono avere conseguenze sulle infrastrutture fisiche che forniscono servizi essenziali per il benessere dei cittadini dell'UE.

(2)

Il numero crescente di violazioni della sicurezza ha già provocato notevoli danni economici, turbato la fiducia degli utenti e danneggiato lo sviluppo del commercio elettronico. Gli individui, le amministrazioni pubbliche e le imprese hanno reagito dotandosi di tecnologie e procedure di gestione relative alla sicurezza. Gli Stati membri hanno preso a loro volta numerose misure di sostegno per accrescere la sicurezza delle reti e dell'informazione nella società, come ad esempio campagne di informazione e progetti di ricerca.

(3)

La complessità tecnica delle reti e dei sistemi di informazione, la varietà dei prodotti e servizi interconnessi e la moltitudine di soggetti pubblici e privati, ognuno dotato di responsabilità, rischiano di turbare il buon funzionamento del mercato interno.

(4)

La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (3) («direttiva quadro») definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione, che sono tenute tra l'altro a cooperare tra loro e con la Commissione in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti, a contribuire a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata e a garantire il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche.

(5)

La normativa comunitaria attuale comprende altresì la direttiva 2002/20/CE (4), la direttiva 2002/22/CE (5), la direttiva 2002/19/CE (6), la direttiva 2002/58/CE (7), la direttiva 1999/93/CE (8), la direttiva 2000/31/CE (9), nonché la risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2003 relativa all'attuazione del piano d'azione eEurope 2005 (10).

(6)

La direttiva 2002/20/CE consente agli Stati membri di allegare all'autorizzazione generale condizioni relative alla sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla direttiva 97/66/CE (11).

(7)

La direttiva 2002/22/CE impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire l'integrità e la disponibilità della rete telefonica pubblica in postazione fissa e alle imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa di adottare tutte le misure ragionevolmente possibili per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

(8)

La direttiva 2002/58/CE impone al fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico di prendere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e impone inoltre la riservatezza delle comunicazioni e dei relativi dati sul traffico. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (12) fa obbligo agli Stati membri di disporre che il responsabile del trattamento attui misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta la trasmissione di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

(9)

La direttiva 2002/21/CE e la direttiva 1999/93/CE contengono disposizioni relative alla pubblicazione di determinate norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri si servono anche di norme fissate da organismi internazionali, nonché di regole di fatto elaborate dall'industria mondiale del settore. È necessario che la Commissione e gli Stati membri siano in grado di individuare quali norme sono conformi alla legislazione comunitaria.

(10)

Tali misure del mercato interno richiedono agli Stati membri e alla Commissione differenti soluzioni tecniche e organizzative. Si tratta di compiti tecnicamente complessi per i quali non esistono soluzioni univoche e ovvie. L'applicazione eterogenea di tali requisiti può portare a soluzioni inefficaci e creare ostacoli al mercato interno. Da questo sorge la necessità di istituire un centro di conoscenze a livello europeo che fornisca orientamenti, consulenza e, se richiesto, assistenza nell'ambito dei propri obiettivi, al quale possano rivolgersi il Parlamento europeo, la Commissione o gli organismi competenti nominati dagli Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione designate ai sensi della direttiva 2002/21/CE possono essere designate da uno Stato membro in quanto organismi competenti.

(11)

L'istituzione di un'agenzia europea, l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (in prosieguo «l'Agenzia»), che funga da punto di riferimento e crei un clima di fiducia grazie alla sua indipendenza, alla qualità della consulenza fornita e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e metodi di funzionamento e alla diligenza nello svolgere i compiti ad essa assegnati, rappresenterebbe una risposta a tali necessità. L'Agenzia dovrebbe basarsi sugli sforzi prodotti a livello nazionale e comunitario e svolgere pertanto i propri compiti in piena collaborazione con gli Stati membri mantenendo contatti con il settore e gli altri soggetti interessati. Poiché le reti elettroniche sono in larga misura private, l'Agenzia dovrebbe avvalersi delle informazioni del settore privato e cooperare con esso.

(12)

L'assolvimento dei compiti dell'Agenzia non dovrebbe interferire con le competenze né costituire pregiudizio, ostacolo o sovrapposizione alle pertinenti competenze e mansioni assegnate:

alle autorità di regolamentazione nazionali di cui alle direttive riguardanti le reti e i servizi di comunicazione elettronica nonché ai Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica istituiti dalla decisione 2002/627/CE della Commissione (13), e al Comitato per le comunicazioni di cui alla direttiva 2002/21/CE;

agli enti di normalizzazione europei, agli enti di normalizzazione nazionali e al comitato permanente di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (14);

alle autorità di vigilanza degli Stati membri nel settore della protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati.

(13)

Per comprendere meglio le sfide nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione, è necessario che l'Agenzia analizzi i rischi attuali ed emergenti e che a tale scopo essa abbia la possibilità di raccogliere le informazioni appropriate, in particolare tramite questionari, senza imporre nuovi obblighi al settore privato o agli Stati membri di produrre dati. I rischi emergenti dovrebbero essere intesi come questioni che possono già configurare un possibile rischio futuro per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

(14)

Affinché gli individui, le imprese e le amministrazioni pubbliche abbiano fiducia nelle reti e nei sistemi di informazione è necessario che siano adeguatamente informati, istruiti e formati nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione (TI). Le autorità pubbliche hanno un ruolo da svolgere nell'azione di sensibilizzazione, informando il pubblico, le piccole e medie imprese, le grandi società, le amministrazioni pubbliche, le scuole e le università. Tali misure dovrebbero essere ulteriormente potenziate. Uno scambio più intenso di informazioni tra gli Stati membri favorirà queste azioni di sensibilizzazione. L'Agenzia dovrebbe esprimere pareri sulle migliori prassi ai fini della sensibilizzazione, della formazione e dell'apprendimento.

(15)

L'Agenzia dovrebbe avere il compito di contribuire ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nella Comunità e a sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico nell'Unione europea, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

(16)

Strategie efficaci in materia di sicurezza dovrebbero essere basate su buoni metodi di valutazione dei rischi, sia nel settore pubblico che in quello privato. Sono utilizzati metodi e procedure a diversi livelli, senza una prassi comune per un'applicazione efficace. La promozione e lo sviluppo delle migliori prassi per la valutazione dei rischi e per soluzioni interoperabili per la loro gestione all'interno delle organizzazioni del settore pubblico e privato aumenteranno il livello di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione in Europa.

(17)

È opportuno che nell'assolvimento dei propri compiti l'Agenzia si avvalga delle attività di ricerca, sviluppo e valutazione tecnologica già in atto, in particolare quelle condotte dalle varie iniziative di ricerca della Comunità.

(18)

Ove indicato e utile per il conseguimento delle proprie finalità, obiettivi e compiti, l'Agenzia potrebbe condividere esperienze e informazioni generali con gli organismi e le agenzie istituiti ai sensi del diritto dell'Unione europea che si occupano della sicurezza delle reti e dell'informazione.

(19)

I problemi di sicurezza delle reti e dell'informazione sono questioni globali. Occorre una maggiore cooperazione a livello mondiale per migliorare le norme di sicurezza, migliorare l'informazione e promuovere un approccio globale comune alle questioni legate alla sicurezza delle reti e dell'informazione, contribuendo in tal modo allo sviluppo di una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. Una cooperazione efficace con i paesi terzi e con la comunità mondiale è ormai un dovere anche a livello europeo. A tal fine l'Agenzia dovrebbe contribuire agli sforzi comunitari in materia di cooperazione con i paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali.

(20)

Nello svolgimento delle sue attività, l'Agenzia dovrebbe prestare attenzione alle piccole e medie imprese.

(21)

Per assicurare efficacemente l'espletamento dei compiti dell'Agenzia, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei necessari poteri di stabilire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le regole finanziarie necessarie, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'adozione delle decisioni dell'Agenzia, approvarne il programma di lavoro, adottare il proprio regolamento interno e quello dell'Agenzia, nominare e revocare il direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe garantire che l'Agenzia svolga le proprie funzioni secondo modalità che le consentano di agire ai sensi del presente regolamento.

(22)

Sarebbe opportuno istituire un gruppo permanente di parti interessate, che mantenga un dialogo regolare con il settore privato, le organizzazioni di difesa dei consumatori e altri soggetti interessati. Il gruppo permanente di parti interessate, istituito e presieduto dal direttore esecutivo, dovrebbe concentrarsi sulle questioni rilevanti per tutti i soggetti interessati e sottoporle all'attenzione del direttore esecutivo. Quest'ultimo può, ove opportuno e in funzione dell'ordine del giorno delle riunioni, invitare rappresentanti del Parlamento europeo e di altri organi competenti a partecipare alle riunioni del gruppo.

(23)

Il buon funzionamento dell'Agenzia esige che il direttore esecutivo sia nominato in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza acquisita in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e svolga le proprie funzioni relativamente all'organizzazione e al funzionamento interno dell'Agenzia in completa indipendenza e flessibilità. A tale scopo, il direttore esecutivo dovrebbe elaborare il programma di lavoro dell'Agenzia, previa consultazione della Commissione e del gruppo permanente di parti interessate, e adottare tutte le misure necessarie per assicurare la buona esecuzione del programma di lavoro dell'Agenzia, predisporre ogni anno un progetto di relazione generale da presentare al consiglio di amministrazione, fornire un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia e dare esecuzione al bilancio.

(24)

Il direttore esecutivo dovrebbe avere la possibilità di istituire gruppi di lavoro ad hoc per trattare, in particolare, argomenti scientifici e tecnici. Nel creare i gruppi di lavoro ad hoc, il direttore esecutivo dovrebbe ottenere contributi dal settore privato e avvalersi della sua perizia al riguardo. I gruppi di lavoro ad hoc dovrebbero consentire all'Agenzia di accedere alle informazioni più aggiornate disponibili per poter rispondere alle sfide nel settore della sicurezza poste dallo sviluppo della società dell'informazione. L'Agenzia dovrebbe garantire che i suoi gruppi di lavoro ad hoc siano competenti e rappresentativi e che comprendano, come opportuno secondo la specificità della materia, rappresentanti delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri, del settore privato comprese le industrie, degli utenti e degli esperti universitari in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. L'Agenzia può, se necessario, inserire nei gruppi di lavoro ad hoc esperti indipendenti di comprovata competenza nel settore interessato. Gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc organizzati dall'Agenzia non dovrebbero appartenere al personale dell'Agenzia. Le loro spese dovrebbero essere sostenute dall'Agenzia a norma del suo regolamento interno e conformemente al regolamento finanziario esistente.

(25)

L'Agenzia dovrebbe applicare la legislazione comunitaria pertinente in materia di accesso del pubblico ai documenti quale definita dal regolamento (CE) n. 1049/2001 (15) e di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali quale definita dal regolamento (CE) n. 45/2001 (16).

(26)

Nell'ambito della sua sfera d'azione e dei suoi obiettivi e nell'assolvimento dei suoi compiti, l'Agenzia si dovrebbe conformare in particolare alle disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie e alla legislazione nazionale in materia di documenti sensibili.

(27)

Per garantire all'Agenzia piena autonomia e indipendenza, si ritiene necessario dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate siano essenzialmente costituite da contributi della Comunità. La procedura comunitaria di bilancio resta tuttavia applicabile a qualsiasi sovvenzione a carico del bilancio generale delle Unione europea. Inoltre la revisione contabile dovrebbe essere svolta dalla Corte dei conti.

(28)

Laddove necessario e sulla base di accordi da concludere, l'Agenzia può avere accesso ai servizi di interpretazione forniti dal Servizio comune «interpretazione-conferenze» (SCIC) della Commissione oppure ai servizi di interpretazione di altre istituzioni comunitarie.

(29)

L'Agenzia dovrebbe essere inizialmente istituita per un periodo limitato e il suo operato dovrebbe essere valutato per determinare se estendere la durata del suo mandato.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

AMBITO D'APPLICAZIONE, OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Al fine di assicurare un alto ed efficace livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'ambito della Comunità e di sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico dell'Unione Europea, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno, è istituita un'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, in prosieguo denominata «l'Agenzia».

2.   L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, e di conseguenza collabora con la comunità degli operatori economici, al fine di aiutarli a soddisfare i requisiti di sicurezza delle reti e dell'informazione, assicurando in tal modo il buon funzionamento del mercato interno, compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria attuale e futura, quale la direttiva 2002/21/CE.

3.   Gli obiettivi e i compiti dell'Agenzia lasciano impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda la sicurezza delle reti e dell'informazione che esulano dall'ambito di applicazione del trattato CE, come quelle contemplate dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea, e comunque le attività nel settore della pubblica sicurezza, della difesa, della sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato laddove le questioni riguardano problemi attinenti alla sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale.

Articolo 2

Obiettivi

1.   L'Agenzia accresce la capacità della Comunità e degli Stati membri e, di conseguenza, della comunità degli operatori economici di prevenire e affrontare i problemi di sicurezza delle reti e dell'informazione e di reagirvi.

2.   L'Agenzia fornisce assistenza e consulenza alla Commissione e agli Stati membri su questioni connesse con la sicurezza delle reti e dell'informazione che rientrano nelle sue competenze come previsto dal presente regolamento.

3.   Sulla base degli sforzi compiuti a livello nazionale e comunitario l'Agenzia sviluppa un alto livello di competenze. Essa si serve di tali competenze per stimolare un'ampia cooperazione tra attori dei settori pubblico e privato.

4.   L'Agenzia assiste la Commissione, su richiesta, nei lavori tecnici preparatori intesi ad aggiornare e sviluppare la normativa comunitaria nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione.

Articolo 3

Compiti

Per assicurare che siano rispettati l'ambito di applicazione e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a)

raccogliere le informazioni appropriate per analizzare rischi attuali ed emergenti e, in particolare a livello europeo, quelli che potrebbero avere un impatto sul buon funzionamento e sulla disponibilità di reti elettroniche di comunicazione e l'autenticità, integrità e riservatezza delle informazioni accessibili e da esse trasmesse, nonché fornire i risultati delle analisi agli Stati membri e alla Commissione;

b)

fornire consulenza e, su richiesta e nell'ambito dei suoi obiettivi, assistenza al Parlamento europeo, alla Commissione, agli organismi comunitari o ad organismi nazionali competenti designati dagli Stati membri;

c)

migliorare la cooperazione tra i diversi soggetti che operano nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione, tra l'altro organizzando periodicamente consultazioni con l'industria, le università nonché con altri settori interessati e creando reti di contatto per gli organismi comunitari, gli enti pubblici designati dagli Stati membri, gli enti privati e le organizzazioni di consumatori;

d)

agevolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'elaborazione di metodologie comuni al fine di prevenire, affrontare e risolvere problemi attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione;

e)

contribuire a sensibilizzare il pubblico e a mettere a disposizione di tutti gli utenti informazioni tempestive, obiettive e complete sui temi legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione, promuovendo tra l'altro scambi di migliori prassi attuali, anche per quanto riguarda i metodi di allertamento degli utenti, e ricercando una sinergia tra le iniziative del settore pubblico e privato;

f)

assistere la Commissione e gli Stati membri nel loro dialogo con l'industria al fine di affrontare i problemi connessi con la sicurezza nei prodotti hardware e software;

g)

seguire l'evoluzione delle norme sulla sicurezza delle reti e dell'informazione per prodotti e servizi;

h)

consigliare la Commissione sulla ricerca nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione così come sull'uso efficace delle tecnologie di prevenzione dei rischi;

i)

promuovere attività di valutazione dei rischi, soluzioni interoperabili per la loro gestione e studi sulle soluzioni per una gestione della prevenzione all'interno delle organizzazioni del settore pubblico e privato;

j)

contribuire agli sforzi comunitari in materia di cooperazione con i paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali al fine di promuovere un approccio globale comune alle questioni legate alla sicurezza delle reti e dell'informazione, contribuendo in tal modo allo sviluppo di una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione;

k)

formulare in modo indipendente conclusioni, orientamenti e consulenza su argomenti che rientrano nel suo ambito di applicazione e tra i suoi obiettivi.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«rete»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasportare segnali con mezzi via filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto compresa Internet) e mobili, i sistemi di cavi elettrici, nella misura in cui sono utilizzati per la trasmissione di segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

b)

«sistema d'informazione»: i computer e le reti di comunicazione elettronica, nonché i dati elettronici da loro conservati, trattati, recuperati o trasmessi per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione;

c)

«sicurezza delle reti e dell'informazione»: la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, ad un determinato livello di riservatezza, ad eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e dei relativi servizi forniti o accessibili tramite tale rete o sistema;

d)

«disponibilità»: l'accessibilità dei dati e l'operatività dei servizi;

e)

«autenticazione»: la conferma dell'identità dichiarata di un'entità o un utente;

f)

«integrità dei dati»: la conferma che i dati trasmessi, ricevuti o conservati sono completi e inalterati;

g)

«riservatezza dei dati»: la protezione delle comunicazioni o dei dati conservati per evitarne l'intercettazione e la lettura da parte di persone non autorizzate;

h)

«rischio»: una funzione della probabilità che una debolezza del sistema metta in pericolo l'autenticazione o la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati trattati o trasmessi e la gravità dell'effetto nocivo, conseguente all'uso intenzionale o non intenzionale di tale debolezza;

i)

«valutazione del rischio»: un processo su base scientifica e tecnologica in quattro fasi: individuazione delle minacce, caratterizzazione delle minacce, valutazione dell'esposizione e caratterizzazione del rischio;

j)

«gestione del rischio»: il processo, distinto dalla valutazione del rischio, che consiste nell'esaminare alternative di intervento in consultazione con le parti interessate, prendere in considerazione la valutazione del rischio e altri fattori pertinenti e, se necessario, operare adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

k)

«cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione»: intesa nel senso di cui agli orientamenti dell'OCSE per la sicurezza dei sistemi e delle reti di informazione del 25 luglio 2002 e alla risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2003 su un approccio europeo per una cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione (17).

SEZIONE 2

ORGANIZZAZIONE

Articolo 5

Organi dell'Agenzia

L'Agenzia comprende:

a)

un consiglio di amministrazione;

b)

un direttore esecutivo; e

c)

un gruppo permanente di parti interessate.

Articolo 6

Consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione si compone di un rappresentante per ciascuno Stato membro, tre rappresentanti nominati dalla Commissione, nonché tre rappresentanti privi del diritto di voto, designati dalla Commissione e nominati dal Consiglio, ciascuno dei quali in rappresentanza di uno dei seguenti gruppi:

a)

industria di tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

b)

gruppi di consumatori,

c)

esperti universitari in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione.

2.   I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e competenza appropriate nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione. I rappresentanti possono farsi rappresentare da sostituti, nominati contestualmente.

3.   Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile. Il vicepresidente sostituisce ex-officio il presidente nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti.

4.   Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta della Commissione. Salvo altrimenti disposto, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei suoi membri aventi diritto di voto.

La maggioranza di due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto è necessaria per l'adozione del regolamento interno del consiglio di amministrazione, del regolamento interno dell'Agenzia, del bilancio, del programma di lavoro annuale e per la nomina e revoca del direttore esecutivo.

5.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno. Si riunisce inoltre in seduta straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri aventi diritto di voto. Il direttore esecutivo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, e provvede alle attività di segretariato.

6.   Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Agenzia sulla base di una proposta della Commissione. Tale regolamento è reso pubblico.

7.   Il consiglio di amministrazione definisce gli orientamenti generali del funzionamento dell'Agenzia. Esso assicura che l'Agenzia operi secondo i principi di cui agli articoli da 12 a 14 e 23. Assicura inoltre la coerenza del lavoro dell'Agenzia con le attività svolte dagli Stati membri nonché a livello comunitario.

8.   Anteriormente al 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione, dopo aver avuto il parere della Commissione, adotta il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo. Esso provvede a che tale programma sia coerente con il campo di attività, gli obiettivi e i compiti dell'Agenzia nonché con le priorità legislative e strategiche della Comunità nel campo della sicurezza delle reti e dell'informazione.

9.   Anteriormente al 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta la relazione generale sulle attività dell'Agenzia per l'anno precedente.

10.   Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (18) soltanto se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

Articolo 7

Direttore esecutivo

1.   L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un concorso pubblico, bandito mediante pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e altrove. Il direttore esecutivo viene nominato in base ai meriti e alla comprovata perizia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza acquisita in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. Prima della nomina il candidato selezionato dal Consiglio di amministrazione è invitato a comparire senza indugio davanti al Parlamento europeo per fare una dichiarazione e rispondere ai quesiti sollevati dai membri di tale istituzione. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono inoltre chiedere in qualunque momento al direttore esecutivo di riferire su un aspetto qualsivoglia delle attività dell'Agenzia. Il direttore esecutivo può essere sollevato dall'incarico dal consiglio di amministrazione.

3.   Il mandato del direttore esecutivo dura fino a cinque anni.

4.   Il direttore esecutivo è incaricato di quanto segue:

a)

provvedere al disbrigo degli affari correnti dell'Agenzia;

b)

elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Agenzia previa consultazione della Commissione e del gruppo permanente di parti interessate;

c)

attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;

d)

assicurare che l'Agenzia svolga i propri compiti secondo le esigenze di coloro che fruiscono dei suoi servizi, con particolare riguardo all'adeguatezza dei servizi forniti;

e)

preparare il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese e dare esecuzione al bilancio dell'Agenzia;

f)

gestire tutte le questioni relative al personale;

g)

sviluppare e mantenere i contatti con il Parlamento europeo e assicurare un dialogo regolare con le sue commissioni competenti;

h)

sviluppare e mantenere i contatti con le imprese e le organizzazioni dei consumatori per assicurare un dialogo regolare con le parti competenti;

i)

presiedere il gruppo permanente di parti interessate.

5.   Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione:

a)

un progetto di relazione generale riguardante tutte le attività svolte dall'Agenzia nel corso dell'anno precedente;

b)

un progetto di programma di lavoro.

6.   Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, trasmette il programma di lavoro al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione.

7.   Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, trasmette la relazione generale dell'Agenzia al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e ne dispone la pubblicazione.

8.   Se necessario e nell'ambito della sfera di attività, degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia, il direttore esecutivo può istituire, in consultazione con il gruppo permanente di parti interessate, gruppi di lavoro ad hoc composti da esperti. Il Consiglio di amministrazione ne è debitamente informato. Le procedure relative in particolare alla composizione, alla nomina degli esperti da parte del direttore esecutivo e al lavoro dei gruppi di lavoro ad hoc vengono specificate nel regolamento interno dell'Agenzia.

Una volta costituiti, i gruppi di lavoro ad hoc si occupano in particolare di questioni scientifiche e tecniche.

I membri del consiglio di amministrazione non possono far parte dei gruppi di lavoro ad hoc. I rappresentanti della Commissione sono autorizzati ad assistere alle riunioni dei suddetti gruppi.

Articolo 8

Gruppo permanente di parti interessate

1.   Il direttore esecutivo istituisce un gruppo permanente di parti interessate composto da esperti che rappresentano i soggetti interessati, quali l'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le organizzazioni di difesa dei consumatori e gli esperti universitari in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione.

2.   Le procedure inerenti in particolare al numero, alla composizione, alla nomina dei membri da parte del direttore esecutivo e al funzionamento del gruppo sono specificate nel regolamento interno dell'agenzia e rese pubbliche.

3.   Il gruppo è presieduto dal direttore esecutivo. Il mandato dei membri è di due anni e mezzo. I membri del gruppo non possono essere membri del consiglio d'amministrazione.

4.   I rappresentanti della Commissione hanno facoltà di assistere alle riunioni e di partecipare ai lavori del gruppo.

5.   Il gruppo può consigliare il direttore esecutivo nell'espletamento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento, nell'elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Agenzia e nell'assicurare la comunicazione con le pertinenti parti interessate su tutte le questioni inerenti al programma di lavoro.

SEZIONE 3

FUNZIONAMENTO

Articolo 9

Programma di lavoro

Il lavoro dell'Agenzia è imperniato sull'attuazione del programma di lavoro adottato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 8. L'esistenza del programma di lavoro non pregiudica la possibilità che l'Agenzia svolga anche attività impreviste che rientrano nell'ambito della sua sfera d'azione e nei suoi obiettivi e nei limiti finanziari stabiliti.

Articolo 10

Richieste all'Agenzia

1.   Le richieste di pareri e assistenza nell'ambito della sfera d'azione, degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia sono inoltrate al direttore esecutivo e corredate di una documentazione informativa che illustri la questione da esaminare. Il direttore esecutivo informa la Commissione delle richieste ricevute. Qualora respinga una richiesta, l'Agenzia deve motivare il proprio rifiuto.

2.   Le richieste di cui al paragrafo 1 possono provenire:

a)

dal Parlamento europeo;

b)

dalla Commissione europea;

c)

da un qualsiasi organismo competente designato da uno Stato membro come autorità nazionale di regolamentazione definita all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE.

3.   Le modalità pratiche di applicazione dei paragrafi 1 e 2, con particolare riguardo alla presentazione, alla definizione delle priorità e al seguito da dare alle richieste rivolte all'Agenzia, come pure all'informazione del consiglio di amministrazione in merito ad esse, sono definite dal consiglio di amministrazione nel regolamento interno dell'Agenzia.

Articolo 11

Dichiarazione di interessi

1.   Il direttore esecutivo, come pure i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono una dichiarazione di impegni e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto.

2.   Gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano a ogni riunione qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza, in relazione ai punti all'ordine del giorno.

Articolo 12

Trasparenza

1.   L'Agenzia si impegna a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza e nel rispetto degli articoli 13 e 14.

2.   L'Agenzia si impegna a mettere a disposizione del pubblico e delle parti interessate informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili in particolare, se opportuno, in merito ai risultati dei suoi lavori. Inoltre, essa rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese dal direttore esecutivo e dai funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, nonché le dichiarazioni di interessi rese dagli esperti in relazione ai punti all'ordine del giorno delle riunioni dei gruppi di lavoro ad hoc.

3.   Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare altre parti interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune attività dell'Agenzia.

4.   L'Agenzia inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 13

Riservatezza

1.   Fatto salvo l'articolo 14, l'Agenzia non rivela a terzi le informazioni da essa trattate o ricevute per le quali è stato richiesto un trattamento riservato.

2.   I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del gruppo permanente di parti interessate, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc e il personale dell'Agenzia, compresi i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, restano soggetti agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 287 del trattato.

3.   L'Agenzia inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 14

Accesso ai documenti

1.   Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Le decisioni adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere impugnate mediante denuncia presentata al mediatore europeo o mediante ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma rispettivamente degli articoli 195 e 230 del trattato.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 15

Adozione del bilancio

1.   Le entrate dell'Agenzia sono costituite da un contributo comunitario e dal contributo dei paesi terzi che partecipano alle sue attività, come stabilito dall'articolo 24.

2.   Le spese dell'Agenzia comprendono le spese amministrative, tecniche, infrastrutturali, di esercizio e relative al personale, nonché quelle conseguenti a contratti stipulati con terzi.

3.   Entro il 1o marzo di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un progetto di tabella dell'organico.

4.   Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

5.   Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese redatto dal direttore esecutivo, adotta lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo.

6.   Il consiglio di amministrazione trasmette entro il 31 marzo lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e un programma di lavoro provvisorio, alla Commissione e agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi a norma dell'articolo 24.

7.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo denominati entrambi «l'autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

8.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa sottopone all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

9.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

10.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, il bilancio dell'Agenzia è adeguato in conseguenza. Il consiglio di amministrazione lo trasmette senza indugio alla Commissione e all'autorità di bilancio.

11.   Il consiglio di amministrazione notifica quanto prima possibile all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualunque progetto suscettibile di avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del suo bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, come la locazione o l'acquisizione di immobili. Ne informa la Commissione.

Quando un ramo dell'autorità di bilancio ha notificato la sua intenzione di esprimere un parere, trasmette quest'ultimo al Consiglio d'amministrazione entro un termine di sei settimane a decorrere dalla notifica del progetto.

Articolo 16

Lotta antifrode

1.   Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (19).

2.   L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), (20) e adotta immediatamente le disposizioni corrispondenti applicabili a tutto il personale dell'Agenzia.

Articolo 17

Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2.   Il revisore contabile interno della Commissione esercita nei confronti dell'Agenzia le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione.

3.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in prosieguo denominato «regolamento finanziario generale») (21).

4.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche all'autorità di bilancio.

5.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

7.   Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8.   I conti definitivi sono pubblicati.

9.   Entro il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. La risposta è trasmessa anche al consiglio di amministrazione.

10.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente all'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

11.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio per l'esercizio N.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

Status giuridico

1.   L'Agenzia è un organismo della Comunità, dotato di personalità giuridica.

2.   In ciascuno degli Stati membri l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, essa può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

Articolo 19

Personale

1.   Il personale dell'Agenzia, compreso il direttore esecutivo, è soggetto alle norme e ai regolamenti che si applicano ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

2.   Fatto salvo l'articolo 6, nei confronti del proprio personale l'Agenzia esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a stipulare i contratti dal regime applicabile agli altri agenti.

L'Agenzia può inoltre impiegare funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, per un massimo di cinque anni.

Articolo 20

Privilegi e immunità

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 21

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.

2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle eventuali controversie relative al risarcimento dei danni.

3.   La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale dell'Agenzia.

Articolo 22

Lingue

1.   All'Agenzia si applicano le disposizioni previste nel regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (22). Gli Stati membri e gli altri organismi da essi designati possono rivolgersi all'Agenzia e ottenere la risposta nella lingua della Comunità di loro scelta.

2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (23).

Articolo 23

Tutela dei dati personali

Nel trattare i dati relativi agli individui, l'Agenzia è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 24

Partecipazione di paesi terzi

1.   Alle attività dell'Agenzia possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità europea accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la normativa comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento.

2.   In forza delle pertinenti disposizioni di tali accordi sono concordate soluzioni organizzative relative in particolare alla natura, alla portata e alle modalità di partecipazione di tali paesi alle attività dell'Agenzia, comprese disposizioni riguardanti la partecipazione alle iniziative intraprese dall'Agenzia, i contributi finanziari e il personale.

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Clausola di revisione

1.   Entro il ... (24) la Commissione, tenendo conto dei pareri di tutti i soggetti interessati, procede a una valutazione sulla base del mandato concordato con il consiglio di amministrazione. La Commissione effettua la valutazione in particolare al fine di decidere se mantenere in attività l'Agenzia oltre il periodo di cui all'articolo 27.

2.   La valutazione riguarda tanto i risultati dell'Agenzia nel realizzare i suoi obiettivi e svolgere le sue funzioni quanto le sue prassi operative e prevede, se del caso, le opportune proposte.

3.   Il consiglio di amministrazione riceve una relazione sulla valutazione e rivolge alla Commissione raccomandazioni sulle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento. Le risultanze della valutazione e le raccomandazioni sono trasmesse dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e sono rese pubbliche.

Articolo 26

Controllo amministrativo

L'operato dell'Agenzia è sottoposto al controllo del mediatore, a norma delle disposizioni dell'articolo 195 del trattato.

Articolo 27

Durata

L'Agenzia è istituita il ... (25) per un periodo di cinque anni.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente


(1)  GU C 220 del 16.9.2003, pag. 33.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 19 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del.

(3)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(4)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).

(5)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

(6)  Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso delle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).

(7)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(8)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

(9)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa ad alcuni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(10)  GU C 48 del 28.2.2003, pag. 2.

(11)  Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1). Direttiva abrogata e sostituita dalla direttiva 2002/58/CE.

(12)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(13)  GU L 200 del del 30.7.2002, pag. 38.

(14)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

(15)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(16)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(17)  GU C 48 del 28.2.2003, pag. 1.

(18)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(19)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(20)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(21)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(22)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(23)  Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).

(24)  Tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(25)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.

P5_TA(2003)0501

Sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti dei prodotti petroliferi (COM(2002) 488 — C5-0448/2002 — 2002/0219(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 488) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0448/2002),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0297/2003),

1.

respinge la proposta della Commissione;

2.

invita la Commissione a ritirare la proposta;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 249.

P5_TA(2003)0502

Screening dei tumori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori (COM(2003) 230 — C5-0322/2003 — 2003/0093(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 230) (1),

visto l'articolo 152, paragrafo 4, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0322/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0381/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

(1) L'articolo 152 del trattato stabilisce che l'azione della Comunità completi le politiche nazionali e si indirizzi al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e delle affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana.

(1) L'articolo 152 del trattato stabilisce che l'azione della Comunità completi le politiche nazionali e si indirizzi al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e delle affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende altresì la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria .

Emendamento 4

Considerando 4

(4) Lo screening permette di individuare i tumori in una fase precoce o addirittura prima che diventino invasivi. In tal modo è possibile trattare alcune lesioni in modo più efficace e offrire ai pazienti una maggiore speranza di vita. L'indicatore principale dell'efficacia dello screening è una riduzione della mortalità dovuta ai tumori o dell'incidenza della patologia in fase avanzata.

(4) Lo screening permette di individuare i tumori in una fase precoce o possibilmente prima che diventino invasivi. In tal modo è possibile trattare alcune lesioni in modo più efficace e offrire ai pazienti una maggiore speranza di vita. L'indicatore principale dell'efficacia dello screening è una riduzione della mortalità dovuta ai tumori o dell'incidenza della patologia in fase avanzata.

