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Document 62025TN0649
Case T-649/25: Action brought on 22 September 2025 – Karabakh Shipholdings Afezco v Council
Causa T-649/25: Ricorso proposto il 22 settembre 2025 – Karabakh Shipholdings Afezco/Consiglio
Causa T-649/25: Ricorso proposto il 22 settembre 2025 – Karabakh Shipholdings Afezco/Consiglio
GU C, C/2025/6303, 1.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6303/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/6303 |
1.12.2025 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2025 – Karabakh Shipholdings Afezco/Consiglio
(Causa T-649/25)
(C/2025/6303)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Karabakh Shipholdings Afezco SA (Baku, Azerbaigian) (rappresentanti: L. Catrain González e C. Thomas, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio (1) e il regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio (2) (in prosieguo gli «atti impugnati»), nella parte in cui essi inseriscono la nave della ricorrente nell’allegato XVI della decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3) e nell’allegato XLII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (4); |
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condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la nave della ricorrente non soddisfa i criteri per il suo inserimento negli atti impugnati, e che il suo inserimento nell’allegato XLII è ingiustificato alla luce dei criteri stabiliti all’articolo 3 vicies del regolamento n. 833/2014. La nave della ricorrente non ha posto in essere alcuna condotta in contrasto con il tetto sui prezzi dell’Unione europea, e la Karabakh ha rispettato la risoluzione A.1192(33) dell’IMO. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’assenza di motivazione e la mancata concessione dell’accesso al fascicolo probatorio violano l’articolo 296 TFUE ed i diritti della difesa della ricorrente. Il Consiglio ha omesso di fornire alla ricorrente i motivi e gli elementi di prova a sostegno dell’inserimento in elenco della Karabakh quale entità che trasporta petrolio greggio originario della Russia o esportato dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’IMO, anteriormente o successivamente all’adozione degli atti impugnati. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco arreca un pregiudizio sproporzionato alla sua libertà d’impresa, in contrasto con gli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo «la Carta»). Il suo inserimento negli atti impugnati impedisce alla Karabakh di accedere ai porti dell’Unione e di riceverne determinati servizi, oltre ad avere ulteriori ripercussioni sull’esercizio delle attività commerciali. Detto inserimento costituisce, pertanto, una restrizione illegittima alla libertà d’impresa della ricorrente, contraria agli articoli 16 e 52 della Carta. |
(1) Decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/1495).
(2) Regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/1494).
(3) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13).
(4) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6303/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)