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Document 62025TN0670

Causa T-670/25, Elvada: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa (Romania) l’11 settembre 2025 – Elvada Company SRL / Ministerul Finanțelor – Autoritatea Vamală Română

GU C, C/2025/6305, 1.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6305/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6305/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/6305

1.12.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa (Romania) l’11 settembre 2025 – Elvada Company SRL / Ministerul Finanțelor – Autoritatea Vamală Română

(Causa T-670/25, Elvada)

(C/2025/6305)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanţa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Elvada Company SRL

Resistente: Ministerul Finanțelor – Autoritatea Vamală Română

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 44, l’articolo 116 e l’articolo 121, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1) debbano essere interpretati nel senso che il diritto di ricorso contro la notifica del debito doganale e la domanda di sgravio si escludono reciprocamente e che l’esercizio del diritto di ricorso comporta l’irricevibilità di una domanda di sgravio successiva, presentata prima della conclusione del procedimento giudiziario.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 116, paragrafo 3, del medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono rifiutare di inviare il fascicolo alla Commissione al fine di una decisione, valutando esse stesse che non sono soddisfatte le condizioni per lo sgravio previste dall’articolo 119 del regolamento, in particolare quando tale valutazione si basa sull’esistenza di una decisione giudiziale non definitiva, emessa a seguito dell’esercizio del diritto di ricorso, che constata la legittimità della decisione dell’autorità doganale.

3)

Nel caso in cui si risponda alla seconda questione nel senso che le autorità doganali non possono rifiutare di inviare il fascicolo alla Commissione al fine di una decisione, se l’articolo 121, paragrafo 3, di tale regolamento debba essere interpretato nel senso che il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un debito doganale è sospeso anche se la domanda di sgravio è presentata dopo la scadenza del termine di pagamento.


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6305/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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