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Document 62025TN0614
Case T-614/25, Trading 4: Request for a preliminary ruling from the Augstākā tiesa (Senāts) (Latvia) made on 25 August 2025 – AS Trading 4 v Valsts ieņēmumu dienests
Causa T-614/25, Trading 4: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 25 agosto 2025 – SIA Trading 4/Valsts ieņēmumu dienests
Causa T-614/25, Trading 4: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 25 agosto 2025 – SIA Trading 4/Valsts ieņēmumu dienests
GU C, C/2025/5968, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5968/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/5968 |
17.11.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 25 agosto 2025 – SIA «Trading 4»/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa T-614/25, Trading 4)
(C/2025/5968)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa (Senāts)
Parti nella causa principale
Ricorrente per cassazione e in primo grado: SIA «Trading 4»
Resistente: Valsts ieņēmumu dienests
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con gli articoli 141 e 197, paragrafo 1, della stessa, debba essere interpretato nel senso che, qualora i prodotti sottoposti ad accisa siano ceduti in regime di sospensione dall'accisa nell'ambito di un'operazione triangolare e sia accertato che il debitore di [tale] imposta è il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nel terzo Stato membro, ciò costituisce di per sé un motivo per esentare dall’imposta - conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva [in parola] - la cessione effettuata dal soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nel primo Stato membro al soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto stabilito nel secondo Stato membro, a condizione che nel caso di specie si dimostri che le merci sono state effettivamente esportate dal primo Stato membro e consegnate nel terzo Stato membro. |
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2) |
Se, nel caso di un'operazione triangolare, l'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che, quando il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nel primo Stato membro venga informato che il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nel secondo Stato membro consegnerà ulteriormente le merci, immediatamente, ad un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto stabilito in un terzo Stato membro, prima che escano dal primo Stato membro e vengano trasportate presso tale soggetto passivo del terzo Stato membro, la cessione da parte del soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto stabilito nel primo Stato membro al soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto stabilito nel secondo Stato membro non è esente dall'imposta sul valore aggiunto. |
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3) |
Se l'articolo 141 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, sia applicabile qualora, dopo un'operazione triangolare, un'impresa del terzo Stato membro rivenda le stesse merci nell'ambito della medesima operazione unica di trasporto all'interno del territorio dell'Unione europea. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5968/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)