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Document 62025TN0679

Causa T-679/25: Ricorso proposto il 2 ottobre 2025 – Expobank / Consiglio

GU C, C/2025/5986, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5986/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5986/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5986

17.11.2025

Ricorso proposto il 2 ottobre 2025 – Expobank / Consiglio

(Causa T-679/25)

(C/2025/5986)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Expobank JCS (Mosca, Russia) (rappresentante: L. Specht, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2025/1495, del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, (1) nella parte in cui tale atto riguarda la ricorrente, e

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, (2) nella parte in cui tale atto riguarda la ricorrente, e

condannare il Consiglio alle spese del procedimento, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

Il Consiglio non ha presentato prove a sostegno delle sue affermazioni.

Il criterio applicato per giustificare l’imposizione di misure restrittive a taluni istituti finanziari russi non si applica alle operazioni bancarie della ricorrente.

La circostanza che il Consiglio si basi sull’inserimento della ricorrente nell’elenco dell’Office of Foreign Assets Control («OFAC») [Ufficio di controllo dei beni stranieri (OFAC)] del dipartimento del Tesoro degli Stati uniti non è sufficiente per soddisfare l’onere della prova.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione (articolo 296, paragrafo 2, TFUE).

Alla ricorrente non è stata notificata individualmente l’imposizione delle sanzioni e il Consiglio non ha comunicato alcuna motivazione specifica per l’imposizione delle sanzioni.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità della misura restrittiva di cui trattasi.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione della libertà di impresa e del diritto di proprietà.


(1)  Decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/1495).

(2)  Regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/1494).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5986/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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