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Document 62025TN0633
Case T-633/25: Action brought on 15 September 2025 – Pakistan Ethanol Manufacturers Association v Commission
Causa T-633/25: Ricorso proposto il 15 settembre 2025 – Pakistan Ethanol Manufacturers Association/Commissione
Causa T-633/25: Ricorso proposto il 15 settembre 2025 – Pakistan Ethanol Manufacturers Association/Commissione
GU C, C/2025/5971, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5971/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/5971 |
17.11.2025 |
Ricorso proposto il 15 settembre 2025 – Pakistan Ethanol Manufacturers Association/Commissione
(Causa T-633/25)
(C/2025/5971)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pakistan Ethanol Manufacturers Association (Lahore, Pakistan) (rappresentanti: V. Akritidis, M. Krestiyanova e J.-B. Blancardi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il suo ricorso di annullamento ricevibile e fondato; |
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1206 della Commissione, del 19 giugno 2025, sulla sospensione delle preferenze tariffarie del regime SPG+ per quanto riguarda le importazioni di etanolo originario del Pakistan (C/2025/3866) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con il riferimento GU L, 2025/1206 il 20 giugno 2025; e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
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1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe utilizzato in maniera ingiustificabile una base giuridica errata [articolo 30 del regolamento (UE) n. 978/2012 (1)], in quanto essa non poteva soddisfare le condizioni richieste per ricorrere a una base giuridica specifica [articolo 29 del regolamento (UE) n. 978/2012)]. |
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2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione dei fatti e del diritto nell’applicazione dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 978/2012. La ricorrente deduce sette parti a sostegno del suo argomento.
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3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe dimostrato il nesso di causalità tra le importazioni di etanolo dal Pakistan e le presunte gravi perturbazioni del mercato ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 978/2012. Il terzo motivo si articola nelle seguenti tre parti.
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4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di valutare le vulnerabilità commerciali del titolare dello status SPG+ e avrebbe agito in violazione dello spirito del regime SPG+. |
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5. |
Quinto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di divulgare la domanda iniziale e i dati sottostanti alla sua valutazione e, pertanto, i diritti della difesa della ricorrente sarebbero stati violati. |
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6. |
Sesto motivo di ricorso, vertente su un difetto generalizzato della motivazione richiesta ai sensi dell’articolo 296 TFUE. La valutazione della Commissione non sarebbe stata sufficientemente motivata o sarebbe stata motivata in maniera frammentaria. |
(1) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU 2012, L 303, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5971/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)