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Document 62025TN0621

Causa T-621/25: Ricorso proposto il 12 settembre 2025 – De Capitani/Commissione

GU C, C/2025/5856, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5856/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5856/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5856

10.11.2025

Ricorso proposto il 12 settembre 2025 – De Capitani/Commissione

(Causa T-621/25)

(C/2025/5856)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Emilio De Capitani (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: P. Regina e C. Favilli, avvocate)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita della convenuta del 2 luglio 2025 di respingere ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la domanda confirmatoria di accesso ai piani nazionali di attuazione del Patto europeo sull'asilo e la migrazione previsti dall'articolo 84 «Misure transitorie» del Regolamento (UE) 2024/1351 (1);

condannare la Commissione europea alle spese sostenute dal ricorrente nell’ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) 1049/01 (2):

A questo riguardo, il ricorrente indica che, al tempo della presentazione della domanda confirmatoria:

la quasi totalità dei piani nazionali erano già stati trasmessi alla Commissione e, secondo una relazione della stessa Commissione, un terzo di essi erano già documenti pubblici;

per i piani nazionali non pubblici la Commissione aveva avuto tutto il tempo tra il 10 febbraio 2025 e il 2 luglio 2025 di consultare gli Stati membri ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) 1049/01 al fine di verificare se vi fossero parti che non dovessero essere pubblicate in relazione a esigenze di interesse pubblico riconosciute dal diritto dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sull’obbligo di garantire la trasparenza dei propri lavori secondo quanto esplicitamente previsto dall’articolo 15.3, 3 alinea, TFUE;

A questo riguardo, la Commissione ha violato le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) 1049/01 che danno diritto al singolo di accedere ai documenti; ha impedito la partecipazione tempestiva del richiedente e degli altri rappresentanti della società civile, che avevano sostenuto la sua richiesta originale di accesso, alla piena attuazione del Patto Migrazione e asilo in un quadro di responsabilità condivisa fra istituzioni europee e Stati membri. Tale partecipazione dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è, ormai, esplicitamente prevista dagli articoli 10.3 e 11 del Trattato sull’Unione europea e dall’articolo 15.1 del TFUE.


(1)  Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013; GU L, 2024/1351.

(2)  Regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; GU 2001, L 145, p. 43.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5856/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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