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Document 62025TN0617

Causa T-617/25: Ricorso proposto l’11 settembre 2025 – Ecole Normale Supérieure/Commissione e EACEA

GU C, C/2025/5970, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5970/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5970/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5970

17.11.2025

Ricorso proposto l’11 settembre 2025 – Ecole Normale Supérieure/Commissione e EACEA

(Causa T-617/25)

(C/2025/5970)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ecole Normale Supérieure (rappresentante: A. Cousin, avvocata)

Convenute: Commissione europea, Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

giudicare che l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) non può far valere un credito per un importo di EUR 420 865,04 e dichiarare quindi infondate la nota di addebito del 22 ottobre 2024 e le lettere di sollecito del 10 dicembre 2024 e del 26 maggio 2025;

intimare l’EACEA a emettere, in forza dei poteri ad essa delegati dalla Commissione europea, una nuova nota di addebito per un importo di EUR 162 691,30;

annullare la decisione di compensazione della Commissione europea del 14 luglio 2025;

condannare la Commissione e l’EACEA alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla sopravvenienza di cause di forza maggiore.

La ricorrente adduce che è in applicazione delle misure restrittive adottate dal Consiglio europeo nei confronti della Russia a seguito dell’aggressione dell’Ucraina che è stata posta fine alla partecipazione dei partner russi al progetto « Integrated Track in Brain and Cognitive Sciences (in prosieguo: l’iBrain » ). A causa di tale esclusione, i partner russi non hanno comunicato alla ricorrente le giustificazioni delle loro spese precedentemente sostenute nell’ambito del progetto iBrain. L’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, e le misure sanzionatorie adottate dal Consiglio in risposta a questa aggressione, costituiscono cause di forza maggiore, che impediscono alla ricorrente di rispettare il suo obbligo contrattuale di trasmettere i documenti giustificativi delle spese ammissibili alla sovvenzione dell’EACEA.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla mancanza del carattere certo, liquido ed esigibile del credito della Commissione.

La ricorrente adduce, in primo luogo, che, per cause di forza maggiore, la Commissione non avrebbe potuto accollare alla ricorrente il pagamento della somma di EUR 153 160,47, corrispondente alle spese ingiustificate dei partner russi.

In secondo luogo, la decisione di compensazione della Commissione non tiene in considerazione il rimborso già effettuato dalla ricorrente per un importo di EUR 105 013,27.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla carenza di motivazione della decisione di compensazione del 14 luglio 2025.

Secondo la ricorrente, la decisione di compensazione non contiene alcun elemento di motivazione che consenta di giustificare tale misura, né alcuna dimostrazione della fondatezza dei fatti che consentono di giustificare la compensazione.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sull’incompetenza della Commissione ad adottare una decisione costituente titolo esecutivo ai fini del recupero di un credito contrattuale.

La ricorrente sostiene, in primo luogo, che i crediti contrattuali non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 299 TFUE e non possono, quindi, costituire oggetto di una decisione unilaterale esecutiva della Commissione.

La ricorrente adduce, in secondo luogo, che il riconoscimento alla Commissione della competenza ad adottare un atto unilaterale costituente titolo esecutivo ai fini del recupero di un credito contrattuale è contrario al diritto a un ricorso effettivo, così come riconosciuto dal primo comma dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5970/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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