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Document 62025TN0661

Causa T-661/25: Ricorso proposto il 27 settembre 2025 – De Capitani/EUAA

GU C, C/2025/5865, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5865/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5865/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5865

10.11.2025

Ricorso proposto il 27 settembre 2025 – De Capitani/EUAA

(Causa T-661/25)

(C/2025/5865)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Emilio De Capitani (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: P. Regina e C. Favilli, avvocate)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per l’asilo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 10 luglio, confermata il 18 luglio 2025, con la quale l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo ha dichiarato che la domanda confirmatoria, introdotta dal ricorrente in data 5 luglio 2025, doveva considerarsi inammissibile per il superamento del termine di presentazione fissato dall’articolo 7(2) del regolamento (CE) 1049/2001 (1);

condannare l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo alle spese sostenute dal ricorrente nell’ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce il seguente motivo.

1.

Secondo il ricorrente, sia una interpretazione letterale che sistematica dell’articolo 7(2) del regolamento (CE) 1049/01 esclude che i termini di procedura in esso previsti possano essere qualificati come termini di scadenza perentori e inderogabili, sia nei confronti dell’amministrazione interessata che nei confronti del singolo richiedente.

Tale regolamento, instaura, infatti, un «dialogo» tra il singolo e le amministrazioni dell’Unione e tale dialogo deve svolgersi nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza oltreché del favor civis (o the duty of care), che è alla base del diritto fondamentale di accesso ai documenti quale strumento volto ad assicurare la partecipazione dei cittadini e l’obbligo della trasparenza amministrativa (v. sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022, Dragnea/Commission, C 351/20 P, ECLI:EU:C:2022:8, in particolare punto 72).

L’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede l’obbligo di ogni amministrazione dell’Unione di trattare le questioni che riguardano gli amministrati «in modo imparziale ed equo», due modalità incompatibili, per loro natura, con ogni forma di rigore procedurale amministrativo che non risponda a superiori esigenze generali dell’ordinamento dell’Unione.

Decretare ex autoritate la decadenza automatica dal diritto di presentare una domanda confermativa e rifiutarsi persino di esaminarne il contenuto non rispetta, a parere del ricorrente, «il contenuto essenziale» del diritto fondamentale di accesso ai documenti protetto dagli articoli 41, 42 e 52 della Carta e può configurarsi come un eccesso di potere.


(1)  Regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; GU 2001, L 145, p. 43.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5865/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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