Emendamento 5

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) Tra i test di screening potenzialmente promettenti, attualmente in corso di valutazione, rientrano il dosaggio dell'antigene prostatico specifico (PSA) per individuare tumori della prostata, la mammografia per l'individuazione del tumore al seno nelle donne di età compresa fra i 40 e i 49 anni, il test immunologico di ricerca del sangue occulto nelle feci (FOBT) per il tumore colorettale e la colonscopia flessibile per l'individuazione dei tumori colorettali.

Emendamento 7

Considerando 9

(9) A questo fine è necessaria un'organizzazione dotata di un sistema di chiamata e di conferma, con garanzie di qualità a tutti i livelli, e un servizio di diagnosi e di terapia efficace ed appropriato.

(9) A questo fine è necessaria un'organizzazione dotata di un sistema di chiamata e di conferma, con garanzie di qualità a tutti i livelli, e un servizio efficace ed appropriato di diagnosi , terapia e assistenza post-terapeutica che sia conforme a orientamenti fondati su dati comprovati .

Emendamento 8

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis) Le reti di screening dei tumori svolgono un ruolo cruciale per lo scambio di informazioni e di conoscenze.

Emendamento 9

Considerando 13

(13) L'analisi è agevolata se la base dati dello screening è collegata ai dati del registro dei tumori.

(13) L'analisi è agevolata se la banca dati dello screening è collegata ai dati del registro dei tumori. Il registro dei tumori svolge un ruolo importante nel controllo dell'impatto dello screening sulla popolazione. È necessaria una vigilanza costante sui cambiamenti a livello di incidenza, tasso di sopravvivenza e di mortalità .

Emendamento 10

Considerando 16

(16) È opportuno prendere in considerazione gli aspetti etici, giuridici, sociali, medici, organizzativi ed economici prima di poter prendere decisioni relative all'attuazione dello screening dei tumori.

(16) È opportuno prendere in considerazione gli aspetti etici, culturali, giuridici, sociali, medici, organizzativi ed economici , prestando particolare attenzione ai paesi aderenti, per favorire l'attuazione dello screening dei tumori.

Emendamento 11

Considerando 17

(17) Al fine di assicurare un'organizzazione e un controllo della qualità adeguati devono essere disponibili le necessarie risorse umane e finanziarie.

(17) Al fine di assicurare un'organizzazione e un controllo della qualità adeguati devono essere disponibili le necessarie risorse umane e finanziarie , per tutti gli Stati membri .

Emendamento 12

Considerando 18

(18) I diversi gruppi socioeconomici spesso non hanno uguale accesso allo screening. Occorre pertanto prendere misure per garantire una parità d'accesso.

(18) I diversi gruppi socioeconomici spesso non hanno uguale accesso allo screening. Occorre pertanto prendere misure per garantire una parità d'accesso. Per conseguire tale obiettivo, dovrebbero essere moltiplicate le campagne mobili di screening.

Emendamento 13

Considerando 18 bis (nuovo)

 

(18 bis) La politica di screening deve tener conto delle differenze tra donne e uomini per quanto riguarda gli obiettivi e le esigenze dal punto di vista sanitario; pertanto, poiché lo screening per il tumore colorettale è il primo tipo di screening che viene proposto agli uomini, è particolarmente importante monitorare la partecipazione e i risultati ottenuti presso la popolazione maschile; considerato che negli uomini il tumore della prostata sta diventando molto più diffuso del tumore ai polmoni, è necessario proseguire l'attività di informazione sui sintomi e monitorare costantemente gli sviluppi della ricerca e della tecnologia nello screening del tumore della prostata.

Emendamento 14

Considerando 19

(19) Dal punto di vista etico, giuridico e sociale è indispensabile che lo screening dei tumori sia proposto a persone sane debitamente informate solo se è stato dimostrato che lo screening riduce la mortalità specifica connessa alla malattia o l'incidenza della malattia a uno stadio avanzato, se i vantaggi e i rischi sono ben noti e se il rapporto costi-benefici dello screening è accettabile.

(19) Dal punto di vista etico, giuridico e sociale è indispensabile che lo screening dei tumori sia proposto a persone asintomatiche debitamente informate solo se è stato dimostrato che lo screening riduce la mortalità specifica connessa alla malattia o l'incidenza della malattia a uno stadio avanzato, se i vantaggi e i rischi sono ben noti e se il rapporto costi-benefici dello screening è accettabile.

Emendamento 16

Considerando 24 bis (nuovo)

 

(24 bis) La cooperazione europea tra le reti favorisce uno screening dei tumori di elevata qualità, fornendo orientamenti a livello europeo sulle «buone pratiche» e raccomandazioni specifiche per l'attuazione dei programmi nazionali di screening dei tumori.

RACCOMANDAZIONI AGLI STATI MEMBRI

Emendamento 17

Punto 1, lettera a)

(a)

di proporre uno screening dei tumori a livello della popolazione fondato su dati comprovati e mediante un approccio sistematico, con garanzie di qualità a tutti i livelli. I test di screening dei tumori elencati nell'allegato soddisfano queste condizioni;

(a)

di proporre uno screening dei tumori a livello della popolazione fondato su dati comprovati e mediante un approccio sistematico, con garanzie di qualità e di parità di accesso a tutti i livelli. I test di screening dei tumori elencati nell'allegato soddisfano al momento queste condizioni;

Emendamento 18

Punto 1, lettera b)

(b)

di attuare programmi di screening in conformità agli orientamenti sulle migliori prassi e di sviluppare ulteriormente i programmi di screening a livello nazionale;

(b)

di attuare programmi di screening in conformità agli orientamenti sulle «buone pratiche» e di sviluppare ulteriormente i programmi di screening a livello nazionale , incluse le facilitazioni nell'introduzione di nuove tecnologie ;

Emendamento 19

Punto 1, lettera d)

(d)

di assicurare adeguate procedure diagnostiche complementari e il trattamento dei pazienti risultati positivi al test di screening;

(d)

di assicurare adeguate procedure diagnostiche complementari, il trattamento , il sostegno psicologico e l'assistenza post-terapeutica conforme a orientamenti fondati su dati comprovati, dei pazienti risultati positivi al test di screening;

Emendamento 20

Punto 1, lettera d bis) (nuova)

 

(d bis)

di garantire che tutte le persone esposte a sostanze mutagene o cancerogene dispongano di test appropriati;

Emendamento 21

Punto 1, lettera f bis) (nuova)

 

(f bis)

di favorire lo scambio di esperienze tra Stati membri attraverso le reti europee;

Emendamento 22

Punto 1, lettera g)

(g)

di istituire un sistema di convocazione e di controllo sistematico e di garantire la qualità a tutti i livelli, assieme a un servizio di diagnosi e di terapia efficace ed appropriato;

(g)

di istituire un sistema di convocazione e di controllo sistematico e di garantire la qualità a tutti i livelli, assieme a un servizio , efficace ed appropriato , di diagnosi , terapia e assistenza post-terapeutica, conforme a orientamenti fondati su dati comprovati ;

Emendamento 23

Punto 1, lettera g bis) (nuova)

 

(g bis)

di istituire un modello di chiamata unica per «screening multifasici» nella popolazione che si trova nella fascia di età prevista dalla presente raccomandazione;

Emendamento 24

Punto 2, lettera a bis) (nuova)

 

(a bis)

di incoraggiare e sostenere la ricerca europea sui nuovi metodi di screening e di controllo, al fine di mettere a punto nuovi orientamenti fondati su dati comprovati o di migliorare quelli esistenti;

Emendamento 25

Punto 2, lettera d bis) (nuova)

 

(d bis)

di creare un quadro giuridico idoneo ad instaurare i necessari collegamenti tra le banche dati dei registri di screening, dei tumori e dei decessi, a norma della direttiva 95/46/CE e della normativa nazionale sulla privacy;

Emendamento 26

Punto 3, lettera c bis) (nuova)

 

(c bis)

di controllare regolarmente nei vari Stati membri gli indicatori dell'incidenza, sopravvivenza, mortalità e morbilità, conformemente ai principi della Rete europea dei registri dei tumori, al fine di stabilire la priorità di determinati test rispetto ad altri;

Emendamento 27

Punto 5, lettera a bis) (nuova)

 

(a bis)

di garantire il diritto al permesso per assenza dal posto di lavoro per coloro che devono sottoporsi ai test di screening;

Emendamento 28

Punto 6, lettera b)

(b)

effettuare, oltre a quelli sui parametri specifici di screening e sulla mortalità, test sulle terapie successive, sui risultati clinici, sugli effetti secondari, sulla morbosità e sulla qualità della vita;

(b)

di effettuare, oltre a quelle sui parametri specifici di screening e sulla mortalità, indagini sui risultati clinici, sugli effetti secondari, sulla morbosità e sulla qualità della vita;

Emendamento 29

Punto 6, lettera d bis) (nuova)

 

(d bis)

di investire maggiori risorse nella ricerca di nuovi test, inclusi i test genomici, e nella validazione di strumenti tecnologici avanzati;

RACCOMANDAZIONI ALLA COMMISSIONE

Emendamento 30

Punto 2

2.

ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e lo scambio di migliori prassi in materia di screening dei tumori volto all'elaborazione di nuovi metodi di screening o al miglioramento di quelli esistenti.

2.

ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e lo scambio di «buone pratiche» in materia di screening dei tumori , in cui le reti di screening dei tumori svolgono un ruolo cruciale, volto all'elaborazione di nuovi metodi di screening o al miglioramento di quelli esistenti.

Emendamento 31

Punto 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

a promuovere campagne di informazione mirate a sensibilizzare e a informare la popolazione sui vantaggi e i rischi dello screening dei tumori per quanto riguarda la diagnosi precoce dei tumori.

Emendamento 32

Punto 2 ter (nuovo)

 

(2 ter)

ad incoraggiare gli Stati membri a sostenere la ricerca europea sullo screening dei tumori, ivi compresa la definizione di nuovi orientamenti che aggiornino gli orientamenti già esistenti per lo screening dei tumori.

Emendamento 33

Allegato I bis (nuovo)

 

Allegato I bis

I nuovi test di screening potenzialmente promettenti, attualmente in corso di valutazione nell'ambito di prove randomizzate di controllo, potrebbero ridurre la mortalità per tumore. Gli esperti europei dovrebbero valutare e aggiornare costantemente lo stato dell'arte, al fine di proporre metodi fondati su dati comprovati, di adeguare gli orientamenti e di informare la popolazione, le autorità sanitarie e i soggetti interessati sui vantaggi, i rischi e i costi. Tali test comprendono:

la mammografia per l'individuazione del tumore al seno nelle donne di età compresa fra i 40 e i 49 anni;

un più efficace test di ricerca del sangue occulto nelle feci (FOBT) per l'individuazione dei tumori colorettali;

la rectosigmoidoscopia o la colonscopia flessibile per l'individuazione dei tumori colorettali;

valutazione dei rischi derivanti dall'infezione ad opera del virus del papilloma umano (HPV) per il tumore del collo dell'utero;

più efficaci metodi di preparazione (citologia cervicale in base liquida) o d'interpretazione dello striscio vaginale;

il dosaggio dell'antigene prostatico specifico (PSA) per individuare tumori della prostata.

Una volta provata l'efficacia dei metodi di screening, la valutazione dell'efficacia di test modificati o di metodi alternativi può essere basata su altri parametri epidemiologicamente validati, a condizione che il valore predittivo di tali parametri sia stato dimostrato.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0503

Registrazione degli animali delle specie ovina e caprina *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/92 (COM(2002) 729 — C5-0027/2003 — 2002/0297(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 729) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0027/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0386/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4

(4) Nel 1998 la Commissione ha avviato un vasto progetto pilota riguardante l'identificazione elettronica degli animali (IDEA), la cui relazione finale è stata ultimata il 30 aprile 2002. Il progetto in questione ha dimostrato che i sistemi di identificazione degli animali delle specie ovina e caprina potrebbero essere sensibilmente migliorati con l'impiego di identificatori elettronici, a condizione che siano soddisfatte talune condizioni relative alle misure di accompagnamento.

Nel 1998 la Commissione ha avviato un vasto progetto pilota riguardante l'identificazione elettronica degli animali (IDEA), la cui relazione finale è stata ultimata il 30 aprile 2002. Il progetto in questione ha dimostrato che una registrazione e un' identificazione affidabili degli animali delle specie ovina e caprina potrebbero essere realizzate con l'impiego di identificatori elettronici, a condizione che siano soddisfatte talune condizioni relative alle misure di accompagnamento.

Emendamento 2

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) La Commissione dovrebbe fare il possibile per consultare in modo approfondito tutti i possibili produttori al fine di mettere a punto in via prioritaria un sistema di identificazione elettronica efficiente sotto il profilo dei costi e pratico.

Emendamento 3

Considerando 5

(5) La tecnologia dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina è stata perfezionata al punto da poterla applicare . In attesa che siano elaborate le modalità di applicazione necessarie per la corretta introduzione del sistema dell' identificazione elettronica su scala comunitaria , un sistema efficace di identificazione e registrazione , che consenta di tener conto degli sviluppi futuri nel campo dell'applicazione dell'identificazione elettronica su scala comunitaria, dovrebbe consentire l'identificazione individuale degli animali e l'allevamento di nascita degli stessi.

(5) La tecnologia dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina è stata perfezionata al punto da poterla sperimentare a livello pratico in tutti i sistemi di produzione ovina di tutti gli Stati membri . In attesa che siano elaborate le modalità di applicazione necessarie per un'introduzione corretta ed economicamente vantaggiosa di sistemi di identificazione elettronica, occorre introdurre un sistema efficace di identificazione e registrazione su scala comunitaria, basato su standard minimi armonizzati allo scopo di consentire l'identificazione individuale degli animali e l'allevamento di nascita degli stessi.

Emendamento 4

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) Il centro comune di ricerca della Commissione dovrebbe prevedere gli orientamenti tecnici, le definizioni e le procedure specifiche per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli identificatori e dei dispositivi di lettura, le procedure di prova, i criteri di collaudo e il modello di certificazione per i laboratori di prova riconosciuti, l'acquisto degli identificatori e dei dispositivi di lettura adeguati, l'applicazione degli identificatori, il recupero e la lettura degli stessi, la codificazione degli identificatori, un glossario comune, un dizionario dei dati e le norme di comunicazione.

Emendamento 5

Considerando 5 ter (nuovo)

 

(5 ter) Il costo integrale dell'introduzione del nuovo sistema di identificazione elettronica è parzialmente a carico del bilancio comunitario, dal momento che si tratta di una misura di sicurezza e di controllo alimentari con ripercussioni su tutta la catena di produzione, poiché sono i produttori che dovranno porre in atto tale sistema e gestirlo.

Emendamento 6

Considerando 6

(6) Per tener conto degli sviluppi futuri nel campo dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina e in particolare dell'esperienza acquisita nella sua attuazione, la Commissione deve presentare al Consiglio una relazione su una possibile applicazione su scala comunitaria del sistema dell'identificazione elettronica.

(6) Per tener conto degli sviluppi futuri nel campo dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina e in particolare dell'esperienza acquisita nella sua attuazione, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti dal Centro comune di ricerca e dagli Stati membri in merito a una possibile applicazione su scala comunitaria del futuro sistema dell'identificazione elettronica.

Emendamento 7

Considerando 7

(7) Il centro comune di ricerca della Commissione prevede gli orientamenti tecnici, le definizioni e le procedure specifici per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli identificatori e dei dispositivi di lettura, le procedure di prova, i criteri di collaudo e il modello di certificazione per i laboratori di prova riconosciuti, l'acquisto degli identificatori e dei dispositivi di lettura adeguati, l'applicazione degli identificatori, il recupero e la lettura degli stessi, la codificazione degli identificatori, un glossario comune, un dizionario dei dati e le norme di comunicazione.

soppresso

Emendamento 8

Considerando 10

(10) Sarà costituito un registro centrale in ciascuno degli Stati membri che comprende un elenco aggiornato di tutti gli allevamenti che tengono animali oggetto del presente regolamento e che sono ubicati nel suo territorio, specificando la specie, il numero di animali e i loro detentori e il tipo di produzione.

soppresso

Emendamento 9

Considerando 11

(11) Ai fini di una rapida ed efficace rintracciabilità degli animali, ciascuno Stato membro dovrebbe creare una base dati informatizzata che registri tutte le aziende presenti nel suo territorio e gli spostamenti degli animali.

(11) Ai fini di una rapida ed efficace rintracciabilità degli animali, ciascuno Stato membro dovrebbe creare una base dati informatizzata che registri tutte le aziende presenti nel suo territorio e gli spostamenti degli animali. I requisiti concernenti i dati che ciascun detentore è tenuto a presentare alla base dati dovrebbero essere determinati a livello comunitario. La base dati dovrebbe contenere altresì informazioni aggiornate su tutte le aziende che detengono gli animali di cui al presente regolamento e che sono situate sul suo territorio, specificando le specie, il numero degli animali detenuti e i loro detentori, nonché il tipo di produzione.

Emendamento 10

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis) Fino a quando ogni Stato membro non sarà in grado di istituire una base di dati informatizzata, si dovrà istituire un registro centrale comprendente un elenco aggiornato di tutte le aziende che detengono gli animali di cui al presente regolamento e situate sul suo territorio, specificando le specie, il numero degli animali detenuti e i loro detentori nonché il tipo di produzione.

Emendamento 11

Considerando 13

(13) Le persone che operano nel settore degli scambi di animali devono tenere un registro delle loro transazioni e l'autorità competente deve avere accesso a tale registro su richiesta .

(13) Le persone che operano nel settore degli scambi di animali devono tenere e presentare alla base dati o al registro centrale un registro delle loro transazioni.

Emendamento 13

Considerando 17 bis (nuovo)

 

(17 bis) Tenuto conto che l'allevamento ovino e caprino è un settore a largo impiego di manodopera specializzata caratterizzata da un rapido invecchiamento, e con un livello di redditività molto basso, un aumento dei costi che i produttori devono assumere potrebbe accelerare il ritmo di abbandono dell'attività. Per tale motivo, sarebbe opportuno che l'Unione europea si facesse carico dell'integralità dei costi relativi all'introduzione del sistema di identificazione individualizzato.

Emendamento 14

Articolo 2, lettera c)

c)

«detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche a titolo temporaneo;

c)

«detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica , ad eccezione dei trasportatori, responsabile di animali, anche a titolo temporaneo;

Emendamento 15

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

d) un registro centrale;

d) una base dati informatizzata o un registro centrale;

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

e) una base di dati informatizzata.

soppresso

Emendamento 17

Articolo 4, paragrafo 1

1. Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 1o luglio 2003 o destinati agli scambi intracomunitari dopo il 1o luglio 2003 devono essere identificati conformemente alla sezione A dell'allegato entro il termine stabilito dallo Stato membro a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato. Detto periodo non può superare un mese.

1. Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 1o luglio 2005 o destinati agli scambi intracomunitari dopo il 1o luglio 2005 devono essere identificati conformemente alla sezione A dell'allegato entro il termine stabilito dallo Stato membro a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato. Detto periodo non può superare sei mesi.

A titolo di deroga gli Stati membri possono estendere tale periodo a sei mesi per gli animali allevati secondo modalità di allevamento estensivo e all'aperto. Gli Stati membri interessati informano la Commissione della deroga concessa. Se necessario sono stabilite disposizioni d'applicazione con procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

A titolo di deroga gli Stati membri possono estendere tale periodo a nove mesi per gli animali allevati secondo modalità di allevamento estensivo e all'aperto. Gli Stati membri interessati informano la Commissione della deroga concessa. Se necessario sono stabilite disposizioni d'applicazione con procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Emendamento 18

Articolo 4, paragrafo 3, comma 1

3. Ogni animale importato da un paese terzo dopo il 1o luglio 2003 , che abbia subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità viene identificato conformemente alla sezione A dell'allegato nell'azienda di destinazione entro un termine definito dallo Stato membro, non superiore ai 14 giorni successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lasci l'azienda.

3. Ogni animale importato da un paese terzo dopo il 1o luglio 2005 , che abbia subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità viene identificato conformemente alla sezione A dell'allegato nell'azienda di destinazione entro un termine definito dallo Stato membro, non superiore ai 14 giorni successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lasci l'azienda.

Emendamento 19

Articolo 4, paragrafo 5

5. Lo strumento di identificazione non può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Laddove lo strumento di identificazione sia diventato illeggibile o sia andato perso, si appone uno strumento sostitutivo recante lo stesso codice , conformemente al presente articolo. In aggiunta al codice, e separatamente da esso, lo strumento sostitutivo può recare un marchio con il numero di versione dello strumento sostitutivo.

5. Lo strumento di identificazione non può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Laddove lo strumento di identificazione sia diventato illeggibile o sia andato perso, si appone uno strumento sostitutivo, conformemente al presente articolo. In aggiunta al codice, e separatamente da esso, lo strumento sostitutivo può recare un marchio con il numero di versione dello strumento sostitutivo.

Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzazione di marchi supplementari per gli animali. I marchi supplementari possono essere applicati su base temporanea o permanente. L'utilizzazione dei marchi supplementari è oggetto di notifica alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 21

Articolo 4, paragrafo 7 bis (nuovo)

 

7 bis. Anteriormente all'attuazione del presente regolamento la Commissione intraprende un ampio programma di test e di sperimentazioni in loco per i greggi delle pianure e delle regioni montane e ne pubblica i risultati prima di procedere all'attuazione.

Emendamento 22

Articolo 5, paragrafo 1

1. I detentori di animali devono tenere un registro aggiornato degli animali presenti nell'azienda, conformemente alla sezione B dell'allegato.

1. I detentori di animali devono tenere un registro aggiornato degli animali presenti nell'azienda e fornire informazioni all'autorità competente , conformemente alla sezione B dell'allegato.

Emendamento 23

Articolo 6, paragrafo 1

1. A decorrere dal 1o luglio 2003 , ad ogni loro spostamento gli animali sono scortati dal documento di trasporto rilasciato dall'autorità competente e compilato dal detentore conformemente alla sezione [...] dell'allegato.

1. Al più tardi a decorrere dal 1o luglio 2005 , ad ogni loro spostamento gli animali sono scortati dal documento di trasporto rilasciato dall'autorità competente e compilato dal detentore conformemente alla sezione [...] dell'allegato.

Emendamento 24

Articolo 6, paragrafo 2

2. Il detentore dell'azienda di destinazione conserva il documento di trasporto per un periodo minimo fissato dall'autorità competente, non inferiore comunque a tre anni.

2. Il detentore dell'azienda di destinazione conserva il documento di trasporto per un periodo minimo fissato dall'autorità competente, non inferiore comunque a tre anni. Il detentore trasmette una copia del documento di trasporto o della registrazione elettronica all'autorità competente. L'autorità competente registra i movimenti di cui al paragrafo 1 nella base dati informatizzata o nel registro centrale istituiti conformemente all'articolo 8.

Emendamento 25

Articolo 7

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga di un registro centrale di tutte le aziende situate nel suo territorio che detengono animali.

Il registro contiene l'indicazione del codice di identificazione dell'azienda, della specie e del numero di animali detenuti e dei detentori, nonché del tipo di produzione. Il numero di animali tenuti viene periodicamente aggiornato. Le aziende devono continuare a figurare nel registro centrale finché non siano trascorsi tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda.

soppresso

Emendamento 26

Articolo 8, comma unico bis (nuovo)

 

Fino a quando ogni Stato membro non sarà in grado di istituire una base dati informatizzata, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga di un registro centrale di tutte le aziende situate nel suo territorio che detengono animali. Il registro contiene l'indicazione del codice di identificazione dell'azienda, della specie e del numero di animali detenuti e dei detentori nonché del tipo di produzione. Il numero di animali detenuti viene aggiornato periodicamente. Le aziende devono continuare a figurare nel registro centrale o nella base dati informatizzata finché non siano trascorsi tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda.

Emendamento 27

Articolo 9

1. Ulteriori orientamenti e procedure per l'attuazione del sistema d'identificazione elettronica saranno adottati secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

1. Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una nuova proposta legislativa in vista dell'introduzione generale dell'identificazione elettronica il 1o luglio 2007.

2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate allo scopo di migliorare l'identificazione elettronica in generale entro il 1o luglio 2006. Se necessario, la Commissione presenta al Consiglio, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'esperienza acquisita in ordine all'identificazione elettronica, corredata di opportune proposte volte a modificare, se del caso, la data entro la quale deve essere attuato il sistema d'identificazione elettronica.

2. Al fine di applicare a livello comunitario l'identificazione elettronica la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio , entro il 31 luglio 2006, una relazione sull'esperienza acquisita in ordine all'identificazione elettronica.

 

2 bis. La relazione di cui al paragrafo 2 include un'analisi completa costi-benefici del sistema proposto, comprese le implicazioni finanziarie e di benessere degli animali. La relazione definisce gli orientamenti e le procedure per l'attuazione generale del sistema, comprese proposte relative a qualsiasi assistenza finanziaria dell'Unione europea.

Emendamento 28

Articolo 12, paragrafo 2

2. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento . Tali sanzioni sono sottoposte all'autorizzazione della Commissione, che vigila a che le differenze nei regimi sanzionatori nazionali non perturbino il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri, inoltre, prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 29

Articolo 14 bis (nuovo)

 

Articolo 14 bis

Entro un termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una proposta per il finanziamento a titolo del bilancio comunitario dell'introduzione dell'identificazione individuale degli ovini e dei caprini.

Emendamento 30

Allegato, Sezione A, punto 1

1. Gli animali sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall'autorità competente. Gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione del secondo marchio auricolare con un identificatore elettronico approvato dall'autorità competente e conforme alle caratteristiche tecniche elencate al punto 5. A decorrere dalla data di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la sostituzione del secondo marchio auricolare con un identificatore elettronico è obbligatoria. I due marchi auricolari o il marchio auricolare e l'identificatore elettronico approvato dall'autorità competente recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare ciascun animale individualmente nonché l'azienda in cui è nato.

1. Gli animali sono identificati mediante un marchio auricolare o tatuaggio su uno o su entrambi gli orecchi e approvato dall'autorità competente. Gli Stati membri possono autorizzare l'uso di un identificatore elettronico approvato dall'autorità competente e conforme alle caratteristiche tecniche elencate al punto 5. All'animale è apposto almeno un marchio auricolare, che può anche contenere l'identificatore elettronico. Il marchio auricolare o l'identificatore elettronico approvato dall'autorità competente recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare ciascun animale individualmente nonché l'azienda in cui è nato.

Emendamento 31

Allegato, Sezione A, punto 2

2. I marchi auricolari sono apposti in un punto chiaramente visibile a distanza.

soppresso

Emendamento 32

Allegato, sezione A, punto 3, alinea e trattino 1

3. I marchi auricolari e l'identificatore elettronico riportano un codice che consenta di identificare almeno il nome, il codice o il logo dell'autorità competente o dell'autorità centrale competente dello Stato membro che ha attribuito il marchio e l'identificatore elettronico, nonché i caratteri seguenti:

i primi due caratteri individuano lo Stato membro dell'azienda in cui l'animale è identificato per la prima volta. A tal fine è utilizzato il codice del paese a due lettere o a tre cifre, secondo la norma ISO 3166;

3. Il marchio auricolare può riportare un codice che consenta l'identificazione almeno del nome, del codice o del logo dell'autorità competente o dell'autorità centrale competente dello Stato membro che ha attribuito il marchio e deve contenere i caratteri seguenti:

i primi due caratteri individuano lo Stato membro dell'azienda in cui l'animale è identificato per la prima volta; i l codice dell'identificatore elettronico è conforme alla norma ISO 11784;

Emendamento 33

Allegato, Sezione A, punto 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Nelle situazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, gli Stati membri possono autorizzare l'uso di uno speciale marchio sostitutivo. I marchi sostitutivi dovrebbero riportare almeno il codice di identificazione dell'azienda che detiene l'animale.

Emendamento 34

Allegato, Sezione A, punto 4

4. I marchi auricolari sono di materiale plastico flessibile, a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale e sono progettati in modo da rimanere fissati all'animale senza nuocergli. I marchi auricolari non possono essere riutilizzati e sono composti di due parti, maschio e femmina, che riportano solamente diciture non asportabili, conformi alle disposizioni di cui al punto 3.

4. Il marchio auricolare è di metallo o materiale plastico flessibile, a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale ed è progettato in modo da rimanere fissato all'animale senza nuocergli. Il marchio auricolare non può essere riutilizzato ed è composto di una o due parti, maschio e femmina, che riportano solamente diciture non asportabili, conformi alle disposizioni di cui al punto 3.

Emendamento 35

Allegato, sezione A, punto 6

6. Tuttavia, per gli animali destinati ad essere macellati prima dell'età di sei mesi, l'autorità competente può autorizzare il metodo di identificazione seguente:

gli animali sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall'autorità competente. I due marchi auricolari devono recare la stessa dicitura;

i marchi auricolari sono di materiale plastico flessibile, a prova di manomissione e facilmente leggibili e sono progettati in modo da rimanere fissati all'animale senza nuocergli. I marchi auricolari non sono riutilizzabili e devono riportare unicamente diciture non asportabili;

gli auricolari devono indicare almeno il codice del paese a due lettere, il codice di identificazione dell'azienda di nascita e il mese di nascita.

Gli Stati membri che utilizzano questo metodo ne informano la Commissione e gli Stati membri nel quadro del comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Se gli animali identificati conformemente al presente punto sono detenuti oltre l'età di sei mesi o sono destinati agli scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi, essi devono essere identificati conformemente ai punti da 1 a 4.

6. Tutti gli animali destinati agli scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi devono essere identificati conformemente ai punti da 1 a 4.

Emendamento 36

Allegato, sezione B, punto 2

2. Per ciascun animale le seguenti informazioni aggiornate:

2. Per ciascun animale o partita di animali le seguenti informazioni aggiornate:

 

a) per i singoli animali

- il codice di identificazione dell'animale;

- il codice di identificazione dell'animale;

- il mese e l'anno di nascita;

- il mese e l'anno di nascita;

- il sesso;

- il sesso;

- la razza e il genotipo, se conosciuti;

- la razza e il genotipo, se conosciuti;

-

il codice di identificazione dell'azienda di destinazione o, se gli animali vengono trasferiti ad un macello, il codice di identificazione di quest'ultimo;

-

il codice di identificazione dell'azienda di destinazione o, se gli animali vengono trasferiti ad un macello, il codice di identificazione di quest'ultimo;

-

il mese del decesso dell'animale nell'azienda;

-

il mese del decesso dell'animale nell'azienda;

-

la sostituzione dei marchi auricolari e degli identificatori elettronici;

-

la sostituzione dei marchi auricolari e degli identificatori elettronici;

-

per gli animali che lasciano l'azienda, il codice di identificazione dell'azienda verso la quale viene trasferito l'animale, nonché la data di partenza;

-

per gli animali che lasciano l'azienda, il codice di identificazione dell'azienda verso la quale viene trasferito l'animale, nonché la data di partenza;

-

per gli animali che arrivano nell'azienda, il codice di identificazione dell'azienda dalla quale viene trasferito l'animale, nonché la data di arrivo.

-

per gli animali che arrivano nell'azienda, il codice di identificazione dell'azienda dalla quale viene trasferito l'animale, nonché la data di arrivo ;

 

o

b)

per ogni partita di animali:

il codice di identificazione dell'azienda da cui la partita ha origine;

il numero degli animali della partita;

per gli animali che lasciano l'azienda, il codice di identificazione o l'indirizzo dell'azienda a cui la partita è stata trasferita, nonché la data di partenza o, nel caso di animali trasportati al macello, il codice di identificazione del mattatoio;

per gli animali che arrivano nell'azienda, il codice di identificazione o l'indirizzo dell'azienda da cui la partita di animali viene trasferita, nonché la data di arrivo;

la data di uscita;

i dati concernenti il mezzo di trasporto e il trasportatore.

Tuttavia, per gli animali identificati conformemente alla sezione A, punto 6, le informazioni di cui al punto 2 della presente sezione sono fornite per ciascuna partita di animali con la stessa identificazione e comprendono il numero degli animali.

 

Emendamento 37

Allegato, Sezione C, punto 1

1. Il documento di trasporto rilasciato dall'autorità competente riporta almeno le seguenti informazioni:

il nome dell'autorità che lo ha rilasciato;

la data di rilascio;

il codice di identificazione dell'azienda;

il nome e l'indirizzo del detentore.

1. Il documento di trasporto rilasciato dall'autorità competente riporta almeno il nome dell'autorità che lo ha rilasciato.

Emendamento 41

Allegato, Sezione C, punto 2

2. In aggiunta alle informazioni di cui al punto 1 , il documento di trasporto riporta almeno i seguenti campi, che il detentore deve compilare per poter spostare gli animali dall'azienda:

2. Il documento di trasporto rilasciato dall'autorità competente permette ai detentori di registrare i movimenti dei singoli animali o i movimenti delle partite di animali e riporta almeno i seguenti campi, che il detentore deve compilare per poter spostare gli animali dall'azienda:

la data;

il codice di identificazione dell'azienda;

il nome e l'indirizzo del detentore.

a)

Per ciascun animale :

il codice di identificazione;

il mese e l'anno di nascita;

il sesso;

la razza e il genotipo, se conosciuti;

il codice di identificazione dell'azienda di destinazione o, se gli animali vengono trasferiti ad un macello, il codice di identificazione di quest'ultimo;

la data di partenza;

gli estremi del mezzo di trasporto utilizzato e del trasportatore.

a)

Per la registrazione degli spostamenti di animali singoli:

il codice di identificazione;

il mese e l'anno di nascita;

il sesso;

la razza e il genotipo, se conosciuti;

il codice di identificazione dell'azienda di destinazione o, se gli animali vengono trasferiti ad un macello, il codice di identificazione di quest'ultimo;

la data di partenza;

gli estremi del mezzo di trasporto utilizzato e del trasportatore.

