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Document 92003E003523
WRITTEN QUESTION E-3523/03 by Struan Stevenson (PPE-DE) to the Commission. Proposed new livestock transport regulations.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3523/03 di Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione. Nuove disposizioni in materia di trasporto del bestiame.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3523/03 di Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione. Nuove disposizioni in materia di trasporto del bestiame.
GU C 78E del 27.3.2004, pp. 574–576
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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27.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 78/574 |
(2004/C 78 E/0608)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3523/03
di Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione
(28 novembre 2003)
Oggetto: Nuove disposizioni in materia di trasporto del bestiame
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1. |
I funzionari della Commissione che hanno redatto le nuove proposte di disposizioni in materia di trasporto del bestiame sono specializzati in allevamento di bestiame, trasporto di bestiame o veterinaria? |
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2. |
La Commissione è consapevole del fatto che la riduzione della durata massima del trasporto di bestiame da 14 a 9 ore con un riposo obbligatorio di 12 ore, significherà di fatto un notevole prolungamento della durata del trasporto per cui gli animali trasportati sono soggetti ad ulteriori fattori di stress? Su quali dati scientifici si basano le raccomandazioni formulate? |
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3. |
La Commissione ha effettuato un'analisi dei costi al fine di determinare i costi aggiuntivi per capo di bestiame che le nuove disposizioni comporteranno e che saranno a carico degli allevatori? |
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4. |
La Commissione ha analizzato il probabile impatto occupazionale che tali misure avranno sugli spedizionieri che potrebbero decidere di abbandonare la loro attività piuttosto che cercare di adeguarsi alle nuove normative? |
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5. |
In quale modo intende garantire la Commissione che il bestiame trasportato possa abbeverarsi? |
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6. |
Se l'acqua viene fornita mediante erogatori o tettarelle, in quale modo la Commissione intende preparare il bestiame all'uso di tali dispositivi? |
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7. |
La Commissione è consapevole del fatto che l'erogazione continua di acqua e mangime è incompatibile con i requisiti igienici previsti secondo cui possono essere macellati soltanto animali puliti? |
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8. |
Su quali dati scientifici si basa la proposta relativa agli spazi che dovranno essere garantiti durante il trasporto di bestiame? La Commissione è consapevole del fatto che tali spazi più estesi possono portare a gravi lesioni durante il trasporto e possono destabilizzare gli autocarri creando un potenziale rischio di incidenti stradali? |
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9. |
La Commissione è in grado di fornire dati scientifici atti a dimostrare che abbia senso introdurre un regolamento unico in materia di trasporto di bestiame in tutti i 25 Stati membri, indipendentemente dalle condizioni climatiche con temperature più basse nei paesi settentrionali e più elevate nei paesi meridionali? |
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10. |
La Commissione può indicare in quali casi nel 2002 le violazioni delle attuali disposizioni relative al trasporto di bestiame sono stati perseguite con successo in ognuno dei 15 attuali Stati membri, fornendo un'analisi per paese? |
Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione
(20 gennaio 2004)
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1. |
L'elaborazione della proposta della Commissione (1) riguardante la protezione degli animali durante il trasporto è stata coordinata dalla direzione generale Salute e tutela dei consumatori, competente per le questioni relative al benessere degli animali. Nel corso della redazione sono state mobilitate tutte le competenze necessarie all'interno o all'esterno della Commissione. |
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2. |
La proposta della Commissione si basa su diversi elementi, tra cui il parere del comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali del marzo 2002. Le durate del trasporto raccomandate dagli scienziati sono state fissate tenendo conto della legislazione sociale dell'Unione relativa ai guidatori. Le sequenze di viaggio ottenute sono state adottate dalla Commissione al fine di facilitare l'applicazione e migliorare i controlli senza prolungare la durata dei trasporti attualmente prevista. |
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3. |
La Commissione valuta che l'incidenza economica sarà minima sui viaggi inferiori a nove ore. Tali viaggi costituiscono la maggior parte di tutti gli spostamenti di animali (il 90 % circa). Per quanto concerne i viaggi di lungo percorso, si prevede che i potenziali costi supplementari determinati dalla proposta saranno parzialmente compensati da vantaggi economici diretti, quali bassa mortalità e migliore qualità della carne. |
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4. |
L'esperienza dimostra che il trasporto su lunghi percorsi è un fattore rilevante del benessere degli animali e richiede standard appropriati. La Commissione ritiene che questo tipo di viaggi debba essere riservato a trasportatori in grado di fornire sufficienti garanzie al riguardo. Durante l'elaborazione della proposta sono state pertanto consultate associazioni di trasportatori. La Commissione è stata assistita da queste organizzazioni nella definizione della propria iniziativa al fine di raggiungere standard più elevati per la categoria. |
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5. e 6. |
Le disposizioni relative alla riserva di acqua per il trasporto su strada, su rotaia o via mare sono previste per i viaggi su lunghi percorsi (2). I veicoli o contenitori devono essere dotati di un sistema di abbeveramento automatico e di serbatoi d'acqua con una capacità specifica in grado di garantire una sufficiente autonomia, per consentire al trasportatore di fissare intervalli adeguati per l'abbeveramento degli animali, anche quando sono caricati su una nave. Per le navi adibite al trasporto di animali la proposta (3) prescrive impianti di produzione o di stoccaggio di acqua dolce adattati agli animali da trasportare. Disposizioni riguardanti gli alimenti sono previste solo per viaggi superiori a 24 ore. Secondo il parere degli scienziati un digiuno più lungo nuocerebbe gravemente al benessere degli animali. |
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7. |
La normativa proposta sul trasporto degli animali è conforme ai più recenti requisiti in tema di salute pubblica e di sicurezza alimentare. |
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8. |
La proposta della Commissione relativa agli spazi disponibili si basa sul parere del comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali che raccomandava un sostanziale aumento di tali spazi. |
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9. |
E' dimostrato che le notevoli variazioni climatiche che possono verificarsi nel corso di trasporti su lunghi percorsi (per esempio dal Regno Unito alla Grecia nel periodo estivo) nuocciono al benessere degli animali all'interno dei veicoli. Nel 1999 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha adottato un parere sulle norme relative al microclima all'interno degli autoveicoli adibiti al trasporto di animali. Il parere viene ripreso nelle disposizioni relative a ventilazione e temperatura nei viaggi su lunghi percorsi contenute nella proposta. Il gruppo sulla salute e il benessere degli animali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) sta attualmente valutando la necessità di aggiornare il parere del 1999 sulla base delle nuove conoscenze scientifiche. |
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10. |
A norma dell'articolo 8 della direttiva 91/628/CEE (4) gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione il numero delle ispezioni effettuate in tema di protezione degli animali durante il trasporto. Tali relazioni contengono informazioni sulle infrazioni ma non sul numero dei casi perseguiti con successo. Per quanto riguarda le infrazioni, si invia all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento una tabella contenente i dati dichiarati da ciascuno Stato membro nel 2001. Nel 2000 la Commissione ha tuttavia informato il Consiglio e il Parlamento (5) della difficoltà di interpretare tali informazioni, data l'assenza di una metodologia armonizzata nella legislazione comunitaria. La proposta della Commissione ha lo scopo di rimediare a questa lacuna. |
(1) COM(2003) 425 def.
(2) Capitolo VI dell'allegato I alla proposta.
(3) Capitolo IV dell'allegato I alla proposta.
(4) Direttiva 91/628/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, GU L 340 dell'11.12.1991.
(5) COM(2000) 809 def.