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Document 62025TN0649

Causa T-649/25: Ricorso proposto il 22 settembre 2025 – Karabakh Shipholdings Afezco/Consiglio

GU C, C/2025/6303, 1.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6303/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6303/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/6303

1.12.2025

Ricorso proposto il 22 settembre 2025 – Karabakh Shipholdings Afezco/Consiglio

(Causa T-649/25)

(C/2025/6303)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Karabakh Shipholdings Afezco SA (Baku, Azerbaigian) (rappresentanti: L. Catrain González e C. Thomas, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio (1) e il regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio (2) (in prosieguo gli «atti impugnati»), nella parte in cui essi inseriscono la nave della ricorrente nell’allegato XVI della decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3) e nell’allegato XLII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (4);

condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la nave della ricorrente non soddisfa i criteri per il suo inserimento negli atti impugnati, e che il suo inserimento nell’allegato XLII è ingiustificato alla luce dei criteri stabiliti all’articolo 3 vicies del regolamento n. 833/2014.

La nave della ricorrente non ha posto in essere alcuna condotta in contrasto con il tetto sui prezzi dell’Unione europea, e la Karabakh ha rispettato la risoluzione A.1192(33) dell’IMO.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’assenza di motivazione e la mancata concessione dell’accesso al fascicolo probatorio violano l’articolo 296 TFUE ed i diritti della difesa della ricorrente.

Il Consiglio ha omesso di fornire alla ricorrente i motivi e gli elementi di prova a sostegno dell’inserimento in elenco della Karabakh quale entità che trasporta petrolio greggio originario della Russia o esportato dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’IMO, anteriormente o successivamente all’adozione degli atti impugnati.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco arreca un pregiudizio sproporzionato alla sua libertà d’impresa, in contrasto con gli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo «la Carta»).

Il suo inserimento negli atti impugnati impedisce alla Karabakh di accedere ai porti dell’Unione e di riceverne determinati servizi, oltre ad avere ulteriori ripercussioni sull’esercizio delle attività commerciali. Detto inserimento costituisce, pertanto, una restrizione illegittima alla libertà d’impresa della ricorrente, contraria agli articoli 16 e 52 della Carta.


(1)  Decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/1495).

(2)  Regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/1494).

(3)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6303/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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