 

o

b) la firma del detentore.

b)

Per la registrazione degli spostamenti di partite di animali:

il codice di identificazione dell'azienda dalla quale proviene la partita;

il numero di animali;

il codice di identificazione dell'azienda di destinazione o, se gli animali vengono trasferiti ad un macello, il codice di identificazione di quest'ultimo;

la data di partenza;

gli estremi del mezzo di trasporto e del trasportatore.

Tuttavia, per gli animali identificati conformemente alla sezione A, punto 6, il documento di trasporto riporta almeno i seguenti campi, che il detentore deve compilare per poter spostare gli animali dall'azienda:

a)

per ciascun partita di animali:

il codice di identificazione dell'azienda di nascita;

il mese di nascita;

il numero di animali;

il codice di identificazione dell'azienda di destinazione o, se gli animali vengono trasferiti ad un macello, il codice di identificazione di quest'ultimo;

la data di partenza;

gli estremi del mezzo di trasporto utilizzato e del trasportatore.

b)

la firma del detentore.

I documenti di trasporto devono essere firmati dal detentore responsabile del trasporto di animali singoli o di partite di animali.

Emendamento 39

Allegato, Sezione D, punto 1, alinea

1. Dal 1o luglio 2004 la base dati informatizza riporta almeno le seguenti informazioni per ciascuna azienda:

1. Dal 1o luglio 2005 la base dati informatizza riporta almeno le seguenti informazioni per ciascuna azienda:

Emendamento 40

Allegato, Sezione D, punto 2

2. Dal 1o luglio 2005 per ciascuno spostamento degli animali deve esserci una registrazione nella base dati. La registrazione contiene almeno le seguenti informazioni:

il numero di animali spostati;

il codice di identificazione dell'azienda di partenza;

la data di partenza;

il codice di identificazione dell'azienda di arrivo;

la data di arrivo.

2. Al più tardi a decorrere dal 1o luglio 2005 per ciascuno spostamento degli animali deve esserci una registrazione nella base dati. La registrazione contiene almeno le seguenti informazioni:

il numero di animali spostati;

il codice di identificazione dell'azienda di partenza;

la data di partenza;

il codice di identificazione dell'azienda di arrivo o, per gli animali destinati al macello, il codice di identificazione del macello;

la data di arrivo.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0504

Approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che abroga le direttive 68/414/CEE e 98/93/CE del Consiglio che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, come pure la direttiva 73/238/CEE del Consiglio concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi (COM(2002) 488 — C5-0489/2002 — 2002/0221(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 488) (1),

visto l'articolo 100 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0489/2002),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0293/2003),

1.

respinge la proposta della Commissione;

2.

invita la Commissione a ritirare la proposta;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 279.

P5_TA(2003)0505

Spedizioni di rifiuti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le spedizioni di rifiuti (COM(2003) 379 — C5-0365/2003 — 2003/0139(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 379) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0365/2003),

visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 67 e 63 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0391/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in GU.

P5_TC1-COD(2003)0139

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 novembre 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le spedizioni di rifiuti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle Regioni (3),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quando segue:

(1)

Obiettivo del presente regolamento è la protezione dell'ambiente, per cui il suo fondamento normativo è costituito dall'articolo 175, paragrafo 1, del trattato .

(2)

Il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (5) è già stato più volte modificato e richiede nuove modifiche. È, in particolare, necessario inserire in tale regolamento il contenuto della decisione 94/774/CE della Commissione del 24 novembre 1994 relativa al documento di accompagnamento standard previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio (6), nonché il contenuto della decisione 1999/412/CE della Commissione del 3 giugno 1999 concernente un questionario sull'obbligo degli Stati membri di inviare relazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio (7). È pertanto opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 259/93 nell'interesse della chiarezza.

(3)

La decisione 93/98/CEE del Consiglio (8) riguardava la conclusione, a nome della Comunità della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, della quale la Comunità è parte dal 1994. Tramite adattamenti del regolamento (CEE) n. 259/93, il Consiglio ha emanato norme intese a restringere e a controllare questi movimenti allo scopo, in particolare, di conformare il vigente sistema comunitario in tema di sorveglianza e di controllo dei movimenti di rifiuti alle prescrizioni della Convenzione di Basilea.

(4)

Nella sua risoluzione del 14 novembre 1996 concernente il riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti (9), il Parlamento europeo ha chiesto di confermare che i rifiuti destinati ad essere riutilizzati o riciclati sono merci di natura molto particolare e che la libera circolazione di tali merci può essere consentita solo allorché si pone come obiettivo una forma di trattamento che consenta una migliore protezione dell'ambiente, come pure di evitare il «turismo dei rifiuti»;

(5)

Nella sua risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti (10) il Consiglio ha espresso la sua preoccupazione per i movimenti su vasta scala nella Comunità di rifiuti destinati all'incenerimento con o senza recupero di energia ed ha incoraggiato gli Stati membri a ricorrere ad un'ampia serie di strumenti, compresi, del caso, quelli economici onde conseguire i loro obiettivi in materia di politica sui rifiuti nel modo più coerente possibile,

(6)

La decisione 97/640/CE del Consiglio del 22 settembre 1997 (11) riguardava l'adozione, in nome della Comunità, dell'emendamento alla Convenzione di Basilea che figura nella decisione III/I della conferenza delle Parti. Tale emendamento vieta le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento provenienti da paesi elencati nell'allegato VII della Convenzione e destinati a paesi ivi non elencati, come erano, con effetto dal 1o gennaio 1998, le stesse esportazioni di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione e destinati al recupero. Il regolamento (CEE) n. 259/93 è stato modificato di conseguenza ad opera del regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio (12).

(7)

La Comunità non ha ancora firmato il protocollo alla Convenzione di Basilea relativo alla responsabilità e al risarcimento, quale figura nella decisione V/29 della conferenza delle Parti.

(8)

Dato che la Comunità ha approvato la decisione C(2001) 107 del Consiglio dell'OCSE del 14 giugno 2001 che modifica la decisione dell'OCSE C(92) 39/final relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (nel prosieguo «la decisione OCSE») allo scopo di armonizzare gli elenchi e talune altre prescrizioni con la Convenzione di Basilea, è necessario recepire il contenuto della citata decisione nella legislazione comunitaria.

(9)

La Comunità ha firmato la Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti.

(10)

È importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana e che favorisca una più uniforme applicazione del regolamento in tutto il territorio della Comunità.

(11)

È importante tenere conto del fatto che la Convenzione di Basilea fa una distinzione tra i divieti e i controlli dei movimenti transfrontalieri precisando se i rifiuti sono pericolosi o non lo sono, e non se sono destinati a operazioni di recupero o di smaltimento definitivo.

(12)

È importante tenere conto del diritto di ogni parte contraente della Convenzione di Basilea a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 di tale Convenzione di proibire l'importazione dei rifiuti pericolosi o dei rifiuti elencati all'Allegato II della Convenzione di Basilea.

(13)

È importante tenere conto della prescrizione stabilita all'articolo 4, paragrafo 9, lettera a), della Convenzione di Basilea la quale stabilisce che gli spostamenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dei rifiuti elencati all'Allegato II di tale Convenzione sono permessi soltanto se lo Stato che esporta non dispone della capacità tecnica, degli impianti necessari, della capacità sufficiente o di siti idonei per la gestione ambientalmente sana e efficiente dei rifiuti in oggetto.

(14)

È importante tener presente le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) e d), della Convenzione di Basilea, il quale stabilisce che la produzione di rifiuti pericolosi di ogni parte contraente è ridotta al minimo, che impianti adeguati di trattamento per la gestione ambientalmente sana dei rifiuti pericolosi devono essere situati, nella misura del possibile, sul loro territorio e che le spedizioni di rifiuti pericolosi devono essere ridotti al livello minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta di tali rifiuti.

(15)

È necessario evitare duplicazioni di procedura tenendo conto degli altri atti legislativi dell'UE che già disciplinano i rifiuti di origine animale, con particolare riferimento al regolamento (CE) n. 1774/2002 (13), recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e del regolamento (CE) n. 999/2001 (14) recante norme per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi e trasmissibili, che già contengono disposizioni equivalenti riguardanti, in generale, l'invio, l'inoltro e il movimento (raccolta, trasporto, manipolazione/movimentazione, trattamento e utilizzazione o smaltimento, registrazione, documenti di accompagnamento e tracciabilità) dei sottoprodotti animali a destinazione, in provenienza o all'interno della Comunità per prevenire i rischi che essi potrebbero presentare sul piano della salute animale, della salute pubblica e dell'ambiente.

(16)

Occorre parimenti tener conto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti  (15), in base alle quali agli Stati membri è fatto obbligo di istituire una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti allo scopo di consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obbiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti.

(17)

Occorre parimenti tener presente l'obbligo prescritto dalla direttiva 75/442/CEE, nonché della facoltà, riconosciuta dalla stessa direttiva agli Stati membri, di prendere i provvedimenti necessari per impedire spedizioni di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti, a condizione che tali provvedimenti siano comunicati alla Commissione ed agli altri Stati membri.

(18)

Dopo le recenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-288/00 (16) e C-458/00 (17), gli allegati della direttiva 75/442/CEE, non costituiscono più un chiaro corpo di norme che gli Stati membri devono applicare. La Commissione dovrebbe modificare tali allegati, affinché gli Stati membri possano disporre di norme valide e chiare.

(19)

È necessario garantire che, secondo il disposto della direttiva 75/442/CEE e secondo gli altri atti legislativi comunitari in materia di rifiuti, che le spedizioni all'interno della Comunità e le importazioni verso gli Stati membri siano gestite, per tutta la durata della spedizione, ivi compreso lo smaltimento definitivo o il recupero definitivo nel paese di destinazione, senza mettere in pericolo la salute umana e senza ricorrere a procedimenti o metodi che potrebbero danneggiare l'ambiente. Per quanto attiene le esportazioni in provenienza dalla Comunità, è necessario garantire che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto, durante tutta la durata della spedizione, ivi compreso lo smaltimento o il recupero definitivo nel paese terzo di destinazione.

(20)

Benché la sorveglianza e il controllo delle spedizioni dei rifiuti nel territorio di ciascuno Stato membro rientri nelle competenze nazionali, è necessario che i diversi sistemi nazionali istituiti per le spedizioni di rifiuti osservino alcuni requisiti minimi in modo da assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

(21)

Nel caso di trasferimenti di rifiuti pericolosi è opportuno assicurare una sorveglianza ed un controllo ottimali prescrivendo la previa autorizzazione scritta per tali spedizioni. Questa procedura deve a sua volta dare luogo ad una notifica preventiva che consenta alle autorità competenti di essere debitamente informate in modo da essere in condizione di prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione della salute umana e dell'ambiente. Essa deve inoltre mettere le suddette autorità in condizione di sollevare obbiezioni motivate nei confronti di tale spedizione.

(22)

Nel caso di spedizioni di rifiuti non pericolosi occorre garantire un livello minimo di sorveglianza e di controllo imponendo l'obbligo che tali trasferimenti siano accompagnati da determinate informazioni.

(23)

Stante l'esigenza di un'applicazione uniforme del presente regolamento e del buon funzionamento del mercato interno è necessario, nell'interesse dell'efficienza, prevedere che le notifiche vengano effettuate dall'autorità competente del luogo di spedizione.

(24)

Occorre inoltre precisare il funzionamento del sistema delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni corrispondenti.

(25)

Nell'interesse della certezza del diritto e dell'applicazione uniforme del presente regolamento, come pure del buon funzionamento del mercato interno, è necessario approntare garanzie procedurali per il notificatore.

(26)

Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, gli Stati membri devono avere la possibilità di attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza in conformità della direttiva 75/442/CEE. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti . Gli Stati membri devono anche essere in grado di provvedere affinché l'impianto di gestione dei rifiuti di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996  (18), relativa alla prevenzione ed alla riduzione integrate dell'inquinamento applichino le migliori tecniche disponibili quali definite nella direttiva stessa, e che i rifiuti vengano trattati nell'osservanza della normativa comunitaria sulla protezione dell'ambiente in relazione alle operazioni di smaltimento.

(27)

Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati al recupero, gli Stati membri devono provvedere affinché gli impianti di gestione dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 96/61/CE applichino le migliori tecniche disponibili quali definite nella direttiva stessa. Gli Stati membri devono inoltre assicurare che il recupero sia giustificato dal punto di vista ecologico, che i rifiuti vengano trattati nell'osservanza delle norme vincolanti di protezione ambientale stabilite dalla normativa comunitaria in relazione alle operazioni di recupero e che i rifiuti siano trattati conformemente ai piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma della direttiva 75/442/CEE allo scopo di garantire l'attuazione degli obblighi legali in tema di recupero e di riciclo previsti dalla legislazione comunitaria.

(28)

L'assenza di prescrizioni obbligatorie in materia di impianti e di trattamento di rifiuti a livello di UE osta alla creazione di un livello elevato di protezione dell'ambiente nel territorio della Comunità e rallenta la formazione di un mercato interno del riciclo economicamente redditizio. È urgente colmare questa lacuna e procedere all'istituzione di condizioni uniformi a livello comunitario per il riciclo.

(29)

È opportuno dettare l'obbligo che i rifiuti sia pericolosi che non pericolosi di una determinata spedizione che non possa essere portata a termine come previsto siano riportati nel paese di spedizione o eliminati o recuperati in altro modo.

(30)

Occorre inoltre dettare l'obbligo che, nell'ipotesi di spedizioni illegali — intendendosi per tali le spedizioni contrarie alle disposizioni del presente regolamento o della normativa internazionale o comunitaria — la persona il cui comportamento sia all'origine di tale spedizione debba riprendere i rifiuti in questione o provvedere in altro modo alla loro eliminazione o recupero; quando tale persona non vi provveda, le stesse autorità competenti del paese di spedizione o di destinazione, a seconda dei casi, hanno l'obbligo di intervenire.

(31)

Occorre precisare la portata del divieto a norma della Convenzione di Basilea, allo scopo di proteggere l'ambiente dei paesi interessati, dalle esportazioni in provenienza dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento in un paese terzo diverso dagli Stati EFTA/AELE.

(32)

È altresì necessario chiarire la portata del divieto, anch'esso stabilito a norma della Convenzione di Basilea allo scopo di proteggere l'ambiente dei paesi interessati, di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE. In particolare, è necessario chiarire l'elenco dei rifiuti pericolosi ai quali si applica tale divieto e assicurare che questo comprenda anche i rifiuti elencati nell'allegato II della Convenzione di Basilea, e cioè i rifiuti domestici e i residui provenienti dall'incinerazione di rifiuti domestici.

(33)

Devono essere mantenute in vigore disposizioni specifiche per le esportazioni di rifiuti non pericolosi destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e deve prevedersi la possibilità di semplificare tali disposizioni in futuro. Nell'ambito della Convenzione di Basilea occorre raccomandare ed approvare una rigorosa e semplice procedura tesa a disciplinare e ridurre al minimo i trasporti di rifiuti non pericolosi a livello internazionale.

(34)

È necessario assicurare che le esportazioni non vietate provenienti dalla Comunità vengano gestite in modo ecologicamente corretto durante tutta la durata della spedizione e durante le operazioni di smaltimento o recupero definitivi nel paese terzo di destinazione. L'impianto di ricevimento dovrebbe essere gestito conformemente a norme in materia di salute sul lavoro e tutela ambientale che siano equivalenti alle norme dell'UE. È necessario stabilire un elenco di linee direttrici non vincolanti ai fini di una gestione ecologicamente corretta .

(35)

Le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento devono essere autorizzate quando il paese esportatore è Parte della Convenzione di Basilea. Le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero devono essere autorizzate quando il paese esportatore è Parte della Convenzione di Basilea o uno dei paesi cui si applica la decisione OCSE; negli altri casi, tuttavia, le importazioni devono essere autorizzate soltanto se il paese esportatore è vincolato da un accordo o da un accomodamento bilaterale o multilaterale compatibile con la legislazione comunitaria e conforme all'articolo 11 della Convenzione di Basilea.

(36)

Una cooperazione internazionale efficace in tema di controllo delle spedizioni di rifiuti contribuisce a garantire il controllo delle spedizioni internazionali dei rifiuti pericolosi. È necessario incoraggiare lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri da un lato e i paesi terzi dall'altro al fine di garantire una gestione razionale dei rifiuti. La Commissione e gli Stati membri forniscono in tempo utile un'assistenza tecnica adeguata ai paesi in via di sviluppo ed ai paesi in transizione per aiutarli — tenuto conto delle loro particolari esigenze — a sviluppare e rafforzare le loro capacità istituzionali e non istituzionali nel settore della gestione dei rifiuti, nel monitoraggio e nel controllo delle importazioni di rifiuti e prodotti chimici e nella prevenzione delle spedizioni illecite.

(37)

Il presente regolamento deve far proprie le norme in tema di esportazioni e di importazioni di rifiuti destinate o provenienti da paesi e territori di oltremare, quali figurano nella decisione 2001/822/CE del Consiglio del 27 novembre 2001 relativa all'associazione dei paesi e territori di oltremare alla Comunità europea (19).

(38)

È necessario provvedere affinché le importazioni nella Comunità vengano gestite senza mettere in pericolo la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che potrebbero nuocere all'ambiente, come prescritto dall'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, e conformemente alla normativa comunitaria in tema di rifiuti per tutta la durata della spedizione e durante le operazioni di smaltimento definitivo o recupero definitivo nel paese di destinazione.

(39)

È necessario stabilire orientamenti per determinare il momento in cui una nave o un veicolo diventa un rifiuto a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE allo scopo di evitare che gli obiettivi del presente regolamento vengano elusi.

(40)

Gli Stati membri devono fornire alla Commissione informazioni relative all'applicazione del presente regolamento sia mediante le relazioni presentate al segretariato della Convenzione di Basilea sia mediante un questionario distinto.

(41)

Gli allegati del presente regolamento sono adottati secondo il procedimento di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

(42)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione  (20).

(43)

Poiché gli obbiettivi dell'azione proposta, che consistono nel garantire la protezione dell'ambiente quando i rifiuti sono oggetto di spedizione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro dimensione e dei loro effetti, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obbiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

2.   Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

a)

fra Stati membri all'interno della Comunità o in transito per paesi terzi;

b)

importati nella Comunità in provenienza da paesi terzi;

c)

esportati dalla Comunità verso paesi terzi;

d)

in transito nel territorio della Comunità secondo un itinerario che collega un paese terzo ad un altro paese terzo.

3.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a)

lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, comprese le acque reflue e i residui purché questi siano contemplati dalla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento ad opera delle navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;

b)

spedizioni di rifiuti prodotti a bordo di aeronavi civili in volo durante tutta la durata del volo fino all'atterraggio;

c)

spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992  (21);

d)

spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE qualora siano già contemplate da altra normativa comunitaria pertinente contenente disposizioni simili;

e)

spedizioni di rifiuti dall'Antartico in entrata nel territorio della Comunità in conformità delle disposizioni del protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico;

f)

la spedizione diretta di rifiuti prodotti in ambito internazionale da un'operazione out-of-area di un reparto delle forze armate di uno Stato membro, dalla predetta area verso lo Stato membro in questione.

4.   La disposizione seguente si applica alle spedizioni di rifiuti provenienti dall'Antartico che transitano per il territorio della Comunità:

Le spedizioni di rifiuti provenienti dall'Antartico verso paesi non membri della Comunità sono soggette alle disposizioni degli articoli 18 e 20.

5.   La disposizione seguente si applica ai rifiuti elencati nell'allegato III:

Le spedizioni dei rifiuti elencati nell'allegato III e destinate al recupero sono esclusivamente soggette alle disposizioni degli articoli 3, paragrafi 2 e 3, 17, 19, 20, 21, paragrafo 2, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 33, paragrafo 2, 36, 37, 38, 41 e 48 .

6.     Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione stabilisce gli orientamenti per determinare quando una nave e un veicolo diventano rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.

rifiuti: i rifiuti quali definiti dall'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE;

2.

rifiuti pericolosi: i rifiuti definiti dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991  (22);

3.

miscela di rifiuti: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più rifiuti diversi e per la quale non esiste una menzione specifica. Una singola spedizione di rifiuti composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato non costituisce miscela di rifiuti.

4.

smaltimento: lo smaltimento definitivo quale definito dall'articolo 1, lettera e) della direttiva 75/442/CEE; non rientrano nelle operazioni di smaltimento le operazioni di miscelazione, riconfezionamento, trasbordo, stoccaggio o altre operazioni che non si considerino come smaltimento definitivo.

5.

recupero: il recupero definitivo quale definito dall'articolo 1, lettera f) della direttiva 75/442/CEE; non rientrano nelle operazioni di recupero le operazioni di miscelazione, riconfezionamento, trasbordo, stoccaggio o altre operazioni che non si considerino come recupero definitivo;

6.

gestione economicamente corretta: qualsiasi misura praticabile diretta a garantire che i rifiuti vengano gestiti in modo da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;

7.

per notificatore si intende:

i)

nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta alla legge di tale paese, la quale intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e alla quale venga assegnato l'obbligo della notifica, cioè una delle persone fisiche o giuridiche sotto elencate, conformemente all'ordine gerarchico stabilito nel seguente elenco:

a)

la persona le cui attività abbia prodotto i rifiuti in questione; o

b)

la persona abilitata ad effettuare e che effettua, prima della loro spedizione, operazioni di pretrattamento, miscelazione od altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti; o

c)

un raccoglitore riconosciuto, che ha formato la spedizione riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti appartenenti allo stesso tipo di flusso e provenienti da fonti diverse;

d)

qualora i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) siano ignoti, insolventi o comunque non disponibili, un raccoglitore riconosciuto o un commerciante o un intermediario registrato;

e)

qualora la persona di cui alla lettera d) sia ignota, insolvente o comunque indisponibile, il detentore;

ii)

nel caso di importazioni nella Comunità o di transito attraverso la Comunità di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione del paese di provenienza che intenda effettuare o far effettuare o che abbia fatto effettuare una spedizione di rifiuti:

a)

la persona designata dalla legislazione del paese di esportazione; o, in mancanza di tale designazione,

b)

la persona che detiene i rifiuti o che ne ha il controllo legale al momento in cui l'esportazione ha avuto luogo (detentore);

8.

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti («produttore iniziale») e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti («nuovo produttore») e quale definito dall'articolo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE;

9.

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene quale definito dall'articolo 1, lettera c) della direttiva 75/442/CEE;

10.

raccoglitore: chiunque effettua la raccolta, la cernita e/o un raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto come definito dall'articolo 1, lettera g) della direttiva 75/442/CEE;

11.

11. destinatario: la persona o l'impresa sotto la giurisdizione del paese di destinazione alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;

12.

autorità competente:

i)

nel caso degli Stati membri, l'organo designato dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 56; oppure

ii)

nel caso di un paese terzo che ha aderito alla Convenzione di Basilea, l'organo designato da tale paese in quanto autorità competenti ai fini di tale Convenzione ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione stessa; oppure

iii)

nel caso di un paese che non rientra nel punto i) né nel punto ii), l'organo che è stato designato in qualità di autorità competente dal paese o dalla regione interessata o, in assenza di tale destinazione, l'autorità regolatrice di tale paese o regione, sotto la cui responsabilità sono effettuate le spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati al recupero, allo smaltimento o al transito, a seconda dei casi;

13.

autorità competente di spedizione: l'autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha effettivamente inizio;

14.

autorità competente di destinazione: l'autorità competente per la zona a destinazione della quale è previsto o ha effettivamente luogo la spedizione, oppure nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del loro smaltimento o recupero in una zona non soggetta alla giurisdizione di nessun paese;

15.

autorità competente di transito: l'autorità competente per il paese attraverso il cui territorio è prevista o si effettua una spedizione di rifiuti;

16.

paese di spedizione: qualsiasi paese in partenza dal quale è prevista o effettuata una spedizione di rifiuti; nel caso di navi carretta, gli Stati di approdo, gli Stati di bandiera e/o gli Stati alla cui giurisdizione è soggetto il proprietario o il detentore;

17.

paese di destinazione: qualsiasi paese verso il quale è prevista o si effettua una spedizione di rifiuti per lo smaltimento, il recupero o il carico a bordo prima dello smaltimento o del recupero in una zona non soggetta alla giurisdizione di nessun paese;

18.

paese di transito: qualsiasi paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso la cui area di giurisdizione nazionale o acque territoriali è prevista o si effettua una spedizione di rifiuti;

19.

paesi e territori di oltremare: i 20 paesi e territori di oltremare elencati nell'allegato 1A della decisione 2001/822/CE;

20.

ufficio doganale di esportazione dalla Comunità: l'ufficio doganale ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio  (23);

21.

ufficio doganale di uscita dalla Comunità: l'ufficio doganale ai sensi dell'articolo 793, paragrafo 2 del regolamento della Commissione (CEE) n. 2454/93  (24);

22.

ufficio doganale di entrata nella Comunità: l'ufficio doganale al quale i rifiuti introdotti nel territorio doganale della Comunità devono essere condotti nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

23.

Comunità: il territorio della Comunità;

24.

importazione: qualsiasi introduzione di rifiuti nel territorio della Comunità;

25.

spedizione transfrontaliera:

qualsiasi spedizione di rifiuti tra un paese ed un altro paese, o:

qualsiasi spedizione di rifiuti tra un paese e paesi e territori di oltremare o altre zone che avvenga sotto la protezione di tale paese; o

qualsiasi spedizione di rifiuti tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale; o

qualsiasi spedizione di rifiuti tra un paese e le regioni antartiche; o

qualsiasi spedizione di rifiuti in partenza da un paese per la quale sia previsto o sia effettuato l'attraversamento di una delle zone sopra citate; o

qualsiasi spedizione di rifiuti all'interno di un paese per la quale sia previsto o sia effettuato l'attraversamento di una zona diversa da quelle precedentemente citate; o

qualsiasi spedizione di rifiuti per la quale sia previsto o sia effettuato l'attraversamento di una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di nessun paese, a destinazione di un paese.

TITOLO II

SPEDIZIONI TRA STATI MEMBRI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ O IN TRANSITO PER PAESI TERZI

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Regole procedurali generali

1.   Sono soggette alla procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo, i seguenti rifiuti:

a)

se destinati ad operazioni di smaltimento:

i)

tutti i rifiuti

b)

se destinati ad operazioni di recupero:

i)

i rifiuti elencati nell'allegato IV;

ii)

i rifiuti elencati nell'allegato IV A;

iii)

i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IV o IV A;

iv)

le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IV o IV A;

v)

i rifiuti urbani misti di origine domestica (voce 20 03 01 dell'allegato V, parte 2).

2.   Per il recupero sono soggetti all'obbligo generale di una notifica preventiva scritta alle competenti autorità e di essere accompagnati da determinate informazioni secondo le disposizioni dell'articolo 17 del capitolo 3 del presente titolo:

i rifiuti elencati nell'allegato III.

3.   In casi eccezionali si applica la seguente disposizione:

Se i rifiuti presentano elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti elencati nell'allegato III sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad esse applicabili se fossero elencati nell'allegato IV.

Tali rifiuti sono individuati nell'osservanza della procedura prevista dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'elenco di questi rifiuti figura negli allegati IV A e V.

4.   Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o alla sperimentazione allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o di smaltimento e che non superano i 25 kg non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazioni preventive scritte di cui al paragrafo 1.

In luogo di tale procedura si applicano le regole procedurali di cui agli articoli 17 e 18, restando inteso che in tal caso devono essere unicamente fornite le informazioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a d) e alla lettera f).

Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'eccezione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio viene determinata in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare, comunque sempre entro il limite massimo di 25 kg.

5.   Le spedizioni di rifiuti che consistono, contengono o sono contaminati dalle sostanze chimiche elencate negli allegati A, B e C della Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (POP), come modificata (la «Convenzione di Stoccolma»), e elencati nell'allegato VII sono soggette alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.

I valori limite delle sostanze chimiche elencate nell'allegato VII sono stabiliti entro il 31 dicembre 2005 secondo la procedura prevista dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

6.     Non sono ammesse spedizioni di rifiuti destinati alla miscelazione, al riconfezionamento, al trasbordo, allo stoccaggio o ad altre operazioni che non possono essere considerate smaltimento o recupero definitivi.

CAPITOLO 2

NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE SCRITTE PREVENTIVE

Articolo 4

Procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive

1.   Il notificatore che intende trasferire rifiuti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) da uno Stato membro all'altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri ne dà preventiva notifica scritta all'autorità competente di spedizione, che provvede ad inoltrarla .

2.    La spedizioni può cominciare dopo che il notificatore abbia ricevuto:

a)

l'autorizzazione scritta dall'autorità competente di spedizione;

b)

l'autorizzazione scritta dall'autorità competente di destinazione; e

c)

l'autorizzazione scritta dall'autorità competente di transito o, quando tale autorizzazione può essere presunta, decorso il termine di 30 giorni di cui essa dispone per pronunciarsi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1.

3.   La spedizione deve cominciare e terminare durante il periodo di validità delle autorizzazioni rilasciate da tutte le autorità competenti in ordine ad una notificazione in conformità dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5.

«Terminare la spedizione» significa che, nel paese importatore, i rifiuti in questione sono stati definitivamente smaltiti o recuperati.

4.   Ogni spedizione deve essere accompagnata da una copia dei documenti di notifica e di movimento nonché da una copia delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti interessate.

Articolo 5

Requisiti della notifica

Le notifiche devono rispondere ai seguenti requisiti:

1.

Documenti di notifica e di movimento:

La notifica viene effettuata mediante i seguenti documenti:

a)

il documento di notifica che figura nell'allegato I A; e

b)

il documento di movimento che figura nell'allegato I B.

All'atto della notifica il notificatore compila il documento di notifica e il documento di movimento.

Il documento di notifica e il documento di movimento sono rilasciati al notificatore dall'autorità competente di spedizione o sono rilasciati ai sensi di regolamentazioni specifiche introdotte dallo Stato membro di spedizione e al suo interno .

2.

Informazioni e documenti che corredano i documenti di notifica e di movimento:

Il notificatore fornisce sui documenti di notifica e di movimento, o vi allega, le informazioni e la documentazione elencate nell'allegato II, parte I e 2 rispettivamente.

La notifica si considera debitamente compilata quando il documento di notifica e il documento di movimento sono stati riempiti e il notificatore ha fornito l'informazione e la documentazione riportate nell'allegato I, parti 1 e 2.

3.

Informazioni e documentazione addizionali:

Se al ricevimento di una notifica correttamente compilata una delle autorità competenti (di spedizione, di transito o di destinazione) richiede ulteriori informazioni , il notificatore deve fornire informazioni e documentazione addizionali.

Le richieste di informazioni addizionali devono essere presentate dalle autorità entro 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio del modulo correttamente compilato (autorità di spedizione) o di ricevimento dello stesso (autorità di transito o di destinazione).

L'elenco delle informazioni e della documentazione addizionali che possono essere richieste figura nell'allegato II, parte 3.

La notifica si considera completata quando il documento di notifica e il documento di movimento sono stati riempiti e quando il notificatore abbia fornito le informazioni e la documentazione elencate nell'allegato II, parti 1 e 2, nonché qualsiasi altra informazione e documentazione addizionale eventualmente richiesta ai sensi del presente paragrafo ed elencata nell'allegato II, parte 3.

4.

Formazione di un contratto fra il notificatore e il destinatario:

Il notificatore stipula con il destinatario un contratto, secondo le modalità di cui all'articolo 6, in merito al recupero o allo smaltimento dei rifiuti notificati.

Il contratto è stipulato e giuridicamente vincolante al momento della notifica

La prova dell'esistenza del contratto deve essere fornita alle autorità competenti interessate al momento della notifica.

Il notificatore o il destinatario forniscono copia del contratto a richiesta dell'autorità competente interessata.

5.

Istituzione di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente:

Il notificatore costituisce una garanzia finanziaria o stipula un'assicurazione corrispondente secondo le modalità di cui all'articolo 7.

La garanzia finanziaria o l'assicurazione corrispondente sono applicabili alla spedizione notificata , si reputano costituite e sono giuridicamente vincolanti prima che abbia inizio la spedizione.

Il notificatore deve fornire la prova dell'esistenza di tale garanzia finanziaria o assicurazione corrispondente alle autorità competenti interessate prima che abbia inizio la spedizione .

Qualora la spedizione di rifiuti sia effettuata da un ente di diritto pubblico, da un'azienda autonoma o da una società autonoma di un ente di diritto pubblico sulla cui probità o solvibilità non sussistono dubbi, le competenti autorità interessate possono prescindere dalla costituzione di una garanzia.

6.

Efficacia della notifica:

La notifica include tutte le tappe della spedizione — ivi comprese eventuali tappe intermedie — dalla prima località di spedizione fino alla sua destinazione finale di recupero e/o smaltimento.

