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Document 62025TN0611
Case T-611/25: Action brought on 9 September 2025 – UU v Commission
Causa T-611/25: Ricorso proposto il 9 settembre 2025 – UU/Commissione
Causa T-611/25: Ricorso proposto il 9 settembre 2025 – UU/Commissione
GU C, C/2025/5855, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5855/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/5855 |
10.11.2025 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2025 – UU/Commissione
(Causa T-611/25)
(C/2025/5855)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: UU (rappresentante: S. Makoumbou, avvocata)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del direttore generale dell’OLAF del 4 giugno 2025, di rigetto del reclamo amministrativo della ricorrente dell’8 gennaio 2025 (in prosieguo: la «prima decisione impugnata»); |
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annullare la decisione del direttore generale dell’OLAF dell’8 novembre 2024 di rigetto della domanda di risarcimento della ricorrente del 12 luglio 2024, che la prima decisione impugnata conferma (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»); |
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risarcire il danno materiale e morale da determinare ex aequo et bono e provvisoriamente stimato dalla ricorrente in EUR 50 000 o |
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riaprire l’inchiesta nei confronti di [riservato] (1) e rimuovere dalla formulazione delle conclusioni della relazione d’indagine nei confronti della ricorrente, come chiesto al punto 65 del suo reclamo, i termini seguenti: «Therefore, despite that giving the interview to [... ] by [riservato] technically transgressed Articles 11 and 12 of the Staff Regulations» [«quindi, nonostante il rilascio dell’intervista a (...) da parte di (...) tecnicamente costituisse una violazione degli articoli 11 e 12 dello Statuto dei funzionari»]; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’errore di diritto e sull’errore manifesto di valutazione relativo all’irricevibilità della domanda di risarcimento in forma specifica.
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto nell’applicazione delle condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale.
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione manifesta del potere discrezionale attribuito al direttore generale, sulla violazione dell’indipendenza dell’OLAF e sulla violazione degli articoli 1, paragrafo 4, e 17, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio nonché sull’abuso di potere – Eccezione di illegittimità della decisione interna della Corte del 12 luglio 2011.
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 21 e 23 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio di non discriminazione e della Convenzione di Istanbul, nonché della tutela degli informatori.
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e dei principi della parità di trattamento, d’imparzialità, di buona amministrazione e del dovere di diligenza.
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e sull’abuso di potere.
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(1) Dati riservati omessi.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5855/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)