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Document 92003E000624

    INTERROGAZIONE SCRITTA P-0624/03 di Robert Evans (PSE) alla Commissione. Totalizzazione dei periodi di assicurazione e regolamento (CEE) n. 1408/71.

    GU C 242E del 9.10.2003, p. 157–158 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92003E0624

    INTERROGAZIONE SCRITTA P-0624/03 di Robert Evans (PSE) alla Commissione. Totalizzazione dei periodi di assicurazione e regolamento (CEE) n. 1408/71.

    Gazzetta ufficiale n. 242 E del 09/10/2003 pag. 0157 - 0158


    INTERROGAZIONE SCRITTA P-0624/03

    di Robert Evans (PSE) alla Commissione

    (25 febbraio 2003)

    Oggetto: Totalizzazione dei periodi di assicurazione e regolamento (CEE) n. 1408/71

    E' al corrente la Commissione dei danni che il regime di contribuzione volontaria introdotto in Germania negli anni '90 sta arrecando a numerosi cittadini dell'UE, in quanto il calcolo delle prestazioni comprende periodi (dal 1939 in avanti) spesso coperti dai sistemi previdenziali di altri stati?

    Un abitante della mia circoscrizione si è trasferito negli anni '40 nel Regno Unito, dove risiede da sessant'anni. Inizialmente, nonostante i contributi versati durante i suoi tre anni di tirocinio (dal 1936 al 1939), egli non aveva diritto di beneficiare di una pensione tedesca. Quando la legislazione di questo paese è stata modificata, negli anni '90, egli ha versato alle autorità tedesche i suoi contributi volontari, acquisendo il diritto di beneficiare di una pensione.

    Tuttavia, a causa della sovrapposizione dei contributi versati, che dà la precedenza all'assicurazione britannica, la somma versata dallo stato tedesco si rivela inferiore a quella che sarebbe stata erogata altrimenti.

    Risulta che, al momento, entrambi i paesi ottemperano alla vigente normativa comunitaria il regolamento (CEE) n. 1408/71(1) e le relative modalità di applicazione fissate dal regolamento (CEE) n. 574/72(2), articolo 15 e a farne le spese sono i cittadini, compreso l'abitante della mia circoscrizione.

    E' al corrente la Commissione di tale situazione disdicevole? Quali provvedimenti sono allo studio per porvi rimedio?

    (1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

    (2) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

    Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

    (24 aprile 2003)

    I regolamenti (CEE) n. 1408/71(1) e (CEE) n. 574/72(2) coordinano ma non armonizzano i regimi di sicurezza sociale degli Stati membri, cosicché gli Stati membri restano competenti per determinare i particolari del loro regime. Anche se il regolamento (CEE) n. 1408/71 dispone che una persona non puo' essere soggetta ad un doppio prelievo sociale in due Stati membri allo stesso tempo, esso dispone anche che una persona puo' iscriversi ad un regime di assicurazione volontaria in uno Stato membro anche se è già iscritta ad un regime di assicurazione pensionistica obbligatoria in un altro Stato membro, a condizione che la legislazione del primo Stato membro consenta tale cumulo. In virtù della legislazione tedesca, una persona puo' versare tali contributi volontari se ha già contribuito precedentemente in modo obbligatorio o volontario a tale regime. La Commissione non è a conoscenza di alcuna modifica apportata a tale riguardo alla legislazione tedesca nel corso degli anni 1990.

    Se i contributi volontari ai regimi pensionistici sono cumulati con contributi obbligatori ai regimi pensionistici in un altro Stato membro, i primi non sono perduti. In effetti, le istituzioni di sicurezza sociale di ciascun paese nelle quali un lavoratore è stato assicurato, sono tenute a calcolare una pensione nazionale e una pensione prorata, a comparare le due cifre e a concedere al lavoratore migrante l'importo più favorevole per lui.

    La pensione nazionale è la pensione calcolata unicamente in conformità con le norme nazionali e prendendo in considerazione solo i periodi compiuti in questo paese. Di conseguenza, i periodi di versamento volontario di contributi al regime pensionistico sono inseriti in questo calcolo e dovrebbero in linea di principio aumentare l'importo della pensione nazionale.

    Al fine di determinare la pensione proporzionale o prorata, è necessario innanzitutto calcolare l'importo teorico, che prende in considerazione l'insieme della carriera professionale di una persona, come se i periodi compiuti all'estero fossero stati compiuti nel paese in questione. I periodi di cumulo sono contati solo una volta, ed è in questo contesto che l'art. 15 del regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che hanno la precedenza sui periodi d'assicurazione volontaria compiuti in un altro Stato membro. La pensione prorata si ottiene in seguito moltiplicando questo importo teorico per una frazione il cui numeratore rappresenta la durata dei periodi di lavoro compiuti nel paese e il denominatore tutti i periodi presi in considerazione per determinare l'importo teorico.

    Considerando che queste disposizioni garantiscono che i contributi volontari ad un regime pensionistico non sono perduti, la Commissione si chiede perché l'abitante della circoscrizione dell'on. parlamentare riceverebbe una pensione tedesca meno elevata a causa dei suoi contributi volontari. Se l'on. parlamentare dispone d'informazioni più particolareggiate su questo caso specifico, è invitato a trasmetterle alla Commissione che le farà esaminare dai suoi servizi.

    (1) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

    (2) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

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