Ciascuna notifica si riferisce unicamente ai rifiuti corrispondenti ad una sola voce.

Articolo 6

Contratto

1.   Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica deve essere stipulato un contratto tra il notificatore e il destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati.

2.   Il contratto è stipulato e giuridicamente vincolante al momento della notifica.

3.   Nel contratto deve figurare l'obbligo:

per il notificatore, ai sensi degli articoli 22 e 24 di riprendersi i rifiuti qualora la spedizione non si sia conclusa come previsto o sia stata effettuata in violazione del presente regolamento;

per il destinatario di fornire, ai sensi dell'articolo 15, lettera e), un certificato di recupero o di smaltimento finali conforme alla notifica ed alle sue condizioni, nonché alle disposizioni del presente regolamento .

4.    Qualora la spedizione si effettui tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto in questione può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata da tale soggetto recante l'impegno di recuperare o smaltire i rifiuti notificati.

Articolo 7

Garanzia finanziaria

1.   A fronte di tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica devono essere costituite una o più garanzie finanziarie o una o più assicurazioni corrispondenti che coprano:

a)

le spese di trasporto;

b)

le spese di smaltimento e recupero finali; e

c)

le spese di deposito.

Le spese da coprire comprendono anche:

a)

i casi in cui la spedizione non possa essere portata a termine come previsto, di cui all'articolo 22; e

b)

i casi di spedizioni illecite di cui all'articolo 24.

2.   La garanzia finanziaria o l'assicurazione corrispondente si applicano alla spedizione , si reputano costituite e sono giuridicamente vincolanti prima che abbia inizio la spedizione notificata.

3.   La garanzia finanziaria o l'assicurazione corrispondente sono valide e coprono la spedizione notificata durante tutta la durata di questa, ivi comprese le operazioni di recupero o smaltimento finali .

4.   L'importo coperto dalle garanzie finanziarie o dalle assicurazioni corrispondenti deve essere approvato dalla competente autorità di spedizione.

Tuttavia, nell'ipotesi di importazioni nella Comunità, l'importo suddetto deve essere approvato dall'autorità competente di destinazione nella Comunità.

5.   Tutte le autorità competenti interessate hanno accesso alle garanzie finanziare o assicurazioni corrispondenti.

6.   Le garanzie finanziarie e le assicurazioni corrispondenti sono svincolate quando il notificatore ha fornito la prova che i rifiuti hanno raggiunto la loro destinazione e sono stati definitivamente smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti.

La prova suddetta è fornita mediante il certificato di smaltimento o recupero finali di cui all'articolo 15, lettera e) .

7.   In caso di notifica generale ai sensi dell'articolo 14 è consentito costituire una o più garanzie finanziarie o assicurazioni corrispondenti che coprano distintamente i singoli elementi della notifica generale anziché coprire la notifica generale nel suo insieme.

In tali casi le garanzie finanziarie o assicurazioni corrispondenti sono applicabili alla spedizione, al più tardi, al momento in cui ha inizio la spedizione notificata da esse coperta.

Le garanzie finanziarie o assicurazioni corrispondenti sono svincolate quando il notificatore fornisce la prova che i rifiuti coperti da ciascuna di esse sono arrivati a destinazione e sono stati definitivamente smaltiti o definitivamente recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Questa prova è fornita mediante il certificato di smaltimento finale o recupero finale di cui all'articolo 15, lettera e).

8.   Secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, anteriormente al 1o gennaio 2005 deve essere elaborato un metodo lineare per il calcolo delle garanzie finanziarie o assicurazioni corrispondenti.

—   Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni di diritto interno adottate a norma del presente articolo.

Articolo 8

Trasmissione della notifica da parte dell'autorità competente di spedizione

1.   Quando riceve una notifica debitamente compilata nei modi prescritti dall'articolo 5, paragrafo 2, l'autorità competente di spedizione ne trasmette copie alle altre autorità competenti interessate nonché al destinatario e informa il notificatore dell'avvenuta trasmissione.

Questo obbligo va assolto nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

2.   Se la notifica non è riempita come prescritto, l'autorità competente di spedizione deve chiedere al notificatore informazioni e documentazione conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.

Questo obbligo va assolto nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

In tal caso, il limite di tre giorni di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui l'autorità competente di spedizione riceve le informazioni e documentazione richieste.

3.     La competente autorità di spedizione deve immediatamente informare il notificatore, qualora la notifica non venga debitamente compilata neppure dopo la ricezione delle informazioni e della documentazione richieste.

4.   L'autorità competente di spedizione può decidere di non procedere alla notifica se ha obbiezioni immediate da sollevare nei confronti della spedizione in conformità degli articoli 12 e 13 relativi alle obbiezioni.

Essa informa immediatamente il notificatore in merito a tali obbiezioni.

5.   Se, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica non ha trasmesso la notifica come prescritto dal paragrafo 1, l'autorità competente di spedizione, se richiesta dal notificatore, fornisce entro tre giorni una spiegazione motivata.

Copia della spiegazione motivata viene inviata alle autorità competenti interessate.

Articolo 9

Conferma da parte dell'autorità competente di destinazione

1.   Ricevuta una notifica debitamente compilata nei modi prescritti dall'articolo 5, paragrafo 3, l'autorità competente di destinazione ne invia conferma al notificatore e copia della conferma alle altre autorità competenti interessate, nonché al destinatario.

Il suddetto obbligo deve essere assolto nel termine di tre giorni dal ricevimento della notifica.

2.   Se la notifica non è riempita come prescritto, l'autorità competente di destinazione deve chiedere informazioni e documentazione al notificatore ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

L'autorità competente provvede nel termine di tre giorni dal ricevimento della notifica.

In tali casi il termine di tre giorni di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui l'autorità competente di destinazione riceve le informazioni e documentazione richieste.

3.     La competente autorità di destinazione deve immediatamente informare il notificatore, qualora la notifica non venga debitamente compilata neppure dopo la ricezione delle informazioni e della documentazione richieste.

4.   L'autorità competente di destinazione comunica al notificatore e alle altre autorità competenti interessate l'avvenuta sospensione.

5.   Se, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notifica non ha confermato la notifica come prescritto dal paragrafo 1, l'autorità competente di destinazione, a richiesta del notificatore, fornisce entro tre giorni una spiegazione motivata.

Copia della spiegazione motivata è inviata alle autorità competenti interessate.

Articolo 10

Autorizzazione da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito

1.   Le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito dispongono di un termine di trenta giorni a decorrere dalla data d'invio della conferma da parte dell'autorità competente di destinazione di cui all'articolo 9 per prendere una delle frequenti decisioni scritte motivate in relazione alla spedizione notificata.

autorizzazione senza condizioni,

autorizzazione accompagnata dalle condizioni di cui all'articolo 11 relativo alle condizioni,

diniego ai sensi degli articoli 12 e 13 relativi alle obbiezioni.

Se nel suddetto termine di trenta giorni con viene sollevata alcuna obbiezione si presume che l'autorità competente di transito abbia dato la propria tacita approvazione.

2.   Le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito notificano per iscritto la loro decisione e le relative ragioni al notificatore nel termine di trenta giorni e ne inviano copia alle altre autorità competenti interessate.

3.    L'autorità competente di spedizione notifica l'autorizzazione scritta apponendo timbro, firma e data sul documento di notifica. Le autorità competenti di destinazione e transito notificano la loro autorizzazione scritta mediante una decisione scritta destinata alle altre autorità competenti e al notificatore.

4.   L'autorizzazione scritta ad una prevista spedizione scade decorsi 180 giorni dalla data dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 , tranne che le autorità competenti interessate indichino un termine più breve .

5.   L'autorizzazione tacita scade decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni successivo all'invio della conferma da parte dell'autorità competente di destinazione ai sensi dell' articolo 9 .

6.     Entro la scadenza del termine di cui ai paragrafi 4 e 5 il trasporto di rifiuti in questione deve essere stato effettuato e i rifiuti che formano oggetto di tale trasporto devono essere stati definitivamente smaltiti o recuperati nel paese di importazione.

Articolo 11

Condizioni che corredano le spedizioni

1.   Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito hanno facoltà, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'invio della conferma da parte dell'autorità competente di destinazione di cui all'articolo 9, di fissare le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione alla spedizione notificata.

Tali condizioni possono fondarsi su uno o più dei motivi specificati nell'articolo 12 o nell'articolo 13 in relazione ai rifiuti rispettivamente destinati allo smaltimento ed al recupero.

2.   Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono inoltre nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinato il trasporto di rifiuti nel territorio di loro competenza.

Le condizioni afferenti il trasporto non devono essere più severe di quelle fissate per spedizioni simili effettuate interamente nel territorio di loro competenza e devono tenere debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.

3.   Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono altresì, nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1, imporre la condizione che l'autorizzazione scritta debba considerarsi revocata se le garanzie finanziarie o le assicurazioni corrispondenti non sono applicabili, al più tardi, nel momento in cui la spedizione notificata ha inizio, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 5 e dall'articolo 7, paragrafo 2.

4.   Le condizioni sono notificate per iscritto al notificatore dall'autorità competente che le stabilisce, con copia alle autorità competenti interessate.

Le condizioni sono annotate o allegate al documento di notifica a cura dell'autorità competente interessata.

5.     L'impianto che riceve i rifiuti predispone «bilanci massa» entrata e uscita per ogni unità di trattamento specifico e per ogni sottosezione di dette unità di trattamento.

6.     Le autorità di spedizione e di destinazione possono obbligare il destinatario a elaborare regolarmente una relazione che indichi tutte le operazioni di trattamento dei rifiuti.

Tale relazione registra tutte le entrate e le uscite dei rifiuti per ciascuno dei metodi di trattamento, in modo che le autorità possano, in qualsiasi momento, verificare che le spedizioni di rifiuti vengono effettuate in conformità della notifica.

Articolo 12

Obbiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

1.   In caso di notifica riguardante una prevista spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, le autorità competenti di destinazione e di spedizione hanno il diritto, entro trenta giorni dalla data d'invio della conferma da parte dell'autorità competente di destinazione ai sensi dell'articolo 9, di sollevare obbiezioni motivate fondate su uno o più dei motivi seguenti, conformemente al trattato:

a)

il desiderio di esercitare il suo diritto a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione di Basilea di proibire l'importazione di rifiuti pericolosi o dei rifiuti elencati all'allegato II della Convenzione di Basilea;

b)

la spedizione non sarebbe compatibile con i provvedimenti presi per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza al livello comunitario e nazionale ai sensi della direttiva 75/442/CEE, per vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obbiezioni nei confronti di spedizioni di rifiuti;

c)

se i rifiuti in questione sono destinati alla miscelazione, al riconfezionamento, al trasbordo, allo smaltimento o ad altre operazioni che non comportano uno smaltimento definitivo;

d)

la spedizione non sarebbe conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica; in tal caso, anche l'autorità competente di spedizione può far valere la propria legislazione nazionale per proteggere l'ambiente contro le spedizioni previste;

e)

il notificatore o il destinatario si era reso colpevole, in passato, di traffico illecito o di altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui la detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale;

f)

la spedizione è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dalla Comunità;

g)

i rifiuti sono rifiuti urbani misti di origine domestica (voce 20 03 01 dell'allegato V, parte 2);

h)

tenuto conto delle condizioni geografiche e delle necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti, se la prevista spedizione non è conforme alla direttiva 75/442/CEE, come modificata, con particolare riguardo agli articoli 5 e 7:

i)

allo scopo di attuare il principio dell'autosufficienza a livello nazionale , o

ii)

qualora l'impianto debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l'autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti, o

iii)

allo scopo di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti;

i)

i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 di tale direttiva;

j)

occorre garantire che i rifiuti in questione siano trattati nell'osservanza delle norme vincolanti di protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria in ordine alle operazioni di smaltimento;

k)

al fine di garantire che i rifiuti in questione siano trattati sulla base di piani di gestione, conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, onde assicurare il rispetto degli obblighi vincolanti stabiliti dal diritto comunitario per lo smaltimento dei rifiuti. Ove non sussista una normativa comunitaria che preveda obblighi giuridicamente vincolanti in materia di smaltimento, gli Stati membri possono imporre, sulla base del presente regolamento, obblighi a tal fine, purché essi stessi ottemperino ai suddetti obblighi in materia di smaltimento.

2.   L'autorità competente di transito ha il diritto, entro trenta giorni dall'invio della conferma da parte dell'autorità competente di destinazione ai sensi dell'articolo 9, di sollevare obbiezioni motivate fondate esclusivamente sui motivi di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f) e non sui motivi di cui alle lettere a), b), c), g), h), i), j) e k).

3.   Se i rifiuti sono rifiuti pericolosi di tipo specifico prodotti in uno Stato membro di spedizione e i quantitativi globali annui talmente limitati per cui risulti antieconomico approntare nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato, il paragrafo 1, lettera b) non si applica.

L'autorità competente di destinazione coopera con l'autorità competente di spedizione, ove questa ritenga che si applichi il presente paragrafo e non il paragrafo 1, lettera b) al fine di risolvere la questione a livello bilaterale.

Qualora non si addivenga ad una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione. La Commissione ne determina l'esito nell'osservanza della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

4.   Se entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ritengono che siano risolti i problemi che hanno suscitato le loro obbiezioni, le autorità competenti ne inviano immediata comunicazione scritta al notificatore con copie al destinatario ed alle altre autorità competenti interessate.

5.   Se i problemi che hanno suscitato le obbiezioni non sono stati risolti nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la notifica non è più valida e deve procedersi ad un'ulteriore notifica .

6.   I provvedimenti presi dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1, lettera b) allo scopo di vietare in tutto o in parte o di sollevare sistematicamente obbiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, sono immediatamente notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 13

Obbiezioni ai trasferimenti di rifiuti destinati al recupero

1.   In caso di notifica riguardante una prevista spedizioni di rifiuti destinati al recupero, le autorità competenti di destinazione e di spedizione hanno il diritto, entro trenta giorni dalla data d'invio della conferma da parte dell'autorità competente di destinazione ai sensi dell'articolo 9, di sollevare obbiezioni motivate fondate su uno o più dei motivi seguenti, conformemente al trattato:

a)

il desiderio di esercitare il suo diritto a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione di Basilea di proibire l'importazione di rifiuti pericolosi o dei rifiuti elencati all'allegato II della Convenzione di Basilea;

b)

il paese di partenza dispone della capacità tecnica e degli impianti necessari per recuperare i rifiuti pericolosi o i rifiuti elencati all'allegato II della Convenzione di Basilea in modo corretto dal punto di vista ambientale che sia almeno equivalente all'operazione di recupero prevista nel paese di destinazione;

c)

la spedizione non sarebbe conforme alla direttiva 75/442/CEE, con particolare riferimento ai suoi articoli 3, 4 e 7;

d)

i rifiuti in questione sono destinati alla miscelazione, al riconfezionamento, al trasbordo, allo stoccaggio o ad altre operazioni che non comportano un recupero definitivo;

e)

la spedizione non sarebbe conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica; in tal caso, anche l'autorità competente di spedizione può far valere la propria legislazione nazionale per proteggere l'ambiente contro le spedizioni previste;

f)

il notificatore o il destinatario si era reso colpevole, in passato, di traffico illecito o di altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui la detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale;

g)

la spedizione è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dalla Comunità;

h)

i rifiuti sono rifiuti urbani misti di origine domestica (voce 20 03 01 dell'allegato V, parte 2);

i)

tenuto conto delle condizioni geografiche e delle necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti, la prevista spedizione non è conforme alla direttiva 75/442/CEE, e in particolare agli articoli 5 e 7:

i)

allo scopo di attuare il principio dell'autosufficienza a livello nazionale, o

ii)

qualora l'impianto debba recuperare rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l'autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti, o

iii)

allo scopo di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti;

j)

la spedizione dei rifiuti non è destinata al recupero, ma allo smaltimento;

k)

il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, in valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o il costo del recupero e il costo dello smaltimento della parte non recuperabile , il potere calorifico dei rifiuti, la loro miscelazione con altri rifiuti, il loro tenore di sostanze inquinanti o i rischi connessi all'infiltrazione di sostanze inquinanti nei prodotti sono tali da non giustificare il recupero in base a considerazioni economiche e/o ambientali. Anteriormente al 1o gennaio 2005, vengono definiti degli orientamenti, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE ;

l)

i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 di tale direttiva;

m)

occorre garantire che i rifiuti in questione siano trattati nell'osservanza delle norme vincolanti di protezione dell'ambiente in ordine alle operazioni di recupero o agli obblighi inderogabili di recupero o riciclo imposti dalla legislazione comunitaria;

n)

occorre garantire che i rifiuti in questione siano trattati nell'osservanza delle norme ambientali giuridicamente vincolanti in ordine alle operazioni di recupero o agli obblighi inderogabili di recupero o riciclo imposti dalla legislazione nazionale, nella misura in cui non esistano norme o obblighi ambientali giuridicamente vincolanti a livello comunitario e le disposizioni nazionali siano conformi agli articoli 3 e 4 della direttiva 75/442/CEE;

o)

occorre garantire che i rifiuti in questione vengano trattati nel rispetto dei piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma dell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, per assicurare l'attuazione degli obblighi di recupero o riciclo previsti dalla legislazione comunitaria. Ove non sussista una normativa comunitaria che preveda obblighi giuridicamente vincolanti in materia di recupero o riciclo, gli Stati membri possono imporre, sulla base del presente regolamento, obblighi a tal fine, purché essi stessi ottemperino ai suddetti obblighi in materia di recupero e riciclo;

p)

il potere calorifico dei rifiuti, il loro tenore di sostanze inquinanti o la miscelazione con altri rifiuti non giustifica un recupero dal punto di vista ecologico.

2.   L'autorità competente di transito ha il diritto, entro trenta giorni dall'invio della conferma da parte dell'autorità competente di destinazione ai sensi dell'articolo 9, di sollevare obbiezioni motivate fondate esclusivamente sui motivi di cui al paragrafo 1, lettere e), f) e g) e non sui motivi di cui alle lettere a), b), c), d), h), i), j), k), l), m), n), o) e p).

3.   Se entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ritengono che siano risolti i problemi che hanno suscitato le loro obbiezioni, le autorità competenti ne inviano immediata comunicazione scritta al notificatore con copie al destinatario ed alle altre autorità competenti interessate.

4.   Se i problemi che hanno suscitato le obbiezioni non sono stati risolti nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la notifica non è più valida e deve procedersi ad un'ulteriore notifica .

Articolo 14

Notifica generale

1.   Il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni a condizione che, nel caso di ciascuna spedizione:

a)

i rifiuti abbiano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche;

b)

i rifiuti siano spediti allo stesso destinatario dallo stesso impianto;

c)

tutte le spedizioni seguano lo stesso percorso indicato nei documenti di notifica e di movimento.

2.     Nell'ambito di una procedura di notifica generale, un'unica notifica può coprire più di una spedizione di rifiuti per un periodo non superiore ad un anno civile. Previo accordo tra le autorità competenti il periodo indicato può essere abbreviato.

Per gli altri periodi in relazione a una procedura di notifica generale, si applicano i termini di cui all'articolo 10.

3.     Per una notifica generale sono applicate le stesse procedure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli articoli da 4 a 16.

4.   Se, per circostanze imprevedibili, non può essere seguito lo stesso percorso, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate e, se possibile, prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare il percorso.

Qualora la modifica del percorso sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle di cui alla notifica generale, la notifica generale non può essere utilizzata e deve essere presentata una notifica nuova.

5.   Le autorità competenti interessate hanno facoltà di subordinare la loro approvazione del ricorso alla procedura di notifica generale all'invio a posteriori di informazioni e documentazione supplementari, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

6.   Le autorità competenti interessate revocano la loro approvazione di tale procedura se:

a)

la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata; o

b)

le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate; o

c)

i rifiuti non sono recuperati conformemente al permesso rilasciato all'impianto che effettua tale operazione; o

d)

i rifiuti devono essere spediti o sono stati spediti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite o allegate al documento di notifica.

7.   La revoca dell'approvazione deve essere notificata ufficialmente al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.

8.   Ogni spedizione è accompagnata da una copia della notifica generale e dei documenti di movimento, comprese le copie dell'approvazione alla notifica generale da parte delle autorità competenti interessate.

9.   Con riserva della modifica di cui al paragrafo 1, le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le previste spedizioni contemplate/disciplinate dal presente articolo.

10.     Nel caso di ripresa volontaria dei rifiuti da parte di un produttore si applicano le seguenti disposizioni:

a)

la notifica generale fa riferimento a uno schema dei rifiuti, a tutti i produttori iniziali di rifiuti nel rispettivo Stato membro destinatario della domanda nonché ad un quantitativo massimo di 250 t di rifiuti per anno e produttore;

b)

il produttore dimostra di essere in possesso di un'autorizzazione generale di transito per tutti i paesi di transito;

c)

il produttore presenta un bilancio annuale corredata di un elenco di tutti i produttori di rifiuti alle autorità competenti;

d)

l'autorità competente di destinazione verifica la regolarità dello smaltimento dei rifiuti ripresi volontariamente;

e)

in deroga all'articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, il produttore può fornire, su richiesta, all'autorità competente anche il contratto stipulato con il produttore iniziale.

Articolo 15

Obblighi da osservare dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione

Ottenuta dalle autorità competenti interessate l'autorizzazione a una spedizione notificata, devono essere osservate i seguenti obblighi:

a)

Compilazione del documento di movimento da parte di tutte le parti interessate: tutte le imprese interessate compilano, nelle apposite voci, il documento di movimento, lo firmano e ne conservano copia.

b)

Compilazione del documento di movimento da parte del notificatore: se ha ricevuto l'autorizzazione dalle competenti autorità di spedizione, destinazione e transito o in relazione a quest'ultima, può presumerne l'autorizzazione tacita, il notificatore inserisce la data di spedizione e compila per il resto il documento di movimento.

Il notificatore invia copie del documento di movimento compilato alle autorità competenti interessate.

c)

Informazione preventiva circa la data effettiva di inizio della spedizione: il notificatore invia copie del documento di movimento compilato, come indicato alla lettera b), alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.

Cambiamenti delle quantità previste, della data di spedizione o del vettore vanno segnalati alle autorità competenti e al destinatario prima che abbia inizio la spedizione.

d)

Conferma scritta di ricevimento dei rifiuti da parte del destinatario: entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti il destinatario invia conferma scritta che i rifiuti sono stati ricevuti.

Tale conferma è inserita o allegata nel documento di movimento.

Il destinatario invia copie del documento di movimento contenente tale conferma al notificatore ed alle autorità competenti interessate.

e)

Certificato di smaltimento o di recupero finali da parte del destinatario: il più rapidamente possibile, e al più tardi entro 7 giorni lavorativi dal recupero o dallo smaltimento e al più tardi entro 180 giorni dopo la reciproca autorizzazione scritta riguardo alla notifica , il destinatario certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento finale dei rifiuti.

Tale certificato è inserito o allegato al documento di movimento.

Il destinatario invia copie del documento di movimento contenente tale certificato al notificatore ed alle autorità competenti interessate.

Articolo 16

Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione

1.   Se intervengono modifiche sostanziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate.

2.   In tale ipotesi si deve procedere ad una nuova notifica a meno che tutte le autorità competenti interessate ritengano che le modificazioni proposte non richiedano una nuova notifica.

3.   Se le modifiche coinvolgono autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale, deve procedersi ad una nuova notifica.

CAPITOLO 3

OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE

Articolo 17

Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni

1.   I rifiuti definiti all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti da uno Stato membro ad un altro Stato membro e/o a transitare per uno o più altri Stati membri sono soggetti ai seguenti obblighi procedurali.

Per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto che intende spedire i rifiuti informa le competenti autorità di spedizione e di destinazione 10 giorni lavorativi prima della prevista spedizione. Il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione, assicura che i rifiuti siano accompagnati dalle seguenti informazioni:

a)

il nome e l'indirizzo del produttore, del nuovo produttore o raccoglitore, del soggetto che organizza la spedizione, del destinatario e del detentore o dei detentori;

b)

il codice di identificazione dei rifiuti sulla base del codice OCSE riportato nell'allegato III e del codice dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione  (25);

c)

la denominazione commerciale abituate dei rifiuti;

d)

il volume dei rifiuti;

e)

l'operazione di recupero, quale indicata nell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE, ivi compreso il recupero successivo e finale dopo lo scambio o il deposito, quale indicata all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;

f)

la data della spedizione; e

g)

la prova dell'esistenza di un contratto tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario in merito al recupero dei rifiuti e che è giuridicamente vincolante al momento in cui ha inizio la spedizione.

Le informazioni complementari che accompagnano i rifiuti sono firmate dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dal detentore o dai detentori e dal destinatario al momento in cui i rifiuti in questione sono consegnati ad essi.

2.   Il contratto di cui al paragrafo 1, lettera g) acquista efficacia vincolante quando la spedizione ha inizio e comprende l'obbligo, per il soggetto che organizza la spedizione, di riprendere i rifiuti qualora la spedizione non venga effettuata come previsto o qualora venga effettuata in violazione del presente regolamento .

3.   Il soggetto che organizza la spedizione presenta le informazioni mediante il modulo che figura nell'allegato VI.

4.   Tali rifiuti sono inoltre soggetti all'osservanza di tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. In particolare essi sono:

destinati unicamente a impianti debitamente autorizzati ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE; e

soggetti all'osservanza delle disposizioni degli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

5.   A fini di ispezione, di controllo dell'applicazione, programmazione e statistica, gli Stati membri possono, conformemente alla legislazione nazionale, chiedere informazioni sulle spedizioni contemplate dal presente articolo.

6.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette ai vincoli di riservatezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Articolo 18

Rifiuti soggetti all'obbligo di informazione preventiva

1.   Fermo restando l'obbligo di informazioni di cui all'articolo 17, i rifiuti pericolosi di cui all'articolo 3, paragrafo 4 sono soggetti al seguente obbligo procedurale:

il soggetto che organizza la spedizione informa le autorità competenti interessate in merito alla spedizione 3 giorni lavorativi prima che questa abbia inizio.

2.   Per assolvere tale obbligo di informazione devono essere presentate le informazioni enumerate nell'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a d) ed f) mediante il modulo di cui all'allegato VI.

CAPITOLO 4

OBBLIGHI GENERALI

Articolo 19

Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione

1.   Nel corso della spedizione o prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni figuranti nel documento di notifica, i rifiuti non possono essere mescolati a rifiuti oggetto di una distinta notifica né a rifiuti che non sono oggetto di alcuna notifica.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche ai rifiuti destinati ad operazioni di recupero o smaltimento.

Articolo 20

Protezione dell'ambiente nel territorio della Comunità

Il produttore e/o il notificatore nel territorio della Comunità prendono tutte le misure necessarie affinché tutti i rifiuti che spediscono all'interno della Comunità vengano gestiti senza mettere in pericolo la salute umana e senza ricorrere a procedimenti o metodi che potrebbero nuocere all'ambiente, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, e in conformità con la normativa comunitaria in materia di rifiuti, restando inteso che tale obbligo vige per tutta la durata della spedizione, ivi comprese le operazioni di smaltimento o recupero finali nel paese di destinazione.

Articolo 21

Conservazione dei documenti e delle informazioni

1.   Tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da queste inviati in relazione ad una spedizione notificata sono conservati nella Comunità dalle autorità competenti, dal notificatore e dal destinatario per almeno tre anni decorrenti dal momento in cui ha avuto inizio ciascuna spedizione.

2.   Le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 sono conservate nella Comunità dal soggetto che organizza la spedizione e dal destinatario per almeno tre anni decorrenti dal momento in cui la spedizione ha avuto inizio.

CAPITOLO 5

OBBLIGHI DI RIPRENDERE I RIFIUTI

Articolo 22

Ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere effettuata come previsto

1.   Quando una spedizione di rifiuti autorizzata dalle autorità competenti interessate non può svolgersi come previsto dalle clausole del documento di notifica e dei documenti di movimento e/o del contratto di cui agli articoli 5, paragrafo 4, 6 e 17, le autorità competenti di destinazione e/o di transito, a seconda dei casi, ne informano immediatamente l'autorità competente di spedizione.

2.   L'autorità competente di spedizione provvede affinché il notificatore reintroduca i rifiuti in questione nella sua zona di competenza o altrove all'interno del paese di spedizione oppure, qualora ciò risulti impossibile, vi provvede essa stessa.

Il suddetto obbligo deve essere assolto entro 90 giorni dal momento in cui l'autorità ha rilevato d'ufficio o, ha avuto conoscenza o è stata informata per iscritto del fatto che la spedizione autorizzata non può essere portata a termine e, nonché delle ragioni di tale impossibilità. Queste informazioni possono essere trasmesse, in particolare, da altre autorità competenti.

3.   L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se l'autorità competente di spedizione ritiene che il notificatore oppure, qualora ciò risulti impossibile, la stessa autorità competente può smaltire o recuperare i rifiuti secondo metodi alternativi nel paese di destinazione o altrove.

4.   In caso di ripresa dei rifiuti ai sensi del paragrafo 2 si deve effettuare una nuova notifica a meno che le autorità competenti interessate convengano che sia sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente per la spedizione iniziale.

Il notificatore o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente per la spedizione iniziale effettua una nuova notifica.

Nessuna autorità competente può sollevare obbiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti di una spedizione che non può essere portata a termine.

5.   Nell'ipotesi di soluzioni alternative al di fuori del paese di destinazione inizialmente previsto ai sensi del paragrafo 3, il notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente della spedizione iniziale procedono ad una nuova notifica.

Nel caso di nuova notifica, le disposizioni riguardanti le autorità competenti interessate si applicano parimenti all'autorità competente del paese di spedizione iniziale.

6.   Nell'ipotesi di soluzioni alternative nel paese di destinazione iniziale ai sensi del paragrafo 3 non è necessario effettuare una nuova notifica ed è sufficiente una domanda debitamente motivata del notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, dell'autorità competente di destinazione iniziale.

7.   L'obbligo del notificatore e, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di trovare una soluzione alternativa per il loro recupero o smaltimento cessa quando il destinatario ha rilasciato il certificato di smaltimento o di recupero finali di cui all'articolo 15, lettera e).

8.   Se in uno Stato membro è segnalata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione che non ha potuto essere portata a termine, l'autorità territorialmente competente del luogo in cui sono stati segnalati i rifiuti è incaricata di prendere le disposizioni per garantirne il deposito sicuro in attesa della loro ripresa o del loro smaltimento o recupero finali secondo metodi alternativi come prescritto dal presente articolo.

9.   Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 7 ed 8 si applicano parimenti alle spedizioni di rifiuti che devono essere accompagnate da talune informazioni ai sensi dell'articolo 17.

In tali ipotesi il soggetto che organizza la spedizione deve osservare gli stessi obblighi che il presente articolo pone in capo al notificatore.

Articolo 23

Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine

1.   Le spese risultanti dalla reintroduzione dei rifiuti di una spedizione che non sia stata portata a termine, ivi comprese le spese della loro spedizione, smaltimento o recupero finali ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 2 o 3, nonché la spesa del deposito di cui all'articolo 22, paragrafo 8, sono poste a carico:

i)

del notificatore oppure, qualora ciò risulti impossibile,

ii)

dell'autorità competente di spedizione oppure, qualora ciò risulti impossibile,

iii)

secondo altre modalità decise dalle parti e dalle autorità competenti interessate.

2.   Le disposizioni del presente articolo si applicano parimenti alle spedizioni di rifiuti che devono essere accompagnate da determinate informazioni ai sensi dell'articolo 17.

In tal caso il soggetto che organizza la spedizione deve osservare gli obblighi che il presente articolo pone in capo al notificatore.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali o comunitarie in materia di responsabilità.

Articolo 24

Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illecita

1.   L'autorità competente che individua una spedizione da essa ritenuta in violazione del presente regolamento o della normativa internazionale o comunitaria (nel seguito denominata «spedizione illecita») ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate e può rimandare indietro tale spedizione.

2.   Se il responsabile della spedizione illecita è il notificatore, l'autorità competente del paese di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano:

a)

ripresi dal notificatore de facto o, se non è stata fatta alcuna notificazione,

b)

ripresi dal notificatore de iure, in conformità della gerarchia di cui all'articolo 2, paragrafo 7 oppure, qualora ciò risulti impossibile,

c)

ripreso da qualsiasi altra persona fisica o morale responsabile della spedizione illecita indicate all'articolo 2, paragrafo 7 o, qualora ciò risulti impossibile,

d)

ripreso dalla stessa autorità competente oppure, qualora ciò risulti impossibile,

e)

smaltiti o recuperati con altri metodi nel paese di destinazione o di spedizione dalla stessa autorità competente oppure, qualora ciò risulti impossibile,

f)

smaltiti o recuperati con altri metodi in un paese diverso dalla stessa autorità competente se tutte le autorità competenti interessate sono d'accordo.

Tale obbligo deve essere assolto entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui la suddetta autorità ha avuto conoscenza, ha rilevato d'ufficio o è stata informata per iscritto della spedizione illecita, o entro qualunque altro termine che possa essere stabilito dalle autorità competenti interessate. Tali informazioni possono essere in particolare trasmesse da altre autorità competenti.

