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Document 62025TN0611

Causa T-611/25: Ricorso proposto il 9 settembre 2025 – UU/Commissione

GU C, C/2025/5855, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5855/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5855/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5855

10.11.2025

Ricorso proposto il 9 settembre 2025 – UU/Commissione

(Causa T-611/25)

(C/2025/5855)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: UU (rappresentante: S. Makoumbou, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del direttore generale dell’OLAF del 4 giugno 2025, di rigetto del reclamo amministrativo della ricorrente dell’8 gennaio 2025 (in prosieguo: la «prima decisione impugnata»);

annullare la decisione del direttore generale dell’OLAF dell’8 novembre 2024 di rigetto della domanda di risarcimento della ricorrente del 12 luglio 2024, che la prima decisione impugnata conferma (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»);

risarcire il danno materiale e morale da determinare ex aequo et bono e provvisoriamente stimato dalla ricorrente in EUR 50 000

o

riaprire l’inchiesta nei confronti di [riservato(1) e rimuovere dalla formulazione delle conclusioni della relazione d’indagine nei confronti della ricorrente, come chiesto al punto 65 del suo reclamo, i termini seguenti:

«Therefore, despite that giving the interview to [... ] by [riservato] technically transgressed Articles 11 and 12 of the Staff Regulations» [«quindi, nonostante il rilascio dell’intervista a (...) da parte di (...) tecnicamente costituisse una violazione degli articoli 11 e 12 dello Statuto dei funzionari»];

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto e sull’errore manifesto di valutazione relativo all’irricevibilità della domanda di risarcimento in forma specifica.

La ricorrente fa valere che la convenuta sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione ritenendo irricevibile una domanda di risarcimento in forma specifica, consistente nella modifica parziale della formulazione delle conclusioni di una relazione d’indagine, a causa del carattere non impugnabile di quest’ultima, o nell’espletamento di un’indagine, inizialmente avviata e successivamente chiusa dall’OLAF nei confronti di un ex membro del Tribunale dell’Unione, per l’assenza di un diritto all’avvio di un’indagine dell’OLAF. La ricorrente, da un lato, non agisce per ottenere l’annullamento della relazione d’indagine, bensì in via risarcitoria, e propone la modifica volontaria da parte dell’OLAF quale mezzo di risarcimento in forma specifica del danno morale. Dall’altro lato, l’ulteriore indagine richiesta costituisce parte integrante dell’indagine condotta nei suoi confronti per 5 anni senza che si sia indagato sui fatti all’origine.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto nell’applicazione delle condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale.

La ricorrente sostiene che una decisione dell’OLAF, adottata sulla base dell’articolo 90 bis dello Statuto dei funzionari, vertente su una domanda di risarcimento relativa ai danni sofferti a causa di un’indagine OLAF per violazione dei doveri professionali nei confronti di un membro del personale delle istituzioni, deve essere considerata come rientrante nel contenzioso in materia di funzione pubblica (articolo 270 TFUE) e quindi seguire le condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale, previste dalla giurisprudenza in tale ambito.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione manifesta del potere discrezionale attribuito al direttore generale, sulla violazione dell’indipendenza dell’OLAF e sulla violazione degli articoli 1, paragrafo 4, e 17, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio nonché sull’abuso di potere – Eccezione di illegittimità della decisione interna della Corte del 12 luglio 2011.

Secondo la ricorrente, la definizione della portata di un’indagine relativa alla divulgazione alla stampa da parte di un membro del personale di un’istituzione, informatore, di informazioni che compromettono un ex membro di un’istituzione, aventi ad oggetto violenze subite, senza che si sia indagato su tali fatti, violerebbe l’ampio potere discrezionale del direttore generale dell’OLAF. La ricorrente fa valere, a tal riguardo, che la decisione di concludere l’indagine in merito alle dette violenze, a seguito della posizione della Corte di giustizia secondo la quale, in forza della decisione interna della Corte del 12 luglio 2011, relativa alle condizioni e modalità delle indagini interne in materia di lotta alla frode, alla corruzione e a ogni altra attività illecita pregiudizievole per gli interessi dell’Unione europea, l’OLAF non è competente a indagare sulla grave mancanza agli obblighi dei membri della Corte che non hanno ripercussioni finanziarie sul bilancio, violerebbe la sfera di competenza e l’indipendenza del direttore generale dell’OLAF e violerebbe gli articoli 1, paragrafo 4, e 17, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2013. Detta decisione interna della Corte sarebbe illegittima in quanto deroga al regolamento n. 883/2013, senza altro fondamento giuridico.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 21 e 23 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio di non discriminazione e della Convenzione di Istanbul, nonché della tutela degli informatori.

La ricorrente fa valere che le decisioni impugnate, tenuto conto del contesto fattuale della presente causa, comporterebbero una discriminazione estremamente grave nei confronti della ricorrente, in violazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, degli articoli 18, paragrafo 3, terzo trattino, 30, e 49 della Convenzione di Istanbul e delle disposizioni sulla tutela degli informatori (articolo 22 bis dello Statuto).

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e dei principi della parità di trattamento, d’imparzialità, di buona amministrazione e del dovere di diligenza.

La ricorrente sostiene che un’indagine interrotta in merito al suo oggetto, poiché la presa in considerazione di un atto non può derogare al quadro normativo che stabilisce le competenze dell’OLAF, le modalità intrusive e la durata eccessiva di una simile indagine violano i principi di buona amministrazione, imparzialità, parità di trattamento e il dovere di diligenza.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e sull’abuso di potere.

La ricorrente fa valere che l’avvio, le modalità di svolgimento e la durata dell’indagine controversa erano sproporzionate rispetto all’oggetto dell’indagine, alla cooperazione fornita dalla ricorrente, al fatto che la Corte di giustizia aveva escluso la possibilità di avviare un procedimento disciplinare alla luce dei fatti oggetto dell’indagine, al carattere estremamente intrusivo e alla lunga durata delle misure istruttorie attuate. Infatti, l’indagine nel suo insieme ha acquisito un carattere punitivo nei confronti della ricorrente, il che eccede la sfera di competenze e lo scopo per il quale sono attribuiti all’OLAF i poteri d’indagine.


(1)  Dati riservati omessi.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5855/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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