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Dokumentas 92001E001734
WRITTEN QUESTION E-1734/01 by Christine De Veyrac (PPE-DE) to the Commission. Measures to promote mutual recognition of qualifications.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1734/01 di Christine De Veyrac (PPE-DE) alla Commissione. Misure a favore del reciproco riconoscimento delle qualifiche.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1734/01 di Christine De Veyrac (PPE-DE) alla Commissione. Misure a favore del reciproco riconoscimento delle qualifiche.
GU C 93E del 18.4.2002, p. 24–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1734/01 di Christine De Veyrac (PPE-DE) alla Commissione. Misure a favore del reciproco riconoscimento delle qualifiche.
Gazzetta ufficiale n. 093 E del 18/04/2002 pag. 0024 - 0025
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1734/01 di Christine De Veyrac (PPE-DE) alla Commissione (14 giugno 2001) Oggetto: Misure a favore del reciproco riconoscimento delle qualifiche Il 5 ottobre 2000, il Parlamento europeo ha definito in prima lettura la propria posizione sulla mobilità di studenti, persone in formazione, giovani volontari, giovani insegnanti e formatori nella Comunità. Il Parlamento ha insistito sul miglioramento delle procedure esistenti per agevolare il reciproco riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche e chiesto alla Commissione di svolgere un ruolo attivo al riguardo. Il 14 dicembre 2000, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in Consiglio, hanno adottato una risoluzione per un piano d'azione a favore della mobilità, che prevede disposizioni volte a valorizzare l'esperienza acquisita in tale ambito e, in particolare, misure a favore del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Nonostante le misure adottate a favore della mobilità, taluni insegnanti lamentano l'impossibilità di far riconoscere nel proprio paese di origine l'esperienza acquisita nel quadro della mobilità. Ciò non contribuisce ad avvicinare l'Europa ai cittadini che devono ormai poter contare su un riconoscimento effettivo delle loro esperienze. Quali misure concrete intende la Commissione adottare per rafforzare le misure a favore della mobilità e, in particolare, eliminare gli intralci al reciproco riconoscimento delle qualifiche? Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione (24 settembre 2001) La posizione comune (CE) n. 7/2001, del Consiglio sulla raccomandazione relativa alla mobilità(1), del 19 gennaio 2001, riprende ampiamente gli emendamenti votati dal Parlamento in prima lettura. Il rapporto del Parlamento in seconda lettura, del 14 maggio 2001, ha in seguito introdotto alcuni emendamenti che tendono a tener conto dell'adozione del Piano d'azione per la mobilità (PAM), (avvenuta dopo la prima lettura). Il Consiglio Istruzione ha emesso un accordo politico su tale rapporto il 28 maggio 2001, aprendo così la strada all'adozione formale della raccomandazione. In seguito a tale adozione la Commissione e gli Stati membri avranno a loro disposizione due strumenti complementari, la raccomandazione e il Piano d'azione, che permetteranno di avanzare verso una mobilità più ampia e più semplice, compreso il riconoscimento dell'esperienza acquisita nel quadro della mobilità attuata a fini d'istruzione e di formazione e nei giovani sia nei casi di insegnanti formatori che di altri gruppi interessati: studenti, persone in formazione e volontari. Su questo punto tali strumenti invitano gli Stati membri a prendere le misure necessarie allo scopo di: - promuovere il riconoscimento dell'esperienza acquisita nell'ambito della mobilità europea come uno degli elementi della carriera degli insegnanti e dei formatori (misura I. 5 a); - promuovere uno spazio europeo delle qualifiche, per permettere alle persone interessate di far valere presso gli ambienti interessati, in particolare il mondo accademico e professionale dei loro Stati di origine, i titoli ottenuti e l'esperienza acquisita nei paesi dove è stata effettuata la mobilità (misura I.1.d, applicabile a tutto il pubblico interessato). Nel contesto dell'attuazione di tale misura la Commissione conta di utilizzare i mezzi che ha a disposizione e più particolarmente il Gruppo di esperti che dovrebbe essere creato dopo l'adozione della raccomandazione. Tale Gruppo di esperti sarà presieduto dalla Commissione, vi parteciperanno le persone responsabili a livello nazionale del coordinamento della messa in opera delle misure contenute nei due testi. La Commissione prevede di assisterlo nei lavori oltre che di constatare gli sforzi intrapresi e i progressi realizzati dagli Stati membri, in particolare tramite il rapporto analitico e sulla base dei rapporti che gli Stati membri dovranno fornire ogni due anni, che la Commissione presenterà alle istituzioni. D'altra parte il Consiglio europeo, come deciso al Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000, farà in seguito ogni due anni il punto della situazione. Inoltre le autorità nazionali (amministrative e giudiziarie) sono tenute ad applicare l'articolo 39 (ex-articolo 48) del Trattato CE se un insegnante ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione dei lavoratori. La Corte di giustizia si è già pronunciata in quattro cause relative alla questione del riconoscimento dell'esperienza professionale e dell'anzianità ottenute nel servizio pubblico di uno Stato membro al momento dell'entrata in servizio presso il servizio pubblico di un altro Stato membro(2). Di conseguenza la Commissione ritiene che il principio di uguaglianza di trattamento dei lavoratori comunitari, come ripreso all'articolo 39 del Trattato CE e all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori e all'interno della Comunità(3), deve essere interpretato nel senso che i periodi di occupazione in un settore di attività comparabile al settore pubblico di un altro Stato membro devono essere presi in considerazione dall'amministrazione di uno Stato membro alle stesse condizioni di quelle applicabili all'esperienza acquisita nel suo proprio settore pubblico. Le questioni legate a questo problema, in particolare all'applicazione corretta della giurisprudenza della Corte di giustizia, sono complesse e sono oggetto di esami e lunghe discussioni tra gli Stati membri e la Commissione. La Commissione ha iniziato procedure di infrazione contro numerosi Stati membri. La Commissione è anche implicata nei lavori del Gruppo mobilità (Gruppo di lavoro creato dai Direttori generali della funzione pubblica), che si occupa degli ostacoli giuridici alla libera circolazione dei lavoratori nel settore pubblico, compresi i problemi relativi al riconoscimento dell'esperienza professionale e dell'anzianità. Per finire la Commissione conta di pubblicare nel 2002 una comunicazione sulla libera circolazione dei lavoratori nel settore pubblico che tratterà tra l'altro i problemi relativi al riconoscimento dell'esperienza professionale e dell'anzianità. (1) GU C 70 del 2.3.2001. (2) Sentenza del 23.04.94 nella causa C-419/92 (Scholz), Racc. 1994 pag. I-0505; sentenza del 15.01.98 nella causa C-15/96 (Schöning), Racc. 1998 pag. I-0047; sentenza del 12.03.98 nella causa C-187/96 (Commissione c/ Grecia), Racc. 1998 page I-1095; sentenza del 30.11.2000 nella causa C-195/98 (Österreichischer Gewerkschaftsbund). (3) GU L 257 del 19.10.1968.