Nell'ipotesi di ripresa dei rifiuti ai sensi delle lettere da a) a d) deve essere effettuata una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate ritengano di comune accordo che sia sufficiente una domanda debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.

La persona di cui alla lettera a), b), c) o d) dell'elenco, nell'ordine indicato, procede ad una nuova notifica.

Nessuna autorità competente solleva obbiezioni o si oppone alla reintroduzione di rifiuti oggetto di una spedizione illecita.

Qualora l'autorità competente di spedizione abbia optato per le soluzioni alternative di cui alle lettere e) ed f), l'autorità competente di spedizione iniziale procede ad una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non ritengano di comune accordo che sia sufficiente una domanda debitamente motivata di tale autorità.

3.   Se della spedizione illecita è responsabile il destinatario l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano:

a)

smaltiti o recuperati con metodi ecologicamente corretti dal destinatario, oppure, qualora ciò sia impossibile,

b)

vi provvede essa stessa.

L'obbligo suddetto deve essere assolto entro 30 giorni dal momento in cui tale autorità ha avuto conoscenza, ha rilevato d'ufficio o è stata informata per iscritto della spedizione illegale oppure entro qualunque altro termine eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate.

Tale informazione può essere trasmessa, in particolare, da altre autorità competenti. A tal fine, queste autorità cooperano, nella misura necessaria, ai fini dello smaltimento o del recupero dei rifiuti.

4.    In particolare se la responsabilità della spedizione illecita non può essere imputata né al notificatore né al destinatario le autorità competenti cooperano fra di loro per assicurare che i rifiuti in questione vengano smaltiti o recuperati.

5.   Se in uno Stato membro è segnalata la presenza di una spedizione illegale l'autorità competente per il territorio nel quale i rifiuti sono stati segnalati è incaricata di prendere le disposizioni necessarie per provvedere al deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro ripresa, del loro smaltimento finale o del loro recupero finale.

6.   Le disposizioni degli articoli 34 e 36 non si applicano qualora spedizioni illecite vengano reintrodotte nel paese di spedizione che sia un paese cui si applicano i divieti contenuti nei suddetti articoli.

7.   Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle spedizioni di rifiuti che devono essere accompagnate da determinate informazioni ai sensi dell'articolo 17.

In tali ipotesi il soggetto che organizza la spedizione deve osservare gli stessi obblighi che il presente articolo pone in capo al notificatore.

8.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali o comunitarie in materia di responsabilità.

9.   Secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, possono essere stabiliti orientamenti per la cooperazione delle autorità competenti in relazione alle spedizioni illecite.

Articolo 25

Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illecita

1.   Le spese risultanti dalla reintroduzione di rifiuti di una spedizione effettuata in violazione del presente regolamento o della normativa internazionale o comunitaria, ivi comprese le spese di spedizione, di smaltimento finale o di recupero finale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 e le spese di deposito ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5 sono poste a carico:

a)

del notificatore de facto o, se non è stata effettuata alcuna notifica,

b)

del notificatore de iure secondo la gerarchia di cui all'articolo 2, paragrafo 7 oppure, qualora ciò risulti impossibile,

c)

delle persone fisiche o giuridiche responsabili della spedizione illecita indicate all'articolo 2, paragrafo 7 oppure, se ciò risulta impossibile,

d)

dell'autorità competente di spedizione.

2.   Le spese risultanti dallo smaltimento o recupero finali di cui all'articolo 24, paragrafo 3 e le spese di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 5 di rifiuti di una spedizione illecita sono poste a carico:

a)

del destinatario, oppure, se ciò risulta impossibile,

b)

dell'autorità competente di destinazione.

3.   Le spese risultanti dallo smaltimento o recupero finali ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, ivi comprese le eventuali spese di spedizione e di deposito ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5 di rifiuti di una spedizione illecita sono poste a carico:

a)

del notificatore e/o del destinatario a seconda della decisione assunta dalle autorità competenti interessate oppure, qualora ciò risulti impossibile,

b)

delle autorità competenti di spedizione e destinazione.

4.   Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle spedizioni di rifiuti che devono essere accompagnate da determinate informazioni ai sensi dell'articolo 17.

In tali ipotesi il soggetto che organizza la spedizione deve osservare gli stessi obblighi che il presente articolo pone in capo al notificatore.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali o comunitarie in materia di responsabilità.

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI

Articolo 26

Modalità di trasmissione delle comunicazioni

1.   Le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 3 possono essere presentati mediante una delle seguenti modalità di comunicazione:

a)

per posta,

b)

per fax,

c)

per e-mail con firma elettronica, oppure

d)

con e-mail senza firma elettronica seguite da invio postale.

2.   Con riserva dell'autorizzazione delle autorità competenti interessate, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 3 possono essere trasmessi mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o legalizzazione elettronica ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, (26) ovvero mediante un sistema di legalizzazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza.

In tale ipotesi, le autorità competenti di spedizione e di destinazione hanno facoltà, di concerto con le altre autorità competenti interessate, di effettuare l'invio e il ricevimento delle comunicazioni elencate al paragrafo 3.

Lo scambio elettronico dei dati da e verso il notificatore avviene in questo caso tramite l'autorità di spedizione, mentre lo scambio elettronico dei dati da e verso il destinatario avviene tramite l'autorità di destinazione.

3.   Le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

notifica di una spedizione prevista ai sensi dell'articolo 4 e 14;

b)

richiesta di informazioni e documentazione ai sensi degli articoli 5, 8 e 9;

c)

trasmissione di informazione e di documenti ai sensi degli articoli 5, 8 e 9;

d)

autorizzazione scritta ad una spedizione notificata ai sensi dell'articolo 10;

e)

condizioni che accompagnano una spedizione ai sensi dell'articolo 11;

f)

obbiezioni sollevate nei confronti di una spedizione ai sensi degli articoli 12 e 13 ;

g)

informazione preventiva in merito all'effettivo inizio della spedizione ai sensi dell'articolo 15;

h)

conferma scritta del ricevimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 15;

i)

certificato di recupero finale o smaltimento finale dei rifiuti ai sensi dell'articolo 15;

j)

informazioni in merito alle modifiche intervenute nella spedizione dopo l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 16.

4.     Per la trasmissione di documenti e informazioni mediante il sistema di interscambio elettronico dei dati di cui al paragrafo 2, i requisiti tecnici ai fini dell'attuazione pratica di detto interscambio e le eventuali modifiche richieste, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle scadenze e le transazioni necessarie tra coloro che partecipano all'interscambio di dati, possono essere determinati secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, quale modificata.

Articolo 27

Lingua

1.   Tutte le notifiche, le informazioni, la documentazione e le altre comunicazioni trasmesse a norma delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate.

2.   A richiesta delle autorità competenti interessate il notificatore fornisce una o più traduzioni in una lingua per loro accettabile.

3.   Ulteriori orientamenti relativi all'uso delle lingue possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 28

Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti

1.   In caso di disaccordo fra le autorità competenti di spedizione e di destinazione in merito alla qualificazione dei materiali oggetto di spedizioni come rifiuti o no, detti materiali si considerano rifiuti.

2.   Se le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono in disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti notificati come rifiuti di cui allegato III o all'allegato IV, i rifiuti si considerano rifiuti dell'allegato IV.

3.   Se le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono in disaccordo in merito alla classificazione dell'operazione notificata di trattamento dei rifiuti come smaltimento o recupero, si applicano le disposizioni in materia di smaltimento.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente ai fini del presente regolamento e lasciano impregiudicato il diritto delle parti interessate a risolvere eventuali controversie relative a tali questioni dinanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Articolo 29

Spese amministrative

Possono essere poste a carico del notificatore le opportune e proporzionate spese amministrative per l'espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza, nonché le spese ordinarie per analisi ed ispezioni appropriate. La Commissione può decidere di stabilire un massimale per tali spese.

Articolo 30

Accordi per le zone di confine

In casi eccezionali, se la specifica situazione geografica lo richiede, gli Stati membri interessati possono concludere accordi bilaterali volti ad agevolare le procedure di notifica per la spedizione di determinati flussi di rifiuti, prodotti nella zona di confine tra gli Stati membri in questione, nel quadro della spedizione transfrontaliera dei rifiuti, soggetti all'obbligo di notifica, verso l'impianto idoneo più vicino, situato nella zona di confine tra i suddetti Stati membri.

Tali accordi sono notificati alla Commissione prima che abbia inizio la loro applicazione.

CAPITOLO 7

SPEDIZIONI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ CON TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI

Articolo 31

Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

1.   Se una spedizione di rifiuti è effettuata nella Comunità con transito attraverso uno o più paesi terzi ed è destinata allo smaltimento, l'autorità competente di spedizione chiede alle autorità competenti dei paesi terzi se esse desiderano trasmettere la loro autorizzazione scritta alla prevista spedizione:

a)

nel caso di paesi parti della Convenzione di Basilea, entro 60 giorni, a meno che le autorità competenti abbiano rinunciato ai loro diritti conformemente alle disposizioni di tale Convenzione,

b)

nel caso di paesi che non sono parti della Convenzione di Basilea, entro un termine convenuto tra le competenti autorità.

2.   Se una spedizione di rifiuti è effettuata fra località situate nello stesso Stato membro con transito attraverso uno o più paesi terzi ed è destinata allo smaltimento, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di cui al capo 3 del presente titolo.

Articolo 32

Spedizioni di rifiuti destinati al recupero

1.   Se una spedizione di rifiuti è effettuata all'interno della Comunità con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE ed è destinata al recupero, si applica l'articolo 31.

2.   Se una spedizione di rifiuti è effettuata all'interno della Comunità con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE ed è destinata al recupero, non si applica l'articolo 31, paragrafo 1.

In tale ipotesi l'autorizzazione di cui all'articolo 10 si reputa tacitamente acquisita e, se non sono state sollevate obbiezioni o non sono state poste condizioni, la spedizione può avere inizio 30 giorni dopo l'invio della conferma di ricevimento.

3.   Se una spedizione di rifiuti è effettuata fra località situate nello stesso Stato membro con transito attraverso uno o più paesi terzi ed è destinata al recupero, si applicano i paragrafi 1 e 2.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di cui al capo 3 del presente titolo.

TITOLO III

SPEDIZIONI ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 33

Applicazione del regolamento alle spedizioni all'interno degli Stati membri

1.   Le disposizioni del titolo II sulle spedizioni all'interno della Comunità e del titolo VII relativo ad altre disposizioni non si applicano alle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro.

2.   Gli Stati membri istituiscono tuttavia un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema deve tener conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dal presente regolamento.

3.   Ogni Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri del suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti.

4.   Gli Stati membri possono applicare, nel territorio soggetto alla loro giurisdizione, il sistema di cui ai titoli II e VII.

TITOLO IV

ESPROTAZIONI DALLA COMUNITÀ VERSO PAESI TERZI

CAPITOLO 1

RIFIUTI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO

Articolo 34

Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA

1.   Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della Convenzione di Basilea.

3.   Sono parimenti vietate le esportazioni verso un paese dell'EFTA Parte della Convenzione di Basilea di rifiuti destinati allo smaltimento

a)

quando il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti, o

b)

se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti nel paese di destinazione interessato.

4.   La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti nei modi indicati agli articoli 22 e 24.

Articolo 35

Procedura di esportazione verso i paesi EFTA

1.   In caso di esportazione dalla Comunità verso paesi EFTA parti della Convenzione di Basilea di rifiuti destinati allo smaltimento, si osservano, in quanto applicabili le disposizioni del titolo I ferme restando le modifiche e le integrazioni indicate nei paragrafi 2 e 3.

2.   Si applicano le seguenti modificazioni:

a)

l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di 60 giorni dall'invio della 0sua conferma di ricevimento della notifica per rilasciare la propria autorizzazione, porre condizioni e chiedere informazioni supplementari alla spedizione notificata, e

b)

l'autorità competente di spedizione della Comunità prende la decisione di autorizzare il trasferimento, come previsto dall'articolo 10 soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di transito e destinazione esterne alla Comunità non prima di 61 giorni dall'invio della conferma di ricevimento dell'autorità competente di destinazione.

3.   Si applicano le seguenti disposizioni integrative:

a)

l'autorità competente di transito della Comunità rilascia al notificatore l'attestazione dell'avvenuto ricevimento della notificazione;

b)

le autorità competenti di spedizione e di transito della Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

c)

il vettore consegna all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia del documento di movimento;

d)

non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia una copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità, indicando che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;

e)

se, 42 giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione della Comunità non ha ricevuto avviso dal destinatario di aver ricevuto i rifiuti, essa ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione, e

f)

il contratto di cui agli articoli 5, paragrafo 4 e 6 stipula che:

il destinatario che rilasci un certificato di smaltimento inesatto, con la conseguenza della liberazione della garanzia finanziaria, deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di rispedire i rifiuti nell'area soggetta alla competenza dell'autorità di spedizione e alle spese di smaltimento o recupero secondo metodi alternativi ed ecologicamente corretti;

entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti destinati allo smaltimento, il destinatario trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di smaltimento finale di cui al terzo trattino del presente paragrafo, e

il più rapidamente possibile, e comunque non oltre 30 giorni dallo smaltimento e al più tardi un anno dopo il ricevimento dei rifiuti, il destinatario certifica l'avvenuta eliminazione finale dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, e trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia del documento di movimento contenente tale certificato.

4.   La spedizione può avere inizio soltanto

a)

se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito e se siano state osservate tutte le condizioni;

b)

se è stato stipulato un contratto legalmente vincolante tra il notificatore e il destinatario come prescritto dagli articoli 5, paragrafo 4 e 6;

c)

se è stata costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione corrispondente, legalmente vincolante ed applicabile come prescritto dagli articoli 5, paragrafo 5 e 7 e nell'osservanza delle prescrizioni delle competenti autorità di destinazione esterne alla Comunità o di qualunque altro paese di transito che sia Parte della Convenzione di Basilea; e

d)

se è assicurata una gestione ecologicamente corretta come indicato dall'articolo 41.

5.   In caso di esportazione di rifiuti, questi sono destinati a essere oggetto di operazioni di smaltimento in impianti che, a norma della legislazione nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzate a funzionare nel paese di destinazione.

6.   Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità accertano che una spedizione non è conforme alle disposizioni del presente regolamento:

a)

ne informa immediatamente la competente autorità di spedizione nella Comunità, e

b)

immobilizza i rifiuti fino a che la suddetta autorità competente abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'ufficio doganale.

CAPITOLO 2

RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO

ESPORTAZIONI VERSO PAESI AI QUALI NON SI APPLICA LA DECISIONE DELL'OCSE

Articolo 36

Divieto di esportazione se i rifiuti figurano nell'allegato V

1.   Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:

a)

i rifiuti pericolosi elencati nell'allegato V;

b)

i rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;

c)

miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificate sotto una voce specifica nell'allegato V;

d)

rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione di Basilea;

e)

rifiuti di cui il paese di destinazione ha proibito l'importazione;

f)

rifiuti di cui l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti nel paese di destinazione interessato.

2.   La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.

Articolo 37

Procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell'allegato III

1.   In relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III la cui esportazione non è vietata ai sensi dell'articolo 36, la Commissione, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese, nonché l'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale essi verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.

I paesi ai quali si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti:

a)

il divieto,

b)

una procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive secondo le modalità di cui all'articolo 35,

c)

nessun controllo nel paese di destinazione.

2.   Prima della data alla quale il presente regolamento entra in applicazione, la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute ai sensi del paragrafo 1 ed informa il comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Se un paese non ha inviato la conferma di cui al paragrafo 1 oppure se, per una qualunque ragione, un paese non sia stato contattato, si applica il paragrafo 1, lettera b).

La Commissione aggiorna periodicamente il regolamento adottato.

3.   Se un paese indica, nella sua risposta, che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, a tali spedizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 17.

4.   In caso di esportazione, i rifiuti sono destinati ad operazioni di recupero in un impianto funzionante o autorizzato a funzionare nel paese importatore ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

Esportazioni verso paesi ai quali si applica la decisione OCSE

Articolo 38

Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati III, IV e IV A

1.   In caso di esportazione dalla Comunità di rifiuti elencati negli allegati III, IV e IV A destinati al recupero in paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE o che transitano attraverso tali paesi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo II, con le modifiche e le integrazioni indicate ai paragrafi 2 e 3.

Si applica la seguente modifica:

L'autorizzazione prescritta ai sensi dell'articolo 10 può essere acquisita tacitamente dall'autorità competente di destinazione esterna alla Comunità.

2.   Nel caso di esportazioni di rifiuti elencati nell'allegato IV e IV A, si applicano le seguenti disposizioni addizionali:

a)

l'autorità competente di spedizione trasmette all'ufficio doganale di uscita della Comunità una copia timbrata della decisione con la quale essa autorizza la spedizione;

b)

le autorità competenti di spedizione e transito nella Comunità trasmettono all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata delle loro decisioni che autorizzano la spedizione;

c)

copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;

d)

non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità trasmette copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità indicando che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;

e)

e se, 42 giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione non ha ricevuto dal destinatario alcuna informazione in merito alla ricezione dei rifiuti, essa ne informa senza indugio il paese di destinazione;

f)

il contratto di cui agli articoli 5, paragrafi 4 e 6 stipula che:

il destinatario che rilasci un certificato di recupero inesatto, con la conseguenza della liberazione della garanzia finanziaria, deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di rispedire i rifiuti nell'area soggetta alla competenza dell'autorità di spedizione e alle spese di recupero o recupero secondo metodi alternativi ed ecologicamente corretti;

entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti destinati al recupero, il destinatario trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di recupero finale di cui al terzo trattino del presente paragrafo, e

il più rapidamente possibile, e comunque non oltre 30 giorni dal recupero e al più tardi un anno dopo il ricevimento dei rifiuti, il destinatario certifica l'avvenuta eliminazione finale dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, e trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia del documento di movimento contenente tale certificato.

3.   La spedizione può avere inizio soltanto

a)

se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito e, se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di destinazione fuori della Comunità è accordata o può essere presunta, se siano state osservate tutte le prescritte condizioni;

b)

se è stato stipulato un contratto legalmente vincolante tra il notificatore e il destinatario come prescritto dagli articoli 5, paragrafo 4 e 6;

c)

se è stata costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione corrispondente, legalmente vincolante ed applicabile come prescritto dagli articoli 5, paragrafo 5 e 7 e nell'osservanza delle prescrizioni delle competenti autorità di destinazione esterne alla Comunità o di qualunque altro paese di transito che sia Parte della Convenzione di Basilea; e

d)

se è assicurata una gestione ecologicamente corretta come indicato dall'articolo 41.

4.   Se un'esportazione quale descritta al paragrafo 1 di rifiuti elencati negli allegati IV e IV A transita attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE, si applicano le seguenti modificazioni:

a)

l'autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione dell'OCSE dispone di un termine di 60 giorni dall'invio della sua conferma per rilasciare un'autorizzazione scritta, porre condizioni e chiedere informazioni complementari in ordine alla spedizione notificata, e

b)

l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la propria decisione di autorizzare la spedizione ai sensi dell'articolo 10 soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dalla suddetta autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE e non prima di 61 giorni dall'invio della conferma da parte dell'autorità competente di destinazione.

5.   In caso di esportazione di rifiuti, questi sono destinati a essere oggetto di operazioni di recupero in impianti che, a norma della legislazione nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzate a funzionare nel paese di destinazione.

6.   Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità accertano che una spedizione non è conforme alle disposizioni del presente regolamento:

a)

ne informa immediatamente la competente autorità di spedizione nella Comunità, e

b)

immobilizza i rifiuti fino a che la suddetta autorità competente abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'ufficio doganale.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 39

Esportazioni verso l'Antartico

Sono vietate le esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso l'Antartico.

Articolo 40

Esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare

1.   Sono vietate tutte le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso paesi o territori d'oltremare.

2.   Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d'oltremare si applica per analogia il divieto dell'articolo 36.

3.   Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero in paesi o territori d'oltremare non soggetti al divieto di cui al paragrafo 2, si applicano per analogia le disposizioni del titolo II.

Articolo 41

Disposizioni a garanzia di una gestione ecologicamente corretta nei paesi terzi

1.   Il produttore ed il notificatore, nonché le altre imprese interessate da una spedizione prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire che tutti i rifiuti che spediscono vengano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, ivi compreso il loro smaltimento o recupero finali nel paese terzo di destinazione.

2.   L'autorità competente di spedizione nella Comunità impone e verifica che tutti i rifiuti esportati vengano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, ivi compresi il loro smaltimento o recupero finali nel paese terzo di destinazione.

3.   L'autorità competente di spedizione nella Comunità vieta l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non vengano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, ivi compresi il loro smaltimento o recupero finali nel paese terzo di destinazione.

4.   In particolare, il flusso di rifiuti e l'operazione di recupero si considerano gestiti in modo ecologicamente corretto qualora il paese di destinazione possa per lo meno dimostrare che l'impianto di ricevimento sarà gestito in conformità di norme in materia di salute sul lavoro e tutela ambientale equivalenti alle norme dell'Unione europea .

Tale presunzione non pregiudica tuttavia la valutazione globale della gestione ecologicamente corretta durante tutta la durata della spedizione, ivi comprese le operazioni finali di smaltimento o recupero nel paese terzo di destinazione.

Per un orientamento in materia di gestione ecologicamente corretta, possono essere prese in considerazione le linee direttrici figuranti all'allegato VIII.

Il presente articolo non si applica alle esportazioni di rifiuti disciplinate dagli articoli 34 o 36.

5.   Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire l'osservanza degli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

TITOLO V

IMPORTAZION NELLA COMUNITÀ DA PAESI TERZI

CAPITOLO 1

IMPORTAZIONI DI RIFIUTI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO

Articolo 42

Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti dai paesi EFTA, da paesi aderenti alla Convenzione di Basilea o da paesi con i quali esiste un accordo

1.   Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelli provenienti:

a)

da paesi aderenti alla Convenzione di Basilea,

b)

da altri paesi con cui la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la direttiva comunitaria e conformi all'articolo 11 della Convenzione di Basilea,

c)

da altri paesi che hanno concluso accordi o intese bilaterali con singoli Stati membri ai sensi del paragrafo 2,

d)

da altri territori nei casi in cui, eccezionalmente, durante le crisi o in caso di guerra, non possano essere conclusi accordi o intese bilaterali ai sensi delle lettere b) o c), ovvero le autorità competenti nel paese di spedizione non siano operative.

2.   In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere individualmente accordi e intese bilaterali ai fini dello smaltimento di determinati tipi di rifiuti, qualora questi non fossero gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione.

Tali accordi e intese devono essere compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della Convenzione di Basilea.

Essi garantiscono che le operazioni di smaltimento vengano effettuate in un impianto autorizzato e soddisfino i requisiti di una gestione ecologicamente corretta.

Essi garantiscono che i rifiuti siano prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento venga effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo o l'intesa.

I suddetti accordi o intese sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione. In casi urgenti essi possono essere notificati entro un mese dalla loro conclusione.

3.   Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c) si basano sulla procedura di controllo di cui all'articolo 43.

4.   I paesi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c) devono presentare preventivamente una richiesta debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro di destinazione nella Comunità in considerazione del fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

Articolo 43

Requisiti procedurali per le importazioni provenienti dai paesi EFTA o dai paesi aderenti alla Convenzione di Basilea

1.   In caso di importazione nella Comunità in provenienza da paesi terzi aderenti alla Convenzione di Basilea di rifiuti destinati allo smaltimento, si applicano per analogia le disposizioni del titolo II con riserva delle modifiche e delle integrazioni enumerate ai paragrafi 2 e 3.

2.   Si applicano le seguenti modificazioni:

a)

la notifica è effettuata dall'autorità competente di spedizione all'autorità competente di destinazione mediante un documento di notifica rilasciato dalla competente autorità di spedizione, con copie al destinatario e alle autorità competenti di transito, e

b)

la competente autorità di transito esterna alla Comunità dispone di 60 giorni dal momento in cui ha inviato la conferma del ricevimento della notifica per rilasciare la propria autorizzazione scritta, imporre condizioni e chiedere informazioni complementari in relazione alla spedizione notificata,

c)

nei casi di crisi o di guerra indicati all'articolo 42, paragrafo 1, lettera d) non è necessaria l'approvazione delle autorità competenti di spedizione.

3.   Si applicano le seguenti disposizioni complementari:

a)

la competente autorità di transito nella Comunità conferma al notificatore il ricevimento della notifica, inviandone copia alle autorità competenti interessate;

b)

le competenti autorità di destinazione e di transito nella Comunità inviano una copia timbrata delle loro decisioni di autorizzare la spedizione all'ufficio doganale di entrata nella Comunità;

c)

il vettore consegna all'ufficio doganale di entrata nella Comunità un esemplare del documento di movimento;

d)

non appena i rifiuti sono entrati nella Comunità l'ufficio doganale di entrata invia una copia timbrata del documento di movimento alle autorità competenti di destinazione e transito nella Comunità, comunicando che i rifiuti sono entrati nel territorio della Comunità; e

e)

ogni spedizione è accompagnata da una copia del documento di movimento e, a richiesta delle autorità competenti, da una copia del modulo di notifica recante timbro che attesta l'avvenuta autorizzazione da parte delle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito.

4.   La spedizione può avere inizio soltanto

a)

se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito e se siano state osservate tutte le condizioni;

b)

se è stato stipulato un contratto legalmente vincolante tra il notificatore e il destinatario come prescritto dagli articoli 5, paragrafo 4 e 6;

c)

se è stata costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione corrispondente, legalmente vincolante ed applicabile come prescritto dagli articoli 5, paragrafo 5 e 7 e nell'osservanza delle prescrizioni delle competenti autorità di destinazione nella Comunità o di qualunque altro paese di transito che sia Parte della Convenzione di Basilea; e

d)

la protezione dell'ambiente è assicurata come disposto dall'articolo 48.

5.   Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità accertano che una spedizione non è conforme alle disposizioni del presente regolamento:

a)

ne informa immediatamente la competente autorità di spedizione nella Comunità, e

b)

immobilizza i rifiuti fino a che la suddetta autorità competente abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'ufficio doganale.

CAPITOLO 2

IMPORTAZIONI DI RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO

Articolo 44

Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti dai paesi cui si applica la decisione dell'OCSE, dei paesi EFTA, dei paesi aderenti alla Convenzione di Basilea o dei paesi con i quali è in vigore un accordo

1.   Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelli provenienti da:

a)

paesi ai quali si applica la decisione OCSE,

b)

altri paesi aderenti alla Convenzione di Basilea,

c)

altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della Convenzione di Basilea, o

d)

altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2,

e)

altri territori nei casi in cui, eccezionalmente, durante le crisi o in caso di guerra, non possano essere conclusi accordi o intese bilaterali ai sensi delle lettere c) o d), ovvero le autorità competenti nel paese di spedizione non siano operative.

2.   In casi eccezionali, i singoli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali per il recupero di rifiuti specifici qualora tali rifiuti non siano gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione.

In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 2.

3.   Gli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d) si basano sulle procedure di controllo di cui all'articolo 43 o all'articolo 45, a seconda dei casi.

4.     Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi e i rifiuti elencati all'allegato II della Convenzione di Basilea, i paesi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono tenuti a presentare anticipatamente una richiesta debitamente motivata alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione motivandola con il fatto che non hanno e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e gli impianti necessari per recuperare i rifiuti in modo ambientalmente corretto.

Articolo 45

Obblighi procedurali in caso di importazioni da paesi cui si applica la decisione dell'OCSE

1.   In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento

provenienti da un paese cui si applica la decisione dell'OCSE e/o

che transitano per paesi cui si applica la decisione dell'OCSE

si applicano per analogia le disposizioni del titolo II, con riserva delle modifiche e delle integrazioni previste ai paragrafi 2 e 3.

2.   Si applicano le seguenti modifiche :

a)

L'autorizzazione prescritta ai sensi dell'articolo 10 può essere sostituita dall'autorizzazione tacita dell'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità.

b)

Nei casi di crisi o di guerra indicati all'articolo 44, paragrafo 1, lettera e) non è necessaria l'approvazione delle autorità competenti di spedizione.

3.   Si applicano le seguenti disposizioni complementari:

a)

le autorità competenti di importazione e transito nella Comunità inviano copie timbrate delle loro decisioni di autorizzare una spedizione all'ufficio doganale di entrata nella Comunità,

b)

il vettore rilascia copia del documento di movimento all'ufficio doganale di entrata nella Comunità, e

c)

non appena i rifiuti entrano nella Comunità, l'ufficio doganale di entrata invia una copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di destinazione e di transito nella Comunità, comunicando che i rifiuti sono entrati nella Comunità.

4.   La spedizione può essere effettuata soltanto

a)

se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito, oppure se è fornita e può presumersi l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità, e se sono osservate le prescritte condizioni;

b)

se è stato stipulato un contratto legalmente vincolante tra il notificatore e il destinatario come prescritto dagli articoli 5, paragrafo 4 e 6;

c)

se è stata costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione corrispondente, legalmente vincolante ed applicabile come prescritto dagli articoli 5, paragrafo 5 e 7 e nell'osservanza delle prescrizioni delle competenti autorità di destinazione nella Comunità o di qualunque altro paese di transito che sia Parte della Convenzione di Basilea; e

d)

se la protezione dell'ambiente è assicurata ai sensi dell'articolo 48.

5.   Se l'ufficio doganale di esportazione o l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità accertano che una spedizione non è conforme alle disposizioni del presente regolamento:

a)

ne informano immediatamente la competente autorità di spedizione nella Comunità, che informa la competente autorità di spedizione fuori della Comunità; e

b)

immobilizzano i rifiuti fino a che la suddetta autorità competente abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'ufficio doganale.

Articolo 46

Obblighi procedurali in caso di importazioni provenienti da paesi aderenti alla Convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE

In caso di importazione nella Comunità dei rifiuti destinati allo smaltimento

provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE; e/o

in transito per un paese al quale non si applica la decisione OCSE e che è Parte della Convenzione di Basilea,

si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 43.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 47

Importazioni da paesi o territori di oltremare

1.   In caso di importazione nella Comunità di rifiuti provenienti da paesi o territori d'oltremare si applicano per analogia le disposizioni del titolo II.

2.   Uno o più paesi e territori di oltremare e lo Stato membro al quale sono collegati possono applicare procedure nazionali alle spedizioni di rifiuti provenienti dai paesi e territori d'oltremare verso tale Stato membro.

3.   Gli Stati membri che applicano il paragrafo 2 comunicano alla Commissione le procedure nazionali che applicano.

Articolo 48

Protezione dell'ambiente nella Comunità

1.   Il produttore, il notificatore e le altre imprese interessate da una spedizione prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, come prescritto dall'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e in conformità colla normativa comunitaria sui rifiuti per tutta la durata della spedizione, ivi compresi lo smaltimento e il recupero finali nel paese di destinazione.

2.   L'autorità competente di destinazione nella Comunità impone e si assicura che tutti i rifiuti spediti nella zona di sua competenza siano gestiti senza pericolo per la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, come prescritto dall'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e in conformità colla normativa comunitaria sui rifiuti per tutta la durata della spedizione, ivi compresi lo smaltimento e il recupero finali nel paese di destinazione.

3.   L'autorità competente di destinazione nella Comunità vieta le importazioni di rifiuti da paesi terzi se ha motivo di ritenere che tali rifiuti non siano gestiti senza pericolo per la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, come prescritto dall'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e in conformità colla normativa comunitaria sui rifiuti per tutta la durata della spedizione, ivi compresi lo smaltimento e il recupero finali nel paese di destinazione.

TITOLO VI

TRANSITO NELLA COMUNITÀ DI SPEDIZIONI DA E VERSO PAESI TERZI

CAPITOLO 1

RIFIUTI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO

Articolo 49

Transito attraverso la Comunità dei rifiuti destinati allo smaltimento

1.   In caso di spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento in provenienza e a destinazione di paesi terzi in transito per uno Stato membro, si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 43, fatte salve le modifiche di cui al paragrafo 2.

2.   Si applicano le seguenti modifiche:

a)

il notificatore trasmette parimenti una copia della notifica agli uffici doganali di entrata e di uscita della Comunità;

b)

la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono rispettivamente agli uffici doganali di entrata e di uscita nella Comunità una copia timbrata delle decisioni recanti autorizzazione della spedizione, e

c)

non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità trasmette copia timbrata del documento di movimento alle autorità competenti di transito nella Comunità, indicando che i rifiuti hanno lasciato la Comunità.

CAPITOLO 2

RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO

Articolo 50

Transito attraverso la Comunità di rifiuti in provenienza o a destinazione di un paese non soggetto alla decisione OCSE/cui non si applica la decisione OCSE

Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno Stato membro in provenienza o a destinazione di un paese alla quale non si applica la decisione OCSE, si applica per analogia l'articolo 49.

Articolo 51

Transito attraverso la Comunità di rifiuti in provenienza o a destinazione di un paese cui si applica la decisione OCSE

1.   Nel caso di spedizione di rifiuti destinati al recupero in transito attraverso uno Stato membro o più Stati membri in provenienza o a destinazione di un paese al quale si applica la decisione OCSE, si applicano, per analogia, le disposizioni dell'articolo 45, con le modifiche indicate nel paragrafo 2.

