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Document 62025TN0633

Causa T-633/25: Ricorso proposto il 15 settembre 2025 – Pakistan Ethanol Manufacturers Association/Commissione

GU C, C/2025/5971, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5971/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5971/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5971

17.11.2025

Ricorso proposto il 15 settembre 2025 – Pakistan Ethanol Manufacturers Association/Commissione

(Causa T-633/25)

(C/2025/5971)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pakistan Ethanol Manufacturers Association (Lahore, Pakistan) (rappresentanti: V. Akritidis, M. Krestiyanova e J.-B. Blancardi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso di annullamento ricevibile e fondato;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1206 della Commissione, del 19 giugno 2025, sulla sospensione delle preferenze tariffarie del regime SPG+ per quanto riguarda le importazioni di etanolo originario del Pakistan (C/2025/3866) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con il riferimento GU L, 2025/1206 il 20 giugno 2025; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe utilizzato in maniera ingiustificabile una base giuridica errata [articolo 30 del regolamento (UE) n. 978/2012 (1)], in quanto essa non poteva soddisfare le condizioni richieste per ricorrere a una base giuridica specifica [articolo 29 del regolamento (UE) n. 978/2012)].

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione dei fatti e del diritto nell’applicazione dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 978/2012. La ricorrente deduce sette parti a sostegno del suo argomento.

In primo luogo, la Commissione non avrebbe chiaramente definito quali codici doganali sarebbero stati utilizzati nella sua valutazione e non disporrebbe di dati dettagliati per il 2022 e il 2023.

In secondo luogo, la Commissione sarebbe incorsa in un errore constatando gravi perturbazioni e non avrebbe fornito alcuna motivazione a sostegno delle sue conclusioni.

In terzo luogo, la Commissione non avrebbe spiegato perché ha selezionato il periodo di riferimento specifico.

In quarto luogo, la Commissione avrebbe arbitrariamente selezionato dei fattori per determinare le gravi perturbazioni del mercato e non avrebbe spiegato perché ha ignorato altri fattori.

In quinto luogo, sussistevano delle divergenze tra i dati di produzione della Commissione e le relazioni dell’industria.

In sesto luogo, le conclusioni della Commissione relative all’analisi delle quote di mercato dell’industria dell’Unione non suffragherebbero l’esistenza di gravi perturbazioni.

In settimo luogo, la Commissione avrebbe fondato le sue analisi dei prezzi e delle vendite su una motivazione insufficiente.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe dimostrato il nesso di causalità tra le importazioni di etanolo dal Pakistan e le presunte gravi perturbazioni del mercato ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 978/2012. Il terzo motivo si articola nelle seguenti tre parti.

In primo luogo, la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione dei fatti nel concludere che le importazioni di etanolo hanno causato le presunte gravi perturbazioni del mercato.

In secondo luogo, la Commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione altri fattori che interrompono il nesso di causalità, quali l’effetto del COVID-19, la guerra in Ucraina e il quadro della politica dell’Unione in materia di energie rinnovabili.

In terzo luogo, la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che la maggior parte dell’etanolo pakistano importato nell’Unione era destinato ai produttori di etanolo dell’Unione stessi.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di valutare le vulnerabilità commerciali del titolare dello status SPG+ e avrebbe agito in violazione dello spirito del regime SPG+.

5.

Quinto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di divulgare la domanda iniziale e i dati sottostanti alla sua valutazione e, pertanto, i diritti della difesa della ricorrente sarebbero stati violati.

6.

Sesto motivo di ricorso, vertente su un difetto generalizzato della motivazione richiesta ai sensi dell’articolo 296 TFUE. La valutazione della Commissione non sarebbe stata sufficientemente motivata o sarebbe stata motivata in maniera frammentaria.


(1)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU 2012, L 303, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5971/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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