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Dokumentas 62025TN0693

Causa T-693/25: Ricorso proposto il 9 ottobre 2025 – Tokareva / Consiglio

GU C, C/2025/6193, 24.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6193/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6193/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/6193

24.11.2025

Ricorso proposto il 9 ottobre 2025 – Tokareva / Consiglio

(Causa T-693/25)

(C/2025/6193)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maya Tokareva (Mosca, Russia) (rappresentanti: T. Bontinck, M. Brésart, J. Goffin e F. Patuelli, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2025/1895 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, in quanto essa mantiene il nominativo della ricorrente nell’elenco che figura nel suo allegato;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, in quanto inserisce il nominativo della ricorrente nell’elenco che figura nel suo allegato I;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di valutazione.

La ricorrente sostiene che, poiché gli elementi in fatto e in diritto alla base degli atti impugnati sono identici a quelli degli atti di mantenimento che li hanno preceduti e che sono stati annullati dal Tribunale in tre occasioni (cause T-269/24, T-744/22, T-295/25), le constatazioni svolte dal Tribunale in quest’ultima causa sono applicabili mutatis mutandis agli atti impugnati. Di conseguenza, tali atti sono il risultato dello stesso errore di valutazione del Consiglio, che ha giustificato l’annullamento degli atti precedenti con la sentenza del Tribunale nelle tre cause sopra citate.

2.

Secondo motivo, vertente su un difetto di esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale nella causa T-295/25, nonché sulla violazione del principio di buona amministrazione.

La ricorrente ritiene che il Consiglio sia venuto meno all’obbligo di eseguire le sentenze del Tribunale nelle cause T-269/24, T-744/22 e T-295/25, che avevano annullato gli atti di mantenimento precedenti. Al contrario, il Consiglio ha reintrodotto atti di mantenimento identici, senza fornire alcun motivo o elemento di prova nuovo o attualizzato rispetto a quelli sottoposti al contraddittorio nelle cause T-295/25, T-269/24 e T-744/22. Malgrado la diffida della ricorrente del 4 settembre 2025, il Consiglio ha continuato a rifiutare di correggere gli errori constatati dal Tribunale. La ricorrente ritiene che la mancata esecuzione dell’ordinanza del 2 settembre 2025 costituisca una via di fatto, rivelatrice di un abuso di potere perpetrato ripetutamente dal Consiglio a partire dall’11 settembre 2024, data della sentenza di annullamento nella causa T-744/22.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

La ricorrente censura il Consiglio per aver violato il principio di proporzionalità adottando misure restrittive che non sono né appropriate né necessarie. Ella sottolinea che il Consiglio manifesta, sia con il suo atteggiamento sia con il rifiuto di trarre tutte le conseguenze dalle sentenze del Tribunale nei suoi confronti, la volontà di mantenere indefinitamente misure restrittive ingiustificate contro la ricorrente stessa, il che viola il principio di proporzionalità. Oltre a ciò, tali misure non producono alcun effetto utile sulle autorità russe o sugli obiettivi della decisione 2014/145/PESC, dato che la ricorrente non ha alcun rapporto con il conflitto in Ucraina.

4.

Quarto motivo, vertente sull’ingerenza ingiustificata nei diritti fondamentali della ricorrente.

Le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente violano i diritti fondamentali di quest’ultima. Infatti, a causa degli atti impugnati, essa rischia di perdere irreversibilmente la propria nazionalità cipriota. Gli atti impugnati impediscono alla ricorrente di recarsi nella sua proprietà sita in Croazia e provocano il congelamento dei suoi beni, violando quindi il suo diritto di proprietà. Gli atti impugnati impediscono alla ricorrente di ottenere la soppressione del suo nominativo dagli elenchi delle persone sottoposte alle misure restrittive, malgrado le due sentenze di annullamento del Tribunale, compromettendo il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6193/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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