2.   Si applica la seguente modifica:

a)

il notificatore invia anche copia della notificazione agli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità;

b)

la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità invia una copia timbrata delle decisioni di autorizzare la spedizione rispettivamente agli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità;

c)

non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità trasmette copia timbrata del documento di movimento alle autorità competenti di transito nella Comunità, indicando che i rifiuti hanno lasciato la Comunità.

TITOLO VII

Altre disposizioni

Capitolo 1

Obblighi complementari relativi agli Stati membri

Articolo 52

Controllo dell'applicazione negli Stati membri

1.   Gli Stati membri prendono le opportune misure legislative e giudiziarie per prevenire e individuare le spedizioni illecite, ivi compresa l'irrogazione di sanzioni. Dette misure sono notificate alla Commissione.

2.   Gli Stati membri possono — tramite le misure intese a far osservare il presente regolamento — prevedere, tra l'altro, ispezioni di stabilimenti e imprese ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE, nonché controlli a campione sulle spedizioni.

3.   I controlli delle spedizioni possono aver luogo in particolare:

a)

nel luogo di origine, ed essere effettuati insieme al produttore, al detentore o al notificatore,

b)

nel luogo di destinazione, ed essere effettuati insieme al destinatario finale,

c)

alle frontiere della Comunità e/o

d)

durante il transito della spedizione nel territorio della Comunità.

4.   Detti controlli possono comprendere l'ispezione di documenti, l'accertamento delle identità e, se opportuno, il controllo fisico dei rifiuti.

5.   Gli Stati membri possono cooperare vicendevolmente, a titolo bilaterale o multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illecite.

6.   A richiesta di un altro Stato membro, uno Stato membro può prendere provvedimenti per il controllo dell'applicazione nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illecita di rifiuti e che si trovano nell'altro Stato membro.

Articolo 53

Obbligo di relazione da parte degli Stati membri

1.     L'autorità competente dello Stato membro di esportazione o importazione rende accessibili al pubblico, con mezzi appropriati quali Internet, tutte le notifiche delle spedizioni che ha autorizzato, corredate dei documenti ad esse relativi, al più tardi entro 7 giorni a decorrere dalla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

2.   Prima della fine di ogni anno, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione copia della relazione per l'anno precedente che ha redatto e presentato al segretariato della Convenzione di Basilea a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 di tale Convenzione.

3.   Prima della fine di ogni anno, gli Stati membri redigono e trasmettono alla Commissione un rapporto relativo all'anno precedente sulla base del questionario di cui all'allegato IX, da riempire ai fini dell'obbligo di informazione.

4.   Le relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono trasmesse alla Commissione sia in versione elettronica che su carta.

5.   Ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta un rapporto sull'applicazione del presente regolamento da parte della Comunità e degli Stati membri. A tal fine può chiedere ulteriori informazioni, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE.

Articolo 54

Cooperazione internazionale

Se opportuno o se necessario, gli Stati membri cooperano, d'intesa con la Commissione, con le altre Parti della Convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l'altro attraverso lo scambio di informazioni, la promozione di nuove tecniche ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di corretto comportamento.

Articolo 55

Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità

Gli Stati membri possono designare gli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità per le spedizioni di rifiuti che entrano nella Comunità o ne escono.

Se gli Stati membri decidono di designare gli uffici doganali di cui al primo comma, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per posti di frontiera all'entrata o all'uscita della Comunità diversi da quelli designati.

Articolo 56

Designazione dell'autorità competente

Gli Stati membri designano la autorità o le autorità competenti per l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. In materia di transito, ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente.

Articolo 57

Designazione dei corrispondenti

Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno un corrispondente incaricato di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni. Il corrispondente della Commissione informa i corrispondenti degli Stati membri qualsiasi eventuale questione che gli venga sottoposta e che riguardi questi ultimi e viceversa.

Articolo 58

Notificazione ed informazione in tema di designazione

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione la designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità, le autorità competenti e i corrispondenti effettuate a norma degli articoli 55, 56 e 57 rispettivamente.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni in relazione alle suddette designazioni:

i nomi,

gli indirizzi postali,

gli indirizzi elettronici,

i numeri telefonici e

i numeri di telefax.

3.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica intervenuta nei dati sopra riportati.

4.   Queste informazioni, come pure ogni loro eventuale modificazione viene trasmessa alla Commissione in forma elettronica e su carta.

5.   La Commissione pubblica nel suo sito web e, se necessario, aggiorna gli elenchi degli uffici doganali designati di entrata e di uscita dalla Comunità, delle autorità competenti e dei corrispondenti.

Capitolo 2

Altre disposizioni

Articolo 59

Riunione dei corrispondenti

La Commissione riunisce periodicamente, se richiesto dagli Stati membri o nei casi appropriati, i corrispondenti per esaminare con loro i problemi posti dall'applicazione del presente regolamento.

Articolo 60

Modifiche degli allegati

1.   Gli allegati al presente regolamento sono modificati dalla Commissione , al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico, mediante regolamenti della Commissione e secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

2.   Le modifiche degli allegati III, IV e V tengono conto delle modifiche adottate nell'ambito della Convenzione di Basilea e della decisione dell'OCSE.

3.   Le modifiche dell'allegato V tengono anche conto delle modifiche convenute in merito all'elenco dei rifiuti pericolosi adottati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE.

4.   Le modifiche all'allegato VIII tengono conto delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali.

Articolo 61

Misure complementari

1.   La Commissione può adottare le misure complementari relative all'applicazione, all'attuazione, all'amministrazione e all'osservanza del presente regolamento e degli articoli del trattato di adesione all'Unione europea 2003 che riguardano le spedizioni di rifiuti .

2.   Le suddette misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE e dell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

3.   Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in 30 giorni.

Articolo 62

Abrogazioni

1.   Il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti e la decisione 94/774/CE relativa al documento di accompagnamento standard sono abrogate con effetto dalla data di entrata in applicazione del presente regolamento.

2.   La decisione 1999/412/CE concernente un questionario sull'obbligo degli Stati membri di inviare relazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 259/93 è abrogata con effetto dal 31 dicembre successivo alla data di entrata in applicazione del presente regolamento.

Articolo 63

Disposizioni transitorie

1.   Tutte le spedizioni che sono state notificate all'autorità competente di spedizione e hanno avuto inizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93.

2.   Tutte le spedizioni alle quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l'autorizzazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 devono essere portate a termine entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le relazioni che devono essere presentate ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 ed all'articolo 53 del presente regolamento in relazione all'anno entro il quale il presente regolamento entra in applicazione, si basano sul questionario che figura nella decisione 1999/412/CE.

Articolo 64

Entrata in vigore e entrata in applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in applicazione 10 mesi dopo la data di pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  GU C ...

(3)  GU C ...

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 19 novembre 2003.

(5)  GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

(6)  GU L 310 del 3.12.1994, pag. 70.

(7)  GU L 156 del 23.6.1999, pag. 37.

(8)  GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1.

(9)  GU C 362 del 2.12.1996, pag. 241.

(10)  GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.

(11)   GU L 272 del 4.10.1997, pag. 45 .

(12)  GU L 22 del 24.1.1997, pag. 14.

(13)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 808/2003 (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1).

(14)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) della Commisione n. 1915/2003 (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 29).

(15)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(16)  (2003) Racc. pag. I-1439.

(17)  (2003) Racc. pag. I-1553.

(18)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(19)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(20)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(21)  GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.

(22)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

(23)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(24)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).

(25)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

(26)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

ALLEGATO IA

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ALLEGATO IB

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ALLEGATO II

INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE CHE CORREDANO LA NOTIFICA

1.   Informazioni da annotare o allegare al documento di notifica:

1.

Numero d'ordine o altro identificativo accettato del documento di notifica.

2.

Nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail del notificato e persona da contattare.

3.

Nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail dell'impianto di recupero o di smaltimento; tecnologie utilizzate .

Se l'impianto di recupero e smaltimento è riportato nell'allegato I, categoria 5 della direttiva 96/61/CE è necessario esibire una valida autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 5 di tale direttiva.

4.

Nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail del destinatario.

5.

Nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail del trasportatore o dei trasportatori previsti e/o dei loro agenti.

6.

Paese di spedizione e autorità competente interessata.

7.

Paese di transito e autorità competenti interessate.

8.

Paese di destinazione e autorità competente interessata.

9.

Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.

10.

Data o date previste per l'inizio della spedizione/delle spedizioni.

11.

Mezzi di trasporto, tappe (punti di entrata e di uscita in ciascuno dei paesi interessati, ivi compresi gli uffici doganali di entrata e uscita dalla Comunità) e itinerario tra i punti di uscita ed entrata (comprese eventuali alternative).

12.

Prova della registrazione del trasportatore per il trasporto di rifiuti.

13.

Denominazione del tipo di rifiuti nella lista pertinente, fonte/fonti, descrizione, quantità, composizione ed eventuali caratteristiche pericolose. Nell'ipotesi di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l'inventario dettagliato dei rifiuti.

14.

Designazione dell'operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati II A e II B della direttiva 75/442/CEE.

15.

Se i rifiuti sono destinati al recupero:

a)

il metodo previsto per lo smaltimento dei residui dopo il recupero;

b)

volume dei materiali recuperati in relazione ai residui ed ai rifiuti non recuperabili;

c)

valore presunto del materiale riciclato;

d)

costo del recupero e costo dello smaltimento dei residui.

16.

Prova dell'esistenza di un'assicurazione della responsabilità civile.

17.

Prova dell'esistenza di un'assicurazione dei veicoli adibiti al trasporto.

18.

Prova dell'esistenza, all'atto della notificazione, di un contratto che vincola il notificatore e il destinatario in relazione al trattamento dei rifiuti, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 4 e dall'articolo 6.

19.

Prova che è stata sottoscritta ed è giuridicamente vincolante una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, al momento della notifica, che acquista efficacia nel momento in cui la spedizione ha inizio, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 5 e dall'articolo 7.

20.

Dichiarazione con la quale il notificatore attesta che le informazioni sono complete ed esatte secondo buona fede.

21.

Uffici doganali di entrata e/o uscita e/o esportazione.

2.   Informazioni da annotare o allegare al documento di movimento:

Inserire tutte le informazioni elencate al punto 1, ed inoltre:

1.

Data di inizio della spedizione.

2.

Nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail del trasportatore / dei trasportatori.

3.

Tipo di condizionamento previsto.

4.

Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal trasportatore / dai trasportatori.

5.

Dichiarazione del notificatore che non sono state sollevate obbiezioni dalle autorità competenti di tutti i paesi interessati. La dichiarazione deve obbligatoriamente recare la firma del notificatore.

6.

Firme prescritte nell'ipotesi di trasferimento della custodia dei rifiuti.

3.   Informazioni e documenti supplementari che possono essere richiesti dalle autorità competenti:

1.

Nell'ipotesi in cui il notificatore non sia il produttore dei rifiuti, l'identità del produttore o dei produttori iniziali.

2.

Tipo e durata dell'autorizzazione di esercizio di cui è titolare l'impianto di trattamento.

3.

Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.

4.

Le distanze di trasporto tra notificatore e destinatario, ivi compresi eventuali percorsi alternativi.

5.

Analisi chimica della composizione dei rifiuti.

6.

Descrizione del procedimento di produzione dei rifiuti.

7.

Descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti.

8.

Informazioni in merito al calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 7.

ALLEGATO III

ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ESSERE ACCOMPAGNATI DA DETERMINATE INFORMAZIONI («ELENCO VERDE») (1)

Indipendentemente dal fatto che figurino o no su questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati alla procedura di controllo consistente nell'obbligo di essere accompagnati da determinate informazioni qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente da renderli assoggettabili alla procedura di controllo mediante notifica e autorizzazione scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE ovvero b) impedire a tali rifiuti di essere recuperati in modo ecologicamente corretto.

PARTE I

Rifiuti elencati nell'allegato IX della Convenzione di Basilea (2).

Ai fini del presente regolamento:

a)

Tutti i riferimenti all'elenco A dell'allegato IX della Convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato IV del presente regolamento.

b)

Nella voce B1020 della Convenzione di Basilea (allegato IX) l'espressione «alla rinfusa e in forma finita» comprende tutte le forme di rifiuti metallici non dispersibili (3) ivi elencate.

c)

La parte della voce B1100 dell'allegato IX della Convenzione di Basilea che fa riferimento a «Scorie derivanti dalla lavorazione del rame» ecc. non si applica ed è sostituita dalla voce (OCSE) GB040 della Parte II.

d)

La voce B1110 della Convenzione di Basilea non si applica ed è sostituita dalle voci (OCSE) GC010 e GC020 della Parte II.

e)

La voce B2050 non si applica ed è sostituita dalla voce (OCSE) GG040 della Parte II.

f)

Il riferimento, nella voce B3010 dell'allegato IX della Convenzione di Basilea, ai rifiuti di polimeri fuorurati si intende comprensivo dei polimeri e dei copolimeri di tetrafuoroetilente (PTFE).

g)

Le voci B1200 e B1210 della convenzione di Basilea non si applicano quando le scorie sono state espressamente prodotte per rispettare requisiti e norme nazionali e internazionali pertinenti.

PARTE II:

I rifiuti di seguito indicati sono parimenti soggetti all'obbligo di essere accompagnati da determinate informazioni:

Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:

GA300

ex 811220

Rifiuti e rottami di cromo

Rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e raffinazione di metalli

GB040

7112

262030

262090

Scorie dai processi dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi

Altri rifiuti contenenti metalli

GC010

 

Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe

GC020

 

Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi

GC030

ex 890800

Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali ivi contenuti che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi

GC040

ex 8701-05

ex 8709-11

Carcasse di autoveicoli svuotate dei liquidi

GC050

 

Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (per esempio: ossido di alluminio, zeoliti)

I seguenti rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica dispersibile:

GC090

 

Molibdeno

GC100

 

Tungsteno

GC110

 

Tantalio

GC120

 

Titanio

GC130

 

Niobio

GC140

 

Renio

Rifiuti di vetro in forma non dispersibile:

GE020

ex 7001

ex 701939

Rifiuti di fibre di vetro

Rifiuti ceramici in forma non dispersibile:

GF010

 

Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso)

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

GG030

ex 2621

Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone

GG040

ex 2621

Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone

GG160

 

Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame

Rifiuti solidi in plastica:

GH013

391530

ex 390410-40

polimeri di cloruro di vinile

Rifiuti tessili

GJ140

ex 6310

Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti

Rifiuti delle industrie agroalimentari

GM140

ex 1500

Rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura)

Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio

GN010

ex 050200

Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli

GN020

ex 050300

Rifiuti di crine, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto

GN030

ex 050590

Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con le piume o non; rifiuti di piume e parti di piume (sia o non con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di preservazione


(1)  Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, Appendice 3.

(2)  L'allegato IX della Convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento agli allegati V, parte 1, elenco B.

(3)  I rifiuti in forma «non dispersibile» non comprendono i rifiuti sotto forma di polvere, fango o gli articoli solidi contenenti rifiuti pericolosi in forma liquida.

ALLEGATO IV

ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE SCRITTE («ELENCO AMBRA») (1)

PARTE I:

Rifiuti elencati negli allegati II e VIII della Convenzione di Basilea (2).

Ai fini del presente regolamento:

a)

Tutti i riferimenti all'elenco B dell'allegato VIII della Convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato III del presente regolamento.

b)

Nella voce A1010, l'allocuzione «esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B (Allegato IX)» fa riferimento tanto alla voce B1020 della Convenzione di Basilea quanto alla nota relativa alla voce B1020 dell'allegato III del presente regolamento, Parte I b).

c)

Le voci A1180 e A2060 dell'allegato VIII della Convenzione di Basilea non si applicano e sono sostituite, ove opportuno, dalle voci GC010, GC020 e GG040 dell'allegato III, Parte II.

d)

La voce A4050 dell'allegato VIII della Convenzione di Basilea comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l'elettrolisi dell'alluminio, poiché contengono cianuri inorganici che rientrano nella voce Y33. Se i cianuri sono stati distrutti, i relativi prodotti esauriti sono assegnati alla voce AB120 della parte II, poiché contengono composti inorganici fluorurati, all'esclusione del fuoruro di calcio, rientranti nella voce Y32.

PARTE II:

I seguenti rifiuti sono parimenti soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione scritte

Rifiuti contenenti metalli

AA010

261900

Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (3)

AA060

262050

Ceneri e residui di vanadio

AA190

810420

ex 8/10430

Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette a contatto con l'acqua gas infiammabili in quantità pericolose con acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

AB030

 

Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli

AB070

 

Sabbie usate in operazioni di fonderia

AB120

ex 281290

ex 3824

Composti inorganici, non nominati né inclusi altrove ex3824

AB130

 

Sabbia usata per limatura

AB150

ex 382490

Sulfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

AC020

 

Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) non specificati o inclusi altrove

AC060

ex 381900

Fluidi idraulici

AC070

ex 381900

Fluidi per freni

AC080

ex 382000

Fluidi antigelo

AC150

 

Clorofluorocarboni

AC160

 

Alogeni (Halons)

AC170

ex 440310

Rifiuti di legno o di sughero trattati

AC250

 

Tensioattivi

AC260

ex 3101

Feci e letame liquido da porcilaia

AC270

 

Fanghi di depurazione

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

AD090

ex 382490

Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di materiali fotografici chimici o da materiali di processo, non specificati né inclusi altrove

AD100

 

Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro del trattamento superficiale delle plastiche

AD120

ex 391400

ex 3915

Resine a scambio ionico

AD150

 

Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (quali biofiltri usati)

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

RB020

ex 6815

Fibre di ceramiche con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto


(1)  Il presente elenco proviene dalla decisione dell'OCSE, appendice 4.

(2)  L'allegato VIII della Convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco A.

(3)  Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.

ALLEGATO IVA

RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III MA SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE SCRITTE (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3)

 

ALLEGATO V

RIFIUTI SOGGETTI AL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36

Note introduttive

1.

L'applicazione dell'allegato V fa salve la direttiva 75/442/CEE e la direttiva 91/689/CEE.

2.

Il presente allegato si compone di tre parti, le parti 2 e 3 si applicano solo quando non è applicabile la parte 1 , elenco A . Di conseguenza, per stabilire se un determinato rifiuto è disciplinato dall'allegato V di questo regolamento, occorre per prima cosa verificare se il rifiuto in questione figura nella parte 1, elenco A dell'allegato V; qualora non sia così, si procede a controllare la parte 2 e, se la ricerca ha dato esito negativo, la parte 3.

La parte 1 è divisa in due sezioni: l'elenco A, relativo ai rifiuti classificati come pericolosi ai fini della Convenzione di Basilea, e l'elenco B, relativo ai rifiuti non classificati come pericolosi .

Se un determinato rifiuto figura nella parte 1, elenco A, è soggetto al divieto di esportazione. Se un determinato rifiuto non figura nella parte 1, elenco A, bensì nella parte 2 o nella parte 3, è soggetto anch'esso al divieto di esportazione .

3.

Gli Stati membri, in casi eccezionali, possono stabilire, sulla base di prove documentali fornite in modo opportuno dal detentore, che un determinato rifiuto elencato nel presente allegato è escluso dal divieto di esportazione di cui all'articolo 36 di questo regolamento se non presenta alcuna delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 del suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE.

In tal caso, lo Stato membro interessato informa il paese d'importazione prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della Convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può fare commenti e, ove opportuno, presentare proposte al comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE allo scopo di modificare l'allegato V di questo regolamento.

4.

Il fatto che un rifiuto non sia elencato nel presente allegato non impedisce che, in casi eccezionali, venga classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione di cui all'articolo 36 di questo regolamento, qualora presenti una delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 ad H8, H10 e H11 del suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE e dall'intestazione dell'allegato III di questo regolamento.

In tal caso, lo Stato membro interessato informa il paese d'importazione prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della Convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può fare commenti e, ove opportuno, presentare proposte al comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE allo scopo di modificare l'allegato V di questo regolamento.

PARTE 1

Elenco A (Allegato VIII alla Convenzione di Basilea)

A1

RIFIUTI DI METALLI O CONTENENTI METALLI

A1010

Rifiuti di metallo e rifiuti che consistono di leghe di uno dei seguenti elementi

Antimonio

Arsenico

Berillio

Cadmio

Piombo

Mercurio

Selenio

Tellurio

Tallio

esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B.

A1020

Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti — esclusi i rifiuti di metallo in forma massiccia — uno dei seguenti elementi:

Antimonio; composti di antimonio

Berillio; composti di berillio

Cadmio; composti di cadmio

Piombo; composti di piombo

Selenio; composti di selenio

Tellurio; composti di tellurio

A1030

Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno dei seguenti elementi:

Arsenico; composti di arsenico

Mercurio; composti di mercurio

Tallio; composti di tallio

A1040

Rifiuti che hanno come componenti uno dei seguenti elementi:

Metalli carbonilici

Composti esavalenti di cromo

A1050

Fanghi da galvanizzazione

A1060

Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli

A1070

Residui di liscivazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iarosite, ematite, ecc.

A1080

Rifiuti dei residui di zinco non riportati sull'elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III

A1090

Ceneri prodotte dall'incenerimento di cavi isolati di rame

A1100

Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame

A1110

Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettroraffinazione e estrazione per via elettrolitica del rame

A1120

Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettroraffinazione e estrazione per via elettrolitica del rame

A1130

Reattivi d'attacco chimico esausti contenenti rame disciolto

A1140

Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame

A1150

Ceneri di metalli preziosi prodotte dall'incenerimento di circuiti stampati non inclusi sull'elenco B (1)

A1160

Batterie piombo/acido in pezzi o rottami

A1170

Batterie non assortite, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell'elenco B. Batterie non incluse nell'elenco B che contengono sostanze di cui all'allegato I in quantità tale da renderle pericolose

A1180

Rifiuti di dispositivi elettrici o elettronici o rottami (2) che contengono elementi quali accumulatori ed altre batterie incluse nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi e condensatori di PCB, o contaminati da elementi riportati nell'allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) in misura tale da acquisire una delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B1110) (3)

A2

RIFIUTI CONTENENTI PREVALENTEMENTE COMPOSTI INORGANICI, CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI E COMPOSTI ORGANICI

A2010

Vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi

A2020

Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A2030

Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A2040

Gesso proveniente da processi dell'industria chimica, quando contiene componenti elencati nell'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2080)

A2050

Rifiuti di amianto (polveri e fibre)

A2060

Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2050)

A3

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O COMPOSTI INORGANICI

A3010

Rifiuti dalla produzione o lavorazione di petrolio coke e bitume

A3020

Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria

A3030

Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo

A3040

Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore)

A3050

Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4020)

A3060

Rifiuti di nitrocellulosa

A3070

Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi

A3080

Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell'elenco B

A3090

Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3100)

A3100

Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3090)

A3110

Rifiuti della slanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3110)

A3120

Fluff — frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione

A3130

Rifiuti di composti organici del fosforo

A3140

Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A3150

Rifiuti di solventi organici alogenati

A3160

Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici

A3170

Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)

A3180

Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti o contaminati da: policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene (PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibrominato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg (4)

A3190

Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici

A4

RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI

A4010

Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati sull'elenco B

A4020

Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell'ambito di progetti di ricerca

A4030

Rifiuti derivanti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti che sono fuori specifica, scaduti (5) o non più idonei alla loro funzione originaria

A4040

Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno (6)

A4050

Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da:

cianuri inorganici, eccetto i residui di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici;

cianuri organici.

A4060

Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua

A4070

Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici esclusi quelli riportati sull'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B B4010)

A4080

Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati sull'elenco B)

A4090

Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B B2120)

A4100

Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell'elenco B

A4110

Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da:

qualsiasi prodotto della famiglia dei policloro dibenzofurani

qualsiasi prodotto della famiglia delle policloro dibenzodiossine

A4120

Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da perossidi

A4130

Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III

A4140

Rifiuti che consistono di o che contengono sostanze chimiche fuori specifica o scadute (7) corrispondenti alle categorie riportate nell'allegato I e aventi le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III.

A4150

Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell'uomo e/o sull'ambiente

A4160

Carbone attivo esausto non riportato sull'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2060)

Elenco B (Allegato IX della Convenzione di Basilea)

B1

RIFIUTI DI METALLI O CONTENENTI METALLI

B1010

Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:

Metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

Rottami di ferro e acciaio

Rottami di rame

Rottami di nichel

Rottami di alluminio

Rottami di zinco

Rottami di stagno

Rottami di tungsteno

Rottami di molibdeno

Rottami di tantalio

Rottami di magnesio

Rottami di cobalto

Rottami di bismuto

Rottami di titanio

Rottami di zirconio

Rottami di manganese

Rottami di germanio

Rottami di vanadio

Rottami di afnio, indio, niobio, renio et gallio

Rottami di torio

Rottami delle terre rare

B1020

Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe, alla rinfusa e in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette, ecc.):

Rottami di antimonio

Rottami di berillio

Rottami di cadmio

Rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

Rottami di selenio

Rottami di tellurio

B1030

Metalli refrattari contenenti residui

B1040

Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi

B1050

Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III (8)

B1060

Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa

B1070

Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'Allegato III

B1080

Ceneri e residui di zinco compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III o le caratteristiche di rischio H4.3 (9)

B1090

Rifiuti di batterie conformi a una specifica, escluse quelle costruite con piombo, cadmio o mercurio

B1100

Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli:

Zinco commerciale solido

Schiumature e scorie di zinco:

Scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90% Zn)

Scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92% Zn)

Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85% Zn)

Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92% Zn)

Schiumature da fonderia di zinco

Schiumature di alluminio (o schiume) scorie salate escluse

Scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III

Rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

Scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

Tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore a 0,5%

B1110

Assemblaggi elettrici ed elettronici

Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe

Rifiuti o rottami di assemblaggi elettrici o elettronici (10) (comprese le lastre di circuiti stampati) che non contengono componenti quali accumulatori e altre batterie riportate sull'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi e condensatori di PCB, o non contaminati da sostanze di cui allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) o da cui tali sostanze sono state eliminate in misura tale che essi non presentano alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1180)

Assemblaggi elettrici ed elettronici (compresi i circuiti stampati, i componenti elettronici ed i cavi) destinati al riutilizzo diretto (11), e non al riciclaggio o all'eliminazione definitiva (12)

B1120

Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi:

Metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati sull'elenco A:

scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio, renio

Lantanidi (metalli delle terre rare):

lantanio, praseodimio, samario, gadolinio, disprosio, erbio, itterbio, cerione, odimio, europio, terbio, olmio, tulio, lutezio

B1130

Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi

B1140

Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici

B1150

Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida con imballaggio ed etichettatura appropriati

B1160

Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di circuiti stampati (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1150)

B1170

Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di pellicole fotografiche

B1180

Rifiuti di pellicola fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico

B1190

Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico

B1200

Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio

B1210

Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di TiO2 e vanadio

B1220

Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre 20 %) e trattate secondo specifiche industriali (ad esempio DIN 4301), destinate principalmente alla costruzione

B1230

Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio

B1240

Scaglie di laminazione dell'ossido di rame

B2

RIFIUTI CONTENENTI PREVALENTEMENTE COMPOSTI INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI E COMPOSTI ORGANICI

B2010

Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile:

Rifiuti di grafite naturale

Rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura o altrimenti

Rifiuti di mica

Rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite

Rifiuti di feldspato

Rifiuti di spatofluoro

Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia

B2020

Rifiuti di vetro in forma non dispersibile:

Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi

B2030

Rifiuti ceramici in forma non dispersibile:

Rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

Fibre a base di ceramica, non specificate o elencate altrove

B2040

Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:

Solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

Rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione di edifici

Scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinati principalmente alla costruzione e alle applicazione abrasive

Zolfo in forma solida

Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

Cloruro di sodio, calcio e potassio

Carborundum (carburo di silicio)

Rottami di calcestruzzo

Rottami di vetro contenenti litio-tantalo e litio-niobio

B2050

Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2060)

B2060

Carbone attivo esausto derivante dal trattamento dell'acqua potabile, dai processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4160)

B2070

Fanghi di fluoruro di calcio

B2080

Rifiuti di gesso proveniente dai processi dell'industria chimica non inclusi nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2040)

B2090

Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall'elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall'industria metallurgica)

B2100

Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione

B2110

Residui di bauxite («fango rosso») (pH moderato inferiore a 11.5)

B2120

Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11.5, non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4090)

B3

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O COMPOSTI INORGANICI

B3010

Rifiuti solidi in plastica:

I seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

Rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, comprendenti (ma non limitati a) (13):

etilene

stirolo

polipropilene

tereftalato di polietilene

acrilonitrile

butadiene

resine acetaliche

poliammidi

tereftalato di polibutilene

policarbonati

polieteri

solfuri di polifenilene

polimeri acrilici

alcani C10-C13 (plastificante)

poliuretano (non contenente CFC)

polisilossano

polimetilacrilato

alcool polivinilico

butirrale di polivinile

acetato polivinilico

Rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:

resine ureiche

resine formofenoliche

resine melanine formaldeidi

resine epossidiche

resine alchilidiche

poliammidi

I seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (14):

tetrafluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoroalcossi alcano (PFA)

perfluoroalcossi alcano (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

B3020

Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta

I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:

Rifiuti e residui di carta o cartone consistenti di:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altre carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio: giornali, riviste e stampe analoghe)

Altri, includendo ma non limitati a 1) cartoni laminati; 2) residui non assortiti

B3030

Rifiuti tessili

I seguenti materiali purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

Rifiuti di seta (inclusi bozzoli non adatti all'avvolgimento, rifiuti filati o catarzo):

non cardati né pettinati

altri

Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo

cascame di lana o di peli fini di animali

altri rifiuti di lana o di peli fini di animali

rifiuti di peli grossolani di animale

Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)

Rifiuti di filati (inclusi residui di fili)

catarzo

altri

Rifiuti e stoppe di lino

Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (Cannabis sativa L.)

Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco

Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate o incluse altrove

Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:

fibre sintetiche

fibre artificiali

Indumenti ed altri articoli tessili usurati

Residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

assortiti

altri

B3040

Rifiuti in caucciù

I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti:

Rifiuti e residui di caucciù indurito (ad esempio ebanite)

Altri rifiuti di caucciù (esclusi i rifiuti precisati altrove)

B3050

Rifiuti di legno e sughero non trattati:

Rifiuti e residui di legno, agglomerati o meno in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari

Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato

B3060

Rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:

Fecce di vino

Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellets o meno, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove

Mellon (grassi semiossidati): residui derivanti dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale

Rifiuti di ossi o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

Rifiuti di pesce

Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao

Altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

B3070

I seguenti rifiuti:

Rifiuti di capelli umani

Rifiuti di paglia

Micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali

B3080

Rifiuti, trucioli e residui di caucciù

B3090

Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3100)

B3100

Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3090)

B3110

Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3110)

B3120

Rifiuti di coloranti alimentari

B3130

Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici incapaci di formare perossidi

B3140

Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all'allegato IV.A

B4

RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI

B4010

Rifiuti che consistono principalmente di idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4070)

B4020

Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell'elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di amido di caseina, destrina, eteri di cellulosa, alcool polivinilici (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3050)

B4030

Macchine fotografiche monouso, con batterie non incluse nell'elenco A

PARTE 2

Rifiuti elencati nell'allegato alla decisione della Commissione 2000/532/CE. I rifiuti contrassegnati da asterisco sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi (15)

01

RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 01

rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali

01 01 01

rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02

rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04*

sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05*

altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06

sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08

polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09

fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

01 04

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07*

rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09

scarti di sabbia e argilla

01 04 10

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11

rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12

sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13

rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

01 05

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04

fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05*

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06*

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

02

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02

scarti di tessuti animali

02 01 03

scarti di tessuti vegetali

02 01 04

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07

rifiuti della silvicoltura

02 01 08*

rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09

rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10

rifiuti metallici

02 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 02

rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02

scarti di tessuti animali

02 02 03

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 03

rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01

fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02

rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03

rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 04

rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01

terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02

carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 05

rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 06

rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02

rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 06 03

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 07

rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02

rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03

rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

03

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01

rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01

scarti di corteccia e sughero

03 01 04*

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

03 02

rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

03 02 04*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 02 05*

altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

03 02 99

prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03

rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01

scarti di corteccia e legno

03 03 02

fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05

fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07

scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08

scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09

fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10

scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

04

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE

04 01

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01

carniccio e frammenti di calce

04 01 02

rifiuti di calcinazione

04 01 03*

bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 01 04

liquido di concia contenente cromo

04 01 05

liquido di concia non contenente cromo

04 01 06

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08

cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09

rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

04 02

rifiuti dell'industria tessile

04 02 09

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 14*

rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

04 02 15

rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 16*

tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 17

tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 19*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21

rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22

rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

05

RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 01

rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02*

fanghi da processi di dissalazione

05 01 03*

morchie depositate sul fondo dei serbatoi

05 01 04*

fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

05 01 05*

perdite di olio

05 01 06*

fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07*

catrami acidi

05 01 08*

altri catrami

05 01 09*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 11*

rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

05 01 12*

acidi contenenti oli

05 01 13

fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15*

filtri di argilla esauriti

05 01 16

rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17

bitumi

05 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

05 06

rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01*

catrami acidi

05 06 03*

altri catrami

05 06 04

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

05 07

rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

05 07 01*

rifiuti contenenti mercurio

05 07 02

rifiuti contenenti zolfo

05 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

06

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

06 01 01*

acido solforico ed acido solforoso

06 01 02*

acido cloridrico

06 01 03*

acido fluoridrico

06 01 04*

acido fosforico e fosforoso

06 01 05*

acido nitrico e acido nitroso

06 01 06*

altri acidi

06 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

06 02 01*

idrossido di calcio

06 02 03*

idrossido di ammonio

06 02 04*

idrossido di sodio e di potassio

06 02 05*

altre basi

06 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11*

sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13*

sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14

sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 15*

ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16

ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 04

rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 03*

rifiuti contenenti arsenico

06 04 04*

rifiuti contenenti mercurio

06 04 05*

rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 05

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

06 05 02*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

06 06 02*

rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03

rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 07

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 07 01*

rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

06 07 02*

carbone attivato dalla produzione di cloro

06 07 03*

fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

06 07 04*

soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto

06 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 08

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 02*

rifiuti contenenti clorosilani pericolosi

06 08 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 09

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02

scorie fosforose

06 09 03*

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06 09 04

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 10

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 02*

rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 11

rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

06 11 01

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 13

rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 01*

prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

06 13 02*

carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

06 13 03

nerofumo

06 13 04*

rifiuti della lavorazione dell'amianto

06 13 05*

fuliggine

06 13 99

rifiuti non specificati altrimenti

07

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 01 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 04*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 07*

fondi e residui di reazione, alogenati

07 01 08*

altri fondi e residui di reazione

07 01 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 01 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 04*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 07*

fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 08*

altri fondi e residui di reazione

07 02 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 02 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13

rifiuti plastici

07 02 14*

rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 15

rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

07 02 16*

rifiuti contenenti siliconi pericolosi

07 02 17

rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

07 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 01*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 04*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 07*

fondi e residui di reazione, alogenati

07 03 08*

altri fondi e residui di reazione

07 03 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 03 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 03 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 03 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 04

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici

07 04 01*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 04 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 04*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 07*

fondi e residui di reazione, alogenati

07 04 08*

altri fondi e residui di reazione

07 04 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 04 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 04 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 04 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 04 13*

rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 05

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 01*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 04*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 07*

fondi e residui di reazione, alogenati

07 05 08*

altri fondi e residui di reazione

07 05 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 05 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 13*

rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 14

rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 06

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 07*

fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 08*

altri fondi e residui di reazione

07 06 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 06 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 06 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 07

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 04*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 07*

fondi e residui di reazione, alogenati

07 07 08*

altri fondi e residui di reazione

07 07 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 07 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

08

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici

08 01 11*

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12

pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 13*

fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14

fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 15*

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 17*

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 19*

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21*

residui di vernici o di sverniciatori

08 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01

polveri di scarto di rivestimenti

08 02 02

fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03

sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 07

fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08

rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12*

scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13

scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 14*

fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 15

fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 16*

residui di soluzioni chimiche per incisione

08 03 17*

toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 19*

oli dispersi

08 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 04

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

08 04 09*

adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10

adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11*

fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12

fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 13*

fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14

fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15*

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17*

olio di resina

08 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 05

rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01*

isocianati di scarto

09

RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01

rifiuti dell'industria fotografica

09 01 01*

soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

09 01 02*

soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03*

soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04*

soluzioni fissative

09 01 05*

soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio

09 01 06*

rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

09 01 07

carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08

carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10

macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 11*

macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

09 01 12

macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

09 01 13*

rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

09 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

10

RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 01

rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 01

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02

ceneri leggere di carbone

10 01 03

ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 04*

ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 05

rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 07

rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 09*

acido solforico

10 01 13*

ceneri leggere prodotti da idrocarburi emulsionati usati come carburante

10 01 14*

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 15

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14

10 01 16*

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 17

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 18*

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 01 19

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 20*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 21

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 22*

fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

10 01 23

fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24

sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25

rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

10 01 26

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 02

rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

10 02 01

rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02

scorie non trattate

10 02 07*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 08

rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10

scaglie di laminazione

10 02 11*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 02 12

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 13*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 14

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15

altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 03

rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 02

frammenti di anodi

10 03 04*

scorie della produzione primaria

10 03 05

rifiuti di allumina

10 03 08*

scorie saline della produzione secondaria

10 03 09*

scorie nere della produzione secondaria

10 03 15*

schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 03 16

schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 17*

rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

10 03 18

rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

10 03 19*

polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 03 20

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 21*

altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 22

altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

10 03 23*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 24

rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 25*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 26

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03 27*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 03 28

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 03 29*

rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 03 30

rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 04

rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01*

scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02*

impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 03*

arsenato di calcio

10 04 04*

polveri dei gas di combustione

10 04 05*

altre polveri e particolato

10 04 06*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 07*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 09*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 04 10

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 05

rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 03*

polveri dei gas di combustione

10 05 04

altre polveri e particolato

10 05 05*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 06*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 08*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 05 09

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 05 10*

impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 05 11

scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 06

rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02

impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 03*

polveri dei gas di combustione

10 06 04

altre polveri e particolato

10 06 06*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 07*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 09*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 06 10

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

10 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 07

rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02

impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04

altre polveri e particolato

10 07 05

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 07*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 07 08

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 08

rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04

polveri e particolato

10 08 08*

scorie salate della produzione primaria e secondaria

10 08 09

altre scorie

10 08 10*

impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 08 11

impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 12*

rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

10 08 13

rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14

frammenti di anodi

10 08 15*

polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 08 16

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 17*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 18

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 19*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

10 08 20

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 08 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 09

rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03

scorie di fusione

10 09 05*

forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 06

forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 07*

forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 08

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 09*

polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 09 10

polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 11*

altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 09 12

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 13*

leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 09 14

leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 15*

scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 09 16

scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 09 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 10

rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03

scorie di fusione

10 10 05*

forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 06

forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 07*

forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 08

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 09*

polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 10 10

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 11*

altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 12

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13*

leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 10 14

leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 15*

scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 10 16

scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 10 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 11

rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03

scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05

polveri e particolato

10 11 09*

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10 11 10

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 11*

rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)

10 11 12

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 13*

lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose

10 11 14

lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 15*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 16

rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 17*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 18

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 19*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 12

rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 12 03

polveri e particolato

10 12 05

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06

stampi di scarto

10 12 08

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 09*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 11*

rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

10 12 12

rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 13

rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 13 04

rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 06

polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

10 13 07

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 09*

rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto

10 13 10

rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11

rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 12*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 13

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14

rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 14

rifiuti prodotti dai forni crematori

10 14 01*

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11

RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 01

rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05*

acidi di decappaggio

11 01 06*

acidi non specificati altrimenti

11 01 07*

basi di decappaggio

11 01 08*

fanghi di fosfatazione

11 01 09*

fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10

fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 11*

soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

11 01 12

soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11

11 01 13*

rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14

rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 15*

eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16*

resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

11 02

rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 02*

rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)

11 02 03

rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 05*

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 07*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

11 03

rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 03 01*

rifiuti contenenti cianuro

11 03 02*

altri rifiuti

11 05

rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01

zinco solido

11 05 02

ceneri di zinco

11 05 03*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

11 05 04*

fondente esaurito

11 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

12

RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01

limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02

polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03

limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04

polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05

limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 06*

oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07*

oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08*

emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09*

emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10*

oli sintetici per macchinari

12 01 12*

cere e grassi esauriti

12 01 13

rifiuti di saldatura

12 01 14*

fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15

fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 16*

materiale abrasivo di scarto, contenete sostanze pericolose

12 01 17

materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 18*

fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

12 01 19*

oli per macchinari, facilmente biodegradabili

12 01 20*

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12 01 21

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

12 03

rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)

12 03 01*

soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02*

rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13

OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)

13 01

scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 01*

oli per circuiti idraulici contenenti PCB (16)

13 01 04*

emulsioni clorurate

13 01 05*

emulsioni non clorurate

13 01 09*

oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10*

oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11*

oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12*

oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13*

altri oli per circuiti idraulici

13 02

scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04*

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05*

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06*

scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07*

olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

13 02 08*

altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03

oli isolanti e termoconduttori di scarto

13 03 01*

isolanti e termoconduttori, contenenti

13 03 06*

oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07*

oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08*

oli sintetici isolanti e termoconduttori

13 03 09*

oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10*

altri oli isolanti e termoconduttori

13 04

oli di sentina

13 04 01*

oli di sentina della navigazione interna

13 04 02*

oli di sentina delle fognature dei moli

13 04 03*

altri oli di sentina della navigazione

13 05

prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01*

rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 02*

fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03*

fanghi da collettori

13 05 06*

oli prodotti dalla separazione olio/acqua

13 05 07*

acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua

13 05 08*

miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

13 07

rifiuti di carburanti liquidi

13 07 01*

olio combustibile e carburante diesel

13 07 02*

petrolio

13 07 03*

altri carburanti (comprese le miscele)

13 08

rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01*

fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione

13 08 02*

altre emulsioni

13 08 99*

rifiuti non specificati altrimenti

14

SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE 07 E 08)

14 06

solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto

14 06 01*

clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02*

altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03*

altri solventi e miscele di solventi

14 06 04*

fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

14 06 05*

fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01

imballaggi in carta e cartone

15 01 02

imballaggi in plastica

15 01 03

imballaggi in legno

15 01 04

imballaggi metallici

15 01 05

imballaggi in materiali compositi

15 01 06

imballaggi in materiali misti

15 01 07

imballaggi in vetro

15 01 09

imballaggi in materia tessile

15 01 10*

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11*

imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

15 02

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02*

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali , navi e velivoli ) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03

pneumatici fuori uso

16 01 04*

veicoli fuori uso

16 01 04* bis

Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, non adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali ivi contenuti che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi

16 01 06

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 06 bis

Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali ivi contenuti che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi

16 01 07*

filtri dell'olio

16 01 08*

componenti contenenti mercurio

16 01 09*

componenti contenenti PCB

16 01 10*

componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)

16 01 11*

pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12

pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13*

liquidi per freni

16 01 14*

liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15

liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16

serbatoi per gas liquido

16 01 17

metalli ferrosi

16 01 18

metalli non ferrosi

16 01 19

plastica

16 01 20

vetro

16 01 21*

componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22

componenti non specificati altrimenti

16 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

16 02

scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09*

trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10*

apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11*

apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 02 12*

apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

16 02 13*

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (17) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

16 02 14

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15*

componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03

prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03*

rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

16 03 04

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 05*

rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

16 03 06

rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 04

esplosivi di scarto

16 04 01*

munizioni di scarto

16 04 02*

fuochi artificiali di scarto

16 04 03*

altri esplosivi di scarto

16 05

gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto

16 05 04*

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 05 05

gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 06*

sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 07*

sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08*

sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 09

sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08

16 06

batterie ed accumulatori

16 06 01*

batterie al piombo

16 06 02*

batterie al nichel-cadmio

16 06 03*

batterie contenenti mercurio

16 06 04

batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05

altre batterie ed accumulatori

16 06 06*

elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

16 07

rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)

16 07 08*

rifiuti contenenti olio

16 07 09*

rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

16 08

catalizzatori esauriti

16 08 01

catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 02*

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi (18) o composti di metalli di transizione pericolosi

16 08 03

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04

catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)

16 08 05*

catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06*

liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 07*

catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 09

sostanze ossidanti

16 09 01*

permanganati, ad esempio permanganato di potassio

16 09 02*

cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

16 09 03*

perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno

16 09 04*

sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10

rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01*

soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

16 10 02

soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 10 03*

concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 04

concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11

scarti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01*

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 02

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 03*

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 04

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 05*

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 06

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01

cemento

17 01 02

mattoni

17 01 03

mattonelle e ceramiche

17 01 06*

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02

legno, vetro e plastica

17 02 01

legno

17 02 02

vetro

17 02 03

plastica

17 02 04*

vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01*

miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03*

catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04

metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01

rame, bronzo, ottone

17 04 02

alluminio

17 04 03

piombo

17 04 04

zinco

17 04 05

ferro e acciaio

17 04 06

stagno

17 04 07

metalli misti

17 04 09*

rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10*

cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05

terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

17 05 03*

terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05*

fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose

17 05 06

fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

17 05 07*

pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 05 08

pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06

materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 01*

materiali isolanti contenenti amianto

17 06 03*

altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 04

materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05*

materiali da costruzione contenenti amianto

17 08

materiali da costruzione a base di gesso

17 08 01*

materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17 08 02

materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 01*

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 02*

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03*

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18

RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)

18 01

rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01

oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02

parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 03*

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 04

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 06*

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 08*

medicinali citotossici e citostatici

18 01 09

medicinali diversi da quelle di cui alla voce 18 01 08

18 01 10*

rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

18 02

rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01

oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 02*

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 03

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 05*

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 06

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 07*

medicinali citotossici e citostatici

18 02 08

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01

rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02

materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 05*

residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06*

rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10*

carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

19 01 11*

ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 12

ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 13*

ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 14

ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 15*

ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 16

polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 17*

rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 01 18

rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19

sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 02

rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03

miscugli di rifiuti composte esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 04*

miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 02 05*

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 02 06

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 07*

oli e concentrati prodotti da processi di separazione

19 02 08*

rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 09*

rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 10

rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 11*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 03

rifiuti stabilizzati/solidificati (19)

19 03 04*

rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (20) stabilizzati

19 03 05

rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 06*

rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

19 03 07

rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 04

rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01

rifiuti vetrificati

19 04 02*

ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03*

fase solida non vetrificata

19 04 04

rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05

rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01

parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02

parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03

compost fuori specifica

19 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 06

rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 03

liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05

liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 07

percolato di discarica

19 07 02*

percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

19 07 03

percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08

rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01

vaglio

19 08 02

rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 08 05

fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 06*

resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 08 07*

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 08 08*

rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

19 08 09

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

19 08 10*

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

19 08 11*

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

19 08 12

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

19 08 13*

fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

19 08 14

fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 09

rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01

rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02

fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03

fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 04

carbone attivo esaurito

19 09 05

resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 09 06

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 09 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 10

rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 01

rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02

rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 03*

fluff — frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

19 10 04

fluff — frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

19 10 05*

altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06

altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11

rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio

19 11 01*

filtri di argilla esauriti

19 11 02*

catrami acidi

19 11 03*

rifiuti liquidi acquosi

19 11 04*

rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

19 11 05*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 11 06

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 11 07*

rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

19 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 12

rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01

carta e cartone

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

vetro

19 12 06*

legno, contenente sostanze pericolose

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

prodotti tessili

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10

rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19 12 11*

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19 12 12

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13

rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 01*

rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 02

rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 03*

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 04

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 05*

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

19 13 07*

rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 08

rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01

carta e cartone

20 01 02

vetro

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10

abbigliamento

20 01 11

prodotti tessili

20 01 13*

solventi

20 01 14*

acidi

20 01 15*

sostanze alcaline

20 01 17*

prodotti fotochimici

20 01 19*

pesticidi

20 01 21*

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23*

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 25

oli e grassi commestibili

20 01 26*

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 01 27*

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

20 01 28

vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 29*

detergenti contenenti sostanze pericolose

20 01 30

detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 31*

medicinali citotossici e citostatici

20 01 32

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 33*

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

20 01 34

batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 35*

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (21)

20 01 36

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 37*

legno, contenente sostanze pericolose

20 01 38

legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39

plastica

20 01 40

metallo

20 01 41

rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 01 99

altre frazioni non specificate altrimenti

20 02

rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01

rifiuti biodegradabili

20 02 02

terra e roccia

20 02 03

altri rifiuti non biodegradabili

20 03

altri rifiuti urbani

20 03 01

rifiuti urbani non differenziati

20 03 02

rifiuti dei mercati

20 03 03

residui della pulizia stradale

20 03 04

fanghi delle fosse settiche

20 03 06

rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07

rifiuti ingombranti

20 03 99

rifiuti urbani non specificati altrimenti

PARTE 3

Elenco A (Allegato II alla Convenzione di Basilea)

Rifiuti di cui all'appendice 4, parte prima, della decisione OCSE.

Y46

Rifiuti domestici

Y47

Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici

Elenco B

Rifiuti di cui all'appendice 4, parte seconda, della decisione OCSE. I rifiuti contrassegnati con i codici AB 130, AC 250, AC 260 e AC 270 sono stati cancellati perché, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, ritenuti manifestamente non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all'articolo 36 del presente regolamento.

Rifiuti contenenti metalli

AA 010

261900

Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (22)

AA 060

262050

Ceneri e residui di vanadio

AA 190

810420

ex 810430

Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette a contatto con l'acqua gas infiammabili in quantità pericolose con acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

AB 030

 

Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli

AB 070

 

Sabbie usate in operazioni di fonderia

AB 120

ex 281290

ex 3824

Composti inorganici, non nominati né inclusi altrove

AB 150

ex 382490

Sulfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

AC 020

 

Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) non specificati o inclusi altrove

AC 060

ex 381900

Fluidi idraulici

AC 070

ex 381900

Fluidi per freni

AC 080

ex 382000

Fluidi antigelo

AC 150

 

Clorofluorocarboni

AC 160

 

Alogeni (Halons)

AC 170

ex 440310

Rifiuti di legno o di sughero trattati

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

AD 090

ex 382490

Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di materiali fotografici chimici o da materiali di processo, non specificati né inclusi altrove

AD 100

 

Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro del trattamento superficiale delle plastiche

AD 120

ex 391400

ex 3915

Resine a scambio ionico

AD 150

 

Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (quali biofiltri usati)

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

RB 020

ex 6815

Fibre di ceramiche con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell' amianto


(1)  Si noti che la voce corrispondente nell'elenco B, (B1160) non specifica eccezioni.

(2)  Questa voce non include rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche.

(3)  I PCB presentano un livello di concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.

(4)  Il livello di 50 mg/kg è considerato a livello internazionale come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti paesi hanno fissato livelli normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg).

(5)  «Scaduti» significa non utilizzati nel periodo raccomandato dal produttore.

(6)  Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione.

(7)  «Scaduti» significa non utilizzati nel periodo raccomandato dal produttore.

(8)  Si noti che anche laddove si registri inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell'allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione di frazioni che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali citati.

(9)  La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente allo studio ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose.

(10)  Questa voce non include rottami provenienti dalle centrali elettriche.

(11)  «Riutilizzo» può indicare la riparazione, la ristrutturazione o il miglioramento, ma non un riassemblaggio di grande portata.

(12)  In alcuni paesi, tali materiali destinati al riutilizzo diretto non sono considerati rifiuti.

(13)  È inteso che tali residui sono completamente polimerizzati.

(14)

I rifiuti di consumo sono esclusi da questa voce.

I rifiuti non devono essere mescolati.

I rifiuti di consumo sono esclusi da questa voce.

I rifiuti non devono essere mescolati.

Devono essere tenuti in considerazione i problemi che risultano dalle pratiche di incinerazione all'aperto.

(14)  

I rifiuti di consumo sono esclusi da questa voce.

I rifiuti non devono essere mescolati.

Devono essere tenuti in considerazione i problemi che risultano dalle pratiche di incinerazione all'aperto.

(15)  Nell'identificazione di un rifiuto elencato in questa sezione, è rilevante l'introduzione all'allegato della decisione 2000/532/CE.

(16)  La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.

(17)  Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

(18)  Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.

(19)  I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquidi a quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.

(20)  Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

(21)  Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

(22)  Questo elenco comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, tranne se un materiale è espressamente elencato altrove.

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DEI RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III E DESTINATI AL RECUPERO (ARTICOLO 17)

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ALLEGATO VII

PRODOTTI CHIMICI ELENCATI NEGLI ALLEGATI A, B E C DELLA CONVENZIONE DI STOCCOLMA

Aldrin

N. CAS 309-00-2

Clordano

N. CAS 57-74-9

Dieldrin

N. CAS 60-57-1

Endrin

N. CAS 72-20-8

Eptacloro

N. CAS 76-44-8

Esaclorobenzene (HCB)

N. CAS 118-74-1

Mirex

N. CAS 2385-85-5

Toxafene

N. CAS 8001-35-2

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano)

N. CAS 50-29-3

Bifenili policlorurati (PCB)

 

Policlorodibenzo-p-diossine (PCDD)

 

policlorodibenzofurani (PCDF)

 

(I PCB, le diossine e i furani non hanno un numero CAS poiché si tratta di «famiglie» di molecole. Esistono 209 diversi tipi di PCB, circa 175 diossine e un centinaio di furani).

ALLEGATO VIII

LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETA (ARTICOLO 41)

I.   Linee direttrici adottate dalla Conferenza delle parti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento, come modificata (1):

1.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Health Care Wastes (Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e dei rifiuti di cure mediche) (Y1; Y3) (2)

2.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Waste Lead Acid Batteries (Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido) (2)

3.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial Dismantling of Ships (Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dello smantellamento integrale o parziale di navi) (2)

II.    Linee direttrici adottate dalla sessione ordinaria dell'assemblea dell'organizzazione marittima internazionale:

1.

Linee direttrici sul riciclaggio delle navi (3)

III.    Linee direttrici adottate dal Consiglio dell'OCSE:

1.

Orientamenti tecnici per la gestione ecologicamente corretta dei personal computer usati e rottamati (4) .

IV.    Linee direttrici adottate dall'OIL:

1.

Linee direttrici sulla sicurezza e la salute nella demolizione di navi (5).


(1)   Queste linee direttici sono applicabili unicamente nel caso di spedizioni di rifiuti in paesi OCSE o di spedizioni di rifiuti non pericolosi destinati al recupero in paesi non OCSE.

(2)  Adottate alla Sesta conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento, 9-13 dicembre 2002.

(3)  Adottate dall'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale durante la 23a sessione ordinaria, tenutasi dal 24 novembre al 5 dicembre 2003.

(4)  (ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(5)  Adottate dall'OIL in occasione della riunione di esperti tenutasi dal 7 al 14 ottobre 2003.

ALLEGATO IX

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P5_TA(2003)0506

Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (2002-2006) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/834/CE che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (COM(2003) 390 — C5-0349/2003 — 2003/0151(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 390) (1),

visto l'articolo 166, paragrafo 4, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0349/2003),

vista la decisione 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (2),

vista la decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 Settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (3),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0369/2003),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 4

(4) Vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l'accettabilità da un punto di vista etico di diversi settori di ricerca. Ciò si riflette nelle leggi nazionali, conformemente al principio di sussidiarietà. In particolare, le disposizioni legislative e regolamentari sull'uso di embrioni umani e di cellule staminali dell'embrione umano nell'ambito della ricerca fanno registrare notevoli differenze da uno Stato membro all'altro. Il programma specifico stabilisce già che si applichino le disposizioni nazionali e che le ricerche vietate in uno qualsiasi degli Stati membri non possono essere sostenute con finanziamenti comunitari assegnati ad un'entità giuridica stabilita in tale Stato .

(4) Vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l'accettabilità da un punto di vista etico di diversi settori di ricerca. Ciò si riflette nelle leggi nazionali, conformemente al principio di sussidiarietà. In particolare, le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la ricerca che fa uso di embrioni umani ottenuti ai fini della fecondazione in vitro (FIV) e non più utilizzati per detto scopo (vale a dire gli embrioni sovrannumerari) e di cellule staminali dell'embrione umano nell'ambito della ricerca fanno registrare notevoli differenze da uno Stato membro all'altro. La presente decisione non incide pertanto sulle norme nazionali riguardanti le cellule staminali derivate da embrioni. Cionondimeno, dagli Stati membri che consentono la ricerca, sostenuta con i finanziamenti dell'UE, sugli embrioni umani e sulle cellule staminali derivate da embrioni umani ci si aspetta che pongano in atto una regolamentazione efficace .

Emendamento 2

CONSIDERANDO 5

(5) Alla luce dell'attuale stato delle conoscenze sulle cellule staminali dell'embrione umano, occorrono nuove linee di cellule staminali derivate da embrioni umani sovrannumerari.

(5) Le competenze comunitarie in materia di ricerca sono disciplinate dall'articolo 163 del Trattato CE, che prevede che la Comunità possa integrare l'azione degli Stati al fine di raggiungere l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea, di favorire la competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca. L'utilizzazione a fini di ricerca di cellule staminali derivate da embrioni umani dovrebbe essere severamente limitata.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)

 

(5 bis) È necessario il consenso preliminare dei genitori per la distruzione di embrioni finalizzata ad ottenere linee di cellule staminali dell'embrione umano.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 5 TER (nuovo)

 

(5 ter) Occorre sostenere gli obiettivi della ricerca sulle cellule staminali, in particolare quello di alleviare e curare malattie che finora non sono sufficientemente curabili o non lo sono affatto.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 6

(6) La presente decisione intende applicarsi specificamente ai finanziamenti comunitari di attività di ricerca che implicano l'approvvigionamento di cellule staminali dell'embrione umano ottenute prima del 27 giugno 2002 tramite fecondazione in vitro medicalmente assistita per indurre una gravidanza e che non sono più destinate all'utilizzo per tale scopo (embrioni sovrannumerari). La presente decisione modifica il programma specifico introducendo diverse condizioni per decidere sui finanziamenti comunitari di tale ricerca.

(6) La presente decisione intende applicarsi specificamente ai finanziamenti comunitari di attività di ricerca che utilizzano cellule staminali ottenute da embrioni umani prodotti tramite fecondazione in vitro medicalmente assistita per indurre una gravidanza e che non sono più destinate all'utilizzo per tale scopo (embrioni sovrannumerari). La presente decisione modifica il programma specifico introducendo diverse condizioni per decidere sui finanziamenti comunitari di tale ricerca.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

 

(6 bis) Secondo la stragrande maggioranza degli scienziati, non sarà possibile alcun trapianto di cellule staminali dell'embrione umano sui pazienti, nel periodo di validità del Sesto programma quadro di ricerca (cioè fino alla fine del 2006) e ciò per ragioni meramente scientifiche, poiché tale approccio è essenzialmente allo stadio di ricerca di base e al momento attuale un trapianto comporterebbe rischi non calcolabili per i riceventi.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 6 TER (nuovo)

 

(6 ter) La presente decisione riguarda l'uso di embrioni umani ai soli fini di ricerca, e non a scopo terapeutico. La ricerca sulle cellule staminali provenienti da embrioni umani è auspicabile per sviluppare cure innovative e, in particolare, per sviluppare cure che utilizzino cellule staminali adulte.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 7

(7) Tali condizioni si basano sui principi stabiliti dal Gruppo europeo di etica, specialmente i principi fondamentali di etica descritti nel parere n. 15: il principio del rispetto della dignità umana (che prescrive disposizioni sulle garanzie contro i rischi di sperimentazione arbitraria); il principio dell'autonomia dell'individuo che implica il consenso informato e la tutela dei dati personali; il principio di giustizia e di giovamento (in particolare per quanto riguarda il miglioramento e la tutela della salute); il principio della libertà di ricerca (che va conciliato con gli altri principi) e il principio di proporzionalità (l'assenza di metodi alternativi adeguati per il conseguimento degli scopi perseguiti).

(7) Tali condizioni si basano sui principi stabiliti dal Gruppo europeo di etica, specialmente i principi fondamentali di etica descritti nel parere n. 15: il principio del rispetto della dignità umana (che prescrive disposizioni sulle garanzie contro i rischi di sperimentazione arbitraria); il principio dell'autonomia dell'individuo che implica il consenso informato e la tutela dei dati personali; il principio di giustizia e di giovamento (in particolare per quanto riguarda il miglioramento e la tutela della salute); il principio della libertà di ricerca (che va conciliato con gli altri principi) e il principio di proporzionalità (l'assenza di metodi alternativi adeguati per il conseguimento degli scopi perseguiti). Inoltre, ci si avvale dell'esperienza di altre comunità scientifiche.

Emendamento 9

CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)

 

(10 bis) L'esistenza dei cosiddetti embrioni sovrannumerari dopo la fecondazione artificiale costituisce un dilemma etico dal momento che l'impianto di tali embrioni su individui diversi dai genitori genetici (adozione di embrioni) come pure la decisione di lasciarli semplicemente morire e di metterli a disposizione della ricerca sollevano problemi etici. Di conseguenza, sarebbe opportuno adoperarsi per ridurre in futuro il numero di embrioni sovrannumerari, responsabilità che spetta agli Stati membri.

Emendamento 10

ALLEGATO

Allegato I, parte 1.1, paragrafo 18, lettera b (decisione 2002/834/CE)

b)

gli embrioni umani usati per ottenere cellule staminali devono essere stati ottenuti prima del 27 giugno 2002 tramite fecondazione in vitro medicalmente assistita destinata ad indurre una gravidanza e non essere più destinati all'utilizzo per tale scopo ;

(b)

gli embrioni umani usati per ottenere cellule staminali devono essere embrioni umani «sovrannumerari» (embrioni creati in origine per il trattamento della sterilità al fine di aumentare il tasso di successo della fecondazione in vitro, ma non più necessari a tale scopo e destinati ad essere distrutti) allo stadio iniziale (vale a dire fino a 14 giorni); questo tipo di ricerca può essere finanziata a condizione che sia legalmente consentita nello Stato membro o negli Stati membri in cui è condotta in base alle norme e sotto lo stretto controllo dell'autorità o delle autorità competenti ;

Emendamento 12

ALLEGATO

Allegato I, parte 1.1, paragrafo 18, lettera e) (decisione 2002/834/CE)

e)

il donatore deve poter esprimere liberamente ed esplicitamente il proprio consenso informato per iscritto, ai sensi della normativa nazionale, prima dell'inizio delle attività di ricerca ;

e)

il donatore deve aver potuto esprimere liberamente ed esplicitamente il proprio consenso informato per iscritto, ai sensi della normativa nazionale, prima del prelievo delle cellule;

Emendamento 13

ALLEGATO

Allegato I, parte 1.1, paragrafo 18, lettera f) (decisione 2002/834/CE)

f)

è vietata la corresponsione o la promessa di qualsiasi somma o di qualsiasi altro vantaggio in natura per la donazione;

f)

è vietata la corresponsione o la promessa di qualsiasi somma, vantaggio in natura o di altro tipo per la donazione di embrioni destinati al prelievo di cellule staminali ;

Emendamento 14

ALLEGATO

Allegato I, parte 1.1, paragrafo 18, lettera g) (decisione 2002/834/CE)

g)

dev'essere garantita la tutela dei dati personali del o dei donatori, compresa quella dei dati genetici;

g)

dev'essere stata garantita durante il prelievo la tutela dei dati personali del o dei donatori, compresa quella dei dati genetici;

Emendamento 15

ALLEGATO

Allegato I, parte 1.1, paragrafo 18, lettera g bis) (nuova) (decisione 2002/834/CE)

 

g bis)

allo scopo di controllare tali condizioni, la Commissione istituisce un registro europeo delle cellule staminali dell'embrione, avvalendosi dell'esperienza del NIH (National Institutes of Health);

Emendamento 16

ALLEGATO

Allegato I, parte 1.1, paragrafo 19 (decisione 2002/834/CE)

La valutazione scientifica e l'esame etico, effettuati dalla Commissione, dei progetti di ricerca devono includere una verifica delle suddette condizioni. Le condizioni di cui alle lettere c) e d) devono essere prese in considerazione durante la valutazione scientifica .

La valutazione scientifica e l'esame etico, effettuati dalla Commissione, dei progetti di ricerca devono includere una verifica delle suddette condizioni. Le condizioni di cui alla lettera c) devono essere valutate da un organismo scientifico indipendente creato a tale scopo, che includa membri appartenenti ad altri settori della ricerca cellulare .

Emendamento 17

ALLEGATO

Allegato I, parte 1.1, paragrafo 19 bis (nuovo) (decisione 2002/834/CE)

 

I progetti riguardanti cellule staminali somatiche adulte e cellule ematiche del cordone ombelicale dovrebbero essere incoraggiati ai fini di una ricerca che implichi altri tipi di cellule staminali senza escludere gli studi comparativi.

Emendamento 18

ALLEGATO

Allegato I, parte 1.1, paragrafo 20 bis (nuovo), (decisione 2002/834/CE)

 

La ricerca sull'uso di cellule staminali umane può essere finanziata a seconda dei contenuti della proposta scientifica e del quadro giuridico dello Stato membro o degli Stati membri interessati; in via prioritaria, si dovrebbe finanziare la ricerca che utilizza cellule staminali adulte e cellule adulte riprogrammate; non vi è restrizione al finanziamento della ricerca su linee di cellule staminali già esistenti nei laboratori scientifici; può essere inoltre finanziata la ricerca su cellule staminali di embrioni o di feti derivanti da aborti spontanei o terapeutici.

Emendamento 19

ALLEGATO

Allegato I, parte 1.1, paragrafo 22 (decisione 2002/834/CE)

La Commissione pubblicherà annualmente un elenco dei progetti di ricerca che implicano l'uso di qualsiasi tipo di cellule staminali dell'embrione umano finanziati nell'ambito del Sesto programma quadro.

La Commissione pubblicherà annualmente un elenco dei progetti di ricerca che implicano l'uso di qualsiasi tipo di cellule staminali dell'embrione umano o adulte finanziati nell'ambito del Sesto programma quadro. Nel caso di progetti di ricerca su cellule staminali dell'embrione umano, tale pubblicazione deve essere accompagnata dall'illustrazione dei motivi per i quali non era possibile ricorrere ad altre procedure .


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(3)  GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

P5_TA(2003)0507

Verso una strategia tematica per la protezione del suolo

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Verso una strategia tematica per la protezione del suolo» (COM(2002) 179 — C5-0328/2002 — 2002/2172(COS))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione (COM(2002) 179),

vista la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (1),

visto quanto prescritto dalle direttive 92/43/CEE (2) («Habitat»), 79/409/CEE (3) («Uccelli selvatici») 85/337/CEE (4) («Valutazione d'impatto ambientale») e dalla direttiva quadro 2000/60/CE (5) («Acqua») per quanto riguarda la protezione degli ecosistemi e la loro diretta relazione con la protezione dei suoli,

visto l'articolo 47, paragrafo 2, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0354/2003),

A.

considerando che il suolo è una componente essenziale dell'ambiente terrestre, costituisce il punto d'incontro tra idrosfera, atmosfera e organismi che vi abitano, regola i cicli naturali di materia e energia ed è estremamente sensibile agli effetti dei cambiamenti climatici e alle attività antropiche e storiche, e che pertanto la sua struttura e le sue caratteristiche sono il risultato di un processo secolare che ne fanno risorsa non rinnovabile,

B.

considerando che il suolo è il supporto degli insediamenti umani, delle relative attività economiche e infrastrutture, e che pertanto è urgente regolamentarne l'uso nonché valutare e mitigare l'impatto delle azioni esterne,

C.

considerando, tuttavia, che determinate attività agricole e forestali (conservazione dei terrazzamenti, pastorizia controllata in determinate zone, creazione di mosaici di coltivazioni) sono state fattori chiave per la conservazione della risorsa suolo, e che pertanto l'abbandono delle stesse ha provocato gravi problemi di erosione del suolo,

D.

considerando che la metodologia di tale strategia tematica deve prendere in considerazione la relazione causa/effetto, gli impatti antropici o climatici, le principali cause del degrado e della perdita dei suoli, la contaminazione, le piogge acide, la desertificazione e la salinizzazione, l'impermeabilizzazione e la compattazione, le inondazioni e la smottamento, per proporre una serie di misure globali volte a promuovere una gestione efficace del suolo,

E.

considerando che l'eccessiva urbanizzazione e la costruzione di infrastrutture non sempre rispettose dell'ambiente hanno favorito l'usura del suolo naturale, creato grandi spazi compatti riducendo i rapporti fra il cittadino e l'ambiente naturale, frammentato il territorio e modificato i corsi d'acqua nonché incrementato i rischi di inondazioni; riconoscendo altresì che tale processo risulta particolarmente insostenibile in molte zone costiere europee,

F.

considerando che per minimizzare i problemi associati alla qualità del suolo agricolo si rendono necessarie una riduzione nell'utilizzo di pesticidi e una graduale eliminazione dell'uso di talune sostanze pericolose nei pesticidi,

G.

considerando che le priorità della politica dei suoli devono comprendere la perdita della biodiversità, i processi di degrado fisico e chimico dovuti all'erosione, alla desertificazione, alla contaminazione e alla riduzione delle materie organiche,

H.

tenendo presente la grande diversità della problematica dei suoli tra i vari Stati membri e i paesi candidati e all'interno di essi; constatando che l'inquinamento del suolo ha un carattere transfrontaliero notevolmente minore rispetto all'inquinamento atmosferico e idrico; affermando pertanto che il valore aggiunto dell'intervento europeo risiede soprattutto nello scambio di informazioni, conoscenze tecniche e migliori pratiche,

I.

considerando che la protezione del suolo è una condizione preliminare per conseguire, fra l'altro, gli obiettivi delle precitate direttive 2000/60/CE — al momento di prevenire la contaminazione diffusa — e 92/43/CEE — per quanto riguarda la biodiversità del suolo — e del protocollo di Kyoto quanto alla capacità del suolo e del sottosuolo di trattenere l'anidride carbonica,

J.

considerando che è necessario contemplare le cause del processo di degrado dei suoli tenendo conto delle specificità di ciascun territorio europeo e, in particolare, della problematica dei suoli mediterranei gravemente colpiti da fenomeni come gli incendi forestali o la desertificazione,

1.

chiede alla Commissione di presentare, entro il luglio 2004, una strategia tematica per la protezione del suolo basata sul rafforzamento delle politiche attuali che, mediante un approccio integrato, definisca problemi, obiettivi qualitativi e quantitativi e le misure necessarie per conseguirli, nonché calendari e principi generali di valutazione e di monitoraggio, con il seguente orientamento:

porre fine all'accumulazione nel suolo di sostanze pericolose per l'ambiente e la salute;

invertire le allarmanti tendenze all'erosione, compattazione, impermeabilizzazione, eliminazione e inquinamento del suolo;

proteggere il suolo per quanto attiene al suo ruolo nell'immagazzinare CO2, nel garantire le risorse idriche e nel mantenere la biodiversità;

proteggere il suolo ai fini di una produzione sostenibile di generi alimentari e materie prime rinnovabili;

2.

esorta la Commissione ad elaborare entro il 2007, in cooperazione con gli Stati membri e le autorità regionali competenti, un catalogo scientifico dei suoli che comprenda la natura del suolo, la sua biografia, salute e vulnerabilità, i processi di degrado e di erosione, i siti contaminati, e riconosca l'esistenza di suoli di grande valore (agricolo, geologico, ecologico, storico, paesaggistico) e la necessità di formulare raccomandazioni per la loro conservazione e il loro uso sostenibile; sottolinea l'importanza dell'armonizzazione dei metodi di analisi per ottenere dati pedologici comparabili e la necessità di migliorare l'accessibilità ai dati disponibili, che costituisce una condizione importante per il necessario scambio di informazioni ed esperienze tra Stati membri;

3.

esorta al riguardo la Commissione a far sì che, una volta ultimata l'elaborazione del catalogo scientifico dei suoli, la protezione dei suoli sia vincolata all'uso che si fa degli stessi, poiché qualsiasi classificazione scientifica e tassonomica dei suoli, sebbene del massimo interesse, perderebbe di efficacia senza la creazione di meccanismi di sorveglianza continua sull'utilizzo degli stessi (controlli sull'aumento delle irrigazioni, riclassificazione delle zone protette, urbanizzazioni in zone umide, realizzazione di infrastrutture sul suolo fertile, etc.); ritiene che, alla luce del principio di sussidiarietà, tali meccanismi di sorveglianza sugli utilizzi dovrebbero essere attuati in stretta collaborazione con gli Stati membri;

4.

chiede alla Commissione di elaborare delle linee direttrici, indirizzate agli Stati membri e alle autorità regionali competenti, per la prevenzione, la vigilanza e il controllo dell'inquinamento del suolo;

5.

approva la decisione della Commissione di perfezionare le banche dati esistenti e completare le cartografie onde conseguire un sistema georeferenziato; approva altresì la creazione di un sistema di informazione geografica digitale che raccolga le informazioni attualmente disperse in categorie appropriate e accessibili al pubblico;

6.

chiede che, coerentemente con la relazione SOVEUR della FAO (6), la Commissione proceda a un controllo di valutazione metodologica e cartografica del suolo europeo, tenendo conto della necessità di un approccio specifico, fondato sui tre grandi principi della precauzione, anticipazione e prevenzione; ritiene che tali principi, nello spirito della Carta mondiale del suolo elaborate dalla FAO, debbano mirare a prevenire l'erosione del suolo e la desertificazione;

7.

propone alla Commissione, una volta realizzati i cataloghi ed effettuate le diagnosi, di procedere ad una divisione in zone dei suoli europei che tenga conto dell'eterogeneità in ambito geografico, climatico e tipologico, delle utilizzazioni e dei rischi nonché delle sue proposte per un monitoraggio realizzabile ai livelli opportuni;

8.

esorta la Commissione a studiare la possibilità di adottare un sistema di indicatori specifici per i suoli, che consenta di stabilire, a partire da una diagnosi iniziale, l'evoluzione dello stato del suolo in funzione delle azioni intraprese; ricorda, a tale proposito, che già esistono sistemi proposti dall'Agenzia europea per l'ambiente o dall'OCSE (sistema pressione/stato/risposta) che potrebbero essere adottati nel quadro della strategia tematica;

9.

ritiene necessaria una maggiore integrazione della protezione del suolo nelle politiche comunitarie; ritiene, in particolare, che si debba tener conto della protezione del suolo nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e dei progetti infrastrutturali (regionali) cofinanziati dall'Unione nel quadro delle Reti Transeuropee e al momento di erogare stanziamenti a titolo dei Fondi strutturali e di coesione e di aiuti di preadesione;

10.

invita la Commissione a rendere obbligatorio il controllo incrociato per tutti i pagamenti nel quadro della PAC, assicurando che nella definizione di «buone condizioni agronomiche ed ecologiche» siano contemplati tutti gli aspetti rilevanti della protezione del suolo, includendo piani obbligatori di gestione del suolo e mettendo gratuitamente a disposizione di tutti gli agricoltori informazioni e consulenze imparziali, sia per il sistema dei seminativi che per quello pastorale;

11.

appoggia l'iniziativa della Commissione di elaborare una proposta legislativa, il cui carattere deve essere fissato nell'ambito delle strategie tematiche, concernente la creazione di un sistema di verifica e monitoraggio dei suoli e delle possibili compattazioni;

12.

chiede alla Commissione di sottoporre a riesame l'attuale legislazione ai fini di una migliore integrazione della protezione del suolo e per garantire, mediante proposte complementari, che nelle direttive che perseguono una riduzione e una prevenzione integrata dell'inquinamento ambientale e a una valutazione strategica della sostenibilità ambientale venga prestata maggiore attenzione alla protezione del suolo;

13.

chiede alla Commissione di tener conto, nelle iniziative legislative che deriveranno dalla sua strategia tematica, del ruolo svolto dall'agricoltura ai fini della rivitalizzazione del suolo e dell'importanza di conservare l'attività agricola, soprattutto nelle regioni dove il rischio di spopolamento è maggiore; sottolinea che uno sfruttamento adeguato dei terreni agricoli, dei pascoli e delle foreste è indispensabile ai fini della conservazione degli stessi;

14.

ritiene necessario procedere ad una definizione formale dei modelli di agricoltura e dei tipi di coltivazioni che convivono nell'Unione (agricoltura biologica sostenibile a bassa intensità di lavoro, aridocoltura, coltura di irrigazione, pascoli, enidrocoltura, pascoli di montagna o aridi) e i loro diversi effetti sul suolo affinché le misure ambientali siano diversificate in funzione delle caratteristiche dell'agricoltura e dei suoi benefici per il suolo;

15.

chiede alla Commissione di incentivare, mediante i programmi di accompagnamento ambientale della PAC, pratiche orientate alla conservazione del suolo e altresì di promuovere, mediante un adeguato sostegno da parte del FEAOG, le coltivazioni e gli utilizzi più idonei alle caratteristiche del suolo e all'ambiente economico e sociale; in tal senso, sottolinea il ruolo che potrebbero svolgere le leguminose ai fini del mantenimento del manto vegetale e della diversità della fauna di determinate regioni, dal momento che la capacità di fissazione dell'azoto di queste coltivazioni consente di ridurre l'uso dei fertilizzanti;

16.

chiede alla Commissione di elaborare una diagnosi localizzata dell'impatto della riforma della PAC sulla salute del suolo che includa lo spopolamento rurale e le sue conseguenze socioeconomiche e ambientali, la dislocazione degli aiuti e la liberalizzazione dei mercati, e chiede altresì che nelle misure ambientali della PAC siano incluse quelle relative alla protezione e alla conservazione dei suoli e delle risorse idriche, ivi comprese misure specifiche con un sostegno finanziario;

17.

ritiene che, quantunque esistano suoli salini di elevato valore intrinseco, sia necessario istituire i meccanismi necessari per il controllo dei processi di salinizzazione e valutare i terreni irrigati suscettibili di comportare ripercussioni negative su fiumi o sorgenti sotterranee; raccomanda altresì di elaborare guide di buone prassi agricole, rafforzando le capacità e la responsabilità delle amministrazioni regionali e locali;

18.

esorta la Commissione a rivedere la direttiva 86/278/CEE (7) concernente i fanghi di depurazione e ad elaborare una direttiva concernente il compost; sottolinea la necessità di intensificare la ricerca in questo campo onde dare impulso al suo potenziale di recupero dei suoli poveri di materia organica e rendere compatibili la gestione dei residui con la protezione e l'arricchimento del suolo;

19.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare l'esclusione — tanto nell'ambito della strategia tematica dell'ambiente urbano quanto negli strumenti di assetto territoriale — dei siti di uso sacro, delle rive dei fiumi, delle foreste antiche, delle zone umide e delle maremme da una possibile urbanizzazione, compattazione e sfruttamento; ritiene che le superfici con suolo contaminato possano, tenendo conto delle esigenze di risanamento e sicurezza in relazione al carico ambientale, essere destinate a determinati impieghi ammissibili nel quadro della pianificazione del territorio;

20.

chiede alla Commissione di elaborare linee direttrici per il recupero dei suoli contaminati nelle zone urbane e semiurbane che comprendano un'adeguata definizione delle tipologie dei suoli, che consenta di caratterizzarne i possibili usi; la definizione di un lasso di tempo sufficiente per il loro recupero; la ricerca sull'uso di sistemi più semplici ed efficaci e di tecniche sperimentali di trattamenti biologici e la biografia dei suoli;

21.

chiede che nell'ambito delle valutazioni dell'impatto delle infrastrutture sotterranee e di superficie e delle costruzioni urbane gli Stati membri tengano altresì conto degli effetti sul flusso naturale delle acque in superficie o nel sottosuolo, ivi comprese le misure di conservazione del suolo permeabile, e chiede di tener conto altresì dell'impatto della frammentazione degli alvei naturali, degli spazi e degli habitat al momento della progettazione; chiede altresì che nello sviluppo della strategia tematica urbana e territoriale si applichino le direttive di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica;

22.

evidenzia la necessità di integrare gli obiettivi in materia di protezione del suolo nelle strategie di pianificazione dell'assetto territoriale e di impegnarsi per sviluppare ulteriormente lo Schema di sviluppo dello spazio europeo; chiede che, nel quadro della comunicazione «Programmazione e ambiente — La dimensione territoriale», prevista per il 2003, la Commissione studi misure di prevenzione dell'impermeabilizzazione del suolo dovuta alla destinazione di nuovi terreni all'urbanizzazione e alle infrastrutture urbane; chiede che venga adottata una normativa che adegui gli usi dei terreni alle caratteristiche del suolo, tenendo conto dei valori sociali, e ponga fine all'impermeabilizzazione indiscriminata dei terreni;

23.

ritiene che, ai fini dello sviluppo sostenibile nel processo di urbanizzazione, debbano essere rispettati la topografia, la struttura e il rilievo naturale del terreno; ritiene altresì necessario limitare l'impermeabilizzazione del suolo e la deformazione della morfologia naturale e del rilievo; è dell'avviso che sia altresì necessario esercitare un maggiore controllo sull'usura dei suoli e prevenire l'impatto ambientale e visivo dei grandi scavi per l'estrazione di inerti;

24.

constata, relativamente al settore dei trasporti, che in particolare le infrastrutture stradali e in misura minore quelle ferroviarie, con l'impermeabilizzazione e la compattazione (in conseguenza della pressione esercitata dai mezzi pesanti) e la frammentazione degli ecosistemi possono costituire una minaccia per il suolo; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di promuovere i trasporti per via navigabile, come si afferma — tra l'altro — nel Libro bianco sulla politica dei trasporti, e la necessità di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale per i progetti nel quadro delle reti transeuropee, conformemente alla direttiva 2001/42/CE (8); chiede alla Commissione di incentivare l'impiego di tecniche e prodotti innovativi e duraturi nella costruzione di strade, come ad esempio lo ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton o asfalto poroso);

25.

ritiene necessario arricchire le conoscenze in materia di funzioni delle specie che abitano il suolo, ciclo dei nutrienti e ciclo dell'acqua; ritiene indispensabile applicare il principio cautelativo e assicurare il pieno rispetto del Sesto programma d'azione per l'ambiente e della normativa ambientale comunitaria, quali le direttive quadro in materia di habitat, uccelli e acque; ritiene inoltre che le politiche comunitarie debbano essere sottoposte a revisione, ove necessario, per migliorare la protezione dell'equilibrio naturale prevenendo il declino della biodiversità;

26.

invita la Commissione ad elaborare, come parte integrante della strategia tematica per la protezione del suolo, un sistema volto a stimare in modo affidabile e aggiornato i costi e le implicazioni economiche della degradazione del suolo;

27.

ritiene che il processo di desertificazione in atto in varie regioni dell'Unione e le sue ripercussioni socioeconomiche sull'ambiente non abbiano avuto eco né abbiano sensibilizzato sufficientemente alcuna istanza comunitaria; esorta pertanto la Commissione a presentare immediatamente una comunicazione sulla desertificazione e ad accludervi un programma d'azione comunitario che definisca con precisione la classificazione delle regioni interessate o suscettibili di essere interessate dal processo di desertificazione, e ad effettuare un'analisi esaustiva delle cause e degli effetti socioeconomici sui territori e relative conseguenze sull'ambiente umano e naturale e sul ciclo dell'acqua, nonché ad individuare le azioni comunitarie appropriate per contribuire a limitare gli effetti negativi di tale processo;

28.

concorda con la Commissione nel definire l'erosione un problema che riguarda tutta l'Unione europea; chiede che la Commissione metta a punto un programma d'azione a livello comunitario, che tenga in debito conto anche l'erosione costiera che minaccia sia zone residenziali che infrastrutture e beni culturali;

29.

chiede alla Commissione di studiare le implicazioni del cambiamento climatico sul processo di erosione e di desertificazione e di elaborare proposte destinate agli Stati membri volte a ridurne gli effetti in tutti i settori interessati;

30.

invita la Commissione a mantenere e promuovere nuovi aiuti alla prevenzione degli incendi forestali, fattore chiave dell'erosione del suolo e fenomeno particolarmente grave nei paesi mediterranei; ritiene perciò opportuno incrementare, oltre gli aiuti per la prevenzione degli incendi, la dotazione di fondi per mantenere quelle prassi di gestione tradizionale dei suoli che si sono dimostrate tanto vantaggiose per la loro conservazione;

31.

sottolinea l'importanza di una gestione forestale sostenibile per la protezione del suolo e chiede agli Stati membri di adottare misure volte a proibire l'urbanizzazione del suolo forestale bruciato e far sì che il suo recupero si basi su specie adeguate, che non avranno ripercussioni negative sull'equilibrio ambientale e idrico della regione;

32.

raccomanda di operare una revisione della ricerca sul suolo favorendo la ricerca sulle relazioni fra agricoltura e suoli, coltivazioni in deficit idrico e altre misure contro la desertificazione; ritiene inoltre opportuno potenziare la ricerca sugli effetti dei concimi chimici e dei prodotti fitosanitari sulla biodiversità del suolo, dando priorità alla ricerca interdisciplinare; è dell'avviso che sia necessario avviare la ricerca sui processi di urbanizzazione e l'impatto dell'impermeabilizzazione del suolo;

33.

insiste sul fatto che qualunque strategia di pianificazione e conservazione dei suoli dovrebbe comprendere obiettivi riferiti a una formazione ecologica destinata a quei settori e agenti che, con le loro prassi scorrette, contribuiscono al degrado dei suoli (agricoltori, industria alimentare, fattorie che emettono liquami, settore della produzione di legname, ecc.);

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.


(1)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(3)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(4)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(5)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(6)  Van Lynden, G.W. 2000, Il degrado del suolo nell'Europa centrale e orientale: Valutazione dello stato di degradazione del suolo indotta dall'uomo. FAO-ISRIC, Roma.

(7)  GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.

(8)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

P5_TA(2003)0508

Direttiva quadro sui rifiuti (relazione sull'applicazione)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione sull'attuazione della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (Direttiva quadro concernente i rifiuti) (COM(2003) 250 — 2003/2124(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Commissione sull'attuazione della legislazione comunitaria in materia di rifiuti nel periodo 1998-2000 (COM(2003) 250),

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti (1),

viste la sua risoluzione del 14 novembre 1996 sulla comunicazione della Commissione concernente il riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti e sul progetto di risoluzione del Consiglio sulla politica in materia di rifiuti (2) e la risoluzione del Consiglio del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti (3),

vista la sua risoluzione del 16 settembre 1998 (4) sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione delle direttive sulla politica in materia di rifiuti,

vista la sua risoluzione del 3 aprile 2001 (5) sul Libro verde della Commissione relativo alle problematiche ambientali del PVC,

vista la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (6), segnatamente il suo articolo 8,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, segnatamente nelle cause C-203/96, C-365/97, C-209/98, C-418/99, C-419/99, C-228/00 e C-458/00,

visti gli articoli 2 e 6 del trattato CE in virtù dei quali le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nei diversi settori della politica comunitaria con l'obiettivo di conseguire uno sviluppo economico sostenibile sotto il profilo ambientale,

visto l'articolo 175 del trattato CE,

visti l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per le petizioni (A5-0394/2003),

A.

considerando che tutti gli Stati membri hanno presentato con ritardo le proprie relazioni, ritardo che nel caso del Portogallo e dell'Irlanda è stato anche superiore a un anno; che inoltre per alcuni Stati membri continuano a sussistere carenze significative anche dopo il richiamo della Commissione nei loro confronti,

B.

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE prevede che gli Stati membri adottino misure adeguate per incoraggiare innanzitutto la prevenzione o la riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità,

C.

considerando che l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per assicurare che i rifiuti vengano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che rechino pregiudizio all'ambiente,

D.

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE prevede che le autorità competenti negli Stati membri elaborino al più presto uno o più piani di gestione dei rifiuti al fine di raggiungere gli obiettivi di un sano trattamento ambientale dei rifiuti di cui agli articoli 3, 4 e 5, e di conformarsi ai principi di prossimità e autosufficienza,

E.

considerando che all'articolo 8, paragrafo 1, del Sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente figurano anche i seguenti obiettivi:

significativa riduzione globale del volume di rifiuti grazie ad iniziative volte a prevenire la produzione di rifiuti, ad una migliore efficienza in termini di risorse e ad un passaggio graduale ad una produzione e a modelli di consumo più sostenibili,

riduzione significativa delle quantità di rifiuti destinate allo smaltimento nonché delle quantità di rifiuti pericolosi prodotti, evitando un aumento delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno,

incoraggiamento del reimpiego dei rifiuti che vengono ancora prodotti: il livello della loro pericolosità andrebbe ridotto e essi dovrebbero presentare quanto meno rischio possibile; priorità al recupero e soprattutto al riciclaggio; riduzione al minimo e smaltimento sicuro della quantità di rifiuti destinati allo smaltimento; trattamento dei rifiuti destinati allo smaltimento nel sito più vicino possibile al luogo di produzione dei medesimi, sempreché ciò non comporti una minore efficacia delle operazioni di trattamento dei rifiuti,

F.

considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, punto ii) del Sesto programma comunitairo d'azione in materia di ambiente include le seguenti azioni prioritarie al fine di potenziare e attuare misure sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti:

la messa a punto di una serie di obiettivi di riduzione a livello quantitativo e qualitativo che riguardino tutti i rifiuti interessati, da realizzare a livello comunitario entro il 2010, invitando la Commissione ad elaborare una proposta per tali obiettivi entro il 2002,

la formulazione di misure operative per incoraggiare la prevenzione dei rifiuti, per esempio stimolando il reimpiego e il recupero, l'eliminazione graduale di alcune sostanze e materiali attraverso misure connesse alla produzione,

G.

considerando che in base all'articolo 8, paragrafo 2, punto iv), del Sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente gli obiettivi vengono perseguiti anche tramite azioni destinate a:

elaborare o rivedere le diverse direttive sui rifiuti,

distinguere chiaramente fra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è,

definire criteri adeguati per l'ulteriore elaborazione degli allegati IIA (operazioni di smaltimento) e IIB (operazioni di recupero) della direttiva 75/442/CEE,

H.

considerando che in molti Stati membri la definizione di rifiuto non corrisponde con quella data all'articolo 1 della direttiva 75/442/CEE, benché questo obbligo sussista già dal 1993; che pertanto sussistono differenze inaccettabili fra gli Stati membri (7),

I.

considerando che alla luce delle sentenze della Corte di giustizia sulla portata della definizione di rifiuto, una nuova definizione di rifiuto non comporterebbe una maggiore chiarezza,

J.

considerando che rispetto al periodo della relazione precedente sono stati effettivamente conseguiti dei progressi in relazione alla messa a punto di piani di gestione dei rifiuti, anche se in alcune parti dell'Unione europea questi piani continuano ad essere insoddisfacenti; che nel 2002 la Corte di giustizia ha confermato che Francia, Italia e Regno Unito non hanno attuato piani di gestione dei rifiuti,

K.

considerando che la maggior parte degli Stati membri non ha fornito alcuna indicazione sulle misure prese dal 1997 in materia di prevenzione e recupero dei rifiuti; che rispetto al periodo della relazione precedente (1995-1997) la produzione procapite di rifiuti domestici della popolazione nell'Unione europea è passata da circa 400 kg a circa 500 kg; che la produzione di rifiuti pericolosi continua ad aumentare in molti paesi; che il continuo aumento della produzione di rifiuti pone gravi interrogativi in merito all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE,

L.

considerando che le percentuali di riciclaggio dei rifiuti domestici nei vari Stati membri divergono notevolmente: cinque Stati membri (Austria, Belgio, Germania, Olanda e Svezia) hanno raggiunto percentuali superiori al 40% e cinque Stati membri (Francia, Grecia, Irlanda, Italia e Regno Unito) si collocano al disotto del 10 %,

M.

considerando che il metodo di smaltimento dei rifiuti più utilizzato continua a consistere nella messa in discarica; che in cinque Stati membri questo metodo è utilizzato per più del 60% dei rifiuti; che l'incenerimento dei rifiuti con recupero di energia rappresenta il secondo metodo di smaltimento più utilizzato, benché l'incenerimento non sia più utilizzato in Irlanda e Grecia,

N.

considerando che la maggior parte degli Stati membri è praticamente autosufficiente in materia di smaltimento dei rifiuti,

O.

considerando che in Grecia il 59,6% dei rifiuti viene smaltito in siti che non soddisfano i requisiti della legislazione in vigore,

P.

considerando che la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti di Grecia, Italia e Francia in relazione alle discariche illegali,

Q.

considerando che la Corte di giustizia ha confermato nella causa C-209/98 che uno Stato membro può adottare provvedimenti relativi al trasporto di rifiuti qualora il trasporto non sia compatibile con il suo piano di gestione dei rifiuti, a condizione che tale piano sia conforme alle disposizioni del trattato e della direttiva 75/442/CEE,

R.

considerando che le condizioni di mercato divergono nell'Unione europea; che, per esempio, non esiste un divieto di messa in discarica dei rifiuti in Belgio (Vallonia), Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito e che ci sono differenze nella tassazione della messa in discarica dei rifiuti tra i vari Stati membri e che tale tassazione manca in Germania, Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna,

S.

considerando che recenti sentenze della Corte di giustizia sulle differenze fra le varie forme di recupero e smaltimento finale dei rifiuti hanno reso più vaga la catalogazione delle operazioni di recupero e di smaltimento previste all'allegato II della direttiva 75/442/CEE,

T.

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE prevede che attraverso singole direttive possono essere stabilite norme specifiche in materia di gestione di particolari categorie di rifiuti,

1.

desume che, in generale, gli Stati membri non prendono abbastanza sul serio le relazioni della Commissione;

2.

sollecita la Commissione ad avviare procedure ex articolo 226 del trattato CE contro gli Stati membri dalle cui relazioni continuano ad emergere importanti lacune;

3.

constata che a causa delle lacunose relazioni degli Stati membri non è possibile verificare in quale misura sia stata attuata la direttiva 75/442/CEE sui rifiuti e siano stati raggiunti gli obiettivi ivi contenuti; constata inoltre che gli Stati membri non notificano alla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE, le misure che essi adottano per conseguire gli obiettivi della direttiva;

4.

chiede alla Commissione di esercitare i suoi poteri affinché le misure nazionali volte a raggiungere gli obiettivi enunciati all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 75/442CEE siano notificate alla Commissione;

5.

non mette in discussione l'attuale definizione di rifiuto; sollecita vivamente gli Stati membri a recepire nella propria legislazione nazionale la definizione di rifiuto figurante all'articolo 1 della direttiva 75/442/CEE; ritiene che, se del caso, la Commissione debba avvalersi delle proprie competenze per obbligare gli Stati membri a farlo;

6.

sollecita gli Stati membri ad elaborare piani di gestione dei rifiuti o a migliorare i piani esistenti accordando priorità a misure volte ad incoraggiare la prevenzione o la riduzione della produzione di rifiuti; ritiene che la Commissione debba verificare e monitorare lo sviluppo e l'attuazione dei piani nazionali di gestione dei rifiuti in modo che siano in linea con la normativa comunitaria;

7.

constata che non è stato raggiunto l'obiettivo del Quinto programma d'azione in materia di ambiente, ovvero la stabilizzazione della produzione di rifiuti nel 2000 al livello del 1985 di 300 kg pro capite; sollecita gli Stati membri a compiere sforzi nettamente superiori per evitare e ridurre la produzione di rifiuti, in particolare quella di rifiuti pericolosi e ad accordare priorità alla prevenzione o alla riduzione della produzione di rifiuti quale prima opzione nei loro piani di gestione dei rifiuti;

8.

deplora che la Commissione non abbia ancora adottato proposte volte a sviluppare una serie di obiettivi di riduzione a livello quantitativo e qualitativo che riguardino tutti i rifiuti interessati, da realizzare a livello comunitario entro il 2010; ritiene che le attuali statistiche, sebbene in parte ancora carenti, possano e debbano servire come punto di partenza per l'adozione di obiettivi di riduzione se si vuole raggiungere l'obiettivo del 2010, visto che la prima serie di statistiche armonizzate sarà disponibile al più presto solo nel 2006; ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare una tale proposta al più tardi prima del termine del suo mandato;

9.

invita gli Stati membri a trovare il modo di promuovere la raccolta separata di rifiuti riciclabili, in quanto questa è identificata come una fondamentale carenza nel raggiungimento di più elevati livelli di riciclaggio;

10.

invita gli Stati membri che non attuano in modo soddisfacente le direttive sui rifiuti o ne ritardano l'applicazione, a procedere in tal senso e sollecita la Commissione ad avvalersi in maniera ottimale delle proprie competenze per ottenere questo risultato;

11.

invita la Commissione ad aprire, nei confronti di tutti gli Stati membri nei quali vi sono discariche di rifiuti illegali o incontrollate, procedure di infrazione per violazione della direttiva 75/442/CEE fondate sull'articolo 226 (tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-365/97);

12.

invita la Commissione a proporre misure che consentano agli Stati membri di diventare o rimanere autosufficienti in materia di smaltimento dei rifiuti, applicando adeguatamente il principio di prossimità;

13.

ritiene che gli Stati membri debbano disporre di sufficienti capacità di riciclaggio e di recupero dei rifiuti domestici e che i rifiuti domestici da incenerire non debbano essere esportati verso altri Stati membri o paesi terzi;

14.

ritiene che tutti gli Stati membri debbano disporre di sufficienti capacità di incenerimento dei rifiuti domestici, con relativo recupero di energia, per le parti per le quali non sono disponibili alternative di trattamento dei rifiuti che risultino di livello più elevato nella gerarchia UE in materia come il reimpiego e il riciclaggio di materiali;

15.

sollecita gli Stati membri, nella misura in cui esiste un libero mercato per la gestione dei rifiuti nella Comunità europea, ad eliminare le distorsioni causate da un'attuazione incompleta delle direttive dell'Unione europea;

16.

invita la Commissione a vegliare affinché le direttive sui rifiuti vengano attuate in maniera tale da impedire una concorrenza sleale dovuta a differenze di costi, evitando così il flusso dei rifiuti in operazioni di trattamento meno valide sotto il profilo ambientale;

17.

chiede alla Commissione di rivedere la direttiva 75/442/CEE al fine di stabilire condizioni chiare e applicabili per la definizione delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e di controllarne attivamente la corretta applicazione. Tali condizioni dovrebbero basarsi su criteri di qualità minimi quali:

valore calorico dei rifiuti da incenerire,

emissioni di sostanze nocive nell'aria, nell'acqua e nel suolo,

separazione dei flussi di rifiuti,

efficienza energetica degli impianti di (co)incenerimento,

capacità di distruggere le componenti organiche,

capacità di concentrare le componenti inorganiche o di ridurne drasticamente il volume,

assenza di sostanze pericolose nel prodotto finale nel caso di co-incenerimento;

18.

invita la Commissione e gli Stati membri ad istituire un Comitato consultivo e di gestione permanente sui rifiuti, ispirandosi alle strutture esistenti relative alla strategia del programma «Aria pulita per l'Europa», così da consentire un controllo e un coordinamento accurati e coerenti quanto all'attuazione dell'attuale normativa sui rifiuti e alla consultazione degli interessati sull'intera normativa sui rifiuti;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39, direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU C 362 del 2.12.1996, pag. 241.

(3)  GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.

(4)  GU C 313 del 12.10.1998, pag. 99.

(5)  GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 112.

(6)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(7)  L'Italia ha una definizione che non corrisponde — cfr. sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee; il Lussemburgo non ha trasposto il Catalogo europeo dei rifiuti; l'Austria e il Regno Unito applicano a loro volta definizioni divergenti.


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